Gazzetta n. 38 del 16 febbraio 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 2004, n. 38
Istituzione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.), a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 25 luglio 1956, n. 925;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127;
Viste le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attivita' produttive;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto legislativo disciplina lo scorporo dell'istituto di metrologia «Gustavo Colonnetti» dal CNR, e la sua fusione con l'istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris». La struttura derivante dalla fusione dei due predetti istituti assume la denominazione di «Istituto nazionale di ricerca metrologica» (I.N.RI.M.).
2. Il presente decreto legislativo definisce inoltre le finalita', le attivita', gli organi, i principi di organizzazione e le modalita' di funzionamento dell'I.N.RI.M. al fine di promuovere e di collegare realta' operative di eccellenza, di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di assicurare il massimo livello di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una piu' agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi, determinando le condizioni organizzative per:
a) ottimizzare l'allocazione delle risorse e determinare economie di risultato e di scopo;
b) semplificare i meccanismi di programmazione delle attivita' di ricerca ed amministrative;
c) promuovere le attivita' e le collaborazioni di ricerca internazionali;
d) promuovere la valorizzazione dell'attivita' di ricerca;
e) potenziare l'integrazione con le reti della ricerca universitaria ed imprenditoriale;
f) delineare un equilibrato rapporto tra funzioni di indirizzo programmatico e di valutazione e funzioni di pianificazione e di conduzione operativa delle attivita' di ricerca;
g) valutare i risultati della ricerca.



Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione stabilisce che il
Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e
rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle
Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il
Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere
grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
- Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
supplemento ordinario.
- Il testo della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 ottobre 2001, n. 248.
- Il testo della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni e integrazioni (Delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario.
- Il testo della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega
per la riforma dell'organizzazione del Governo e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti
pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio
2002, n. 158.
- Il testo del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n.
19 (Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 1999, n. 29.
- Il testo del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204 (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e
la valutazione della politica nazionale relativa alla
ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11,
comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151.
- Il testo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
ordinario.
- La legge 25 luglio 1956, n. 925 (modifiche
all'ordinamento dell'Istituto elettrotecnico nazionale
«Galileo Ferraris» in Torino) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 agosto 1956, a. XCVII, n. 210.
- Il testo del decreto legislativo 4 giugno 2003, n.
127 (Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche
(C.N.R.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno
2003, n. 129.



 
Art. 2.
Finalita' dell'Ente
1. L'I.N.RI.M. e' ente pubblico nazionale con il compito di svolgere e promuovere attivita' di ricerca scientifica, nei campi della metrologia. L'I.N.RI.M. svolge le funzioni di istituto metrologico primario, gia' di competenza dell'istituto «Gustavo Colonnetti» e dell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273. L'I.N.RI.M., valorizza, diffonde e trasferisce le conoscenze acquisite nella scienza delle misure e nella ricerca sui materiali, allo scopo di favorire lo sviluppo del sistema Italia nelle sue varie componenti.
2. L'I.N.RI.M. ha personalita' giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformita' al presente decreto legislativo, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche', per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca esercita nei confronti dell'I.N.RI.M. le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero delle attivita' produttive e l'I.N.RI.M. stipulano apposite convenzioni per l'individuazione e la disciplina delle relazioni tra la ricerca e le applicazioni nei campi della metrologia.



Note all'art. 2:
- Il testo della legge 11 agosto 1991, n. 273
(Istituzione del sistema nazionale di taratura) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 1991, n. 199.
- Il testo della legge 9 maggio 1989, n. 168
(Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 maggio 1989, n. 108, supplemento ordinario.
- Per il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si
veda le note alle premesse.



 
Art. 3.
Attivita' dell'I.N.RI.M.
1. L'I.N.RI.M. oltre a svolgere le attivita' indicate dalla legge 11 agosto 1991, n. 273:
a) realizza, promuove e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attivita' di ricerca scientifica e tecnologica, sia tramite le strutture proprie sia in collaborazione con le universita' e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
b) promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nelle materie di competenza, fornendo, su richiesta di autorita' governative, competenze scientifiche;
c) svolge attivita' di comunicazione e promozione della ricerca, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del paese;
d) promuove la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica;
e) effettua la valutazione dei risultati dei propri programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attivita' del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
f) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori nei campi scientifici di propria competenza, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonche' promuovendo e realizzando, sulla base di apposite convenzioni con le universita', corsi di dottorato di ricerca, anche sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 4, e anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;
g) svolge, su richiesta, attivita' di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di competenza, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati;
h) nell'ambito del perseguimento delle proprie attivita' istituzionali puo' fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.



Nota all'art. 3:
- Per la legge 11 agosto 1991, n. 273, si veda la nota
all'art. 1.



 
Art. 4.
Organi
1. Sono organi dell'I.N.RI.M.:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio scientifico;
d) il collegio dei revisori dei conti.
 
Art. 5.
Principi di organizzazione
1. L'I.N.RI.M. definisce la propria organizzazione nel regolamento di organizzazione e funzionamento, sulla base dei principi di separazione tra compiti e responsabilita' di programmazione, compiti e responsabilita' di gestione e compiti e responsabilita' di valutazione, prevedendo il direttore generale e il dipartimento.
 
Art. 6.
Presidente
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed e' responsabile delle relazioni istituzionali. Il presidente:
a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio scientifico stabilendone l'ordine del giorno;
b) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attivita' dell'ente;
c) attribuisce gli incarichi al direttore generale e al direttore di dipartimento previamente deliberati dal consiglio di amministrazione;
d) adotta provvedimenti di urgenza, di competenza del consiglio di amministrazione da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del consiglio stesso.
2. Il presidente e' scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con pluriennale esperienza nella gestione di enti ed istituti complessi sia pubblici sia privati, nazionali e internazionali nel settore della ricerca. E' nominato con la procedura di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo del 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.
3. In caso di assenza o impedimento il presidente e' sostituito da un vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente puo' operare anche in virtu' di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204:
«2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca,
dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica
sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA e' disposta con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari
competenti, fatte salve le procedure di designazione
previste dalla normativa vigente per specifici enti e
istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente
comma possono restare in carica per non piu' di due
mandati. Il periodo svolto in qualita' di commissario
straordinario e' comunque computato come un mandato
presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente
comma, in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i
predetti limiti, possono terminare il mandato in corso.».



 
Art. 7.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attivita' dell'ente. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:
a) delibera il piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, sentito il consiglio scientifico;
b) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;
c) delibera le linee guida per la elaborazione del piano triennale;
d) delibera i regolamenti dell'ente, sentito il Consiglio scientifico;
e) nomina il vice presidente eleggendolo tra i propri componenti;
f) nomina il consiglio scientifico, il direttore di dipartimento, il comitato di valutazione e il direttore generale;
g) delibera l'affidamento degli incarichi al direttore generale, ai dirigenti e al direttore di dipartimento;
h) verifica i risultati dell'attivita' dell'ente, avvalendosi anche delle relazioni del comitato di valutazione;
i) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti, secondo criteri definiti nel regolamento di organizzazione e funzionamento;
l) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'ente.
2. Il consiglio e' composto dal presidente e da cinque componenti scelti tra personalita' di alta qualificazione tecnico-scientifica nei campi di attivita' dell'I.N.RI.M., di cui due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, due designati dal Ministro delle attivita' produttive ed uno designato dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta.
 
Art. 8.
Consiglio scientifico
1. Il consiglio scientifico ha compiti consultivi relativi all'attivita' complessiva di ricerca dell'ente. Il consiglio scientifico:
a) esprime al consiglio di amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, nonche' sugli schemi dei regolamenti dell'Istituto;
b) realizza, su richiesta del presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca di competenza a livello nazionale ed internazionale;
c) individua, su richiesta del presidente, le possibili linee evolutive della ricerca di competenza.
2. Il consiglio scientifico e' composto, oltre che dal presidente dell'I.N.RI.M. che lo presiede, da nove componenti, con qualificata professionalita' ed esperienza scientifica nei settori di competenza dell'Istituto, di cui due designati dal presidente, uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno designato dal Ministro delle attivita' produttive, uno designato dal direttore del dipartimento, uno designato dal Consiglio di amministrazione in rappresentanza della comunita' metrologica internazionale e tre eletti dai ricercatori e tecnologi dell'ente, secondo modalita' definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.
3. I componenti del consiglio scientifico sono nominati dal consiglio di amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
 
Art. 9.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo della regolarita' amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.
2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto. Due membri effettivi e due membri supplenti sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti dell'ente. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.



Note all'art. 9:
- L'art. 2403 del codice civile prevede:
«Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il
collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e
dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso
previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma.
- Il testo del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa
all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di
legge dei documenti contabili) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37, supplemento ordinario.



 
Art. 10.
Comitato di valutazione
1. Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dell'attivita' di ricerca dell'ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale e nei relativi aggiornamenti, sulla base dei criteri di valutazione e dei parametri di qualita' definiti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca previo parere del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).
2. Il comitato di valutazione e' composto da sei membri esterni all'ente, in possesso di elevata qualificazione scientifica nominati dal Consiglio di amministrazione, di cui tre, tra cui il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno designato dal Ministro delle attivita' produttive, uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e uno designato dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane. Il presidente ed i componenti del comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente ed al consiglio di amministrazione dell'ente una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attivita' di ricerca dell'ente.



Nota all'art. 10:
- L'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, cosi' recita:
«1. E' istituito, presso il MURST, il comitato di
indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto
da non piu' di sette membri, anche stranieri, di comprovata
qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralita' di
ambiti metodologici e disciplinari. Il Comitato, sulla base
di un programma annuale da esso approvato:
a) (omissis);
b) determina i criteri generali per le attivita' di
valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni
scientifiche e di ricerca e dell'ASI, verificandone
l'applicazione.».



 
Art. 11.
Direttore generale
1. Il direttore generale ha la responsabilita' della gestione dell'ente, cura l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del presidente. Esso dirige, coordina e controlla la struttura amministrativa ed i servizi generali dell'ente. Partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Il direttore generale:
a) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'ente;
b) elabora, sulla base delle indicazioni del dipartimento, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente da sottoporre al presidente che la presenta al consiglio di amministrazione;
c) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione;
d) conferisce gli incarichi ai dirigenti previa delibera del consiglio di amministrazione.
2. Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato, con durata coincidente con la scadenza del mandato del presidente, e' scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici. Il relativo incarico e' attribuito dal presidente previa delibera del consiglio di amministrazione.
 
Art. 12.
Dipartimento
1. Il regolamento di organizzazione e funzionamento prevede l'istituzione di un dipartimento ai fini della programmazione e della realizzazione delle attivita' di ricerca dell'ente.
2. Al dipartimento sono attribuite le seguenti competenze:
a) proporre al consiglio di amministrazione il piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali per le attivita' di competenza indicando le risorse necessarie per l'attuazione, ivi incluse l'acquisizione delle risorse umane;
b) gestire i programmi e progetti di ricerca definiti dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali affidatigli dal Consiglio di amministrazione;
c) istituire, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, unita' di ricerca per singoli progetti a tempo definito presso le universita' o le imprese, sulla base di specifiche convenzioni;
d) proporre al consiglio di amministrazione iniziative di sviluppo e formazione dei ricercatori e tecnologi;
e) curare le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, sulle materie di competenza ed in particolare la partecipazione a programmi di ricerca ed a organismi scientifici e tecnici nazionali, comunitari ed internazionali;
f) favorire l'integrazione con il territorio e lo sviluppo di grandi progetti e programmi sulle materie di competenza, anche a livello comunitario ed internazionale;
g) svolgere, su indicazione del consiglio di amministrazione, attivita' di valorizzazione dei risultati della ricerca, e supportare i ricercatori nelle attivita' di tutela brevettuale e nel collocamento sul mercato dei brevetti;
h) presentare al consiglio di amministrazione una relazione annuale sull'attivita' scientifica svolta;
i) gestire gli acquisti correnti nelle modalita' definite dai regolamenti dell'ente.
3. Al dipartimento e' preposto un direttore con incarico a tempo pieno attribuitogli dal presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione. L'incarico dura cinque anni e puo' essere confermato una sola volta. Il direttore e' scelto fra professori universitari di ruolo, ricercatori o tecnologi di enti di ricerca o dirigenti pubblici o privati, dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifica e professionale nel settore di competenza dell'I.N.RI.M., sulla base di apposite procedure selettive, definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. Il direttore di dipartimento partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico senza diritto di voto e puo' formulare al consiglio di amministrazione proposte riguardanti l'articolazione del dipartimento.
 
Art. 13.
Disposizioni specifiche
1. Le incompatibilita' con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione, e del consiglio scientifico, di presidente e componente del collegio dei revisori dei conti, di direttore generale e di direttore di dipartimento sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. Il presidente, il direttore generale, i componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico non possono essere amministratori o dipendenti di societa' che partecipano a programmi di ricerca cui e' interessato l'I.N.RI.M.
2. Il presidente, se professore o ricercatore universitario, puo' essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa senza assegni.
3. Il direttore generale e il direttore di dipartimento, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Le indennita' di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti e il gettone di presenza dei componenti del consiglio scientifico, ad eccezione del presidente, sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. I compensi del direttore di dipartimento e del direttore generale sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ente, con riferimento al decreto di cui al comma 4.
6. In caso di gravi irregolarita', di difficolta' finanziarie perduranti, di esigenze di adeguamento della missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica definite dal Governo, ovvero in caso di contemporanea cessazione del presidente e di un numero di componenti del consiglio di amministrazione non inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio dei revisori ed e' nominato, un commissario straordinario, per la durata massima di dodici mesi, e comunque per il periodo necessario ad assicurare la funzionalita' dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione.
7. L'I.N.RI.M. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.



Note all'art. 13:
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa
fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa
e didattica):
«Art. 12 (Direzione di istituti e laboratori
extrauniversitari di ricerca). - Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e
dei consigli delle facolta' interessate, i professori
ordinari, straordinari ed associati possono essere
autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del
Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di
ricerca a carattere nazionale o regionale.
I professori di ruolo possono essere collocati a
domanda in aspettativa per la direzione di istituti e
laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e
internazionali.
I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori
del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti
pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa
con assegni.
L'aspettativa e' concessa con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, su parere del Consiglio
universitario nazionale, che considerera' le
caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio
nonche' l'impegno che la funzione direttiva richiede.
Durante il periodo dell'aspettativa ai professori
ordinari competono eventualmente le indennita' a carico
degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la
retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa e' utile ai fini della
progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento
dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e
di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.
Ai professori collocati in aspettativa e' garantita,
con le modalita' di cui al quinto comma del successivo art.
13, la possibilita' di svolgere, presso l'universita' in
cui sono titolari, cicli di conferenze, attivita'
seminariali e attivita' di ricerca, anche applicativa. Si
applica nei loro confronti, per la partecipazione agli
organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui
ai commi terzo e quarto dell'art. 14, legge 18 marzo 1958,
n. 311.
La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle
ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
operanti presso le universita' puo' essere affidata ai
professori di ruolo come parte delle loro attivita' di
ricerca e senza limitazione delle loro funzioni
universitarie. Essa e' rinnovabile con il rinnovo del
contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con
l'Istituto nazionale di fisica nucleare.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano
anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca
costituiti presso le universita' per contratto o per
convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la
natura di enti pubblici economici.».
«Art. 13 (Aspettativa obbligatoria per situazioni di
incompatibilita). - Ferme restando le disposizioni vigenti
in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore
con altri impieghi pubblici o privati, il professore
ordinario e' collocato d'ufficio in aspettativa per la
durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti
casi:
1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei
Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione
europea;
3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni
specializzate delle Nazioni unite che comporti un impegno
incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di
professore universitario;
4) [nomina a giudice della Corte costituzionale];
5) nomina a presidente o vice presidente del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
6) [nomina a membro del Consiglio superiore della
magistratura];
7) nomina a presidente o componente della giunta
regionale e a presidente del consiglio regionale;
8) nomina a presidente della giunta provinciale;
9) nomina a sindaco del comune capoluogo di
provincia;
10) nomina alle cariche di presidente, di
amministratore delegato di enti pubblici a carattere
nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici
economici, di societa' a partecipazione pubblica, anche a
fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche
comunque direttive di enti a carattere prevalentemente
culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non
remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere
scientifico;
11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore
di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del
settore dell'informazione radio-televisiva;
12) nomina a presidente o segretario nazionale di
partiti rappresentati in Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art.
16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le
amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o
enti pubblici economici.
Hanno diritto a richiedere una limitazione
dell'attivita' didattica i professori di ruolo che
ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di
facolta' e direttori di dipartimento, di presidente di
consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio
universitario nazionale. La limitazione e' concessa con
provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non
dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
Il professore che venga a trovarsi in una delle
situazioni di incompatibilita' di cui ai precedenti commi
deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al
rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in
aspettativa per la durata della carica, del mandato o
dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa e' corrisposto
il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per
gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle
situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo il
disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile
1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni
l'aspettativa e' senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo
sia senza assegni, e' utile ai fini della progressione
nella carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza secondo le norme vigenti, nonche' della
maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente
art. 6.
Qualora l'incarico per il quale e' prevista
l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte
dell'ente, istituto o societa', la corresponsione di una
indennita' di carica si applicano, a far tempo dal momento
in cui e' cominciata a decorrere l'aspettativa, le
disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.
Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10),
11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3)
dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078,
sono a carico dell'ente, istituto o societa'.
I professori collocati in aspettativa conservano il
titolo a partecipare agli organi universitari cui
appartengono, con le modalita' previste dall'art. 14, terzo
e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi
mantengono il solo elettorato attivo per la formazione
delle commissioni di concorso e per l'elezione delle
cariche accademiche previste dal precedente secondo comma
ed hanno la possibilita' di svolgere, nel quadro
dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso
di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di
specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di
conferenze e di lezioni ed attivita' seminariali anche
nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa
con il titolare del corso, del quale e' comunque loro
preclusa la titolarita'. E' garantita loro, altresi', la
possibilita' di svolgere attivita' di ricerca anche
applicativa, con modalita' da determinare d'intesa tra il
professore ed il consiglio di facolta' e sentito il
consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e
di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto
concerne l'esclusione della possibilita' di far parte delle
commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di
incompatibilita' che si verifichino successivamente alla
nomina dei componenti delle commissioni.
Il presente articolo si applica anche ai professori
collocati fuori ruolo per limiti di eta'.».
- Il comma 6, dell'art. 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, prevede:
«6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e post-universitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in
posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.».



 
Art. 14.
Piani di attivita'
1. L'I.N.RI.M. opera sulla base di un piano triennale di attivita', aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonche' le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il piano comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
2. Le proposte di piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, deliberate dal consiglio di amministrazione, sono approvati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali senza osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, i piani si intendono approvati. Sul piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica, che si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.
3. L'I.N.RI.M., previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.



Note all'art. 14:
- Il comma 2, dell'art. 1 del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, cosi' recita:
«2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle
risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di
direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei
piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni
dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette
amministrazioni, e' predisposto, approvato e annualmente
aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il
Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata
triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea
e internazionale della ricerca e tenendo conto delle
iniziative, dei contributi e delle realta' di ricerca
regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalita'
di attuazione degli interventi alla cui realizzazione
concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di
previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi
comprese, con le specificita' dei loro ordinamenti e nel
rispetto delle loro autonomie ed attivita' istituzionali,
le universita' e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli
interventi possono essere specificati per aree tematiche,
settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche
prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello
Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 9. - 1. I contratti collettivi nazionali
disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della
partecipazione anche con riferimento agli atti interni di
organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.».



 
Art. 15.
Entrate dell'I.N.RI.M.
1. Le entrate dell'I.N.RI.M. sono costituite:
a) dal contributo a carico del fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, determinato sulla base delle attivita' previste dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali dell'ente, ove approvati;
b) dai contributi per singoli progetti o interventi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
c) dai proventi e contributi derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 4, ove previsti, nonche' dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;
d) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
e) dai proventi derivanti dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi;
f) dai proventi provenienti dalla cessione di brevetti o conoscenze;
g) da ogni altra eventuale entrata.



Nota all'art. 15:
- L'art. 7, commi 1 e 2 del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, prevede:
«1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da
destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di
cui all'art. 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951,
all'ASI, di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), della
legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'art. 5 della legge
31 maggio 1995, n. 233; all'Osservatorio geofisico
sperimentale (OGS), di cui all'art. 16, comma 2, della
legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal
MURST ai sensi dell'art. 1, comma 43, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, gia' concessi ai sensi dell'art.
11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, sono determinati con unica
autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca
finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione
del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a
partire dal 1° gennaio 1999, i contributi all'Istituto
nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui
all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 506, nonche' altri contributi e risorse
finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione
alle attivita' dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
(INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di
Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide,
dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna. Il fondo e' determinato ai
sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente
tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
due anni successivi, emanati previo parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia, da
esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei
predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata
prosecuzione delle attivita', il MURST e' autorizzato ad
erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni
contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonche' dei
contributi assegnati come competenza nel precedente anno.».



 
Art. 16.
Strumenti
1. L'I.N.RI.M. per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 3 e di ogni altra attivita' connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalita' determinati con regolamento di organizzazione e funzionamento, puo':
a) stipulare accordi e convenzioni;
b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'universita', dell'istruzione e della ricerca. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in societa' con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale e' inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere;
c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione di centri di ricerca internazionali, o altre iniziative scientifiche in collaborazione con analoghe istituzioni di altri Paesi;
e) commissionare attivita' di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo.
2. L'I.N.RI.M. riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attivita' e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale dell'ente e dei relativi aggiornamenti.
 
Art. 17.
Regolamenti
1. L'I.N.RI.M. si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione contabilita' e finanza e del regolamento del personale, nonche' di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, in coerenza con le procedure e modalita' di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il regolamento sul personale e' inoltre sottoposto al parere del Ministro della funzione pubblica che si esprime nel termine di trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Sui regolamenti, prima dell'adozione, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento:
a) definisce l'articolazione organizzativa e gli ambiti di attivita' del dipartimento, della struttura amministrativa e dei servizi generali;
b) stabilisce le procedure per la nomina del direttore di dipartimento;
c) definisce le regole per la partecipazione dell'ente in altri soggetti pubblici e privati.
3. Il regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza:
a) definisce uno schema tipo per la redazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
b) definisce modalita' che assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle funzioni istituzionali;
c) definisce modalita' per l'acquisto di beni, servizi o forniture, anche in conformita' alla normativa comunitaria;
d) definisce modalita' per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
e) prevede la facolta' di erogare anticipazioni nel limite del 20 per cento contrattuale, per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessita' in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il regolamento del personale:
a) definisce modalita' per la gestione e l'amministrazione del personale;
b) stabilisce le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato ed indeterminato.



