Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 26 novembre 2003
Inclusione delle sostanze attive trifloxystrobin, carfentrazone etile, mesotrione, fenamidone ed isoxaflutole nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/68/CE della Commissione dell'11 luglio 2003.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;
Vista la direttiva della Commissione 2003/68/CE dell'11 luglio 2003, concernente l'iscrizione delle sostanze attive trifloxystrobin, carfentrazone etile, mesotrione, fenamidone ed isoxaflutole nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995;
Tenuto conto che Regno Unito, Francia e Paesi Bassi, Stati membri relatori designati per lo studio delle sostanze attive trifloxystrobin, mesotrione, carfentrazone etile, fenamidone ed isoxaflutole, hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze attive in conformita' alle disposizioni dell'art. 6, paragrafo 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione le relative relazioni di valutazione;
Considerato che le relazioni di valutazione sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione dei riesami il 15 aprile 2003 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione;
Considerato che dal riesame relativo alle sostanze attive trifloxystrobin e fenamidone non sono emersi problemi o questioni che abbiano richiesto il parere del comitato scientifico per le piante;
Considerato che la sostanza attiva carfentrazone etile e' stata sottoposta al comitato scientifico per le piante per una consultazione distinta in merito ad aspetti particolari legati alla salute umana ed ambientale e che le osservazioni del comitato scientifico sono state prese in considerazione nel relativo rapporto di riesame;
Considerato che per quanto concerne la sostanza attiva mesotrione e' stato chiesto al comitato scientifico di pronunciarsi sull'idoneita' degli studi atti a valutare eventuali rischi tossicologici e che il comitato ha concluso che non sono prevedibili segni o sintomi negativi per l'uomo;
Considerato che per quanto concerne la sostanza attiva isoxaflutole e' stato chiesto al comitato scientifico di pronunciarsi in merito agli effetti tossicologici ed ecotossicologici di un prodotto di degradazione della sostanza attiva e che il comitato non ha individuato alcun problema relativo a tale metabolita;
Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive trifloxystrobin mesotrione, carfentrazone etile, fenamidone ed isoxaflutole, soddisfano in generale le esigenze di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei relativi rapporti di riesame della Commissione;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2003/68/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive trifloxystrobin, mesotrione, carfentrazone etile, fenamidone ed isoxaflutole, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
Considerato inoltre, che in fase di attuazione della direttiva 2003/68/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per ciascuna sostanza attiva nei rispettivi rapporti di revisione, messi a disposizione degli interessati;
Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;
Ritenuto che tale periodo non deve essere superiore a 12 mesi dalla data di adozione della direttiva 2003/68/CE;
Decreta:
Art. 1.
1. Le sostanze attive trifloxystrobin, mesotrione, carfentrazone etile, fenamidone ed isoxaflutole sono iscritte, fino al 30 settembre 2013, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
 
Art. 2.
1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 marzo 2004, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive trifloxystrobin, mesotrione, carfentrazone etile, fenamidone ed isoxaflutole, presentano al Ministero della salute, entro il 30 novembre 2003, in alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.
3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive trifloxystrobin, mesotrione, carfentrazone etile, fenamidone ed isoxaflutole non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° aprile 2004.
4. I titolari di autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti trifloxystrobin, mesotrione, carfentrazone etile, fenamidone ed isoxaflutole come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive che alla data del 30 settembre 2004 risultano gia' inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute entro il 31 ottobre 2004, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 marzo 2005, a conclusione dell'esame effettuato in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 
Art. 3.
1. Il rapporto di revisione e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 
Art. 4.
1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti, trifloxystrobin, mesotrione, carfentrazone etile, fenamidone ed isoxaflutole revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto e' consentita fino al 30 settembre 2004.
2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti revocati, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 31 marzo 2006.
3. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti, trifloxystrobin, mesotrione, carfentrazone etile, fenamidone ed isoxaflutole sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 26 novembre 2003
Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 4
 
Allegato I

----> Vedere Allegato da pag. 15 a pag. 18 della G.U. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone