Gazzetta n. 46 del 25 febbraio 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2003, n. 395
Regolamento di attuazione della legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante disciplina dei Comitati degli italiani all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 26 della legge 23 ottobre 2003, n. 286;
Acquisito il parere del Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui dell'articolo 3, comma 1-bis, della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, reso in data 21 novembre 2003;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;
Sulla proposta del Ministro per gli italiani nel mondo e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «legge», la legge 23 ottobre 2003, n. 286;
b) «elenco aggiornato», l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459;
c) «elettore», il cittadino italiano residente nella circoscrizione consolare ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge, iscritto nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e all'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;
d) «ufficio consolare», uno degli uffici di cui all'articolo 29, comma primo, primo periodo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni;
e) «circoscrizione consolare», l'ambito di competenza territoriale dell'ufficio consolare;
f) «Comitato», il Comitato degli italiani all'estero.
2. Ai fini della legge e del presente regolamento, per «data stabilita per le votazioni» e «giorno stabilito per le votazioni» si intende l'ultimo giorno utile per l'arrivo delle buste contenenti le schede votate all'ufficio consolare.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministratore competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092 al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (lettera soppressa)».
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
23 ottobre 2003, n. 286 (Norme relative alla disciplina dei
comitati degli italiani all'estero):
«Art. 26 (Regolamento di attuazione) - 1. Con decreto
del Presidente della Repubblica, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, sono emanate le norme di
attuazione della presente legge».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1-bis, della
legge 6 novembre 1989, n. 368 (Istituzione del Consiglio
generale degli italiani all'estero), e successive
modificazioni:
«1-bis. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle
questioni concernenti le comunita' italiane all'estero
affrontate dal Governo e dalle regioni».
Note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge
27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto
di voto dei cittadini italiani residenti all'estero):
«1. Il Governo, mediante unificazione dei dati
dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli
schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco
aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero
finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali,
distinte secondo le ripartizioni di cui all'art. 6, per le
votazioni di cui all'art. 1, comma 1».
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, della
legge 23 ottobre 2003, n. 286:
«1. Hanno diritto di voto per l'elezione del comitato i
cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui
all'art. 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione
consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico
delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per
la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223, e successive modificazioni».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 8, del decreto
del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104
(Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n.
459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani residenti all'estero):
«8. Dopo la realizzazione dell'elenco aggiornato con le
modalita' di cui al presente articolo, il Ministero
dell'interno comunica in via informatica al Ministero degli
affari esteri, entro il sessantesimo giorno antecedente la
data delle votazioni in Italia, l'elenco provvisorio dei
residenti all'estero aventi diritto al voto, ai fini della
successiva distribuzione in via informatica agli uffici
consolari per gli adempimenti previsti dalla legge».
- Si riporta il testo dell'art. 29, comma primo, primo
periodo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo), e
successive modificazioni:
«Agli effetti della applicazione delle norme del
presente titolo, l'espressione "uffici consolari" comprende
i consolati generali di prima categoria, i consolati di
prima categoria, i vice consolati di prima categoria e le
agenzie consolari di prima categoria».



 
Art. 2.
Istituzione di un nuovo Comitato
1. In caso di istituzione di un nuovo Comitato, il capo dell'ufficio consolare indice le elezioni entro quarantacinque giorni dall'emanazione dei decreti di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, della legge.
2. In caso di istituzione di nuovo Comitato, entro trenta giorni dalla prima seduta, il Comitato procede all'adozione del regolamento interno, per assicurare il proprio funzionamento e il conseguimento dei propri fini, nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e dell'Unione europea. Il testo del regolamento e' trasmesso per conoscenza al capo dell'ufficio consolare.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 3, della
legge 23 ottobre 2003, n. 286:
«1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono
almeno tremila cittadini italiani iscritti nell'elenco
aggiornato di cui all'art. 5, com-ma 1, della legge
27 dicembre 2001, n. 459, e' istituito, con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
per gli italiani nel mondo, un Comitato degli italiani
all'estero (COMITES), di seguito denominato «Comitato».
2. (Omissis).
3. In casi particolari, tenuto conto delle dimensioni
della circoscrizione consolare, della presenza di
consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini
stranieri di origine italiana, e quando le condizioni
locali lo richiedono, con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel
mondo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
istituiti, anche su richiesta del Comitato in carica, piu'
Comitati all'interno della medesima circoscrizione
consolare. Il decreto ministeriale, istitutivo di piu'
comitati, delimita anche i rispettivi ambiti territoriali
di competenza».



 
Art. 3.
Compiti e funzioni del Comitato
1. I rapporti del Comitato con l'ufficio consolare sono assicurati dal Presidente o da persona da lui delegata.
2. Le riunioni congiunte di cui all'articolo 2, comma 3, della legge, sono convocate, previa intesa, o dall'autorita' consolare o dal Comitato. Alla convocazione e' unito l'ordine del giorno ed e' allegata la documentazione utile all'esame dei relativi argomenti.
3. I pareri e le proposte di cui all'articolo 2, comma 4, lettere e) ed f), della legge, sono formulate dal Comitato entro trenta giorni dalla richiesta, anche nel corso delle riunioni congiunte di cui all'articolo 2, comma 3, della legge.
4. Le richieste di contributo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera g), della legge devono pervenire all'ufficio consolare corredate dal bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, dal bilancio preventivo e da una relazione illustrante il programma di attivita'. Entro quindici giorni il capo dell'ufficio consolare comunica tali richieste al presidente del Comitato. Il Comitato, appositamente convocato, formula, entro trenta giornidalle comunicazioni di cui al precedente periodo, il proprio parere in proposito, del quale da' immediata comunicazione scritta al capo dell'ufficio consolare.
5. Il capo dell'ufficio consolare comunica al presidente del Comitato le richieste di contributo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera h), della legge prima che queste siano inoltrate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato, appositamente convocato, formula, entro trenta giorni dalla comunicazione, il proprio parere in proposito, del quale da' immediata comunicazione scritta al capo dell'ufficio consolare.
6. I Comitati non elettivi con funzioni consultive previsti dall'articolo 23, comma 3, della legge esercitano tali funzioni nell'ambito delle materie previste dall'articolo 2 della legge.
7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge, i patronati operanti nella circoscrizione consolare che ricevono contributi da parte dello Stato presentano al Comitato un rapporto sulla propria attivita' entro il 30 novembre di ogni anno.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
23 ottobre 2003, n. 286:
«Art. 2 (Compiti e funzioni del Comitato) - 1. Ciascun
comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce
ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e
civile della propria comunita' di riferimento e puo'
presentare contributi alla rappresentanza
diplomatico-consolare utili alla definizione del quadro
programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A
tale fine ciascun comitato promuove, in collaborazione con
l'autorita' consolare, con le regioni e con le autonomie
locali, nonche' con enti, associazioni e comitati operanti
nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune
iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e
culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei
giovani, alle pari opportunita', all'assistenza sociale e
scolastica, alla formazione professionale, al settore
ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunita'
italiana residente nella circoscrizione. Ciascun comitato
opera per la realizzazione di tali iniziative.
2. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1,
l'autorita' consolare e il Comitato assicurano un regolare
flusso di informazioni circa le attivita' promosse
nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato
italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli
altri enti territoriali italiani, nonche' da altre
istituzioni e organismi.
3. L'autorita' consolare e il Comitato indicono
riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti
specifici, ritenuti di particolare importanza per la
comunita' italiana.
4. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti
locali e delle norme di diritto internazionale e
comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei
cittadini italiani nella societa' locale e di mantenere i
loro legami con la realta' politica e culturale italiana,
nonche' per promuovere la diffusione della storia, della
tradizione e della lingua italiana, il Comitato:
a) coopera con l'autorita' consolare nella tutela dei
diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti
nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo
alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori
italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli
Paesi;
b) collabora con l'autorita' consolare ai fini
dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione
delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha
sede a favore dei cittadini italiani;
c) segnala all'autorita' consolare del Paese ove il
Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme
dell'ordinamento locale, internazionale e comunitario che
danneggiano cittadini italiani, eventualmente assumendo,
nei limiti consentiti dallo stesso ordinamento, autonome
iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorita'
consolare riferisce al Comitato la natura e l'esito degli
interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;
d) redige una relazione annuale sulle attivita'
svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una
relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio
preventivo di cui all'art. 3;
e) esprime pareri sulle iniziative che l'autorita'
consolare intende intraprendere nelle materie di cui al
comma 1;
f) formula proposte all'autorita' consolare
nell'ambito delle materie di cui al comma 1, sia in fase di
delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale;
g) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni
dalla richiesta, sulle documentate richieste di contributo
che enti e organismi associativi, che svolgono attivita'
sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore
della collettivita' italiana, rivolgono al Governo, alle
regioni ed alle province autonome;
h) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni
dalla richiesta, sui contributi accordati dalle
amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di
informazione.
5. L'autorita' consolare e il Comitato ricevono
periodicamente informazioni sulle linee generali
dell'attivita' svolta nella circoscrizione consolare dai
patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nel
rispetto della normativa nazionale e locale.
6. Il Comitato adotta un regolamento interno che
disciplina la propria organizzazione e le modalita' di
funzionamento».
- Si riporta il testo dell'art. 23, comma 3, della
legge 23 ottobre 2003, n. 286:
«3. L'autorita' consolare di una circoscrizione ove
risiedono meno di tremila cittadini italiani puo' istituire
Comitati con funzioni consultive da esercitare in
conformita' alle disposizioni di cui all'art. 2. Tali
Comitati sono composti da almeno cinque e da non piu' di
dodici esponenti della comunita' italiana, tra i quali
eleggono il proprio presidente, in conformita' alla
normativa relativa ai comitati eletti».



 
Art. 4.
Finanziamenti annuali disposti
dal Ministero degli affari esteri
1. L'erogazione del finanziamento entro il primo quadrimestre dell'anno, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge, e' subordinata alla corretta presentazione della documentazione contabile preventiva e consuntiva del Comitato, che e' trasmessa al Ministero degli affari esteri, tramite il capo dell'ufficio consolare, in duplice esemplare (originale e copia autenticata), datata, firmata dal presidente del Comitato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge e vistata dall'ufficio consolare competente.
2. Le verifiche previste dall'articolo 3, comma 7, della legge sono effettuate a cura della rappresentanza diplomatico-consolare competente, ai sensi degli articoli 37, ultimo comma, e 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Dette verifiche possono essere effettuate direttamente dagli organi preposti del Ministero degli affari esteri.
3. Entro quindici giorni dalla prima seduta del Comitato, la documentazione contabile e amministrativa e' consegnata dal presidente che cessa dalla carica al nuovo titolare. Della consegna e' redatto un verbale di consistenza.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 6, della legge
23 ottobre 2003, n. 286:
«6. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i
finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre
dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad
assicurare la funzionalita' dei servizi, sulla base di
criteri che tengano conto del numero dei componenti il
Comitato, della consistenza numerica delle comunita'
italiane, dell'estensione territoriale in cui agisce il
Comitato, nonche' della realta' socio-economica del Paese
in cui il Comitato opera».
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 3, della
legge 23 ottobre 2003, n. 286:
«3. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento
locale, il presidente ha la rappresentanza legale del
Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni
quattro mesi e quando lo richiede per iscritto almeno un
terzo dei suoi componenti, ovvero 1'autorita' consolare».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 7, della legge
23 ottobre 2003, n. 286:
«7. I libri contabili e la relativa documentazione
amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego
dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari
esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a
disposizione della competente autorita' consolare, per
eventuali verifiche».
- Si riporta il testo dell'art. 37, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
«La Missione diplomatica esercita altresi' azione di
coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di
direzione dell'attivita' di uffici ed enti pubblici
italiani, operanti nel territorio dello Stato di
accreditamento».
- Si riporta il testo dell'art. 45, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni:
«L'ufficio consolare svolge, nell'ambito del diritto
internazionale, funzioni consistenti principalmente nel:
proteggere gli interessi nazionali e tutelare i
cittadini e i loro interessi;
assicurare gli adempimenti idonei all'esercizio del
diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti
all'estero;
provvedere alla tutela dei lavoratori italiani
particolarmente per quanto concerne le condizioni di vita,
di lavoro e di sicurezza sociale;
favorire le attivita' educative, assistenziali e
sociali nella collettivita' italiana nonche' promuovere,
assistere, coordinare e, nei casi previsti dalla legge,
vigilare l'attivita' delle associazioni, delle camere di
commercio, degli enti italiani;
stimolare nei modi piu' opportuni ogni attivita'
economica interessante l'Italia, curando in particolare lo
sviluppo degli scambi commerciali;
sviluppare le relazioni culturali».



 
Art. 5.
Sede provvisoria del Comitato
1. In occasione della prima istituzione del Comitato, il capo dell'ufficio consolare si adopera per il reperi-mento di una sede in cui il Comitato possa provvisoriamente riunirsi, in attesa che esso reperisca la sede definitiva ai sensi dell'articolo 4 comma 1, della legge.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, della legge
23 ottobre 2003, n.286:
«1. L'autorita' consolare collabora con il Comitato per
il reperimento della sede».



 
Art. 6.
Eleggibilita'
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge, sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, iscritti nell'elenco aggiornato e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 55, comma 1, e dagli articoli 58, 59, 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, secondo periodo, della legge, le cause di ineleggibilita' sono verificate in base all'atto costitutivo o allo statuto degli enti gestori di attivita' scolastiche e dei comitati per l'assistenza. .
3. La causa di ineleggibilita' di cui all'articolo 8, comma 1, della legge, e' riferita ai mandati successivi all'entrata in vigore della legge.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della legge
23 ottobre 2003, n. 286:
«2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti
nella circoscrizione consolare e candidati in una delle
liste presentate, purche' iscritti nell'elenco aggiornato
di cui all'art. 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001,
n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati
alle consultazioni elettorali amministrative. La
candidatura e' ammessa soltanto in una circoscrizione e per
una sola lista. Nel caso di candidatura in piu'
circoscrizioni o in piu' liste, il candidato non e'
eleggibile».
- Si riporta il testo dell'art. 55, comma 1, e degli
articoli 58, 59, 60 e 61 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni:
«Art. 55 (Elettorato passivo) - 1. Sono eleggibili a
sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale,
provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi
comune della Repubblica che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di eta', nel primo giorno fissato per la
votazione.
2. (Omissis)».
«Art. 58 (Cause ostative alla candidatura) - 1. Non
possono essere candidati alle elezioni provinciali,
comunali e circoscrizionali e non possono comunque
ricoprire le cariche di presidente della provincia,
sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale,
presidente e componente del consiglio circoscrizionale,
presidente e componente del consiglio di amministrazione
dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle
giunte delle unioni di comuni, consigliere di
amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle
istituzioni di cui all'art. 114, presidente e componente
degli organi delle comunita' montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o
per il delitto di associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per
un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze,
o per un delitto concernente la fabbricazione,
l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione,
nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della
reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto
e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o
per il delitto di favoreggiamento personale o reale
commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316
(peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis
(malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318
(corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in
atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di
un pubblico servizio) del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva alla pena della reclusione complessivamente
superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad
una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da
quelli indicati nella lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva ad una pena non inferiore a due anni di
reclusione per delitto non colposo;
e) coloro nei cui confronti il tribunale ha
applicato, con provvedimento definitivo, una misura di
prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una
delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge
13 settembre 1982, n. 646.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente
articolo e dall'art. 59 la sentenza prevista dall'art. 444
del codice di procedura penale e' equiparata a condanna.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a
qualsiasi altro incarico con riferimento al quale
l'elezione o la nomina e' di competenza:
a) del consiglio provinciale, comunale o
circoscrizionale;
b) la giunta provinciale o del presidente, della
giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o
comunali.
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si
trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e' nulla.
L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida
dell'elezione e' tenuto a revocare il relativo
provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza
delle condizioni stesse.
5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si
applicano nei confronti di chi e' stato condannato con
sentenza passata in giudicato o di' chi e' stato sottoposto
a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se e'
concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del
codice penale o dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n.
327».
«Art. 59 (Sospensione e decadenza di diritto) - 1. Sono
sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1
dell'art. 58:
a) coloro che hanno riportato una condanna non
definitiva per uno dei delitti indicati all'art. 58, comma
1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli
articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319,
319-ter e 320 del codice penale;
b) coloro che, con sentenza di primo grado,
confermata in appello per la stessa imputazione, hanno
riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una
pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto
non colposo;
c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria
ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura
di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una
delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge
13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto
consegue, altresi', quando e' disposta l'applicazione di
una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e
286 del codice di procedura penale.
2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove
non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non
sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine
della verifica del numero legale, ne' per la determinazione
di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti
decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia,
se entro i termini di cui al precedente periodo
l'impugnazione in punto di responsabilita' e' rigettata
anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi
la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine
di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
4. A cura della cancelleria del tribunale o della
segreteria del pubblico ministero i provvedimenti
giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al
prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa
di sospensione, provvede a notificare il relativo
provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione
o deliberato la nomina.
5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti
dell'interessato venga meno l'efficacia della misura
coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza,
anche se non passata in giudicato, di non luogo a
procedere, di proscioglimento o di assoluzione o
provvedimento di revoca della misura di prevenzione o
sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. In tal caso
la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere
pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima
adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla
convalida dell'elezione o alla nomina.
6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1
dell'art. 58, decade da essa di diritto dalla data del
passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla
data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica
la misura di prevenzione.
7. Quando, in relazione a fatti o attivita' comunque
riguardanti gli enti di cui all'art. 58, l'autorita'
giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la
sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli
enti medesimi e vi e' la necessita' di verificare che non
ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei
servizi degli stessi enti, il prefetto puo' accedere presso
gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed
accertare notizie concernenti i servizi stessi.
8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono
trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 2,
comma 2-quater del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1999, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni».
«Art. 60 (Ineleggibilita) - 1. Non sono eleggibili a
sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale,
provinciale e circoscrizionale:
1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia,
gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano
servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti
civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore
generale o equiparate o superiori;
2) nel territorio, nel quale esercitano le loro
funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della
Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica
sicurezza;
3) nel territorio, nel quale esercitano il comando,
gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali
superiori delle Forze armate dello Stato;
4) nel territorio, nel quale esercitano il loro
ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che
hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno
ordinariamente le veci;
5) i titolari di organi individuali ed i componenti
di organi collegiali che esercitano poteri di controllo
istituzionale sull'amministrazione del comune o della
provincia nonche' i dipendenti che dirigono o coordinano i
rispettivi uffici;
6) nel territorio, nel quale esercitano le loro
funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai
tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonche' i
giudici di pace;
7) i dipendenti del comune e della provincia per i
rispettivi consigli;
8) il direttore generale, il direttore amministrativo
e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed
ospedaliere;
9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle
strutture convenzionate per i consigli del comune il cui
territorio coincide con il territorio dell'azienda
sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o
lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a
costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui
sono convenzionate;
10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle
societa' per azioni con capitale maggioritario
rispettivamente del comune o della provincia;
11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni
di rappresentanza o con poteri di organizzazione o
coordinamento del personale di istituto, consorzio o
azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla
provincia;
12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri
comunali, provinciali o circoscrizionali in carica,
rispettivamente in altro comune, provincia o
circoscrizione.
2. Le cause di ineleggibilita' di cui al numero 8) non
hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate
almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei
periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di
scioglimento anticipato delle rispettive assemblee
elettive, le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se
le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni
successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il
direttore generale, il direttore amministrativo ed il
direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei
collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in
parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o
ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie
funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la
data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si
siano candidati e non siano stati eletti, non possono
esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni
in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in
tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si
sono svolte le elezioni.
3. Le cause di ineleggibilita' previste nei numeri 1),
2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno
effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per
dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del
comando, collocamento in aspettativa non retribuita non
oltre il giorno fissato per la presentazione delle
candidature.
4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del
comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
5. La pubblica amministrazione e' tenuta ad adottare i
provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla
richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda
di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva
cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno
successivo alla presentazione.
6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva
astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
7. L'aspettativa e' concessa anche in deroga ai
rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai
sensi dell'art. 81.
8. Non possono essere collocati in aspettativa i
dipendenti assunti a tempo determinato.
9. Le cause di ineleggibilita' previste dal numero 9)
del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere
provinciale».
«Art. 61 (Ineleggibilita' a sindaco e presidente della
provincia) - 1. Non puo' essere eletto alla carica di
sindaco o di presidente della provincia:
1) il ministro di un culto;
2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero
parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle
rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale
o provinciale, di appaltatore di lavori o di servizi
comunali o provinciali o in qualunque modo loro
fideiussore».
- Per il testo dell'art. 5, comma 4, secondo periodo,
della legge 23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alle note
all'art. 9.
«Non sono, altresi', eleggibili gli amministratori e i
legali rappresentanti di enti gestori di attivita'
scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli
amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per
l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, della legge
23 ottobre 2003, n. 286:
«1. I componenti del Comitato restano in carica cinque
anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due
mandati consecutivi».



 
Art. 7.
Verifica della condizione degli eletti
1. Il Comitato giudica delle cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' dei propri membri.
2. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste come causa di ineleggibilita', ovvero esista al momento della elezione, o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilita' previste, il Comitato la contesta al membro interessato.
3. Il membro del Comitato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilita' sopravvenute o di incompatibilita'.
4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il Comitato delibera definitivamente e, se ritiene sussistente la causa di ineleggibilita' o di incompatibilita', invita a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare. Se il membro non vi provvede entro i successivi dieci giorni, il Comitato lo dichiara decaduto.
5. Contro la deliberazione adottata e' ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale di Roma.
6. Nel giorno successivo, la deliberazione e' depositata nella segreteria del Comitato e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che e' stato dichiarato decaduto.
7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
 
Art. 8.
Comitato dei presidenti
1. La prima riunione del Comitato dei presidenti successiva alle elezioni e' convocata dall'ambasciatore entro sei mesi dalla data di svolgimento delle medesime.
2. Il Comitato dei presidenti elegge il coordinatore tra i propri membri. Viene eletto colui che al primo scrutinio ha ottenuto il maggior numero di voti.
 
Art. 9.
Membri stranieri di origine italiana
1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge, possono far parte del Comitato i cittadini stranieri di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al quarto grado in linea retta di ascendenza. L'accertamento del requisito compete all'autorita' consolare.
2. Nella prima seduta, il Comitato, sulla base della lista delle associazioni operanti nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni, fornita per l'occasione dall'ufficio consolare, chiede alle associazioni medesime di designare entro trenta giorni un numero di cittadini stranieri di origine italiana in misura doppia rispetto al numero dei membri da cooptare ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge.
3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge, il numero delle preferenze espresse da ciascun membro del Comitato e' arrotondato all'unita' inferiore.
4. Se il Comitato decide di effettuare la cooptazione, ne completa le procedure entro trenta giorni dalle designazioni di cui al comma 2 e comunque non oltre la data di diramazione della convocazione dell'assemblea prevista per l'elezione dei rappresentanti del Paese al Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui all'articolo 13 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni.
5. Ai membri cooptati si applica l'articolo 5, comma 4, della legge.



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge
23 ottobre 2003, n. 286:
«Art. 7 (Membri stranieri di origine italiana). - 1.
Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui
all'art. 5, possono far parte del Comitato, per
cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in
misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato
eletto.
2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle
comunita' italiane che operano nella circoscrizione
consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente
iscritte nell'albo dell'autorita' consolare, previa
verifica del Comitato, designano, in conformita' ai
rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di
origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio
dei membri da cooptare.
3. Ciascun componente del Comitato eletto puo'
esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze
pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da cooptare.
4. Sono eletti coloro che riportano almeno la meta'
piu' uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede
successivamente alla elezione di cui all'art. 11, comma 1».
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge
6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni:
«Art. 13. - 1. I membri di cui all'art. 4, comma 2,
sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai
componenti dei COMITES regolarmente costituiti nei Paesi
indicati nella tabella allegata alla presente legge e da
rappresentanti delle associazioni delle comunita' italiane
in numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei
COMITES per i Paesi europei e del 45 per cento per i Paesi
transoceanici, tenendo conto dei requisiti fissati
dall'art. 4 e delle modalita' previste nelle forme di
attuazione di cui all'art. 17 che dovranno garantire, sul
piano della rappresentanza, il pluralismo associativo.
2. La relativa spesa, valutata per l'anno 1989 in lire
600 milioni, qualora non utilizzata nel corso di detto anno
per impossibilita' di indire le elezioni, puo' essere
utilizzata nel successivo anno finanziario».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4, della legge
23 ottobre 2003, n. 286:
«4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato
italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il
personale a contratto, nonche' coloro che detengono cariche
istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono,
altresi', eleggibili gli amministratori e i legali
rappresentanti di enti gestori di attivita' scolastiche che
operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e
i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che
ricevono finanziamenti pubblici».



 
Art. 10.
Durata in carica e scioglimento del Comitato
1. I membri del Comitato entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena emanato il decreto di cui all'articolo 8, comma 3, della legge.
2. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 25 della legge, il Comitato resta in carica fino alla prima riunione del successivo, limitandosi dopo la scadenza del quinquennio al compimento degli atti urgenti e improrogabili.
3. Il quinquennio di cui all'articolo 8, comma 1, della legge, decorre dalla data stabilita per le votazioni.
4. Con il decreto di scioglimento del Comitato di cui all'articolo 8, comma 4, della legge e' nominato un Commissario straordinario che resta in carica fino al giorno della prima seduta del nuovo Comitato. Entro quindici giorni, la documentazione contabile e amministrativa e' consegnata dal presidente che cessa dalla carica al Commissario straordinario. Della consegna e' redatto un verbale di consistenza.



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 3, della legge
23 ottobre 2003, n. 286:
«3. Con decreto dell'autorita' consolare, su
indicazione del presidente del Comitato, i membri deceduti,
dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi
candidati non eletti della lista cui appartengono. La
mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato
per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla
carica. E', altresi', motivo di decadenza dalla carica di
membro del Comitato il trasferimento della residenza dalla
circoscrizione consolare in cui era stato eletto».
- Si riporta il testo dell'art. 25 della legge
23 ottobre 2003, n. 286:
«Art. 25 (Disposizione transitoria). - 1. I Comitati
istituiti alla data di entrata in vigore della presente
legge restano in carica fino all'indizione delle elezioni
successive alla data di entrata in vigore della legge
stessa».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 4, della legge
23 ottobre 2003, n. 286:
«4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce
a meno della meta', esso e' sciolto dall'autorita'
consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro sei
mesi dalla data di scioglimento. L'autorita' consolare
propone, altresi', lo scioglimento del Comitato quando esso
rinvia cinque sedute consecutive per mancanza del numero
legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale
modifica della circoscrizione, non e' in grado di garantire
un regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base
della proposta dell'autorita' consolare, il Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani
nel mondo, sentito il comitato di presidenza del CGIE,
dispone con decreto lo scioglimento del Comitato».



 
Art. 11.
Elenco aggiornato
1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge, i termini per l'iscrizione nell'elenco aggiornato sono definiti dall'articolo 5, commi 4, 5, 6 e 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
2. Sono vietate la comunicazione e la diffusione dei dati per finalita' diverse dalla determinazione della consistenza delle comunita' italiane ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 5, comma 1, della legge e dalla predisposizione delle liste elettorali ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo 15, comma 4, della legge, e dallo svolgimento della relativa campagna elettorale.
3. L'autorita' consolare consente a chi ne fa richiesta di copiare l'elenco degli aventi diritto al voto, ovvero puo' fornirne essa stessa copia su supporto cartaceo o informatico, senza oneri per lo Stato, esclusivamente per le finalita' politico-elettorali stabilite dalla legge.
4. Sono titolari del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero degli affari esteri, gli uffici consolari, il Ministero dell'interno e i Comuni.



Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2, della
legge 23 ottobre 2003, n. 286:
«2. L'elenco di cui al comma 1 e' reso pubblico con
modalita' definite dal regolamento di attuazione di cui
all'art. 26. Con lo stesso regolamento sono definiti i
termini per l'iscrizione nel predetto elenco».
- Si riporta il testo dell'art. 5, commi 4, 5, 6 e 7,
del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003,
n. 104:
«4. Ai fini della realizzazione dell'elenco aggiornato,
i Ministeri degli affari esteri e dell'interno provvedono a
confrontare in via informatica i dati contenuti nelle
anagrafi degli italiani residenti all'estero con quelli
degli schedari consolari.
5. In base alle risultanze del confronto di cui al
comma 4, il Ministero dell'interno provvede ad inserire
nell'elenco aggiornato i nominativi dei cittadini iscritti
contemporaneamente sia nelle anagrafi degli italiani
residenti all'estero sia negli schedari consolari, nonche'
i nominativi di coloro che sono iscritti solo nelle
anagrafi degli italiani residenti all'estero.
6. Ai fini dell'inserimento nell'elenco aggiornato dei
nominativi contenuti esclusivamente negli schedari
consolari, gli uffici consolari, ove non vi abbiano gia'
provveduto prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento, inviano tempestivamente ai comuni interessati
la documentazione prevista dalla normativa vigente per la
trascrizione degli atti di stato civile e per l'iscrizione
nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero,
provvedendo a completarla, ove necessario, entro trenta
giorni dalla ricezione della relativa richiesta del comune.
Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di stato
civile degli italiani nati all'estero, i comuni provvedono
alla trascrizione degli atti nonche' alla conseguente
iscrizione degli interessati nelle anagrafi degli italiani
residenti all'estero ed all'inserimento nell'elenco
aggiornato. Qualora non debba essere effettuata alcuna
preventiva trascrizione di atti di stato civile, tale
ultimo termine e' fissato in trenta giorni dalla ricezione,
da parte dei comuni, della documentazione prevista ai fini
della iscrizione nelle anagrafi citate.
7. Nei casi di corrispondenza, sia nelle anagrafi degli
italiani residenti all'estero sia negli schedari consolari,
dei soli dati relativi al nome, cognome e data di nascita,
il Ministero dell'interno assume i dati relativi alla
residenza e all'indirizzo risultanti negli schedari
consolari».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge
23 ottobre 2003, n. 286:
«1. Il Comitato e' composto da dodici membri per le
comunita' fino a 100.000 cittadini italiani e da diciotto
membri per quelle composte da piu' di 100.000 cittadini
italiani. Ai fini della determinazione del numero dei
membri, la consistenza delle comunita' e' quella risultante
alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni,
sulla base dell'elenco aggiornato di cui all'art. 5, comma
1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459».
- Per il testo dell'art. 15, comma 4, della legge
23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera f),
del codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) - e) (Omissis);
f) «titolare», la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo cui competono, anche
unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle
finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali
e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza».



 
Art. 12.
Determinazione del numero dei membri del Comitato
1. Entro il 31 gennaio dell'anno in cui si svolgono le elezioni, il Ministero dell'interno comunica al Ministero degli affari esteri e al Ministro per gli italiani nel mondo il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole circoscrizioni consolari, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Se l'indizione delle elezioni, effettuata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge, viene a cadere nell'anno antecedente la data stabilita per le votazioni, la comunicazione di cui al comma 1, riferita ai dati piu' recenti dell'elenco aggiornato, e' resa non oltre il ventesimo giorno successivo all'arrivo della richiesta del Ministero degli affari esteri.



Nota all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 15, comma 1, della legge
23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.



 
Art. 13.
Indizione delle elezioni
e istituzione dell'ufficio elettorale
1. Entro il decimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni, il Ministero dell'interno comunica in via informatica al Ministero degli affari esteri e al Ministro per gli italiani nel mondo l'elenco degli aventi diritto al voto, ripartito per circoscrizione consolare, con l'indicazione, ove risultante, dell'assenza del requisito della residenza da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare, ai fini della successiva distribuzione in via informatica agli uffici consolari per gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Le elezioni del Comitato sono indette con decreto del capo dell'ufficio consolare ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge.
3. Il decreto di cui al comma 2 indica il numero dei membri del Comitato da eleggere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge, sulla base dei dati di cui all'articolo 12, comma 1, del presente regolamento.
4. Il decreto di cui al comma 2 indica il giorno stabilito per le votazioni e il giorno della prima seduta del Comitato.
5. Con il decreto di cui al comma 2, il capo dell'ufficio consolare istituisce l'ufficio elettorale di cui all'articolo 16, comma 1, della legge. L'ufficio elettorale e' presieduto dal capo dell'ufficio consolare, o da un suo rappresentante, ed e' composto da almeno altri due membri di cittadinanza italiana, dipendenti dell'ufficio consolare, ove possibile di ruolo.
6. L'ufficio consolare espone le liste dei candidati nei propri locali accessibili al pubblico.
7. L'ufficio consolare comunica ai principali mezzi di informazione rivolti alle comunita' italiane all'estero le liste dei candidati e adotta iniziative per promuovere la piu' ampia comunicazione e per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso agli spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali in condizione di parita' tra loro. L'ufficio consolare invita gli editori di quotidiani e periodici e i responsabili di emittenti radio-televisive che ricevono contributi da parte dello Stato a consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso agli spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali in condizioni di parita' tra loro.



Nota all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 16, comma 1, della legge
23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.



 
Art. 14.
Presentazione delle liste dei candidati
1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge, le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati possono essere firmate in atti separati e recano, per ogni sottoscrittore, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonche' la firma autenticata. Gli atti separati di raccolta delle firme riportano il contrassegno di lista, nonche' tutti i nominativi dei candidati.
2. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei membri del Comitato da eleggere e non superiore a sedici per i Comitati composti da dodici membri e a ventidue per i Comitati composti da diciotto membri. Di ogni candidato e' indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonche' un numero progressivo assegnato dal presentatore della lista.
3. Assieme alle liste dei candidati sono presentate:
a) le dichiarazioni, firmate e autenticate, di accettazione della candidatura di ciascun candidato;
b) la designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il comitato elettorale circoscrizionale, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge.
4. Ogni lista, munita di proprio contrassegno, e' presentata, corredata della prescritta documentazione, da uno dei candidati o da uno dei sottoscrittori all'ufficio elettorale, nelle ore d'ufficio, dal ventesimo al trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni. Il presentatore dichiara il proprio domicilio ai fini delle successive notificazioni.
5. Il presidente dell'ufficio elettorale rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando giorno e ora della presentazione e provvede a trasmetterli al comitato elettorale circoscrizionale, appena questo e' costituito, unitamente al verbale delle operazioni compiute.
6. Le designazioni di cui al comma 3, lettera b), sono comunicate al capo dell'ufficio consolare.
7. L'ufficio consolare provvede alle autenticazioni delle firme, apposte nella circoscrizione consolare dagli elettori ivi residenti, richieste dalla legge e dal presente regolamento.
8. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni l'ufficio consolare provvede al rilascio, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, dei certificati, anche collettivi, che attestano l'iscrizione degli elettori nelle liste elettorali della relativa circoscrizione, sulla base degli atti in suo possesso alla data della richiesta.



Nota all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16,
comma 4, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia
alla nota all'art. 28.



 
Art. 15.
Comitato elettorale circoscrizionale
1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge, entro il decimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni, il capo dell'ufficio consolare richiede alle associazioni degli emigrati italiani che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni un elenco di propri rappresentanti, designati nell'osservanza dei rispettivi statuti, ai fini della loro inclusione nel comitato elettorale circoscrizionale. Entro il secondo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, le associazioni degli emigrati italiani comunicano, anche collettivamente, all'ufficio consolare tale elenco.
2. Entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, con decreto del capo dell'ufficio consolare e' costituito il comitato elettorale circoscrizionale, composto da:
a) i rappresentanti designati dai presentatori delle liste di candidati ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera b);
b) i rappresentanti delle associazioni degli emigrati italiani di cui al comma 1, in numero non superiore a sei nelle circoscrizioni in cui risiedono fino a centomila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato e non superiore a dodici nelle altre circoscrizioni.
3. Se il numero dei rappresentanti designati dalle associazioni degli emigrati italiani di cui al comma 1 supera i limiti di cui al comma 2, lettera b), i rappresentanti delle associazioni degli emigrati italiani sono scelti mediante sorteggio tra i designati.
 
Art. 16.
Ammissione delle liste
1. Entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, il comitato elettorale circoscrizionale:
a) verifica se le liste sono sottoscritte dal numero prescritto di elettori residenti nella circoscrizione consolare, dichiarandole non valide se non corrispondono a questa condizione;
b) invita i presentatori a modificare i contrassegni delle liste, se questi sono identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, e decide su qualsiasi contestazione in proposito;
c) riduce al limite prescritto le liste formate da un numero di candidati superiore a sedici per i Comitati composti da dodici membri e a ventidue per i Comitati composti da diciotto membri, cancellando gli ultimi nomi;
d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione della candidatura;
e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che sono compresi in piu' liste;
f) cancella dalle liste i nomi dei candidati che, nel giorno stabilito per le votazioni, non hanno l'eta' richiesta per l'elettorato passivo;
g) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non sono residenti nella circoscrizione consolare;
h) verifica se le liste sono formate, anche a seguito delle operazioni di cui alle lettere d), e), f) e g), da un numero di candidati pari almeno al numero dei membri del Comitato da eleggere e in caso contrario ne dichiara la non ammissibilita';
i) assegna definitivamente un numero ai singoli candidati di ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
l) assegna a ciascuna lista ammessa un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.
 
Art. 17.
Stampa e invio del materiale elettorale
1. La scheda elettorale riporta, accanto al contrassegno, il cognome e il nome dei candidati di ciascuna lista, secondo il modello di cui alle tabelle A, B e C allegate al presente regolamento.
2. Il capo dell'ufficio consolare accerta la conformita' delle schede elettorali stampate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge, ai modelli di cui alle tabelle A, B e C allegate al presente regolamento.
3. Il tagliando comprovante l'esercizio del diritto di voto, di cui all'articolo 17, comma 6, della legge, riporta unicamente un numero o codice corrispondente a una posizione nell'elenco degli elettori. Sul tagliando non sono apposti dati che consentono di risalire direttamente e immediatamente all'identita' dell'elettore.
4. L'ufficio consolare invia all'elettore il plico di cui all'articolo 17, comma 3, della legge mediante il sistema postale piu' affidabile disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori per realizzare le finalita' previste dagli articoli 14, comma 1, e 17, commi 3, 6 e 7, della legge, e comunque in maniera che risulti ricevuta, anche collettiva, dell'invio.
5. Nei verbali di incenerimento delle buste contenenti schede pervenute a ciascun ufficio consolare dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 17, comma 7, della legge e delle schede stampate e non utilizzate per i casi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge sono registrati il numero delle buste contenenti schede pervenute oltre il termine e incenerite, il giorno di arrivo delle medesime presso l'ufficio consolare, il numero delle schede stampate, non utilizzate e quindi incenerite, le modalita' dell'incenerimento.



Note all'art. 17:
- Per il testo dell'art. 17, commi 1, 3, 5, 6 e 7,
della legge 23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota
all'art. 28.
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, della
legge 23 ottobre 2003, n. 286:
«1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale
e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. La
modalita' del voto e' per corrispondenza».



 
Art. 18.
Espressione del voto
1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge, l'elettore esprime il voto mediante penna di colore nero o blu, pena l'annullamento della scheda.
2. E' nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non e' indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.
3. Sono nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
4. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comitato sono nulle, rimanendo valide le prime.



Nota all'art. 18:
- Per il testo dell'art. 18, comma 1, della legge
23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.



 
Art. 19.
Ammissione al voto dei cittadini cancellati
per irreperibilita'
1. I cittadini cancellati per irreperibilita' dalle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni, che si presentano entro l'undicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni all'ufficio consolare chiedendo di essere reiscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero e di esprimere il voto per corrispondenza di cui alla legge, sono ammessi al voto, previa acquisizione della dichiarazione attestante la mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, rilasciata dal comune che ha provveduto alla cancellazione, indicato dal richiedente.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio consolare trasmette entro ventiquattro ore tramite telefax o, ove possibile, in via telematica la relativa richiesta al comune, che invia, con gli stessi mezzi, la dichiarazione entro le successive ventiquattro ore.
3. Gli elettori ammessi al voto sono iscritti in un apposito elenco aggiunto e si procede alla loro reiscrizione anagrafica. Essi ricevono dall'ufficio consolare il plico previsto dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge, ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza.



Nota all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge
27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli
italiani all'estero), e successive modificazioni:
«Art. 4. - 1. La cancellazione dalle anagrafi degli
italiani residenti all'estero viene effettuata:
a) per iscrizione nell'anagrafe della popolazione
residente a seguito di trasferimento dall'estero;
b) per immigrazione dall'estero in altro comune della
Repubblica, segnalata a norma del secondo comma dell'art.
14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio
1958, n. 136;
c) per morte, compresa la morte presunta
giudizialmente dichiarata;
d) per irreperibilita' presunta, salvo prova
contraria:
1) trascorsi cento anni dalla nascita;
2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive
concluse con esito negativo;
3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di
provenienza quanto nell'AIRE, l'indirizzo all'estero;
4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito
della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'art. 6 della
legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime
consultazioni che si siano tenute con un intervallo non
inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento
europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi
dell'Unione europea nonche' le consultazioni referendarie
locali;
e) per perdita della cittadinanza;
f) per trasferimento nell'AIRE di altro comune».



 
Art. 20.
Ammissione al voto dei cittadini omessi dall'elenco
dei residenti all'estero aventi diritto al voto
1. Gli elettori che per qualsiasi motivo sono stati omessi dall'elenco degli aventi diritto al voto comunicato dal Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri e da questo agli uffici consolari, di cui all'articolo 13, comma 1, e che si presentano entro l'undicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni all'ufficio consolare chiedendo di esprimere il voto per corrispondenza di cui all'articolo 14, comma 1, della legge, sono ammessi al voto con le modalita' previste dall'articolo 19 del presente regolamento se dimostrano di essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o se la loro iscrizione o aggiornamento della posizione AIRE e' stata chiesta dall'ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Gli elettori che per qualsiasi motivo sono stati omessi dall'elenco di cui al comma 1 sono ammessi al voto dagli uffici consolari competenti se dai propri atti risulta che gli stessi sono iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o se la loro iscrizione o aggiornamento della posizione AIRE e' stata richiesta dall'ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente, previa acquisizione della dichiarazione attestante la mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo rilasciata dal Comune di appartenenza con le modalita' previste dall'articolo 19, comma 2.
3. Gli elettori ammessi al voto ai sensi del presente articolo sono iscritti nell'elenco aggiunto di cui all'articolo 19, comma 3. Tale elenco e' trasmesso al comitato elettorale circoscrizionale.
 
Art. 21.
Nomina degli scrutatori e designazione
dei rappresentanti di lista
1. Entro il quindicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni, i presentatori delle liste ammesse consegnano al comitato elettorale circoscrizionale:
a) un elenco di elettori ai fini della nomina a scrutatore, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge;
b) la designazione, per ogni seggio istituito nella circoscrizione consolare, di un rappresentante di lista effettivo e di uno supplente.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge, il comitato elettorale circoscrizionale nomina gli scrutatori tra gli elettori designati dai presentatori delle liste ammesse con modalita' tali da garantire, ove possibile, la partecipazione di tutte le liste.
3. Per ciascun seggio elettorale sono nominati quattro scrutatori.



Nota all'art. 21:
- Per il testo dell'art. 19, comma 3, della legge
23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.



 
Art. 22.
Seggi elettorali ed operazioni preliminari allo scrutinio
1. Ai fini dello scrutinio sono valide le buste pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni, anche se spedite oltre il termine previsto dall'articolo 17, comma 6, della legge.
2. Il comitato elettorale circoscrizionale coordina gli interventi atti a individuare i locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali e ad assicurarne la funzionalita'.
3. Ai sensi dell'articolo 19, commi 1, 2 e 3, della legge, il presidente del comitato elettorale circoscrizionale costituisce, con apposito provvedimento, i seggi elettorali. In caso di ufficio consolare avente piu' di cinquemila elettori, tali elettori sono ripartiti tra piu' seggi, ciascuno competente per lo scrutinio di una porzione di voti, evitando, in ogni caso, di assegnare a un singolo seggio un numero di elettori inferiore a cento.
4. Il giorno successivo alla data stabilita per le votazioni, nell'ora fissata dal comitato elettorale circoscrizionale, il presidente, o in sua assenza il vice presidente, insedia il seggio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario precedentemente nominato. Il presidente invita inoltre i rappresentanti di lista designati per il seggio ad assistere alle operazioni.
5. Il presidente del seggio riceve, da parte del comitato elettorale circoscrizionale, l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori, le designazioni dei rappresentanti di lista, un congruo numero di urne, gli stampati e il materiale occorrenti per le operazioni, nonche' copia autentica dell'elenco degli elettori, copia dell'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto dall'ufficio consolare, i plichi con le buste contenenti schede unitamente alla comunicazione del numero di queste.
6. Il presidente procede quindi alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnate al seggio dal comitato elettorale circoscrizionale e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vice presidente e dal segretario:
a) accerta se il numero delle buste ricevute corrisponde al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dal comitato elettorale circoscrizionale;
b) accerta contestualmente se le buste ricevute provengono da un'unica circoscrizione consolare;
c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:
1) accerta se la busta contiene il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta contenente la scheda con l'espressione del voto;
2) accerta se il tagliando incluso nella busta appartiene a elettore incluso nell'elenco trasmesso dal comitato elettorale circoscrizionale;
3) accerta se la busta contenente la scheda con l'espressione del voto e' chiusa, integra e non reca alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata;
4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, la scheda inclusa in una busta che contiene piu' di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato piu' di una volta, o di elettore non appartenente alla circoscrizione consolare, o contenuta in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento, o la scheda inclusa nella medesima busta insieme al tagliando o al certificato elettorale, o non accompagnata nella busta esterna ne' dal tagliando ne' dal certificato elettorale. Non procede ad annullare la scheda se il tagliando non e' stato staccato dal certificato elettorale ma e' incluso nella busta esterna, ovvero nel caso in cui e' incluso nella busta esterna il certificato elettorale privo del tagliando.
7. I tagliandi dei certificati elettorali relativi alle buste contenenti schede annullate senza procedere allo scrutinio sono separati dalle buste stesse in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto. Dopo la conclusione delle operazioni preliminari allo scrutinio, congiuntamente per tutti i casi di annullamento, per i relativi elettori, uno dei componenti del seggio accerta l'avvenuta votazione apponendo la propria firma accanto al nome nell'apposita colonna della lista degli aventi diritto al voto. Compiute le suddette operazioni, i tagliandi di cui al precedente periodo vengono confusi con i tagliandi relativi alle buste inserite nell'urna.



Note all'art. 22:
- Per il testo dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge
23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.
- Per il testo dell'art. 22, comma 1, della legge
23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.



 
Art. 23.
Operazioni di scrutinio
1. Completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, si procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:
a) il vice presidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto e la apre;
b) il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul retro di essa e la consegna al segretario;
c) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate in apposita cassetta.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse e' fatta menzione nel verbale.
 
Art. 24.
V e r b a l i
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, nel verbale del seggio sono inseriti i nominativi dei rappresentanti di lista, il numero delle buste esterne consegnate al seggio dal comitato elettorale circoscrizionale, il numero delle schede valide, bianche, nulle, annullate senza procedere allo scrutinio, contestate e assegnate nonche' contestate e non assegnate, i risultati elettorali, il numero dei votanti, gli atti relativi allo scrutinio, le eventuali proteste e reclami presentati nonche' le modalita' di formazione dei plichi e di trasmissione di tutto il materiale. Il verbale, redatto in due esemplari, e' letto, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio e dai rappresentanti di lista.
2. Il presidente del seggio accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero dei votanti, dei voti validi, delle schede nulle, delle schede bianche, dei voti dichiarati nulli, delle schede annullate senza procedere allo scrutinio, delle schede contestate e assegnate e di quelle contestate e non assegnate, verificando la congruita' dei dati, e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nel verbale.
3. Compilato il verbale, il presidente procede alla formazione di un plico contenente gli esemplari del verbale, con allegati i prospetti di scrutinio, e tutti i documenti relativi alle operazioni del seggio, nonche', in plichi separati:
a) le schede annullate;
b) le schede bianche, le schede nulle;
c) le schede contenenti voti contestati, avendo cura di tenere distinte le schede contenenti voti contestati e assegnati da quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
d) le schede valide;
e) la lista degli elettori.
4. I plichi di cui al comma 3 sono recapitati, al termine delle operazioni, dal presidente del seggio al presidente del comitato elettorale circoscrizionale.
5. Nel verbale delle operazioni elettorali, redatto, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge, dal comitato elettorale circoscrizionale, sono inseriti i dati complessivi indicati al comma 1.
 
Art. 25.
Voti contestati
1. Entro quarantotto ore dal ricevimento dei plichi di cui all'articolo 24, comma 3, il comitato elettorale circoscrizionale procede, per ogni seggio, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti.
2. Le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, sono chiuse in un unico plico che, sigillato e firmato dai componenti del comitato elettorale, e' allegato al verbale di cui all'articolo 22, comma 1, della legge.
 
Art. 26.
Ripartizione dei seggi
1. Compiute le operazioni di scrutinio, il comitato elettorale circoscrizionale:
a) determina il quoziente elettorale dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste, ivi compresi quelli assegnati ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per il numero dei candidati da eleggere e attribuisce a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati;
b) determina la cifra individuale di ogni candidato sommando i voti di preferenza validi ottenuti da ciascun candidato, compresi quelli assegnati ai sensi dell'articolo 25, comma 1;
c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista secondo le rispettive cifre individuali, prevalendo, a parita' di cifre individuali, l'ordine di presentazione nella lista.
2. I seggi eventualmente restanti dopo le operazioni di cui al comma 1, lettera a), sono successivamente attribuiti alle liste per le quali le divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, alla lista che ha ottenuto il piu' alto numero di voti validi. Sono considerati resti anche i voti delle liste che non hanno ottenuto alcun quoziente.
 
Art. 27.
Proclamazione degli eletti
1. Il presidente del comitato elettorale circoscrizionale, in conformita' ai risultati accertati dal comitato stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali ciascuna lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dall'articolo 26, comma 1, lettera c), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali piu' elevate.
 
Art. 28.
Impedimenti alle elezioni
1. Il capo della competente rappresentanza diplomatica, anche sulla base delle comunicazioni dei dipendenti uffici consolari, espone al Ministero degli affari esteri e al Ministro per gli italiani nel mondo gli eventuali impedimenti di natura politica o sociale all'elezione del Comitato o dei Comitati.
2. Se gli impedimenti sono insorti in concomitanza con l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 15 a 22 della legge, il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro per gli italiani nel mondo, puo' disporre che le elezioni siano ripetute.



Nota all'art. 28:
- Si riporta il testo degli articoli da 15 a 22 della
legge 23 ottobre 2003, n. 286:
«Art. 15 (Indizione delle elezioni e liste elettorali).
- 1. Salvo quanto previsto dall'art. 23, le elezioni sono
indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del
termine di scadenza del precedente comitato. In caso di
scioglimento anticipato, l'indizione e' effettuata entro
trenta giorni dall'emanazione del decreto di scioglimento.
2. L'indizione delle elezioni e' portata a conoscenza
della collettivita' italiana mediante affissione all'albo
consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro
mezzo di informazione.
3. Entro i trenta giorni successivi alla indizione
delle elezioni possono essere presentate le liste dei
candidati, sottoscritte da un numero di elettori non
inferiore a cento per le collettivita' composte da un
numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, ed a
duecento per quelle composte da un numero di cittadini
italiani superiore a cinquantamila.
4. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco
aggiornato di cui all'art. 5, comma 1, della legge
27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati.
5. Le firme di elettori che compaiono in piu' di una
lista sono considerate nulle.
6. Per l'attuazione del comma 2 e' autorizzata la spesa
di 1.675.371 euro per l'anno 2003.
Art. 16 (Comitato elettorale circoscrizionale). - 1. Le
liste dei candidati sono presentate ad un apposito ufficio
elettorale istituito presso gli uffici consolari,
presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo
rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le
modalita' prescritti dal regolamento di cui dell'art. 26.
2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste,
e' costituito, sempre presso gli uffici consolari, un
comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo
dell'ufficio o da un suo rappresentante.
3. Del comitato di cui al comma 2 non possono far parte
i candidati.
4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale
sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito
della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su
designazione dei presentatori delle liste e delle
associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e
secondo le modalita' stabilite nel regolamento di cui
all'art. 26.
5. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il
compito di controllare la validita' delle firme e delle
liste presentate, di costituire i seggi elettorali, di
nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di
sovrintendere e di coadiuvare l'attivita' dei seggi
elettorali.
6. Le decisioni del comitato elettorale
circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei
componenti; in caso di parita', prevale il voto del
presidente.
Art. 17 (Stampa e invio del materiale elettorale). - 1.
Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli
affari esteri, l'ufficio consolare provvede alla stampa del
materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma
3 e provvede, altresi', per i casi di cui al comma 5.
2. Le schede sono di carta consistente e comprendono,
con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate
in ordine di presentazione.
3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita
per le votazioni, l'ufficio consolare invia agli elettori
di cui all'art. 13 il plico contenente il certificato
elettorale, la scheda e la relativa busta e una busta
affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare
competente; il plico contiene, altresi', un foglio con le
indicazioni delle modalita' per l'espressione del voto e il
testo della presente legge.
4. Un plico non puo' contenere i documenti elettorali
di piu' di un elettore.
5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a
quattordici giorni dalla data delle votazioni, non hanno
ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3
possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare;
questi, all'elettore che si presenta personalmente, puo'
rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un
altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e
una seconda scheda elettorale che deve comunque essere
inviata secondo le modalita' di cui ai commi 4 e 6.
6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda
elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la
scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta
affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato
elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la
spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data
stabilita per le votazioni. Le schede e le buste che le
contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
7. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le
buste comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore
24 del giorno stabilito per le votazioni.
8. I responsabili degli uffici consolari provvedono
all'incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza
del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i
casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni
e' redatto apposito verbale, che e' trasmesso al Ministero
degli affari esteri.
9. Per l'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 10.257.100 euro per l'anno 2003.
Art. 18 (Espressione del voto). - 1. L'elettore vota
tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla
lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo
contiene. Ciascun elettore, nell'ambito dei candidati della
lista da lui votata, puo' esprimere un numero di preferenze
non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere. Le
preferenze espresse in eccedenza a tale numero sono nulle.
2. Il voto e' nullo se non e' espresso sull'apposita
scheda o se presenta segni di riconoscimento dell'identita'
dell'elettore.
3. Il voto di preferenza e' espresso mediante un segno
tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con
l'indicazione del nome stesso.
4. L'indicazione di una o piu' preferenze relative alla
stessa lista vale quale votazione della lista anche se non
sia stato espresso il voto di lista.
5. Se il voto e' espresso a favore di piu' di una lista
con l'indicazione di piu' preferenze per candidati
appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto
medesimo e' nullo.
Art. 19 (Costituzione dei seggi elettorali). - 1.
Presso ciascun ufficio consolare e' costituito un seggio
elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella
circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle
operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli
elettori.
2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno
dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i
seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il
segretario del seggio e' scelto, prima dell'insediamento,
dal presidente; funge da vicepresidente il piu' anziano tra
gli scrutatori. Ciascun seggio e' composto, oltre che dal
presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in numero
non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.
3. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non
candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal
comitato elettorale circoscrizionale, nell'ambito delle
designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in
mancanza, d'ufficio.
4. Quando uno scrutatore e' assente all'atto
dell'insediamento del seggio, il presidente nomina
scrutatore uno degli elettori.
5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli
scrutatori spetta un'indennita' stabilita con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
6. Per l'attuazione dei commi 1 e 5 e' autorizzata, per
l'anno 2003, rispettivamente la spesa di 516.457 euro e di
775.000 euro.
Art. 20 (Operazioni di scrutinio). - 1. L'assegnazione
delle buste contenenti le schede ai singoli seggi e'
effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale.
2. Per le modalita' delle operazioni di scrutinio, si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate
dell'art. 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
3. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge
o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni.
4. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al
riesame delle schede contenenti voti contestati e
provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le
annotazioni riportate a verbale nonche' le contestazioni e
i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti
stessi.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4, il
comitato elettorale circoscrizionale non puo' riesaminare
le schede gia' scrutinate dal seggio elettorale e le schede
da questo dichiarate nulle.
Art. 21 (Ripartizione dei seggi). - 1. Ciascuna lista
ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente
elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da
essa riportati.
2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra
i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.
3. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste
che hanno riportato i maggiori resti.
Art. 22 (Proclamazione degli eletti). - 1. Il comitato
elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello
scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla
redazione del verbale delle operazioni elettorali, che e'
sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.
2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle
operazioni di voto e' data con le stesse modalita' previste
dall'art. 15, comma 2».



 
Art. 29.
Prima seduta del Comitato
1. La prima seduta del Comitato ha luogo non oltre il ventesimo giorno successivo alla data stabilita per le votazioni.
2. La prima seduta del Comitato e' convocata dal capo dell'ufficio consolare ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del presente regolamento.
3. Il Comitato e' presieduto, nella prima seduta, dal membro che ha ottenuto la piu' elevata cifra individuale. In caso di parita' di cifre individuali la seduta e' presieduta dal piu' anziano di eta'.
4. Il segretario provvisorio e' il membro piu' giovane del Comitato.
5. Il Comitato, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non e' stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, e dell'articolo 8, comma 1, della legge, nonche' dell'articolo 6 del presente regolamento e dichiara la ineleggibilita' di essi se sussiste qualcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 7 del presente regolamento.
6. Il Comitato elegge, ai sensi dell'articolo 10, com-ma 1, della legge, il presidente, che assume la carica immediatamente dopo la proclamazione dei risultati da parte del presidente della seduta.
7. Eletto il presidente, si procede, a maggioranza semplice, all'elezione del segretario di cui all'articolo 4, comma 2, della legge.
8. Il Comitato procede quindi all'elezione dell'esecutivo ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge.



Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, della
legge 23 ottobre 2003, n. 286:
«1. Nella prima seduta, il comitato elegge il
presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Quando nessun candidato raggiunge tale maggioranza, nella
seduta successiva e' eletto presidente ilcandidato che
ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita', e'
eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di
preferenze nell'elezione del comitato. Tale numero e'
determinato dalla somma del numero di voti riportati dalla
lista a cui apparteneva il candidato con quello delle
preferenze riportate individualmente».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, della legge
23 ottobre 2003, n. 286:
«2. La segreteria del comitato e' affidata con incarico
gratuito a un membro del comitato stesso».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, della
legge 23 ottobre 2003, n. 286:
«1. Il comitato elegge un esecutivo composto da un
numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi
componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone
di un numero di preferenze non superiore a due terzi del
numero di membri dell'esecutivo da eleggere».



 
Art. 30.
Adempimenti del segretario del Comitato
1. Il segretario del Comitato svolge le funzioni di segretario dell'esecutivo, anche se non ne e' membro, e cura la tenuta dei verbali delle sedute e degli altri atti concernenti l'attivita' del Comitato e dell'esecutivo.
2. I verbali delle sedute e gli altri atti di cui al comma 1 sono tenuti a disposizione del capo dell'ufficio consolare o di un suo rappresentante appositamente delegato.
3. Copia dei verbali delle sedute, firmata dal presidente e controfirmata dal segretario, e' trasmessa al capo dell'ufficio consolare.
 
Art. 31.
Pubblicita' delle sedute
1. Il Comitato assicura la pubblicita' delle sedute trasmettendo i relativi verbali all'autorita' consolare, che li espone nei propri locali accessibili al pubblico.
 
Art. 32.
Rappresentanza del capo dell'ufficio consolare
1. Per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 6, all'articolo 12, comma 2, e all'articolo 23, comma 4, della legge, il capo dell'ufficio consolare puo' essere rappresentato dal funzionario o impiegato destinato a sostituirlo nella reggenza dell'ufficio consolare ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.



Nota all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'art. 48 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
«Art. 48 (Reggenza di ufficio consolare di prima
categoria). - In caso di assenza o di impedimento del capo
di un ufficio consolare di prima categoria assume la
reggenza il funzionario piu' elevato in grado della
carriera diplomatica.
In caso di mancanza in loco di funzionario della
carriera diplomatica, e constatata la non convenienza di
provvedere immediatamente all'invio di un funzionario della
predetta carriera, il Ministro puo' disporre che la
reggenza sia assunta dal funzionario piu' elevato in grado
della carriera direttiva amministrativa eventualmente in
servizio presso l'ufficio.
Il funzionario che assume la reggenza esercita, a
titolo provvisorio, le funzioni e le attribuzioni del capo
dell'ufficio.
Qualora l'incarico della reggenza sia affidato dal capo
dell'ufficio o, in difetto, dalla missione diplomatica o
dal Ministero a un impiegato non appartenente alle carriere
direttive, le sue funzioni possono essere limitate a
particolari materie o atti».



 
Art. 33.
Soluzione delle controversie
1. In caso di soluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 24 della legge, il parere richiesto dal Ministero degli affari esteri all'autorita' consolare, al segretario generale del Consiglio generale degli italiani all'estero e ai membri del Consiglio generale degli italiani all'estero residenti nello Stato ove opera il Comitato e' espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
2. Contro i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 24 della legge e' ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Lazio avente sede in Roma. La procedura di composizione in via amministrativa prevista dall'articolo 24 della legge deve essere esperita preliminarmente.



Nota all'art. 33:
- Si riporta il testo dell'art. 24 della legge
23 ottobre 2003, n. 286:
«Art. 2 (Soluzione delle controversie). - 1. Per la
soluzione delle controversie relative all'applicazione
delle disposizioni di cui alla presente legge, il comitato
interessa la Direzione generale competente del Ministero
degli affari esteri la quale, entro sessanta giorni, adotta
un provvedimento definitivo, sentita l'autorita' consolare,
il segretario generale del CGIE e i componenti del CGIE
residenti nello Stato ove opera il comitato».



 
Art. 34.
Esenzione dai diritti consolari
1. Gli atti rilasciati dagli uffici consolari ai fini dell'applicazione della legge sono esenti da qualsiasi diritto consolare, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.



Nota all'art. 34:
- Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200
(Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari):
«Art. 59 (Adeguamento di voci della tariffa). - I
diritti stabiliti in una o piu' voci della tariffa possono
essere modificati o soppressi per i non cittadini, a titolo
di reciprocita', con decreto del Ministro per gli affari
esteri, d'intesa con il Ministro per il tesoro.
Il Ministro per gli affari esteri puo', con proprio
decreto, disporre l'esenzione o la diminuzione dei diritti
stabiliti nella tariffa limitatamente a quelle voci che
presentino un piu' diretto interesse per i lavoratori
residenti all'estero e per i loro familiari.
Il Ministro per gli affari esteri, qualora per motivi
di convenienza internazionale o nazionale ravvisi la
opportunita' di agevolare l'ingresso di non cittadini in
Italia, puo' disporre che alcuni atti o vidimazioni
consolari siano rilasciati mediante pagamento di diritti
inferiori a quelli stabiliti nella tariffa od anche in
esenzione dai diritti stessi».



 
Art. 35.
Assenza di oneri
1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 36.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremaglia, Ministro per gli italiani
nel Mondo
Frattini, Ministro degli affari esteri
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2004
Registro n. 2, Ministeri istituzionali, foglio n. 83
 
Tabella A
(prevista dall'art. 17, comma 1)
MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO PER LE COMUNITA'
FINO A 100.000 CITTADINI ITALIANI
Parte interna della scheda

----> Vedere tabella di pag. 15 <----
 
Tabella B
(prevista dall'art. 17, comma 1)
MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO PER LE COMUNITA'
COMPOSTE DA PIU' DI 100.000 CITTADINI ITALIANI
Parte interna della scheda

----> Vedere tabella di pag. 16 <----
 
Tabella C
(prevista dall'art. 17, comma 1)
MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO
Parte esterna della scheda

----> Vedere tabella di pag. 17 <----
 
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