Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2004 (vai al sommario)
LEGGE 24 dicembre 2003, n. 351
Ripubblicazione del testo della legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006», corredato delle relative note. (Legge pubblicata in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2003).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 24 dicembre 2003, n. 351, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislaivo qui trascritto.
Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2004, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).



 
Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2004 e' confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attivita' di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 70.000 milioni di euro.
4. I limiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo, sono fissati per l'anno finanziario 2004, rispettivamente in 5.165 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 6.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
5. Il SACE e' altresi' autorizzato, per l'anno finanziario 2004, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unita' previsionale di base "Interessi sui titoli del debito pubblico" (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" e "Altri fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 1.678,723 milioni di euro, 1.400 milioni di euro, 500 milioni di euro, 1.800 milioni di euro, 10.000 milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unita' previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilita' delle Amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti" (Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie" (decisione 70/244/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970) nonche' per importi di compensazione monetaria, e' imputata nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Risorse proprie Unione europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".
12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2003 sono riferiti alla competenza dell'anno 2004 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unita' previsionale di base sopra richiamata "Risorse proprie Unione europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
13. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" e "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale gia' dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondi da ripartire per oneri di personale" (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interventi diversi" (interventi); Fondo da ripartire per le aree sottoutilizzate, iscritto nell'unita' previsionale di base "Aree sottoutilizzate" e Fondo destinato al finanziamento della ricerca scientifica, eccetera, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo per agevolare l'innovazione tecnologica" (investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unita' previsionale di base "Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici" (interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unita' previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.
14. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unita' previsionale di base "8 per mille IRPEF Stato" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Interventi diversi" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge n.157 del 1992.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla assegnazione all'unita' previsionale di base "Acquedotti e fognature" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Ammortamento titoli di Stato" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Fondo sanitario nazionale" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonche' le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Progetti immediatamente eseguibili" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
20. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unita' previsionale di base "Calamita' naturali e danni bellici" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.
21. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della unita' previsionale di base "Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi, recuperi e concorsi vari" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei ministri" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2004, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dall'unita' previsionale di base "Spese elettorali" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 alle competenti unita' previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
24. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alle variazioni di bilancio nelle unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate occorrenti per l'attuazione dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2004 alle unita' previsionali di base del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passivita'" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
26. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2004, e' stabilito in 150.
27. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2004, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione.
28. Per l'anno 2004 l'Amministrazione dei Monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonche' a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali.
30. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
31. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra l'unita' previsionale di base 4.1.2.1 "Fondo sanitario nazionale" e l'unita' previsionale di base 4.1.2.18 "Federalismo fiscale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
32. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
33. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assegnare alle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.1.2.43 "Contratti di programma" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonche' per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.
34. Le somme impegnate e non pagate alla data del 31 dicembre 2003, relative alle unita' previsionali di base di pertinenza del centro di responsabilita' "Servizi tecnici nazionali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la riassunzione dei corrispondenti impegni e la prosecuzione della gestione di competenza.
35. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 8 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in
materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4,
comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59):
«1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su
proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro del
commercio con l'estero, delibera il piano previsionale
degli impegni assicurativi tenendo conto delle esigenze di
internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della
rischiosita' dei mercati e dell'incidenza sul bilancio
dello Stato. La legge di approvazione del bilancio dello
Stato definisce i limiti globali degli impegni assumibili
in garanzia ai sensi dell'art. 2, distintamente per le
garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro
mesi.».
- Il testo del comma 2 dell'art. 6 del gia' citato
decreto legislativo n. 143/1998, e' stato abrogato, a
decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 24 dell'art. 6,
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.
- Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 9 e 9-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio):
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
«Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da parte
degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di
provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel
caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
soppresso];
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.».
«Art. 8 (Fondo speciale per la riassegnazione di
residui perenti delle spese in conto capitale). - Nello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e'
istituito, nella parte in conto capitale, un "Fondo
speciale per la riassegnazione dei residui passivi della
spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi
precedenti per perenzione amministrativa".
[Qualora si tratti di residui gia' perenti relativi ad
importi che lo Stato ha assunto l'obbligo di pagare per
contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di
forniture eseguiti, a richiesta delle amministrazioni
competenti, con decreto del Ministro del tesoro da
registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal
predetto fondo - per le finalita' per le quali furono
autorizzate - le somme di volta in volta occorrenti da
iscrivere ai pertinenti capitoli di provenienza onde
integrarne le dotazioni sia di competenza che di cassa,
ovvero a capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui
quello di provenienza fosse stato nel frattempo
soppresso].».
«Art. 9 (Fondo di riserva per le spese impreviste). -
Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, e'
istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per
le spese impreviste», per provvedere alle eventuali
deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non
riguardino le spese di cui al precedente art. 7 (punto 2),
ed al successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino i
bilanci futuri con carattere di continuita'.
Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro
corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno
luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte
dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
quelle di cassa dei capitoli interessati.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato un elenco da approvarsi, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle
spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' di cui al
comma precedente.
Alla legge di approvazione del rendiconto generale
dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al
secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si
e' proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
articolo.».
«Art. 9-bis (Fondo di riserva per le autorizzazioni di
cassa). - 1. Nello stato di previsione del Ministero del
tesoro e' istituito un "Fondo di riserva per l'integrazione
delle autorizzazioni di cassa", il cui stanziamento e'
annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge
di approvazione del bilancio.
2. Con decreto del Ministero del tesoro, su proposta
del Ministro interessato, che ne da' contestuale
comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti,
sono trasferite dal Fondo ed iscritte in aumento delle
autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati
di previsione delle amministrazioni statali le somme
necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle
dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con
gli obiettivi di finanza pubblica. In deroga all'art. 3,
comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, i decreti sono
trasmessi alla Corte dei conti al solo fine della
parificazione del rendiconto generale dello Stato. I
medesimi decreti di variazione sono trasmessi al
Parlamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 della gia' citata
legge n. 468/1978:
«Art. 12 (Assegnazioni di bilancio). - Con decreti del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del
tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, possono
iscriversi in bilancio somme per restituzioni di tributi
indebitamente riscossi, ovvero di tasse ed imposte su
prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per
eseguire pagamenti relativi al debito pubblico, in
dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe
autorizzate da leggi, per integrare le assegnazioni
relative a stipendi, pensioni e altri assegni fissi,
tassativamente autorizzati e regolati per legge, per
integrare le dotazioni del fondo speciale di cui al
precedente art. 8, nonche' per fronteggiare le esigenze
derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui
agli articoli 10, paragrafo II, e 12, paragrafo II, del
regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/1977 del Consiglio
in data 19 dicembre 1957, e successive modificazioni.
In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata
possono, mediante decreti del Ministro del tesoro,
iscriversi in bilancio le somme occorrenti per la
restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento
di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di
somme comunque riscosse per conto di terzi.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro sono allegati due elenchi, da approvarsi, con
apposito articolo, dalla legge di approvazione del
bilancio, dei capitoli per i quali possono essere
esercitate rispettivamente le facolta' di cui al primo ed
al secondo comma del presente articolo.
Al disegno di legge di approvazione del rendiconto
generale dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di
cui ai commi precedenti con le indicazioni dei motivi per i
quali si e' proceduto alle iscrizioni e integrazioni di cui
al presente articolo.».
- Il testo della decisione 70/244/CECA, CEE, Euratom
del Consiglio del 21 aprile 1970 relativa alle previsioni
finanziarie pluriennali e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 94 del 28 aprile 1970.
- Si riporta il testo dell'art. 48 della legge
20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni
ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero
cattolico in servizio nelle diocesi):
«Art. 48. - Le quote di cui all'art. 47, secondo comma,
sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari
per fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai
rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa
cattolica per esigenze di culto della popolazione,
sostentamento del clero, interventi caritativi a favore
della collettivita' nazionale o di paesi del terzo mondo.».
- Si riporta il testo dell'art. 24 della legge
11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio):
«Art. 24 (Fondo presso il Ministero del tesoro). - 1. A
decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro e'
istituito un fondo la cui dotazione e' alimentata da una
addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26,
sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e
successive modificazioni.
2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro il
31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e
dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento
dei compiti istituzionali del Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale;
b) 1 per cento per il pagamento della quota di
adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale
della caccia e della conservazione della selvaggina;
c) 95 per cento fra le associazioni venatorie
nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva,
documentata consistenza associativa.
3. L'addizionale di cui al presente articolo non e'
computata ai fini di quanto previsto all'art. 23, comma 2.
4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente
articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute
non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo
previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.»
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge
5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni
(Disposizioni in materia di risorse idriche):
«Art. 18 (Canoni per le utenze di acqua pubblica). - 1.
Ferme restando le esenzioni vigenti, dal 1° gennaio 1994 i
canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica,
previsti dall'art. 35 del testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive
modificazioni, costituiscono il corrispettivo per gli usi
delle acque prelevate e sono cosi' stabiliti:
a) per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione,
lire 70.400, ridotte alla meta' se le colature ed i residui
di acqua sono restituiti anche in falda;
b) per ogni ettaro, per irrigazione di terreni con
derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca
tassata, lire 640;
c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo
umano, lire 3 milioni;
d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso
industriale, lire 22 milioni, assumendosi ogni modulo pari
a tre milioni di metri cubi annui. Il canone e' ridotto del
50 per cento se il concessionario attua un riuso delle
acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a
valle del processo produttivo o se restituisce le acque di
scarico con le medesime caratteristiche qualitative di
quelle prelevate. Le disposizioni di cui al comma 5
dell'art. 12, decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
n. 165, e successive modificazioni, non si applicano
limitatamente al canone di cui alla presente lettera;
e) per ogni modulo di acqua per la pescicoltura,
l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate
a verde pubblico, lire 500.000;
f) per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o
riconosciuta, per le concessioni di derivazione ad uso
idroelettrico lire 20.467. E' abrogato l'art. 32 della
legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni;
g) per ogni modulo di acqua ad uso igienico ed
assimilati, concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi
igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello
relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie
qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale
utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e
comunque per tutti gli usi non previsti alle precedenti
lettere, lire 1.500.000.
2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono
essere inferiori a lire 500.000 per derivazioni per il
consumo umano e a lire 3 milioni per derivazioni per uso
industriale.
3. E' istituito un fondo speciale per il finanziamento
degli interventi relativi al risparmio idrico e al riuso
delle acque reflue, nonche' alle finalita' di cui alla
legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.
Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del
presente articolo e quelle derivanti da eventuali
maggiorazioni dei canoni rispetto a quelli in atto alla
data di entrata in vigore della presente legge sono
conferite al fondo di cui al presente comma. Le somme sono
ripartite con delibera del CIPE, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici.
4. A far data dal 1° gennaio 1994, l'art. 2 della legge
16 maggio 1970, n. 281, non si applica per le concessioni
di acque pubbliche. A decorrere dalla medesima data le
regioni possono istituire un'addizionale fino al 10 per
cento dell'ammontare dei canoni di cui al comma 1. I
proventi derivanti dall'addizionale di tali canoni
affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati in via
prioritaria alle attivita' di ricognizione delle opere e di
programmazione degli interventi di cui al comma 3 dell'art.
11 della presente legge, qualora non ancora effettuate.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalita' per l'applicazione del presente
articolo e per l'aggiornamento triennale dei canoni tenendo
conto del tasso di inflazione programmato e delle finalita'
di cui alla presente legge.
6. E' abrogato il comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge
15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.
7. Al comma 2 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1992,
n. 498, le parole da: "Le maggiori risorse" fino a: "delle
sostanze disperse." sono soppresse.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 12 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421):
«3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota
individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di
ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di
legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su
proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome; la quota capitaria di finanziamento da
assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un
sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai
livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il
territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con
riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni,
da compensare, in sede di riparto, sulla base di
contabilita' analitiche per singolo caso fornite dalle
unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere
attraverso le regioni e le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle
strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle
dotazioni strumentali.».
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge
26 aprile 1983, n. 130 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1983):
«Art. 21. - In apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero del bilancio e della
programmazione economica e' iscritta, per l'anno 1983, la
somma di lire 1.300 miliardi per il finanziamento di
progetti immediatamente eseguibili per interventi di
rilevante interesse economico sul territorio,
nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture
nonche' per la tutela di beni ambientali e culturali e per
le opere di edilizia scolastica e universitaria.
Nei venti giorni successivi alla data di pubblicazione
della presente legge il CIPE, su proposta del Ministro del
bilancio e della programmazione economica, determina, con
delibera da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, i criteri di riparto tra amministrazioni
centrali e regionali e tra settori di intervento nonche' i
parametri di valutazione dei progetti.
Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della
delibera di cui al precedente comma, le amministrazioni
interessate presentano per l'approvazione i rispettivi
progetti al CIPE, che delibera entro i successivi sessanta
giorni, tenuto conto del contributo di ciascun progetto
agli obiettivi del piano a medio termine.
Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le
modalita' e i tempi di erogazione, avvalendosi della Cassa
depositi e prestiti, per le procedure di finanziamento
delle opere di competenza regionale.
In aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo
comma, e' autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli
investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore
di lire 1.000 miliardi, per la contrazione di appositi
mutui per le finalita' del presente articolo.
Con la medesima delibera di cui al terzo comma, il CIPE
stabilisce, in relazione ai progetti per i quali sia
possibile il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e
per ciascun progetto, la quota per la quale
l'amministrazione interessata e' autorizzata, a decorrere
dal secondo semestre dell'anno 1983, a contrarre i mutui
stessi.
L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi,
e' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante
iscrizione delle relative rate di ammortamento, per
capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro. La
direzione generale del tesoro provvede al rimborso sulla
base di un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle
rate, la BEI comunica con l'indicazione dell'importo
complessivo e dei mutui cui si riferisce. Il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Le proposte delle amministrazioni devono situare
ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani
settoriali, se esistenti, e contenere indicatori
quantitativi di convenienza economica del progetto quali il
saggio di rendimento interno e il valore attuale netto
stimato per progetto, secondo la metodologia indicata dal
Ministero del bilancio e della programmazione economica.
La riserva del 40 per cento di cui all'art. 107, primo
comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene determinata
sulle disponibilita' nette complessive.».
- Si riporta l'art. 36 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e successive modificazioni (Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato):
«Art. 36. - I residui delle spese correnti non pagati
entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e'
stato iscritto il relativo stanziamento si intendono
perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti
spese per lavori, forniture e servizi possono essere
mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a
quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento.
Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con
riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi
successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non
impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere
mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti
di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni
legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre
dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di
conservazione e' protratto di un anno.
I residui delle spese in conto capitale, derivanti da
importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per
contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di
forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio
successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo
stanziamento, si intendono perenti agli effetti
amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in
bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli
esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale negli
esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non
risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono
economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto
dell'esercizio 1982.
[Sono pero' mantenuti oltre al termine stabilito nel
precedente comma i residui delle spese in conto capitale (o
di investimento) relativi ad importi che lo Stato abbia
assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di
opere prestate o di lavori o di forniture eseguite].
I conti dei residui, distinti per Ministeri, al
31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso,
con distinta indicazione dei residui di cui al secondo
comma del presente articolo, sono allegati oltre che al
rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della
competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui
possa essere imputata sui fondi della competenza e
viceversa.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 2 maggio
1990, n. 102 (Disposizioni per la ricostruzione e la
rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle
province di Bergamo, Brescia e Como, nonche' della
provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversita'
atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987):
«Art. 2 (Procedure). - 1. Gli interventi per la difesa
del suolo e per la ricostruzione e lo sviluppo di cui
rispettivamente agli articoli 3 e 5 nonche' il riparto
delle risorse disponibili ai fini della presente legge e
con priorita' per gli interventi di riassetto idrogeologico
sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. La regione Lombardia, sentiti gli enti locali
interessati:
a) individua e propone all'autorita' di bacino,
nell'ambito di interventi urgenti di cui alla lettera c)
dell'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, quelli
aventi carattere di assoluta urgenza;
b) formula proposte all'autorita' di bacino
relativamente agli stralci di cui all'art. 3;
c) elabora la proposta di piano di cui all'art. 5.
3. Gli stralci dello schema previsionale e
programmatico del bacino del Po di cui all'art. 3 e il
piano di cui all'art. 5 possono essere sottoposti a
revisione annuale, secondo le procedure stabilite in sede
di prima approvazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 7 marzo
2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti
editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416):
«Art. 5 (Fondo per le agevolazioni di credito alle
