Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, n. 55
Attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;
Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, e successive modifiche;
Vista la decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1° febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica, che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non ha espresso il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le misure di lotta contro la peste suina classica, di seguito denominata "malattia".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essre
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione cosi' recita:
"Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione
esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.".
La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2002". L'art. 1 e l'allegato A della citata legge cosi'
recitano:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteridirettivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi' emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A
tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle
disposizioni in essi contenute.".
"Allegato A
(Art. 1, commi 1 e 3):
2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai
medicinali veterinari (14);
2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai
medicinali per uso umano;
2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa
a misure comunitarie di lotta contro la peste suina
classica;
2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 94/57/CE del
Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni
per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di
controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle
amministrazioni marittime (15);
2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del
Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le societa' di
gestione ed i prospetti semplificati (16);
2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del
Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM;
2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
relativa a determinati tipi di zucchero destinati
all'alimentazione umana;
2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e
alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana;
2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o
totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;
2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che
modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare,
modernizzare e armonizzare le modalita' di fatturazione
previste in materia di IVA;
2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che
modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e
la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le
aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati;
2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE del
Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilita'
delle imprese di assicurazione sulla vita (18);
2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE del
Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilita'
delle imprese di assicurazione nei rami diversi
dall'assicurazione sulla vita (19);
2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che
modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto
riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto
applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione
e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici
(20);
2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative agli integratori alimentari;
2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
al catalogo comune delle varieta' delle specie di piante
agricole (21);
2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
alla commercializzazione delle sementi di barbabietole
(22);
2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (23);
2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (24);
2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose
e da fibra (25);
2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante
disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina
africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per
quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina
africana;
2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che
modifica la direttiva 2002/57/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
fibra.".
- La direttiva del Consiglio n. 2001/89/CE e'
pubblicata nella GUCE del 1° dicembre 2001, n. L 316.
- Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 1774/2002 e' pubblicato nella GUCE del
10 ottobre 2002, n. L 273.
- La decisione della Commissione 2002/106/CE e'
pubblicata nella GUCE del 9 febbraio 2002, n. L 39.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali". L'art. 2,
comma 3, del citato decreto, cosi' recita:
"3. La Conferenza Stato-regioni e' obbligatoriamente
sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di
decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle
materie di competenza delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro
venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti
attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in
mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in
ordine alle procedure di approvazione delle norme di
attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.".



 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "suino": ogni animale della famiglia dei suidi, (compresi i suini selvatici).
b) "suino selvatico": qualsiasi animale della famiglia dei suidi che non e' allevato o tenuto in un'azienda;
c) "azienda": lo stabilimento agricolo o di altra natura in cui vengono allevati o detenuti suini, a titolo permanente o provvisorio. Dalla presente definizione sono esclusi i macelli, i mezzi di trasporto e le aree recintate in cui si detengono e possono essere catturati suini selvatici; le aree recintate devono essere di superficie e struttura tali da non rientrare nella sfera delle misure di cui all'articolo 5, comma 1;
d) "manuale di diagnostica": il manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/106/CE;
e) "suino sospetto di infezione da virus della peste suina classica": ogni suino o carcassa di suino che presenti sintomi clinici o lesioni post mortem o reazioni agli esami di laboratorio effettuati in conformita' del manuale di diagnostica, tali da far sospettare la possibile presenza della malattia;
f) "caso di peste suina classica" o "suino infetto da peste suina classica": ogni suino o carcassa di suino in ordine al quale siano stati ufficialmente confermati sintomi clinici o lesioni post mortem riconducibili alla peste suina classica ovvero sia stata ufficialmente accertata l'esistenza della malattia attraverso un esame di laboratorio eseguito conformemente alle disposizioni del manuale di diagnostica;
g) "focolaio di peste suina classica": l'azienda in cui sono stati riscontrati uno o piu' casi di peste suina classica;
h) "focolaio primario": il primo focolaio manifestatosi in una provincia o un focolaio epidemiologicamente non collegato con un altro focolaio manifestatosi precedentemente nella stessa provincia;
i) "zona infetta": la zona di territorio in cui sono state messe in atto misure di eradicazione della malattia in conformita' degli articoli 15 o 16 a seguito della conferma di uno o piu' casi di peste suina classica nelle popolazioni di suini selvatici;
l) "caso primario di peste suina classica in suini selvatici": qualsiasi caso di peste suina classica riscontrato in suini selvatici in una zona in cui non sono state messe in atto misure in forza degli articoli 15 o 16;
m) "metapopolazione di suini selvatici": qualsiasi gruppo o subpopolazione di suini selvatici avente contatti limitati con altri gruppi o subpopolazioni;
n) "popolazione di suini selvatici esposta all'infezione": la parte di una popolazione di suini selvatici che non ha sviluppato alcuna immunita' contro la malattia;
o) "proprietario": qualsiasi persona, fisica o giuridica, proprietaria dei suini o incaricata di allevarli;
p) "autorita' competente": il Ministero della salute, le regioni o le altre autorita' competenti in materia di profilassi e di polizia veterinaria;
q) "veterinario ufficiale": il medico veterinario dipendente della autorita' competente;
r) "trasformazione": uno dei trattamenti dei materiali di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modifiche;
s) "vaccino marcatore o marker": un vaccino atto a conferire un'immunita' protettiva che puo' essere distinta dalla risposta immunitaria provocata dall'infezione naturale dovuta al virus di tipo selvaggio mediante idonee prove di laboratorio effettuate in conformita' del manuale di diagnostica;
t) "abbattimento": l'abbattimento di suini ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, relativo alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;
u) "macellazione": la macellazione di suini ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333;
v) "zona ad elevata densita' di suini": qualsiasi zona geografica situata entro un raggio di 10 km da un'azienda in cui siano detenuti suini riconosciuti infetti o sospetti di essere infetti dal virus della malattia, nella quale la densita' di suini superi 800 capi per kmq; tale azienda deve essere situata in una provincia in cui la densita' di suini detenuti nelle aziende e' superiore a 300 capi per kmq, o ad una distanza inferiore a 20 km da tale provincia;
z) "azienda che ha avuto contatti": un'azienda in cui la peste suina classica puo' essere stata introdotta a causa dell'ubicazione dell'azienda stessa, a seguito di movimenti di persone, suini, veicoli o in qualsiasi altro modo.



