Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 dicembre 2003
Recepimento delle direttive n. 2003/60/CE, 2003/62/CE e 2003/69/CE e aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione, con revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 ed in particolare l'art. 5, lettera h);
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanita' di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000), recante «Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione (Recepimento delle direttive n. 97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/71/CE)», come integrato e modificato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2000), 3 gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001), 2 maggio 2001 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2001), 8 giugno 2001 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1° settembre 2001), 6 agosto 2001 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2001) e dai decreti del Ministro della salute 20 novembre 2001 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2002), 29 marzo 2002 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002), 9 maggio 2002 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10 luglio 2002), 18 giugno 2002 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 2002), 9 agosto 2002 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2002), 17 gennaio 2003 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2003), 28 marzo 2003 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003) e 22 luglio 2003 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003);
Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione, come modificati dal decreto ministeriale 19 maggio 2000;
Vista la direttiva della Commissione n. 2002/60/CE del 18 giugno 2003, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne la fissazione delle quantita' massime di residui delle sostanze attive acibenzolar-S-methyl, amitrole, chlorfenapyr, cinidon ethyl, clofentezine, cyalofop butyl, cyclanilide, diquat, etofumesate, famoxadone, fenhexamid, fentin acetate, fentin idrossido, florasulam, flumioxazine, iprovalicarb, isoproturon, metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pyraflufen ethyl, sulfosulfuron nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
Vista la direttiva della Commissione n. 2003/62/CE del 20 giugno 2003, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne la fissazione delle quantita' massime di residui delle sostanze attive esaconazolo, clofentezine, miclobutanil e procloraz nei cereali e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
Vista la direttiva della Commissione n. 2003/69/CE dell'11 luglio 2003, che modifica gli allegati della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne la fissazione delle quantita' massime di residui delle sostanze attive clormequat, lambda-cialotrina, kresoxim-metile, axoxistrobin e alcuni ditiocarbammati in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
Considerato di dover provvedere al recepimento delle citate direttive 2003/60/CE, 2003/62/CE e 2003/69/CE;
Considerato l'esito del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive contemplate nelle citate direttive resosi necessario per verificare il rispetto dei nuovi limiti massimi tollerati;
Visti i decreti dirigenziali relativi alle autorizzazioni di prodotti fitosanitari emanati nel periodo dal 6 aprile 2003 al 31 ottobre 2003, con i quali sono stati autorizzati prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive nuove per i quali non esistevano limiti massimi di residuo o sono state approvate delle modifiche di impiego di prodotti fitosanitari gia' autorizzati che hanno determinato l'adozione di nuovi limiti massimi di residuo nazionali;
Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanita' del 19 maggio 2000 e successive modifiche;
Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
Il presente decreto stabilisce:
a) i limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti di cui all'allegato 1, parti A, B, C, D, E del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
b) gli intervalli minimi di sicurezza che devono intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta;
c) gli impieghi, per ogni sostanza attiva, che devono essere revocati con le relative possibili deroghe.
 
Art. 2.
Limiti massimi di residui
1. I limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari consentiti nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, nei cereali e negli altri prodotti vegetali, sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 2 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 e successive modifiche.
2. I limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari consentiti nei prodotti di origine animale sono riportati nell'allegato 2 al presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 3 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 e successive modifiche.
3. I limiti massimi di residuo di cui agli allegati 1 e 2, si applicano a decorrere dal:
a) 1° luglio 2003 per le sostanze attive acibenzolar-S-methyl, amitrole, cinidon ethyl, clofentezine, cyalofop butyl, cyclanilide, diquat, etofumesate, famoxadone, fenhexamid, florasulam, flumioxazine, iprovalicarb, isoproturon, metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pyraflufen ethyl, sulfosulfuron;
b) 1° agosto 2003 per le sostanze attive esaconazolo, clofentezine, miclobutanil, procloraz, clormequat, lambda-cialotrina, kresoxim-metile, axoxistrobin e alcuni ditiocarbammati,
c) 1° luglio 2004 per le sostanze attive chlorfenapyr, fentin acetate e fentin idrossido.
 
Art. 3.
Intervalli di sicurezza
1. Gli intervalli minimi di sicurezza tra l'ultimo trattamento e la raccolta sono riportati, per alcune sostanze attive, nell'allegato 3 del presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 5 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 e successive modifiche.
Per le sostanze attive per le quali, a seguito del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari, non si e' resa necessaria una variazione degli impieghi nazionali, si intendono validi gli intervalli di sicurezza indicati nel decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 e successive modifiche.
Gli intervalli di sicurezza tra il trattamento e la raccolta indicati per ogni sostanza attiva e riportati nell'allegato 3, sono i piu' bassi tra quelli riportati nelle etichette dei prodotti fitosanitari autorizzati. In ogni caso l'intervallo di sicurezza valido per ogni prodotto fitosanitario e' quello riportato in ciascuna etichetta autorizzata.
2. L'intervallo di sicurezza di cui al comma 1 non viene indicato in quegli impieghi per i quali il trattamento avviene in tempi che precedono di molto la raccolta, tali da garantire il rispetto dei limiti massimi di residuo previsti negli allegati 1 e 2.
3. Le voci «fentin idrossido» e «fentin acetato», nell'allegato 5 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 e successive modifiche, vengono soppresse.
 
Art. 4.
Revoche di impieghi
1. A conclusione del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxyl-M, al fine di consentire il rispetto dei nuovi limiti massimi di residuo ammessi, si dispone la revoca degli impieghi sulle seguenti colture: ciliegio, pesco, fagiolo, cavolo verza.
2. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxyl-M le cui etichette riportano le colture di cui al comma 1, sono tenuti:
a) ad immettere in commercio detti prodotti in conformita' alle disposizioni del presente decreto;
b) a trasmettere al Ministero della salute entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le etichette adeguate alle disposizioni di cui al comma 1, pena la revoca dell'autorizzazione;
c) per i prodotti giacenti sia presso i magazzini delle imprese produttrici, sia presso gli esercizi di vendita, a provvedere alla rietichettatura entro il 1° luglio 2003 o a fornire ai titolari degli esercizi stessi un fac-simile di etichetta conforme alle disposizioni di cui al presente decreto, da consegnare all'acquirente dei prodotti in questione;
d) ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare direttamente gli utilizzatori dei prodotti delle revoche e modifiche di impiego resesi necessarie.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 18 dicembre 2003
Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2004 .br: Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 43
 
Allegato 1

----> vedere allegato da pag. 21 a pag. 34 della G.U. <----
 
Allegato 2

----> vedere allegato da pag. 35 a pag. 36 della G.U. <----
 
Allegato 3

----> vedere allegato da pag. 37 a pag. 41 della G.U. <----
 
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