imprese del settore editoriale). - 1. E' istituito, presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, fino all'attuazione della
riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il
Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del
settore editoriale, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo
e' finalizzato alla concessione di contributi in conto
interessi sui finanziamenti della durata massima di dieci
anni deliberati da soggetti autorizzati all'attivita'
bancaria.
2. Al Fondo affluiscono le risorse finanziarie
stanziate a tale fine nel bilancio dello Stato, il
contributo dell'1 per cento trattenuto sull'ammontare di
ciascun beneficio concesso, le somme comunque non
corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili
alla data di entrata in vigore della presente legge
esistenti sul fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni. Il fondo di cui
al citato art. 29 e' mantenuto fino al completamento della
corresponsione dei contributi in conto interessi per le
concessioni gia' effettuate.
3. I contributi sono concessi, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie, mediante procedura automatica,
ai sensi dell'art. 6, o valutativa, ai sensi dell'art. 7.
4. Sono ammessi al finanziamento i progetti di
ristrutturazione tecnico-produttiva; di realizzazione,
ampliamento e modifica degli impianti, con particolare
riferimento all'installazione e potenziamento della rete
informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti
telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento
della distribuzione; di formazione professionale. I
progetti sono presentati dalle imprese partecipanti al
ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione
del prodotto editoriale.
5. In caso di realizzazione dei progetti di cui al
comma 4 con il ricorso alla locazione finanziaria, i
contributi in conto canone sono concessi con le medesime
procedure di cui agli articoli 6 e 7 e non possono,
comunque, superare l'importo dei contributi in conto
interessi di cui godrebbero i progetti se effettuati ai
sensi e nei limiti previsti per i contributi in conto
interessi.
6. Una quota del 5 per cento del Fondo e' riservata
alle imprese che, nell'anno precedente a quello di
presentazione della domanda per l'accesso alle
agevolazioni, presentano un fatturato non superiore a 5
miliardi di lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a
quelle impegnate in progetti di particolare rilevanza per
la diffusione della lettura in Italia o per la diffusione
di prodotti editoriali in lingua italiana all'estero. Ove
tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua
riaffluisce al Fondo per essere destinata ad interventi in
favore delle altre imprese.
7. Una quota del 10 per cento del Fondo e' destinata ai
progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio
per le imprese costituite in forma di cooperative di
giornalisti o di poligrafici.
8. Ai fini della concessione del beneficio di cui al
presente articolo, la spesa per la realizzazione dei
progetti e' ammessa in misura non eccedente il 90 per cento
di quella prevista nel progetto, ivi comprese quelle
indicate nel primo comma dell'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902,
nonche' le spese previste per il fabbisogno annuale delle
scorte in misura non superiore al 40 per cento degli
investimenti fissi ammessi al finanziamento. La predetta
percentuale del 90 per cento e' elevata al 100 per cento
per le cooperative di cui all'art. 6 della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni.
9. I contributi in conto interessi possono essere
concessi anche alle imprese editrici dei giornali italiani
all'estero di cui all'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n.
416, e successive modificazioni, per progetti realizzati
con il finanziamento di soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria aventi sede in uno Stato
appartenente all'Unione europea.
10. L'ammontare del contributo e' pari al 50 per cento
degli interessi sull'importo ammesso al contributo
medesimo, calcolati al tasso di riferimento fissato con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il tasso di interesse e le altre
condizioni economiche alle quali e' riferito il
finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.
11. In aggiunta alle risorse di cui al comma 2, a
decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2003, e'
autorizzata la spesa di lire 7,9 miliardi per il primo
anno, di lire 24,3 miliardi per il secondo anno e di lire
18,7 miliardi per il terzo anno.
12. Ai contributi di cui al presente articolo, erogati
secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7 della
presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 8 e 9, commi da 1 a 5, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, sono dettate disposizioni attuative della
presente legge. Sono in particolare disciplinati le
modalita' ed i termini di presentazione o di rigetto delle
domande, le modalita' di attestazione dei requisiti e delle
condizioni di concessione dei contributi, la
documen-tazione delle spese inerenti ai progetti, gli
adempimenti ed i termini delle attivita' istruttorie,
l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato di cui al
comma 4 dell'art. 7, il procedimento di decadenza dai
benefici, le modalita' di verifica finale della
corrispondenza degli investimenti effettuati al progetto,
della loro congruita' economica, nonche' dell'inerenza
degli investimenti stessi alle finalita' del progetto.
14. All'istruttoria dei provvedimenti di concessione
dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 della presente
legge provvede, fino all'attuazione della riforma di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
15. Le somme erogate ai sensi degli articoli 6 e 7, a
qualunque titolo restituite, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate
al Fondo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge
15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle
minoranze linguistiche storiche):
«Art. 9. - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7,
nei comuni di cui all'art. 3 e' consentito, negli uffici
delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto
della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del
presente comma sono escluse le forze armate e le forze di
polizia dello Stato.
2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facolta' di
cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono,
anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la
presenza di personale che sia in grado di rispondere alle
richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A
tal fine e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un
Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche
con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a
decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale
limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite
le amministrazioni interessate.
3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace e'
consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano
ferme le disposizioni di cui all'art. 109 del codice di
procedura penale.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge
23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del corpo della Guardia
di finanza):
«Art. 11. - I ruoli organici del personale del Corpo
della guardia di finanza sono stabiliti in conformita'
della tabella allegata alla presente legge.
Il numero degli ufficiali di complemento che e'
consentito mantenere in servizio di prima nomina e' fissato
annualmente con la legge di approvazione del bilancio.»
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 9 della
legge 1° dicembre 1986, n. 831 (Disposizioni per la
realizzazione di un programma di interventi per
l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture
del Corpo della guardia di finanza):
«4. Nello stato di previsione del Ministero delle
finanze, rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, e'
istituito un capitolo con un fondo a disposizione per
sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello
stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella
da approvarsi con legge di bilancio.».
- Si riporta il titolo del regio decreto-legge
8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre
1928, n. 3474, e successive modificazioni: «Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato». (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 dicembre 1927, n. 288).
- Il Capo II del titolo V del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), reca:
«Capo II - Riforma del Ministero delle finanze e
dell'amministrazione fiscale».
- Si riporta il testo dell'art. 86 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59):
«Art. 86 (Gestione del demanio idrico). - 1. Alla
gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni
e gli enti locali competenti per territorio.
2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione
del demanio idrico sono introitati dalla regione.
3. (Comma abrogato dall'art. 52, comma 4, legge
23 dicembre 2000, n. 388).».
- Si riporta il comma 1 dell'art. 39 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
«1. Il CIPE su proposta del Ministro della sanita',
d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delibera
annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a
titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario
nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo
complessivo presunto del gettito dell'addizionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all'art. 50 e della quota del gettito dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, di cui all'art. 38,
comma 1, stimati per ciascuna regione. Il CIPE con le
predette modalita' provvede entro il mese di febbraio
dell'anno successivo all'assegnazione definitiva in favore
delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale,
parte corrente, ad esse effettivamente spettanti. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' autorizzato a procedere alle risultanti
compensazioni a valere sulle quote del Fondo sanitario
nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno.».
- Si riporta il titolo del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204: «Disposizioni per il coordinamento, la
programmazione e la valutazione della politica nazionale
relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma
dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo
1997, n. 59» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio
1998, n. 151).
- Si riporta l'art. 5 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici):
« Art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e
prestiti in societa' per azioni). - 1. La Cassa depositi e
prestiti e' trasformata in societa' per azioni con la
denominazione di «Cassa depositi e prestiti societa' per
azioni» (CDP S.p.a.), con effetto dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
ministeriale di cui al comma 3. La Cdp S.p.a., salvo quanto
previsto dal comma 3, subentra nei rapporti attivi e
passivi e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla
trasformazione.
2. Le azioni della CDP S.p.a. sono attribuite allo
Stato, che esercita i diritti dell'azionista ai sensi
dell'art. 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300; non si applicano le disposizioni
dell'art. 2362 del codice civile. Le fondazioni di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e
altri soggetti pubblici o privati possono detenere quote
complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.a.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono determinati:
a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della
Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.a.
di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato,
anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.a. e
assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di
trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'art. 24
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi
decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori
trasferimenti e conferimenti;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.a., comunque in
misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa
depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di
esercizio approvato.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di natura non regolamentare, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, e' approvato lo
Statuto della CDP spa e sono nominati i componenti del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per
il primo periodo di durata in carica. Per tale primo
periodo restano in carica i componenti del collego dei
revisori indicati ai sensi e per gli effetti dell'art. 10
della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche
allo statuto della CDP S.p.a. e le nomine dei componenti
degli organi sociali per i successivi periodi sono
deliberate a norma del codice civile.
5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.a. si
chiude al 31 dicembre 2004.
6. Alla CDP S.p.a. si applicano le disposizioni del
Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, previste per gli intermediari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo
decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche
del soggetto vigilato e la speciale disciplina della
gestione separata di cui al comma 8.
7. La CDP S.p.a. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti
pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio
postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla
garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.a. o societa' da essa controllate, e fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che
possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato;
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni
destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle
bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di
titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con
preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di
fondi e' effettuata esclusivamente presso investitori
istituzionali.
8. La CDP S.p.a. assume partecipazioni e svolge le
attivita', strumentali, connesse e accessorie; per
l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a), la
CDP S.p.a. istituisce un sistema separato ai soli fini
contabili ed organizzativi, la cui gestione e' uniformata a
criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio
economico. Sono assegnate alla gestione separata le
partecipazioni e le attivita' ad essa strumentali, connesse
e accessorie, e le attivita' di assistenza e di consulenza
in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera a). Il
decreto ministeriale di cui al comma 3 puo' prevedere forme
di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni
detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di
trasformazione in societa' per azioni.
9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il
potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma
8. E' confermata, per la gestione separata, la Commissione
di vigilanza prevista dall'art. 3 del regio decreto
2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.
10. Per l'amministrazione della gestione separata di
cui al comma 8 il consiglio di amministrazione della CDP
S.p.a. e' integrato dai membri, con funzioni di
amministratore, indicati alle lettere c), d) ed f) del
primo comma dell'art. 7 della legge 13 maggio 1983, n. 197.
11. Per l'attivita' della gestione separata di cui al
comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina
con propri decreti di natura non regolamentare:
a) i criteri per la definizione delle condizioni
generali ed economiche dei libretti di risparmio postale,
dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti
e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla
garanzia dello Stato;
b) i criteri per la definizione delle condizioni
generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei
principi di accessibilita', uniformita' di trattamento,
predeterminazione e non discriminazione;
c) le norme in materia di trasparenza, pubblicita',
contratti e comunicazioni periodiche;
d) i criteri di gestione delle partecipazioni
assegnate ai sensi del comma 3.
12. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 11
la CDP S.p.a. continua a svolgere le funzioni oggetto della
gestione separata di cui al comma 8 secondo le disposizioni
vigenti alla data di trasformazione della Cassa depositi e
prestiti in societa' per azioni. I rapporti in essere e i
procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata
in vigore dei decreti di cui al comma 11 continuano ad
essere regolati dai provvedimenti adottati e dalle norme
legislative e regolamentari vigenti in data anteriore. Per
quanto non disciplinato dai decreti di cui al comma 11
continua ad applicarsi la normativa vigente in quanto
compatibile. Le attribuzioni del consiglio di
amministrazione e del direttore generale della Cassa
depositi e prestiti anteriori alla trasformazione sono
esercitate, rispettivamente, dal consiglio di
amministrazione e, se previsto, dall'amministratore
delegato della CDP S.p.a.
13. All'attivita' di impiego della gestione separata di
cui al comma 8 continuano ad applicarsi le disposizioni
piu' favorevoli previste per la Cassa depositi e prestiti
anteriori alla trasformazione, inclusa la disposizione di
cui all'art. 204, comma 2, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
14. La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei
rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli
obblighi sorti per effetto della cartolarizzazione dei
crediti effettuata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112.
15. La gestione separata di cui al comma 8 puo'
avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art.
43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive
modificazioni.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla
base di apposita relazione presentata dalla CDP S.p.a.,
riferisce annualmente al Parlamento sulle attivita' svolte
e sui risultati conseguiti dalla CDP S.p.a.
17. Il controllo della Corte dei conti si svolge sulla
CDP S.p.a. con le modalita' previste dall'art. 12 della
legge 21 marzo 1958, n. 259.
18. La CDP S.p.a. puo' destinare propri beni e rapporti
giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di
titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A
tal fine la CDP S.p.a. adotta apposita deliberazione
contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti
giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata, dei diritti ad essi attribuiti
e delle modalita' con le quali e' possibile disporre,
integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato.
La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'art.
2436 del codice civile. Dalla data di deposito della
deliberazione i beni e i rapporti giuridici individuati
sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei
diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e'
effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli
effetti da quello della CDP S.p.a. e dagli altri patrimoni
destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei
soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, sul
patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso
derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti
dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione
del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni
nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione
e' effettuata la CDP S.p.a. risponde esclusivamente nei
limiti del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad
essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la
responsabilita' illimitata della CDP S.p.a. per le
obbligazioni derivanti da fatto illecito. Con riferimento a
ciascun patrimonio separato la CDP S.p.a. tiene
separatamente i libri e le scritture contabili prescritti
dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il
caso di sottoposizione della CDP S.p.a. alle procedure di
cui al Titolo IV del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura concorsuale
applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio
destinato continuano ad avere esecuzione e continuano ad
applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli
organi della procedura provvedono al tempestivo pagamento
delle passivita' al cui servizio il patrimonio e' destinato
e nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri
termini previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli
organi della procedura possono trasferire o affidare in
gestione a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi
in ciascun patrimonio destinato e le relative passivita'.
19. Alla scadenza, anche anticipata per qualsiasi
motivo, del contratto di servizio ovvero del rapporto con
il quale e' attribuita la disponibilita' o e' affidata la
gestione delle opere, degli impianti, delle reti e delle
dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici in
relazione ai quali e' intervenuto il finanziamento della
CDP S.p.a. o di altri soggetti autorizzati alla concessione
di credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente sono
destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti
della CDP S.p.a. e degli altri finanziatori di cui al
presente comma, sono indisponibili da parte del soggetto
uscente fino al completo soddisfacimento dei predetti
crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte di
creditori diversi dalla CDP S.p.a. e dagli altri
finanziatori di cui al presente comma. Il nuovo soggetto
gestore assume, senza liberazione del debitore originario,
l'eventuale debito residuo nei confronti della CDP S.p.a. e
degli altri finanziatori di cui al presente comma. L'ente
affidante e, se prevista, la societa' proprietaria delle
opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni
garantiscono in solido il debito residuo fino
all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Anche ai
finanziamenti concessi dalla CDP S.p.a. si applicano le
disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 42 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
20. Salvo le deleghe previste dallo statuto, l'organo
amministrativo della CDP S.p.a. delibera le operazioni di
raccolta di fondi con obbligo di rimborso sotto qualsiasi
forma. Ad esse non si applicano il divieto di raccolta del
risparmio tra il pubblico previsto dall'art. 11, comma 2,
del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, ne' i limiti quantitativi alla raccolta
previsti dalla normativa vigente; non trovano altresi'
applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile.
Per ciascuna emissione di titoli puo' essere nominato un
rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne
cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva
esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni dell'operazione.
21. Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme
contenute nel presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, della legge
14 gennaio 1994, n. 20.
22. La pubblicazione del decreto di cui al comma 3
nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in
materia di costituzione delle societa' previsti dalla
normativa vigente.
23. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per
la trasformazione della Cassa depositi e prestiti e per
l'effettuazione dei trasferimenti e conferimenti previsti
dal presente articolo sono esenti da imposizione fiscale,
diretta e indiretta.
24. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti,
prestazioni e formalita' relativi alle operazioni di
raccolta e di impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate
dalla gestione separata di cui al comma 8, alla loro
esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie
anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi
momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
e da ogni altra imposta indiretta, nonche' ogni altro
tributo o diritto. Non si applica la ritenuta di cui ai
commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli
altri proventi dei conti correnti dedicati alla gestione
separata di cui al comma 8.
25. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli di
qualsiasi natura e di qualsiasi durata emessi dalla CDP
S.p.a. sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui
al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze
della Cassa depositi e prestiti al momento della
trasformazione prosegue con la CDP S.p.a. ed e'
disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi
che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti
salvi i diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti
della Cassa, rivenienti dalla originaria natura pubblica
dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita' ai
concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica
anzianita' di servizio, ove conseguita. I trattamenti
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
continuano ad applicarsi al personale gia' dipendente della
Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di un
nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non puo'
essere attribuito al predetto personale un trattamento
economico meno favorevole di quello spettante alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per il personale
gia' dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa
richiesta, entro sessanta giorni dalla trasformazione si
attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure
di mobilita', con collocamento prioritario al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito e'
inquadrato, in base all'ex livello di appartenenza e
secondo le equipollenze definite dal decreto del Presidente
della Repubblica 4 agosto 1984, e successive modificazioni
e decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, e
successive modificazioni, nella corrispondente area e
posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in
precedenti servizi prestati presso altre pubbliche
amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o
reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del
presente comma e' riconosciuto un assegno personale
pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo
miglioramento, pari alla differenza tra la retribuzione
globale percepibile al momento della trasformazione, come
definita dal vigente CCNL, e quella spettante in base al
nuovo inquadramento; le indennita' spettanti presso
l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella
misura eventualmente eccedente l'importo del predetto
assegno personale. Entro cinque anni dalla trasformazione,
il personale gia' dipendente della Cassa depositi e
prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente
con CDP S.p.a. puo' richiedere il reinquadramento nei ruoli
delle amministrazioni pubbliche secondo le modalita' e i
termini previsti dall'art. 54 del CCNL per il personale non
dirigente della Cassa depositi e prestiti per il
quadriennio normativo 1998-2001. I dipendenti in servizio
all'atto della trasformazione mantengono il regime
pensionistico e quello relativo all'indennita' di
buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle
pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di
trasformazione, i predetti dipendenti possono esercitare,
con applicazione dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979,
n. 29, opzione per il regime pensionistico applicabile ai
dipendenti assunti in data successiva alla trasformazione,
i quali sono iscritti all'assicurazione obbligatoria
gestita dall'I.N.P.S. e hanno diritto al trattamento di
fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 del codice civile.».



 
Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero
delle attivita' produttive e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle attivita' produttive, per l'anno finanziario 2004, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unita' previsionali di base "Restituzione di finanziamenti" e "Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti" di pertinenza del centro di responsabilita' "Imprese" dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo investimenti - incentivi alle imprese" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Imprese" dello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.
3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive per l'anno finanziario 2004.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive per l'anno finanziario 2004 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive per l'anno finanziario 2004 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonche' all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 marzo
1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti):
«Art. 8 (Finanziamento dell'attivita' di normazione
tecnica). - 1. Il 3 per cento del contributo dovuto
annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di
ricerca di cui all'art. 3, terzo comma, del decreto-legge
30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e' destinato
all'attivita' di normazione tecnica, di cui all'art. 7
della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare
del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno
precedente, e' iscritta a carico del capitolo 3030, dello
stato di previsione della spesa del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il
1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente
capitolo per gli anni seguenti.».
- Si riporta il titolo della legge 17 febbraio 1992, n.
166, e successive modificazioni: « Istituzione e
funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi
per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore
ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge
24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal
furto e dall'incendio degli stessi». (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1992, n. 48).
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 della
legge 28 dicembre 1991, n. 421 (Rifinanziamento di
interventi in campo economico):
«3. Le somme impegnate per la concessione dei
contributi alle societa' consortili che realizzano mercati
agroalimentari all'ingrosso, di cui alla legge 28 febbraio
1986, n. 41, e successive modificazioni, e non liquidate,
sono riassegnate per le stesse finalita' allo stato di
previsione della spesa del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 9 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del
Piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia):
«5. I fondi assegnati alle singole regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano sono
improrogabilmente impegnati mediante appositi atti di
concessione dei contributi entro centoventi giorni dalla
ripartizione dei fondi. I fondi residui, per i quali le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non
hanno fornito la documentazione relativa agli atti di
impegno entro i trenta giorni successivi, vengono destinati
dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato con proprio provvedimento ad iniziative
inevase dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano sulla base delle percentuali di ripartizione
gia' adottate dal CIPE ai sensi del comma 4.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre
1993, n. 513 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica):
«Art. 1. - 1. La Societa' di promozione industriale
(SPI), previa autorizzazione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, puo' utilizzare i fondi
destinati alle iniziative rientranti nei programmi di cui
all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile 1989,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 maggio 1989, n. 181, e successive integrazioni, nonche'
i fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408, e dal
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed
assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del
3 agosto 1993, per erogare direttamente contributi e
finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud
indicate dal citato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
nonche' per assumere partecipazioni di minoranza nelle
iniziative di promozione industriale in tutte le aree di
intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per
area gia' definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi
operativi della SPI, da sottoporre per l'approvazione al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
devono essere indicati, per ciascuna iniziativa, la
tipologia ed il livello degli interventi proposti, in ogni
caso entro i limiti e secondo le modalita' di cui all'art.
6 del richiamato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
nonche' l'entita' degli oneri di istruttoria e controllo
complessivi da riconoscere alla SPI. Per le medesime
finalita', la SPI puo' utilizzare anche ulteriori risorse
che si renderanno disponibili per lo scopo, ivi comprese
quelle eventualmente derivanti da revoche o
riprogrammazione di interventi di cui alla legge 1° marzo
1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni.».



 
Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2004, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.



Note all'art. 4:
- Si riporta il titolo del decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 514: «Norme di attuazione dello
statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia
recanti delega di funzioni amministrative alla regione in
materia di collocamento e avviamento al lavoro».
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 1996, n.
233).
- Si riporta il testo dell'art. 127 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni (testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza):
«Art. 127 (Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga). - 1. Il decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale di cui all'art. 59, comma 46, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del
Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito
della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per
la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento
dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al
recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza
correlata, secondo le modalita' stabilite dal presente
articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente
comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno
precedente, salvo in presenza di dati statistici
inequivocabili che documentino la diminuzione
dell'incidenza della tossicodipendenza.
2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga di cui al comma 1 e' ripartita tra le
regioni in misura pari al 75 per cento delle sue
disponibilita'. Alla ripartizione si provvede annualmente
con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tenuto
conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e
della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei
dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi
dell'art. 1, comma 7.
3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le
comunita' montane, le aziende unita' sanitarie locali, gli
enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le
cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi,
possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla
prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e
dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento
lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere
sulle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1,
nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.
4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
nonche' le organizzazioni rappresentative degli enti
ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle
cooperative sociali che operano sul territorio, come
previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalita', i
criteri e i termini per la presentazione delle domande,
nonche' la procedura per la erogazione dei finanziamenti,
dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti
assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia
degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai
progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano
utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono
altresi' ad inviare una relazione al Ministro per la
solidarieta' sociale sugli interventi realizzati ai sensi
del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'art.
131.
5. Il 25 per cento delle disponibilita' del Fondo
nazionale di cui al comma 1 e' destinato al finanziamento
dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero
dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata
promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa
con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della
difesa, della pubblica istruzione, della sanita' e del
lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai
sensi del presente comma sono finalizzati:
a) alla promozione di programmi sperimentali di
prevenzione sul territorio nazionale;
b) alla realizzazione di iniziative di
razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di
valutazione dei dati;
c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le
iniziative assunte dall'Unione europea;
d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di
sensibiliz-zazione;
e) alla formazione del personale nei settori di
specifica competenza;
f) alla realizzazione di programmi di educazione alla
salute;
g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni
centrali e locali.
6. Per la valutazione e la verifica delle spese
connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere
disposte le visite ispettive previste dall'art. 65, commi 5
e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
solidarieta' sociale, previo parere delle commissioni
parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali
di cui all'art. 132, sono stabiliti i criteri generali per
la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al
comma 3. Tali criteri devono rispettare le seguenti
finalita':
a) realizzazione di progetti integrati sul territorio
di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi
quelli volti alla riduzione del danno purche' finalizzati
al recupero psico-fisico della persona;
b) promozione di progetti personalizzati adeguati al
reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;
c) diffusione sul territorio di servizi sociali e
sanitari di primo intervento, come le unita' di strada, i
servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di
orientamento telefonico;
d) individuazione di indicatori per la verifica della
qualita' degli interventi e dei risultati relativi al
recupero dei tossicodipendenti;
e) in particolare, trasferimento dei dati tra
assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri
di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e
amministrazioni centrali;
f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i
soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a
livello regionale;
g) realizzazione coordinata di programmi e di
progetti sulle tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza
correlata, orientati alla strutturazione di sistemi
territoriali di intervento a rete;
h) educazione alla salute.
8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7
non possono prevedere la somministrazione delle sostanze
stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'art.
14 e delle sostanze non inserite nella farmacopea
ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai
progetti e ai servizi interamente gestiti dalle aziende
unita' sanitarie locali e purche' i dosaggi somministrati e
la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalita'
clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi
programmi riabilitativi.
9. Il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro
per la solidarieta' sociale, promuove, sentite le
competenti commissioni parlamentari, l'elaborazione di
linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del
danno di cui al comma 7, lettera a).
10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura
di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di
cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del
Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati
dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attivita'
di supporto tecnico-scientifico al Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga, e' istituita, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una
commissione presieduta da un esperto o da un dirigente
generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri designato dal Ministro per la solidarieta' sociale
e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e
del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori:
sanitario-infettivologico, farmaco-tossicologico,
psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo,
pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di
segreteria della commissione e' preposto un funzionario
della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Gli oneri per il funzionamento della commissione sono
valutati in lire 200 milioni annue.
12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono
disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del
Comitato e' coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso
un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle
amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo
decreto.».



 
Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2004, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2004, sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, e' utilizzato lo stanziamento della unita' previsionale di base "Altri fondi di riserva" (oneri comuni) dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unita' previsionale di base, nonche' le iscrizioni alle competenti unita' previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unita' previsionali di base "Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti" (interventi) e "Funzionamento", di pertinenza del centro di responsabilita' "Amministrazione penitenziaria", e "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilita' "Giustizia minorile" dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2004.
 
Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2004, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2004, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2004 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonche' di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2004.
5. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro e' acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2004, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero, ad acquisto di mobili, suppellettili e macchine d'ufficio, nonche' alla sicurezza ed all'acquisto dei mezzi di trasporto.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unita' previsionali di base 9.1.1.0 - Funzionamento - e 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.



Note all'art. 6:
- Si riporta il titolo della direttiva 77/486/CE del
Consiglio del 25 luglio 1977: «Direttiva 77/486/CEE del
Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla formazione
scolastica dei figli dei lavoratori migranti». (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 6 agosto 1977).
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
6 febbraio 1985, n. 15 (Disciplina delle spese da
effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri):
«Art. 5. - Presso sedi all'estero, da individuarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il
Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta
Tesoro.
A detti conti affluiscono le entrate consolari, le
eccedenze sui finanziamenti di cui all'art. 2, nonche', su
indicazione del Ministero del tesoro, altre entrate dello
Stato realizzate all'estero.
Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti
correnti presso locali istituti bancari di fiducia.
Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta
Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti
della riscossione che hanno effettuato detti versamenti,
quietanze liberatorie da allegarsi a discarico delle
rispettive contabilita'.
I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la
vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio
dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali,
corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia
al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente
ragioneria centrale.
La Direzione generale del tesoro - portafoglio dello
Stato, compatibilmente con le disposizioni valutarie
locali, autorizza il trasferimento in Italia delle
disponibilita' in valuta esistenti sui conti correnti
valuta Tesoro per il successivo versamento del loro
controvalore in lire all'entrata dello Stato.».



 
Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per l'anno finanziario 2004, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, i Fondi iscritti nell'ambito delle unita' previsionali di base "Fondi da ripartire per oneri di personale", "Fondi da ripartire per l'operativita' scolastica" e "Scuole non statali", di pertinenza del centro di responsabilita' "Servizio affari economico finanziari" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2004, e' comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati gia' approvati dal CIPE, nonche' della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attivita' internazionale afferente all'area di Monterotondo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unita' previsionale di base "Ricerca scientifica" di pertinenza del centro di responsabilita' "Programmazione, coordinamento e affari economici" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attivita' produttive.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge
17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 421 (Disposizioni urgenti per
le attivita' produttive):
« Art. 9 (Cooperazione aerospaziale). - 1. (Soppresso).
2. Allo scopo di integrare le finalita' e gli obiettivi
dell'ASI e del CIRA, in una strategia complessiva
aeronautica e spaziale compatibile con la pianificazione
strategica pluriennale dell'ASI, il Governo assumera'
provvedimenti idonei a realizzare una migliore e piu'
efficiente utilizzazione delle strutture di ricerca
pubbliche del settore aerospaziale. Il termine di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 233, e'
prorogato fino alla costituzione degli organi dell'ASI, e
comunque non oltre il 31 dicembre 1996.
3. La parte annuale di risorse eventualmente non
utilizzata per gli anni 1994 e successivi per le finalita'
di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, e' destinata al
perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 16 maggio
1989, n. 184, ed e' corrisposta con i criteri e le
modalita' di cui alla legge stessa. Il Ministro del tesoro
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.».



 
Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2004, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (Entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilita' "Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile" dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2004 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unita' previsionali di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) e "Edilizia di servizio" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2004.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilita' "Pubblica sicurezza" per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2004, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento".
4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2004, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2004, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
12 dicembre 1969, n. 1001 (Istituzione nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'interno di un
capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle
eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi
all'Amministrazione della pubblica sicurezza):
«Art. 1. - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno e' istituito un capitolo con un
fondo a disposizione per sopperire alle eventuali
deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge di
bilancio.
I prelevamenti di somme da tale fondo, con la
conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti
con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla
Corte dei conti.
Per l'anno finanziario 1969 la dotazione del fondo e'
fissata in milioni 1.500 e viene costituita mediante le
seguenti riduzioni degli stanziamenti dei sottoindicati
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno per l'anno stesso:

Capitolo 1446 L. 400.000.000
1452 300.000.000
1459 500.000.000
1469 300.000.000
I capitoli a favore dei quali possono farsi
prelevamenti dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969,
sono indicati nell'annessa tabella.».
- Si riporta il testo degli articoli 55 e 69 della
legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e
beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del
clero cattolico in servizio nelle diocesi):
«Art. 55. - Il patrimonio degli ex economati dei
benefici vacanti e dei fondi di religione di cui all'art.
18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, del Fondo per il
culto, del Fondo di beneficenza e religione nella citta' di
Roma e delle Aziende speciali di culto, denominate Fondo
clero veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto -
gestione grande cartella, Azienda speciale di culto della
Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, e' riunito
dal 1° gennaio, 1987 in patrimonio unico con la
denominazione di Fondo edifici di culto.
Il Fondo edifici di culto succede in tutti i rapporti
attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni
predetti.».
«Art. 69. - I patrimoni della Basilica di San Francesco
di Paola in Napoli, della cappella di San Pietro nel
palazzo ex reale di Palermo e della chiesa di San Gottardo
annessa al palazzo ex reale di Milano sono trasferiti, con
i relativi oneri, al Fondo edifici di culto.».



 
Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno finanziario 2004, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
 
Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2004, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonche' dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.
3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2004, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e' stabilito come segue: 217 ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 50 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2004, e' fissato in 229 unita'.
5. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2004, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Capitanerie di porto" del medesimo stato di previsione.
6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilita' "Capitanerie di porto" in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unita' previsionale di base "Mezzi operativi e strumentali" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Capitanerie di porto", dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2004, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
8. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo per Roma capitale" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Opere pubbliche ed edilizia" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Alla gestione finanziaria degli interventi previsti dall'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, si puo' provvedere secondo le procedure e le modalita' previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.



Note all'art. 10:
- Si riporta il titolo della legge 6 giugno 1974, n.
298: «Istituzione dell'albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina
degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di
tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada».
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1974, n.
200).
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634
(Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di
informatica del centro di elaborazione dati della Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione):
«Art. 10. - 1. L'utenza del servizio e' concessa dietro
pagamento degli oneri di seguito indicati:
a) cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla
convenzione da prestarsi secondo le modalita' di cui alla
legge 10 giugno 1982, n. 348;
b) canone di abbonamento per ciascun anno della
durata della convenzione. Per il primo anno di durata della
convenzione il canone e' dovuto in ragione di tanti
dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra quello di
stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulata
la convenzione e' computato nei dodicesimi;
c) corrispettivi, da addebitarsi a consuntivo, per le
informazioni ricevute nel trimestre precedente in base alle
tariffe unitarie in vigore o in base al costo stabilito per
la fornitura di informazioni con particolari stati di
aggregazione.
2. Gli importi dei suddetti oneri sono determinati:
a) quanto alla cauzione in un importo pari a quello
del canone annuo di abbonamento in vigore all'atto della
stipula della convenzione;
b) quanto al canone annuo di abbonamento:
b.1) in lire 1.500.000 per gli utenti di cui alla
categoria A dell'art. 3;
b.2) in lire 2.500.000 per gli utenti di cui alla
categoria B dell'art. 3;
c) quanto al costo delle singole informazioni
ricevute secondo gli schemi meccanografici in uso presso il
centro elaborazione dati, in lire cinquecento per ogni
informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature ed i
collegamenti di cui al comma 1 dell'art. 6, in lire mille
per ogni informazione ricevuta utilizzando le
apparecchiature ed i collegamenti di cui al comma 4
dell'art. 6. Il costo delle informazioni ricevute secondo
stati di aggregazione diversi da quelli disponibili, fermo
restando il contenuto dei commi 4 e 5 dell'art. 8, sara'
valutato di volta in volta dal direttore generale della
M.C.T.C.
3. Gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma 2
vengono revisionati in relazione alla variazione accertata
dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nel biennio precedente. Gli aumenti derivanti
dalle revisioni conservano la medesima destinazione, dei
canoni e dei corrispettivi, prevista al comma 4 del
presente articolo.
4. L'importo dei canoni di cui al comma 2, lettera Ðb),
e' corrisposto mediante versamento sul conto corrente
postale intestato alla sezione della tesoreria provinciale
dello Stato competente per territorio, con imputazione
all'apposito capitolo dello stato di previsione delle
entrate del bilancio dello Stato. L'importo dei
corrispettivi di cui al comma 2, lettera c), e' corrisposto
con le medesime modalita' ed affluisce ad apposito capitolo
dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello
Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del
tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione
della spesa del Ministero dei trasporti e della
navigazione. Gli attestati dei versamenti devono essere
trasmessi al centro elaborazione dati della motorizzazione
civile.
5. Il versamento degli oneri di cui alle lettere a) e
b) del comma 2 deve essere effettuato:
a) la prima volta, dopo la stipula della convenzione
e prima dell'attivazione del collegamento. Quest'ultima
resta subordinata al ricevimento, da parte del centro
elaborazione dati della M.C.T.C., dei relativi attestati di
versamento;
b) per ogni anno di rinnovo della convenzione, entro
il 31 gennaio dell'anno in corso, limitatamente al
corrispettivo di cui alla lettera b).
6. Il versamento dei corrispettivi di cui alla lettera
c) del comma 2 deve essere effettuato con cadenza
trimestrale e per intero entro trenta giorni dalla data di
emissione di apposita comunicazione che altrimenti e'
considerata insoluta a tutti gli effetti. Ciascuna
comunicazione riguarda l'ammontare relativo alle
informazioni ricevute nel trimestre precedente.
7. In caso di insolvenza, relativamente anche ad un
solo pagamento, il servizio viene sospeso con diritto del
Ministero dei trasporti e della navigazione di rivalersi
sulla cauzione. In caso di ripristino del servizio la
cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora
in vigore. Il collegamento e' riattivato soltanto dopo
l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere b) e c)
del comma 1.
8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro,
puo' stipulare speciali convenzioni con gli utenti di cui
all'art. 3.».
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni (Disposizioni per disciplinare la
trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge
14 novembre 2000, n. 331):
«Art. 21 (Ufficiali ausiliari). - 1. Sono ufficiali
ausiliari di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, i
cittadini di ambo i sessi reclutati in qualita' di:
a) ufficiali di complemento in servizio di prima
nomina e in ferma o rafferma biennale, reclutati ai sensi
della normativa vigente, o del congedo;
b) ufficiali piloti di complemento reclutati ai sensi
dei titoli II e III della legge 19 maggio 1986, n. 224;
c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
d) ufficiali delle forze di completamento.
2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui
alle lettere c) e d) puo' avvenire solo al fine di
soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze
armate connesse alla carenza di professionalita' tecniche
nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare
particolari esigenze operative.
3. Il numero massimo delle singole categorie di
ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio e'
fissato con la legge di bilancio, in coerenza con il
processo di trasformazione dello strumento militare in
professionale.».
- Si riporta il testo degli articoli 20 e 44 del regio
decreto 2 febbraio 1928, n. 263 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti
l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e
stabilimenti militari):
«Art. 20 (art. 15, legge 17 luglio 1910, n. 511). - Per
provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli
riguardanti le spese di cui all'art. 11 ed ai bisogni di
cui all'art. 39 e' istituito nello stato di previsione
della spesa del Ministero della guerra un fondo a
disposizione.
La prelevazione di somme da tale fondo e la iscrizione
nei capitoli suddetti e' fatta per decreto del Ministro per
le finanze registrato alla Corte dei conti.
I capitoli a favore dei quali possono farsi
prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da
annettersi allo stato di previsione della spesa del
Ministero della guerra.».
«Art. 44 (art. 50, legge 17 luglio 1910, n. 511). - Le
disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 36,
37, 38, 39 e 41 sono estese, in quanto applicabili,
all'amministrazione della Marina militare.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del regio decreto
6 febbraio 1933, n. 391 (Approvazione del regolamento per
servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di
porto):
« Art. 2. - E' abrogato il regio decreto 22 gennaio
1920. Il presente decreto avra' vigore dal 1° luglio
1933.».
- Si riporta il titolo della legge 6 agosto 1991, n.
255: «Potenziamento degli organici del personale militare
delle capitanerie di porto». (Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 agosto 1991, n. 190).
- Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 36
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni (Nuove disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato):
«Le somme stanziate per spese in conto capitale non
impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere
mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti
di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni
legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre
dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di
conservazione e' protratto di un anno.».
- Si riporta il testo dell'art. 61-bis del gia' citato
regio decreto 2440/1923:
«Art. 61-bis. - Gli ordini di accreditamento
riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto
competenze che in conto residui, rimasti in tutto o in
parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono
essere trasportati interamente o per la parte inestinta
all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario
delegato.
La disposizione di cui al precedente comma non si
applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui
che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del presente
decreto, devono essere eliminati alla chiusura
dell'esercizio.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge
15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni
(Interventi per Roma, capitale della Repubblica):
«Art. 3 (Accordi di Programma). - 1. Qualora il
programma di interventi richieda per la sua attivazione
l'azione integrata e coordinata di amministrazioni, enti ed
altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i
soggetti predetti, il Ministro per i problemi delle aree
urbane, su richiesta del Presidente della regione Lazio,
del Presidente della provincia di Roma, del Sindaco di Roma
o di amministrazioni statali, individua il soggetto che, in
base alla competenza primaria o prevalente sugli
interventi, promuove la conclusione di accordi di
programma.
2. L'accordo di programma assicura il coordinamento
delle azioni e ne determina i tempi, le modalita', il
funzionamento e ogni altro connesso adempimento. L'accordo
puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato, nonche'
interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei
soggetti partecipanti.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle
amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale
del Presidente della regione Lazio, o del Presidente della
provincia di Roma o del Sindaco di Roma ed e' pubblicato
nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo produce
gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli
strumenti urbanistici.
4. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del Sindaco di Roma allo stesso
deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta
giorni. La mancata deliberazione nel termine di trenta
giorni equivale a ratifica.
5. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimita', il
Sindaco di Roma puo' richiedere al Ministro per i problemi
delle aree urbane di sottoporre l'accordo al Consiglio dei
Ministri. In tale ipotesi l'accordo stesso e' approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, e produce gli
effetti di cui al comma 3.
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di
programma e di eventuali interventi sostitutivi e' svolta
da un collegio presieduto dal Ministro per i problemi delle
aree urbane se all'accordo partecipano amministrazioni
statali o enti pubblici nazionali ovvero dal Presidente
della regione Lazio o dal Presidente della provincia di
Roma o dal Sindaco di Roma in relazione alla competenza
primaria o prevalente sugli interventi e composto da
rappresentanti degli enti interessati.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano le norme concernenti gli accordi di programma di
cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367
(Regolamento recante semplifi-cazione e accelerazione delle
procedure di spesa e contabili):
«Art. 8 (Programmi comuni fra piu' amministrazioni). -
1. Ove, per la realizzazione di programmi o di interventi
di comune interesse, siano stipulati, ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241, accordi fra amministrazioni dello
Stato, nonche' fra queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
possono essere disposte, per l'attuazione di quanto
stabilito dagli accordi, una o piu' aperture di credito,
anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di un unico
funzionario delegato, titolare di pubbliche funzioni
ancorche' non dipendente statale, responsabile
dell'attuazione del programma o degli interventi.
Analogamente provvedono, nei confronti del medesimo
funzionario, le altre amministrazioni, enti ed organismi
pubblici partecipanti all'accordo, secondo le procedure dei
rispettivi ordinamenti.
2. Per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato,
gli ordini di accreditamento di cui al comma 1 possono
essere emessi in deroga ai limiti di somma previsti dalla
legge e dal regolamento di contabilita' generale dello
Stato. Ai predetti ordini di accreditamento si applica
l'art. 279, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827. Gli ordini di accreditamento relativi a spese in conto
capitale, non estinti al termine dell'esercizio in cui sono
stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio
successivo.
3. Gli accordi di cui al comma 1 individuano il
funzionario responsabile, al quale debbono essere
accreditate le somme, e determinano la durata tassativa
dell'accordo. Essi stabiliscono, altresi', il servizio di
controllo interno cui e' demandata, ai sensi dell'art. 20,
comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, la verifica dell'attuazione del
programma e dei risultati della gestione. Il servizio di
controllo interno redige una relazione da allegare al
rendiconto annuale di cui al comma 4.
4. I fondi accreditati al funzionario delegato danno
luogo ad una gestione unitaria, per la quale il funzionario
delegato presenta il rendiconto annuale alle
amministrazioni, enti ed organismi partecipanti
all'accordo. Si applicano le procedure contrattuali e di
gestione, nonche', in quanto compatibili, le modalita' di
presentazione dei rendiconti amministrativi dei funzionari
delegati, previste dai regi decreti 18 novembre 1923, n.
2440 e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e
integrazioni.
5. Ove all'accordo partecipino piu' amministrazioni
dello Stato, queste esercitano la verifica amministrativa e
contabile del rendiconto di cui al comma 4 attraverso
apposita conferenza di servizi ai sensi dell'art. 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Le procedure previste dal presente articolo possono
essere adottate anche per l'attuazione, da parte delle
amministrazioni dello Stato, dei programmi previsti
dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, "Legge
quadro in materia di lavori pubblici".».



