Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 2004, n. 29
Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, concernenti gli Uffici territoriali del Governo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in data 14 gennaio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni
1. L'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo). - 1. La Prefettura assume la denominazione di Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
2. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ferme restando le proprie funzioni, assicura l'esercizio coordinato dell'attivita' amministrativa degli uffici periferici dello Stato e garantisce la leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al comma 2, il Prefetto, titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, e' coadiuvato da una conferenza provinciale permanente, dallo stesso presieduta e composta dai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato che svolgono la loro attivita' nella provincia nonche' da rappresentanti degli enti locali. Il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione e' altresi' coadiuvato da una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato, alla quale possono essere invitati i rappresentanti della regione.
4. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento previste dai commi 2 e 3 il Prefetto, sia in sede di conferenza provinciale sia con interventi diretti, puo' richiedere ai responsabili delle strutture amministrative periferiche dello Stato l'adozione di provvedimenti volti ad evitare un grave pregiudizio alla qualita' dei servizi resi alla cittadinanza anche ai fini del rispetto della leale collaborazione con le autonomie territoriali. Nel caso in cui non vengano assunte nel termine indicato le necessarie iniziative, il Prefetto, previo assenso del Ministro competente per materia, puo' provvedere direttamente, informandone preventivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, nell'esercizio del potere di indirizzo politico-amministrativo, emanano, ove occorra, apposite direttive ai Prefetti.
6. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adottare le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e per l'adeguamento della normativa regolamentare vigente.».



Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note al titolo:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante:
«Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di
enti pubblici.»:
«Art. 1 (Deleghe di cui all'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi,
correttivi o modificativi di decreti legislativi gia'
emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c)
e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato
dall'art. 2 della presente legge.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati
negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati previo parere della Commissione di cui all'art. 5
della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi.
Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati.».
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione della Repubblica italiana:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa.».
- Si riporta l'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa.»:
«Art. 5. - 1. E' istituita una Commissione
parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati,
nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei
gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un
presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme
con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La
Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione
dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della
Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle
competenti Commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della
Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione
delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce
ogni sei mesi alle Camere.».
- Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
con modificazioni, dall'art. 1, della legge 3 agosto 2001,
n. 317, reca: «Modificazioni al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988,
n. 400, in materia di organizzazione del Governo.
- Per la rubrica della legge 6 luglio 2002, n. 137, si
rinvia alle note al titolo.
- La legge 5 giugno 2003, n. 131, reca: «Disposizioni
per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.».
Note all'art. 1:
- L'art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse), e' il seguente:
«Art. 10 (Rappresentante dello Stato per i rapporti con
il sistema delle autonomie). - 1. In ogni regione a statuto
ordinario il prefetto preposto all'ufficio territoriale del
Governo avente sede nel capoluogo della regione svolge le
funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con
il sistema delle autonomie.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
rappresentante dello Stato cura in sede regionale:
a) le attivita' dirette ad assicurare il rispetto del
principio di leale collaborazione tra Stato e regione,
nonche' il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti
sul territorio, anche attraverso le conferenze di cui
all'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
al fine di garantire la rispondenza dell'azione
amministrativa all'interesse generale, il miglioramento
della qualita' dei servizi resi al cittadino e di favorire
e rendere piu' agevole il rapporto con il sistema delle
autonomie;
b) la tempestiva informazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
regionali e ai Ministeri interessati degli statuti
regionali e delle leggi regionali, per le finalita' di cui
agli articoli 123 e 127 della Costituzione, e degli atti
amministrativi regionali, agli effetti dell'art. 134 della
Costituzione, nonche' il tempestivo invio dei medesimi atti
all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato avente sede nel
capoluogo;
c) la promozione dell'attuazione delle intese e del
coordinamento tra Stato e regione previsti da leggi statali
nelle materie indicate dall'art. 118, terzo comma, della
Costituzione, nonche' delle misure di coordinamento tra
Stato e autonomie locali, di cui all'art. 9, comma 5, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
d) l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei
Ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di
cui all'art. 120, secondo comma, della Costituzione,
avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli
altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale;
e) la verifica dell'interscambio di dati e
informazioni rilevanti sull'attivita' statale, regionale e
degli enti locali, di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al
Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
f) l'indizione delle elezioni regionali e la
determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di
essi alle singole circoscrizioni, nonche' l'adozione dei
provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di
entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli
statuti e nelle leggi regionali;
g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento
delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite
per la reciproca informazione nei rapporti con le autorita'
regionali; la fornitura di dati e di elementi per la
redazione della Relazione annuale sullo stato della
pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati
di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli
standard e le metodologie definiti dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici
regionali, d'intesa con lo stesso.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente
articolo il rappresentante dello Stato si avvale a tale
fine delle strutture e del personale dell'ufficio
territoriale del Governo.
4. Ai fini del presente articolo e per l'espletamento
delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2, lettere e),
f) e g), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, i segretari
comunali e provinciali che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono inseriti nella graduatoria di
cui all'art. 18, comma 9, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465,
come modificato dall'art. 7, comma 3, della legge
16 gennaio 2003, n. 3, e che hanno presentato istanza di
mobilita' per gli uffici territoriali del Governo, sono
assegnati, nel limite dei posti disponibili, agli stessi
uffici, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
Ministro per gli affari regionali e con gli altri Ministri
interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le
disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, e dai relativi decreti di attuazione.
5. Nelle regioni a statuto speciale le funzioni del
rappresentante dello Stato ai fini della lettera d) del
comma 2 sono svolte dagli organi statali a competenza
regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalita'
definite da apposite norme di attuazione.
6. Ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano
si applicano le disposizioni del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n.
287, compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e
con le relative norme di attuazione.
7. Il provvedimento di preposizione all'ufficio
territoriale del Governo del capoluogo di regione e'
adottato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il
Ministro per gli affari regionali.
8. All'art. 4, comma 3, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, le parole da: "autonomie locali"
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"autonomie locali, nonche' dell'ufficio per il federalismo
amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto
alla struttura di supporto del Commissario straordinario
del Governo per l'attuazione del federalismo
amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si
avvale altresi', sul territorio, dei rappresentanti dello
Stato nelle regioni, che dipendono funzionalmente dal
Presidente del Consiglio dei Ministri".
9. All'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (sostituisce il primo comma dell'art. 11, legge
10 febbraio 1953, n 62);
b) i commi secondo e terzo sono abrogati;
c) (sostituisce il primo comma dell'art. 11, legge
10 febbraio 1953, n 62).
10. Sono abrogati: gli articoli 40, 43 e 44 della legge
10 febbraio 1953, n. 62; l'art. 4, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616; l'art. 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad
eccezione del comma 3; l'art. 3 del decreto legislativo
13 febbraio 1993, n. 40; l'art. 11, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
11. Nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili
con le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, il riferimento al commissario del Governo e' da
intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale
del Governo del capoluogo di regione quale rappresentante
dello Stato. Il presente comma comunque non concerne le
norme compatibili con la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, aventi ad oggetto le regioni a statuto
speciale.».
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E'
il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (lettera soppressa).».



 
Art. 2.
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 47, comma 2, e 47-quater, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 47 e 47-quater del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato
dal decreto qui pubblicato:
«Art. 47 (Ordinamento). - 1. Costituiscono strutture di
primo livello del Ministero le direzioni generali alla cui
individuazione ed organizzazione si provvede a norma
dell'art. 4, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
2. (Comma abrogato).
3. Presso il Ministero continua ad operare il comitato
nazionale delle pari opportunita' di cui all'art. 5 della
legge 10 aprile 1991, n. 125.».
«Art. 47-quater. (Ordinamento). - 1. Il Ministero si
articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli
articoli 4 e 5. Il numero di dipartimenti non puo' essere
superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di
cui all'art. 47-ter.
2. (Comma abrogato).».



 
Art. 3.
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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