Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2004 (vai al sommario)
REGIONE TOSCANA
ORDINANZA 28 gennaio 2004
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 - prima attuazione dell'ordinanza n. A/1 del 18 dicembre 2003 relativamente ai contributi ai privati evacuati. (Ordinanza n. A/2).

IL COMMISSARIO DELEGATO
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;
Visto che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 29 settembre 2003 ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 settembre 2004;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 con la quale l'Assessore alla protezione civile della regione Toscana e' stato nominato commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Viste le competenze attribuite al commissario ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza sopra richiamata;
Considerato che l'art. 6 della medesima ordinanza assegna al commissario, per lo svolgimento di tali competenze, la somma di euro 10.000.000,00;
Preso atto della ripartizione di tali risorse tra le varie tipologie di interventi effettuata con precedente ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003, tra cui in particolare sono stati destinati euro 1.200.000,00 alle iniziative di sostegno finanziario per i nuclei familiari, le cui abitazioni di residenza siano oggetto di provvedimento di inagibilita' nella forma di contributi per l'autonoma sistemazione e di contributi finalizzati al rientro dei medesimi nelle proprie abitazioni, tramite recupero della agibilita' degli edifici e il ripristino dei beni mobili essenziali;
Ritenuto di dare attuazione a detta linea di intervento secondo quanto previsto dal punto 10 dell'ordinativo della citata ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003;
Considerato che al riguardo l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003 all'art. 1, comma 3, lettera c) prevede tra le competenze del commissario anche quella di erogare i «primi contributi per l'immediata ripresa delle attivita' produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative, tutti informati a parametri di rigorosa perequazione, che saranno fissati dal commissario delegato stesso con proprie determinazioni, e che potranno costituire anticipazione su future provvidenze, nonche' per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito degli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza»;
Viste le disposizioni di cui all'allegato «1 - Iniziative di sostegno finanziario a favore dei nuclei familiari evacuati a seguito dell'evento alluvionale del 23 settembre 2003 nella provincia di Massa Carrara»;
Preso atto che con la citata ordinanza n. A/1 del 18 dicembre 2003 euro 180.000,00 sono stati altresi' riservati al rimborso delle spese sostenute dal comune di Carrara per i primi interventi diretti al soccorso della popolazione e al rimborso degli oneri connessi all'utilizzo del volontariato;
Visto che tra dette spese sono da ricomprendersi anche quelle relative alla sistemazione di alcuni nuclei familiari evacuati, che il comune ha alloggiato in strutture a propria disposizione con oneri a proprio carico;
Considerato che con la presente ordinanza sono disposti i contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati e ne e' prevista la quantificazione in rapporto al numero dei componenti;
Valutato che tale quantificazione costituisca anche il limite massimo del rimborso degli oneri sostenuti dal comune successivamente alla data della presente ordinanza nei casi in cui i nuclei familiari gia' evacuati non possano trovare sistemazioni autonome;
Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2 ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003 il commissario delegato per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza si avvale dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati;
Sentiti gli enti locali interessati;
Viste le deroghe previste dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;
Ordina:
1. Di approvare le disposizioni di cui all'allegato «1 - Iniziative di sostegno finanziario a favore dei nuclei familiari evacuati a seguito dell'evento alluvionale del 23 settembre 2003 nella provincia di Massa Carrara», quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di fissare come limite massimo dei rimborsi per le eventuali spese che saranno sostenute successivamente alla data del presente provvedimento dal comune di Carrara per la sistemazione dei nuclei familiari evacuati, gli importi previsti per l'autonoma sistemazione in base alle disposizioni allegato «1»;
3. Di individuare ai sensi dell'art. 1, comma 2 ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003 quali soggetti attuatori i comuni di Carrara e di Massa.
4. Di riservarsi di stabilire con successivo provvedimento la documentazione che i comuni devono presentare al commissario delegato in sede di rendicontazione delle spese sostenute per l'erogazione delle predette iniziative di sostegno finanziario.
5. Di stabilire che il commissario provveda alla erogazioni previste dalle disposizioni di cui all'allegato «1» appena acquisite le relative disponibilita' finanziarie.