 
Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2004, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
 
Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero della difesa
e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2004, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, e' fissato in termini di forza media, nell'anno 2004, come segue:
a) Esercito n. 12.183;
b) Marina n. 3.000;
c) Aeronautica n. 2.267.
3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2004, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e' stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 519;
2) Marina n. 470;
3) Aeronautica n. 340;
4) Carabinieri n. 504;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 5;
2) Marina n. 210;
3) Aeronautica n. 132;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera d) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 74;
2) Aeronautica n. 10.
4. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e' fissata, per l'anno 2004, in n. 102 unita'.
5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno 2004, in n. 1.418 unita'.
6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno 2004, in n. 1.080 unita'.
7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, e' fissata, per l'anno 2004, in n. 626 unita'.
8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi e' fissato, per l'anno 2004, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in n. 9.340 unita'.
9. Alle spese di cui alle unita' previsionali di base "Accordi e organismi internazionali" (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e "Ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2004, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
10. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unita' previsionali di base "Accordi e organismi internazionali" (interventi), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.
11. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2004, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Bilancio e affari finanziari" e nell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Arma dei Carabinieri".



Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 8 gennaio
1952, n. 15 (Revisione e unificazione della indennita' di
specializzazione dovuta ai sottufficiali, graduati e
militari di truppa dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, specializzati o specialisti):
«Art. 4. - Il numero degli specializzati o specialisti
(personale a ferma speciale) e degli aiuti specializzati o
aiuto specialisti (personale di leva) e' determinato
annualmente per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, come
forza media con la legge di bilancio. Con la stessa legge
sara' determinato per ciascuna delle tre Forze armate il
numero massimo di sottufficiali che potranno fruire
dell'aumento dell'indennita' di specializzazione di cui al
successivo art. 8.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 (Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma
dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78):
«Art. 6 (Ruolo normale). - 1. Gli Ufficiali del ruolo
normale dell'Arma dei carabinieri sono tratti, con il grado
di sottotenente, dagli allievi che abbiano completato con
esito favorevole il ciclo formativo dell'accademia.
1-bis. La consistenza organica degli allievi ufficiali
dell'Accademia e' determinata annualmente con la legge di
bilancio.
2. Le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni, ad eccezione dei commi 1, 5, 6 e 7, sono
estese all'Arma dei carabinieri. L'eta' massima per la
parteci-pazione al concorso per l'ammissione all'Accademia
e' stabilita, per i marescialli e brigadieri dell'Arma dei
carabinieri, in 28 anni.
3. Il concorso di cui all'art. 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni, puo' essere bandito nel caso in cui il
prevedibile numero dei sottotenenti che concluderanno
nell'anno il corso di applicazione per essi previsto
risulti inferiore ad 1/13 della consistenza organica degli
ufficiali inferiori del ruolo normale.
4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito del concorso di cui al comma 3 frequentano un corso
applicativo della durata non inferiore ad un anno, le cui
modalita' sono disciplinate dall'ordinamento della scuola
ufficiali carabinieri.
5. Nel caso di immissione nella Accademia o di
conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle
disposizioni del presente articolo, al personale
proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli del
complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal
ruolo dei brigadieri ovvero dagli appuntati e carabinieri,
qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento
siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione,
e' attribuito un assegno personale pari alla relativa
differenza, riassorbibile con i futuri incrementi
stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a
disposizioni normative a carattere generale.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 10 giugno
1964, n. 447 (Norme per i volontari dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei
sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze
armate):
« Art. 9. L'organico dei sottufficiali in servizio
permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri)
e' cosi' stabilito:
aiutanti di battaglia e marescialli maggiori 3.500;
marescialli capi 4.000;
marescialli ordinari 4.500;
sergenti maggiori 8.500.
L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per
mansioni di ufficio e' stabilito in 1.900 unita'.
La forza organica dei sergenti e dei graduati e
militari di truppa in ferma volontaria e in rafferma e'
determinata annualmente con la legge di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del regio
decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368,( Modifiche
all'ordinamento del C.R.E.M. ed allo stato giuridico dei
sottufficiali della regia marina.), come sostituito
dall'art. 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447:
«Art. 2. - Il Ministero della marina stabilisce ogni
anno la forza media del C.R.E.M. in relazione allo
stanziamento del bilancio.
Per mantenere nei giusti limiti la forza stessa puo'
anticipare il congedamento parziale o totale della classe
anziana e ritardare la chiamata della nuova leva od anche
ricorrere all'uno ed all'altro provvedimento
contemporaneamente, in conformita' della legge sulla leva
di mare.
Per i capi di 1ª, 2ª e 3ª classe di carriera e per
quelli "riassunti" il Ministero della marina determina
annualmente per ciascun grado, di concerto con quello delle
finanze, gli organici, distintamente per categorie e
specialita'.
Il numero dei secondi capi di carriera e' determinato,
anno per anno, dalle promozioni da farsi per corrispondere
alle necessita' dei ruoli dei sottufficiali di carriera
delle singole categorie e specialita'.
Il numero globale dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei
secondi capi viene stabilito annualmente con lo stato di
previsione della spesa del Ministero della difesa entro il
limite massimo del 24 per cento della forza bilanciata.
L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per
mansioni di ufficio e' stabilito in 500 unita'.
La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni
del Corpo equipaggi militari marittimi in ferma volontaria
o in rafferma e' determinata annualmente con la legge di
bilancio.
I sottufficiali della Marina militare che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, rivestono il grado
di secondo capo volontario in rafferma e quelli che, a
norma del successivo art. 22, saranno ripristinati nella
posizione di volontari raffermati verranno computati nella
forza organica dei secondi capi in rafferma.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 della gia' citata
legge n. 447/1964:
«Art. 27. L'organico dei sottufficiali in servizio
permanente dell'Aeronautica militare e' fissato come segue:
ruolo naviganti:
marescialli di prima classe ed aiutanti di
battaglia 100;
marescialli di seconda classe 110;
marescialli di terza classe 120;
sergenti maggiori 170;
ruolo specialisti:
marescialli di prima classe ed aiutanti di
battaglia 3.800;
marescialli di seconda classe 4.090;
marescialli di terza classe 4.280;
sergenti maggiori 11.830.
L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per
mansioni d'ufficio e' stabilito in 1.000 unita'.
La forza organica dei sergenti e quella dei graduati e
militari di truppa in ferma volontaria e rafferma e'
determinata con la legge di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente
dell'Arma dei carabinieri):
«Art. 4 (Reclutamento dei carabinieri). - 1. Sono
consentiti:
a) arruolamenti volontari come carabinieri effettivi,
con la ferma di quattro anni, dei giovani che abbiano
compiuto il diciasset-tesimo e non superato il
ventiseiesimo anno di eta', anche se arruolati per leva o
incorporati in altre armi o Forze Armate nonche' nelle
Forze di Polizia, anche ad ordinamento civile. Per coloro
che hanno gia' prestato servizio militare il limite di eta'
e' elevato a 28 anni;
b) arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari,
per la sola ferma di leva, dei giovani appartenenti alla
classe che viene chiamata alle armi, nei limiti delle
vacanze esistenti nei quadri organici e dei posti
disponibili nel contingente determinato annualmente con
legge di bilancio.
2. Al termine della ferma di leva i carabinieri
ausiliari possono permanere in servizio a domanda in
qualita' di carabinieri effettivi previa verifica dei
requisiti previsti per tale categoria dall'art. 5, escluso
quello di cui alla lettera b), commutando i periodi di
ferma in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze
organiche e fermo restando quanto disposto dall'art. 3,
comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'art.
10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332.
Ai fini dell'immissione in ferma quadriennale si
provvede, in base all'esito di una prova per l'accertamento
del grado di preparazione culturale e professionale e sulla
scorta della documentazione caratteristica e matricolare,
alla formazione della graduatoria, ammettendo ad apposito
corso integrativo di formazione i militari in essa
utilmente collocati. Il mancato superamento del corso
integrativo comporta l'automatica rescissione della ferma
volontaria ed il collocamento in congedo.».
- Si riporta il titolo della legge 13 settembre 1982,
n. 646, e successive modificazioni: «Disposizioni in
materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale
ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423,
10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575.
Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno
della mafia». (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 settembre 1982, n. 253).
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 28 dicembre 1998, n. 496 (Razionalizzazione
delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della
difesa, a norma dell'art. 54, comma 10, della legge
27 dicembre 1997, n. 449):
«Art. 2 (Disposizioni in materia di organismi
consultivi). - 1. E' istituito, presso il Ministero della
difesa, un comitato consultivo presieduto dal segretario
generale della Difesa.
2. Il comitato e' composto dal sottocapo di Stato
maggiore della Difesa o da un capo reparto da lui delegato,
da un dirigente generale del Ministero della difesa, da un
magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della
Corte dei conti e da due esperti con specifica competenza
in materia di analisi dei costi e contabilita' industriale.
3. Alle riunioni del comitato sono chiamati a
partecipare, senza diritto di voto, in relazione alla
specificita' degli argomenti in discussione, i
rappresentanti degli Stati maggiori di Forza armata di
volta in volta interessati e, in qualita' di relatori, i
direttori generali competenti.
4. I componenti sono nominati con decreto del Ministro
della difesa. Con lo stesso decreto il Ministro della
difesa individua il vice segretario generale che presiede
il comitato in caso di assenza, impedimento o vacanza della
carica di segretario generale della Difesa. Le funzioni di
segreteria sono assicurate dagli uffici del segretario
generale della Difesa.
5. Il parere del comitato e' richiesto sui progetti di
contratto derivanti da accordi di cooperazione
internazionale in materia di armamenti e su quelli
attuativi di programmi approvati con legge o con decreto
del Ministro della difesa ai sensi dell'art. 1 della legge
4 ottobre 1988, n. 436, d'importo eccedente quello indicato
all'art. 1 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.
406, per gli appalti di lavori pubblici.
6. I pareri del comitato riguardano i profili tecnici,
amministrativi ed economici dei progetti di contratto
sottoposti al suo esame e la congruita' e convenienza dei
prezzi stimati da porre a base delle gare, o concordati con
le imprese appaltatrici.
7. Le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, non trovano
applicazione relativamente ai progetti di contratto
relativi a sistemi informativi militari a carattere
operativo connessi con lo svolgimento di compiti
concernenti la difesa nazionale.».
- Il testo degli articoli 20 e 44 del regio decreto
2 febbraio 1928, n. 263 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la
contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari)
e' riportato nelle note all'art. 10.
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge
22 dicembre 1932, n. 1958 (Norme per l'amministrazione e la
contabilita' degli enti aeronautici):
«Articolo 7. - Nello stato di previsione della spesa
del ministero dell'aeronautica e' istituito un capitolo con
un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali
deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge del
bilancio.
I prelevamenti di somme da tale fondo, con la
conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti
con decreto del ministro per le finanze da registrarsi alla
Corte dei conti.».



