Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 30 gennaio 2004
Limitazione all'uso del vitigno autoctono «Vernaccia nera» per la designazione e presentazione dei vini DOC e DOCG.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e in particolare l'allegato VII, sez. B - 4 che conferisce agli Stati membri la facolta' di limitare o proibire l'utilizzo di talune indicazioni complementari, tra cui il nome della varieta' di vite, nella designazione e presentazione dei vini ottenuti nel loro territorio e l'allegato VIII, sez. E - 2, 3° comma, 4 che conferisce agli Stati membri la facolta' di limitare l'indicazione del nome delle varieta' di viti per i vini spumanti;
Visto il regolamento (CE) n. 753/2002 della commissione del 29 aprile 2002 che fissa talune modalita' di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare l'art. 27 che consente agli Stati membri produttori di stabilire disposizioni supp1ementari per quanto concerne l'utilizzo in designazione delle indicazioni facoltative;
Visto il proprio decreto 3 luglio 2003 recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 753/2002 della commissione del 29 aprile 2002 che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli e in particolare l'art. 19 che stabilisce disposizioni supplementari relativi all'utilizzo di talune indicazioni facoltative, tra cui la limitazione e la disciplina dell'uso del nome delle varieta' di viti;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il proprio decreto 6 marzo 1995 con il quale in applicazione della regolamentazione comunitaria all'epoca vigente e' stato limitato l'uso del nome di taluni vitigni autoctoni nella designazione e presentazione dei vini;
Vista la richiesta presentata in data 15 ottobre 2002 dal Consorzio tutela del vino spumante DOC «Vernaccia di Serrapetrona», con sede in Serrapetrona (Macerata), via G. Leopardi, 34, intesa a limitare l'uso del nome del vitigno autoctono «Vernaccia nera» soltanto per la designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini all'accoglimento della richiesta in questione, espresso nella seduta del 20 novembre 2002;
Visto il parere favorevole espresso dalla regione Marche sulla citata richiesta, espresso con le note n. 9864 del 10 settembre 2002 e n. 92 del 24 aprile 2003;
Considerato che il vitigno «Vernaccia nera» e il suo sinonimo «Vernaccia» e' stato sinora utilizzato per la designazione dei vini a denominazione di origine, dei vini ad indicazione geografica tipica e dei vini spumanti ottenuti dalle uve provenienti dalle provincie di Ancona, Macerata e Perugia, per le quali ne e' autorizzata la coltivazione ai sensi della vigente normativa in materia, e che, pertanto, si e' ritenuto opportuno acquisire sulla richiesta in questione anche il parere della regione Umbria per i risvolti di carattere socio-economici connessi alla coltivazione del citato vitigno nelle aree interessate della stessa regione;
Visto il parere favorevole espresso con nota n. 42945 del 13 ottobre 2003 dalla regione Umbria sulla citata richiesta, a condizione che ne venga consentito l'uso, per un periodo transitorio da stabilire, per la designazione e presentazione dei vini IGT «Cannara»;
Viste e istanze avverso la richiesta di limitazione in questione presentate da talune ditte produttrici di vini spumanti i cui stabilimenti sono ubicati nel territorio della regione Marche;
Ritenuto che sussistono i requisiti normativi per l'accoglimento della richiesta di limitazione in questione e che, tuttavia, e' opportuno consentire a determinate condizioni e per un periodo transitorio, limitatamente alle produzioni provenienti dalle campagne vendemmiali 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, l'utilizzo in designazione e presentazione del vitigno «Vernaccia nera» o del suo sinonimo «Vernaccia» esclusivamente alle ditte produttrici dei vini IGT Cannara e dei vini spumanti della regione Marche;
Decreta:
Art. 1.
1. Ad integrazione dell'elenco dei vitigni autoctoni di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 6 marzo 1995, nonche' dell'allegato 3 del decreto ministeriale 3 luglio 2003, l'utilizzo del vitigno «Vernaccia nera», o del suo sinonimo «Vernaccia», e' riservato esclusivamente per la designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita e dei vini a denominazione di origine controllata.
 
Art. 2.
1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, le ditte interessate possono continuare ad utilizzare nella designazione e presentazione il nome del vitigno «Vernaccia nera o del suo sinonimo «Vernaccia» esclusivamente per i prodotti provenienti dalle campagne vendemmiali 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, con le seguenti limitazioni e condizioni:
a) per i soli vini IGT «Cannara», alle condizioni previste dalle norme vigenti in materia di produzione, designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica;
b) per i vini spumanti ottenuti esclusivamente da uve prodotte nelle province di Ancona e Macerata, nel rispetto delle norme di elaborazione, di designazione e presentazione dei vini spumanti, previo apposita autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali; a tal fine le singole ditte interessate presentano la relativa richiesta entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dimostrando di aver precedentemente utilizzato il nome del vitigno in questione per la designazione dei relativi prodotti per almeno un triennio in maniera ininterrotta;
c) nei casi di cui alle lettere a) e b) le ditte interessate, detentrici di scorte dei relativi vini IGT o spumanti, sia allo stato sfuso che confezionate, designabili o designate con il nome del vitigno «Vernaccia nera», o del suo sinonimo «Vernaccia», possono continuare a commercializzare tali vini ai fini della loro immissione al consumo fino al completo esaurimento delle scorte medesime, purche' entro il 31 dicembre 2007 presentino apposita comunicazione all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, specificando i quantitativi di prodotto detenuto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2004
Il Ministro: Alemanno
 
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