Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;
Visto l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. E' approvato l'unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto di 184 articoli e dell'allegato A, vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli

Articolo 1
Principi

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunita' nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le citta' metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attivita', assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione.
6. Le attivita' concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformita' alla normativa di tutela.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione
della Repubblica italiana, pubblicata nell'Edizione
straordinaria della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 298 del 27 dicembre 1947, come modificata dalla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001,
dispongono:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, provinice e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrar io a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le provinice autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a provinice, citta' metropolitane, regioni
e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I comuni, le province e le citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta".
- L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
la "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214
del 12 settembre 1988, dispone:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni".
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante: "Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
recante "testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1
della legge 8 ottobre 1997, n. 352", e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del
27 dicembre 1999.
- L'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante:
"Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di
enti pubblici", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158
dell'8 luglio 2002, come modificato dall'art. 1-bis del
decreto legge 18 febbraio 2003, n. 24, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003 e convertito,
con modificazioni, nella legge 17 aprile 2003, n. 82,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile
2003, dispone:
"Art. 10 (Delega per il riassetto e la codificazione in
materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport,
proprieta' letteraria e diritto d'autore). - 1. Ferma
restando la delega di cui all'art. 1, per quanto concerne
il Ministero per i beni e le attivita' culturali il Governo
e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera
a), la codificazione delle disposizioni legislative in
materia di:
a) beni culturali e ambientali;
b) cinematografia;
c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo
dal vivo;
d) sport;
e) proprieta' letteraria e diritto d'autore.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza
determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della
Costituzione;
b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli
accordi internazionali;
c) miglioramento dell'efficacia degli interventi
concernenti i beni e le attivita' culturali, anche allo
scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse
assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione
delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una
significativa e trasparente impostazione del bilancio;
snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento
delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del
comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione,
conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali,
anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla
partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni
bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare
ulteriori restrizioni alla proprieta' privata, ne'
l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque,
conformandosi al puntuale rispetto degli accordi
internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei
beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche
attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato
mediante la costituzione di fondazioni aperte alla
partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni
bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le
disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1
dell'art. 10 del decreto legislativo 2 ottobre 1998, n.
368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina
degli appalti di lavori pubblici concernenti i b eni
culturali, modificando le soglie per il ricorso alle
diverse procedure di individuazione del contraente in
maniera da consentire anche la partecipazione di imprese
artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza,
ridefinendo i livelli di progettazione necessari per
l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di
aggiudicazione e prevedendo la possibilita' di varianti
oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in
relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di
tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalita' di
costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che
intervengono nelle procedure per la concessione di
contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti
culturali, al fine di una precisa definizione delle
responsabilita' degli organi tecnici, secondo principi di
separazione fra amministrazione e politica e con
particolare attenzione ai profili di incompatibilita';
individuare forme di collaborazione, in sede
procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le
attivita' culturali e della difesa, per la realizzazione di
opere destinate alla difesa militare;
e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c)
del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le
relative funzioni, anche mediante soppressione,
accorpamento e riduzione del numero e dei componenti;
snellire le procedure di liquidazione dei contributi e
ridefinire le modalita' di costituzione e funzionamento
degli organismi che intervengono nelle procedure di
individuazione dei soggetti legittimati a ricevere
contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare
l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di
settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego
delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli
interventi;
f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del
comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a
cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di
doping; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito
sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza
delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti
di finanziamento anche a soggetti privati;
g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del
comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei principi e
criteri direttivi indicati all'art. 14, comma 1, lettera
b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Societa' italiana
degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovra'
assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori
e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la
massima trasparenza nella ripartizione dei proventi
derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi
diritto; armonizzare la legislazione relativa alla
produzione e diffusione di contenuti digitali e
multimediali e di software ai principi generali a cui si
ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e
diritti connessi.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano
esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile. I decreti
legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, reso nel
termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa
richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque adottati.
4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel
rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
medesime procedure di cui al presente articolo, entro due
anni dalla data della loro entrata in vigore".
Note all'art. 1:
- L'art. 9 della Costituzione della Repubblica
italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria della
Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947, dispone:
"Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione".
- Per il testo dell'art. 117 della Costituzione della
Repubblica italiana, si veda in nota alle premesse.



 
Articolo 2
Patrimonio culturale

1. Il patrimonio culturale e' costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civilta'.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettivita', compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.
 
Articolo 3
Tutela del patrimonio culturale

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attivita' dirette, sulla base di un'adeguata attivita' conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.
 
Articolo 4
Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato "Ministero", che le esercita direttamente o ne puo' conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni gia' conferite alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5.
2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.



Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 118 della Costituzione della
Repubblica italiana, si veda in nota alle premesse.



 
Articolo 5
Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali
in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Le regioni, nonche' i comuni, le citta' metropolitane e le province, di seguito denominati "altri enti pubblici territoriali", cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformita' a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.
2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librarie non appartenenti allo Stato o non sottoposte alla tutela statale, nonche' libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni.
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", le regioni possono esercitare le funzioni di tutela anche su raccolte librarie private, nonche' su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono conferite alle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice.
7. Relativamente alle funzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potesta' di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.
 
Articolo 6
Valorizzazione del patrimonio culturale

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attivita' dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.
2. La valorizzazione e' attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.
 
Articolo 7
Funzioni e compiti in materia di valorizzazione
del patrimonio culturale

1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potesta' legislativa.
2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attivita' di valorizzazione dei beni pubblici.
 
Articolo 7-bis (7)
(( (Espressioni di identita' culturale collettiva) ))

(( 1. Le espressioni di identita' culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversita' culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilita' dell'articolo 10. ))
 
Articolo 8
Regioni e province ad autonomia speciale

1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potesta' attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
 
Articolo 9
Beni culturali di interesse religioso

1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorita'.
2. Si osservano, altresi', le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.



Note all'art. 9:
- L'art. 12 dell'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio
1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense
dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa
Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo
1985, n. 121, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10 aprile 1985, dispone:
«Art. 12. - 1. La Santa Sede e la Repubblica italiana,
nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del
patrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzare
l'applicazione della legge italiana con le esigenze di
carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti
concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia,
la valorizzazione e il godimento dei beni culturali
d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni
ecclesiastiche. La conservazione e la consultazione degli
archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei
medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate
sulla base di intese tra i competenti organi delle due
Parti.
2. La Santa Sede conserva la disponibilita' delle
catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle
altre parti del territorio italiano con l'onere conseguente
della custodia, della manutenzione e della conservazione,
rinunciando alla disponibilita' delle altre catacombe. Con
l'osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli
eventuali diritti di terzi, la Santa Sede puo' procedere
agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre
reliquie».
- L'art. 8 della Costituzione della Repubblica
italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - edizione
straordinaria - n. 298 del 27 dicembre 1947, dispone:
«Art. 8. - Tutte le confessioni religiose sono
egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto
non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge
sulla base di intese con le relative rappresentanze».



 
Articolo 10
Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico.
3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identita' e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarita' e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
l) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
 
Articolo 11
Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, sono beni culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del presente Titolo:
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;
b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli articoli 64 e 65;
e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, di cui all'articolo 37;
f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, di cui all'articolo 65;
g) i mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma 2;
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi piu' di cinquanta anni, di cui all'articolo 65;
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.
 
Articolo 12
Verifica dell'interesse culturale

1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalita' per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche' ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita' agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta' dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
10. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326.



Nota all'art. 12:
- L'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, recante: "Disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici", pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2003 e convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003, dispone:
"Art. 27 (Verifica dell'interesse culturale del
patrimonio immobiliare pubblico). - 1. Le cose immobili e
mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle
province, alle citta' metropolitane, ai comuni e ad ogni
altro ente ed istituto pubblico, di cui all'art. 2 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono
sottoposte alle disposizioni in materia di tutela del
patrimonio culturale fino a quando non sia stata effettuata
la verifica di cui al comma 2.
2. La verifica circa la sussistenza dell'interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle
cose di cui al comma 1, e' effettuata dalle soprintendenze,
d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose
appartengono, sulla base di indirizzi di carattere generale
stabiliti dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali.
3. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
di tutela di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999.
4. L'esito negativo della verifica avente ad oggetto
cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e
degli altri enti pubblici territoriali, e' comunicato ai
competenti uffici affinche' ne dispongano la
sdemanializzazione, qualora non vi ostino altre ragioni di
pubblico interesse da valutarsi da parte del Ministero
interessato.
5. [comma soppresso dalla legge di conversione].
6. I beni nei quali sia stato riscontrato, in
conformita' agli indirizzi generali richiamati al comma 2,
l'interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni di tutela. L'accertamento positivo costituisce
dichiarazione ai sensi degli articoli 6 e 7 del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999 ed e'
trascritto nei modi previsti dall'art. 8 del medesimo testo
unico.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
8. In sede di prima applicazione del presente articolo,
la competente filiale dell'Agenzia del demanio trasmette
alla soprintendenza regionale, entro trenta giorni dalla
emanazione del decreto di cui al comma 9, gli elenchi degli
immobili di proprieta' dello Stato o del demanio statale
sui quali la verifica deve essere effettuata, corredati di
schede descrittive recanti i dati conoscitivi relativi ai
singoli immobili.
9. I criteri per la predisposizione degli elenchi e le
modalita' di redazione delle schede descrittive, nonche' le
modalita' di trasmissione dei predetti elenchi e delle
schede descrittive anche per il tramite di altre
amministrazioni interessate sono stabiliti con decreto del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, da emanare
di concerto con l'Agenzia del demanio e con la Direzione
generale dei lavori e del demanio del Ministero della
difesa per i beni immobili in uso all'amministrazione della
difesa entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto legge.
10. La soprintendenza regionale, sulla base
dell'istruttoria svolta dalle soprintendenze competenti e
del parere da queste formulato nel termine perentorio di
trenta giorni dalla richiesta, conclude il procedimento di
verifica in ordine alla sussistenza dell'interesse
culturale dell'immobile con provvedimento motivato e ne da'
comunicazione all'agenzia richiedente, entro sessanta
giorni dalla ricezione della relativa scheda descrittiva.
La mancata comunicazione nel termine complessivo di
centoventi giorni dalla ricezione della scheda equivale ad
esito negativo della verifica.
11. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
dello Stato oggetto di verifica positiva, integrate con il
provvedimento di cui al comma 10, confluiscono in un
archivio informatico accessibile ad entrambe le
amministrazioni, per finalita' di monitoraggio del
patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi
in funzione delle rispettive competenze istituzionali.
12. Per gli immobili appartenenti alle regioni e agli
altri enti pubblici territoriali, nonche' per quelli di
proprieta' di altri enti ed istituti pubblici, la verifica
e' avviata a richiesta degli enti interessati, che
provvedono a corredare l'istanza con le schede descrittive
dei singoli immobili. Al procedimento cosi' avviato si
applicano le disposizioni dei commi 10 ed 11.
13. Le procedure di valorizzazione e dismissione
previste dai commi 15 e 17 dell'art. 3 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai commi dal
3 al 5 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3 del
presente articolo, nonche' a quelli individuati ai sensi
del comma 112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni, e del comma 1 dell'art. 44
della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'art. 44 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
sono soppressi i commi 1-bis e 3.
13-bis. L'Agenzia del demanio, di concerto con la
Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero
della difesa, individua beni immobili in uso
all'amministrazione della difesa non piu' utili ai fini
istituzionali da inserire in programmi di dismissione per
le finalita' di cui all'art. 3, comma 112, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni".



 
Articolo 13
Dichiarazione dell'interesse culturale

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.
2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
 
Articolo 14
Procedimento di dichiarazione

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.
2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonche' l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.
3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione e' inviata anche al comune o alla citta' metropolitana.
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. La dichiarazione dell'interesse culturale e' adottata dal Ministero.



Nota all'art. 14:
- L'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990,
dispone:
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua
obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere
iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il
dovere di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui
esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
il procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti".



 
Articolo 15
Notifica della dichiarazione

1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 e' notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicita' immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione e' trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.
 
Articolo 16
Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione

1. Avverso la dichiarazione di cui all'articolo 13 e' ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimita' e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.
2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.



Nota all'art. 16:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, recante: "Semplificazione dei
procedimenti in materia di ricorsi amministrativi", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio
1972.



 
Articolo 17
Catalogazione

1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attivita'.
2. Le procedure e le modalita' di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle universita', concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione.
4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalita' di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.
5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali.
6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell'articolo 13 e' disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.
 
Articolo18
Vigilanza

1. La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero.
2. La vigilanza sulle cose indicate all'articolo 12, comma 1, di appartenenza statale, da chiunque siano tenute in uso o in consegna, e' esercitata direttamente dal Ministero. Per l'esercizio dei poteri di vigilanza sulle cose indicate all'articolo 12, comma 1, appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero procede anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni.
 
Articolo 19
Ispezione

1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali.
 
Articolo 20
Interventi vietati

1. I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
2. Gli archivi non possono essere smembrati.
 
Articolo 21
Interventi soggetti ad autorizzazione

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostituzione;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
e) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonche' di archivi di soggetti giuridici privati.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, e' preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo' prescrivere le misure necessarie perche' i beni non subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad autorizzazione.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali e' subordinata ad autorizzazione del soprintendente.
5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e puo' contenere prescrizioni.
 
Articolo 22
Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata e' rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 e' sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.
3. Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine indicato al comma 1 e' sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non piu' di trenta giorni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 2 e 3, il richiedente puo' diffidare l'amministrazione a provvedere. La richiesta di autorizzazione si intende accolta ove l'amministrazione non provveda nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida.
 
Articolo 23
Procedure edilizie semplificate

1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 21 necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, e' possibile il ricorso alla denuncia di inizio attivita', nei casi previsti dalla legge. A tal fine l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto.
 
Articolo 24
Interventi su beni pubblici

1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 puo' essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato.
 