Nota all'art. 17:
- Il testo dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n.
168, e' il seguente:
«Art. 8 (Autonomia degli enti di ricerca). - 1. Il CNR,
l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli
osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonche'
gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a
carattere non strumentale hanno autonomia scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art.
33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel
rispetto delle loro finalita' istituzionali, con propri
regolamenti.
2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di
cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente
della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le
competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, dal Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro. In prima applicazione, il decreto e'
emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Gli enti di cui al presente articolo:
a) svolgono attivita' di ricerca scientifica nel
rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture
scientifiche e della liberta' di ricerca dei ricercatori,
singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni
istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;
b) gestiscono programmi di ricerca di interesse
nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti
pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al
coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca
comunitari ed internazionali;
c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e
al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio,
anche per quanto concerne i connessi aspetti
amministrativi, finanziari e di gestione;
d) esercitano la propria autonomia finanziaria e
contabile ai sensi del comma 5.
4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel
rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla
apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di
cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che
esercita i controlli di legittimita' e di merito. I
controlli di legittimita' e di merito si esercitano nelle
forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10; il controllo di
merito e' esercitato nella forma della richiesta motivata
di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla
loro comunicazione, decorso il quale si intendono
approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono,
in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le
norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di
cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 7. Il regolamento
di amministrazione, finanza e contabilita' di ciascuno
degli enti di ricerca e' emanato secondo le procedure
previste dalle rispettive normative ed e' sottoposto al
controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4.».



 
Art. 18.
Bilanci, relazioni e controlli
1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, la relazione del comitato di valutazione sono inviati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. L'I.N.RI.M. e' soggetto al controllo previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, da parte della Corte dei conti.



Nota all'art. 18:
- Il testo dell'art. 3, comma 7, della legge 14 gennaio
1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti) e' il seguente:
«7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.».



 
Art. 19.
Personale
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'I.N.RI.M. e' regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.
2. L'IN.RI.M., sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, puo' assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, al massimo livello contrattuale del personale di ricerca, soggetti italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
3. Ferme restando le disposizioni vigenti e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca l'I.N.RI.M. sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi, nei limiti delle disponibilita' di bilancio e della consistenza dell'apposito fondo dell'ente, puo' inoltre assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attivita' di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico e' rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.
4. L'I.N.RI.M., con proprio regolamento sul personale ai sensi dell'articolo 17, disciplina le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale ricercatore e tecnologo, valorizzando prioritariamente le esperienze di ricerca effettuate all'estero ovvero presso universita' o imprese nel rispetto dei seguenti principi:
a) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come ricercatore o tecnologo dell'ente si instaura, per i livelli di ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo previo l'espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attivita' richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o dipendenti da un ente del comparto ricerca ovvero ancora da professori universitari ordinari, con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla selezione per il livello iniziale occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attivita' richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attivita' di ricerca presso universita' o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell'ambito dei contratti di cui al comma 3, ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con valutazione finale delle attivita';
b) la periodicita' dei concorsi e' determinata secondo le cadenze indicate nel piano triennale.



Note all'art. 19:
- Per il titolo del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, si veda la nota alle premesse.
- Il testo degli articoli l4 (abrogato dall'art. 9,
legge 27 luglio 1999, n. 297) e 15 della legge 24 giugno
1997, n. 196 (Norme in materia di promozione
dell'occupazione) e' il seguente:
«Art. 14 (Occupazione nel settore della ricerca). - [1.
Con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, una quota, da
determinarsi annualmente, delle somme disponibili, di
competenza della medesima amministrazione e a valere sulle
risorse finanziarie di cui ai provvedimenti: legge
17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni; legge
1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni; legge
5 agosto 1988, n. 346; decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n.
488; art. 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, e relativa legge di conversione 19 luglio 1994, n.
451; decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, e relativa
legge di conversione 22 novembre 1994, n. 644;
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, e relativa legge di
conversione 29 marzo 1995, n. 95; decreto-legge 8 febbraio
1995, n. 39, e relativa legge di conversione 7 aprile 1995,
n. 104; decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, e relativa
legge di conversione 8 agosto 1996, n. 421; decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 548, e relativa legge di conversione
20 dicembre 1996, n. 641; puo' essere assegnata
prioritariamente, per l'erogazione, a piccole e medie
imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui agli
articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, di
contributi finalizzati all'avviamento di titolari di
diploma universitario, di laureati e di dottori di ricerca
ad attivita' di ricerca, con la stipula di contratti a
termine di lavoro subordinato, anche a tempo parziale,
nell'ambito di progetti di ricerca di durata
predeterminata.
2. In deroga alla normativa concernente il personale
degli enti pubblici di ricerca e delle universita' e in
attesa del riordino generale del settore, e' consentito
agli enti e agli atenei medesimi, in via sperimentale,
nell'ambito di attivita' per il trasferimento tecnologico,
di assegnare in distacco temporaneo ricercatori, tecnologi
e tecnici di ricerca di cui all'art. 15 della legge
11 marzo 1988, n. 67, presso piccole e medie imprese,
nonche' presso i soggetti di cui gli articoli 17 e 27 della
legge 5 ottobre 1991, n. 317.
3. L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il
mantenimento del rapporto di lavoro con l'ente o con
l'ateneo assegnante, con l'annesso trattamento economico e
contributivo. E' disposta su richiesta dell'impresa o del
soggetto di cui al comma 2, previo assenso dell'interessato
e per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile
una sola volta, sulla base di intese tra le parti, che
regolano le funzioni, nonche' le modalita' di inserimento
dei lavoratori in distacco temporaneo presso l'impresa o il
soggetto assegnatario. L'impresa o i soggetti di cui agli
articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
corrispondono un compenso a titolo di incentivo e
aggiuntivo al trattamento corrisposto dall'ente o
dell'ateneo assegnante, ai ricercatori, tecnologi e tecnici
di ricerca distaccati.
4. Con i decreti di cui al comma 1, a valere sulle
medesime risorse di cui alla predetta disposizione nonche',
dall'anno 1999 e con riferimento agli atenei, a valere sui
trasferimenti statali ad essi destinati possono essere
altresi' concesse agli enti pubblici di ricerca e alle
universita' i quali procedano alle assegnazioni in distacco
temporaneo di cui al comma 2, eventuali integrazioni dei
contributi ordinari finalizzate alla copertura nella misura
determinata dai medesimi decreti, degli oneri derivanti
dall'assunzione, in sostituzione del personale distaccato,
di titolari di diploma universitario, di laureati o di
dottori di ricerca con contratto a termine di lavoro
subordinato anche a tempo parziale, di durata non superiore
a quattro anni, rinnovabile una sola volta, per attivita'
di ricerca.
5. I decreti di cui ai commi 1 e 4 determinano le
procedure di presentazione e di selezione delle richieste
di contributo e di integrazione gli importi massimi del
contributo e dell'integrazione per ogni soggetto
beneficiario, anche in relazione alle aree territoriali
interessate nel rispetto delle finalita' stabilite dal
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di
conversione 19 dicembre 1992, n. 488, e alla possibilita'
di confinanziamento comunitario, la differenziazione del
contributo e dell'integrazione in relazione al livello di
qualificazione del personale da assumere, l'eventuale
ulteriore disciplina del distacco temporaneo, nonche'
apposite modalita' di monitoraggio e di verifica].».
«Art. 15 (Contratto di formazione e lavoro). - 1.
All'art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (omissis);
b) (omissis).
2. La commissione regionale per l'impiego puo'
deliberare, ai sensi dell'art. 9, comma 9, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
l'inserimento mirato lavorativo con contratto di formazione
e lavoro per soggetti portatori di handicap, sulla base di
progetti previsti dai contratti collettivi nazionali.
3. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato
in lire 60 miliardi per l'anno 1997 e in lire 120 miliardi
a decorrere dall'anno 1998.».
- Il testo del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
297 (Riordino della disciplina e snellimento delle
procedure per il sostegno della ricerca scientifica e
tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la
mobilita' dei ricercatori) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 agosto 1999, n. 201.
- Il testo dell'art. 51, comma 6 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica) e' il seguente:
«6. Le universita', gli osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni
di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e
successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI,
nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, assicurando,
con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione
comparativa e la pubblicita' degli atti, possono conferire
assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca.
Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o
laureati in possesso di curriculum scientifico
professionale idoneo per lo svolgimento di attivita' di
ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i
soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli
assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono
essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo
stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha
usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non e'
ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo
conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali
o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare
di assegni puo' frequentare corsi di dottorato di ricerca
anche in deroga al numero determinato, per ciascuna
universita', ai sensi dell'art. 70 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo
restando il superamento delle prove di ammissione. Le
universita' possono fissare il numero massimo dei titolari
di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di
dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni
pubbliche puo' essere collocato in aspettativa senza
assegni. Agli assegni di cui al presente comma si
applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui
all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche', in materia
previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e
seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli
importi e per le modalita' di conferimento degli assegni si
provvede con decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al
primo periodo del presente comma sono altresi' autorizzati
a stipulare, per specifiche prestazioni previste da
programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli
articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili
anche con rapporti di lavoro subordinato presso
amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli
assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo
del presente comma.».



 
Art. 20.
Mobilita' con le universita'
1. Il personale di ricerca in servizio presso l'I.N.RI.M. e' autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le universita', in materie pertinenti all'attivita' di ricerca svolta, relativi a corsi ufficiali o integrativi, fatto salvo l'espletamento dei compiti istituzionali e l'assolvimento dell'orario di lavoro presso l'I.N.RI.M. Spetta agli statuti delle universita' determinare le modalita' attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attivita' didattiche e scientifiche.
2. I ricercatori e i professori universitari di ruolo possono svolgere per periodi predeterminati attivita' di ricerca presso l'I.N.RI.M.
3. Il personale di ricerca dell'I.N.RI.M. e' autorizzato ad assumere incarichi di direzione di dipartimento o di centri di ricerca, nonche' a svolgere attivita' di ricerca, presso le universita', per periodi determinati. Spetta agli statuti delle universita' determinare le modalita' attraverso le quali il predetto personale, per la durata dell'incarico o delle attivita', partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attivita' scientifiche.
4. I contratti di cui al comma 1 e le attivita' di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attivita' di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attivita' prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attivita' di ricerca presso l'I.N.RI.M. puo' comportare per i ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.
5. I regolamenti dell'ente e gli statuti e regolamenti degli atenei disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.



Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:
«1. Al fine di garantire e favorire una piena
commutabilita' tra insegnamento e ricerca, il rettore puo',
con proprio decreto, autorizzare il professore
universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario,
ovvero la conferma in ruolo di professore associato, su sua
domanda e sentito il consiglio della facolta' interessata,
a dedicarsi periodicamente ad esclusive attivita' di
ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane,
estere e internazionali complessivamente per non piu' di
due anni accademici in un decennio.».



 
Art. 21.
Norme transitorie
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, decadono il presidente ed i1 consiglio di amministrazione dell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» ed e' nominato, con la procedura di cui all'articolo 13, comma 6, un commissario straordinario, con il compito di assicurare la funzionalita' dell'Istituto nella fase transitoria fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione, nominati con le modalita' di cui agli articoli 6 e 7. Il collegio dei revisori dell'istituto «Galileo Ferraris», nominato secondo il previgente ordinamento esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio dei revisori, nominato con le modalita' di cui all'articolo 9. Nella fase transitoria l'istituto «Gustavo Colonnetti» prosegue la sua attivita' come istituto del CNR. Il commissario provvede, entro quattro mesi dalla nomina, alla stesura dei regolamenti di cui all'articolo 17 definendo anche le modalita' per la fusione dei due istituti.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 l'istituto «G. Colonnetti» del CNR e' fuso nell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» e la struttura derivante dalla fusione dei due istituti assume la denominazione di «Istituto nazionale di ricerca metrologica - I.N.RI.M.». A decorrere dalla stessa data sono abrogati i regolamenti dell'istituto «Galileo Ferraris». Nell'I.N.RI.M. confluiscono il patrimonio, i beni mobili e le attrezzature dell'istituto «Galileo Ferraris» nonche' i beni immobili, i beni mobili e le attrezzature in uso all'istituto «Gustavo Colonnetti» individuati secondo modalita' definite dagli stessi regolamenti. Confluiscono, altresi' nell'I.N.RI.M., il personale dell'istituto «Galileo Ferraris» ed il personale in servizio nell'istituto «G. Colonnetti» alla data del 27 giugno 2003, individuato dal commissario straordinario di cui al comma 1, d'intesa con il CNR, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative compreso il personale amministrativo della sede centrale del CNR, effettivamente addetto all'Istituto di metrologia «Gustavo Colonnetti». Il predetto personale mantiene il proprio stato giuridico ed economico, compresa la posizione previdenziale ed assistenziale, ove applicabili, e le modalita' di accantonamento del trattamento di fine rapporto previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 giugno 1946.
3. In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo, il mandato del presidente decaduto e quello del commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1, non rilevano ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo dei due mandati per i presidenti di enti di ricerca. Le indennita' spettanti al commissario straordinario sono stabilite con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 6.
4. La dotazione organica dell'I.N.RI.M. e' rideterminata ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come indicato nell'allegato n. 3.
5. La tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e' sostituita dall'allegato n. 1 al presente decreto legislativo. L'allegato n. 2 al presente decreto legislativo sostituisce la tabella n. 2 allegata al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138.
6. La legge 25 luglio 1956, n. 925, e' abrogata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 gennaio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'i-struzione,
dell'universita' e della ricerca
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 21:
- Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 giugno 1946 (Costituzione dei ruoli organici del
Consiglio nazionale delle ricerche) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1946, n. 154.
- Per il testo dell'art. 6, comma 2 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda la nota all'art.
6.
- Il testo dell'art. 34, commi 1 e 2 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria 2003), e' il seguente:
«1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli
articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad
esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni
organiche sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma
1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto
conto:
a) del processo di riforma delle amministrazioni in
atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n.
137, nonche' delle disposizioni relative al riordino e alla
razionalizzazione di specifici settori;
b) dei processi di trasferimento di funzioni alle
regioni e agli enti locali derivanti dall'attuazione della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
c) di quanto previsto dal capo III del titolo III
della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al
comma 1 e' assicurato il principio dell'invarianza della
spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono
comunque superare il numero dei posti di organico
complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.».
- Per il testo del decreto legislativo 4 giugno 2003,
n. 127, si veda la nota alle premesse.
- Il testo del decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 138
(Riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2003, n.
140.
- Per il titolo della legge 25 luglio 1956, n. 925 si
veda la nota alle premesse.



 
Allegato 1
QUADRO DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL C.N.R.
Sostituisce la tabella n. 1
allegata al decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127

=====================================================================
| | Dotazione organica
Profilo | Livello | proposta ===================================================================== Dirigente |I fascia |2 ---------------------------------------------------------------------
|II fascia |20 ---------------------------------------------------------------------
|Totale parziale|22 --------------------------------------------------------------------- Dirigente di ricerca |I |670 --------------------------------------------------------------------- Primo ricercatore |II |1.370 --------------------------------------------------------------------- Ricercatore |III |2.363 ---------------------------------------------------------------------
|Totale parziale|4.403 --------------------------------------------------------------------- Dirigente tecnologo |I |56 --------------------------------------------------------------------- Primo tecnologo |II |100 --------------------------------------------------------------------- Tecnologo |III |300 ---------------------------------------------------------------------
|Totale parziale|456 --------------------------------------------------------------------- Direttore di divisione | | r.e. |IV |21 ---------------------------------------------------------------------
|Totale parziale|21 --------------------------------------------------------------------- Funzionario di | | amministrazione |IV |316 ---------------------------------------------------------------------
|V |5 ---------------------------------------------------------------------
|Totale parziale|321 --------------------------------------------------------------------- C.T.E.R. |IV |700 ---------------------------------------------------------------------
|V |601 ---------------------------------------------------------------------
|VI |395 ---------------------------------------------------------------------
|Totale parziale|1.696 --------------------------------------------------------------------- Collaboratore di | | amministrazione |V |112 ---------------------------------------------------------------------
|VI |138 ---------------------------------------------------------------------
|VII |144 ---------------------------------------------------------------------
|Totale parziale|394 --------------------------------------------------------------------- Operatore tecnico |VI |262 ---------------------------------------------------------------------
|VII |359 ---------------------------------------------------------------------
|VIII |122 ---------------------------------------------------------------------
|Totale parziale|743 --------------------------------------------------------------------- Operatore di | | amministrazione |VII |134 ---------------------------------------------------------------------
|VIII |90 ---------------------------------------------------------------------
|IX |1 ---------------------------------------------------------------------
|Totale parziale|225 --------------------------------------------------------------------- Ausiliario tecnico |VIII |86 ---------------------------------------------------------------------
|IX |3 ---------------------------------------------------------------------
|Totale parziale|89 --------------------------------------------------------------------- Ausiliario di | | amministrazione |IX |55 ---------------------------------------------------------------------
|Totale parziale|55 ---------------------------------------------------------------------
| Totali |8.425 (*)

(*) Da tale dotazione va detratto il numero di unita' di personale dell'Istituto di metrologia «Gustato Colonnetti» che confluisce nell'I.N.R.I.M.
 
Allegato 2

PERSONALE PROVENIENTE DAGLI ISTITUTI C.N.R. DI ASTROFISICA SPAZIALE
RADIOASTRONOMIA E FISICA DELLO SPAZIO INTERPLANETARIO

Sostituisce la tabella n. 2
allegata al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138

=====================================================================
Profilo | Livello |Dotazione organica ===================================================================== Dirigente di ricerca |I |40 --------------------------------------------------------------------- I ricercatore |II |75 --------------------------------------------------------------------- Ricercatore |III |114 ---------------------------------------------------------------------
|Totale ricercatori |229 --------------------------------------------------------------------- Dirigente tecnologo |I |4 --------------------------------------------------------------------- I tecnologo |II |12 --------------------------------------------------------------------- Tecnologo |III |19 ---------------------------------------------------------------------
|Totale tecnologi |35 --------------------------------------------------------------------- Direttore di Divisione | | r.e. | |1 ---------------------------------------------------------------------
|Totale direttore di |
|divisione r.e |1 --------------------------------------------------------------------- Funzionari di | | amministrazione |IV |8 ---------------------------------------------------------------------
|V |12 ---------------------------------------------------------------------
|Totale funzionari |
|amministrazione |20 --------------------------------------------------------------------- CTER |IV |16 ---------------------------------------------------------------------
|V |43 ---------------------------------------------------------------------
|VI |36 ---------------------------------------------------------------------
|Totale CTER |95 --------------------------------------------------------------------- Collaboratore di | | amministrazione |V |9 ---------------------------------------------------------------------
|VI |7 ---------------------------------------------------------------------
|VII |6 ---------------------------------------------------------------------
|Totale collaboratori di |
|amministrazione |22 --------------------------------------------------------------------- Operatore tecnico |VI |14 ---------------------------------------------------------------------
|VII |5 ---------------------------------------------------------------------
|VIII |18 ---------------------------------------------------------------------
|Totale operatori tecnici |37 --------------------------------------------------------------------- Operatore di | | amministrazione |VIII |6 ---------------------------------------------------------------------
|IX |1 ---------------------------------------------------------------------
|Totale operatori di |
|amministrazione |7 --------------------------------------------------------------------- Ausiliario tecnico |VIII |1 ---------------------------------------------------------------------
|IX |2 ---------------------------------------------------------------------
|Totale ausiliari tecnici |3 --------------------------------------------------------------------- Ausiliario di | | amministrazione |VIII |1 ---------------------------------------------------------------------
|Totale ausiliari di |
|amministrazione |1 ---------------------------------------------------------------------
| Totale |450
 
Allegato 3
ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA (I.N.R.I.M.)
Dotazione organica

=====================================================================
Profilo |Livello|IEN|IMGC|Dotazione organica ===================================================================== Dirigente di ricerca |I | 8 | 3 |11 --------------------------------------------------------------------- I ricercatore |II |19 |13 |32 --------------------------------------------------------------------- Ricercatore |III |26 |17 |43 ---------------------------------------------------------------------
Totale ricercatori | |53 |33 |86 --------------------------------------------------------------------- Dirigente tecnologo |I | 2 |- | 2 --------------------------------------------------------------------- I Tecnologo |II | 4 | 2 | 6 --------------------------------------------------------------------- Tecnologo |III | 8 | 1 | 9 ---------------------------------------------------------------------
Totali tecnologi | |14 | 3 |17 --------------------------------------------------------------------- I Dirigente |II (*) | 1 |- | 1 --------------------------------------------------------------------- Dirigente |III | 1 |- | 1 ---------------------------------------------------------------------
Totale dirigenti | | 2 |- | 2 --------------------------------------------------------------------- Funzionario di amministrazione |IV | 4 |- | 4 ---------------------------------------------------------------------
|V | 2 |2 | 4 ---------------------------------------------------------------------
Totale funzionari di | | | | amministrazione | | 6 | 2 | 8

(*) Direttore generale con contratto T.D.

=====================================================================
Profilo |Livello|IEN|IMGC|Dotazione organica ===================================================================== Collaboratore tecnico |IV | 3 | 9 |12 ---------------------------------------------------------------------
|V | 8 |15 |23 ---------------------------------------------------------------------
|VI |32 |11 |43 ---------------------------------------------------------------------
Totale C.T.E.R. | |43 |35 |78 --------------------------------------------------------------------- Collaboratore di amministrazione |V | 2 |- | 2 ---------------------------------------------------------------------
|VI | 3 | 2 | 5 ---------------------------------------------------------------------
|VII | 7 | 1 | 8 ---------------------------------------------------------------------
Totale collaboratori di | | | | amministrazione | |12 | 3 |15 --------------------------------------------------------------------- Operatore tecnico |VI | 3 | 2 | 5 ---------------------------------------------------------------------
|VII | 1 | 1 | 2 ---------------------------------------------------------------------
|VIII |12 | 5 |17 ---------------------------------------------------------------------
Totale operatori tecnici | |16 | 8 |24 --------------------------------------------------------------------- Operatore di amministrazione |VII | 2 | 1 | 3 ---------------------------------------------------------------------
|VIII | 2 | 4 | 6 ---------------------------------------------------------------------
|IX |- |- |- ---------------------------------------------------------------------
Totale operatori di | | | | amministrazione | | 4 | 5 | 9 --------------------------------------------------------------------- Ausiliario tecnico |VIII | 1 |- |1 ---------------------------------------------------------------------
|IX |- | 2 | 2 ---------------------------------------------------------------------
Totale ausiliari tecnici | | 1 | 2 | 2 --------------------------------------------------------------------- Ausiliario di amministrazione |IX |- |- |- ---------------------------------------------------------------------
Totale | |151|91 |241 + 1 (*)

(*) Direttore generale con contratto T.D.
 
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