Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, n. 52
Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalita' di fatturazione in materia di IVA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed, in particolare l'art. 1, comma 1, e l'allegato A;
Vista la direttiva 2001/115/CE del consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica la direttiva 77/388/CEE del consiglio, del 17 maggio 1977, al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalita' di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto;
Vista la direttiva 2003/93/CE del consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/799/CEE del consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorita' competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette;
Visto il regolamento (CE) n. 1798/2003 del consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92 del consiglio, del 27 gennaio 1992;
Visti gli articoli 21, 39 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e per l'innovazione e le tecnologie;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifica della disciplina I.V.A. relativa alla fatturazione
1. L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Fatturazione delle operazioni) - 1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilita', assicura che la stessa sia emessa dal cessionario o dal committente, ovvero, per suo conto, da un terzo. L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcun strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza e' consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'amministrazione finanziaria e purche' il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalita', i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte ovvero all'atto della sua trasmissione per via elettronica.
2. La fattura e' datata e numerata in ordine progressivo per anno solare e contiene le seguenti indicazioni:
a) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui e' effettuata l'operazione, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti e, relativamente al cedente o prestatore, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, societa' o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;
b) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
c) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2;
d) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
e) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
f) numero di partita IVA del cessionario del bene o del committente del servizio qualora sia debitore dell'imposta in luogo del cedente o del prestatore, con l'indicazione della relativa norma;
g) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
h) annotazione che la stessa e' compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo.
3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), devono essere indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo destinatario puo' essere emessa una sola fattura. In caso di piu' fatture trasmesse in unico lotto, per via elettronica, allo stesso destinatario da parte di un unico fornitore o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purche' per ogni fattura sia accessibile la totalita' delle informazioni. La trasmissione per via elettronica della fattura, non contenente macroistruzioni ne' codice eseguibile, e' consentita previo accordo con il destinatario. L'attestazione della data, l'autenticita' dell'origine e l'integrita' del contenuto della fattura elettronica sono rispettivamente garantite mediante l'apposizione su ciascuna fattura o sul lotto di fatture del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati che garantiscano i predetti requisiti di autenticita' e integrita'. Le fatture in lingua stranieradevono essere tradotte in lingua nazionale a richiesta dell'amministrazione finanziaria e gli importi possono essere espressi in qualsiasi valuta purche' l'imposta sia indicata in euro.
4. La fattura e' emessa al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6. La fattura in formato cartaceo e' compilata in duplice esemplare di cui uno e' consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, la fattura e' emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e contiene anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso, puo' essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. In deroga a quanto disposto nel terzo periodo la fattura puo' essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente.
5. Nelle ipotesi di cui all'art. 17, terzo comma, il cessionario o il committente deve emettere la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilita', assicurarsi che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.
6. La fattura deve essere emessa anche per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'art. 7, secondo comma, nonche' per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, per le operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6), per le operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonche' dall'art. 74-ter per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo. In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, reca l'annotazione che si tratta rispettivamente di operazione non soggetta, non imponibile, esente ovvero assoggettata al regime del margine, con l'indicazione della relativa norma.
7. Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicate in misura superiore a quella reale, l'imposta e' dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
8. Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalita' non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2002».
L'art. 1, comma 1 e l'allegato A della citata legge
cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie) - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
(Omissis).
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Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai
medicinali veterinari (14);
2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai
medicinali per uso umano;
2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa
a misure comunitarie di lotta contro la peste suina
classica;
2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 94/57/CE del
Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni
per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di
controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle
amministrazioni marittime (15);
2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del
Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le societa' di
gestione ed i prospetti semplificati (16);
2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del
Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM;
2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
relativa a determinati tipi di zucchero destinati
all'alimentazione umana;
2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e
alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana;
2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o
totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;
2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che
modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare,
modernizzare e armonizzare le modalita' di fatturazione
previste in materia di IVA;
2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che
modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e
la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le
aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati;
2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE del
Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilita'
delle imprese di assicurazione sulla vita (18);
2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE del
Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilita'
delle imprese di assicurazione nei rami diversi
dall'assicurazione sulla vita (19);
2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che
modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto
riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto
applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione
e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici
(20);
2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative agli integratori alimentari;
2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
al catalogo comune delle varieta' delle specie di piante
agricole (21);
2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
alla commercializzazione delle sementi di barbabietole
(22);
2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (23);
2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (24);
2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose
e da fibra (25);
2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante
disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina
africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per
quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina
africana;
2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che
modifica la direttiva 2002/57/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
fibra (26).».
- La direttiva del Consiglio n. 2001/115//CE e'
pubblicata in GUCE 17 gennaio 2002, n. L 15.
- La direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE e'
pubblicata in GUCE 13 giugno 1977, n. L 145.
- La direttiva del Consiglio n. 77/799/CEE e'
pubblicata in GUCE 27 dicembre 1977, n. 336.
- Il regolamento del Consiglio (CEE) n. 1798/2003 e'
pubblicato in GUCE 15 ottobre 2003, n. L 264.
- Il regolamento del Consiglio (CEE) n. 218/92 e'
pubblicato in GUCE 1° febbraio 1992, n. 24.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, reca: «Istituzione e disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto». Gli articoli 21, 39 e 52 del citato
decreto cosi' recitano:
«Art. 21 (Fatturazione delle operazioni). - Per
ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una
fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e
simili. La fattura si ha per emessa all'atto della sua
consegna o spedizione all'altra parte.
La fattura deve essere datata e numerata in ordine
progressivo (92/a) e deve contenere le seguenti
indicazioni:
1) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza
o domicilio dei soggetti fra cui e' effettuata
l'operazione, nonche' ubicazione della stabile
organizzazione per i non residenti e, relativamente
all'emittente, numero di partita IVA. Se non si tratta di
imprese, societa' o enti devono essere indicati, in luogo
della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il
cognome (93);
2) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei
servizi formanti oggetto dell'operazione;
3) corrispettivi e altri dati necessari per la
determinazione della base imponibile, compreso il valore
normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o
abbuono di cui all'art. 15, n. 2);
4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di
sconto, premio o abbuono;
5) aliquota e ammontare dell'imposta, con
arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori.
Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la
fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con
aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui ai numeri
2), 3) e 5) devono essere indicati distintamente secondo la
aliquota applicabile.
La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal
soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al
momento di effettuazione dell'operazione determinata a
norma dell'art. 6 ed uno degli esemplari deve essere
consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di
beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di
trasporto o da altro documento idoneo a identificare i
soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed avente
le caratteristiche determinate con decreto del Ministro
delle finanze, la fattura puo' essere emessa entro il
giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o
spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data
e del numero dei documenti stessi. In tale caso puo' essere
emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel
corso di un mese solare fra le stesse parti. In deroga a
quanto disposto nel secondo periodo, in relazione a
motivate esigenze e previa autorizzazione del Ministro, la
fattura puo' essere emessa entro il mese successivo a
quello della consegna o spedizione dei beni limitatamente
alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il
tramite del proprio cedente. Con lo stesso decreto sono
determinate le modalita' per la tenuta e la conservazione
dei predetti documenti (93/a).
Nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17 la
fattura deve essere emessa, in unico esemplare, dal
soggetto che riceve la cessione o la prestazione.
La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non
soggette all'imposta a norma dell'art. 2, lettera 1) (94),
per le cessioni relative a beni in transito o depositati in
luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a
norma del secondo comma dell'art. 7, nonche' per le
operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9
e 38-quater e per le operazioni esenti di cui all'art. 10,
tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura,
in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve
recare l'annotazione che si tratta di operazione non
soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione
della relativa norma (95).
Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti,
ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o
le imposte relative sono indicati in misura superiore a
quella reale, l'imposta e' dovuta per l'intero ammontare
indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti
adempimenti e formalita' non possono formare oggetto di
addebito a qualsiasi titolo (96).».
«Art. 39. (Tenuta e conservazione dei registri e dei
documenti). - I registri previsti dal presente decreto,
compresi i bollettari di cui all'articolo 32, devono essere
tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile e
numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione
dall'imposta di bollo. E' ammesso l'impiego di schedari a
fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili
secondo modalita' previamente approvate
dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del
contribuente (160).
I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla
numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a
tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25,
a condizione che nei registri previsti da tali
articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i
numeri della pagina e della riga della corrispondente
annotazione nell'unico registro numerato e bollato.
I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati
nonche' le fatture, le bollette doganali e gli altri
documenti previsti dal presente decreto devono essere
conservati a norma dell'art. 22, decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
«Art. 52 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Gli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso
di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali
destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole,
artistiche o professionali per procedere ad ispezioni
documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra
rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta
e per la repressione dell'evasione e delle altre
violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono
essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo
scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono.
Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad
abitazione, e' necessaria anche l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei
locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra'
essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di
un suo delegato (190).
L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel
precedente comma puo' essere eseguito, previa
autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto
in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del
presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri,
documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica o dell'autorita' giudiziaria
piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati,
borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per
l'esame di documenti e la richiesta di notizie
relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice
di procedura penale (190).
L'ispezione documentale si estende a tutti i libri,
registri, documenti e scritture che si trovano nei locali,
compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono
obbligatorie.
I libri, registri, scritture e documenti di cui e'
rifiutata l'esibizione non possono essere presi in
considerazione a favore del contribuente ai fini
dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione
di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e
la sottrazione di essi alla ispezione.
Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da
cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le
richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal
contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il
motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha
diritto di averne copia.
I documenti e le scritture possono essere sequestrati
soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata
sottoscrizione o di contestazione del contenuto del
verbale. I libri e i registri non possono essere
sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o
farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle
parti che interessano la propria firma o sigla insieme con
la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele
atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
dei registri.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a
merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti
adibiti al trasporto per conto di terzi.
In deroga alle disposizioni del settimo comma gli
impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti
che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e
simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri
all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi
qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei
propri impianti e del proprio personale (191).
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili
o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve
esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la
specificazione delle scritture in loro possesso. Se
l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
in parte le scritture si applicano le disposizioni del
quinto comma (191).
Gli uffici della imposta sul valore aggiunto hanno
facolta' di disporre l'accesso di propri impiegati muniti
di apposita autorizzazione presso le pubbliche
amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51
allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi
previste e presso le aziende e istituti di credito e
l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui
copia sia stata richiesta a norma del numero 7) dello
stesso art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto
nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
direttamente la completezza o la esattezza dei dati e
notizie, allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le
pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti
trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal
contribuente con le aziende e istituti di credito e
l'Amministrazione postale. Si applicano le disposizioni
dell'ultimo (192) comma dell'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.».
- Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, reca:
«Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche,
sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie».
- La legge 29 ottobre 1993, n. 427, reca: «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in
materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle
bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di
IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni
conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni
concernenti la disciplina dei centri autorizzati di
assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta,
l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino
all'ammontare corrispondente al contributo diretto
lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie».
- Il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, reca:
«Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e
per l'occupazione nelle aree depresse».
- La legge 22 marzo 1995, n. 85 reca: «Conversione in
legge, con modificazioni, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41,
recante misure urgenti per il risanamento della finanza
pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto
1996, n. 472, reca: «Regolamento di attuazione delle
disposizioni contenute nell'art. 3, comma 147, lettera d),
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativamente alla
soppressione dell'obbligo della bolla di accompagnamento
delle merci viaggianti».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, reca: «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile
2003, n. 137, reca: «Regolamento recante disposizioni di
coordinamento in materia di firme elettroniche a norma
dell'art. 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n.
10».
- Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69 reca:
«Attuazione della direttiva 2001/44/CE relativa
all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti
connessi al sistema di finanziamento del FEOGA, nonche' ai
prelievi agricoli, ai dazi doganali, all'I VA ed a talune
accise».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
23 gennaio 2004, reca: «Modalita' di assolvimento degli
obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla
loro riproduzione in diversi tipi di supporto».



 
Art. 2.
Disposizioni normative di coordinamento
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 39, terzo comma, sono aggiunti i seguenti periodi: «Le fatture elettroniche trasmesse o ricevute in forma elettronica sono archiviate nella stessa forma. Le fatture elettroniche consegnate o spedite in copia sotto forma cartacea possono essere archiviate in forma elettronica. Il luogo di archiviazione delle stesse puo' essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo, residente o domiciliato nel territorio dello Stato assicura, per finalita' di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, ivi compresi i certificati destinati a garantire l'autenticita' dell'origine e l'integrita' delle fatture emesse in formato elettronico, di cui all'art. 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.»;
b) all'art. 52, il quarto comma e' sostituito dal seguente: «L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.».



Note all'art. 2:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, vedi nota alle premesse.
Il testo vigente dell'art. 39, comma 3, come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 39. (Tenuta e conservazione dei registri e dei
documenti). - 1-2 (Omissis).
3. I registri previsti dal presente decreto, compresi i
bollettini di cui all'art. 32, devono essere tenuti a norma
dell'art. 2219 del codice civile e numerati
progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta
di bollo. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o
tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalita'
previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su
richiesta del contribuente (160).
I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla
numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a
tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25,
a condizione che nei registri previsti da tali
articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i
numeri della pagina e della riga della corrispondente
annotazione nell'unico registro numerato e bollato.
I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati
nonche' le fatture, le bollette doganali e gli altri
documenti previsti dal presente decreto devono essere
conservati a norma dell'art. 22, decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
«Le fatture elettroniche trasmesse o ricevute in forma
elettronica sono archiviate nella stessa forma. Le fatture
elettroniche consegnate o spedite, in copia. sotto forma
cartacea possono essere archiviate in forma elettronica. Il
luogo di archiviazione delle stesse puo' essere situato in
un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno
strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza.
Il soggetto passivo, residente o domiciliato nel territorio
dello Stato assicura, per finalita' di controllo, l'accesso
automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i
dati in esso contenuti, ivi compresi i certificati
destinati a garantire l'autenticita' dell'origine e
l'integrita' delle fatture emesse in formato elettronico di
cui all'art. 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili
su altro supporto informatico»



 
Art. 3.
Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
1. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



Note all'art. 3.
Per il decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, vedi note all'art. 2.



 
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 febbraio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Stanca, Ministro per l'innovazione e le
tecnologie Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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