Note all'art. 2:
- Per la Decisone 2002/106/CE, vedi note alle premesse.
- Per il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 1774/2002, vedi note alle premesse. L'art. 5
del citato regolamento, cosi' recita:
"Art. 5 (Materiali di categoria 2). - 1. I materiali di
categoria 2 comprendono i sottoprodotti di origine animale
corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi
materiale contenente tali sottoprodotti:
a) lo stallatico e il contenuto del tubo digerente;
b) tutti i materiali di origine animale raccolti
nell'ambito del trattamento delle acque reflue dei macelli
diversi da quelli rientranti nell'art. 4, paragrafo 1,
lettera d), ovvero degli impianti di trasformazione di
categoria 2, ivi compresi mondiglia, rifiuti da
dissabbiamento, miscele di grassi e oli, fanghi e materiali
provenienti dagli scarichi degli stessi;
c) i prodotti di origine animale contenenti residui
di farmaci veterinari e di agenti contaminanti elencati
nell'allegato I, categoria B, punti 1) e 2), della
direttiva 96/23/CE, se tali residui superano i livelli
consentiti dalla normativa comunitaria;
d) i prodotti di origine animale diversi dai
materiali di categoria 1 che sono importati da Paesi terzi
e che dalle ispezioni previste dalla normativa comunitaria
non risultano conformi ai requisiti veterinari prescritti
per l'importazione nella Comunita', a meno che non siano
rispediti o l'autorizzazione della loro importazione non
sia subordinata a restrizioni previste dalla normativa
comunitaria;
e) gli animali e le parti di animali diversi da
quelli contemplati all'art. 4, morti non in seguito a
macellazione a fini di consumo umano, ivi compresi gli
animali abbattuti nel quadro dell'eradicazione di una
malattia epizootica;
f) le miscele di materiali di categoria 2 con
materiali di categoria 3, ivi compresi i materiali
destinati alla trasformazione in un impianto di
trasformazione di categoria 2; e
g) i sottoprodotti di origine animale che non sono
materiali di categoria 1 o 3.
2. Dopo essere stati raccolti, trasportati e
identificati senza indebito ritardo conformemente all'art.
7 e ove gli articoli 23 e 24 non dispongano diversamente, i
materiali di categoria 2:
a) sono eliminati direttamente come rifiuti mediante
incenerimento in un impianto di incenerimento riconosciuto
a norma dell'art. 12;
b) sono trasformati in un impianto di trasformazione
riconosciuto a norma dell'art. 13 utilizzando uno dei
metodi di trasformazione da 1 a 5, ovvero, su richiesta
dell'autorita' competente, il metodo di trasformazione 1;
in questo caso, i materiali risultanti sono contrassegnati
in modo permanente, ove tecnicamente possibile con una
sostanza odorante, conformemente all'allegato VI, capitolo
I, per poi:
i) essere eliminati come rifiuti mediante
incenerimento o coincenerimento in un impianto di
incenerimento o coincenerimento riconosciuto a norma
dell'articolo 12; o
ii) se si tratta di grassi fusi, essere sottoposti,
in un impianto oleochimico di categoria 2 riconosciuto a
norma dell'art. 14, ad un ulteriore trattamento di
trasformazione in derivati lipidici da incorporare nei
fertilizzanti organici o negli ammendanti o destinati ad
altri usi tecnici ad eccezione della cosmesi, della
farmaceutica e dei dispositivi medici;
c) sono trasformati in un impianto di trasformazione
riconosciuto a norma dell'art. 13 utilizzando il metodo di
trasformazione 1; in questo caso, i materiali risultanti
sono contrassegnati in modo permanente, ove tecnicamente
possibile con una sostanza odorante, conformemente
all'allegato VI, capitolo I, e:
i) se si tratta di materiali proteici risultanti,
sono utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti,
rispettando le condizioni definite, se del caso, secondo la
procedura di cui all'art. 33, paragrafo 2, sentito il
comitato scientifico competente;
ii) sono trasformati in un impianto di produzione
di biogas o un impianto di compostaggio riconosciuti a
norma dell'art. 15; o
iii) sono eliminati come rifiuti mediante
sotterramento in una discarica riconosciuta a norma della
direttiva 1999/31/CE;
d) se si tratta di materiali di origine ittica, sono
insilati o compostati secondo modalita' stabilite
conformemente alla procedura di cui all'art. 33, paragrafo
2;
e) se si tratta di stallatico, del contenuto del tubo
digerente separato da quest'ultimo, di latte e di colostro
e qualora l'autorita' competente ritenga che non presentino
rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi:
i) sono utilizzati senza trasformazione come
materie prime in un impianto di produzione di biogas o un
impianto di compostaggio riconosciuti a norma dell'art. 15,
oppure sottoposti a trattamento in un impianto tecnico a
tal fine riconosciuto a norma dell'art. 18;
ii) sono utilizzati sui terreni conformemente al
presente regolamento; o
iii) sono trasformati in un impianto di produzione
di biogas o compostati secondo modalita' stabilite
conformemente alla procedura di cui all'art. 33, paragrafo
2;
f) se si tratta di corpi interi o parti di animali
selvatici non sospettati di essere affetti da una malattia
trasmissibile all'uomo o agli animali, sono utilizzati per
produrre trofei di caccia in un impianto tecnico a tal fine
riconosciuto a norma dell'art. 18; o
g) sono eliminati con altri metodi o utilizzati in
altri modi, secondo modalita' stabilite conformemente alla
procedura di cui all'art. 33, paragrafo 2, sentito il
comitato scientifico competente. Tali metodi o modi possono
integrare o sostituire quelli di cui alle lettere da a) a
f).
3. La manipolazione o il magazzinaggio intermedi dei
materiali di categoria 2, ad eccezione dello stallatico,
sono effettuati unicamente presso gli impianti di transito
di categoria 2 riconosciuti a norma dell'art. 10.
4. I materiali di categoria 2 possono essere immessi
sul mercato o esportati soltanto in conformita' del
presente regolamento o di disposizioni stabilite secondo la
procedura di cui all'art. 33, paragrafo 2.".
- Il decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333,
reca: "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla
protezione degli animali durante la macellazione o
l'abbattimento". L'art. 2, comma 1, lettere f) e g) del
predetto decreto legislativo cosi' recitano:
"f) abbattimento: qualsiasi procedimento che produca la
morte dell'animale;
g) macellazione: l'uccisione dell'animale mediante
dissanguamento;".



 
Art. 3.
Notifica della peste suina classica
1. Il sospetto o l'accertamento della malattia deve essere denunciato immediatamente al servizio veterinario della azienda sanitaria competente per territorio dai soggetti e secondo le procedure previsti dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; il servizio veterinario trasmette tempestivamente al Ministero della salute copia della denuncia ricevuta.
2. Il Ministero della salute, non appena e' confermata la presenza della malattia, e fatte salve le vigenti disposizioni comunitarie relative alla notificazione di focolai di malattia degli animali:
a) procede alla notifica della malattia, fornendo le relative informazioni, alla Commissione europea e agli altri Stati membri, conformemente all'allegato I, per quanto riguarda:
1) i focolai della malattia confermati nelle aziende;
2) i casi della malattia confermati nei macelli o nei mezzi di trasporto;
3) i casi primari della malattia confermati nelle popolazioni di suini selvatici;
4) i risultati dell'indagine epidemiologica effettuata conformemente all'articolo 8;
b) trasmette informazioni alla Commissione europea e agli altri Stati membri sugli altri casi confermati nelle popolazioni di suini selvatici in una zona infetta dalla malattia, in conformita' dell'articolo 16, comma 4, lettera a), e comma 5.



Nota all'art. 3:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320, reca: "Regolamento di polizia veterinaria".



