Gazzetta n. 32 del 9 febbraio 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 32
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, concernenti i compiti e l'organizzazione della Fondazione «Centro sperimentale di cinematografia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, recante trasformazione dell'ente pubblico «Centro sperimentale di cinematografia» nella Fondazione «Scuola nazionale di cinema»;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici, ed in particolare l'articolo 10, comma 1, lettera b);
Ravvisata l'esigenza di realizzare un diverso e piu' articolato orientamento delle attivita' e delle finalita' della fondazione, anche attraverso il ritorno alla precedente denominazione di Centro sperimentale di cinematografia, nonche' di ridefinire le funzioni degli organi, in modo da garantire l'unitarieta' di azione ed il coordinamento dei settori di attivita';
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi nelle sedute del 18 dicembre 2003 e del 14 gennaio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:
Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, di seguito denominato decreto, le parole: «Scuola nazionale di cinema» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Centro sperimentale di cinematografia».



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alla premessa:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione della
Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria
della Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, e' il
seguente:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione della
Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria
della Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, e' il
seguente: «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e'
il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «
Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214. - Il decreto legislativo 18 novembre
1997, n. 426, recante: «Trasformazione dell'ente pubblico
"Centro sperimentale di cinematografia" nella fondazione
"Scuola nazionale di cinema"», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 dicembre 1997, n. 289. - Il testo
dell'art. 10, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante:
«Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di
enti pubblici» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
luglio 2002, n. 158, e' il seguente: «Art. 10 (Delega
per il riassetto e la codificazione in materia di beni
culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprieta'
letteraria e diritto d'autore). - 1. Ferma restando la
delega di cui all'art. 1, per quanto concerne il Ministero
per i beni e le attivita' culturali il Governo e' delegato
ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
per il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la
codificazione delle disposizioni legislative in materia di:
a) beni culturali e ambientali;
b) cinematografia;
c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo
dal vivo;
d) sport;
e) proprieta' letteraria e diritto d'autore.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza
determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della
Costituzione;
b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli
accordi internazionali;
c) miglioramento dell'efficacia degli interventi
concernenti i beni e le attivita' culturali, anche allo
scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse
assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione
delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una
significativa e trasparente impostazione del bilancio;
snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento
delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del
comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione,
conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali,
anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla
partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni
bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare
ulteriori restrizioni alla proprieta' privata, ne'
l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque,
conformandosi al puntuale rispetto degli accordi
internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei
beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche
attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato
mediante la costituzione di fondazioni aperte alla
partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni
bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le
disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1
dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina
degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni
culturali, modificando le soglie per il ricorso alle
diverse procedure di individuazione del contraente in
maniera da consentire anche la partecipazione di imprese
artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza,
ridefinendo i livelli di progettazione necessari per
l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di
aggiudicazione e prevedendo la possibilita' di varianti
oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in
relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di
tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalita' di
costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che
intervengono nelle procedure per la concessione di
contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti
culturali, al fine di una precisa definizione delle
responsabilita' degli organi tecnici, secondo principi di
separazione fra amministrazione e politica e con
particolare attenzione ai profili di incompatibilita';
individuare forme di collaborazione, in sede
procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le
attivita' culturali e della difesa, per la realizzazione di
opere destinate alla difesa militare;
e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c)
del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le
relative funzioni, anche mediante soppressione,
accorpamento e riduzione del numero e dei componenti;
snellire le procedure di liquidazione dei contributi e
ridefinire le modalita' di costituzione e funzionamento
degli organismi che intervengono nelle procedure di
individuazione dei soggetti legittimati a ricevere
contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare
l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di
settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego
delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli
interventi;
f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del
comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a
cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di
doping; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito
sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza
delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti
di finanziamento anche a soggetti privati;
g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del
comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei principi e
criteri direttivi indicati all'art. 14, comma 1, lettera
b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Societa' italiana
degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovra'
assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori
e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la
massima trasparenza nella ripartizione dei proventi
derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi
diritto; armonizzare la legislazione relativa alla
produzione e diffusione di contenuti digitali e
multimediali e di software ai principi generali a cui si
ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e
diritti connessi.;
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano
esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile. I decreti
legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel
termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa
richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque adottati.
4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel
rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
medesime procedure di cui al presente articolo, entro due
anni dalla data della loro entrata in vigore.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, e' il seguente: «Art. 8 (Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). -
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto
legislativo 18 novembre 1997, n. 426, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
«Art. 1 (Trasformazione). - 1. Il Centro sperimentale
per la cinematografia, gia' ente pubblico istituito con
legge 24 marzo 1942, n. 419, e' trasformato in fondazione,
con la nuova denominazione di "Fondazione Centro
sperimentale di cinematografia", ed acquisisce la
personalita' giuridica di diritto privato alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. La fondazione subentra nei diritti e nei rapporti
attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della
trasformazione. Essa e' disciplinata, per quanto non
espressamente previsto dal presente decreto, dal codice
civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo».



