IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997) con la quale, in considerazione del diffondersi di comportamenti anomali e di messaggi pubblicitari non corretti, in mancanza di una specifica disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita, e' stato disposto il temporaneo divieto di ogni forma di remunerazione diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi altra forma, per la cessione di gameti, embrioni o, comunque, di materiale genetico, nonche' di ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione e di ogni altra forma di incitamento all'offerta del predetto materiale e di diffusione di messaggi recanti tale offerta; Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1999), del 22 dicembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2000), del 22 giugno 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2000), del 22 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2001), del 5 giugno 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2001), di proroga della ordinanza del 5 marzo 1997, nonche' delle proprie ordinanze del 25 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997) e del 10 ottobre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 1997) di integrazione della predetta ordinanza 5 marzo 1997; Vista la propria ordinanza del 25 luglio 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2001) con la quale, e' stato disposto, in attesa di una idonea disciplina di livello legislativo, il divieto di importazione e di esportazione di gameti o di embrioni umani; Viste le proprie ordinanze del 1° dicembre 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2002), del 18 giugno 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002), del 4 dicembre 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2002), del 30 maggio 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2003), di proroga dell'efficacia dell'ordinanza concernente il divieto di commercializzazione e di pubblicita' di gameti ed embrioni umani e dell'ordinanza concernente il divieto di importazione e di esportazione di gameti o di embrioni umani; Considerato che la non ancora intervenuta definizione della disciplina legislativa puo' comportare situazioni in grado di estendere in modo incontrollato se non ingannevole i casi di cessione di gameti od altro materiale genetico, determinando seri rischi per l'integrita' della persona e piu' in generale, per la salute pubblica; Considerato che in ordine ai centri tutti, pubblici e privati, individuati a seguito delle proprie citate ordinanze, emerge comunque la necessita' di esercitare l'attivita' di controllo e vigilanza; Visto il disegno di legge n. 1514, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», approvato dalla Camera dei deputati il 18 giugno 2002 e attualmente all'esame del Senato della Repubblica; Visto il disegno di legge n. 1745, recante «Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche», approvato, con modificazioni, dal Senato della Repubblica in data 2 aprile 2003 e trasmesso all'altro ramo del Parlamento, concernente il recepimento della direttiva n. 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 30 luglio 1998, L 213/13), ove e' previsto il divieto di utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali; Considerato che l'importazione di gameti o di embrioni umani, anche per l'incertezza sull'applicazione delle norme di prevenzione della trasmissione dell'HIV/AIDS e di altri agenti patogeni, nonche' di patologie geneticamente trasmissibili, costituisce potenziale rischio per la salute della donna e del nascituro; Considerato il potenziale uso improprio degli embrioni; Ravvisata la necessita' di salvaguardare ulteriormente la vita umana nel rispetto delle indicazioni riconosciute a livello internazionale; Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione delle predette ordinanze, in attesa della disciplina legislativa in merito; Ritenuto, pertanto, di prorogare al 30 giugno 2004 l'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997, nonche' dell'ordinanza 25 luglio 2001; Ordina: Art. 1. 1. L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del 5 marzo 1997, recante divieto di commercializzazione e di pubblicita' di gameti ed embrioni umani o, comunque, di materiale genetico, e' prorogata fino al 30 giugno 2004, fermo restando l'obbligo a carico dei centri pubblici e privati che praticano tecniche di procreazione medicalmente assistita di inviare le comunicazioni previste dall'art. 3 dell'ordinanza 5 marzo 1997. 2. L'efficacia dell'ordinanza del 25 luglio 2001, recante il divieto di importazione e di esportazione di gameti o di embrioni umani e' prorogata fino al 30 giugno 2004. La presente ordinanza verra' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 dicembre 2003 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 284 |