 
Art. 4.
Misure in caso di sospetto di peste suina classica
nei suini in un'azienda
1. Se in un'azienda si trovano uno o piu' suini sospetti di essere infetti dal virus della malattia, il veterinario ufficiale applica immediatamente le procedure di indagine ufficiali atte a confermare o ad escludere la presenza della malattia, conformemente al manuale di diagnostica.
2. Nel corso dell'ispezione nell'azienda il veterinario ufficiale procede anche al controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.
3. Se non e' possibile escludere il sospetto della malattia in un'azienda, l'autorita' competente dispone che l'azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale e ordina, in particolare:
a) il censimento di tutte le categorie di suini dell'azienda, precisando per ciascuna di esse il numero di suini gia' malati, morti o potenzialmente infetti; il censimento e' aggiornato per tener conto anche dei suini nati e morti durante il periodo di sospetta infezione; i dati di tale censimento sono esibiti a richiesta e possono essere controllati ad ogni visita;
b) che tutti i suini dell'azienda siano trattenuti nei loro locali di stabulazione o confinati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento;
c) il divieto di entrata e di uscita dei suini dall'azienda; l'autorita' competente puo', se necessario, estendere il divieto di uscita dall'azienda ad animali di altre specie e imporre l'applicazione di misure appropriate per eliminare roditori o insetti;
d) il divieto di trasporto, al di fuori dell'azienda, delle carcasse di suini, salvo autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente;
e) il divieto di uscita dall'azienda di carni e prodotti a base di carni suine, sperma, ovuli ed embrioni di suini, di alimenti per animali, di utensili, di materiali o rifiuti che possono trasmettere la peste suina classica, salvo autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente nonche', ai fini degli scambi intracomunitari, di carni e prodotti a base di carni suine, sperma, ovuli ed embrioni;
f) che il movimento di persone in provenienza o a destinazione dell'azienda sia subordinato all'autorizzazione dell'autorita' competente;
g) che il movimento di veicoli in provenienza o a destinazione dell'azienda sia subordinato all'autorizzazione dell'autorita' competente;
h) presso le entrate e le uscite dei fabbricati di stabulazione dei suini e dell'azienda, appropriati metodi di disinfezione; chiunque entra o esce da aziende suinicole deve adottare opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di propagazione della peste suina classica; inoltre, prima di lasciare l'azienda, tutti i mezzi di trasporto devono essere accuratamente disinfettati;
i) un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 8.
4. Se la situazione epidemiologica lo richiede, ed in particolare se l'azienda in cui sono detenuti animali sospetti e' situata in una zona ad elevata densita' di suini, l'autorita' competente:
a) puo' applicare le misure previste all'articolo 5, comma 1, nell'azienda di cui al comma 3; tuttavia, qualora le condizioni lo permettano, l'autorita' competente puo' limitare le suddette misure ai suini sospetti di essere infetti o contaminati dal virus della malattia e alla parte dell'azienda in cui tali animali sono detenuti, purche' questi ultimi siano stati stabulati, governati e nutriti in modo nettamente distinto dagli altri suini dell'azienda. In ogni caso, per poter confermare o escludere la presenza del virus della malattia, un numero sufficiente di campioni deve essere prelevato dai suini all'atto dell'abbattimento, conformemente al manuale di diagnostica;
b) puo' istituire una zona di controllo temporaneo intorno all'azienda di cui al comma 3; agli allevamenti situati all'interno di tale zona sono applicate, in tutto o in parte, le misure di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Le misure di cui al comma 3 sono revocate da parte dell'autorita' competente soltanto quando il sospetto di peste suina classica sia stato ufficialmente escluso.



Note all'art. 4:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1996, n. 317, reca: "Regolamento recante norme per
l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa
all'identificazione e alla registrazione degli animali".
Gli articoli 3 e 4 del predetto decreto cosi' recitano:
"Art. 3 (Registro aziendale e informazioni). - 1. Il
detentore deve tenere presso l'azienda un registro,
intestato all'azienda medesima, composto da pagine numerate
progressivamente recanti il timbro del servizio veterinario
competente e la sigla del responsabile del servizio stesso.
2. Il registro di cui al comma 1, per la specie bovina
e bufalina, deve recare almeno le seguenti informazioni:
a) il numero di animali presenti nell'azienda e
l'indicazione, per ciascun animale, del marchio di
identificazione, del sesso e della categoria;
b) tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i
movimenti, con menzione della loro origine o destinazione e
della data dell'evento, indicando in ogni caso, il marchio
di identificazione; tale registrazione e' effettuata entro
tre giorni dall'evento.
3. Il registro di cui al comma 1, per la specie suina,
deve recare almeno le seguenti informazioni:
a) il numero degli animali presenti nell'azienda con
l'indicazione del relativo marchio di identificazione e
della categoria;
b) tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i
movimenti con menzione della loro origine o destinazione e
della data dell'evento, indicando in ogni caso il marchio
di identificazione, tale registrazione e' effettuata entro
tre giorni dall'evento, salvo che per le nascite, che
possono essere registrate entro quindici giorni dal parto.
4. Il registro di cui al comma 1, per le specie ovina e
caprina, deve recare almeno le seguenti informazioni:
a) il numero totale di ovini e di caprini presenti
nell'azienda alla data del 15 marzo di ogni anno;
b) almeno ogni novanta giorni, il numero degli
animali femmine presenti che abbiano raggiunto l'eta' di
dodici mesi o abbiano figliato;
c) il numero di ovini e caprini entrati o usciti, con
l'indicazione di origine o destinazione, categoria e data
dell'avvenuta movimentazione.
5. A richiesta dell'associazione interessata, il
Ministero della sanita' attiva la procedura comunitaria per
il riconoscimento di un sistema di registrazione basato su
un'identificazione individuale per i riproduttori di razza
pura o ibridi della specie suina iscritti rispettivamente
al libro genealogico e al registro degli ibridi.
6. Il registro di cui al comma 1 puo' sostituire gli
altri registri di azienda previsti dalle disposizioni
vigenti in materia veterinaria e zootecnica, purche'
riporti tutte le informazioni richieste da tali
disposizioni.
7. 1 detentori di animali sono obbligati a fornire
all'autorita' competente, che ne faccia richiesta,
informazioni sull'origine, sull'identificazione ed,
eventualmente, sulla destinazione degli animali posseduti,
detenuti, trasportati, commercializzati o macellati.
8. Il detentore di animali che devono essere trasferiti
da o verso un mercato o un centro di raccolta deve fornire
all'operatore, che sul mercato o nel centro di raccolta, e'
temporaneamente detentore degli animali, uno dei documenti
di accompagnamento previsti dalle disposizioni vigenti
contenente dati particolareggiati sugli animali, compresi i
marchi di identificazione.
9. L'operatore di cui al comma 8, per adempiere agli
obblighi di cui al comma 2, lettera a), e al comma 3,
lettera a), puo' utilizzare i documenti ricevuti dal
detentore di cui al medesimo comma 8.
10. I registri e le informazioni di cui al presente
articolo, nonche' copia del documento di accompagnamento di
cui all'art. 10, sono conservati presso l'azienda e tenuti
a disposizione dell'autorita' competente che ne fa
richiesta per un periodo di cinque anni.".
"Art. 4 (Identificazione degli animali). - 1. Gli
animali delle specie bovina, bufalina, suina, ovina e
caprina devono essere contrassegnati nell'azienda di
origine, a cura e spese del detentore, con un marchio
recante il loro codice di identificazione che deve
contenere la sigla IT che individua lo Stato italiano, il
codice aziendale di cui all'art. 2 e il numero progressivo
assegnato all'animale, ove previsto; per le specie bovina e
bufalina, il numero progressivo deve essere preceduto da
una lettera corrispondente all'anno di nascita, secondo la
progressione indicata nell'allegato I.
2. Le caratteristiche dei marchi di identificazione e
il sito dove apporli sono stabiliti, per la specie ivi
indicata, negli allegati I, II e III.
3. I marchi auricolari utilizzati nelle aziende devono
essere di materiale inalterabile, leggibili per l'intera
vita dell'animale e utilizzabili una sola volta; marchio e
tatuaggio, in ogni caso, devono essere di natura tale da
rimanere sull'animale senza comprometterne il benessere.
4. Il marchio di identificazione puo' essere rimosso o
sostituito previa autorizzazione del servizio veterinario
dell'unita' sanitaria locale competente; qualora diventi
illeggibile o venga perso, il detentore procede alla
sostituzione con un altro marchio recante un nuovo codice
di identificazione trascrivendolo sul registro di cui
all'art. 3, in modo da stabilire un nesso con il marchio
precedente.".