 
Art. 2.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto, le parole: «Scuola nazionale di cinema» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Centro sperimentale di cinematografia».
2. All'articolo 2 del decreto, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Lo statuto e le eventuali successive modifiche sono adottati dal consiglio di amministrazione, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e sono approvati, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
3. All'articolo 2 del decreto, al comma 3, le parole: «degli organi di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «del consiglio di amministrazione», e le parole: «dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro per i beni e le attivita' culturali».



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto
legislativo 18 novembre 1997, n. 426, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
«Art. 2 (Statuto). - 1. La "Fondazione Centro
sperimentale di cinematografia" e' dotata di uno statuto
che ne specifica i compiti, nell'ambito delle indicazioni
formulate con il presente decreto, la struttura operativa
interna, anche con riguardo alla previsione di eventuali
ulteriori settori di attivita', l'ordinamento didattico,
disciplinando forme di partecipazione dei docenti alla
definizione dell'attivita' didattica, le modalita' di
svolgimento dell'attivita' di ricerca e sperimentazione,
nonche' le modalita' di conservazione e fruizione del
patrimonio della Cineteca nazionale.
2. Lo statuto e le eventuali successive modifiche sono
adottati dal Consiglio di amministrazione,che delibera a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, e sono approvati,
entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine
di centocinquanta giorni dalla data di costituzione del
consiglio di amministrazione, il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, entro i quindici giorni successivi,
nomina a tale scopo uno o piu' commissari, che provvedono
entro sessanta giorni dalla nomina.».



 
Art. 3.

1. All'articolo 3 del decreto, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e' istituzione di alta formazione e di ricerca nel campo della cinematografia. Essa ha le seguenti finalita':
a) lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello d'eccellenza, attraverso la ricerca, la sperimentazione, la produzione, l'attivita' di alta formazione, perfezionamento e aggiornamento, svolgendo iniziative di avanguardia e curando la promozione ed il coordinamento di iniziative di formazione sul territorio nazionale, anche in collaborazione con istituti pubblici e privati e con le universita', e, mediante intese, con le regioni, le province ed i comuni;
b) la conservazione, l'incremento, il restauro e la promozione, in Italia ed all'estero, del patrimonio culturale cinematografico, anche mediante convenzioni con enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed universita';
c) la ricerca e la sperimentazione di nuovi criteri, metodi e tecnologie, nonche' di linguaggi innovativi, in tutti i campi connessi alla cinematografia ed agli audiovisivi, da rendere accessibili ai nuovi autori e professionalita' emergenti, anche attraverso iniziative di formazione interne alla struttura o partecipazione ad attivita' di formazione esterne alla stessa.».
2. All'articolo 3 del decreto, il comma 2 e' soppresso.
3. All'articolo 3 del decreto, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La Fondazione Centro sperimentale di cinematografia puo', previa autorizzazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali, partecipare a societa' di capitali, e puo' svolgere, altresi', attivita' commerciali ed altre attivita' accessorie, in conformita' agli scopi istituzionali. Non e' comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali. Nel caso in cui eserciti un'attivita' commerciale, la Fondazione e' soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. La Fondazione puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.».



