Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2004 (vai al sommario)
REGIONE SICILIA
DECRETO 10 dicembre 2003
Riduzione del vincolo paesaggistico Monte Mimiani e territorio circostante, ricadente nel comune di Marianopoli.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
del Dipartimento regionale
dei beni culturali e ambientali
Visto lo statuto della regione Siciliana;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione Siciliana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.D.G. 6916 del 28 settembre 2001 ed in particolare l'art. 8 relativo alla delega ai dirigenti responsabili delle aree e dei servizi dell'assessorato regionale beni culturali e pubblica istruzione delle competenze attribuite al dirigente generale dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10/2000;
Visto il parere prot. n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002 reso dalla presidenza della regione - Ufficio legislativo e legale, relativo all'apposizione dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 139 del testo unico n. 490/99;
Visto il D.A. n. 5340 del 3 marzo 1995 parzialmente rettificato con D.A. n. 6368 del 12 maggio 1995, con il quale e' stata ricostituita per il quadriennio 1995/1999 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta;
Esaminato il verbale n. 29 del 9 aprile 1987, con il quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta ha proposto, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, la riduzione del vincolo paesaggistico concernente l'area «Monte Mimiani e territorio circostante», ricadente nel territorio comunale di Marianopoli, di cui al precedente D.A. n. 5083 del 18 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Siciliana n. 15 del 25 marzo 1995, delimitata perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale del 9 aprile 1997, a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto;
Accertato che il verbale sopra indicato contenente la suddetta proposta e' stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Marianopoli dal 22 aprile 1997 al 22 luglio 1997 ed e' stato depositato nella segreteria del comune stesso per il periodo previsto dalla legge n. 1497/1939;
Accertato che non sono state prodotte osservazioni al vincolo de quo ai sensi dell'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Considerato quindi, nel confermare la proposta di riduzione del vincolo in argomento di potere accogliere nella loro globalita' le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta nel verbale del 9 aprile 1997 e correttamente approfondite nelle planimetrie, sub. «1», «2», «3», «4» e «5» ivi allegate, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;
Ritenuto, pertanto, che nella specie sono intervenuti nuovi elementi e nuove situazioni che suggeriscono l'opportunita' di ridurre il vincolo paesaggistico di cui al precedente D.A. n. 5083 del 18 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Siciliana n. 15 del 25 marzo 1995, comprendente Monte Mimiani e il territorio circostante, ricadente nel territorio comunale di Marianopoli in conformita' alla proposta verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta nella seduta del 9 aprile 1997;
Rilevato che il vincolo di cui sopra comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni espresse in premessa il vincolo paesaggistico di cui al precedente D.A. n. 5083 del 18 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Siciliana n. 15 del 25 marzo 1995, comprendete «Monte Mimiani e il territorio circostante», ricadente nel comune di Marianopoli, descritta nel verbale del 9 aprile 1997 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta e delimitata nelle planimetrie sub. «1», «2», «3», «4» e «5» ivi allegate, che insieme al verbale del 9 aprile 1997 formano parte integrante del presente decreto, e' ridotto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
 
Art. 2.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Siciliana, unitamente al verbale del 9 aprile 1997 della competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta e alle planimetrie, di cui sopra e' cenno ai sensi degli articoli 142 comma 1 del testo unico n. 490/99 e 12 del regio decreto n. 1357/40.
Una copia della Gazzetta ufficiale della regione Siciliana contenente il presente decreto, sara trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Marianopoli, perche' venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.
Altra copia della Gazzetta, assieme alle planimetrie della zona vincolata, sara contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Marianopoli dove gli interessati potranno prenderne visione. La Soprintendenza competente comunichera' a questo Dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Marianopoli.
 
Art. 3.
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, nonche' ricorso straordinario al presidente della regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.
Palermo, 10 dicembre 2003
Il dirigente del servizio: Favara
 
Allegato
VERBALE n. 29
L'anno 1997 il giorno 9 del mese di aprile, alle ore 10, nella sede della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, si e' riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, convocata ai sensi dell'art. 14 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, con nota n. 1199 del 21 marzo 1997, per discutere il seguente ordine del giorno:
1) riesame del vincolo paesaggistico «Monte Mimiani e territorio circostante»;
2) varie ed eventuali.
Sono presenti i sigg.:
arch. Salvatore Scuto, presidente;
dott. Michele Curcuruto, componente;
arch. Emanuele Tuccio, componente;
p.m. Luigi Infantino delegato dall'ingegnere capo del distretto minerario di Caltanissetta;
dott. Giorgio Giordano, segretario.
Il componente dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste ha comunicato telefonicamente di non poter essere presente.
Il presidente, verificato il numero legale, introduce la discussione sul riesame del vincolo paesaggistico di «Monte Mimiani e territorio circostante» facendo presente che questo vincolo, imposto nel 1993, ha determinato progettazioni piu' attente ed accurate e che alcune prescrizioni dettate dalla Soprintendenza (infissi in legno, balconi realizzati in una determinata maniera, tetti in coppi siciliani ecc.) oggi sono divenute costanti diffuse.
Il presidente illustra gli elementi di novita' che, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto n. 1357/40, hanno determinato l'odierna possibilita' di rivedere il vincolo e cioe':
l'esistenza del progetto di massima del nuovo P.R.G. di Marianopoli (in fase di adozione) fatto pervenire alla commissione dal sindaco;
la pubblicazione delle linee guida del Piano territoriale paesistico regionale.
Viene quindi illustrata la proposta di riduzione del vincolo elaborata dalla sezione P.A.U. della Soprintendenza, che prevede lo stralcio dell'area a valle di Marianopoli; in particolare il limite Nord del vincolo viene attestato alla s.p. 42 ed al limite del centro storico di Marianopoli, individuato nella cartografia catastale del 1937, ed escludendo quindi le parti dell'abitato moderne. Comunica infine alla commissione che e' imminente la firma di un protocollo d'intesa tra il comune e la Soprintendenza con il quale si stabiliscono alcune regole d'intervento all'interno dell'abitato di Marianopoli.
Il dott. Curcuruto rileva la diversita' del paesaggio di Monte Mimiani, dal punto di vista paesaggistico, geologico e morfologico, dal paesaggio, altrettanto bello, del versante di Marianopoli ed illustra la sostanziale unita' delle pendici settentrionali, della cresta col massiccio di Monte Mimiani.
L'arch. Tuccio rileva che siamo in presenza di un vincolo gia' esistente del quale si deve avere la massima considerazione dato che e' sempre difficile riuscire a stabilire il limite di un'area vincolata; il vincolo tuttavia puo' essere rivisto poiche' sono intervenuti nuovi elementi e nuove situazioni che consentono una diversa tutela dell'area. Ritiene che, accogliendo la richiesta del sindaco di stralciare dal vincolo tutto l'abitato di Marianopoli, si rischia il vuoto normativo sino all'adozione del P.R.G. e all'entrata in vigore delle norme di salvaguardia e pertanto una soluzione potrebbe essere quella di rimandare la decisione a quando il comune adottera' il P.R.G.
Il dott. Curcuruto, alla luce di quanto detto, propone di fissare il nuovo limite alla base delle pendici di Monte Mimiani, conservando il vincolo sul centro storico di Marianopoli sia perche' le linee guida del P.T.P.R. tutelano espressamente i centri storici, sia perche' il protocollo d'intesa decadrebbe se l'abitato non fosse vincolato.
Il rappresentante del corpo delle miniere p.m. Infantino e' d'accordo con la proposta dell'amministrazione poiche' eliminando la parte a valle dell'abitato si viene incontro alle richieste della comunita' di Marianopoli e nello stesso tempo si salvaguarda quello che effettivamente va tutelato e che e' descritto nella motivazione del vincolo.
L'arch. Scuto asserisce che la proposta dell'amministrazione e' perfettamente coerente con i criteri assunti dalla precedente commissione, tenuto conto che nella motivazione di vincolo per la parte a nord viene segnalata solo la struttura dell'abitato di Marianopoli con il suo caratteristico impianto settecentesco, senza riferimenti alla parte a valle dell'abitato.
A questo punto la commissione vota all'unanimita' la proposta dell'amministrazione di riduzione del vincolo ai sensi dell'art. 14, con la seguente motivazione: «visto che sono intervenuti nuovi elementi che hanno determinato la possibilita', ai sensi dell'art. 14 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, di rivedere la perimetrazione del vincolo e considerati i seguenti capisaldi scaturiti dalla odierna discussione e cioe':
il progetto di massima del P.R.G. di Marianopoli (in fase di adozione) del quale la commissione dispone e che da' sufficienti garanzie di tutela;
i valori intrinseci del centro storico di Marianopoli individuato secondo le norme dettate dall'art. 14 delle linee guida del P.T.P.R.;
il versante che guarda l'abitato di Marianopoli, che fa parte integrante del rilievo di Monte Mimiani e che va interamente tutelato;
la mancanza, nel decreto di vincolo di Monte Mimiani, di puntuali riferimenti relativi alle aree a valle dell'abitato di Marianopoli;
le norme generali delle linee guida del P.T.P.R., notificate a tutti i comuni, che dettano indirizzi garantendo che, nelle zone dove il vincolo verra' ridotto, non avverranno situazioni tali da arrecare danni al paesaggio;
la commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Caltanissetta ritiene di ridimensionare il vincolo ed approvare la proposta della sezione P.A.U. della Soprintendenza, che stabilisce come nuovo limite la s.p. n. 42 ed il centro storico nella sua peculiarita' di abitato di nuova fondazione e perimetrato secondo le norme del P.T.P.R., riservandosi di valutare l'opportunita' di un'ulteriore riduzione del vincolo nel momento in cui il comune di Marianopoli si dotera' del nuovo Piano Regolatore».
Pertanto il limite settentrionale dell'area «Monte Mimiani e territorio circostante», viene cosi' rideterminato: «Dal punto A, in corrispondenza dell'incrocio tra il confine amministrativo tra le province di Palermo e Caltanissetta con la strada provinciale S. Caterina Villarmosa-Resuttano, si percorre quest'ultima verso Sud-Ovest sino ad incrociare l'allegato A del foglio 10.
Si prosegue verso Sud lungo il limite Est dell'allegato A del foglio 10 per poi continuare verso Nord lungo il confine con la particella 1848 del foglio 10; quindi si prosegue lungo la via Calvario per poi percorrere le vie Monte Grappa, Archimede, San Gabriele sino all'incrocio con la via Guglielmo Marconi; questa si percorre sino all'incrocio con la via Mimiani inglobando anche le particelle 444, 475, 550, 551 e 687 del foglio di mappa n. 5; si continua lungo la via Mimiani per poi proseguire lungo il confine con il foglio 10 per attraversarlo tra le particelle 1797 e 1364, 1797 e parte della 1766, 1067 con la restante parte della 1766 sino ad incrociare la strada provinciale Marianopoli Catena Vecchia che si percorre sino alla rotabile Marianopoli-Mussomeli e quindi ricollegarsi alla vecchia delimitazione nel punto B».
A questo punto il presidente dichiara chiusa la seduta dalla quale si e' redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto.
Il presidente della comm. prov. BB.NN.
Scuto
Il segretario della comm. prov. BB.NN.
Giordano

----> Vedere allegati da pag. 61 a pag. 66 <----
 
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