Gazzetta n. 29 del 5 febbraio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 15 gennaio 2004
Agevolazioni per programmi di sviluppo e innovazione nelle piccole e medie imprese del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 - Bando per la presentazione delle domande di agevolazione.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il comma 4 dell'art. 2 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 che prevede la concessione di agevolazioni a favore di piccole o medie imprese del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero che realizzino programmi di sviluppo e di innovazione specificatamente diretti alla ideazione di nuove collezioni di prodotti;
Visto il comma 5 dell'art. 2 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 che dispone l'attivazione delle procedure per il decreto del Ministro per la concessione di agevolazioni nei limiti del de minimis di cui alla comunicazione della Commissione Europea 96/C 68/06 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. C/68 del 6 marzo 1996;
Considerato che il comma 6 dell'art. 2 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 assegna per l'esercizio 2002, al Ministero delle attivita' produttive l'importo di 2 milioni di euro per la concessione delle agevolazioni ai predetti programmi di sviluppo e di innovazione, somma affluita al Fondo di cui all'art. 14 della legge n. 46/1982;
Ritenuto di voler emanare un bando per la presentazione delle domande e per la concessione di agevolazioni alle piccole e medie imprese del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero con una procedura valutativa, nonche' di voler disporre le modalita' di concessione e liquidazione delle agevolazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2 della predetta legge n. 273/2002;
Decreta:
Art. 1. Soggetti beneficiari appartenenti alle categorie ISTAT individuate
per i settori tessile, abbigliamento e calzaturiero.
1. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese dei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero - secondo la classificazione ISTAT - iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato o Agricoltura, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, che intendono realizzare progetti di investimenti specificatamente diretti alla ideazione e creazione di nuove collezioni di prodotti.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono possedere sede legale in Italia e rispondere alla definizione di PMI secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997 riportati nell'allegato 3 del presente decreto.
3. La mancanza dei requisiti di cui sopra indicati determina la non ammissibilita' del progetto alle agevolazioni.
 
Art. 2.
Presentazione delle domande di agevolazione
1. Le domande redatte in bollo devono essere inoltrate al Ministero delle Attivita' Produttive - Direzione generale incentivi alle imprese - Ufficio E2 - via Giorgione, 2/b, 00147 Roma.
2. La spedizione deve essere fatta con raccomandata entro e non oltre 90 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Le domande che pervengono successivamente alla detta data termine non saranno prese in esame. Nel caso di consegna a mano o a mezzo corriere, il Ministero rilascera' fotocopia del frontespizio del modulo di domanda con l'indicazione della data di ricevimento.
3. Le domande devono indicare il nominativo del legale rappresentante della Societa' e del referente appositamente incaricato dal legale rappresentante di intrattenere i rapporti con l'Ufficio, nonche' l'indirizzo a cui inviare la corrispondenza.
4. La domanda e le schede progetto devono essere redatte in duplice copia, completa in ogni parte, pena la nullita' della domanda, utilizzando la modulistica riportata nella Gazzetta Ufficiale e inserita sul sito internet del Ministero: www.minindustria.it.
5. Alla domanda deve essere allegata una relazione di progetto contenente l'elencazione degli investimenti e dei costi previsti per campagna di progetto, la durata di ciascuna campagna di progetto, le finalita', gli obiettivi finali con l'indicazione dei risultati economici e di mercato attesi nei cinque anni successivi all'anno in cui ha avuto termine il progetto.
6. Il progetto dei campionari deve essere volto ad un aumento della competitivita' dell'impresa e deve riguardare un miglioramento della qualita' dei prodotti o della collezione di prodotti ovvero accrescere la creativita' con la realizzazione di prodotti o collezioni di prodotti innovativi sia sul piano stilistico che su quello qualitativo.
7. Il progetto deve essere volto ad attrarre nuova domanda e/o a sviluppare nuovi mercati realizzando un'offerta piu' competitiva nel rapporto qualita-prezzo nonche' a sollecitare nuovi interessi dei consumatori per aver promosso o anticipato le tendenze del mercato.
8. Le agevolazioni sono concesse e liquidate a fronte di un progetto di campionari in cui l'impresa attui operazioni tecnicamente omogenee e collegate tra loro, finalizzate alla ideazione, realizzazione, promozione e gestione logistica di prodotti o collezioni sotto forma di campionari. Le attivita' sono rappresentate dalle seguenti fasi: ricerca e ideazione anche estetica del campione, realizzazione e sperimentazione del campione, misurazione delle specifiche dei campioni; codifica delle procedure e degli standard qualitativi; marchi di fabbrica, promozione del campionario attraverso studi e analisi di mercato per favorire la diffusione e per misurare la correlazione con il sistema moda; realizzazione dei «campioni «unitari» nonche' organizzazione della gestione logistica del magazzino campioni.
9. Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che, alla data termine di presentazione della domanda non sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti in quanto in stato di liquidazione volontaria ovvero perche' sono sottoposte a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni; al riguardo, e' fatto obbligo alla Societa' di comunicare con raccomandata e ricevuta di ritorno tale situazione, qualora fosse intervenuta dopo la presentazione della domanda entro e non oltre 10 giorni dalla data di chiusura del bando.
 