6. Di comunicare la presente ordinanza ai comuni di Carrara e Massa nonche' alla provincia di Massa e Carrara e di disporne la pubblicazione per estratto, comprensivo degli allegati, nel bollettino ufficiale della regione Toscana.
Firenze, 28 gennaio 2004
Il commissario delegato: Franci
 
Allegato 1 INIZIATIVE DI SOSTEGNO FINANZIARIO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI
EVACUATI A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 23 SETTEMBRE 2003 -
PROVINCIA DI MASSA CARRARA.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
1. Le presenti disposizioni disciplinano, in attuazione dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003, le iniziative di sostegno finanziario a favore dei nuclei familiari che dalla data del 23 settembre 2003, sulla base di provvedimenti dei comuni di Carrara e di Massa, sono stati evacuati dalla propria abitazione principale abituale e continuativa, a seguito dell'evento calamitoso per il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003.
Art. 2.
1. Le iniziative di sostegno finanziario consistono in:
a) contributi per l'autonoma sistemazione;
b) contributi di prima assistenza.
2. Il contributo per l'autonoma sistemazione e' a fondo perduto, mentre quello di prima assistenza costituisce anticipazione su future provvidenze.
3. I predetti contributi sono tra loro cumulabili.
PARTE I - CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE
Art. 3.
1. Il contributo per l'autonoma sistemazione e' pari a euro 100,00 mensili per ogni componente del nucleo familiare, fino ad un massimo di euro 400,00 mensili.
2. Ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in euro 200,00 mensili.
3. Il contributo e' concesso a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di evacuazione e ha una durata massima di dodici mesi decorrenti da tale data. In ogni caso, non puo' eccedere la durata della dichiarazione dello stato di emergenza.
4. Ai fini della concessione del contributo, l'evacuazione si deve essere protratta per almeno venti giorni consecutivi.
5. L'ammontare del contributo e' calcolato per periodi pari a un mese o a frazione di mese superiori a quindici giorni.
6. L'accesso al contributo e' escluso per i soggetti che usufruiscono di sistemazioni alternative di emergenza messe a disposizione da parte dei soggetti attuatori con oneri a proprio carico, per tutto il relativo periodo di fruizione.
Art. 4.
1. I soggetti attuatori accertano, sulla base dei provvedimenti disposti dai comuni in conseguenza dell'evento del 23 settembre 2003, i nuclei familiari aventi diritto al contributo per l'autonoma sistemazione e ne danno comunicazione al commissario delegato con indicazione del periodo per il quale spetta il contributo nonche' della durata prevista, ed il relativo ammontare.
2. Le risorse necessarie per l'erogazione del contributo vengono assegnate trimestralmente dal commissario delegato sulla base delle richieste effettuate dai soggetti attuatori, previa verifica da parte di questi ultimi dell'effettiva permanenza del diritto.
3. L'erogazione del contributo spettante agli aventi diritto deve essere effettuata dai soggetti attuatori entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilita' dei fondi.
PARTE II - CONTRIBUTO DI PRIMA ASSISTENZA
Art. 5.
1. Il contributo di prima assistenza viene concesso per consentire ai nuclei familiari evacuati un rapido rientro nelle proprie abitazioni rese inagibili dagli eventi indicati all'art. 1. Da eventuali provvidenze riconosciute allo stesso titolo sara' detratto il contributo gia' erogato.
2. Il contributo e' stabilito nella misura massimo di euro 15.000,00 per ogni unita' abitativa.
3. Il contributo e' concesso al proprietario dell'immobile dichiarato inagibile, ovvero nei casi di locazione, al proprietario ovvero al conduttore del medesimo previa autorizzazione del proprietario stesso.
4. Il contributo e' concesso:
a) per gli interventi di ripristino/riparazione dell'unita' abitativa;
b) per l'acquisto o il ripristino dei beni mobili di prima necessita', distrutti o gravemente danneggiati a seguito dell'evento, contenuti nell'abitazione inagibile e destinati allo svolgimento della vita domestica.
5. In ogni caso gli interventi ammissibili a contributo devono essere strettamente funzionali al rientro nelle abitazioni inagibili e connesse all'uso abitativo.
6. Il contributo, per gli interventi di cui al comma 4, lettera a), non spetta qualora l'immobile dichiarato inagibile sia stato realizzato in difformita' o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge ove tale difformita' comporti variazioni essenziali ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria.
Art. 6.
1. I soggetti attuatori, entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento che approva le disposizioni in oggetto, devono dare comunicazione personale dell'avvio della procedura contributiva a tutti coloro che possono accedere ai benefici di cui all'art. 5, indicando l'ufficio ove possono ritirare la modulistica per la presentazione della domanda, il termine per la medesima e il responsabile del procedimento all'interno dello stesso soggetto attuatore.
2. La domanda per il contributo di prima assistenza e' presentata da parte dei soggetti aventi diritto mediante compilazione dell'apposito modello «A», allegato alle presenti disposizioni quale parte integrante e sostanziale.
3. Le domande devono essere presentate entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione effettuata dal soggetto attuatore dell'avvio del procedimento ai sensi del comma 1. Per le domande inviate a mezzo del servizio postale, fa fede la data del timbro postale di invio.
Art. 7.
1. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, i soggetti attuatori verificano il diritto del richiedente e procedono alla ammissione a contributo.
2. Negli ulteriori trenta giorni successivi procedono alla verifica dello stato di fatto dell'unita' abitativa e alla individuazione degli interventi ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 5, sia per gli immobili sia per i beni mobili. All'uopo viene predisposta nel medesimo termine apposita relazione con una stima dei costi e della durata degli interventi necessari.
3. A tale adempimento i soggetti attuatori provvedono mediante i propri tecnici, anche supportati da professionisti esterni. I costi dei compensi da corrispondere ai professionisti esterni sono a carico dei fondi commissariali nel limite massimo complessivo di euro 15.000,00.
4. Gli esiti dell'istruttoria sono comunicati a cura del soggetto attuatore agli interessati e al commissario delegato.
Art. 8.
1. Nell'ambito dell'attivita' di verifica di cui all'art. 7, comma 2, i soggetti attuatori procedono anche alla valutazione circa l'effettiva possibilita' di revoca dell'evacuazione in rapporto alla persistenza di grave rischio derivanti dalla localizzazione dell'immobile in aree ad elevata pericolosita' non superabile ne' attraverso interventi strutturali di messa in sicurezza ne' attraverso la predisposizione di interventi di protezione civile.
2. Ove ai fini di tale valutazione siano rilevanti gli esiti degli studi disposti con ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003, la concessione del contributo e' sospesa fino alla definizione degli studi medesimi per quanto non finalizzato al rientro.
Art. 9.
1. Il contributo e' erogato dal soggetto attuatore successivamente alla presentazione da parte dei beneficiari della dichiarazione di spesa relativa agli interventi individuati nella relazione di cui al precedente art. 7 del contributo, mediante compilazione dell'apposito modello «B» allegato alle presenti disposizioni quale parte integrante e sostanziale.
2. La dichiarazione di spesa deve essere presentata nel termine indicato nella relazione tecnica di cui all'art. 7; deve riguardare almeno l'ammontare del contributo concesso ed e' comprensiva dell'IVA eventualmente dovuta.
3. Le risorse necessarie per l'erogazione del contributo vengono assegnate dal commissario delegato sulla base delle richieste effettuate dai soggetti attuatori, in rapporto alla presentazione della dichiarazione di spesa o alla concessione delle anticipazioni di cui al comma 4.
4. I soggetti attuatori possono concedere anticipazioni del contributo nel limite massimo del 50% dell'ammontare del medesimo.
5. L'erogazione del contributo spettante agli aventi diritto deve essere effettuata dai soggetti attuatori entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilita' dei fondi.
6. I soggetti attuatori procedono, a controlli circa l'avvio dei lavori e la loro esecuzione da parte dei beneficiari del contributo nel rispetto delle modalita' e della tempistica previste nella relazione di cui all'art. 7.
7. Ove in sede di controllo venga accertata la mancata effettuazione degli interventi o una loro diversa realizzazione rispetto a quanto indicato nella relazione tecnica, i soggetti attuatori possono procedere alla revoca del contributo o alla riduzione del suo importo. I controlli sono effettuati applicando le disposizioni relative al procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990.

----> Vedere modello A alle pagg. 20 - 21 <----
----> Vedere modello B alle pagg. 22 - 23 <----
 
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