 
Art. 5.
Misure in caso di conferma della presenza di peste suina classica
nei suini in un'azienda
1. In caso di conferma ufficiale della presenza della malattia in un'azienda, ad integrazione delle misure previste all'articolo 4, comma 3, l'autorita' competente dispone:
a) l'immediato abbattimento, sotto controllo ufficiale ed in modo idoneo ad evitare ogni rischio di diffusione del virus della malattia, sia durante il trasporto che durante l'abbattimento, di tutti i suini presenti nell'azienda;
b) all'atto dell'abbattimento, il prelievo dai suini, conformemente al manuale di diagnostica, di un numero sufficiente di campioni, in modo da poter determinare il modo in cui il virus della peste suina classica e' stato introdotto nell'azienda e il periodo durante il quale esso puo' essere stato presente nell'azienda prima della denuncia della malattia;
c) la trasformazione, sotto controllo ufficiale e in impianti autorizzati, delle carcasse di suini morti o abbattuti; tuttavia, l'autorita' competente puo' disporre, in conformita' dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1774/2002 e delle relative disposizioni applicative previste dall'articolo 6 dal regolamento (CE) n. 811/2003, di procedere alla combustione o al sotterramento delle carcasse sotto controllo ufficiale;
d) che le carni di suini macellati nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'adozione delle misure ufficiali siano, per quanto possibile, rintracciate e trasformate sotto controllo ufficiale in impianti autorizzati;
e) che lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di suini raccolti nell'azienda nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'adozione delle misure ufficiali siano rintracciati e distrutti sotto controllo ufficiale, in modo da evitare il rischio di diffusione del virus della malattia;
f) sottoporre, ogni materiale o rifiuto potenzialmente contaminato, ad un trattamento idoneo ad assicurare la distruzione del virus della malattia; tutti i materiali monouso potenzialmente contaminati, segnatamente quelli impiegati per le operazioni di abbattimento, siano distrutti; tali disposizioni si applicano in conformita' delle istruzioni del veterinario ufficiale;
g) dopo l'eliminazione dei suini, i fabbricati di stabulazione degli stessi e i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e delle carcasse, nonche' il materiale, le lettiere, il concime e i liquami potenzialmente contaminati, siano puliti e disinfettati o trattati conformemente alle disposizioni dell'articolo 12;
h) in caso di un focolaio primario della malattia, l'isolato del virus della peste suina classica sia sottoposto alla procedura di laboratorio definita nel manuale di diagnostica ai fini dell'identificazione del tipo genetico;
i) sia effettuata da parte del veterinario ufficiale un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 8.
2. Qualora un focolaio di peste suina classica sia stato confermato in un laboratorio, uno zoo, un parco naturale o un'area recintata in cui sono detenuti suini a scopi scientifici o connessi con la conservazione delle specie o di razze rare, l'autorita' competente puo' derogare all'applicazione del comma 1, lettere a) ed e).
3. L'autorita' competente informa tempestivamente il Ministero della salute della concessione della deroga di cui al comma 2, che, a sua volta, provvede ad informare la Commissione europea.



Note all'articolo 5:
- Per il regolamento (CE) n. 1774/2002, vedi nota alle
premesse.
- L'art. 24, paragrafo 1, lettera c) del citato
regolamento, cosi' recita:
"Art. 24 (Deroghe relative all'eliminazione dei
sottoprodotti di origine animale). - 1. L'autorita'
competente puo', se necessario, decidere che:
(Omissis);
c) i sottoprodotti di origine animale possono essere
eliminati come rifiuti mediante combustione o sotterramento
in loco, ove si manifesti una malattia di cui alla lista A
dell'ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), se
l'autorita' competente rifiuta il trasporto al piu' vicino
impianto di incenerimento o di trasformazione per il
pericolo che si propaghino rischi sanitari o se, a causa
del manifestarsi diffuso di una malattia epizootica, la
capacita' di detti impianti e' insufficiente.
(Omissis).".
- Il regolamento (CE) n. 811/2003/CE e' pubblicato in
G.U.U.E. 13 maggio 2003, n. L 117.
- L'art. 6 del citato regolamento cosi' recita:
"Art. 6 (Eliminazione dei sottoprodotti di origine
animale in caso di focolai). - 1. Qualora l'autorita'
competente rifiuti il trasporto di sottoprodotti di origine
animale al piu' vicino impianto di incenerimento o di
trasformazione conformemente all'art. 24, paragrafo 1,
lettera c) del regolamento (CE) n. 1774/2002, puo' essere
approvata l'eliminazione di tali sottoprodotti:
a) come rifiuti mediante combustione o sotterramento
nel luogo da cui derivano i sottoprodotti di origine
animale;
b) in una discarica approvata ai sensi della
direttiva 1999/31/CE; o
c) come rifiuti mediante combustione o sotterramento
in un luogo che riduca al minimo i rischi per la salute
degli animali, per la salute pubblica e per l'ambiente, a
condizione che il luogo sia situato a una distanza adeguata
per consentire all'autorita' competente di gestire la
prevenzione dei rischi per la salute degli animali, per la
salute pubblica e per l'ambiente;
2. La combustione e il sotterramento nei luoghi di cui
alle lettere a) e c) del paragrafo 1 sono conformi alla
legislazione e agli orientamenti comunitari e nazionali in
materia di ambiente e di sanita' pubblica.
3. L'autorita' competente vigila sulla combustione e il
sotterramento dei sottoprodotti di origine animale e adotta
le misure necessarie a garantire il rispetto dei requisiti
fissati nell'allegato II.
4. Ai fini del presente regolamento si applica la
definizione di cui alla lettera A dell'allegato II relativa
a "combustione o sotterramento sul posto".".



 
Art. 6.
Misure in caso di conferma della presenza della peste suina
classica in aziende comprendenti diverse unita' di produzione.
1. In caso di conferma della malattia in aziende comprendenti due o piu' unita' di produzione distinte, l'autorita' competente, per consentire che sia portato a termine l'ingrasso dei suini, puo' derogare alle disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera a), per quanto riguarda le unita' di produzione dei suini non interessate dall'infezione, purche' il veterinario ufficiale abbia confermato che la struttura, le dimensioni di dette unita' di produzione e la distanza tra le stesse, nonche' le operazioni che vi sono effettuate, sono tali che, dal punto di vista della stabulazione, del governo e dell'alimentazione, le unita' di produzione sono completamente distinte, tanto da rendere impossibile la propagazione del virus da un'unita' di produzione all'altra.
2. Ultimate, nel reparto o nei reparti dell'azienda ove e' stata riscontrata la malattia, le operazioni previste dalle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), l'autorita' competente dispone l'applicazione di tutte le misure atte ad evitare la contaminazione dei reparti di produzione non infetti.
3. L'autorita' competente informa tempestivamente il Ministero della salute della concessione della deroga di cui al comma 1, che, a sua volta, provvede ad informare la Commissione europea.
 
Art. 7.
Misure destinate alle aziende che hanno avuto contatti
1. Sono riconosciute come aziende che hanno avuti contatti le aziende per le quali il veterinario ufficiale riscontri o ritenga, sulla base dell'indagine epidemiologica eseguita in conformita' dell'articolo 8, che il virus della malattia possa essere stato introdotto da altre aziende nell'azienda di cui all'articolo 4 o all'articolo 5 o dall'azienda di cui all'articolo 4 o all'articolo 5 in altre aziende. In tali aziende si applicano le disposizioni dell'articolo 4 fino a quando il sospetto della malattia sia ufficialmente escluso.
2. Qualora la situazione epidemiologica lo richieda, l'autorita' competente applica le misure previste all'articolo 5, comma 1, nelle aziende che hanno avuto contatti di cui al comma 1. Per poter confermare o escludere la presenza del virus della malattia in tali aziende, all'atto dell'abbattimento viene prelevato dai suini un numero sufficiente di campioni, conformemente al manuale di diagnostica.
3. I criteri e i fattori di rischio da valutare ai fini dell'applicazione da parte della autorita' competente delle misure di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), nelle aziende che hanno avuto contatti sono riportati nell'allegato V.
 
Art. 8.
Indagine epidemiologica
1. L'indagine epidemiologica riguardante i casi sospetti o i focolai della malattia e' effettuata utilizzando appositi questionari predisposti nell'ambito dei piani di emergenza di cui all'articolo 22.
2. L'indagine epidemiologica verte almeno sui seguenti elementi:
a) il periodo durante il quale la malattia puo' essere stata presente nell'azienda prima della denuncia o del sospetto della malattia;
b) la possibile origine della malattia nell'azienda e identificazione delle altre aziende nelle quali i suini possano essere stati infettati o contaminati dalla stessa fonte;
c) movimenti di persone, di veicoli, di suini, di carcasse, di sperma, di carni o di qualsiasi materiale che possa aver veicolato il virus all'esterno o all'interno dell'azienda.
3. Se dai risultati dell'indagine emerge che la malattia puo' essersi propagata da aziende o verso aziende situate in altri Stati membri, il Ministero della salute provvede ad informare immediatamente la Commissione europea e gli Stati membri interessati.
 
Art. 9.
Istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza
1. Non appena la diagnosi della malattia nei suini di un'azienda e' ufficialmente confermata, l'autorita' competente istituisce intorno all'azienda medesima una zona di protezione con un raggio di almeno 3 km, inserita in una zona di sorveglianza con un raggio di almeno 10 km. In tali zone vengono applicate rispettivamente le misure di cui agli articoli 10 e 11.
2. Nell'individuare le zone di protezione e di sorveglianza l'autorita' competente tiene conto dei seguenti elementi:
a) dei risultati dell'indagine epidemiologica effettuata conformemente all'articolo 8;
b) della situazione geografica, con particolare riferimento alle frontiere naturali o artificiali;
c) della ubicazione e della vicinanza delle aziende;
d) delle modalita' relative ai movimenti e alla commercializzazione dei suini e della disponibilita' di macelli;
e) delle strutture e del personale disponibili per controllare eventuali movimenti di suini all'interno delle zone, in particolare, se i suini da abbattere devono essere allontanati dall'azienda d'origine.
3. Se una zona include parti del territorio di altri Stati membri, l'autorita' competente collabora per la delimitazione di questa zona con le autorita' degli Stati membri interessati.
4. L'autorita' competente prende tutte le misure necessarie, incluso il ricorso a cartelli indicatori e di avvertimento ben visibili, nonche' a mezzi di comunicazione quali la stampa e la televisione, per garantire che tutte le persone presenti nelle zone di protezione e di sorveglianza siano perfettamente al corrente delle restrizioni in vigore ai sensi degli articoli 10 e 11 e adotta tutti i provvedimenti opportuni per garantire un'adeguata applicazione delle misure suddette.
 
Art. 10.
Misure destinate alla zona di protezione
1. L'autorita' competente deve adottare, nella zona di protezione, le seguenti misure:
a) il censimento di tutte le aziende e, comunque, entro sette giorni dalla istituzione della zona di protezione, l'ispezione da parte del veterinario ufficiale che procede all'esame clinico dei suini e al controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317;
b) il divieto di circolazione e il trasporto di suini sulle strade pubbliche o private ad eccezione, ove necessario, delle strade di accesso alle aziende, previo accordo dell'autorita' competente per consentire i movimenti di cui alla lettera f). Tale divieto puo' non essere applicato per il transito di suini su strada o per ferrovia, a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico degli animali o soste. Il Ministero della salute, tuttavia, puo' chiedere alla Commissione europea di consentire deroghe a tale divieto per quanto riguarda i suini da macello provenienti dall'esterno della zona di protezione e diretti verso un macello situato in detta zona per esservi immediatamente macellati;
c) la pulizia e la disinfezione degli autocarri, degli altri veicoli e delle attrezzature impiegate per il trasporto di suini o di altro bestiame o di materiale potenzialmente contaminato, conformemente alle disposizioni e alle procedure previste all'articolo 12. Gli autocarri o i veicoli impiegati per il trasporto dei suini non possono lasciare la zona senza essere stati puliti, disinfettati e successivamente ispezionati e autorizzati dall'autorita' competente;
d) il divieto di entrata e di uscita dall'azienda di qualsiasi altro animale domestico, salvo autorizzazione dell'autorita' competente;
e) la denuncia, di tutti i suini morti o malati dell'azienda, al veterinario ufficiale che effettua opportune indagini in conformita' delle procedure descritte nel manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/106/CE;
f) il divieto di uscita dei suini dall'azienda in cui si trovano per almeno i trenta giorni successivi al completamento delle misure di pulizia e di disinfezione preliminari delle aziende infette. Allo scadere dei trenta giorni, fatte salve le condizioni previste al comma 3, l'autorita' competente puo' autorizzare l'uscita dall'azienda dei suini ai fini del loro trasporto diretto:
1) in un macello designato dall'autorita' competente medesima, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macellazione degli animali;
2) in un impianto di trasformazione autorizzato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;
3) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione; in questo caso il Ministero della salute comunica immediatamente alla Commissione europea tale disposizione in sede di comitato veterinario permanente;
g) il divieto di uscita di sperma, di ovuli e di embrioni di suini da aziende situate all'interno della zona di protezione;
h) l'osservanza di opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di propagazione del virus della malattia, per chiunque entri o esca da aziende suinicole.
2. Se i divieti di cui al comma 1 sono mantenuti oltre il limite di trenta giorni a causa dell'insorgenza di nuovi focolai della malattia, con conseguenti problemi nella custodia degli animali riguardo al loro benessere o ad altri aspetti, l'autorita' competente puo' autorizzare, dietro richiesta motivata presentata dal proprietario e fatte salve le condizioni di cui al comma 3, l'uscita dei suini da un'azienda ubicata nella zona di protezione ai fini del loro trasporto diretto:
a) in un macello designato dall'autorita' competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macellazione degli animali;
b) in un impianto di trasformazione autorizzato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;
c) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione; in questo caso il Ministero della salute comunica immediatamente alla Commissione europea tale disposizione in sede di comitato veterinario permanente.
3. L'autorita' competente puo' autorizzare l'uscita dei suini dall'azienda se:
a) un veterinario ufficiale ha effettuato un esame clinico dei suini presenti nell'azienda, con particolare riguardo a quelli che devono essere trasportati, conformemente alle procedure previste nel manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/106/CE, ed ha eseguito un controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317; l'esame clinico summenzionato comprende in particolare la misurazione della temperatura corporea;
b) i controlli e gli esami non hanno evidenziato segni specifici della malattia ed hanno dimostrato il rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317;
c) il trasporto dei suini e' effettuato, a cura dell'autorita' competente, con automezzi sigillati;
d) i veicoli e le attrezzature utilizzati per il trasporto dei suini sono stati immediatamente puliti e disinfettati dopo il loro utilizzo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12;
e) nel caso in cui i suini sono destinati alla macellazione o all'abbattimento, e' stato prelevato, in conformita' del manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/106/CE, un numero sufficiente di campioni per poter confermare o escludere la presenza del virus della malattia in tali aziende;
f) nel caso in cui i suini devono essere trasportati in un macello:
1) l'autorita' competente responsabile del macello sia informata dell'intenzione di inviarvi suini e notifichi l'arrivo degli animali all'autorita' competente che ha effettuato la spedizione;
2) all'arrivo al macello i suini siano mantenuti e macellati separatamente dagli altri suini;
3) durante l'ispezione ante e post mortem effettuata presso il macello designato, il veterinario ufficiale prenda in considerazione eventuali sintomi della malattia;
4) le carni fresche ottenute da tali suini sono trasformate oppure devono riportare la bollatura speciale prevista dalle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di carni fresche ed essere sottoposte ad uno dei trattamenti previsti dalle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di prodotti a base di carne. Dette operazioni devono essere effettuate in uno stabilimento designato dall'autorita' competente. Le carni sono inviate al suddetto stabilimento a condizione che la partita sia sigillata prima della partenza e lo resti per tutta la durata del trasporto.
4. L'applicazione delle misure nella zona di protezione e' mantenuta perlomeno fino al momento in cui:
a) sono state effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione nelle aziende infette;
b) i suini presenti in tutte le aziende sono stati sottoposti ad esami clinici e di laboratorio in conformita' del manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/106/CE, per individuare l'eventuale presenza del virus della malattia.
5. Gli accertamenti di cui al comma 4, lettera b), non possono essere effettuati prima di trenta giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione nelle aziende infette.



Note all'art. 10:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
30aprile 1996, n. 317, vedi note all'art. 4. Gli artt. 3 e
4 del citato decreto cosi' recitano:
"Art. 3 (Registro aziendale e informazioni). - 1. Il
detentore deve tenere presso l'azienda un registro,
intestato all'azienda medesima, composto da pagine numerate
progressivamente recanti il timbro del servizio veterinario
competente e la sigla del responsabile del servizio stesso.
2. Il registro di cui al comma 1, per la specie bovina
e bufalina, deve recare almeno le seguenti informazioni:
a) il numero di animali presenti nell'azienda e
l'indicazione, per ciascun animale, del marchio di
identificazione, del sesso e della categoria;
b) tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i
movimenti, con menzione della loro origine o destinazione e
della data dell'evento, indicando in ogni caso, il marchio
di identificazione; tale registrazione e' effettuata entro
tre giorni dall'evento.
3. Il registro di cui al comma 1, per la specie suina,
deve recare almeno le seguenti informazioni:
a) il numero degli animali presenti nell'azienda con
l'indicazione del relativo marchio di identificazione e
della categoria;
b) tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i
movimenti con menzione della loro origine o destinazione e
della data dell'evento, indicando in ogni caso il marchio
di identificazione, tale registrazione e' effettuata entro
tre giorni dall'evento, salvo che per le nascite, che
possono essere registrate entro quindici giorni dal parto.
4. Il registro di cui al comma 1, per le specie ovina e
caprina, deve recare almeno le seguenti informazioni:
a) il numero totale di ovini e di caprini presenti
nell'azienda alla data del 15 marzo di ogni anno;
b) almeno ogni novanta giorni, il numero degli
animali femmine presenti che abbiano raggiunto l'eta' di
dodici mesi o abbiano figliato;
c) il numero di ovini e caprini entrati o usciti, con
l'indicazione di origine o destinazione, categoria e data
dell'avvenuta movimentazione.
5. A richiesta dell'associazione interessata, il
Ministero della sanita' attiva la procedura comunitaria per
il riconoscimento di un sistema di registrazione basato su
un'identificazione individuale per i riproduttori di razza
pura o ibridi della specie suina iscritti rispettivamente
al libro genealogico e al registro degli ibridi.
6. Il registro di cui al comma 1 puo' sostituire gli
altri registri di azienda previsti dalle disposizioni
vigenti in materia veterinaria e zootecnica, purche'
riporti tutte le informazioni richieste da tali
disposizioni.
7. I detentori di animali sono obbligati a fornire
all'autorita' competente, che ne faccia richiesta,
informazioni sull'origine, sull'identificazione ed,
eventualmente, sulla destinazione degli animali posseduti,
detenuti, trasportati, commercializzati o macellati.
8. Il detentore di animali che devono essere trasferiti
da o verso un mercato o un centro di raccolta deve fornire
all'operatore, che sul mercato o nel centro di raccolta, e'
temporaneamente detentore degli animali, uno dei documenti
di accompagnamento previsti dalle disposizioni vigenti
contenente dati particolareggiati sugli animali, compresi i
marchi di identificazione.
9. L'operatore di cui al comma 8, per adempiere agli
obblighi di cui al comma 2, lettera a), e al comma 3,
lettera a), puo' utilizzare i documenti ricevuti dal
detentore di cui al medesimo comma 8.
10. I registri e le informazioni di cui al presente
articolo, nonche' copia del documento di accompagnamento di
cui all'art. 10, sono conservati presso l'azienda e tenuti
a disposizione dell'autorita' competente che ne fa
richiesta per un periodo di cinque anni (1/a).".
"Art. 4 (Identificazione degli animali). - 1. Gli
animali delle specie bovina, bufalina, suina, ovina e
caprina devono essere contrassegnati nell'azienda di
origine, a cura e spese del detentore, con un marchio
recante il loro codice di identificazione che deve
contenere la sigla IT che individua lo Stato italiano, il
codice aziendale di cui all'art. 2 e il numero progressivo
assegnato all'animale, ove previsto; per le specie bovina e
bufalina, il numero progressivo deve essere preceduto da
una lettera corrispondente all'anno di nascita, secondo la
progressione indicata nell'allegato I.
2. Le caratteristiche dei marchi di identificazione e
il sito dove apporli sono stabiliti, per la specie ivi
indicata, negli allegati I, II e III.
3. I marchi auricolari utilizzati nelle aziende devono
essere di materiale inalterabile, leggibili per l'intera
vita dell'animale e utilizzabili una sola volta; marchio e
tatuaggio, in ogni caso, devono essere di natura tale da
rimanere sull'animale senza comprometterne il benessere.
4. Il marchio di identificazione puo' essere rimosso o
sostituito previa autorizzazione del servizio veterinario
dell'unita' sanitaria locale competente; qualora diventi
illeggibile o venga perso, il detentore procede alla
sostituzione con un altro marchio recante un nuovo codice
di identificazione trascrivendolo sul registro di cui
all'art. 3, in modo da stabilire un nesso con il marchio
precedente.".
- Per la decisione 2002/106/CE vedi note alle premesse.



 
Art. 11.
Misure applicate nella zona di sorveglianza
1. L'autorita' competente deve adottare nella zona di sorveglianza le seguenti misure:
a) effettuare il censimento di tutti gli allevamenti suinicoli;
b) il divieto di circolazione e di trasporto di suini sulle strade pubbliche o private, ad eccezione, ove necessario, delle strade di accesso alle aziende previo accordo dell'autorita' competente. Tale divieto puo' non essere applicato per il transito di suini su strada o per ferrovia, a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste, nonche' per i suini da macello provenienti dall'esterno della zona di protezione e diretti verso un macello situato in detta zona per esservi immediatamente macellati;
c) pulire, disinfettare e sottoporre a trattamento quanto prima possibile, conformemente alle disposizioni e alle procedure previste all'articolo 12, gli autocarri, gli altri veicoli e le attrezzature impiegate per il trasporto di suini o di altro bestiame o di materiale potenzialmente contaminato. Gli autocarri o i veicoli impiegati per il trasporto dei suini non possono lasciare la zona senza essere stati puliti e disinfettati;
d) vietare l'entrata o l'uscita di altri animali domestici dall'azienda, senza l'autorizzazione dell'autorita' competente, durante i primi sette giorni successivi alla istituzione della zona;
e) la denuncia di tutti i suini morti o malati dell'azienda all'autorita' competente che effettua opportune indagini in conformita' delle procedure descritte nel manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/106/CE;
f) vietare l'uscita dei suini dall'azienda in cui si trovano durante almeno i 21 giorni successivi al completamento delle misure di pulizia e di disinfezione preliminari delle aziende infette. Allo scadere dei 21 giorni, fatte salve le condizioni previste all'articolo 10, comma 3, l'autorita' competente puo' autorizzare l'uscita dall'azienda dei suini ai fini del loro trasporto diretto:
1) in un macello designato dall'autorita' competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macellazione degli animali;
2) in un impianto di trasformazione autorizzato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;
3) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione o di sorveglianza; il Ministero della salute informa immediatamente la Commissione europea di tale disposizione in sede di comitato veterinario permanente;
g) vietare l'uscita di sperma, di ovuli e di embrioni di suini da aziende situate all'interno della zona di sorveglianza;
h) l'osservanza di opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di propagazione della malattia, per chiunque entri o esca da aziende suinicole.
2. Nel caso in cui i suini devono essere trasportati in un macello, il Ministero della salute, puo' richiedere alla Commissione europea, motivandole opportunamente, deroghe all'articolo 10, comma 3, lettere e) ed f), numero 4), in particolare, per quanto riguarda la bollatura delle carni di tali suini e la loro successiva utilizzazione, nonche' la destinazione dei prodotti sottoposti a trattamento.
3. Se i divieti di cui al comma 1 sono mantenuti oltre trenta giorni a causa dell'insorgenza di nuovi focolai della malattia, con conseguenti problemi nella custodia degli animali riguardo al loro benessere o ad altri aspetti, l'autorita' competente puo' autorizzare, dietro richiesta motivata presentata dal proprietario e fatte salve le condizioni di cui all'articolo 10, comma 3, il trasporto di suini da un'azienda ubicata nella zona di sorveglianza ai fini del loro trasporto diretto:
a) in un macello designato dall'autorita' competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macellazione degli animali;
b) in un impianto di trasformazione autorizzato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;
c) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione o di sorveglianza; il Ministero della salute informa immediatamente la Commissione europea di tale disposizione in sede di comitato veterinario permanente.
3. L'applicazione delle misure nella zona di sorveglianza e' mantenuta perlomeno fino al momento in cui:
a) siano state effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione nelle aziende infette;
b) i suini presenti in tutte le aziende siano stati sottoposti ad esami clinici e, ove del caso, ad analisi di laboratorio in conformita' del manuale di diagnostica per individuare l'eventuale presenza del virus della malattia.
4. Gli accertamenti di cui al comma 3, lettera b), non possono essere effettuati prima di 20 giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione nelle aziende infette.



Nota all'art. 11:
- Per la decisione 2002/106/CE vedi note alle premesse.



 
Art. 12.
Pulizia e disinfezione
1. I disinfettanti da usare e le relative concentrazioni sono quelli ufficialmente approvati dall'autorita' competente.
2. Le operazioni di pulizia e disinfezione sono effettuate, sotto controllo ufficiale, in conformita' alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale e ai principi e alle procedure di pulizia, disinfezione e trattamento di cui all'allegato II.
 
Art. 13.
Ripopolamento in aziende suinicole a seguito di focolai
di peste suina classica
1. La reintroduzione dei suini nelle aziende di cui all'articolo 5 non puo' avvenire prima che siano trascorsi trenta giorni dalla fine delle operazioni di pulizia e disinfezione in conformita' dell'articolo 12.
2. La reintroduzione di cui al comma 1 e' effettuata secondo le seguenti disposizioni:
a) se si tratta di un allevamento all'aperto, la reintroduzione dei suini inizia con l'introduzione di suini sentinella preventivamente sottoposti ad esame, con esito negativo, per quanto concerne la presenza di anticorpi del virus della peste suina classica o provenienti da aziende non soggette a restrizioni inerenti alla stessa. I suini sentinella sono distribuiti, conformemente alle condizioni stabilite dall'autorita' competente, sull'intera azienda infetta e sono sottoposti a campionamento dopo quaranta giorni dall'introduzione nell'azienda, per rilevare l'eventuale presenza di anticorpi, in conformita' del manuale di diagnostica. Se in nessuno dei suini e' stata riscontrata la presenza di anticorpi del virus della peste suina classica si puo' procedere al ripopolamento totale dell'azienda. I suini possono lasciare l'azienda solo se l'esame sierologico ha fornito risultati negativi;
b) per tutti gli altri tipi di allevamento, la reintroduzione dei suini si effettua conformemente alle misure di cui alla lettera a) oppure mediante ripopolamento totale, solo se:
1) tutti i suini arrivano in un arco di tempo di 20 giorni e provengono da aziende non soggette a restrizioni inerenti alla malattia;
2) i suini dell'allevamento ripopolato sono sottoposti a un esame sierologico conformemente al manuale di diagnostica. Il campionamento per tale esame deve essere effettuato non prima di 40 giorni dall'arrivo degli ultimi suini;
3) i suini possono lasciare l'azienda solo se l'esame sierologico ha fornito risultati negativi.
3. Tuttavia, se sono trascorsi piu' di sei mesi dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione nell'azienda, l'autorita' competente puo' autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al comma 2, tenendo conto della situazione epidemiologica.
 
Art. 14.
Misure in caso di sospetto o di conferma della presenza
della peste suina classica in un macello o in mezzi di trasporto.
1. Nel caso in cui si sospetta la presenza della malattia in un macello o in mezzi di trasporto, il veterinario ufficiale mette immediatamente in atto tutti i mezzi ufficiali di indagine per confermare o per escludere la presenza della malattia, conformemente alle procedure definite nel manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/106/CE.
2. Se viene individuato un caso di malattia in un macello o in mezzi di trasporto, l'autorita' competente dispone:
a) l'immediato abbattimento, sotto il controllo del veterinario ufficiale, di tutti gli animali esposti all'infezione presenti nel macello o nei mezzi di trasporto di cui trattasi;
b) la distruzione, sotto controllo ufficiale, delle carcasse, delle frattaglie e dei rifiuti di animali che possono essere stati infettati o contaminati;
c) l'effettuazione, sotto il controllo del veterinario ufficiale in conformita' dell'articolo 12, delle operazioni di pulizia e di disinfezione degli edifici e delle attrezzature, veicoli inclusi;
d) l'effettuazione di un'indagine epidemiologica applicando per analogia l'articolo 8;
e) di sottoporre l'isolato del virus della malattia alla procedura di laboratorio definita nel manuale di diagnostica ai fini dell'identificazione del tipo genetico del virus;
f) l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7, nell'azienda da cui provengono i suini o le carcasse infette e nelle altre aziende che hanno avuto contatti; salvo diversa indicazione risultante dall'indagine epidemiologica, le misure di cui all'articolo 5, comma 1, sono applicate nell'azienda d'origine dei suini o delle carcasse infette;
g) la non reintroduzione nell'azienda di animali destinati al macello o al trasporto per un periodo di almeno 24 ore dal completamento delle operazioni di pulizia e di disinfezione effettuate conformemente all'articolo 12.