Art. 3.
Durata dei programmi e spese ammissibili
1. I progetti di sviluppo e di innovazione non possono protrarsi oltre la data stabilita nel decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni e non possono durare meno di 12 mesi e non oltre 36 mesi, a partire dalla data di presentazione della domanda.
2. Le spese che l'impresa sosterra' per la realizzazione del programma oltre la data termine dichiarata in domanda non saranno agevolate.
3. Le spese agevolabili relative al progetto di innovazione risultano:
a) personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario escluso personale amministrativo e contabile) dipendente dal soggetto richiedente nonche' quello in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, addetto alle attivita' di programma;
b) strumenti, macchinari e attrezzature utilizzati per le attivita' del programma valorizzate alla loro quota d'uso ottenuta per aver dedotto l'utilizzo degli stessi beni a fini produttivi o a fini diversi da quelli del campionario; tra i beni sono da escludere i mezzi mobili targati, i mobili e gli arredi;
c) servizi di consulenza ed altri servizi simili richiesti e utilizzati per l'attivita' del progetto, inclusa l'acquisizione di ricerche, di brevetti, di know-how, diritti di licenze, nonche' i costi per consulenze stilistiche, nel limite per 20 per cento delle spese del progetto;
d) materiali di consumo utilizzati per lo svolgimento del progetto;
e) spese di promozione per: supportare e implementare le modalita' di presentazione dei campionari, nonche' acquisto di software, per favorire la fidelizzazione e l'immagine dell'impresa;
f) spese generali imputabili all'attivita' del progetto, da determinare forfettariamente in misura pari al 30 per cento del costo del personale di cui alla precedente voce a).
 