Articolo 25
Conferenza di servizi

1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 e' rilasciata in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le
eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto.
2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, l'amministrazione procedente puo' richiedere la determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo impartite.
 
Articolo 26
Valutazione di impatto ambientale

1. Per i progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione prevista dall'articolo 2 e' espressa dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilita' ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione medesima.
2. Qualora dall'esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l'opera non e' in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali essa e' destinata ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. In tal caso, la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente.
3. Se nel corso dei lavori risultano comportamenti contrastanti con l'autorizzazione espressa nelle forme di cui al comma 1, tali da porre in pericolo l'integrita' dei beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la sospensione dei lavori.
 
Articolo 27
Situazioni di urgenza

1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purche' ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.
 
Articolo 28
Misure cautelari e preventive

1. Il soprintendente puo' ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformita' dall'autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta altresi' la facolta' di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13.
3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non e' comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione.
4. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente puo' richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente dell'opera pubblica.
 
Articolo 29
Conservazione

1. La conservazione del patrimonio culturale e' assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attivita' di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attivita' idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attivita' e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrita', dell'efficienza funzionale e dell'identita' del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrita' materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle universita' e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo parere della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri ed i livelli di qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro.
9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonche' dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo parere della Conferenza Stato-regioni, sono individuati le modalita' di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalita' della vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, nonche' le caratteristiche del corpo docente.
10. La formazione delle figure professionali che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di conservazione e' assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualita' definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi o intese il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle universita' e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalita' giuridica, cui affidare attivita' di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessita'. Presso tali centri possono essere altresi' istituite, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro.



Note all'art. 29:
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
la "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214
del 12 settembre 1988, come modificato dall'art. 74 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del
6 febbraio 1993 e dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1999,
n. 25, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1999; ed integrato
dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del
17 marzo 1997, dispone:
"Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- L'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, recante: "Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 250 del 26 ottobre 1998, dispone:
"Art. 9 (Scuole di formazione e studio). - 1. Presso i
seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di
studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle
pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.
2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di
formazione e di specializzazione anche con il concorso di
universita' e altre istituzioni ed enti italiani e
stranieri e possono, a loro volta, partecipare e
contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.
3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di
ammissione e i criteri di selezione del personale docente
sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con decreto del Ministro, d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la
funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Con decreto del
Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle
scuole gia' istituite.
4. Con regolamento adottato con le modalita' di cui al
comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui
all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409".
- L'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, recante: "Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del
30 agosto 1997, dispone:
"Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione e nel perseguimento di
obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia
dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano".



 
Articolo 30
Obblighi conservativi

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonche' ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.
2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente.
3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.
4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicita' e di ordinarli, nonche' di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni. Allo stesso obbligo sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 13.
 
Articolo 31
Interventi conservativi volontari

1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21.
2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilita' dell'intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.
 
Articolo 32
Interventi conservativi imposti

1. Il Ministero puo' imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 4.
 
Articolo 33
Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti

1. Ai fini dell'articolo 32 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessita' degli interventi da eseguire.
2. La relazione tecnica e' inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore del bene, che puo' far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.
3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l'esecuzione diretta degli interventi, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
4. Il progetto presentato e' approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto presentato e' trasmesso dalla soprintendenza al comune o alla citta' metropolitana, che possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto e' respinto, si procede con l'esecuzione diretta.
6. In caso di urgenza, il soprintendente puo' adottare immediatamente le misure conservative necessarie.
 
Articolo 34
Oneri per gli interventi conservativi imposti

1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell'articolo 32, sono a carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero puo' concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina l'ammontare dell'onere che intende sostenere e ne da' comunicazione all'interessato.
2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede al loro rimborso, anche mediante l'erogazione di acconti ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 3, nei limiti dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1.
3. Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il Ministero determina la somma da porre a carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
 
Articolo 35
Intervento finanziario del Ministero

1. Il Ministero ha facolta' di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 31, comma 1, per un ammontare non superiore alla meta' della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero puo' concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi sugli archivi storici previsti dall'articolo 30, comma 4.
3. Per la determinazione della percentuale del contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali.
 
Articolo 36
Erogazione del contributo

1. Il contributo e' concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.
2. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.
3. Il beneficiario e' tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
 
Articolo 37
Contributo in conto interessi

1. Il Ministero puo' concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali immobili per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati.
2. Il contributo e' concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato a titolo di mutuo.
3. Il contributo e' corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalita' da stabilire con convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il soprintendente abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.
 
Articolo 38
Apertura al pubblico degli immobili oggetto di interventi
conservativi

1. Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalita' fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della assunzione dell'onere della spesa ai sensi dell'articolo 34 o della concessione del contributo ai sensi dell'articolo 35.
2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune o alla citta' metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili.
 
Articolo 39
Interventi conservativi su beni dello Stato

1. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi.
2. Salvo che non sia diversamente concordato, la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, sono assunte dall'amministrazione o dal soggetto medesimi, ferma restando la competenza del Ministero al rilascio dell'autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza sui lavori.
3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio dei lavori al comune o alla citta' metropolitana.
 
Articolo 40
Interventi conservativi su beni delle regioni
e degli altri enti pubblici territoriali

1. Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, le misure previste dall'articolo 32 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con l'ente interessato.
2. Gli accordi possono riguardare anche i contenuti delle prescrizioni di cui all'articolo 30, comma 2.
3. Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonche' altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici.
 
Articolo 41
Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti
conservati dalle amministrazioni statali

1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio.
2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti piu' recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento.
3. Nessun versamento puo' essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.
4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.
5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni, delle quali fanno parte rappresentanti del Ministero e del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con decreto adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero per gli affari esteri; non si applicano altresi' agli stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo.



Nota all'art. 41:
- Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si veda in nota all'art. 29.



 
Articolo 42
Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali

1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica.
2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.
3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato ai sensi della vigente normativa in materia di costituzione e funzionamento della Corte medesima.
 
Articolo 43
Custodia coattiva

1. Il Ministero ha facolta' di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 29.
 
Articolo 44
Comodato e deposito di beni culturali

1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettivita', qualora si tratti di beni di particolare importanza o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purche' la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.
2. Il comodato non puo' avere durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato.
3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del Ministero.
4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero.
5. I direttori possono ricevere altresi' in deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito.
 
Articolo 45
Prescrizioni di tutela indiretta

1. Il Ministero ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrita' dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.
 
Articolo 46
Procedimento per la tutela indiretta

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non e' possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica 1' avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicita'.
2. La comunicazione di avvio del procedimento individua l'immobile in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni.
3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione e' inviata anche al comune o alla citta' metropolitana.
4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilita' dell'immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.



Nota all'art. 46:
- Per il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, si veda in nota all'art. 14.



 
Articolo 47 Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso
amministrativo

1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta e' notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il provvedimento e' trascritto nei registri immobiliari e ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono.
3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta e' ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 16. La proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
 
Articolo 48
Autorizzazione per mostre ed esposizioni

1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni: a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma 1; b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma 1; c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a), ed
e); d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui
all'articolo 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librarie
indicate all'articolo 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c),
nonche' degli archivi e dei singoli documenti indicati
all'articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).

2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta e' presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.
3. L'autorizzazione e' rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa e' subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrita'. I criteri, le procedure e le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.
4. Il rilascio dell'autorizzazione e' inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruita' da parte del Ministero.
5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 puo' essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale e' rilasciata secondo le procedure, le modalita' e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Il Ministero ha facolta' di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.
 
Articolo 49
Manifesti e cartelli pubblicitari

1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicita' sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il soprintendente puo', tuttavia, autorizzare il collocamento o l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree. L'autorizzazione e' trasmessa al comune ai fini dell'eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza.
2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimita' dei beni indicati al comma 1, e' vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicita', salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicita' sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilita' della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicita' con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilita' con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.
 
Articolo 50
Distacco di beni culturali

1. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti, esposti o non alla pubblica vista.
2. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonche' la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.
 
Articolo 51
Studi d'artista

1. E' vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista nonche' rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui e' inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai sensi dell'articolo 13.
2. E' altresi' vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario e adibiti a tale funzione da almeno vent'anni.
 
Articolo 52
Esercizio del commercio in aree di valore culturale

1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio.
 
Articolo 53
Beni del demanio culturale

1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale.
2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, ne' formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi previsti dal presente codice.



Nota all'art. 53:
- L'art. 822 del codice civile, approvato con regio
decreto 16 marzo 1942, n. 262, pubblicato nell'edizione
straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile
1942, dispone:
"Art. 822 (Demanio pubblico). - Appartengono allo Stato
e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la
spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e
le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia;
le opere destinate alla difesa nazionale.
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se
appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le
strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili
riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico
a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei,
delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e
infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al
regime proprio del demanio pubblico".



 
Articolo 54
Beni inalienabili

1. Sono inalienabili i beni culturali demaniali di seguito indicati:
a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
b) gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con atti aventi forza di legge;
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
d) gli archivi.
2. Sono altresi' inalienabili:
a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia intervenuta, ove necessario, la sdemanializzazione a seguito del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12;
b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53;
e) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonche' gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;
d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 dichiarate di interesse particolarmente importante quali testimonianze dell'identita' e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d).
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali.
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalita' e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.
 
Articolo 55
Alienabilita' di immobili appartenenti al demanio culturale

1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell'articolo 54, commi 1 e 2, non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere rilasciata a condizione che:
a) l'alienazione assicuri la tutela e la valorizzazione dei beni, e comunque non ne pregiudichi il pubblico godimento;
b) nel provvedimento di autorizzazione siano indicate destinazioni d'uso compatibili con il carattere storico ed artistico degli immobili e tali da non recare danno alla loro conservazione.
3. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione dei beni culturali cui essa si riferisce. Tali beni restano sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 12, comma 7.
 
Articolo 55-bis (7)
(( (Clausola risolutiva) ))

(( 1. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 55 sono riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
2. Il soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte dell'acquirente, dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, da' comunicazione delle accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di alienazione. ))
 
Articolo 56
Altre alienazioni soggette ad autorizzazione

1. E' altresi' soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero: a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle
regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da
quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1. b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici
diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche
private senza fine di lucro, ad eccezione delle cose e dei beni
indicati all'articolo 54, comma 2, lettere a) e c).

2. L'autorizzazione e' richiesta anche nel caso di vendita parziale, da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati.
4. Gli atti che comportano l'alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.
 
Articolo 57
Regime dell'autorizzazione ad alienare

1. La richiesta di autorizzazione ad alienare e' presentata dall'ente cui i beni appartengono ed e' corredata dalla indicazione della destinazione d'uso in atto e dal programma degli interventi conservativi necessari.
2. Relativamente ai beni di cui all'articolo 55, comma 1, l'autorizzazione puo' essere rilasciata dal Ministero su proposta delle soprintendenze, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati, alle condizioni stabilite al comma 2 del medesimo articolo 55. Le prescrizioni e le condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione.
3. Il bene alienato non puo' essere assoggettato ad interventi di alcun genere senza che il relativo progetto sia stato preventivamente autorizzato ai sensi dell'articolo 21, comma 4.
4. Relativamente ai beni di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a), e ai beni degli enti ed istituti pubblici di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b) e comma 2, l'autorizzazione puo' essere rilasciata qualora i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.
5. Relativamente ai beni di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b) e comma 2, di proprieta' di persone giuridiche private senza fine di lucro, l'autorizzazione puo' essere rilasciata qualora dalla alienazione non derivi un grave danno alla conservazione o al pubblico godimento dei beni medesimi.
 
Articolo 57-bis (7)
(( (Procedure di trasferimento di immobili pubblici).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano ad
ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione,
anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse
culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata,
rispettivamente, mediante l'alienazione ovvero la concessione in
uso o la locazione degli immobili medesimi.
2. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di
immobili pubblici di interesse culturale per le finalita' di cui
al comma 1, le prescrizioni e condizioni contenute
nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di concessione o nel
contratto di locazione e sono trascritte, su richiesta del
soprintendente, nei registri immobiliari. L'inosservanza, da parte
del concessionario o del locatario, delle prescrizioni e
condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle
amministrazioni cui i beni pertengono, da' luogo, su richiesta
delle stesse amministrazioni, alla revoca della concessione o alla
risoluzione del contratto, senza indennizzo. ))
 
Articolo 58
Autorizzazione alla permuta

1. Il Ministero puo' autorizzare la permuta dei beni indicati agli articoli 55 e 56 nonche' di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.
 
Articolo 59
Denuncia di trasferimento

1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprieta' o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.
2. La denuncia e' effettuata entro trenta giorni:
a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredita' o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dall'apertura della successione, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.
3. La denuncia e' presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.
4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
b) i dati identificativi dei beni;
c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;
e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.
 
Articolo 60
Acquisto in via di prelazione

1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la regione o l'altro ente pubblico territoriale interessato, hanno facolta' di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico e' determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa e' stabilito da un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina e' effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui e' stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.
4. La determinazione del terzo e' impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquita'.
5. La prelazione puo' essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.
 
Articolo 61
Condizioni della prelazione

1. La prelazione e' esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 59.
2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione e' esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.
3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di prelazione e' notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprieta' passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica.
4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante e' vietato effettuare la consegna della cosa.
5. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, l'acquirente ha facolta' di recedere dal contratto.
 
Articolo 62
Procedimento per la prelazione

1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne da' immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne da' notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicita' a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e l'indicazione del prezzo.
2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di trenta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa.
3. Il Ministero, qualora non intenda esercitare la prelazione, ne da' comunicazione, entro quaranta giorni dalla ricezione della denuncia, all'ente interessato. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprieta' del bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica.
4. Nei casi di cui all'articolo 61, comma 2, i termini indicati al comma 2 ed al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di novanta, centoventi e centottanta giorni dalla denuncia tardiva o dalla data di acquisizione degli elementi costitutivi della denuncia medesima.
 
