Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2004 (vai al sommario)
REGIONE TOSCANA
ORDINANZA 12 gennaio 2004
Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi atmosferici del 23 ottobre 2003 e attivazione linee di intervento. (Ordinanza n. B/1).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 con cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territori delle province di Pistoia e Lucca, colpiti dall'eccezionale evento atmosferico del giorno 23 ottobre 2002, prorogato con decreto del 5 dicembre 2003;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321 in data 23 ottobre 2003 con la quale l'Assessore alla protezione civile della regione Toscana Tommaso Franci e' nominato commissario delegato per la predetta situazione di emergenza;
Vista la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 27 novembre 2003 con cui e' stato integrato l'art. 1, comma 3, lettera c) dell'ordinanza 3321/2003;
Viste le competenze attribuite al Commissario ai sensi delle ordinanze sopra richiamate;
Preso atto che l'art. 4 dell'ordinanza 3321/2003 assegna al Commissario, per lo svolgimento di tali competenze, le risorse di cui alle ordinanze 3311 e 3312 del 2003, in base alle quali sono disponibili complessivamente euro 12.613.822,32;
Ritenuto di destinare, sulla base delle esigenze finanziarie segnalate dai comuni interessati, euro 4.000.000,00 per la concessione dei contributi per la ripresa delle attivita' produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione, fermo restando che eventuali economie registrate nella procedura contributiva andranno comunque ad integrare il finanziamento degli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture pubbliche;
Preso atto al riguardo che, nel corso della riunione del 12 dicembre 2003 con le province di Pistoia e Lucca e gli enti locali interessati, sono state concordate le procedure, attualmente in corso, per l'elaborazione dei piano degli interventi di ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate e di realizzazione di opere per la messa in sicurezza del reticolo idraulico e dei versanti e di interventi di manutenzione straordinaria degli alvei;
Valutato pertanto di dare avvio alle procedure per la concessione dei contributi ai privati e alle attivita' produttive danneggiate, come previsto dall'art. 1, comma 3, lettera c) dell'ordinanza 3321/2003 e successiva integrazione disposta dall'art. 8 dell'ordinanza 3328/2003;
Considerato che detta ordinanza rimette la determinazione allo stesso commissario delegato delle modalita' e dei criteri per la procedura contributiva;
Preso atto che la regione Toscana ha approvato, in attuazione della deliberazione della giunta regionale n. 577/2003, con il decreto dirigenziale n. 3632 del 19 giugno 2003 e successiva integrazione di cui al decreto n. 5957 del 10 ottobre 2003 pubblicato sul Burt. 45 del 5 novembre 2003, le «Disposizioni per l'erogazione di contributi a privati e imprese gravemente danneggiati da eventi calamitosi» e che le medesime sono state applicate a tutti gli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2002 sia di tipo b) che di tipo c) ai sensi dell'art. 2, legge n. 225/1992;
Valutato di applicare tali disposizioni anche ai fini di assicurare la dovuta parita' di trattamento alle popolazioni colpite dalle calamita' in oggetto;
Preso atto che le prescrizioni contenute nell'ordinanza 3328/2003 circa l'ammissibilita' a contributo dei soli beni mobili indispensabili e' compatibile con le predette disposizioni in quanto: a) e' prevista una franchigia sul valore dei danni che si applica in via preliminare sui beni mobili; b) i beni mobili ammissibili a contributo sono, per i privati, quelli contenuti nelle unita' immobiliari ad uso abitativo o associativo/professionale e funzionali all'uso medesimo e per le imprese quelli adibiti all'attivita' produttiva;
Ritenuto che tali precisazioni debbano essere interpretate nel senso di escludere per i privati dall'ammissibilita' a contributo quei beni non strettamente necessari allo svolgimento della vita domestica;
Ritenuto quindi di applicare le procedure sopra richiamate;
