Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 dicembre 2003
Inclusione delle sostanze attive molinate, tiram e ziram nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/81/CE della Commissione del 5 settembre 2003.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;
Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000, con il quale e' stabilito l'elenco delle sostanze attive, in cui figurano anche il molinate, tiram e ziram da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;
Vista la direttiva 2003/81/CE della Commissione del 5 settembre 2003, concernente l'iscrizione delle sostanze attive molinate, tiram e ziram nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2003/81/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive molinate, tiram e ziram nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2003/81/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive molinate, tiram e ziram nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati;
Considerato inoltre che nelle fasi di valutazione ed autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive molinate, tiram e ziram si devono applicare i principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;
Ritenuto che tale periodo non deve essere superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva 2003/81/CE;
Decreta:
Art. 1.
1. Le sostanze attive molinate, tiram e ziram sono iscritte, fino al 31 luglio 2014, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
 
Art. 2.
1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 gennaio 2005, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti molinate, tiram e ziram presentano al Ministero della salute, entro il 1° agosto 2004, in alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.
3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive molinate, tiram e ziram, non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° febbraio 2005.
4. I titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti molinate, tiram e ziram, come uniche sostanze attive o in combinazione con sostanze attive che alla data del 31 luglio 2004 risultano gia' inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute, entro il 31 gennaio 2007 per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 luglio 2008, a conclusione dell'esame effettuato, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
5. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non presenteranno il fascicolo di cui al comma 4 entro il 31 gennaio 2007, si intenderanno revocate a decorrere dal 1° febbraio 2007.
 
Art. 3.
1. Il rapporto di riesame, e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 
Art. 4.
1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti molinate, tiram e ziram revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto, e' consentita fino al 31 luglio 2005.
2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 31 luglio 2009.
3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente decreto, e' consentita fino al 31 luglio 2007.
4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati, contenenti molinate, tiram e ziram, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il 1° agosto 2004.

Roma, 18 dicembre 2003

Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 42
 
Allegato

----> Vedere Allegato a pag. 10 della G.U. <----
 
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