Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 3 febbraio 2004
Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto - Servizi Ambiente Srl» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;
Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto ministeriale del 16 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 19 aprile 2001 con il quale il «Laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto - Servizi Ambiente Srl», ubicato in localita' Rustigne' - Oderzo (Treviso), via Pezza Alta n. 22, e' stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;
Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 12 gennaio 2004;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;
Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 luglio 2000 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
Si rinnova l'autorizzazione al «Laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto - Servizi Ambiente Srl», ubicato in localita' Rustigne' - Oderzo (Treviso), via Pezza Alta n. 22, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.
L'autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dal 19 aprile 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validita' dell'accreditamento per tutto il detto periodo.
La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.
Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
L'Amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 febbraio 2004
Il direttore generale: Abate
 
Allegato

ALLEGATO

Denominazione della prova Norma/metodo -------------------------------------------------------------------- Acidita' totale Reg CEE, 2676/90 17/09/1990
GU CEE L 272 03/10/1990 All
pto 13 -------------------------------------------------------------------- Acidita' volatile Reg CEE 2676/90 17/09/1990
GU CEE L 272 03/10/1990 All
pto 14 -------------------------------------------------------------------- Acido malico totale Reg CEE 2676/90 17/09/1990
GU CEE L 272 03/10/1990 All
pto 21 -------------------------------------------------------------------- Acido tartarico Reg CEE 2676/90 17/09/1990
GU CEE L 272 03/10/1990 All
pto 16 -------------------------------------------------------------------- Anidride solforosa Reg CEE 2676/90 17/09/1990
GU CEE L 272 03/10/1990 All
pto 25 -------------------------------------------------------------------- Calcolo dell'acidita fissa Reg CEE 2676/90 17/09/1990
GU CEE L 272 03/10/1990 All
pto 15 -------------------------------------------------------------------- Ceneri Reg CEE 2676/90 17/09/1990
GU CEE L 272 03/10/1990 All
pto 9 -------------------------------------------------------------------- Dietilenglicole DM Agricoltura e foreste
30/12/1986 -------------------------------------------------------------------- Estratto secco totale Reg CEE 2676/90 17/09/1990
GU CEE L 272 03/10/1990 All
pto 4 -------------------------------------------------------------------- Ferro Reg CEE 2676/90 17/09/1990
GU CEE L 272 03/10/1990 All
pto 30 -------------------------------------------------------------------- pH Reg CEE 2676/90 17/09/1990
GU CEE L 272 03/10/1990 All
pto 24 -------------------------------------------------------------------- Potassio Reg CEE 2676/90 17/09/1990
GU CEE L 272 03/10/1990 All
pto 27 -------------------------------------------------------------------- Rame Reg CEE 2676/90 17/09/1990
GU CEE L 272 03/10/1990 All
pto 31 -------------------------------------------------------------------- Saccarosio Reg CEE 2676/90 17/09/1990
GU CEE L 272 03/10/1990 All
pto 6.II -------------------------------------------------------------------- Sodio Reg CEE 2676/90 17/09/1990
GU CEE L 272 03/10/1990 All
pto 26 -------------------------------------------------------------------- Titolo alcolometrico volumico Reg CEE 2676/90 17/09/1990
GU CEE L 27203/10/1990 All
pto 3 -------------------------------------------------------------------- Zinco Reg CEE 2676/90 17/09/1990
GU CEE L 272 03/10/1990 All
pto 34 -------------------------------------------------------------------- Zuccheri riduttori Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU
CEE L 272 03/10/1990 All
pto 5 -------------------------------------------------------------------- Azoto totale Metodo OIV Risoluzione OENO
13/2002 -------------------------------------------------------------------- Metanolo Metodo OIV Risoluzione OENO
70/2002 -------------------------------------------------------------------- Piombo Metodo OIV Risoluzione OENO
67/2002 --------------------------------------------------------------------

Legenda

Legenda: Reg. CE: Regolamento Unione Europea; OIV: Raccolta di metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti; DM: Decreto Ministeriale.
 
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