 
Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2004, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, e riorganizzazione dell'amministrazione centrale.
3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2004, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.
4. Per l'anno finanziario 2004 il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interventi diversi" - capitolo 2827 - di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.157.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unita' previsionale di base "Interventi nel settore agricolo e forestale" di pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, recanti norme per l'orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Economia montana e forestale" di pertinenza del centro di responsabilita' "Corpo forestale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
8. Per l'anno 2004, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base afferenti il centro di responsabilita' "Corpo forestale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.



Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 31 della legge
6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni (Legge
quadro sulle aree protette):
«Art. 31 (Beni di proprieta' dello Stato destinati a
riserva naturale). - 1. Fino alla riorganizzazione, ai
sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del
Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali
sono amministrate dagli attuali organismi di gestione
dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far
fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali
statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa
della riorganizzazione di cui all'art. 9 della citata legge
n. 183 del 1989, la composizione e le funzioni dell'ex
Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi su
proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio
delle attivita' di gestione per i primi tre anni successivi
alla data di entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge
5 aprile 1985, n. 124.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, di concerto con il Ministro delle finanze,
trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai
sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175
del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua
disponibilita' con la proposta della loro destinazione ad
aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini
di un completamento, con particolare riguardo alla regione
Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti
effettuati ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque
tipologia, istituite su proprieta' pubbliche, che ricadano
o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, e'
affidata all'Ente parco.
4. Le direttive necessarie per la gestione delle
riserve naturali statali e per il raggiungimento degli
obiettivi scientifici, educativi e di protezione
naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai
sensi dell'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349.».
- Si riporta il testo dell'art. 77 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59):
« Art. 77 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai sensi
dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le
funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali,
marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge
6 dicembre 1991, n. 394.
2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina
generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle marine e l'adozione delle relative misure di
salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della
Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza
unificata.».
- Si riporta il titolo del decreto legislativo 4 giugno
1997, n. 143: «Conferimento alle regioni delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura e pesca e
riorganizzazione dell'Amministrazione centrale».
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1997, n.
129).
- Si riporta il titolo della legge 10 febbraio 1992, n.
165: «Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio
1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo
sviluppo della pesca marittima». (Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 febbraio 1992, n. 48).
- Si riporta il comma 2 dell'art. 24 della legge
11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio):
«2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro il
31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e
dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento
dei compiti istituzionali del Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale;
b) 1 per cento per il pagamento della quota di
adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale
della caccia e della conservazione della selvaggina;
c) 95 per cento fra le associazioni venatorie
nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva,
documentata consistenza associativa.
3. L'addizionale di cui al presente articolo non e'
computata ai fini di quanto previsto all'art. 23, comma 2.
4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente
articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute
non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo
previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.»
- Si riporta il titolo della legge 23 dicembre 1999, n.
499: «Razionalizzazione degli interventi nei settori
agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale».
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n.
305).
- Si riporta il titolo del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 227: «Orientamento e modernizzazione del
settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo
2001, n. 57». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 giugno 2001, n. 137, supplemento ordinario).
- Si riporta il titolo del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228: «Orientamento e modernizzazione del
settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo
2001, n. 57». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 giugno 2001, n. 137, supplemento ordinario).
- Si riporta il titolo del regolamento CE n. 1663/95
della Commissione del 7 luglio 1995: «Regolamento (CE) n.
1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che
stabilisce modalita' d'applicazione del regolamento (CEE)
n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione
dei conti del Feaog, sezione «garanzia». (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. L 158 dell'8 luglio 1995).



 
Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario 2004, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
 
Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero della salute
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2004, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
2. Alle spese di cui all'unita' previsionale di base "Programma anti AIDS" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Prevenzione e comunicazione" dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2004, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2004 delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2004, i fondi per il finanziamento delle attivita' di ricerca o sperimentazione, delle unita' previsionali di base "Ricerca scientifica" (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Innovazione" dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2004, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro nonche' per le finalita' di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2004, i fondi per il finanziamento delle attivita' relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell'unita' previsionale di base "Prelievi e trapianti di organi e tessuti" di pertinenza del centro di responsabilita' "Innovazione" dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dalla legge 1° aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni.
7. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute, dell'interno e della difesa e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute, dell'interno e della difesa il "Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia-Herzegovina e Kosovo, nonche' per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area" dell'unita' previsionale di base "Missioni internazionali di pace" di pertinenza del centro di responsabilita' "Innovazione" dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2004.



Note all'art. 15:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 12 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421):
«2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale
complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla
quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio per le parti di rispettiva
competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello
stato di previsione del Ministero della sanita' ed
utilizzata per il finanziamento di:
a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta
da:
1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche
di sua competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico
e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a
norma delle leggi vigenti;
4) istituti zooprofilattici sperimentali per le
problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica
veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano
sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la
valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
sanitarie e le attivita' del Registro nazionale italiano
dei donatori di midollo osseo;
c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle
aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per
prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del
Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli
affari esteri.»
- Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 5 della
legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per
l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993):
«12. Con decreto del Ministro della sanita', da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i
diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto
superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese
a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo
conto del costo reale dei servizi resi e del valore
economico delle operazioni di riferimento; le relative
entrate sono utilizzate per le attivita' di controllo, di
programmazione, di informazione e di educazione sanitaria
del Ministero della sanita' e degli Istituti superiori
predetti.»
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge
14 ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia
sanitaria):
«Art. 7 (Incentivazione sperimentale del personale non
appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del
Ministero della sanita). - 1. In relazione all'accresciuta
complessita' dei compiti assegnati al Ministero della
sanita' in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di
prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo
anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i
dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello
dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e
relative contrattazioni collettive previste dall'art. 8 del
decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, riguardanti il
predetto personale, oltre alle economie di gestione, anche
quote delle entrate di cui all'art. 5, comma 12, della
legge 29 dicembre 1990, n. 407, con conseguente riduzione
degli interventi ivi previsti.»
- Si riporta il titolo della legge 1° aprile 1999, n.
91, e successive modificazioni: «Disposizioni in materia di
prelievi e di trapianti di organi e di tessuti».
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1999, n.
87).
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge
29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27 (Proroga della
partecipazione militare italiana a missioni internazionali
di pace, nonche' dei programmi delle Forze di polizia
italiane in Albania):
«Art. 4-bis (Monitoraggio sanitario). - 1. E' disposta
la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle
condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque
titolo hanno operato od operano nei territori della
Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in relazione a missioni
internazionali di pace e di assistenza umanitaria, nonche'
di tutto il personale della pubblica amministrazione,
incluso quello a contratto, che ha prestato o presta
servizio, nei predetti territori, presso le rappresentanze
diplomatiche o uffici ad esse collegati, e dei familiari
che con loro convivono o hanno convissuto. I relativi
accertamenti sanitari sono svolti a titolo gratuito presso
qualsiasi struttura sanitaria militare o civile.
2. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto
con il Ministro della difesa e con il Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalita', le
condizioni e i criteri per l'attuazione del presente
articolo e per gli eventuali controlli sulle sostanze
alimentari importate dai territori indicati al comma 1.
3. Il Governo trasmette quadrimestralmente al
Parlamento una relazione del Ministro della difesa e del
Ministro della sanita' sullo stato di salute del personale
militare e civile italiano impiegato nei territori della ex
Jugoslavia.»



 
Art. 16.
(Totale generale della spesa)

1. E' approvato, in euro 654.485.845.915 in termini di competenza ed in euro 674.644.224.011 in termini di cassa, il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2004.
 
Art. 17.
(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2004, con le tabelle allegate.
 
Art. 18.
(Disposizioni diverse)

1. Per l'anno finanziario 2004, le spese considerate nelle unita' previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Per l'anno finanziario 2004, le spese delle unita' previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.
3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unita' previsionali di base, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato, la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonche' per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2004, in conformita' delle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unita' previsionale di base "Fondo per i programmi regionali di sviluppo" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, alle pertinenti unita' previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di competenza, residui e cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilita' finanziarie per settori e strumenti d'intervento.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, e' autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilita' esistenti su altre unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unita' previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonche' di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche - compresi quelli di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni - il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilita' amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unita' previsionali di base.
10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2003 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonche' previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unita' previsionali di base del medesimo centro di responsabilita' amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonche' tra capitoli di unita' previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operativita' delle amministrazioni.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unita' previsionali di base e centri di responsabilita' amministrativa delle amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.
14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2004, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonche' quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unita' previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unita' previsionali "funzionamento", per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilita' delle amministrazioni medesime, alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalita' tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della predetta legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unita' previsionali di base anche di nuova istituzione degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
19. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.
20. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.
21. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, concernente il Fondo investimenti, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di responsabilita' e unita' previsionali di base degli stati di previsione interessati, delle dotazioni dei Fondi medesimi secondo la destinazione individuata dal Ministro competente.
22. Per l'anno finanziario 2004, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante una maggiore flessibilita' del bilancio in connessione con il riordino delle amministrazioni pubbliche, ai sensi, tra l'altro, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni, con decreti del Ministro competente da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unita' previsionali del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.
23. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente i fondi rotativi per le imprese, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
24. Per l'anno finanziario 2004, le unita' previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.



Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 20 della gia' citata
legge n. 468/1978:
«Art. 20 (Impegni). - Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, i Ministri e i dirigenti, nell'ambito delle
attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed
ordinano le spese nei limiti dei fondi assegnati in
bilancio.
Restano ferme le disposizioni speciali che
attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di
spesa ad organi dello Stato dotati di autonomia contabile.
Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le
sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni
giuridicamente perfezionate.
Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto
all'esercizio in corso.
Per le spese correnti possono essere assunti impegni
estesi a carico dell'esercizio successivo ove cio' sia
indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi.
Quando si tratti di spese per affitti o di altre
continuative e ricorrenti l'impegno puo' anche estendersi a
piu' esercizi, a norma della consuetudine, o se
l'amministrazione ne riconosca la necessita' o la
convenienza.
Le spese per stipendi ed altri assegni fissi
equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate
alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui
vengono disposti i relativi pagamenti.
Non possono essere assunti, se non previo assenso del
Ministro del tesoro, impegni per spese correnti a carico
degli esercizi successivi a quello in corso finche' il
bilancio di previsione dell'esercizio in corso non sia
stato approvato, fatta eccezione per gli affitti e le altre
spese continuative di carattere analogo. L'assenso del
Ministro del tesoro puo' anche essere dato preventivamente
per somme determinate e per singoli capitoli ed esercizi,
mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti.
Per gli impegni di spesa in conto capitale che
prevedano opere od interventi ripartiti in piu' esercizi si
applicano le disposizioni dell'art. 11-quater, comma 2.
Le spese di annualita' e quelle a pagamento differito
comportano la iscrizione di uno o piu' limiti d'impegno.
Ciascun limite costituisce il livello massimo delle
somme impegnabili per l'attuazione degli interventi
previsti con il provvedimento autorizzativo della spesa.
Gli impegni assunti a carico di ciascun limite si
estendono, per importo pari all'ammontare degli impegni
medesimi, a partire dall'esercizio di iscrizione in
bilancio di ogni limite d'impegno e per tanti esercizi
quante sono le annualita' da pagare.
Per i pagamenti derivanti dagli impegni assunti a
carico di ciascun limite, saranno iscritti in bilancio
stanziamenti di importo pari al limite stesso e per la
durata della spesa autorizzata.
Decorsi i termini di impegnabilita', di cui al secondo
comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, come risulta modificato dal secondo comma dell'art. 4
della legge 20 luglio 1977, n. 407, e dall'ottavo comma
dell'art. 33 della presente legge, gli stanziamenti da
iscriversi a carico del bilancio degli esercizi successivi
saranno determinati in relazione alle effettive annualita'
da pagare.
Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessuno
impegno puo' essere assunto a carico dell'esercizio
scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le Ragionerie
provinciali dello Stato per le spese decentrate si
astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero
pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente
conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi
pubblicati nel mese di dicembre.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 14 della
legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il
riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche'
disposizioni per il restante personale del Ministero degli
affari esteri, per il personale militare del Ministero
della difesa, per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore
della magistratura):
«4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 la composizione
della razione viveri in natura per i militari che ne
conservano il godimento e' annualmente determinata con
decreto del Ministro della difesa, da adottare di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, entro il 30 settembre dell'anno
precedente. Con lo stesso decreto sono altresi' determinate
le quote di miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i
generi di conforto da attribuire ai militari in speciali
condizioni di impiego.».
- Si riporta il testo dell'art. 126 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
(Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge
22 luglio 1975, n. 382):
«Art. 126 (Soppressione e riduzione di capitoli del
bilancio dello Stato). - I capitoli dello stato di
previsione della spesa del bilancio dello Stato relativi,
in tutto o in parte, alle funzioni trasferite alle regioni
o attribuite agli enti locali sono soppressi ai sensi e per
gli anni indicati dal presente decreto.
Nel caso in cui i capitoli iscritti in bilancio siano
relativi a spese concernenti solo in parte le funzioni
trasferite, le somme corrispondenti alle funzioni che
residuano alla competenza statale sono iscritte con decreto
del Ministro per il tesoro in capitoli nuovi, la cui
denominazione deve corrispondere alle funzioni medesime.
E' vietato conservare o istituire nel bilancio dello
Stato capitoli con le stesse denominazioni e finalita' di
quelli soppressi, e comunque relativi a spese concernenti
le funzioni trasferite.
Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 del
presente articolo sono estese anche ai capitoli di spesa
relativi in tutto o in parte alle funzioni trasferite con
decreti legislativi di attuazione dell'art. 17 della legge
16 maggio 1970, n. 281.
Tra i capitoli soppressi ai sensi del precedente primo
comma sono compresi quelli relativi a fondi destinati ad
essere ripartiti fra le regioni per le finalita' previste
dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione delle
quote di tali fondi da attribuire alle regioni a statuto
speciale.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni (Disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria):
«Art. 13 (Pubblicita' di amministrazioni
pubbliche). - Le amministrazioni statali e gli enti
pubblici non territoriali, con esclusione degli enti
pubblici economici, sono tenuti a destinare alla
pubblicita' su giornali quotidiani e periodici una quota
non inferiore al settanta per cento delle spese per la
pubblicita' previste in bilancio. Tali spese devono essere
iscritte in apposito capitolo di bilancio.
Per la pubblicita' delle amministrazioni di cui al
comma precedente nessuna commissione e' dovuta alla impresa
concessionaria di pubblicita' avente contratto di esclusiva
con la testata quotidiana o periodica.
La Presidenza del Consiglio dei ministri impartisce,
dandone comunicazione al Garante, le direttive generali di
massima alle amministrazioni statali affinche' la
destinazione della pubblicita', delle informazioni e delle
campagne promozionali avvenga senza discriminazioni e con
criteri di equita', di obiettivita' e di economicita'.
La Presidenza del Consiglio dei ministri indica criteri
per la pubblicita' finalizzata all'informazione sulle leggi
e sulla loro applicazione, nonche' sui servizi, le
strutture e il loro uso, curando che la ripartizione di
detta pubblicita' tenga conto delle testate che per loro
natura raggiungono le utenze specificamente interessate a
dette leggi, quali quelle femminile, giovanile e del mondo
del lavoro.
Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti
locali, e gli enti pubblici, economici e non economici,
sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al
garante, delle erogazioni pubblicitarie effettuate nel
corso di un esercizio finanziario, depositando un riepilogo
analitico. Sono esenti dall'obbligo della comunicazione
negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti.
Le amministrazioni e gli enti pubblici di cui al primo
comma non possono destinare finanziamenti o contributi,
sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani o periodici
al di fuori di quelli deliberati a norma del presente
articolo.».
- Si riporta il titolo della legge 26 febbraio 1992, n.
212, e successive modificazioni: «Collaborazione con i
Paesi dell'Europa centrale ed orientale». (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55).
- Si riporta il titolo del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59». (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.).
- Si riporta il titolo del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni:
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n.
205, S.O.).
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (Legge
quadro in materia di lavori pubblici):
«Art. 18 (Incentivi e spese per la progettazione). - 1.
Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo
posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere
direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma
7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le
modalita' ed i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata ed assunti in un regolamento adottato
dall'amministrazione, tra il responsabile unico del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto,
del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del
collaudo nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale
effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, e'
stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla
complessita' dell'opera da realizzare. La ripartizione
tiene conto delle responsabilita' professionali connesse
alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti
della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non
sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto
dell'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto
23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui
all'art. 2, comma 2, lettera b), possono adottare con
proprio provvedimento analoghi criteri.
2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa
alla redazione di un atto di pianificazione comunque
denominato e' ripartito, con le modalita' ed i criteri
previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i
dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo
abbiano redatto.
2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei
capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato,
le amministrazioni competenti destinano una quota
complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli
stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei
progetti preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed
esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche,
studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla
stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei
piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi
per il finanziamento dei progetti, nonche'
all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa
sopravvenuta dei progetti gia' esistenti d'intervento di
cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico
alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano
per i propri bilanci le regioni e le province autonome,
qualora non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e
le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai
comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a
finanziare anche quote relative alle spese di cui al
presente articolo, sia pure anticipate dall'ente
mutuatario.
2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di
lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito
territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi
professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti
ai rapporti d'impiego.
2-quater. E' vietato l'affidamento di attivita' di
progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e
attivita' di supporto a mezzo di contratti a tempo
determinato od altre procedure diverse da quelle previste
dalla presente legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 40 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e
integrativi). - 1. La contrattazione collettiva si svolge
su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle
relazioni sindacali.
2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le
confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma
4, sono stabiliti i comparti della contrattazione
collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini.
I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma
relativamente a uno o piu' comparti. I professionisti degli
enti pubblici, gia' appartenenti alla X qualifica
funzionale, i ricercatori e i tecnologi degli enti di
ricerca, compresi quelli dell'ENEA, costituiscono, senza
alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle
amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in
separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel
rispetto della distinzione di ruolo e funzioni. Resta fermo
per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario
quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni. Agli accordi che definiscono i comparti o le
aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'art.
41, comma 6. Per le figure professionali che, in posizione
di elevata responsabilita', svolgono compiti di direzione o
che comportano iscrizione ad albi e per gli archeologi e
gli storici dell'arte aventi il requisito di cui all'art.
1, comma 3, della legge 7 luglio 1988, n. 254, nonche' per
gli archivisti di Stato, i bibliotecari e gli esperti di
cui all'art. 2, comma 1, della medesima legge, che, in
posizione di elevata responsabilita', svolgono compiti
tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline
distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
con il settore privato, la durata dei contratti collettivi
nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i
rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni
attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva
integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio
risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione
collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti
stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i
soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi
prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare
piu' amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non
possono sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti
dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri
non previsti negli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole
difformi sono nulle e non possono essere applicate.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi
dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano
l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti.»
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni (Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo
1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i
contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze
di polizia e delle Forze armate):
«Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
personale delle Forze di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della
difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di
accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata
tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative
forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono
definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e
sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente
della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica
tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i
Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della
difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito,
Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di
ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari
partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da
consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari):
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni (Delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa):
«Art. 7. - 1. Ai fini della attuazione dei decreti
legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da trasferire, alla loro
ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
parallela soppressione o il ridimensionamento
dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad
eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5,
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi,
inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli
enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione
delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. I pareri devono essere espressi entro
trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma
1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di
cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente
legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun
decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente
articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del
Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque
giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In
ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta
giorni, il regolamento e' adottato su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima
emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
di essi sia espresso il parere della Commissione di cui
all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono
essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce
un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».
- Si riporta il titolo del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni:
«Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma
dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133».
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2000, n. 62).
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge
13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di
perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):
«Art. 10 (Disposizioni in materia di federalismo
fiscale). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto il
finanziamento delle regioni a statuto ordinario e
l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in
base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a
favore delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di
quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle
calamita' naturali, nonche' di quelli a specifica
destinazione per i quali sussista un rilevante interesse
nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti
soppressi quelli destinati al finanziamento del trasporto
pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, e della spesa sanitaria corrente; quest'ultima e'
computata al netto delle somme vincolate da accordi
internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle
attivita' degli istituti di ricerca scientifica e
sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali
o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi
speciali di interesse e rilievo nazionale e internazionale
per ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione dei
servizi e alle tecnologie e biotecnologie sanitarie, in
misura non inferiore alla relativa spesa storica. Fermo
restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 121 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono
determinati, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, i criteri per il raccordo
dell'attivita' degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico con la programmazione regionale,
nonche' le modalita' per il finanziamento delle attivita'
assistenziali;
b) sostituzione dei trasferimenti di cui alla lettera
a) e di quelli connessi al conferimento di funzioni alle
regioni di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59,
mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale regionale all'IRPEF, con riduzione delle
aliquote erariali in modo tale da mantenere il gettito
complessivo dell'IRPEF inalterato; aumento dell'aliquota
della compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale
non potra' comunque essere superiore a 450 lire al litro;
istituzione di una compartecipazione all'IVA, in misura non
inferiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo. Le
assegnazioni alle regioni del gettito delle
compartecipazioni, al netto di quanto destinato al fondo
perequativo di cui alla lettera e), avvengono con
riferimento a dati indicativi delle rispettive basi
imponibili regionali;
c) determinazione delle esatte misure delle aliquote
di cui alla lettera b) in modo tale da assicurare, tenuto
conto della regolazione delle quote riversate allo Stato ai
sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, la copertura complessiva dei
trasferimenti aboliti;
d) previsione di meccanismi perequativi in funzione
della capacita' fiscale relativa ai principali tributi e
compartecipazioni a tributi erariali, nonche' della
capacita' di recupero dell'evasione fiscale e dei
fabbisogni sanitari; previsione, inoltre, di un eventuale
periodo transitorio, non superiore ad un triennio, nel
quale la perequazione possa essere effettuata anche in
funzione della spesa storica; cio' al fine di consentire a
tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie
funzioni e di erogare i servizi di loro competenza a
livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio
nazionale, tenendo conto delle capacita' fiscali
insufficienti a far conseguire tali condizioni e della
esigenza di superare gli squilibri socio-economici
territoriali;
e) previsione di istituire un fondo perequativo
nazionale finanziato attingendo alla compartecipazione
all'IVA di cui alla lettera b), ed eventualmente destinando
a questa finalizzazione anche quota parte dell'aliquota
della compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui
alla medesima lettera b);
f) revisione del sistema dei trasferimenti erariali
agli enti locali in funzione delle esigenze di perequazione
connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e alla
capacita' fiscale relativa all'ICI e alla compartecipazione
all'IRPEF non facoltativa. La perequazione deve basarsi su
quote capitarie definite in relazione alle caratteristiche
territoriali, demografiche e infrastrutturali, nonche' alle
situazioni economiche e sociali e puo' essere effettuata,
per un periodo transitorio, anche in funzione dei
trasferimenti storici;
g) [previsione di un periodo transitorio non
superiore al triennio nel quale ciascuna regione e'
vincolata ad impegnare, per l'erogazione delle prestazioni
del Servizio sanitario nazionale, una spesa definita in
funzione della quota capitaria stabilita dal piano
sanitario nazionale; la rimozione del vincolo e' comunque
coordinata con l'attivazione del sistema di controllo di
cui alla lettera i); gli eventuali risparmi di spesa
sanitaria rimangono attribuiti in ogni caso alla regione
che li ha ottenuti];
h) estensione dei meccanismi di finanziamento di cui
alla lettera b) alla copertura degli oneri per lo
svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti alle
regioni, ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59, ad esito del procedimento di identificazione delle
risorse di cui all'art. 7 della predetta legge n. 59 del
1997, tenuto conto dei criteri definiti nelle lettere
precedenti, nonche' dei criteri previsti dall'art. 48,
comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in quanto
applicabile;
i) previsione di procedure di monitoraggio e di
verifica dell'assistenza sanitaria erogata, in base ad
appropriati parametri qualitativi e quantitativi, nonche'
di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche
condizionando al loro rispetto la misura dei trasferimenti
perequativi e delle compartecipazioni; razionalizzazione
della normativa e delle procedure vigenti in ordine ai
fattori generatori della spesa sanitaria, con particolare
riguardo alla spesa del personale, al fine di rendere
trasparenti le responsabilita' delle decisioni di spesa per
ciascun livello di governo;
l) previsione di una revisione organica del
trattamento e del regime fiscale attualmente vigente per i
contributi volontari e contrattuali di assistenza sanitaria
versati ad enti o casse, al fine di:
1) riconoscere un trattamento fiscale di prevalente
agevolazione in favore dei fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale, come disciplinati dalle disposizioni
attuative della legge 30 novembre 1998, n. 419;
2) assicurare la parita' di trattamento fiscale tra
i fondi diversi da quelli di cui al numero 1);
3) garantire l'invarianza complessiva del gettito
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
m) coordinamento della disciplina da emanare con
quella attualmente vigente in materia per le regioni a
statuto speciale, salvo i profili attribuiti alle fonti
previste dagli statuti di autonomia;
n) estensione anche alle regioni della possibilita'
di partecipare alle attivita' di accertamento dei tributi
erariali, in analogia a quanto gia' previsto per i comuni
dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600;
o) abolizione della compartecipazione dei comuni e
delle province al gettito dell'IRAP di cui all'art. 27,
commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e conseguente rideterminazione dei trasferimenti
erariali alle regioni, alle province e ai comuni in modo da
garantire la neutralita' finanziaria per i suddetti enti e
la copertura degli oneri di cui all'art. 1-bis del
decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5. Ai fini
della suddetta rideterminazione si fa riferimento alla
compartecipazione all'IRAP per l'anno 1998;
p) previa verifica della compatibilita' con la
normativa comunitaria, facolta' per le regioni a statuto
ordinario di confine di ridurre la misura dell'accisa sulle
benzine, nei limiti della quota assegnata alle stesse
regioni, anche in maniera differenziata per singoli comuni,
in ragione della distanza dal confine nazionale. Previsione
di misure di compartecipazione regionale all'eventuale
aumento del gettito della quota statale dell'accisa sulle
benzine accertato nelle regioni per effetto della prevista
riduzione della quota regionale;
q) definizione delle modalita' attraverso le quali le
regioni e gli enti locali siano coinvolti nella
predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di
cui al presente comma;
r) previsione, anche in attuazione delle norme
vigenti, di misure idonee al conseguimento dei seguenti
principi e obiettivi:
1) le misure organiche e strutturali corrispondano
alle accresciute esigenze conseguenti ai conferimenti
operati con i decreti legislativi attuativi della legge
15 marzo 1997, n. 59;
2) le regioni siano coinvolte nel processo di
individuazione di conseguenti trasferimenti erariali da
sopprimere e sostituire con il gettito di compartecipazione
di tributi erariali e di predisposizione della relativa
disciplina.
2. L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci del
complesso delle regioni a statuto ordinario, deve essere
coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi
al patto di stabilita' interno di cui alla legge
23 dicembre 1998, n. 448, e deve essere coerente con i
principi e i criteri direttivi di cui alla legge
30 novembre 1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento
con i predetti obiettivi, principi e criteri, entro un anno
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e nel
rispetto delle procedure, dei principi e criteri direttivi
stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998, con uno o
piu' decreti legislativi possono essere emanate
disposizioni correttive e integrative.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere
da parte delle competenti Commissioni permanenti,
successivamente all'acquisizione degli altri pareri
previsti, almeno sessanta giorni prima della scadenza
prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni si
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti
decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi previsti dal presente articolo e previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
integrative o correttive.
4. All'art. 17, comma 6, lettera b), del decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art.
4, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 2 ottobre
1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 1995, n. 507, le parole: «ad eccezione dei
consumi di energia elettrica relativi ad imprese
industriali ed alberghiere» sono soppresse.
5. All'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
1989, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) (Sostituisce il comma 1 dell'art. 4, decreto-legge
30 settembre 1989, n. 332);
b) il comma 2 e' abrogato.
6. Al fine di agevolare il raggiungimento degli
obiettivi di cui al Protocollo sui cambiamenti climatici,
adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di
autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi
diversi dalle abitazioni e' esclusa dall'applicazione delle
addizionali erariali di cui al comma 5. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire
26 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede, quanto a lire 6 miliardi mediante le maggiori
entrate derivanti dal comma 5, e per la parte restante
mediante utilizzazione delle risorse di cui all'art. 8,
comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
7. L'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di
potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati
alla rete, non e' soggetto agli obblighi di cui all'art.
53, comma 1, del testo unico approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata,
sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non e'
sottoposta all'imposta erariale ed alle relative
addizionali sull'energia elettrica. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni per
lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore
all'esercente dell'impianto.
8. Nel testo unico approvato con decreto legislativo
26 ottobre l995, n. 504, all'art. 52, comma 5, lettera a),
le parole: «e sempreche' non cedano l'energia elettrica
prodotta alla rete pubblica» sono soppresse.
9. (Sostituisce il comma 2 dell'art. 6, decreto-legge
28 novembre 1988, n. 511).
10. Nel comma 7 dell'art. 17 del decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: «affluiscono
ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio statale e
restano acquisite all'erario» sono sostituite dalle
seguenti: «sono versate direttamente ai comuni».
11. I trasferimenti alle province sono decurtati in
misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione
dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale
provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in
cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al
recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior
gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare
di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione
obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai
comuni sono variati in diminuzione o in aumento in misura
pari alla somma del maggior gettito derivante
dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e
b) del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 9 del
presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla
disposizione di cui al comma 10 del presente articolo,
diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione
dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica
nei luoghi diversi dalle abitazioni.
12. L'ente liquidatore e' tenuto a garantire agli enti
locali interessati il diritto di verificare, mediante
l'accesso alle relative informazioni, la procedura di
accertamento e liquidazione delle addizionali di loro
competenza sui consumi di energia elettrica.
13. Le operazioni di conferimento d'azienda o di rami
d'azienda poste in essere in esecuzione della normativa
nazionale di recepimento della direttiva 96/92/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996,
concernente norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica, e ogni altra operazione della
medesima natura concernente il riassetto del settore
elettrico nazionale prevista da tale normativa, non si
considerano atti di alienazione ai fini dell'imposta
sull'incremento di valore degli immobili e si applicano ad
esse le disposizioni dell'art. 3, secondo comma, secondo
periodo, e dell'art. 6, settimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e
successive modificazioni.
14. Al comma 149, lettera d) dell'art. 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3) e' abrogato.
15. Le disposizioni di cui ai commi 5, 9, 10 e 11 si
applicano a partire dal 1° gennaio 2000.
16. Fino al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica
consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per
ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:
a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni, con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;
b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni, con potenza impegnata oltre 30 kW e fino a 3000
kW: 10,5 lire;
c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni, con potenza impegnata oltre 3000 kW: 4 lire.
17. L'art. 60 del testo unico approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si interpreta nel
senso che, relativamente alle esenzioni di cui all'art. 52,
comma 2, dello stesso testo unico, previste per l'imposta
di consumo sull'energia elettrica, resta ferma la loro non
applicabilita' alle addizionali comunali, provinciali ed
erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica,
come stabilito dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge
28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, in tema di addizionali
comunali e provinciali all'imposta di consumo sull'energia
elettrica, e dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge
30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, in tema di
addizionali erariali all'imposta di consumo sull'energia
elettrica.
18. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dell'art. 3 sono soppresse le parole:
«e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si
intendano prorogate di anno in anno»;
b) al comma 1 dell'art. 37 sono soppresse le parole
da: «, nel limite della variazione percentuale» fino alla
fine del comma.»
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 24 del gia'
citato decreto legislativo n. 165/2001:
«8. Ai fini della determinazione del trattamento
economico accessorio le risorse che si rendono disponibili
ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi
istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
altri compensi previsti dal presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 46 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):
«Art. 46 (Fondo investimenti). - 1. Nello stato di
previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un
fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di
spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti
autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in
allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuate le disponibilita' di
bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.
3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli
investimenti di cui al presente articolo puo' essere
rifinanziato con la procedura di cui all'art. 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
4. In apposito allegato al disegno di legge finanziaria
sono analiticamente indicati le autorizzazioni di spesa e
gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei fondi di
cui al presente articolo.
5. I Ministri competenti presentano annualmente al
Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle
Commissioni competenti, una relazione nella quale viene
individuata la destinazione delle disponibilita' di ciascun
fondo.».
- Si riporta il titolo della legge 6 luglio 2002, n.
137, e successive modificazioni: «Delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici».
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002, n.
158).
- Si riporta il testo dell'art. 72 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003):
«Art. 72 (Fondi rotativi per le imprese). - 1. Fatte
salve le risorse destinate all'attuazione degli interventi
e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme
iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi
natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla
produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi
Fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.
2. I contributi a carico dei Fondi di cui al comma 1,
concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono attribuiti
secondo criteri e modalita' stabiliti dal Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro
competente, sulla base dei seguenti principi:
a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a
rimborso non puo' essere inferiore al 50 per cento
dell'importo contributivo;
b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo
quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un
piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel
secondo quinquennio;
c) il tasso d'interesse da applicare alle somme
rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo
0,50 per cento annuo.
3. Al fine di assicurare la continuita' delle
concessioni, i decreti interministeriali di natura non
regolamentare dovranno essere emanati entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
caso di inadempienza provvede con proprio decreto il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al
rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui
al presente articoli costituiscono norme di principio e di
coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati
provvedono ad adeguare i propri interventi alle
disposizioni di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano ai contributi in conto interessi nonche' alla
concessione di incentivi per attivita' produttive disposti
con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488, inclusi i patti territoriali, i
contratti d'area e i contratti di programma, e alla
concessione di incentivi per la ricerca industriale di cui
al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Al fine di
assicurare l'invarianza degli effetti finanziari, di cui al
presente articolo, con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, e'
definita la programmazione temporale, per il triennio
2003-2005, degli adempimenti amministrativi di cui alla
citata legge n. 488 del 1992.»
- Si riporta il testo dell'art. 4 della gia' citata
legge n. 468/1978:
«Art. 4 (Bilancio pluriennale). - 1. Il bilancio
pluriennale di previsione e' elaborato in termini di
competenza dal Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro del bilancio e della programmazione economica, in
coerenza con le regole e gli obiettivi indicati nel
documento di programmazione economico-finanziaria, e copre
un periodo non inferiore a tre anni. Il bilancio
pluriennale espone separatamente:
a) l'andamento delle entrate e delle spese in base
alla legislazione vigente (bilancio pluriennale a
legislazione vigente);
b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle
spese tenendo conto degli effetti degli interventi
programmati nel documento di programmazione
economico-finanziaria (bilancio pluriennale programmatico).
2. Il bilancio pluriennale e' redatto per unita'
previsionali di entrata e di spesa; nell'ambito di
quest'ultima vengono evidenziati i trasferimenti correnti e
di conto capitale verso i principali settori di spesa
decentrata. Il bilancio pluriennale non comporta
autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le
spese ivi contemplate ed e' aggiornato annualmente.
3. Nelle note preliminari che illustrano le previsioni
complessive del bilancio pluriennale, devono essere
motivate le eventuali variazioni rispetto alle previsioni
contenute nel precedente bilancio pluriennale, indicando le
variazioni derivanti dagli andamenti tendenziali
dell'economia e quelle derivanti dagli interventi
programmatici.
4. Il bilancio pluriennale e' approvato con apposito
articolo del disegno di legge di bilancio.
La versione prevista alla lettera a) del comma 1 e'
integrata con gli effetti della legge finanziaria e dei
provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica
eventualmente gia' approvati.».