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo 18 novembre 1997, n. 426, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
«Art. 3 (Finalita). - 1. La Fondazione Centro
sperimentale di cinematografia e' istituzione di alta
formazione e di ricerca nel campo della cinematografia.
Essa ha le seguenti finalita':
a) lo sviluppo dell'arte e della tecnica
cinematografica ed audiovisiva a livello d'eccellenza,
attraverso la ricerca, la sperimentazione, la produzione,
l'attivita' di alta formazione, perfezionamento e
aggiornamento, svolgendo iniziative di avanguardia e
curando la promozione ed il coordinamento di iniziative di
formazione sul territorio nazionale, anche in
collaborazione con istituti pubblici e privati e con le
universita', e, mediante intese, con le regioni, le
province ed i comuni;
b) la conservazione, l'incremento, il restauro e la
promozione, in Italia ed all'estero, del patrimonio
culturale cinematografico, anche mediante convenzioni con
enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed
universita';
c) la ricerca e la sperimentazione di nuovi criteri,
metodi e tecnologie, nonche' di linguaggi innovativi, in
tutti i campi connessi alla cinematografia ed agli
audiovisivi, da rendere accessibili ai nuovi autori e
professionalita' emergenti, anche attraverso iniziative di
formazione interne alla struttura o partecipazione ad
attivita' di formazione esterne alla stessa.
2. (comma soppresso).
3. La Fondazione Centro sperimentale di cinematografia
puo', previa autorizzazione del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, partecipare a societa' di capitali, e
puo' svolgere, altresi', attivita' commerciali ed altre
attivita' accessorie, in conformita' agli scopi
istituzionali. Non e' comunque ammessa la distribuzione
degli utili, che devono essere destinati agli scopi
istituzionali. Nel caso in cui eserciti un'attivita'
commerciale, la Fondazione e' soggetta, in caso di
insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa. La Fondazione puo' avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato.».



 
Art. 4.

1. All'articolo 4 del decreto, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3, la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia si articola in due distinti settori, denominati Scuola nazionale di cinema e Cineteca nazionale, soggetti ai poteri di indirizzo e controllo degli organi della Fondazione. A tali settori sono preposti due direttori, denominati rispettivamente Preside e Conservatore.
2. La Fondazione "Centro sperimentale di cinematografia", tramite la Scuola nazionale di cinema, realizza lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello di eccellenza, mediante:
a) l'attivita' di alta formazione, con l'elaborazione dei metodi didattici piu' avanzati;
b) l'attivita' di ricerca e di sperimentazione nel campo digitale e nei settori cinematografico ed audiovisivo;
c) l'attivita' di produzione, con lo svolgimento di iniziative di avanguardia.
Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su proposta elaborata dalla Scuola nazionale di cinema, in conformita' alle disposizioni che disciplinano l'alta formazione artistica, e' determinato l'ordinamento degli studi in relazione alle tipologie di corsi, alla composizione del corpo docente, alla durata dei corsi di formazione ordinaria e di quelli di perfezionamento o di aggiornamento eventualmente istituiti, nonche' alla valenza del titolo conferito all'esito dei corsi, anche in riferimento ad eventuali titoli preferenziali per le attivita' sovvenzionate dallo Stato e da altri enti pubblici.
3. La Fondazione "Centro Sperimentale di Cinematografia" tramite la Cineteca nazionale, provvede alla raccolta delle opere della cinematografia nazionale, alla loro conservazione e, ove occorra, al loro restauro, anche con la ricerca di tecnologie piu' avanzate; provvede alla conservazione dei negativi delle opere filmiche nei casi previsti dalla legge; cura la raccolta e la conservazione di opere della cinematografia internazionale; svolge azione di coordinamento sul territorio nazionale con le cineteche che ricevono sostegni e contributi pubblici, e azione di raccordo con le rimanenti; svolge le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), anche mediante supporto e collaborazione con la Scuola nazionale di cinema.».
2. All'articolo 4 del decreto, e' aggiunto il seguente comma:
«4. Con proprio decreto, il Ministro per i beni e le attivita' culturali individua tempi e modalita' tecniche per l'eventuale costituzione, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, di un ulteriore settore per l'innovazione tecnologica, finalizzato alla sperimentazione tecnologica, produttiva e distributiva delle attivita' cinematografiche ed audiovisive.».