Articolo 63 Obbligo di denuncia dell'attivita' commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di
documenti

1. L'autorita' locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A del presente decreto legislativo.
2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali e' obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali.
3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, anche a mezzo di funzionari da lui delegati. La verifica e' svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 3 e 4. Il verbale dell'ispezione e' notificato all'interessato ed alla locale autorita' di pubblica sicurezza.
4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonche' i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalla comunicazione il soprintendente puo' avviare il procedimento di cui all'articolo 13.
5. Il soprintendente puo' comunque accertare d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interesse storico particolarmente importante.
 
Articolo 64
Attestati di autenticita' e di provenienza

1. Chiunque esercita l'attivita' di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d' antichita' o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione attestante l'autenticita' o almeno la probabile attribuzione e la provenienza; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalita' previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticita' o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, e' apposta su copia fotografica degli stessi.
 
Articolo 64-bis (7)
(( (Controllo sulla circolazione) ))

(( 1. Il controllo sulla circolazione internazionale e' finalizzato a preservare l'integrita' del patrimonio culturale in tutte le sue componenti, quali individuate in base al presente codice ed alle norme previgenti.
2. Il controllo di cui al comma 1 e' esercitato ai sensi delle disposizioni del presente capo, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli fissati in ambito comunitario, nonche' degli impegni assunti mediante la stipula e la ratifica di Convenzioni internazionali. Detto controllo costituisce funzione di preminente interesse nazionale.
3. Con riferimento al regime della circolazione internazionale, i beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci. ))
 
Articolo 65
Uscita definitiva

1. E' vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3.
2. E' vietata altresi' l'uscita: a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo
10, comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui
esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia
stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12. b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie
indicate all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il
competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e,
per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perche'
dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle
caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei
beni medesimi.

3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, e' soggetta ad autorizzazione, secondo le modalita' stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica: a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse
culturale, siano opera di autore non piu' vivente e la cui
esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni; b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che
presentino interesse culturale; c) dei beni rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma
1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano.

4. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d). L'interessato ha tuttavia l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione che le cose da trasferire all'estero sono opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, secondo le procedure e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale.
 
Articolo 66
Uscita temporanea per manifestazioni

1. Puo' essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d' arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrita' e la sicurezza.
2. Non possono comunque uscire: a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella
permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli; b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed
organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o
biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.
 
Articolo 67
Altri casi di uscita temporanea

1. Le cose e i beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando: a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che
ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni
comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che
comportano il trasferimento all'estero degli interessati, per un
periodo non superiore alla durata del loro mandato; b) costituiscano l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari
all'estero; e) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di
conservazione da eseguire necessariamente all'estero; d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali
con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocita' e per
la durata stabilita negli accordi medesimi, che non puo' essere,
comunque, superiore a quattro anni.

2. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni per la partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.
 
Articolo 68
Attestato di libera circolazione

1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose e i beni indicati nell'articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione.
2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa o del bene, ne da' notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva.
3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita' del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo.
5. L'attestato di libera circolazione ha validita' triennale ed e' redatto in tre originali, uno dei quali e' depositato agli atti d'ufficio; un secondo e' consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo e' trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.
6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose o i beni sono sottoposti alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo.
7. Per le cose o i beni di proprieta' di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che e' reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, e' vincolante.
 
Articolo 69
Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato

1. Avverso il diniego dell'attestato e' ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimita' e di merito.
2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, il procedimento di dichiarazione e' sospeso, ma i beni rimangono assoggettati alla disposizione di cui all'articolo 14, comma 4.
4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all'ufficio di esportazione, che provvede in conformita' nei successivi venti giorni.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.



Nota all'art. 69:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, si veda in nota all'art. 16.



 
Articolo 70
Acquisto coattivo

1. Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di esportazione puo' proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa o del bene per i quali e' richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara altresi' che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato e' prorogato di sessanta giorni.
2. Il Ministero ha la facolta' di acquistare la cosa o il bene per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto e' notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato puo' rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.
3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne da' comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha facolta' di acquistare la cosa o il bene nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 62, commi 2 e 3, in materia di copertura finanziaria della spesa e assunzione del relativo impegno. Il relativo provvedimento e' notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.
 
Articolo 71
Attestato di circolazione temporanea

1. Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile della sua custodia all'estero, al fine di ottenere l'attestato di circolazione temporanea.
2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita' del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di circolazione temporanea, dettando le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di diniego di uscita temporanea e' ammesso ricorso amministrativo nei modi previsti dall'articolo 69.
3. Qualora la cosa o il bene presentati per l'uscita temporanea rivestano l'interesse richiesto dall'articolo 10, contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono comunicati all'interessato, ai fini dell'avvio del procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati all'articolo 14, comma 2, e l'oggetto e' sottoposto alle misure di cui all'articolo 14, comma 4.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo. Per i casi di uscita temporanea disciplinati dall'articolo 66 e dall'articolo 67, comma 1, lettere b) e c), il rilascio dell'attestato e' subordinato all'autorizzazione di cui all'articolo 48.
5. L'attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o dei beni, che e' prorogabile su richiesta dell'interessato, ma non puo' essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8.
6. Il rilascio dell'attestato e' sempre subordinato all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il valore indicato nella domanda. Per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero o da organismi sovranazionali, l'assicurazione puo' essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5.
7. Per i beni culturali di cui all'articolo 65, comma 1, nonche' per le cose o i beni di cui al comma 3, l'uscita temporanea e' garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fidejussoria, emessa da un istituto bancario o da una societa' di assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio dell'attestato. La cauzione e' incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. La cauzione non e' richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero puo' esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.
8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di uscita temporanea previsti dall'articolo 67, comma 1.
 
Articolo 72
Ingresso nel territorio nazionale

1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'articolo 65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione.
2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati.
3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validita' quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato.
4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalita' e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o importati.
 
Articolo 73
Denominazioni

1. Nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo si intendono: a) per "regolamento CEE", il regolamento (CEE) n. 3911/92 del
Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento
(CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996 e dal
regolamento (CE) n. 974/01 del Consiglio, del 14 maggio 2001; b) per "direttiva CEE", la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15
marzo 1993, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997 e dalla
direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
giugno 2001; e) per "Stato richiedente", lo Stato membro dell'Unione europea che
promuove l'azione di restituzione a norma della sezione III.



Nota all'art. 73:
- Il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del
9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni
culturali, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 2a
serie speciale - n. 17 del 1° marzo 1993; e' stato
modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio,
del 16 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
2a serie speciale - n. 16 del 27 febbraio 1997 e dal
regolamento (CE) n. 974/01 del Consiglio, del 14 maggio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 2a serie
speciale - n. 57 del 23 luglio 2001.
- La direttiva 93/7 CEE del Consiglio, del 15 marzo
1993, concernente la "Restituzione dei beni culturali
usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro",
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 2a serie speciale
- n. 54 del 12 luglio 1993; e' stata modificata dalla
direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 febbraio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
2a serie speciale - n. 45 del 16 giugno 1997 e dalla
direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - 2a serie speciale - n. 71 del 10 settembre
2001.



 
Articolo 74
Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea

1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea dei beni culturali indicati nell'allegato A del presente codice e' disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo.
2. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE e' rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione, ovvero non oltre trenta mesi dal rilascio di quest'ultimo da parte del medesimo ufficio. La licenza e' valida sei mesi.
3. Nel caso di esportazione temporanea di un bene elencato nell'allegato A del presente codice, l'ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione temporanea alle condizioni e secondo le modalita' stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.
4. Le disposizioni della sezione I del presente Capo non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di validita' della licenza medesima.
5. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorita' competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali. Il Ministero ne forma e conserva l'elenco, comunicando alla Commissione delle Comunita' europee eventuali aggiornamenti entro due mesi dalla loro effettuazione.



Nota all'art. 74:
- Per il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio,
del 9 dicembre 1992, si veda in nota all'art. 73.



 
Articolo 75
Restituzione

1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dopo il 31 dicembre 1992 sono restituiti ai sensi delle disposizioni della presente sezione.
2. Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio dello Stato richiedente, in base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, sostituito dall'articolo 6 del Trattato di Amsterdam, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione.
3. La restituzione e' ammessa per i beni culturali ricompresi in una delle seguenti categorie: a) beni indicati nell'allegato A; b) beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei,
archivi e fondi di conservazione di biblioteche. Si intendono
pubbliche le collezioni di proprieta' dello Stato, delle regioni,
degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed
istituto pubblico, nonche' le collezioni finanziate in modo
significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti
pubblici territoriali; c) beni inclusi in inventari ecclesiastici.

4. E illecita l'uscita dei beni culturali avvenuta in violazione del regolamento CEE o della legislazione dello Stato richiedente in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale, ovvero determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di uscita o di esportazione temporanee.
5. Si considerano illecitamente usciti i beni dei quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento previsto nell'articolo 71, comma 2.
6. La restituzione e' ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.



Note all'art. 75: - L'art. 30 del trattato che istituisce la comunita' economica europea, ratificato e reso esecutivo dalla legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 317 del 23 dicembre 1957, come sostituito e rinumerato dall'art. 6 del trattato di Amsterdam, ratificato e reso esecutivo con legge 16 giugno 1998, n. 209, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 1998, dispone: "Art. 30 [36] - Le disposizioni degli articoli 28 [30] e 29 [34] lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri". - Per il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, si veda in nota all'art. 73.



 
Articolo 76
Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri
dell'Unione europea

1. L'autorita' centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva CEE e', per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonche' della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea, il Ministero: a) assicura la propria collaborazione alle autorita' competenti degli
altri Stati membri; b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla
localizzazione del bene culturale e alla identificazione di chi lo
possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su
domanda dello Stato richiedente, corredata da ogni notizia e
documento utili per agevolare le indagini, con particolare
riguardo alla localizzazione del bene; c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel
territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita
da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e
concordanti; d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue per
verificare, in ordine al bene oggetto della notifica di cui alla
lettera c), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni
indicati all'articolo 75, purche' tali operazioni vengano
effettuate entro due mesi dalla notifica stessa. Qualora la
verifica non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono
applicabili le disposizioni contenute nella lettera e); e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea
custodia presso istituti pubblici nonche' ogni altra misura
necessaria per assicurarne la conservazione ed impedirne la
sottrazione alla procedura di restituzione; f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e
possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene culturale, di
ogni controversia concernente la restituzione. A tal fine, tenuto
conto della qualita' dei soggetti e della natura del bene, il
Ministero puo' proporre allo Stato richiedente e ai soggetti
possessori o detentori la definizione della controversia mediante
arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione italiana, e
raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le
parti.



Nota all'art. 76:
- Per la direttiva 93/7 CEE del Consiglio, del 15 marzo
1993, si veda in nota all'art. 73.



 
Articolo 77
Azione di restituzione

1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio, gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto dall'articolo 75.
2. L'azione e' proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova.
3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di procedura civile, l'atto di citazione deve contenere: a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la
qualita' di bene culturale; b) la dichiarazione delle autorita' competenti dello Stato
richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal territorio
nazionale.

4. L'atto di citazione e' notificato, oltre che al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del bene, anche al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione.
5. Il Ministero notifica immediatamente l'avvenuta trascrizione alle autorita' centrali degli altri Stati membri.



Nota all'art. 77:
- L'art. 163 del codice di procedura civile, approvato
con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del
28 ottobre 1940, come modificato dall'art. 7 della legge
14 luglio 1950, n. 581, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 16 agosto 1950
e dall'art. 7 della legge 26 novembre 1990, n. 353,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 1990, dispone:
«Art. 163 (Contenuto della citazione). - La domanda si
propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
Il presidente del tribunale stabilisce al principio
dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo
presidente della corte di appello, i giorni della settimana
e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima
comparizione delle parti.
L'atto di citazione deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la
domanda e' proposta;
2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il
nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora
del convenuto e delle persone che rispettivamente li
rappresentano o li assistono. Se l'attore o convenuto e'
una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o
un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o
la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha
la rappresentanza in giudizio;
3) la determinazione della cosa oggetto della
domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di
diritto costituenti le ragioni della domanda, con relative
conclusioni;
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei
quali l'attore intende valersi e in particolare dei
documenti che offre in comunicazione;
6) il nome e il cognome del procuratore e
l'indicazione della procura, qualora questa sia stata gia'
rilasciata;
7) l'indicazione del giorno dell'udienza di
comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel
termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai
sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di
dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e
a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice
designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento
che la costituzione oltre i suddetti termini implica le
decadenze di cui all'art. 167.
L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art.
125, e' consegnato dalla parte o dal procuratore
all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma
degli articoli 137 e seguenti».
Nota all'art. 84:
- Per il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio,
del 9 dicembre 1992, si veda in nota all'art. 73.
- Per la direttiva 93/7 CEE del Consiglio, del 15 marzo
1993, si veda in nota all'art. 73.



 
Articolo 78
Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione

1. L'azione di restituzione e' promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore a qualsiasi titolo.
2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.
3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati nell'articolo 75, comma 3, lettere b) e c).
 
Articolo 79
Indennizzo

1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, puo', su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi.
2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato e' tenuto a dimostrare di aver usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza necessaria a seconda delle circostanze.
3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredita' o legato non puo' beneficiare di una posizione piu' favorevole di quella del proprio dante causa.
4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo puo' rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.
 
Articolo 80
Pagamento dell'indennizzo

1. L'indennizzo e' corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.
2. Del pagamento e della consegna del bene e' redatto processo verbale a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario o di funzionari all'uopo designati dal Ministero, al quale e' rimessa copia del processo verbale medesimo.
3. Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
 
Articolo 81
Oneri per l'assistenza e la collaborazione

1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all'applicazione dell'articolo 76, nonche' quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.
 
Articolo 82
Azione di restituzione a favore dell'Italia

1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano e' esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene culturale.
2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.
 
Articolo 83
Destinazione del bene restituito

1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente diritto.
2. La consegna del bene e' subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene.
3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero da' notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicita'.
4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto dal comma 3, il bene e' acquisito al demanio dello Stato. Il Ministero, sentiti il competente organo consultivo e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una regione o di altro ente pubblico territoriale, al fine di assicurarne la migliore tutela e la pubblica fruizione nel contesto culturale piu' opportuno.
 
Articolo 84
Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale

1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunita' europee delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.
2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione sull'attuazione del presente Capo nonche' sull'attuazione della direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri.
3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone ogni tre anni la relazione sull'applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE per la Commissione indicata al comma 1 . La relazione e' trasmessa al Parlamento.
 
Articolo 85
Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti

1. Presso il Ministero e' istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, secondo modalita' stabilite con decreto ministeriale.
 
Articolo 86
Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea

1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca, maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonche' della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorita' degli altri Stati membri.
 
Articolo 87
Beni culturali rubati o illecitamente esportati

1. La restituzione dei beni culturali indicati nell'annesso alla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati e' disciplinata dalle disposizioni della Convenzione medesima e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione.



Nota all'art. 87:
- L'atto finale della conferenza diplomatica per
l'adozione del progetto di Convenzione dell'UNIDROIT sul
ritorno internazionale dei beni culturali rubati o
illecitamente esportati, con annesso, fatto a Roma il
24 giugno 1995, e' stato ratificato e reso esecutivo con
legge 7 giugno 1999, n. 213, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1999.



 
Articolo 87-bis (7)
(( (Convenzione UNESCO) ))

(( 1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione UNESCO sulla illecita importazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nella Convenzione medesima. ))
 
Articolo 88
Attivita' di ricerca

1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.
2. Il Ministero puo' ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1.
3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennita' per l'occupazione, determinata secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilita'. L'indennita' puo' essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.
 
Articolo 89
Concessione di ricerca

1. Il Ministero puo' dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell'articolo 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione e' revocata.
3. La concessione puo' essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere gia' eseguite ed il relativo importo e' fissato dal Ministero.
4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l'importo e' stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario.
5. La concessione prevista al comma 1 puo' essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
6. Il Ministero puo' consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime.
 
Articolo 90
Scoperte fortuite

1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorita' di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.
2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facolta' di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorita' competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 e' soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.
4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.
 
Articolo 91
Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate

1. Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.
2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall'abbattimento che abbiano l'interesse di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a). E' nullo ogni patto contrario.



Note all'art. 91:
- Per il testo dell'art. 822 del codice civile, si veda
in nota all'art. 53.
- L'art. 826 del codice civile, approvato con regio
decreto 16 marzo 1942, n. 262, pubblicato nell'edizione
straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile
1942, dispone:
«Art. 826 (Patrimonio dello Stato, delle province e dei
comuni). - I beni appartenenti allo Stato, alle province e
ai comuni, i quali non siano della specie di quelli
indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il
patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e
dei comuni.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le
foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il
demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e
torbiere quando la disponibilita' ne e' sottratta al
proprietario del fondo, le cose di interesse storico,
archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da
chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i
beni costituenti la dotazione della presidenza della
Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili
militari e le navi da guerra.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o,
rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la
loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici
pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a
un pubblico servizio».



 
Articolo 92
Premio per i ritrovamenti

1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate: a) al proprietario dell'immobile dove e' avvenuto il ritrovamento; b) al concessionario dell'attivita' di ricerca, ai sensi
dell'articolo 89; c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti
dall'articolo 90.

2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall'articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla meta' del valore delle cose ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.
4. Il premio puo' essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato puo' ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalita' e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.



Note all'art. 92:
- Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si veda in nota all'art. 29.



 
Articolo 93
Determinazione del premio

1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell'articolo 92, previa stima delle cose ritrovate.
2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo e' corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva.
3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate e' determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina e' effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.
4. La determinazione del terzo e' impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquita'.
 
Articolo 94
Convenzione UNESCO

1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle "Regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo" allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.
 
Articolo 95
Espropriazione di beni culturali

1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilita', quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.
2. Il Ministero puo' autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonche' ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la pubblica utilita' ai fini dell'esproprio e rimette gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.
3. Il Ministero puo' anche disporre l'espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento.
 
Articolo 96
Espropriazione per fini strumentali

1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilita' edifici ed aree quando cio' sia necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.
 
Articolo 97
Espropriazione per interesse archeologico

1. Il Ministero puo' procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell'articolo 10.
 
Articolo 98
Dichiarazione di pubblica utilita'

1. La pubblica utilita' e' dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell'articolo 96, anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero.
2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97 l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.
 
Articolo 99
Indennita' di esproprio per i beni culturali

1. Nel caso di espropriazione previsto dall'articolo 95 l'indennita' consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato.
2. Il pagamento dell'indennita' e' effettuato secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilita'.
 
Articolo 100
Rinvio a norme generali

1. Nei casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96 e 97 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilita'.
 
Articolo 101
Istituti e luoghi della cultura

1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per: a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina
ed espone beni culturali per finalita' di educazione e di studio; b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie e conserva un
insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque
editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e
conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la
consultazione per finalita' di studio e di ricerca. d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di
resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o
di eta' antica; e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da
importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori
storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo
all'aperto; f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralita' di
fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo
hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica,
storica o etnoantropologica.

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilita' sociale.
 
Articolo 102
Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura
di appartenenza pubblica

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilita' sulla base della normativa vigente.
3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 e' assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell'articolo 112. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico e' tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilita'.
5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero puo' altresi' trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza, la disponibilita' di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.
 
Articolo 103
Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura

1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura puo' essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l'accesso ad essi.
2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalita' di lettura, studio e ricerca e' gratuito.
3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano: a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito; b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del
relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri
derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera
c); c) le modalita' di emissione, distribuzione e vendita del biglietto
d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante
convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei
biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie
informatiche, con possibilita' di prevendita e vendita presso
terzi convenzionati. d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare
all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori,
scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.
 
Articolo 104
Fruizione di beni culturali di proprieta' privata

1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali: a) i beni culturali immobili indicati all'articolo 10, comma 3,
lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale; b) le collezioni dichiarate ai sensi dell'articolo 13.

2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), e' dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario.
3. Le modalita' di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne da' comunicazione al comune o alla citta' metropolitana nel cui territorio si trovano i beni.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 38.
 
Articolo 105
Diritti di uso e godimento pubblico

1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell'ambito delle rispettive competenze, affinche' siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni della presente Parte.
 
Articolo 106
Uso individuale di beni culturali

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalita' compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti.
2. Per i beni in consegna al Ministero, il soprintendente determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.
 
Articolo 107
Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonche' l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d' autore.
2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Sono ordinariamente consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali gia' esistenti. Le modalita' per la realizzazione dei calchi sono disciplinate con decreto ministeriale.
 
Articolo 108
Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione

1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorita' che ha in consegna i beni tenendo anche conto: a) del carattere delle attivita' cui si riferiscono le concessioni
d'uso; b) dei mezzi e delle modalita' di esecuzione delle riproduzioni; c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonche' dei
benefici economici che ne derivano al richiedente.

2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.
3. Nessun canone e' dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalita' di valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.
4. Nei casi in cui dall'attivita' in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorita' che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione e' dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.
5. La cauzione e' restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.
6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.
 
Articolo 109
Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali

1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive: a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia; b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo
codice.
 
Articolo 110
Incasso e riparto di proventi

1. Nei casi previsti dall'articolo 115, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonche' dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformita' alle rispettive disposizioni di contabilita' pubblica.
2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo.
3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione dei luoghi medesimi, ai sensi dell'articolo 29, nonche' all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.
4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.
 
Articolo 111
Attivita' di valorizzazione

1. Le attivita' di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalita' indicate all'articolo 6. A tali attivita' possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.
2. La valorizzazione e' ad iniziativa pubblica o privata.
3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di liberta' di partecipazione, pluralita' dei soggetti, continuita' di esercizio, parita' di trattamento, economicita' e trasparenza della gestione.
4. La valorizzazione ad iniziativa privata e' attivita' socialmente utile e ne e' riconosciuta la finalita' di solidarieta' sociale.
 
Articolo 112
Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilita' sulla base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 e' assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare le attivita' di valorizzazione dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi su base regionale, al fine di definire gli obbiettivi e fissarne i tempi e le modalita' di attuazione. Con gli accordi medesimi sono individuate le adeguate forme di gestione, ai sensi dell'articolo 115.
5. Qualora, entro i tempi stabiliti, gli accordi di cui al comma 4 non siano raggiunti tra i competenti organi, la loro definizione e' rimessa alla decisione congiunta del Ministro, del presidente della Regione, del presidente della Provincia e dei sindaci dei comuni interessati. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico e' tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilita'.
6. Lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono definire, in sede di Conferenza unificata, indirizzi generali e procedure per uniformare, sul territorio nazionale, gli accordi indicati al comma 4.
7. Agli accordi di cui al comma 4 possono partecipare anche soggetti privati e, previo consenso dei soggetti interessati, gli accordi medesimi possono riguardare beni di proprieta' privata.
8. I soggetti pubblici interessati possono altresi' stipulare apposite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato che svolgono attivita' di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.
 
Articolo 113
Valorizzazione dei beni culturali di proprieta' privata

1. Le attivita' e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprieta' privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.
3. Le modalita' della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno.
4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 104, comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.
 
Articolo 114
Livelli di qualita' della valorizzazione

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle universita', fissano i livelli uniformi di qualita' della valorizzazione e ne curano l'aggiornamento periodico.
2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata.
3. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la gestione delle attivita' di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.
 
Articolo 115
Forme di gestione

1. Le attivita' di valorizzazione dei beni culturali ad iniziativa pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione in forma diretta e' svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico.
3. La gestione in forma indiretta e' attuata tramite:
a) affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, societa' di capitali o altri soggetti, costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall'amministrazione pubblica cui i beni pertengono;
b) concessione a terzi, in base ai criteri indicati ai commi 4 e 5.
4. Lo Stato e le regioni ricorrono alla gestione in forma indiretta al fine di assicurare un adeguato livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate alle lettere a) e b) del comma 3 e' attuata previa valutazione comparativa, in termini di efficienza ed efficacia, degli obiettivi che si intendono perseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi.
5. Qualora, a seguito della comparazione di cui al comma 4, risulti preferibile ricorrere alla concessione a terzi, alla stessa si provvede mediante procedure ad evidenza pubblica, sulla base di valutazione comparativa dei progetti presentati.
6. Gli altri enti pubblici territoriali ordinariamente ricorrono alla gestione in forma indiretta di cui al comma 3, lettera a), salvo che, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dell'attivita' di valorizzazione, non risulti conveniente od opportuna la gestione in forma diretta.
7. Previo accordo tra i titolari delle attivita' di valorizzazione, l'affidamento o la concessione previsti al comma 3 possono essere disposti in modo congiunto ed integrato.
8. Il rapporto tra il titolare dell'attivita' e l'affidatario od il concessionario e' regolato con contratto di servizio, nel quale sono specificati, tra l'altro, i livelli qualitativi di erogazione del servizio e di professionalita' degli addetti nonche' i poteri di indirizzo e controllo spettanti al titolare dell'attivita' o del servizio.
9. Il titolare dell'attivita' puo' partecipare al patrimonio o al capitale dei soggetti di cui al comma 3, lettera a), anche con il conferimento in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. Gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione totale dalla partecipazione da parte del titolare dell'attivita' o del servizio, di estinzione del soggetto partecipato ovvero di cessazione, per qualunque causa, dell'affidamento dell'attivita' o del servizio. I beni conferiti in uso non sono soggetti a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.
10. All'affidamento o alla concessione di cui al comma 3 puo' essere collegata la concessione in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. La concessione perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione dell'affidamento o della concessione del servizio o dell'attivita'.
 
Articolo 116
Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso

1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell'articolo 115, commi 9 e 10, restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero, che provvede anche su richiesta ovvero nei confronti del soggetto conferitario o concessionario dell'uso dei beni medesimi.
 
Articolo 117
Servizi aggiuntivi

1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalita' per il pubblico.
2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1: a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i
sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro
materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali; b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura
di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario; c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche
museali; d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle
riproduzioni dei beni; e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di
intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di
guida e assistenza didattica, i centri di incontro; f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba; g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonche' di
iniziative promozionali.

3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.
4. La gestione dei servizi medesimi e' attuata nelle forme previste dall'articolo 115.
5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell'articolo 110.
 
Articolo 118
Promozione di attivita' di studio e ricerca

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle universita' e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attivita' conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.
2. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attivita' di cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle universita' e di altri soggetti pubblici e privati.
 
Articolo 119
Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole

1. Il Ministero, il Ministero per l'istruzione, l'universita' e la ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati possono concludere accordi per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio culturale da parte degli studenti.
2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 possono stipulare con le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, apposite convenzioni per la elaborazione di percorsi didattici, la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, nonche' per la formazione e 1' aggiornamento dei docenti. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificita' della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili.
 
Articolo 120
Sponsorizzazione di beni culturali

1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni forma di contributo in beni o servizi da parte di soggetti privati alla progettazione o all'attuazione di iniziative del Ministero, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di soggetti privati, nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attivita' o il prodotto dell'attivita' dei soggetti medesimi.
2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attivita' o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.
3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresi' definite le modalita' di erogazione del contributo nonche' le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.
 
Articolo 121
Accordi con le fondazioni bancarie

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente perseguano scopi di utilita' sociale nel settore dell'arte e delle attivita' e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica puo' concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa.
 
Articolo 122
Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici:
consultabilita' dei documenti

1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:
a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;
b) di quelli contenenti i dati sensibili nonche' i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine e' di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.
2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito.
3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprieta' privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredita' o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredita' o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilita' di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, cosi' come quella generale stabilita dal comma 1, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata; detta limitazione e' altresi' inoperante nei confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto.
 
Articolo 123
Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici:
consultabilita' dei documenti riservati

1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilita' degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell'interno, puo' autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini indicati nell'articolo 122, comma 1. L'autorizzazione e' rilasciata, a parita' di condizioni, ad ogni richiedente.
2. I documenti per i quali e' autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi.
3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 e' assoggettata anche la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 e' reso dal soprintendente archivistico.
 
Articolo 124
Consultabilita' a scopi storici degli archivi correnti

1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito.
2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di deposito degli altri enti ed istituti pubblici, e' regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero.
 
Articolo 125
Declaratoria di riservatezza

1. L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili indicati agli articoli 122 e 127 e' effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero.
 
Articolo 126
Protezione di dati personali

1. Qualora il titolare di dati personali abbia esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il trattamento, i documenti degli archivi storici sono conservati e consultabili unitamente alla documentazione relativa all'esercizio degli stessi diritti.
2. Su richiesta del titolare medesimo, puo' essere disposto il blocco dei dati personali che non siano di rilevante interesse pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignita', della riservatezza o dell'identita' personale dell'interessato.
3. La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali e' assoggettata anche alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.
 
Articolo 127
Consultabilita' degli archivi privati

1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell'articolo 13 hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalita' concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso.
2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell'articolo 125. Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata posta la condizione di non consultabilita' ai sensi dell'articolo 122, comma 3.
3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a norma dell'articolo 13, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 123, comma 3, e 126, comma 3.
 
Articolo 128
Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente

1. I beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui all'articolo 14. Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questa Parte.
2. Conservano altresi' efficacia le notifiche effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e notificate a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero puo' rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela.
4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia stato avviato d'ufficio, e' ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 16.



Note all'art. 128:
- La legge 20 giugno 1909, n. 364, "che stabilisce e
fissa norme per l'inalienabilita' delle antichita' e belle
arti", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del
28 giugno 1909.
- La legge 11 giugno 1922, n. 778, recante:
"Provvedimenti per la tutela delle bellezze naturali e
degli immobili di particolare interesse storico", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 24 giugno
1922.
- Gli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1° giugno 1939,
n. 1089, concernente la "Tutela delle cose d'interesse
artistico e storico", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 184 dell'8 agosto 1939, dispongono:
"Art. 2. - Sono altresi' sottoposte alla presente legge
le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la
storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e
della cultura in genere, siano state riconosciute di
interesse particolarmente importante e come tali abbiano
formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa,
del Ministro per la educazione nazionale.
La notifica, su richiesta del Ministro, e' trascritta
nei registri delle Conservatorie delle ipoteche ed ha
efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario,
possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo.
Art. 3. - Il Ministro per l'educazione nazionale
notifica in forma amministrativa ai privati proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate
all'art. 1 che siano di interesse particolarmente
importante.
Trattandosi di immobili per natura o di pertinenze, si
applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo
precedente.
L'elenco delle cose mobili, delle quali si e'
notificato l'interesse particolarmente importante, e'
conservato presso il Ministero dell'educazione nazionale e
copie dello stesso sono depositate presso le prefetture del
Regno.
Chiunque abbia interesse puo' prenderne visione.
Art. 5. - Il Ministro per l'educazione nazionale,
sentito il Consiglio nazionale della educazione, delle
scienze e delle arti puo' procedere alla notifica delle
collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e
particolari caratteristiche ambientali, rivestono come
complesso un eccezionale interesse artistico o storico.
Le collezioni e le serie notificate non possono, per
qualsiasi titolo, essere smembrate senza l'autorizzazione
del Ministro per l'educazione nazionale.
Art. 21. - Il Ministro per l'educazione nazionale ha
facolta' di prescrivere le distanze, le misure e le altre
norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo la
integrita' delle cose immobili soggette alle disposizioni
della presente legge, ne sia danneggiata la prospettiva o
la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente o di
decoro.
L'esercizio di tale facolta' e' indipendente dalla
applicazione dei regolamenti edilizi o dalla esecuzione di
piani regolatori.
Le prescrizioni dettate in base al presente articolo
devono essere, su richiesta del Ministro, trascritte nei
registri delle Conservatorie delle ipoteche ed hanno
efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario,
possessore o detentore, a qualsiasi titolo, della cosa cui
le prescrizioni stesse si riferiscono".
- L'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409, recante: "Norme relative
all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 31 ottobre
1963, dispone:
"Art. 36 (Dichiarazione di notevole interesse storico).
- E' compito dei sovrintendenti archivistici dichiarare,
con provvedimento motivato da notificare in forma
amministrativa, il notevole interesse storico di archivi o
di singoli documenti di cui siano proprietari, possessori o
detentori, a qualsiasi titolo, i privati.
Contro i provvedimenti dei sovrintendenti i privati
possono ricorrere, nel termine di sessanta giorni, al
Ministro per l'interno che decide, udita la Giunta del
Consiglio superiore degli archivi".
- Gli articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, recante: "testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997,
n. 352", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, dispongono:
"Art. 6 (Dichiarazione). - 1. Salvo quanto disposto dal
comma 4, il Ministero dichiara l'interesse particolarmente
importante delle cose indicate all'art. 2, comma 1, lettera
a) appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati
all'art. 5, comma 1.
2. Il Ministero dichiara altresi' l'interesse
particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2,
comma l, lettera b), l'eccezionale interesse delle
collezioni o serie di oggetti indicati all'art. 2, comma 1,
lettera c) e il notevole interesse storico dei beni
indicati all'articolo 2, comma 4, lettera c).
3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti
dall'art. 10.
4. La Regione competente per territorio dichiara
l'interesse particolarmente importante delle cose indicate
nell'art. 2, comma 2, lettera c) di proprieta' privata. In
caso di inerzia della Regione, il Ministero procede a norma
dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.
Art. 7 (Procedimento di dichiarazione). - 1. Il
Ministero avvia il procedimento di dichiarazione previsto
dell'art. 6 direttamente o su proposta formulata dal
soprintendente, anche su richiesta della regione, della
provincia o del comune, dandone comunicazione al
proprietario, possessore o detentore.
2. La comunicazione ha per oggetto gli elementi
identificativi del bene e la sua valutazione risultante
dall'atto di iniziativa o dalla proposta, l'indicazione
degli effetti previsti dal comma 4 nonche' l'indicazione
del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la
presentazione di eventuali osservazioni.
3. Allorche' il procedimento riguardi complessi
immobiliari, la comunicazione e' inviata anche al Comune
interessato.
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via
cautelare, delle disposizioni previste dalla sezione I del
Capo II e dalla sezione I del Capo III di questo Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla
scadenza del termine del procedimento di dichiarazione che
il Ministero stabilisce a norma dell'art. 2, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Le regioni applicano le disposizioni indicate ai
commi precedenti nell'esercizio delle funzioni indicate
all'art. 6, comma 4.
Art. 8 (Notificazione della dichiarazione). - 1. La
dichiarazione prevista dall'art. 6 e' notificata al
proprietario, possessore o detentore delle cose che ne
formano oggetto.
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicita'
immobiliare la dichiarazione, su richiesta del Ministero,
e' trascritta nei registri immobiliari ed ha efficacia nei
confronti di ogni successivo proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo.
3. Le dichiarazioni adottate dalle regioni a norma
dell'art. 6, comma 4, sono trasmesse al Ministero.
Art. 49 (Prescrizioni di tutela indiretta). - 1. Il
Ministero, anche su proposta del soprintendente, ha
facolta' di prescrivere le distanze, le misure e le altre
norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo
l'integrita' delle cose immobili soggette alle disposizioni
di questo Titolo, ne sia danneggiata la prospettiva o la
luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di
decoro.
2. L'esercizio di tale facolta' e' indipendente dalle
previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti
urbanistici.
3. La comunicazione di avvio del procedimento e'
eseguita con le modalita' previste dall'art. 7, comma 2,
ovvero, se per il numero di destinatari la comunicazione
personale non sia possibile o risulti particolarmente
gravosa, mediante idonee forme di pubblicita'. Con la
comunicazione personale l'amministrazione ha facolta' di
adottare provvedimenti cautelari.
4. Le prescrizioni dettate in base al presente articolo
sono trascritte nei registri immobiliari e hanno efficacia
nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o
detentore, a qualsiasi titolo, della cosa cui le
prescrizioni stesse si riferiscono.
5. Nel caso di complessi immobiliari, alla
comunicazione si applica anche la disposizione dell'art. 7,
comma 3".



 
Articolo 129
Provvedimenti legislativi particolari

1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole citta' o parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico.
2. Restano altresi' salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.



Note all'art. 129:
- La legge 28 giugno 1871, n. 286, «che estende alla
Provincia di Roma gli articoli 24 e 25 delle disposizioni
transitorie per l'attuazione del Codice civile», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 giugno
1871.
- La legge 8 luglio 1883, n. 1461, «che provvede per la
conservazione delle gallerie, biblioteche ed altre
collezioni d'arte e di antichita», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 1883.
- Il regio decreto 23 novembre 1891, n. 653, «che
approva il regolamento per l'esecuzione dell'art. 4 della
legge 28 giugno 1871, n. 286 (serie 2a) e della legge
8 luglio 1883, n. 1461 (serie 3a)», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1891.
- La legge 7 febbraio 1892, n. 31, «portante
provvedimenti per le gallerie, biblioteche e collezioni
d'arte e di antichita», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1892.



 
Articolo 130
Disposizioni regolamentari precedenti

1. Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.



Note all'art. 130:
- Il regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, recante il
«Regolamento per gli Archivi di Stato», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 1911.
- Il regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, recante il
«Regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n.
364 e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichita' e le belle
arti», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del
5 giugno 1913.



 
Articolo 131
Salvaguardia dei valori del paesaggio

1. Ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni.
2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.
 
Articolo 132
Cooperazione tra amministrazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche cooperano per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attivita' di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi.
2. Gli indirizzi e i criteri perseguono gli obiettivi della salvaguardia e della reintegrazione dei valori del paesaggio anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.
3. Al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio le amministrazioni pubbliche intraprendono attivita' di formazione e di educazione.
4. Il Ministero e le regioni definiscono le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualita' del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonche' dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalita'.
 
Articolo 133
Convenzioni internazionali

1. Le attivita' di tutela e di valorizzazione del paesaggio si conformano agli obblighi e ai principi di cooperazione tra gli Stati derivanti dalle convenzioni internazionali.
 
Articolo 134
Beni paesaggistici

1. Sono beni paesaggistici:
a) gli immobili e le aree indicati all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
b) le aree indicate all'articolo 142;
c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.
 
Articolo 135
Pianificazione paesaggistica

1. Le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati "piani paesaggistici".
2. Il piano paesaggistico definisce, con particolare riferimento ai beni di cui all'articolo 134, le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonche' gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile.
 
Articolo 136
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarita' geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e cosi' pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
 
Articolo 137
Commissioni provinciali

1. Con atto regionale e' istituita per ciascuna provincia una commissione con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136;
2. Della commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio. I restanti membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dalla regione tra soggetti con particolare e qualificata professionalita' ed esperienza nella tutela del paesaggio. La commissione procede all'audizione dei sindaci dei comuni interessati e puo' consultare esperti.
 
Articolo 138
Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico

1. Su iniziativa del direttore regionale, della regione o degli altri enti pubblici territoriali interessati, la commissione indicata all'articolo 137, acquisisce le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali, valuta la sussistenza del notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136, e propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico. La proposta e' motivata con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche proprie degli immobili o delle aree che abbiano significato e valore identitario del territorio in cui ricadono o che siano percepite come tali dalle popolazioni e contiene le prescrizioni, le misure ed i criteri di gestione indicati all'articolo 143, comma 3.
2. Le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono dirette a stabilire una specifica disciplina di tutela e valorizzazione, che sia maggiormente rispondente agli elementi peculiari e al valore degli specifici ambiti paesaggistici e costituisca parte integrante di quella prevista dal piano paesaggistico.
 
Articolo 139
Partecipazione al procedimento di dichiarazione
di notevole interesse pubblico

1. La proposta della commissione per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree, corredata dalla relativa planimetria redatta in scala idonea alla loro identificazione, e' pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.
2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione e' data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione territorialmente interessata, nonche' su un quotidiano a diffusione nazionale e, ove istituiti, sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela.
3. Entro i sessanta giorni successivi all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio della proposta della commissione, i comuni, le citta' metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni alla regione, che ha altresi' facolta' di indire un'inchiesta pubblica.
4. Successivamente agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 la regione, per gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136, comunica l'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene, nonche' alla citta' metropolitana o al comune interessato.
5. La comunicazione di cui al comma 4 ha per oggetto gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile, la proposta formulata dalla commissione, nonche' l'indicazione dei conseguenti obblighi a carico del proprietario, possessore o detentore.
6. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 4, il proprietario, possessore o detentore dell'immobile puo' presentare osservazioni alla regione.



Nota all'art. 139:
- L'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante:
"Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
di danno ambientale", pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 1986, dispone:
"Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale
a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque
regioni sono individuate con decreto del Ministro
dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche e
dell'ordinamento interno democratico previsti dallo
statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della sua
rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale
per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla
richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia
stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima
composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le
terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lettera c),
effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, una prima individuazione delle associazioni
a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e
ne informa il Parlamento".



 
Articolo 140
Dichiarazione di notevole interesse pubblico
e relative misure di conoscenza

1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminate le osservazioni e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, emana il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136.
2. Il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136 e' altresi' notificato al proprietario, possessore o detentore, depositato presso il comune, nonche' trascritto a cura della regione nei registri immobiliari.
3. I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione.
4. Copia della Gazzetta Ufficiale e' affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.
 
Articolo 141
Provvedimenti ministeriali

1. Qualora la commissione non proceda alle proprie valutazioni entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta formulata ai sensi dell'articolo 138, ovvero laddove il provvedimento regionale di dichiarazione di notevole interesse pubblico non venga comunque emanato entro il termine di un anno dalla predetta richiesta, il direttore regionale puo' chiedere al Ministero di provvedere in via sostitutiva.
2. Il competente organo ministeriale, ricevuta copia della documentazione eventualmente acquisita dalla commissione provinciale, effettua l'istruttoria ai fini della formulazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.
3. Il Ministero invia la proposta ai comuni interessati affinche' provvedano agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, e provvede direttamente agli adempimenti indicati all'articolo 139, commi 2, 4 e 5.
4. Il Ministero valuta le osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 139, commi 3 e 6, e provvede con decreto. Il decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico e' notificato, depositato, trascritto e pubblicato nelle forme previste dall'articolo 140, commi 2, 3 e 4.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle proposte di integrazione, con riferimento ai contenuti indicati all'articolo 143, comma 3, lettere e) ed f), dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico esistenti.
 
Articolo 141-bis (8)
(( (Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di
notevole interesse pubblico) ))


(( 1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2.
2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione e' avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale e' adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.
3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicita' stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.))
 
Articolo 142
Aree tutelate per legge

1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 141, puo' tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.



Note all'art. 142:
- Il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante
il "testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 5 dell'8 gennaio 1934.
- L'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
227, recante "Orientamento e modernizzazione del settore
forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.
57", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2001, dispone:
"Art. 2 (Definizione di bosco e di arboricoltura da
legno). - 1. Agli effetti del presente decreto legislativo
e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della
Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono
equiparati.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo le regioni stabiliscono
per il territorio di loro competenza la definizione di
bosco e:
a) i valori minimi di larghezza, estensione e
copertura necessari affinche' un'area sia considerata
bosco;
b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che
interrompono la continuita' del bosco;
c) le fattispecie che per la loro particolare natura
non sono da considerarsi bosco.
3. Sono assimilati a bosco:
a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per
le finalita' di difesa idrogeologica del territorio,
qualita' dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico,
conservazione della biodiversita', protezione del paesaggio
e dell'ambiente in generale;
b) le aree forestali temporaneamente prive di
copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni
forestali, avversita' biotiche o abiotiche, eventi
accidentali, incendi;
c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione
inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la
continuita' del bosco.
4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai
fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di
cui all'art. 146, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
5. Per arboricoltura da legno si intende la
coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata
esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La
coltivazione e' reversibile al termine del ciclo colturale.
6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di
cui al comma 2 e ove non diversamente gia' definito dalle
regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da
vegetazione forestale arborea associata o meno a quella
arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi
stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia
mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le
alberature stradali, i castagneti da frutto in attualita'
di coltura e gli impianti di frutticoltura e
d'arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette
formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono
avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e
larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non
inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla
base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco
a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono
altresi' assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di
rimboschimento per le finalita' di difesa idrogeologic a
del territorio, qualita' dell'aria, salvaguardia del
patrimonio idrico, conservazione della biodiversita',
protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale,
nonche' le radure e tutte le altre superfici d'estensione
inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la
continuita' del bosco".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
1976, n. 448, recante: "Esecuzione della convenzione
relativa alle zone umide d'importanza internazionale,
soprattutto come `habitat' degli uccelli acquatici, firmata
a Ramsar il 2 febbraio 1971", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976.
- Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, 1444, recante:
"Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e
spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al
verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della
revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della
legge 6 agosto 1967, n. 765", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.
- L'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
recante "Programmi e coordinamento dell'edilizia
residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per
pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi
17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167;
29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per
interventi straordinari nel settore dell'edilizia
residenziale, agevolata e convenzionata", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 276 del 30 ottobre 1971, dispone:
"Art. 18. - Entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i comuni, ai fini
dell'applicazione del precedente art. 16 procedono alla
delimitazione dei centri edificati con deliberazione
adottata dal consiglio comunale. In pendenza dell'adozione
di tale deliberazione, il comune dichiara con delibera
consigliare, agli effetti del procedimento espropriativo in
corso, se l'area ricade o meno nei centri edificati.
Il centro edificato e' delimitato, per ciascun centro o
nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte
le aree edificate con continuita' ed i lotti interclusi.
Non possono essere compresi nel perimetro dei centri
edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche
se interessate dal processo di urbanizzazione.
Ove decorra inutilmente il termine previsto al primo
comma del presente articolo, alla delimitazione dei centri
edificati provvede la regione".



 
Articolo 143
Piano paesaggistico

1. In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrita' dei valori paesaggistici, il piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati.
2. In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il piano attribuisce a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualita' paesaggistica. Gli obiettivi di qualita' paesaggistica prevedono in particolare:
a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonche' delle tecniche e dei materiali costruttivi;
b) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;
c) il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli.
3. Il piano paesaggistico ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo. La sua elaborazione si articola nelle seguenti fasi:
a) ricognizione dell'intero territorio, attraverso l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
b) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilita' del paesaggio, la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
c) individuazione degli ambiti paesaggistici e dei relativi obiettivi di qualita' paesaggistica;
d) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati;
e) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;
f) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate;
g) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;
h) individuazione, ai sensi dell'articolo 134, lettera c), di eventuali categorie di immobili o di aree, diverse da quelle indicate agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.
4. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua distintamente le aree nelle quali la loro realizzazione e' consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 3, lettere d), e), f) e g), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche parametri vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell'articolo 145.
5. Il piano puo' altresi' individuare:
a) le aree, tutelate ai sensi dell'articolo 142, nelle quali la realizzazione delle opere e degli interventi consentiti, in considerazione del livello di eccellenza dei valori paesaggistici o della opportunita' di valutare gli impatti su scala progettuale, richiede comunque il previo rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159;
b) le aree, non oggetto di atti e provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali, invece, la realizzazione di opere ed interventi puo' avvenire sulla base della verifica della conformita' alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico, effettuata nell'ambito del procedimento inerente al titolo edilizio e con le modalita' previste dalla relativa disciplina, e non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159;
c) le aree significativamente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi di recupero e riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159.
6. L'entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma 5, lettera b), e' subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 145. Dalla medesima consegue la modifica degli effetti derivanti dai provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, nonche' dall'inclusione dell'area nelle categorie elencate all'articolo 142.
7. Il piano puo' subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed interventi ai sensi del comma 5, lettera b), all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformita' alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui all'articolo 5, lettera b), siano effettuati controlli a campione sulle opere ed interventi realizzati e che l'accertamento di un significativo grado di violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
9. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.
10. Le regioni, il Ministero e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio possono stipulare accordi per l'elaborazione d'intesa dei piani paesaggistici. Nell'accordo e' stabilito il termine entro il quale e' completata l'elaborazione d'intesa, nonche' il termine entro il quale la regione approva il piano. Qualora all'elaborazione d'intesa del piano non consegua il provvedimento regionale, il piano e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
11. L' accordo di cui al comma 10 stabilisce altresi' presupposti, modalita' e tempi per la revisione periodica del piano, con particolare riferimento alla eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141.
12. Qualora l'accordo di cui al comma 10 non venga stipulato, ovvero ad esso non segua l'elaborazione congiunta del piano, non trova applicazione quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.
 
Articolo 144
Pubblicita' e partecipazione

1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e ampie forme di pubblicita'.
2. Qualora dall'applicazione dell'articolo 143, commi 3, 4 e 5 derivi una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, l'entrata in vigore delle relative disposizioni del piano paesaggistico e' subordinata all'espletamento delle forme di pubblicita' indicate all'articolo 140, commi 3 e 4.



Nota all'art. 144:
- Per il testo dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, si veda in nota all'art. 139.



 
Articolo 145
Coordinamento della pianificazione paesaggistica
con altri strumenti di pianificazione

1. Il Ministero individua ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalita' di indirizzo della pianificazione.
2. I piani paesaggistici prevedono misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonche' con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico.
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresi' vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione.
4. Entro il termine stabilito nel piano paesaggistico e comunque non oltre due anni dalla sua approvazione, i comuni, le citta' metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano e adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai piani. I limiti alla proprieta' derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.
5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.



Nota all'art. 145:
- L'art. 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, recante "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998, dispone:
"Art. 52 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai sensi
dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi
alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto
del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali
e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione
territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di
competenza statale, nonche' al sistema delle citta' e delle
aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del
Mezzogiorno e delle aree depresse del paese.
2. Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi
internazionali e il coordinamento con l'Unione europea di
cui all'art. 1, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo
1997, n. 59, in materia di politiche urbane e di assetto
territoriale.
3. I compiti di cui al comma 1 del presente articolo
sono esercitati attraverso intese nella Conferenza
unificata.
4. All'art. 81, comma primo, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la lettera a) e'
abrogata".



 
Articolo 146
Autorizzazione

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e' individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilita' paesaggistica degli interventi proposti.
4. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.
5. L' amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformita' dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta:
a) la compatibilita' rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
b) la congruita' con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
c) la coerenza con gli obiettivi di qualita' paesaggistica.
6. L'amministrazione, accertata la compatibilita' paesaggistica dell'intervento ed acquisito il parere della commissione per il paesaggio, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, alla competente soprintendenza, dandone notizia agli interessati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista al comma 3, chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto termine e' sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualora l'amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al comma 3, ovvero effettuare accertamenti, il termine e' sospeso, per una sola volta, dalla data della richiesta fino a quella di ricezi one della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessita' di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni.
7. La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di cui al comma 6. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.
8. L'autorizzazione e' rilasciata o negata dall'amministrazione competente entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.
9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8, e' data facolta' agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva e' presentata alla competente soprintendenza.
10. L'autorizzazione paesaggistica:
a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua emanazione;
b) e' trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonche', unitamente al parere, alla regione ed alla provincia e, ove esistenti, alla comunita' montana e all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo;
c) non puo' essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
11. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso e' deciso anche se, dopo la sua proposizione ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi piu' interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere impugnate da chi sia legittimato a ricorrere avverso l'autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso di primo grado.
12. Presso ogni comune e' istituito un elenco, aggiornato almeno ogni sette giorni e liberamente consultabile, in cui e' indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformita' dal parere della soprintendenza. Copia dell'elenco e' trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155.
13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle istanze concernenti le attivita' minerarie di ricerca ed estrazione.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle autorizzazioni per le attivita' di coltivazione di cave e torbiere. Per tali attivita' restano ferme le potesta' del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dalla competente soprintendenza.



Note all'art. 146:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
- Per il testo dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, si veda in nota all'art. 139.



 
Articolo 147
Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte
di amministrazioni statali

1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, l'autorizzazione prescritta dal comma 1 e' rilasciata secondo le procedure previste all'articolo 26.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalita' di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.



Note all'art. 147:
- Gli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990, dispongono:
- "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un
esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in
un procedimento amministrativo, l'amministrazione
procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici
giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente
richiesti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare
l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA).
Art. 14-bis. - 1. La conferenza di servizi puo' essere
convocata per progetti di particolare complessita', su
motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima
della presentazione di una istanza o di un progetto
definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni
per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di
consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro
trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute, si
pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna
tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora
non emergano, sulla base della documentazione disponibile,
elementi comunque preclusivi della realizzazione del
progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro
quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi
necessari per ottenere, in sede di presentazione del
progetto definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere , in sede di presentazione del progetto
definitivo, i necessari atti di consenso.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni.
Art. 14-ter. - 1. La conferenza di servizi assume le
determinazioni relative all'organizzazione dei propri
lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'art. 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti
dell'art. 14-quater.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione
medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per
l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione
competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la
quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine
predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei
soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il
termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e'
prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi
la necessita' di approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di
cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute
pubblica.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia
espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione
rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione
procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione della determinazione di conclusione del
procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello
stesso termine non abbia impugnato la determinazione
conclusiva della conferenza di servizi.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva favorevole della conferenza di servizi
sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla
predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
Art. 14-quater. - 1. Il dissenso di uno o piu'
rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente
convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza
di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo'
riferirsi a questioni connesse che non costituiscono
oggetto della conferenza medesima e deve recare le
specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'assenso.
2. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso
nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla
proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima,
entro i termini perentori indicati dall'art. 14-ter, comma
3, assume comunque la determinazione di conclusione del
procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni
espresse in sede di conferenza di servizi. La
determinazione e' immediatamente esecutiva.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione
e' rimessa al Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione
dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione
statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi
degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio
dei Ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti
territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il presidente della
giunta regionale o il presidente della provincia o il
sindaco, valutata la complessita' dell'istruttoria,
decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo
non superiore a sessanta giorni.
4. Quando il dissenso e' espresso da una regione, le
determinazioni di competenza del Consiglio dei Ministri
previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del
presidente della giunta regionale interessata, al quale e'
inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare
alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303".
- L'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante:
"Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
di danno ambientale", pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 1986, dispone:
"Art. 6. - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge il Governo presenta al Parlamento il
disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive
comunitarie in materia di impatto ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle
direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le
norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre
rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si
applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e
5, sono individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata su proposta del Ministro
dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al
successivo art. 11, conformemente alla direttiva del
Consiglio delle comunita' europee n. 85/337 del 27 giugno
1985.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2
sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro
dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e
ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai
fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La
comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione
dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e
solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti
nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte
dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione
o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione
dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale.
L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere
pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano piu'
diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche'
su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione
interessata, di concerto con il Ministro per i beni
culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilita'
ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali
la procedura di approvazione del progetto riprende il suo
corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri
in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o
paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di
concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione
dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del
Ministero dell'ambiente, la questione e' rimessa al
Consiglio dei Ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma
3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti
contrastanti con il parere sulla compatibilita' ambientale
espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da
compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico
e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
questione al Consiglio dei Ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i
beni culturali e ambientali nelle materie di sua
competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel
caso previsto dall'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui
agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il
Ministro dell'ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformita' delle leggi
vigenti, puo' presentare, in forma scritta, al Ministero
dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e
ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni
o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto
ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio
della comunicazione del progetto".



 
Articolo 148
Commissione per il paesaggio

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice le regioni promuovono l'istituzione della commissione per il paesaggio presso gli enti locali ai quali sono attribuite le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica.
2. La commissione e' composta da soggetti con particolare e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.
3. La commissione esprime il parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 146, 147 e 159.
4. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che prevedano le modalita' di partecipazione del Ministero alle attivita' della commissione per il paesaggio. In tal caso, il parere di cui all'articolo 146, comma 7, e' espresso in quella sede secondo le modalita' stabilite nell'accordo, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 146, commi 10, 11 e 12.
 
Articolo 149
Interventi non soggetti ad autorizzazione

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 5, lettera b) e dell'articolo 156, comma 4, non e' comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purche' previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
 
Articolo 150
Inibizione o sospensione dei lavori

1. Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio prevista dagli articoli 139 e 141, ovvero dall'avvenuta comunicazione prescritta dall'articolo 139, comma 4, la regione o il Ministero ha facolta' di:
a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di pregiudicare il bene;
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.
2. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su immobili od aree non ancora dichiarati di notevole interesse pubblico cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio della proposta della commissione di cui all'articolo 138 o della proposta dell'organo ministeriale prevista all'articolo 141, ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall'articolo 139, comma 4.
3. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene paesaggistico per il quale la pianificazione paesaggistica preveda misure di recupero o di riqualificazione cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni la regione non abbia comunicato agli interessati le prescrizioni alle quali attenersi, nella esecuzione dei lavori, per non compromettere l'attuazione della pianificazione.
4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune interessato.
 
Articolo 151
Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori

1. Per lavori su beni paesaggistici che non siano gia' stati oggetto dei provvedimenti di cui agli articoli 138 e 141, o che non siano stati precedentemente dichiarati di notevole interesse pubblico, e dei quali sia stata ordinata la sospensione senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all'articolo 150, comma 1, l'interessato puo' ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere gia' eseguite sono demolite a spese dell'autorita' che ha disposto la sospensione.
 
Articolo 152
Interventi soggetti a particolari prescrizioni

1. Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136, ovvero in prossimita' degli immobili indicati alle lettere a) e b) dello stesso articolo, la regione ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilita' economica delle opere gia' realizzate, valgano ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo. La medesima facolta' spetta al Ministero, che la esercita previa consultazione della regione.
2. Per le zone di interesse archeologico elencate all'articolo 136, lettera c), o all'articolo 142, comma 1, lettera m), la Regione consulta preventivamente le competenti soprintendenze.
 
Articolo 153
Cartelli pubblicitari

1. Nell'ambito e in prossimita' dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 e' vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla regione.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimita' dei beni indicati nel comma 1 e' vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilita' della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.



Nota all'art. 153:
- L'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, recante il "Nuovo codice della strada",
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, come modificato
dall'art. 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n.
360, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993, dall'art. 30 della
legge 7 dicembre 1999, n. 472, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre
1999 e dall'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 2003, n.
151, pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno
2003 e convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto
2003, n. 214, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003, dispone:
"4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi
pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e' soggetta
in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente
proprietario della strada nel rispetto delle presenti
norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza e' dei
comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente
proprietario se la strada e' statale, regionale o
provinciale".



 
Articolo 154
Colore delle facciate dei fabbricati

1. L'amministrazione competente individuata dalla regione puo' ordinare che, nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 136, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi.
2. La disposizione del comma 1 non si applica nei confronti degli immobili di cui all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati ai sensi dell'articolo 13.
3. Per i fabbricati ricadenti nelle zone di interesse archeologico elencate all'articolo 136, lettera c), o all'articolo 139, comma 1, lettera m), l'amministrazione consulta preventivamente le competenti soprintendenze.
4. In caso di inadempienza dei proprietari, possessori o detentori dei fabbricati, l'amministrazione provvede all'esecuzione d'ufficio.
 
Articolo 155
Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.
2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia nell'esercizio di tali competenze comporta l'attivazione dei poteri sostitutivi.
 
Articolo 156
Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici

1. Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, le regioni che hanno redatto i piani previsti dall'articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 verificano la conformita' tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell'articolo 143 e, in difetto, provvedono ai necessari adeguamenti.
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, il Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilita' dei sistemi informativi.
3. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento d'intesa delle attivita' volte alla verifica e all'adeguamento dei piani paesaggistici, sulla base dello schema generale di convenzione di cui al comma 2. Nell'accordo e' stabilito il termine entro il quale sono completate le attivita', nonche' il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato. Qualora al completamento delle attivita' non consegua il provvedimento regionale il piano e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro.
4. Se dalla verifica e dall'adeguamento, in applicazione dell'articolo 143, commi 3, 4 e 5, deriva una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, l'entrata in vigore delle relative disposizioni del piano paesaggistico e' subordinata all'espletamento delle forme di pubblicita' indicate all'articolo 140, commi 3 e 4.
5. Qualora l'accordo di cui al comma 3 non venga stipulato, ovvero ad esso non seguano la verifica e l'adeguamento congiunti del piano, non trova applicazione quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 143.



Note all'art. 156:
- L'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, recante: "testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, a
norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352",
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, dispone:
"Art. 149 (Piani territoriali paesistici). - 1. Le
regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di
valorizzazione ambientale il territorio includente i beni
ambientali indicati all'art. 146 mediante la redazione di
piani territoriali paesistici o di piani
urbanistico-territoriali aventi le medesime finalita' di
salvaguardia dei valori paesistici e ambientali.
2. La pianificazione paesistica prescritta al comma 1
e' facoltativa per le vaste localita' indicate alle lettere
c) e d) dell'art. 139 incluse negli elenchi previsti
dall'art. 140 e dall'art. 144.
3. Qualora le regioni non provvedano agli adempimenti
previsti al comma 1, si procede a norma dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, come modificato dall'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59.
4. Fermo il disposto dell'art. 164 il Ministero,
d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con la Regione,
puo' adottare misure di recupero e di riqualificazione dei
beni tutelati a norma di questo titolo i cui valori siano
stati comunque compromessi".



 
Articolo 157
Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti
e atti emessi ai sensi della normativa previgente

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 6, dell'articolo 144, comma 2 e dell'articolo 156, comma 4, conservano efficacia a tutti gli effetti:
a) le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922,n. 778;
b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
c) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
d) i provvedimenti di riconoscimento della zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
e) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) i provvedimenti di riconoscimento della zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.



Note all'art. 157:
- Per la legge 11 giugno 1922, n. 778, si veda in nota
all'art. 128.
- La legge 29 giugno 1939, n. 1497, concernente la
"Protezione delle bellezze naturali", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 1939.
- L'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, recante: "Attuazione della delega
di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382",
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 29 agosto 1977, come integrato
dall'art. 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 29 giugno
1985 e convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto
1985, n. 431, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197
del 22 agosto 1985, dispone:
"Art. 82 (Beni ambientali). - Sono delegate alle
regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi
centrali e periferici dello Stato per la protezione delle
bellezze naturali per quanto attiene alla loro
individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni.
La delega riguarda tra l'altro le funzioni
amministrative concernenti:
a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il
potere del Ministro per i beni culturali e ambientali,
sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, di integrare gli elenchi delle bellezze
naturali approvate dalle regioni;
b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta
per le loro modificazioni;
c) l'apertura di strade e cave;
d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di
pubblicita';
e) la adozione di provvedimenti cautelari anche
indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi
elenchi;
f) l'adozione dei provvedimenti di demolizione e la
irrogazione delle sanzioni amministrative;
g) le attribuzioni degli organi statali centrali e
periferici inerenti alle commissioni provinciali previste
dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art.
31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
1975, n. 805;
h) l'autorizzazione prevista dalla legge 29 novembre
1971, n. 1097, per la tutela dei Colli Euganei.
Le notifiche di notevole interesse pubblico delle
bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla legge
29 giugno 1939, n. 1497, non possono essere revocate o
modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per
i beni culturali.
Il Ministro per i beni culturali e ambientali puo'
inibire lavori o disporne la sospensione, quando essi
rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze
naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione
negli elenchi.
Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della
legge 29 giugno 1939, n. 1497:
a) i territori costieri compresi in una fascia della
profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per
i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una
fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti
negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative
sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri
ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul
livello del mare per la catena alpina e 1200 metri sul
livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali,
nonche' i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi,
ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento;
h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le
zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
Il vincolo di cui al precedente comma non si applica
alle zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei
piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come
delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e, nei comuni
sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati
perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre
1971, n. 865.
Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche
nelle zone di cui al comma precedente, i beni di cui al n.
2) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del
quinto comma del presente articolo sono consentiti il
taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le
opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti
ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.
L'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge
29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata
entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni
danno immediata comunicazione al Ministro per i beni
culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e
trasmettono contestualmente la relativa documentazione.
Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati,
entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al
Ministro per i beni culturali e ambientali, che si
pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento
della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e
ambientali puo' in ogni caso annullare, con provvedimento
motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta
giorni successivi alla relativa comunicazione.
Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere
da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, il
Ministro per i beni culturali e ambientali puo' in ogni
caso rilasciare o negare entro sessanta giorni
l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, anche in difformita' dalla decisione
regionale.
Per le attivita' di ricerca ed estrazione di cui al
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del
Ministero per i beni culturali e ambientali, prevista dal
precedente nono comma, e' rilasciata sentito il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Non e' richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento
statico e di restauro conservativo che non alterino lo
stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici,
nonche' per l'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorale
che non comporti alterazione permanente dello stato dei
luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e
sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino
l'assetto idrogeologico del territorio.
Le funzioni di vigilanza sull'osservanza del vincolo di
cui al quinto comma del presente articolo sono esercitate
anche dagli organi del Ministero per i beni culturali e
ambientali".
- Per il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
si veda in nota alle premesse.



 
Articolo 158
Disposizioni regionali di attuazione

1. Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.



Nota all'art. 158:
- Il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, recante il
«Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939,
n. 1497», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
5 ottobre 1940.



 
Articolo 159
Procedimento di autorizzazione in via transitoria

1. Fino all'approvazione dei piani paesaggistici, ai sensi dell'articolo 156 ovvero ai sensi dell'articolo 143, ed al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 145, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 146, comma 2, da' immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonche' le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione e' inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'amministrazione competente puo' produrre una relazione illustrativa degli accertamenti indicati dall'articolo 146, comma 5. L'autorizzazione e' rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto distinto e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495.
3. Il Ministero puo' in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione.
4. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 2 e' data facolta' agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla competente soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata dalla documentazione prescritta, e' presentata alla competente soprintendenza e ne e' data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
5. Per i beni che alla data di entrata in vigore del presente codice siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione prevista dal comma 1 e dagli articoli 146 e 147 puo' essere concessa solo dopo l'approvazione dei piani paesaggistici.



Note all'art. 159:
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota
all'art. 146.
- Il decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495,
recante il "Regolamento concernente disposizioni di
attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei
procedimenti", pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1994, come
modificato dall'art. 3 del decreto ministeriale 19 giugno
2002, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180
del 2 agosto 2002, dispone:
"Art. 6 (Termine finale del procedimento). - 1. I
termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono
alla data di adozione del provvedimento, ovvero, nel caso
di provvedimenti recettizi, alla data in cui il
destinatario ne riceve comunicazione.
2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di
fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di
amministrazioni diverse dall'amministrazione per i beni
culturali e ambientali il termine finale del procedimento
deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari
per l'espletamento delle fasi stesse. A tale fine le
amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento, la congruita', per eccesso o per difetto, dei
tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il
compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti
la non congruita' del termine finale, il Ministero per i
beni culturali e ambientali provvede, nella prescritta
forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno
che lo stesso non sia fissato dalla legge.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono
termini massimi e la loro scadenza non esonera
l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni
sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza
dell'inosservanza del termine.
4. Nei casi in cui il controllo sugli atti
dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo,
il periodo di tempo relativo alla fase d'integrazione
dell'efficacia del provvedimento non e' computato ai fini
del termine di conclusione del procedimento. In calce al
provvedimento soggetto a controllo il responsabile del
procedimento indica l'organo competente al controllo
medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso
deve essere esercitato.
5. Ove non sia diversamente disposto, per i
procedimenti di modifica di provvedimenti gia' emanati si
applicano gli stessi termini finali indicati per il
procedimento principale.
6. Quando la legge preveda che la domanda
dell'interessato si intenda respinta o accolta dopo
l'inutile decorso di un determinato tempo dalla
presentazione della domanda stessa, il termine previsto
dalla legge o dal regolamento per la formazione del
silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce
altresi' il termine entro il quale l'amministrazione deve
adottare la propria determinazione. Quando la legge
stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o
di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle
allegate si intendono integrati o modificati in
conformita'.
6-bis. Qualora, in sede di istruttoria, emerga la
necessita' di ottenere chiarimenti o di acquisire elementi
integrativi di giudizio, ovvero di procedere ad
accertamenti di natura tecnica, il responsabile del
procedimento ne da' immediata comunicazione ai soggetti
indicati all'art. 4, comma 1, nonche', ove opportuno,
all'amministrazione che ha trasmesso la documentazione da
integrare. In tal caso, il termine per la conclusione del
procedimento e' interrotto, per una sola volta e per un
periodo non superiore a trenta giorni, dalla data della
comunicazione e riprende a decorrere dal ricevimento della
documentazione o dall'acquisizione delle risultanze degli
accertamenti tecnici.
- L'art. 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985,
n. 312, recante: "Disposizioni urgenti per la tutela delle
zone di particolare interesse ambientale. Integrazione
dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 152 del 29 giugno 1985 e convertito, con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 22 agosto
1985, dispone:
"Art. 1-quinquies. - 1. Le aree e i beni individuati ai
sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 settembre
1984 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del
26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui e'
vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani
di cui al precedente art. 1-bis, ogni modificazione
dell'assetto del territorio, nonche' qualsiasi opera
edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di
restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi
e l'aspetto esteriore degli edifici".



 
Articolo 160
Ordine di reintegrazione

1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.
2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche alla citta' metropolitana o al comune interessati.
3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.
5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non e' accettata dall'obbligato, la somma stessa e' determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.
 
Articolo 161
Danno a cose ritrovate

1. Le misure previste nell'articolo 160 si applicano anche a chi cagiona un danno alle cose di cui all'articolo 91, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 89 e 90.
 
Articolo 162
Violazioni in materia di affissione

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 e' punito con le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.



Nota all'art. 162:
- Per il testo dell'art. 23 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, si veda in nota all'art. 153.



 
Articolo 163
Perdita di beni culturali

1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni della sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo V, il bene culturale non sia piu' rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene.
2. Se il fatto e' imputabile a piu' persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma.
3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non e' accettata dall'obbligato, la somma stessa e' determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.
4. La determinazione della commissione e' impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquita'.
 
Articolo 164
Violazioni in atti giuridici

1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalita' da esse prescritte, sono nulli.
2. Resta salva la facolta' del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell'articolo 61, comma 2.
 
Articolo 165 Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale

1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall'articolo 174, comma 1, chiunque trasferisce all'estero le cose o i beni indicati nell'articolo 10, in violazione delle disposizioni di cui alle sezioni I e II del Capo V del Titolo I della Parte seconda, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,50 a euro 465.
 
Articolo 166
Omessa restituzione di documenti per l'esportazione

1. Chi effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell'Unione europea ai sensi del regolamento CEE, non rende al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 del formulario previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93, della Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo del regolamento CEE, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,50 a euro 620.



Note all'art. 166:
- Per il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio,
del 9 dicembre 1992, si veda in nota all'art. 71.
- Il regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione, del
30 marzo 1993, recante «Disposizioni d'applicazione del
regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, relativo
all'esportazione di beni culturali, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 2a serie speciale - n. 39 del
20 maggio 1993; e' stato modificato dal regolamento (CE) n.
1526/98 della Commissione, del 16 luglio 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 2a serie speciale - n. 87 del
5 novembre 1998.



 
Articolo 167 Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennita'
pecuniaria

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore e' tenuto, secondo che l'autorita' amministrativa preposta alla tutela paesaggistica ritenga piu' opportuno nell'interesse della protezione dei beni indicati nell'articolo 134, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma e' determinata previa perizia di stima.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino e' assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l'autorita' amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese.
4. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 1 sono utilizzate per finalita' di salvaguardia, interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate.
 
Articolo 168
Violazione in materia di affissione

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 153 e' punito con le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.



Nota all'art. 168:
- Per il testo dell'art. 23 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, si veda in nota all'art. 153.



 
Articolo 169
Opere illecite

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50: a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica,
restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni
culturali indicati nell'articolo 10; b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al
distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli
ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista,
anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo
13; c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori
indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati
nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla
soprintendenza ovvero senza inviare, nel piu' breve tempo, i
progetti dei lavori definitivi per 1' autorizzazione.

2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28.
 
Articolo 170
Uso illecito

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque destina i beni culturali indicati nell'articolo 10 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrita'.
 
Articolo 171
Collocazione e rimozione illecita

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.
2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinche' i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.
 
Articolo 172
Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38,734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell'articolo 45, comma 1.
2. L'inosservanza delle misure cautelari contenute nell'atto di cui all'articolo 46, comma 4, e' punita ai sensi dell'articolo 180.
 
Articolo 173
Violazioni in materia di alienazione

1. E' punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77,469:
a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 59, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprieta' o della detenzione di beni culturali;
c) l'alienante di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'articolo 61, comma 1.
 
Articolo 174
Uscita o esportazione illecite

1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonche' quelle indicate all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.
2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresi', nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee.
3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformita' delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
4. Se il fatto e' commesso da chi esercita attivita' di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30 del codice penale.
 
Articolo 175
Violazioni in materia di ricerche archeologiche

1. E' punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099: a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il
ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione,
ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione; b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto
dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10
rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione
temporanea.
 
Articolo 176
Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato

1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'articolo 91 e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50.
2. La pena e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto e' commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 89.
 
Articolo 177
Collaborazione per il recupero di beni culturali

1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 174 e 176 e' ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.
 
Articolo 178
Contraffazione di opere d'arte

1. E' punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099: a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffa', altera o
riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un
oggetto di antichita' o di interesse storico od archeologico; b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione,
alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne
commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o
comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari
contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura,
grafica o di oggetti di antichita', o di oggetti di interesse
storico od archeologico; c) chiunque, conoscendone la falsita', autentica opere od oggetti,
indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti; d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni,
apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo
accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsita',
come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b)
contraffatti, alterati o riprodotti.

2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' commerciale la pena e' aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.
3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 e' pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse localita'. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale.
4. E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate e' vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
 
Articolo 179
Casi di non punibilita'

1. Le disposizioni dell'articolo 178 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazione di oggetti di antichita' o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando cio' non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.
 
Articolo 180
Inosservanza dei provvedimenti amministrativi

1. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall'autorita' preposta alla tutela dei beni culturali in conformita' del presente Titolo e' punito con le pene previste dall'articolo 650 del codice penale.



Nota all'art. 180:
- L'art. 650 del codice penale, approvato con regio
decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del
26 ottobre 1930, dispone:
«Art. 650 (Inosservanza dei provvedimenti
dell'autorita). - Chiunque non osserva un provvedimento
legalmente dato dall'autorita' per ragione di giustizia o
di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, e'
punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato,
con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire
quattrocentomila».



 
Articolo 181 Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformita' da essa

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformita' di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici e' punito con le pene previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza e' trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio e' stata commessa la violazione.



Note all'art. 181:
- L'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
recante: "Norme in materia di controllo dell'attivita'
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle
opere edilizie", pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 1985, come modificato
dall'art. 7-bis del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 aprile
1985 e convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno
1985, n. 298, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146
del 22 giugno 1985, dispone:
"Art. 20 (Sanzioni penali). - Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato e ferme le sanzioni
amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per
l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita'
esecutive previste dalla presente legge, dalla legge
17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e
integrazioni, in quanto applicabili, nonche' dai
regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla
concessione;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10
milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei
lavori in totale difformita' o assenza della concessione o
di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di
sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30
milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione
abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal
primo comma dell'art. 18. La stessa pena si applica anche
nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a
vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico,
ambientale, in variazione essenziale, in totale difformita'
o in assenza della concessione.
Le disposizioni di cui al comma precedente
sostituiscono quelle di cui all'art. 17 della legge
28 gennaio 1977, n. 10".



 
Articolo 182
Disposizioni transitorie

1. L'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come sostituito dall'articolo 3 del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, continua ad applicarsi limitatamente a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti ai corsi di diploma di laurea statale ovvero di scuola di restauro statale ivi previsti.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto n. 294 del 2000, come sostituito dall'articolo 3 del decreto n. 420 del 2001. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e c), del decreto n. 294 del 2000, come sostituito dall'articolo 3 del decreto n. 420 del 2001, si applicano anche a coloro i quali, alla data di entrata in vigore di tale ultimo decreto, ancorche' non ancora in possesso del diploma, erano iscritti ad una scuola di restauro statale o regionale ivi prevista fino all'anno accademico 2002-2003.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'articolo 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.



Note all'art. 182:
- L'art. 7 del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n.
294, recante: "Regolamento concernente individuazione dei
requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei
lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000, come
sostituito dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n.
420, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del
1° dicembre 2001, dispone:
"Art. 7 (Restauratore di beni culturali). - 1. Ai fini
del presente regolamento, nonche' ai fini di cui all'art.
224 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, per restauratore di beni culturali si intende
colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di
restauro statale di cui all'art. 9 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368, di durata non inferiore a quattro
anni, ovvero un diploma di laurea universitaria
specialistica in conservazione e restauro del patrimonio
storico-artistico.
2. Per restauratore di beni culturali s'intende
altresi' colui che alla data di entrata in vigore del
presente regolamento:
a) ha conseguito un diploma presso una scuola di
restauro statale o regionale di durata non inferiore a due
anni e ha svolto attivita' di restauro dei beni stessi,
direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa
con responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata da
parte dell'autorita' preposta alla tutela del bene o della
superficie decorata, per un periodo di tempo almeno doppio
rispetto a quello scolare mancante, e comunque non
inferiore a due anni;
b) ha svolto attivita' di restauro dei beni predetti,
direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa
con responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, per non meno di otto anni, con regolare
esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela
dei beni sui quali e' stato eseguito il restauro;
c) ha conseguito un diploma presso una scuola di
restauro statale o regionale di durata non inferiore a due
anni ovvero ha svolto attivita' di restauro di beni mobili
o superfici decorate per un periodo almeno pari a quattro
anni, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di
lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e
continuativa con responsabilita' diretta nella gestione
tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione
certificata dall'autorita' di tutela, ove ne venga
accertata l'idoneita' o venga completato il percorso
formativo secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottarsi
entro il 31 dicembre 2001".
- Per il testo dell'art. 117 della Costituzione della
Repubblica italiana, si veda in nota alle premesse.



 
Articolo 183
Disposizioni finali

1. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141, 143, comma 10, e 156, comma 3, non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2. Dall'attuazione degli articoli 5 e 44 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice si intende a titolo gratuito e comunque da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del Ministero delle facolta' previste agli articoli 34, 35 e 37 sono assunti nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa.
5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione dell'articolo 48, comma 5, sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di escussione di dette garanzie il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione.
6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1 maggio 2004.



Note all'art. 183:
- Per l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994, come modificato
dall'art. 2 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre
1996 e convertito, con modificazioni, nella legge
20 dicembre 1996, n. 639, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1996; dall'art. 43 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82
dell'8 aprile 1998; dall'art. 27 della legge 24 novembre
2000, n. 340, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275
del 24 novembre 2000; dall'art. 49 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000; e dall'art.
72 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 200 1, dispone:
"Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) [lettera abrogata];
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di
riferimento del controllo.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto legge 15 novembre 1993, n.
453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in
ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per
materia e deliberano con un numero minimo di undici
votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente
della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque
magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per
ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
a far parte in qualita' di relatore il magistrato che
deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.
- L'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante:
"Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 233 del 22 agosto 1978, dispone:
"Art.13 (Garanzie statali). - In allegato allo stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro sono
elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate
dallo Stato a favore di enti o altri soggetti".



 
Articolo 184
Norme abrogate

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: - legge 1 giugno 1939, n. 1089, articolo 40, nel testo da ultimo
sostituito dall'articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237; - decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
limitatamente: all'articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo,
rispettivamente, modificato e sostituito dall'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21-bis e
22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato
dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo; - decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3,
limitatamente all'articolo 9; - decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente
all'articolo 23, comma 3 e primo periodo del comma 13-ter, aggiunto
dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472; - legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 12, comma
5, nel testo modificato dall'articolo 19, comma 9, della legge 23
dicembre 1998, n. 448; e comma 6, primo periodo; - legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente all'articolo 7, come
modificato dagli articoli 3 e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237
e dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513; - decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli
articoli 148, 150, 152 e 153; - legge 12 luglio 1999, n. 237, limitatamente all'articolo 9; - decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, limitatamente agli
articoli 8, comma 2, e 9; - decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive
modificazioni e integrazioni; - decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283; - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente
all'articolo 179, comma 4; - legge 8 luglio 2003, n. 172, limitatamente all'articolo 7.

Visto, il Ministro per i beni e le attivita' culturali
URBANI



Note all'art. 184:
- La legge 1° giugno 1939, n. 1089, concernente la
"Tutela delle cose d'interesse artistico e storico", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto
1939.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409, recante: "Norme relative
all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 31 ottobre
1963.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1972, n. 3, recante: "Trasferimento alle regioni a statuto
ordinario delle funzioni amministrative statali in materia
di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti
locali e dei relativi personali ed uffici", e' pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 15 del
19 gennaio 1972.
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: "Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo", e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997.
- La legge 8 ottobre 1997, n. 352, recante:
"Disposizioni sui beni culturali", e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 243 del
17 ottobre 1997.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del
21 aprile 1998.
- La legge 12 luglio 1999, n. 237, recante:
"Istituzione del Centro per la documentazione e la
valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei,
nonche' modifiche alla normativa sui beni culturali ed
interventi a favore delle attivita' culturali", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio
1999.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281,
recante: "Disposizioni in materia di trattamento dei dati
personali per finalita' storiche, statistiche e di ricerca
scientifica", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191
del 16 agosto 1999.
- Per il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
si veda in nota alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica del
7 settembre 2000, n. 283, concernente il "Regolamento
recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del
demanio storico e artistico", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2000.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante il "Codice in materia di protezione dei dati
personali", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003.
- La legge 8 luglio 2003, n. 172, recante:
"Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica
da diporto e del turismo nautico", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2003.



 
Allegato A
(Previsto dagli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3;
75, comma 3, lettera a)

A. Categorie di beni:
1. Reperti archeologici aventi piu' di cento anni provenienti da:
a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b) siti archeologici;
c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi piu' di cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonche' manifesti originali (1).
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (1), diverse da quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi (1).
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).
10. Libri aventi piu' di cento anni, isolati o in collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi piu' di duecento anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi piu' di cinquanta anni.
13.a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.

b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etno- grafico o numismatico.
14. Mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi piu' di cinquanta anni.

I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disci- plinati da questo Testo Unico soltanto se il loro valore e' pari o superiore ai valori indicati alla lettera B.

B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in
euro):

1) qualunque ne sia il valore
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi

2) 13.979,50
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
3) 27.959,00
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
4) 46.598,00
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
5) 139.794,00
3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione.

(1) Aventi piu' di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.

Visto, il Ministro per i beni e le attivita' culturali
URBANI
 
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