Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2004 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 30 dicembre 2003
Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, della misura della contribuzione dovuta, per l'esercizio 2004. (Deliberazione n. 14377).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in cui e' previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza e che nella determinazione delle predette contribuzioni adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attivita' svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti;
Viste le proprie delibere n. 13.874 e n. 13.875 del 27 dicembre 2002 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2003 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;
Vista la propria delibera n. 14.376 del 30 dicembre 2003 con la quale sono stati individuati, per l'esercizio 2004, i soggetti tenuti alla contribuzione;
Attesa la necessita' di stabilire, per l'esercizio 2004, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati nella suddetta delibera n. 14.376 del 30 dicembre 2003;
Delibera:
Art. 1.
Misura della contribuzione

1. Il contributo dovuto, per l'esercizio 2004, dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 14.376 del 30 dicembre 2003 e' determinato nelle seguenti misure:

----> Vedere tabella a pag. 45 della G.U. <----
2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera p), della delibera n. 14.376 del 30 dicembre 2003, e' computato con riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alle negoziazioni alla data del 2 gennaio 2004.
L'importo del contributo per le azioni di societa' italiane e' pari ad una quota fissa di Euro 5.390 fino a Euro 10.000.000 di capitale sociale, piu' Euro 51 ogni Euro 500.000 oltre Euro 10.000.000 e fino a Euro 100.000.000 di capitale sociale, piu' Euro 40,5 ogni Euro 500.000 oltre Euro 100.000.000 di capitale sociale. Per le frazioni di Euro 500.000 la relativa tariffa viene applicata proporzionalmente. Sono esentate le azioni di risparmio.
L'importo del contributo per le obbligazioni di societa' italiane e' pari ad una quota fissa di Euro 5.390 per ogni emissione quotata. Sono esentate le obbligazioni gia' quotate di diritto alla data del 2 gennaio 1998.
L'importo del contributo per i warrant emessi da societa' italiane e' pari ad una quota fissa di Euro 5.390 per ogni warrant quotato.
L'importo del contributo per i covered warrant e per i certificates emessi da societa' italiane e' pari ad una quota fissa di Euro 755 per ogni covered warrant e per ogni certificate quotato.
L'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav emesse da societa' italiane e' pari ad una quota fissa di Euro 1.470 per ciascun fondo o per ciascun comparto quotato.
Ciascun emittente italiano non e' tenuto a versare importi complessivamente superiori a Euro 172.000.
L'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i warrant emessi da societa' estere e' pari ad una quota fissa di Euro 5.390. L'importo del contributo per i covered warrant e per i certificates emessi da societa' estere e' pari a quello fissato per le societa' italiane. L'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav emesse da societa' estere e' pari a quello fissato per le societa' italiane. Ciascun emittente estero non e' tenuto a versare importi complessivamente superiori a Euro 172.000.
3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera r), della delibera n. 14.376 del 30 dicembre 2003 e' determinato nelle seguenti misure:
3/1 - per le offerte pubbliche di acquisto residuali di cui all'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998, e' pari ad una quota fissa di Euro 4.550 per ciascuna offerta conclusa;
3/2 - per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio, il diritto di percepire la differenza monetaria tra un valore prestabilito ed il valore di mercato dell'attivita' sottostante, e' pari a Euro 452 per ogni sollecitazione conclusa (collocamento di una singola tranche per tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito);
3/3 - per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari e' pari, per ciascuna sollecitazione, ad una quota fissa di Euro 4.550 maggiorata, nel caso di sollecitazione avente controvalore superiore a Euro 505.555, dello all'0,9% del controvalore di ciascuna sollecitazione conclusa. La misura massima del contributo e' pari a Euro 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento;
3/4 - per le altre sollecitazioni all'investimento, per le altre offerte pubbliche di acquisto e per le offerte pubbliche di scambio e' pari, per ciascuna sollecitazione ovvero per ciascuna offerta pubblica conclusa, ad una quota fissa di Euro 4.550 maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a Euro 13.000.000, dello 0,035% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima del contributo e' pari a Euro 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento ovvero per ciascuna offerta di acquisto o scambio.
4. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui al comma 3, punti 3/3 e 3/4, per controvalore dell'offerta si intende il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore e' determinato con riferimento al prezzo definitivo d'offerta del prodotto finanziario indicato nel prospetto o documento informativo ed al quantitativo effettivamente collocato o acquistato. Per le offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione e' costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti. Per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo e' computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo.
5. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera s), della delibera n. 14.376 del 30 dicembre 2003 e' determinato nella misura del 4,8% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per attivita' di revisione sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato dei soggetti cui si applicano le disposizioni contenute nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo n. 58/1998. Il contributo si applica ai ricavi da corrispettivi contabilizzati nel bilancio della societa' di revisione chiuso nel 2003.
6. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1 della delibera n. 14.376 del 30 dicembre 2003 e' versato alla Consob con le modalita' e nei termini che verranno stabiliti con distinto provvedimento.
 
Art. 2.
Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verra' pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 30 dicembre 2003
Il presidente: Cardia
 
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