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo 18 novembre 1997, n. 426, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
«Art. 4 (Settori di attivita). - 1. Per il
perseguimento delle finalita' di cui all'art. 3, la
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia si
articola in due distinti settori, denominati Scuola
nazionale di cinema e Cineteca nazionale, soggetti ai
poteri di indirizzo e controllo degli organi della
Fondazione. A tali settori sono preposti due direttori,
denominati rispettivamente Preside e Conservatore.
2. La Fondazione «Centro sperimentale di
cinematografia», tramite la Scuola nazionale di cinema,
realizza lo sviluppo dell'arte e della tecnica
cinematografica ed audiovisiva a livello di eccellenza,
mediante:
a) l'attivita' di alta formazione, con l'elaborazione
dei metodi didattici piu' avanzati;
b) l'attivita' di ricerca e di sperimentazione nel
campo digitale e nei settori cinematografico ed
audiovisivo;
c) l'attivita' di produzione, con lo svolgimento di
iniziative di avanguardia.
Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, su proposta elaborata
dalla Scuola nazionale di cinema, in conformita' alle
disposizioni che disciplinano l'alta formazione artistica,
e' determinato l'ordinamento degli studi in relazione alle
tipologie di corsi, alla composizione del corpo docente,
alla durata dei corsi di formazione ordinaria e di quelli
di perfezionamento o di aggiornamento eventualmente
istituiti, nonche' alla valenza del titolo conferito
all'esito dei corsi, anche in riferimento ad eventuali
titoli preferenziali per le attivita' sovvenzionate dallo
Stato e da altri enti pubblici.
3. La Fondazione "Centro Sperimentale di
Cinematografia, tramite la Cineteca nazionale, provvede
alla raccolta delle opere della cinematografia nazionale,
alla loro conservazione e, ove occorra, al loro restauro,
anche con la ricerca di tecnologie piu' avanzate; provvede
alla conservazione dei negativi delle opere filmiche nei
casi previsti dalla legge; cura la raccolta e la
conservazione di opere della cinematografia internazionale;
svolge azione di coordinamento sul territorio nazionale con
le cineteche che ricevono sostegni e contributi pubblici, e
azione di raccordo con le rimanenti; svolge le finalita' di
cui al precedente art. 3, comma 1, lettera b), anche
mediante supporto e collaborazione con la Scuola nazionale
di cinema.".
4. Con proprio decreto, il Ministro per i beni e le
attivita' culturali individua tempi e modalita' tecniche
per l'eventuale costituzione, senza oneri aggiuntivi per lo
Stato, di un ulteriore settore per l'innovazione
tecnologica, finalizzato alla sperimentazione tecnologica,
produttiva e distributiva delle attivita' cinematografiche
ed audiovisive.».



 
Art. 5.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto le parole: «Scuola nazionale di cinema» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Centro sperimentale di cinematografia».
2. All'articolo 5, comma 3, del decreto, dopo la parola: «componente», sono aggiunte le seguenti: «, e il direttore generale,». Le parole: «una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «non piu' di due volte».
3. All'articolo 5, comma 4, del decreto, le parole: «Ministero del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze».



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo 18 novembre 1997, n. 426, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
«Art. 5 (Organi). - 1. Sono organi della Fondazione
Centro Sperimentale di cinematografia, il presidente, il
consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il
direttore generale, il collegio dei revisori dei conti.
2. I componenti del consiglio di amministrazione e del
comitato scientifico non rappresentano coloro che li hanno
nominati ne' ad essi rispondono. Essi non devono avere
interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di
attivita' imprenditoriali nel medesimo campo di attivita'
della Scuola.
3. La durata degli organi e' di quattro anni. Ciascun
componente e il direttore generale puo' essere riconfermato
per non piu' di due volte e, se e' nominato prima della
scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale
scadenza.
4. Lo statuto determina la composizione, le competenze
e le modalita' di nomina del collegio dei revisori, nel
quale un componente e' nominato in rappresentanza del
Ministero dell'economia e delle finanze.».



 
Art. 6.

1. All'articolo 6 del decreto, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ed e' composto dal presidente, indicato dal medesimo Ministro, e da quattro componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro per i beni e le attivita' culturali ed uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti del consiglio di amministrazione sono individuati tra personalita' di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo cinematografico ed audiovisivo, e con comprovate capacita' organizzative. Possono far parte del consiglio di amministrazione due ulteriori rappresentanti di soggetti pubblici o privati che partecipino alle attivita' della Fondazione con un contributo annuo di almeno un milione di euro. Essi restano in carica per l'anno cui si riferisce il contributo.».
2. All'articolo 6 del decreto, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il consiglio di amministrazione, in particolare:
a) adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;
b) definisce le linee generali dell'attivita' della Fondazione, l'indirizzo generale della gestione e l'organizzazione degli uffici;
c) approva il bilancio di esercizio, insieme ad una adeguata relazione tecnica;
d) nomina i componenti del comitato scientifico di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);
e) nomina, su proposta del presidente, il direttore generale, al quale e' affidata l'attivita' di gestione amministrativa, sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio di amministrazione e delle direttive del presidente;
f) nomina, su proposta del presidente, il preside della Scuola nazionale di cinema ed il Conservatore della Cineteca nazionale;
g) nomina, su proposta del presidente, sentito il preside, i docenti della Scuola nazionale di cinema;
h) assegna gli stanziamenti per le varie attivita' istituzionali e determina con propria deliberazione, soggetta ad approvazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, le indennita' spettanti al presidente ed ai componenti degli organi collegiali.».
3. All'articolo 6 del decreto, il comma 3 e' soppresso.
 
Art. 7.

1. Dopo l'articolo 6 del decreto e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Presidente). - 1. Il presidente ha la legale rappresentanza, anche processuale, della Fondazione e ne promuove le attivita'; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi e sul rispetto delle competenze dei vari organi; adotta nei casi di necessita' ed urgenza, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo nella prima seduta utile, e comunque non oltre trenta giorni dall'adozione.
2. In particolare, il presidente predispone e propone al consiglio di amministrazione gli atti relativi alle linee generali dell'attivita' della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi; propone al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale, del preside e dei docenti della Scuola nazionale di cinema e del Conservatore della Cineteca nazionale; cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
3. Il presidente e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e dura in carica quattro anni. Puo' essere riconfermato per non piu' di due volte.».
 
Art. 8.

1. L'articolo 7 del decreto e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Comitato scientifico). - 1. Il Comitato scientifico e' composto da :
a) il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede;
b) cinque esperti, scelti tra soggetti con particolare e qualificata professionalita' ed esperienza nel settore cinematografico e delle comunicazioni.
2. Il comitato scientifico opera con la presenza di almeno quattro componenti; esso formula proposte ed esprime pareri in ordine:
a) ai programmi ed agli indirizzi di carattere didattico della Scuola nazionale di cinema;
b) all'attivita' della Cineteca nazionale;
c) alle attivita' di formazione, di ricerca e di diffusione della cultura cinematografica.
3. Dal presente articolo non conseguono maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».
 
Art. 9.

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto, le parole: «Scuola nazionale di cinema» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Centro sperimentale di cinematografia».



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo 18 novembre 1997, n. 426, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
«Art. 8 (Personale). - 1. I rapporti di lavoro dei
dipendenti della Fondazione Centro sperimentale di
cinematografia sono disciplinati dalle disposizioni del
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati
contrattualmente.
2. La retribuzione del personale e' determinata dal
contratto collettivo nazionale di lavoro. Fino alla
stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al
personale si applica il trattamento economico e giuridico
vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, compresa l'applicazione di eventuali rinnovi
contrattuali nel frattempo intercorsi per il comparto di
appartenenza.
3. La trasformazione di cui all'art. 1 non costituisce
causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il
personale dipendente, che abbia rapporto a tempo
indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti
dall'anzianita' raggiunta anteriormente alla
trasformazione. Il trattamento di fine rapporto, maturato
alla data di entrata in vigore del presente decreto dal
personale di ruolo in servizio alla medesima data,
costituisce accantonamento rivalutabile con le modalita'
previste dall'art. 2120 del codice civile. Ai fini del
trattamento previdenziale, il medesimo personale puo'
optare, entro tre mesi dalla data di stipulazione del primo
contratto collettivo di lavoro, per il mantenimento
dell'iscrizione all'INPDAP.
5. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo
contratto collettivo di lavoro applicabile, il personale
puo' optare per la permanenza nel pubblico impiego, ed e'
pertanto collocato in mobilita'. Ad esso si applicano le
norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
segnatamente dell'art. 35, comma 8, e successive
modificazioni.».



 
Art. 10.

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto, le parole: «Scuola nazionale di cinema» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Centro sperimentale di cinematografia».
2. All'articolo 9, comma 1, del decreto, alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dei limiti cui all'articolo 3, comma 3».
3. All'articolo 9, comma 1-bis, del decreto, le parole: «Scuola nazionale di cinema» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Centro sperimentale di cinematografia».
4. All'articolo 9, comma 3, del decreto, le parole: «Scuola nazionale di cinema» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Centro sperimentale di cinematografia».



Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto
legislativo 18 novembre 1997, n. 426, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
«Art. 9 (Disponibilita' finanziarie e gestione). - 1.
La Fondazione Centro sperimentale di cinematografia
provvede ai suoi compiti con:
a) i redditi del suo patrimonio, fermo quanto
previsto dall'art. 3, comma 3;
b) i contributi ordinari dello Stato, destinati alle
finalita' istituzionali della fondazione, stanziati con
determinazione triennale, negli stati di previsione della
spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali,
con riferimento al Fondo unico dello spettacolo;
c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di
altri enti pubblici;
d) eventuali provvedimenti di gestione, anche con
riferimento alla utilizzazione dei teatri di posa e delle
altre strutture;
e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a
titolo di sponsorizzazione, da parte di altri soggetti o
enti pubblici o privati, italiani e stranieri;
f) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio
di attivita' commerciali, nel rispetto dei limiti di cui
all'art. 3, comma 3.
1-bis. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui
al comma 1, lettera b), la Fondazione Centro sperimentale
di cinematografia presenta ogni tre anni, entro il 31
ottobre dell'anno antecedente al triennio di riferimento,
un programma delle attivita', con relazione finanziaria ed
evidenziazione delle somme necessarie al perseguimento
delle singole finalita' istituzionali. Il contributo, di
misura non inferiore all'8 per cento della quota del Fondo
unico per lo spettacolo destinato al cinema, e' assegnato,
sentita la commissione consultiva per il cinema, con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni.
2. La gestione finanziaria e' soggetta al controllo
della Corte dei conti alle condizioni e con le modalita' di
cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.
3. La Fondazione Centro sperimentale di cinematografia,
a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a
quello della trasformazione, anche quando non esercita
attivita' commerciale, deve tenere i libri e le altre
scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice
civile e deve redigere il bilancio di esercizio secondo le
disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice
civile, in quanto compatibili.».



 
Art. 11.

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto, le parole: «L'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro per i beni e le attivita' culturali», e le parole: «Scuola nazionale di cinema» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Centro sperimentale di cinematografia».
2. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto, la parola: «Scuola» e' sostituita dalla seguente: «Fondazione».



Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto
legislativo 18 novembre 1997, n. 426, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
«Art. 10 (Vigilanza e amministrazione straordinaria). -
1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e'
titolare del potere di vigilanza sulla gestione della
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Puo'
disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione
quando:
a) risultano gravi irregolarita'
nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie che
regolano l'attivita' della Fondazione.
b) il conto economico chiude con una perdita
superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi
consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di
analoga entita';
c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi
dell'art. 11, comma 2;
d) vi e' impossibilita' di funzionamento degli
organi.
2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un
commissario straordinario e ne vengono determinati la
durata dell'incarico ed il compenso. Il commissario
straordinario esercita tutti i poteri del presidente e del
consiglio di amministrazione.
3. Il commissario straordinario provvede alla gestione,
ad accertare e rimuovere le irregolarita' ed a promuovere
le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali;
esercita l'azione di responsabilita' contro i componenti
del disciolto consiglio di amministrazione, previa
autorizzazione dell'Autorita' vigilante.».



 
Art. 12.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per i beni e le attivita' culturali nomina il consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, come modificato dal presente decreto. Fino a tale nomina resta in carica il consiglio di amministrazione nella composizione vigente alla medesima data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 gennaio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli



Nota all'art. 12:
- Per il decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426,
vedi nota alle premesse.



 
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