Considerato di avvalersi, per lo svolgimento delle medesime procedure, quali soggetti attuatori ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 dell'ordinanza n. 3321/2003, dei comuni in seguito individuati e di Fidi Toscana S.p.a. per le attivita' istruttorie, di erogazione e di controllo delle domande di contributo presentate rispettivamente dei privati e delle imprese danneggiate;
Ritenuto di delimitare l'ambito territoriale cui applicare le linee di intervento di cui alla citata ordinanza 3321/2003, procedendo all'individuazione dei comuni colpiti dagli eventi in questione, sulla base delle segnalazioni effettuate dalle province di Lucca e Pistoia;
Ordina:
1. di individuare come danneggiati dagli eventi atmosferici del 23 ottobre 2003 i seguenti comuni:
per la provincia di Lucca:
Bagni di Lucca;
Borgo a Mozzano;
Coreglia Antelminelli;
Fabbriche di Vallico;
Pescaglia;
Vergemoli;
Villa Basilica;
per la provincia di Pistoia:
Marliana;
Pescia;
Pistoia;
Piteglio;
2. di destinare nell'ambito delle risorse complessivamente a disposizione, euro 4.000.000,00 per la concessione dei contributi per la ripresa delle attivita' produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione, fermo restando che eventuali economie registrate nella procedura contributiva andranno comunque ad integrare il finanziamento degli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture pubbliche, in corso di definizione;
3. di dare avvio alla concessione dei contributi ai privati e alle attivita' produttive danneggiate, come previsto dall'art. 1, comma 3, lettera c) dell'ordinanza 3321/2003 e successiva integrazione disposta dall'art. 8 dell'ordinanza 3328/2003;
4. di applicare a tal fine le «Disposizioni per l'erogazione di contributi a privati e imprese gravemente danneggiati da eventi calamitosi» approvate, in attuazione della deliberazione della giunta regionale n. 577/2003, con decreto dirigenziale n. 3632 del 19 giugno 2003 pubblicate sul Burt. 121 del 23 luglio 2003 e successiva integrazione di cui al decreto n. 5957 del 10 ottobre 2003 pubblicato sul Burt. 45 del 5 novembre 2003, considerando ammissibili a contributo i beni mobili previsti dalle predette disposizioni con le precisazioni indicate in premessa;
5. di stabilire in relazione alle suddette disposizioni quanto segue:
a) ove nelle citate disposizioni regionali viene indicata la regione, il riferimento e' applicato con riguardo al commissario delegato;
b) le domande di contributo, in conformita' a quanto stabilito nelle citate disposizioni regionali (paragrafo 6.2 Parte prima lettera B per i privati e paragrafo 10.3 Parte seconda per le imprese), devono essere presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Burt;
c) i comuni devono dare comunicazione personale dell'avvio della procedura contributiva di cui al precedente punto 4, a tutti coloro che ai sensi della delibera della giunta regionale n. 1150/2002 avevano presentato la scheda per la segnalazione dei danni successivamente all'evento del 23 ottobre 2002, indicando l'ufficio ove possono ritirare la modulistica per la presentazione della domanda, il termine per la medesima e il responsabile del procedimento all'interno dello stesso comune;
d) ove sia necessaria l'allegazione della perizia degli immobili danneggiati di proprieta' di privati, nella stessa va indicata ai fini della valutazione del rispetto del limite massimo di contributo erogabile di cui al punto 5.2 della Parte prima delle disposizioni regionali, la superficie utile abitabile dell'immobile medesimo;
6. di riservarsi di stabilire con successivo provvedimento la documentazione che i comuni devono presentare al commissario delegato in sede di rendicontazione delle spese sostenute per l'erogazione dei predetti contributi;
7. di comunicare la presente ordinanza ai comuni di cui al punto 1, a Fidi Toscana S.p.a., e alle province di Pistoia e Lucca, e di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana nonche' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Firenze, 12 gennaio 2004
Il commissario delegato: Franci
 
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