 
Art. 19.
(Bilancio pluriennale)

1. E' approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2004-2006, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 2003
 
Tabella A

Unita' previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2004 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:
Tesoro: 3.1.7.3 "Interessi sui titoli del debito pubblico" (cap.2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 "Interessi sui mutui Crediop e BEI" (cap.2230, 2231 e 2232); 3.1.7.5 "Oneri accessori" (cap.2247); 3.1.7.6 "Altri interessi su mutui" (cap.2256 e 2263);
Ragioneria generale dello Stato: 4.1.2.1 "Fondo sanitario nazionale" (cap.2700); 4.1.2.7 "Ripiano deficit spesa sanitaria" (cap.2746); 4.1.2.8 "Risorse proprie Unione europea" (cap.2750, 2751 e 2752); 4.1.7.1 "Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria" (cap.3100);
Politiche fiscali: 6.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di imposte" (cap.3811 e 3813); 6.1.7.1 "Interessi di mora" (cap.4015);
Politiche fiscali: 6.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di imposte" (cap.3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 "Interessi di mora" (cap.4016).
Stato di previsione del Ministero della giustizia:
Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: 3.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap.7200 e 7201); 3.2.3.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7211 e 7212);
Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap.7300 e 7303); 4.2.3.2 "Attrezzature e impianti" (cap.7321 e 7322) e Giustizia minorile: 5.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap.7400 e 7401); 5.2.3.2 "Attrezzature e impianti" (cap.7421 e 7422).
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.1.1.0 "Funzionamento" (cap.1041); Segreteria generale: 2.1.1.0 "Funzionamento" (cap.1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 "Funzionamento" (cap.1170); Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero: 4.1.1.0 "Funzionamento" (cap.1201); Personale: 5.1.1.1 "Uffici centrali" (cap.1241); Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.1 "Uffici centrali" (cap.1301); Stampa e informazione: 7.1.1.0 "Funzionamento" (cap.1632); Informatica, comunicazioni e cifra: 8.1.1.1 "Uffici centrali" (cap.1703); Cooperazione allo sviluppo: 9.1.1.0 "Funzionamento" (cap.2001); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.1 "Uffici centrali" (cap.2401); Italiani all'estero e politiche migratorie: 11.1.1.0 "Funzionamento" (cap.3001); Affari politici multilaterali e diritti umani: 12.1.1.0 "Funzionamento" (cap.3301); Cooperazione economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 "Funzionamento" (cap.3601); Istituto diplomatico: 14.1.1.0 "Funzionamento" (cap.3901); Paesi dell'Europa: 15.1.1.0 "Funzionamento" (cap.4003); Paesi delle Americhe: 16.1.1.0 "Funzionamento" (cap.4101); Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente: 17.1.1.0 "Funzionamento" (cap.4201); Paesi dell'Africa Sub Sahariana: 18.1.1.0 "Funzionamento" (cap.4301); Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide: 19.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4401); Integrazione europea: 20.1.1.0 "Funzionamento" (cap.4501);
Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.2 "Uffici all'estero" (cap. 1501 e 1503); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.2 "Istituzioni scolastiche e culturali all'estero" (cap. 2502 e 2503).
 
Tabella B

Unita' previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:
Tesoro: 3.2.4.4 "Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo" (cap.7415).
Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:
Difesa del suolo: 6.2.3.4 "Calamita' naturali e danni bellici" (cap.7941).
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici: 5.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap.8054 e 8055);
Navigazione e trasporto marittimo ed aereo: 4.2.3.3 "Opere marittime e portuali" (cap. 7841);
Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap.7341);
Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.10 "Calamita' naturali e danni bellici" (cap.7527).
Stato di previsione del Ministero della difesa:
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate: 12.2.3.1 "Ricerca scientifica" (cap.7200);
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.2.3.1 "Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca" (cap.7000).
 
----> Vedere quadri aggiuntivi da pag. 25 a pag. 63 <----
 
Allegato 1

----> Vedere Allegato 1 da pag. 65 a pag. 116 <----
 
Allegato 2

----> Vedere Allegato 2 da pag. 117 a pag. 158 <----
 
----> Vedere Stati di previsione da pag. 159 a pag. 237 <----
 
----> Vedere Tabella 4 da pag. 239 a pag. 300 <----
 
----> Vedere Tabella 5 da pag. 301 a pag. 380 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone