Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2004 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI FERRARA
DECRETO RETTORALE 3 febbraio 2004
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16, relativi agli statuti delle universita';
Visto il proprio decreto 4 marzo 1995, n. 553, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1995, con cui e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara;
Visti i propri decreti 4 ottobre 1996, n. 1265, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 20 dicembre 1996, 27 aprile 2000, n. 655, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000, 19 agosto 2002, n. 1003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2002; 13 maggio 2003, n. 847, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2003; con i quali e' stato modificato lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara;
Vista la deliberazione del senato accademico, allargato ai sensi dell'art. 11, quarto comma, dello statuto vigente, assunta nella seduta dell'8 gennaio 2004;
Visto il parere espresso dal MIUR con nota n. 105 del 20 gennaio 2004;
Considerato che le modifiche approvate dal senato accademico dell'Universita' degli studi di Ferrara nella sua composizione allargata debbano ritenersi operative;
Ritenuto pertanto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche dello statuto dell'Ateneo;
Decreta:
Art. 1.
Il secondo comma dell'art. 10 dello statuto di Ateneo e' sostituito dal seguente:
«2. il rettore:
a) convoca e presiede il senato accademico, il consiglio della ricerca, il consiglio di amministrazione e la consulta dei Dipartimenti;
b) emana lo statuto e i regolamenti;
c) impartisce le direttive politiche e di gestione sulla base delle quali il direttore amministrativo predispone il bilancio di previsione;
d) verifica i risultati della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Universita', per valutare la rispondenza alle direttive generali impartite;
e) procede ad una verifica sul rendiconto consuntivo;
f) esercita l'autorita' disciplinare sugli studenti e da' esecuzione ai provvedimenti disciplinari a carico del personale per le categorie e nei limiti previsti dalla legge;
g) presenta annualmente una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo;
h) garantisce l'applicazione dello statuto e dei relativi regolamenti di attuazione;
i) cura che gli atti dell'Ateneo siano adeguatamente resi pubblici;
l) svolge ogni altra attribuzione prevista dall'ordinamento universitario e dal presente statuto.».
 
Art. 2.
Il quarto comma dell'art. 10 dello statuto di Ateneo e' sostituito dal seguente:
«4. L'elettorato attivo e' composto da:
a) i professori di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori dell'Universita';
b) i componenti del consiglio del personale tecnico-amministrativo;
c) i componenti del consiglio degli studenti;
d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo per ogni Dipartimento, cinque per l'amministrazione centrale, e due in rappresentanza del personale in servizio presso le strutture non dipartimentalizzate;
e) un rappresentante degli studenti per ogni consiglio di facolta', designato al proprio interno dai membri del consiglio stesso.».
 
Art. 3.
Il terzo comma dell'art. 62 dello statuto di Ateneo e' sostituito dal seguente:
«3. Per l'elezione degli organi individuali, risulta eletto chi abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procedera' col sistema di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio dovra' avvenire entro quarantacinque giorni dalla prima votazione. Risultera' eletto chi ottiene il maggior numero di voti. Le operazioni di voto si effettuano a scrutinio segreto.».
 
Art. 4.
L'art. 79 dello statuto di Ateneo, gia' modificato con il decreto rettorale n. 847 del 13 maggio 2003 citato in premessa, e' soppresso.
 
Art. 5.
A seguito delle modifiche sopra riportate, il testo aggiornato degli articoli 10 e 62 dello statuto di Ateneo e' il seguente:
«Art. 10 (Il rettore). - 1. Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge ed e' responsabile del governo accademico, degli obiettivi e dei programmi dell'Universita' nel rispetto delle leggi e dello statuto.
2. Il rettore:
a) convoca e presiede il senato accademico, il consiglio della ricerca, il consiglio di amministrazione e la consulta dei Dipartimenti;
b) emana lo statuto e i regolamenti;
c) impartisce le direttive politiche e di gestione sulla base delle quali il direttore amministrativo predispone il bilancio di previsione;
d) verifica i risultati della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Universita', per valutare la rispondenza alle direttive generali impartite;
e) procede ad una verifica sul rendiconto consuntivo;
f) esercita l'autorita' disciplinare sugli studenti e da' esecuzione ai provvedimenti disciplinari a carico del personale per le categorie e nei limiti previsti dalla legge;
g) presenta annualmente una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo;
h) garantisce l'applicazione dello statuto e dei relativi regolamenti di attuazione;
i) cura che gli atti dell'Ateneo siano adeguatamente resi pubblici;
l) svolge ogni altra attribuzione prevista dall'ordinamento universitario e dal presente statuto.
3. Il rettore e' eletto tra i professori di prima fascia dell'Universita' ed e' nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. L'elettorato attivo e' composto da:
a) i professori di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori dell'Universita';
b) i componenti del consiglio del personale tecnico-amministrativo;
c) i componenti del consiglio degli studenti;
d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo per ogni Dipartimento, cinque per l'amministrazione centrale, e due in rappresentanza del personale in servizio presso le strutture non dipartimentalizzate;
e) un rappresentante degli studenti per ogni consiglio di facolta', designato al proprio interno dai membri del consiglio stesso.
5. Il rettore designa, fra i professori di prima fascia, il prorettore con funzioni vicarie che vengono esercitate in caso di sua assenza o impedimento.».
«Art. 62 (Elezioni). - 1. La votazione per l'elezione degli organi e' valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori, salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dal presente statuto; essa avviene a scrutinio segreto.
2. Per l'elezione degli organi collegiali le votazioni avvengono a voto limitato. Ciascun elettore potra' votare per non piu' di un terzo dei nominativi da designare.
3. Per l'elezione degli organi individuali, risulta eletto chi abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procedera' col sistema di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio dovra' avvenire entro quarantacinque giorni dalla prima votazione. Risultera' eletto chi ottiene il maggior numero di voti. Le operazioni di voto si effettuano a scrutinio segreto.
4. Rettore, presidi di facolta', presidenti di consiglio di studio, direttori di Dipartimento, i membri del consiglio del personale tecnico-amministrativo, il vice-presidente del comitato dei sostenitori, i membri della giunta di dipartimento durano in carica per un triennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta con l'eccezione del vicepresidente del comitato dei sostenitori. In caso di facolta' con un numero di docenti di prima fascia inferiore a sette, il preside puo' essere eletto per un terzo mandato.
5. Il vice presidente della consulta dei Dipartimenti, i membri del comitato per lo sport universitario, del consiglio degli studenti, del consiglio della ricerca e quelli fra questi ultimi designati a partecipare al senato accademico e al consiglio di amministrazione, nonche' i rappresentanti in senato accademico dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 11 al comma 4, durano in carica per un biennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta, con l'eccezione dei membri del comitato per lo sport universitario.
6. Il decano o altro organo previsto da questo statuto o dai regolamenti indice l'elezione dei soggetti di cui ai commi precedenti almeno sessanta giorni prima della loro scadenza dalla carica; le elezioni avvengono al piu' tardi trenta giorni prima della scadenza dalla carica dei soggetti da sostituire.
7. La mancata designazione di rappresentanti di una o piu' componenti, per mancato raggiungimento del numero minimo di votanti previsto o per mancato raggiungimento del numero previsto di eletti, non pregiudica la validita' della composizione degli organi.
8. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di soggetti ricoprenti funzioni individuali o di uno o piu' rappresentanti eletti o designati in organi collegiali, subentra il primo dei non eletti per quanto riguarda la componente studentesca. Per quanto riguarda le altre componenti, si procedera' al rinnovo entro sessanta giorni. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze non e' pregiudicata la validita' della composizione dell'organocollegiale. I soggetti ricoprenti funzioni individuali o facenti parte di organi collegiali conservano le proprie funzioni fino alla ricostituzione degli organi stessi, ove possibile.
9. La designazione delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali avviene secondo quanto previsto dall'apposito regolamento da approvarsi dal senato accademico sentito il consiglio degli studenti.
Ferrara, 3 febbraio 2004
Il rettore: Conconi
 
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