Art. 4.
Concessione delle agevolazioni
1. Il Ministero comunica all'impresa con raccomandata e ricevuta di ritorno, entro 60 giorni a partire dal giorno successivo alla data termine del bando, l'esito dell'istruttoria con l'indicazione del costo del programma ammesso alle agevolazioni rimandando a 90 giorni successivi l'emanazione della graduatoria definitiva ed il decreto che dispone le agevolazioni da concedere. L'esito dell'istruttoria sara' disponibile sul sito internet del Ministero (www.minindustria.it).
2. Qualora l'impresa abbia chiesto, con la domanda di agevolazione, il contributo agli interessi, deve far pervenire, pena la decadenza, al Ministero, entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al precedente comma 1, la delibera di un Istituto di credito che notifica l'importo del finanziamento, il tasso di riferimento, la durata dell'utilizzo e del pre-ammortamento compresa tra 12 o 36 mesi, nonche' l'importo delle rate annuali distintamente per quote capitale e quote interessi del piano di ammortamento con durata di cinque anni.
3. Il Ministero, entro 150 giorni dal giorno successivo alla data di chiusura del bando, invia alle imprese il decreto di concessione provvisorio delle agevolazioni accordate al progetto sulla base delle risorse disponibili.
4. La concessione delle agevolazioni e' effettuata sulla base della posizione assunta dal programma nell'ambito di tre graduatorie di merito, relative a ciascuno dei tre comparti: tessile, abbigliamento, calzature e cuoio, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento delle risorse assegnate a ciascuna graduatoria.
5. La posizione dell'impresa nelle tre graduatorie di merito e' determinata dal punteggio che si ottiene tenendo conto di determinati indicatori e pesi che qui di seguito sono riportati:
A) Indicatori:
a1) rapporto tra costo industriale per la realizzazione del campionario e costo industriale per l'attivita' svolta quale media degli ultimi due esercizi antecedenti a quello di presentazione della domanda, con punteggio da zero a cinque;
b1) rapporto tra costo del personale per la realizzazione del campionario ed il costo totale del personale con riferimento agli ultimi due esercizi antecedenti a quello di presentazione della domanda, con punteggi da zero a cinque;
c1) numero delle fiere a carattere internazionale o no in cui l'impresa ha partecipato con riferimento agli ultimi due esercizi antecedenti la presentazione della domanda, con punteggi da zero a cinque, tenendo conto che per le fiere internazionali il numero che la rappresenta si raddoppia, come indicato nella tabella seguente:

----> Vedere Tabella a pag. 38 della G.U. <----

d1) quale ripartizione percentuale del costo del programma e' attribuibile a costi interni all'impresa per le voci: ricerca ed ideazione; sperimentazione e realizzazione del campionario; promozione del campionario; con punteggi da zero a cinque; utilizzando la seguente tabella dove i dati sono espressi in percentuale:

----> Vedere Tabella a pag. 38 della G.U. <----

B) Pesi:
a2) l'impresa ha o non ha una contabilita' industriale che consenta, negli ultimi due esercizi, di valutare il costo di realizzazione dei campionari, peso rispettivamente 0,33 e zero;
b2) l'impresa ha o non ha un reparto dotato di macchinari e/o attrezzature per lo studio e la progettazione di campionari, peso rispettivamente 0,33 e zero;
c2) l'impresa ha o non ha collegamenti economici e finanziari con altre imprese che vengono coinvolte nella realizzazione del campionario, peso rispettivamente 0,33 e zero;
d2) l'impresa per la quale non e' possibile individuare la presenza di nessuna delle modalita' di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 in questo caso viene assegnato il peso fisso 0,10.
6. Il punteggio finale di ciascuna impresa si ottiene moltiplicando la sommatoria dei punteggi riferiti a tutti gli indicatori per la somma dei pesi individuati dalle seguenti tabelle:

----> Vedere Tabella a pag. 38 della G.U. <----

7. I punteggi e i pesi sono qui di seguito indicati: il sistema agevolativo e' applicato attraverso una procedura a bando, in favore delle imprese del comparto tessile, abbigliamento e calzature e prevede, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, la concessione di contributi in conto capitale e di contributi in conto interessi nonche' di mutui a tasso agevolato alle imprese che ne abbiano fatto domanda a fronte di programmi che prevedono la realizzazione di campionari per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a tre anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.
8. Le risorse che il Ministero assegnera', tenuto conto della disponibilita' finanziaria totale di 2 milioni di euro, a ciascuna delle tre graduatorie sara' direttamente proporzionale all'importo rappresentato dal totale degli investimenti agevolabili per le domande presentate.
 
Art. 5.
Determinazione dell'agevolazione
1. Le agevolazioni concedibili consistono, per l'impresa che ha presentato domanda, in un contributo in conto capitale pari al 25 per cento dei costi in programma nel limite massimo di 75.000,00 euro; in un mutuo diretto dello Stato pari al 25 per cento dei costi in programma nel limite massimo di 75.000,00 euro ad un tasso dell'1 per cento con una durata dell'ammortamento di cinque anni; inoltre in un contributo in conto interessi pari al 50 per cento del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del finanziamento nel limite massimo di 150.000,00 euro deliberato ed erogato da un Istituto di credito a fronte del progetto ovvero in alternativa da chiedere al momento della presentazione della domanda di agevolazione in un contributo a fondo perduto alla data di inizio dell'ammortamento determinato dall'attualizzazione, al tasso vigente, del contributo agli interessi sulle rate del contratto di finanziamento.
2. Dette agevolazioni sono aumentate da una agevolazione sotto forma di premialita' data da un contributo a fondo perduto pari agli interessi pagati dalla ditta e rimasti a carico della stessa per il predetto finanziamento dell'Istituto di credito qualora l'impresa abbia conseguito nei cinque anni di ammortamento del mutuo gli obiettivi prefissati in fase di domanda di agevolazione.
3. In fase di presentazione della domanda di agevolazione l'impresa puo' chiedere in sostituzione delle agevolazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 un contributo in conto capitale pari al 30 per cento del costo del progetto nel limite massimo di 90.000,00 euro ed un mutuo al tasso dell'1 per cento, da erogare da parte dello Stato, pari al 30 per cento del costo del progetto nel limite massimo di 90.000,00 euro.
4. La premialita' di cui al precedente comma 2, verra' liquidata all'impresa nell'esercizio successivo a quello in cui e' scaduta la rata di mutuo del finanziamento erogato dall'istituto di credito durante il periodo di ammortamento, qualora faccia pervenire la domanda a partire dal 1° gennaio e comunque entro il mese di marzo successivo allegando la scheda tecnica di cui all'allegato 4 completa di ogni elemento e corredata da una relazione descrittiva dei risultati raggiunti alla fine dell'esercizio precedente.
5. La relazione di cui al precedente comma 4 deve essere redatta sulla base di elementi oggettivi, quale certificazione o altra documentazione o in assenza di questi ultimi, sulla base di elementi risultanti da apposita analisi tecnica, oggetto di specifica dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, del legale rappresentante dell'impresa istante.
6. Per quanto riguarda il mutuo agevolato, il valore dell'agevolazione in ESL, si basa sulla durata quinquennale del piano di ammortamento e su un utilizzo compreso tra 12 e 36 mesi dalla data della domanda a partire dall'esercizio in cui e' stata presentata la domanda. Il calcolo viene effettuato assicurando che gli interessi siano pagati alla fine di ciascun anno solare e calcolati convenzionalmente, in misura pari al 50 per cento per gli importi di mutuo erogati nell'anno in corso ed in misura intera per gli importi erogati negli anni precedenti, mentre per le rate dell'ammortamento l'interesse e' pagato al 31 dicembre in ciascun esercizio. Per quanto riguarda il finanziamento erogato da Istituti di credito, il contributo agli interessi e' limitato alle rate del piano di ammortamento mentre l'interesse sul finanziamento rimane esclusivamente a carico dell'impresa durante il periodo di utilizzo e di preammortamento, Il contributo agli interessi sul finanziamento sara' attualizzato alla data di inizio dell'ammortamento ed erogato entro sei mesi da detta data termine dopo aver verificato l'agevolabilita' delle spese sostenute dall'impresa presentate al Ministero con la domanda di liquidazione finale.
 
