Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 dicembre 2003
Uso, destinazione e distrazione degli autobus.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale disciplina l'uso e la destinazione dei veicoli, ed in specie il comma 6 che subordina ad apposita autorizzazione dell'ufficio della ex Direzione generale della M.C.T.C., ora Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre del dipartimento per i trasporti terrestri, rilasciata secondo direttive emanate dall'ex Ministero dei trasporti ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti, l'impiego in servizio di linea di autobus destinati a servizio di noleggio con conducente e viceversa;
Visto il successivo comma 7 dell'art. 82 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che rinvia al regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo codice della strada, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, l'individuazione delle caratteristiche costruttive dei veicoli in relazione alle destinazioni o agli usi cui i veicoli stessi possono essere adibiti;
Visto l'art. 243 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001 e della rettifica concernente le disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997 di attuazione della direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 1997, concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 1998;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977 recante «Caratteristiche costruttive degli autobus», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 19 maggio 1977;
Vista la sentenza della Corte costituzionale 8-16 maggio 1997, n. 135, pubblicata nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale n. 21 del 21 maggio 1997;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 27 febbraio 1998, recante «Distrazione degli autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1998 e i successivi decreti ministeriali di proroga dei termini di validita' e, in particolare, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2003;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 11 agosto 2003, n. 218, recante «Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuata mediante noleggio di autobus con conducente».
Vista la circolare prot. n. 3868-MOT2/C del 15 ottobre 2003 relativa all'applicazione del decreto 20 giugno 2003 per il rilascio di omologazioni nazionali o di omologazioni limitate per piccola serie;
Considerata la necessita' di disciplinare la destinazione ed uso degli autobus in base alle caratteristiche costruttive degli stessi stabilite dalle norme comunitarie recepite con i decreti ministeriali citati in premessa;
Considerato che e' presupposto indispensabile per dettare direttive concernenti gli aspetti tecnici connessi all'utilizzo di autobus per un uso o una destinazione diversa da quella riconosciuta idonea in sede di immatricolazione, aver prima individuato i limiti delle possibili destinazioni ed usi che gli autobus omologati in base alle nuove norme tecniche devono avere;
Considerato che il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 82, comma 6, del decreto legislativo n. 285/1992, che attiene al mutamento di destinazione di autobus da servizio di noleggio con conducente a servizio di linea, e viceversa, implica una valutazione, conformemente a quanto statuito dalla Corte costituzionale con la richiamata sentenza n. 135 del 1997, che si fonda esclusivamente su criteri d'ordine tecnico riguardanti la sicurezza dei trasporti;
Considerato che il decreto ministeriale 27 febbraio 1998, emanato a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 1997, ha dettato disposizioni transitorie in materia di distrazione di autobus da servizio di linea a servizio di noleggio con conducente e viceversa, prorogate con successivi decreti ministeriali l'ultimo dei quali proroga al 14 marzo 2004 il termine finale di validita' del decreto del 27 febbraio 1998;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
Il presente decreto si applica agli autobus appartenenti alle categorie M2 e M3, omologati ai sensi del decreto ministeriale 20 giugno 2003 o del decreto ministeriale 18 aprile 1977, ovvero sottoposti ad accertamento dei requisiti tecnici di idoneita' alla circolazione di cui all'art. 78 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 2.
Uso e destinazione in funzione delle caratteristiche costruttive
1. L'uso e la destinazione dei veicoli di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinati in funzione della classificazione dei veicoli adottata con decreto ministeriale 20 giugno 2003.
2. I veicoli aventi piu' di ventidue posti, ricompresi nelle classi «I» e «II», possono essere utilizzati esclusivamente in uso di terzi per i soli servizi di linea; quelli ricompresi nella classe «III» possono essere utilizzati in uso proprio ed in uso di terzi e, in quest'ultimo caso, possono essere impiegati sia per servizi di linea che per servizi di noleggio con conducente.
3. I veicoli aventi al massimo ventidue posti, ricompresi nella classe «A» possono essere utilizzati esclusivamente in uso di terzi per i soli servizi di linea; quelli ricompresi nella classe «B», possono essere utilizzati in uso proprio ed in uso di terzi e, in quest'ultimo caso, possono essere impiegati sia per i servizi di linea che per i servizi di noleggio con conducente.
4. Gli enti competenti, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, stabiliscono l'impiego degli autobus di una determinata classe per i servizi di linea, in funzione delle caratteristiche proprie della linea stessa, con l'obiettivo di salvaguardare la sicurezza di esercizio.
 
Art. 3.
Distrazione degli autobus
1. I veicoli di classe «III» e «B», nonche' i veicoli rispondenti alle prescrizioni contenute del decreto ministeriale 18 aprile 1977 relative a scuolabus o miniscuolabus, immatricolati in servizio di noleggio con conducente non necessitano, sotto il profilo tecnico, per essere impiegati in servizi di linea, della specifica autorizzazione di cui all'art. 82, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermo restando che gli scuolabus o miniscuolabus possono essere utilizzati solo per il trasporto delle categorie di alunni indicato nelle relative carte di circolazione. L'impiego di tali veicoli per il servizio di linea e' soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'ente concedente la linea.
2. I veicoli di classe «I» e «A», immatricolati in servizio di linea, non possono essere impiegati in servizi di noleggio con conducente.
3. I veicoli di classe «B» ed i veicoli di classe «II» e «III», con l'esclusione degli autobus a 2 piani aperti e degli autosnodati, nonche' i veicoli rispondenti alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 18 aprile 1977 relative a scuolabus o miniscuolabus, immatricolati in servizio di linea, possono essere impiegati, in via eccezionale, in servizio di noleggio con conducente, nel rispetto dei principi stabiliti nell'art. 1, comma 3, della legge 11 agosto 1993, n. 218 e dei relativi criteri stabiliti da singoli ordinamenti regionali, previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 82, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 viene rilasciata dai competenti uffici periferici del Dipartimento per i trasporti terrestri per la durata di un anno e contiene, rispetto a quanto gia' indicato nella carta di circolazione, prescrizioni e limitazioni di ordine tecnico relative all'obbligatorieta' dell'installazione del cronotagrigafo e al trasporto di passeggeri seduti.
5. L'autorizzazione di cui al comma 3, congiuntamente all'autorizzazione di cui all'art. 87, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992 rilasciata dagli enti concedenti la linea sulla quale il veicolo e' impiegato, deve essere tenuta a bordo dello stesso nell'effettuazione del servizio di noleggio con conducente.
 
Art. 4.
Corrispondenza della classificazione dei veicoli
La classificazione dei veicoli rispondenti alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 18 aprile 1977 trova corrispondenza nelle classi previste dalla direttiva 2001/85/CE, recepita con decreto ministeriale 20 giugno 2003, secondo la tabella allegata al presente decreto. Agli stessi veicoli si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3.
 
Art. 5.
Disposizioni transitorie
1. Il presente decreto ministeriale, per la parte relativa alla distrazione degli autobus, sostituisce il decreto ministeriale 27 febbraio 1998.
2. Le autorizzazioni per la distrazione rilasciate, ai sensi del decreto ministeriale 27 febbraio 1998, prima dell'entrata in vigore del presente decreto conservano la loro validita' fino alla loro scadenza.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2003
Il Ministro: Lunardi
 
Allegato

----> Vedere Allegato a pag. 43 della G.U. <----
 
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