Art. 6.
Erogazione delle agevolazioni
1. Il contributo in conto capitale ed il mutuo a tasso agevolato possono essere erogati a fronte delle spese sostenute per stato avanzamento lavori in un massimo di due per ciascun programma riferito ad un intero esercizio con domanda da parte dell'impresa da inoltrare non oltre il mese di marzo dell'esercizio successivo allo stato avanzamento lavori. Con l'eccezione del primo anno in cui e' stata presentata la domanda di agevolazione in cui il primo stato avanzamento lavori, per convenzione, termina al 31 dicembre dell'anno stesso. Le domande, secondo lo schema di cui all'allegato 5, presentate all'Ufficio E2 oltre la scadenza fissata del mese di marzo non verranno prese in considerazione.
2. Le erogazioni delle agevolazioni sono effettuate su domanda dell'impresa al Ministero delle attivita' produttive con il modulo di cui all'allegato 5 firmata dal legale rappresentante o da un suo procuratore e spedita con raccomandata e ricevuta di ritorno, nel caso di consegna a mano o con il corriere, il Ministero rilascera' fotocopia del frontespizio del modulo di domanda con l'indicazione della data di ricevimento.
3. La domanda di erogazione finale delle agevolazioni deve essere inoltrata al Ministero entro e non oltre tre mesi dalla data dell'ultima fattura o documento di spesa sostenuto dall'impresa.
4. Le agevolazioni consistenti in contributo in conto capitale e in mutui a tasso agevolato debbono riguardare cicli completi di realizzazione di campionari. La prima quota del contributo in conto capitale puo' anche essere erogata a titolo di anticipazione previa presentazione di polizza assicurativa o di fideiussione bancaria nelle forme indicate nell'allegato 6. Dalle quote relative al contributo in conto capitale viene trattenuto il 10 per cento che sara' erogato successivamente con il decreto di concessione definitivo che eroga il saldo delle agevolazioni.
5. Per ottenere le erogazioni delle agevolazioni per stati avanzamento lavori relative a contributo in conto capitale e al mutuo a tasso agevolato l'impresa deve presentare al Ministero domanda sotto forma di dichiarazione di atto notorio con allegata una relazione e un elenco delle spese sostenute con le modalita' indicate nell'allegato 7, nonche' un certificato storico della Camera di industria, commercio, artigianato e agricoltura e le dichiarazioni liberatorie rilasciate da terzi a fronte di pagamenti su forniture di beni e servizi. Limitatamente allo stato finale dei lavori oltre la precedente documentazione l'impresa dovra' trasmettere una perizia, con le modalita' indicate nell'allegato 8 e copia della documentazione finale di spesa a fronte del programma realizzato. La domanda per l'erogazione finale dell'agevolazione accompagnata dalla necessaria documentazione dovra' pervenire al Ministero non oltre quattro mesi dalla data termine del programma riportato nel decreto di concessione provvisorio pena la revoca del saldo delle agevolazioni concesse.
6. Il Ministero qualora in sede di istruttoria della domanda e degli allegati ne rilevi l'incompletezza fissa un termine perentorio di trenta giorni per la presentazione all'Ufficio E2 da parte dell'impresa degli elementi o notizie mancanti a partire dalla data di ricezione della raccomandata con la quale vengono richieste le integrazioni necessarie al completamento dell'istruttoria. Superato detto termine la domanda di agevolazione verra' riggettata e non potra', essere presa in considerazione sia per formare la graduatoria di merito sia per erogare le agevolazioni richieste.
7. Tutte le comunicazioni del Ministero, sia per posta che per fax, saranno inviate al recapito per la corrispondenza indicato dall'impresa, che se non comunicata la sua variazione, varra' in ogni effetto di legge quale notifica.
 
Art. 7.
Documentazione da spedire
1. Per consentire in sede di accertamento una agevole esecuzione dei controlli l'impresa deve riportare le spese del personale dipendente adibito a ricerca in un apposito «libro» dove siano evidenziate nominativamente e per qualifica nelle giornate di presenza le ore destinate all'attivita' di realizzazione dei campionari, nonche' il costo medio mensile per la retribuzione rappresentata dallo stipendio, dalle indennita' integrative, dai dodicesimi delle mensilita' aggiuntive, dei costi assistenziali e previdenziali con esclusione di emolumenti che non rivestono carattere continuativo quali premi, missioni ed altri.
2. Le spese relative all'utilizzo dei macchinari ed impianti sono ammissibili limitatamente all'impiego nella realizzazione dei campionari; i relativi costi devono riferirsi all'ammortamento fiscale del bene senza tener conto di rivalutazioni operate o di quote di ammortamento anticipato.
3. L'impresa deve attestare la conformita' agli originali delle fatture e degli altri titoli di spesa, nonche' dei costi interni per il personale e le quote d'uso dei macchinari e impianti, a tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Le dichiarazioni possono essere rese anche da un procuratore speciale, nel qual caso deve essere prodotta la relativa procura o copia autenticata della stessa.
 
Art. 8.
Variazioni dei programmi
1. Eventuali variazioni nel progetto, che non alterano l'obiettivo di nuove collezioni di prodotti possono riguardare la durata di realizzazione purche' mantenuta nei limiti da 12 a 36 mesi nonche' variazioni nel costo per le singole voci di spesa o per le campagne di campionari saranno valutate in sede di erogazione delle agevolazioni. Tali variazioni non potranno produrre maggiori oneri di quello totale stabilito in sede di concessione delle agevolazioni e indicato nel decreto di concessione provvisorio.
 
Art. 9.
Attivita' ispettive, sanzioni e monitoraggio
1. Il Ministero puo' disporre, in ogni fase durante e al termine del progetto visite ispettive presso le imprese per accertare la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento e/o il mantenimento delle agevolazioni; a tal fine, con la dichiarazione-domanda per l'accesso alle agevolazioni l'impresa attesta di possedere e si impegna a tenere a disposizione del Ministero in originale tutta la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa relativa al programma per un periodo non inferiore a tre anni dalla data del provvedimento di liquidazione a saldo del contributo in conto capitale.
2. Il Ministero oltre il monitoraggio puo' effettuare ispezioni per valutare i risultati economici e di mercato conseguiti dall'impresa sulla base degli elementi indicati nella scheda tecnica (allegato 4).
3. L'impresa beneficiaria deve evidenziare, con l'indicazione dei costi sostenuti, l'attuazione del progetto nelle relazioni di bilancio relative a ciascuno degli esercizi durante i quali il progetto viene realizzato.
 
Art. 10.
Revoche - Sanzioni
1. Qualora le suddette ispezioni, ovvero i controlli documentali, evidenzino l'insussistenza di condizioni e requisiti previsti per la concessione e liquidazione delle agevolazioni, il Ministero revoca le agevolazioni medesime che, dovranno essere restituite dall'impresa, nella misura erogata e non dovuta a favore del programma realizzato, con una sanzione amministrativa misurata applicando l'interesse legale aumentato di 5 punti a partire dalla data di erogazione dell'agevolazione.
2. Dell'avvio del procedimento di revoca del beneficio e' data tempestiva informazione ai beneficiari, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990.
Roma, 15 gennaio 2004
Il Ministro: Marzano
 
Allegato 1

----> Vedere Allegato 1 da pag. 41 a pag. 46 della G.U. <----
 
Allegato 2

----> Vedere Allegato 2 a pag. 47 della G.U. <----
 
Allegato 3

----> Vedere Allegato 3 alle pagg. 48 - 49 della G.U. <----
 
Allegato 4

----> Vedere Allegato 4 da pag. 50 a pag. 54 della G.U. <----
 
Allegato 5*

----> Vedere Allegato 5 alle pagg. 55 - 56 della G.U. <----
 
Allegato 6

----> Vedere Allegato 6 alle pagg. 57 - 58 della G.U. <----
 
Allegato 7

----> Vedere Allegato 7 a pag. 59 della G.U. <----
 
Allegato 8

----> Vedere Allegato 8 a pag. 60 della G.U. <----
 
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