Nota all'art. 14:
- Per la decisione 2002/106/CE vedi note alle premesse.



 
Art. 15.
Misure in caso di sospetto o di conferma della presenza
della peste suina classica in popolazioni di suini selvatici
1. In caso di sospetto di infezione della malattia nei suini selvatici, l'autorita' competente dispone affinche' siano adottate tutte le misure necessarie per confermare o escludere la presenza della malattia, siano fornite informazioni ai proprietari di suini e ai cacciatori e siano sottoposti ad esame, anche mediante analisi di laboratorio, tutti i suini selvatici uccisi o trovati morti.
2. Non appena e' confermato un caso primario di peste suina classica in popolazioni di suini selvatici, al fine di contenere la diffusione della malattia, l'autorita' competente provvede:
a) ad istituire un gruppo di esperti comprendente veterinari, cacciatori, biologi ed epidemiologi specializzati nella fauna selvatica. Il gruppo di esperti assiste l'autorita' competente:
1) nello studio della situazione epidemiologica e nella determinazione della zona infetta conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b);
2) nella definizione di adeguate misure da applicare nella zona infetta a completamento delle misure di cui alle lettere b) e c); tali misure possono comprendere la sospensione della caccia e il divieto di nutrire suini selvatici;
3) nella stesura del piano di eradicazione da presentare alla Commissione europea, in conformita' dell'articolo 16;
4) nell'esecuzione di verifiche intese ad accertare l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'eradicazione della malattia dalla zona infetta;
b) affinche' siano sottoposte a sorveglianza ufficiale le aziende ubicate nella zona definita infetta ordinando, in particolare:
1) l'effettuazione di un censimento ufficiale di tutte le categorie di suini presenti nelle varie aziende; il censimento e' aggiornato dal proprietario. I dati del censimento sono esibiti a richiesta e verificati ad ogni ispezione; tuttavia, per quanto riguarda gli allevamenti all'aperto, il primo censimento puo' essere effettuato sulla base di una stima;
2) che tutti i suini dell'azienda non possono essere movimentati dai locali di stabulazione, o confinati in altri luoghi che consentano di isolarli dai suini selvatici, i quali non debbono avere accesso ad alcun materiale che possa in seguito entrare in contatto con i suini dell'azienda;
3) il divieto di entrata e di uscita dei suini dall'azienda, salvo autorizzazione dell'autorita' competente in funzione della situazione epidemiologica;
4) appropriati metodi di disinfezione presso le entrate e le uscite dei fabbricati di stabulazione dei suini e dell'azienda;
5) per chiunque venga a contatto con suini selvatici, adeguate misure igieniche intese a ridurre il rischio di diffusione del virus della malattia; tali misure possono includere un divieto temporaneo di accesso ad un'azienda suinicola per le persone che sono venute a contatto con suini selvatici;
6) il controllo della presenza della malattia in tutti i suini morti o ammalati nell'azienda che presentano sintomi di peste suina classica;
7) il divieto di entrata nell'azienda di qualsiasi parte di suino selvatico ucciso o trovato morto e di qualsiasi materiale o attrezzatura potenzialmente contaminati dal virus della malattia;
8) che dalla zona infetta non escano suini, sperma, ovuli e embrioni a fini degli scambi intracomunitari;
c) a sottoporre ad ispezione, a cura del veterinario ufficiale, tutti i suini selvatici trovati morti o uccisi nella zona definita infetta, nonche' ad un esame inteso ad accertare la presenza della malattia in conformita' del manuale di diagnostica. Le carcasse di tutti gli animali risultati positivi agli esami per la malattia e di tutti i suini selvatici ritrovati morti sono trasformate sotto controllo ufficiale. Se gli esami risultano negativi per quanto riguarda la malattia l'autorita' competente applica le misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607. Le parti degli animali non destinate al consumo umano sono trasformate sotto controllo ufficiale;
d) a disporre che l'isolato del virus della malattia sia sottoposto alla procedura di laboratorio indicata nel manuale di diagnostica ai fini dell'identificazione del tipo genetico del virus.
3. Qualora venga riscontrato un caso di malattia fra i suini selvatici presenti in una zona situata in prossimita' di altri Stati membri l'autorita' competente collabora con l'autorita' competente degli Stati membri per la definizione delle misure di lotta contro la malattia.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, l'autorita' competente provvede con le strutture umane e strumentali disponibili sulla base delle disposizioni normative vigenti e con conseguente" invarianza di oneri.



Nota all'art. 15:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre
1996, n. 607, reca: "Regolamento recante norme per
l'attuazione della direttiva 92/45/CEE relativa ai problemi
sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di
selvaggina e di commercializzazione delle relative carni".
L'art. 11, comma 2, del citato decreto, cosi' recita:
"2. In base ai risultati dei controlli di cui al comma
1 e all'art. 10, comma 6, sono esclusi dagli scambi i capi
di selvaggina e le relative carni provenienti da territori
di caccia risultati sospetti.".



 
Art. 16.
Piani di eradicazione della peste suina classica in popolazioni
di suini selvatici
1. Fatte salve le misure previste all'articolo 15, entro novanta giorni dalla conferma di un caso primario di peste suina classica in popolazioni di suini selvatici, il Ministero della salute, d'intesa con le altre autorita' competenti e sentito il Centro di referenza nazionale delle pesti suine, presenta alla Commissione europea per l'approvazione il piano delle misure da adottare ai fini dell'eradicazione della malattia nella zona definita infetta nonche' delle misure da applicare alle aziende ubicate in tale zona. Il piano puo' successivamente essere modificato o integrato per tener conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica.
2. Se le modifiche al piano di cui al comma 1 riguardano la ridefinizione dell'area infetta, il Ministero della salute ne da' immediata comunicazione alla Commissione europea e agli Stati membri; se le modifiche vertono invece su altre disposizioni del piano, il Ministero della salute presenta alla Commissione il piano modificato per l'approvazione.
3. Dopo l'approvazione da parte della Commissione europea del piano di cui al comma 1 le misure previste dal piano medesimo sostituiscono, a decorrere dalla data stabilita in sede comunitaria, le misure originarie applicate ai sensi dell'articolo 15.
4. Il piano di cui al comma 1 contiene informazioni concernenti:
a) l'esito delle indagini epidemiologiche e dei controlli effettuati conformemente all'articolo 15 e la distribuzione geografica della malattia;
b) la zona definita infetta; nel definire la zona infetta, occorre tener conto dei seguenti elementi:
1) l'esito delle indagini epidemiologiche effettuate e la distribuzione geografica della malattia;
2) la popolazione di suini selvatici della zona;
3) la presenza di barriere naturali o artificiali che ostacolino gli spostamenti di suini selvatici;
c) le modalita' di cooperazione tra i rappresentanti dei biologi, dei cacciatori, delle associazioni venatorie, le autorita' competenti in materia di gestione e tutela della fauna selvatica e i servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali competenti per territorio;
d) la campagna d'informazione da attuare per sensibilizzare i cacciatori alle misure che essi devono adottare nel quadro del programma di eradicazione;
e) le iniziative specifiche intese a determinare il numero e l'ubicazione delle metapopolazioni di suini selvatici nella zona infetta e nelle aree limitrofe;
f) il numero approssimativo delle metapopolazioni di suini selvatici presenti nelle zone infette e nelle aree limitrofe e la loro taglia;
g) le iniziative specifiche intese a determinare il grado di propagazione dell'infezione tra i suini selvatici mediante l'esame degli animali uccisi dai cacciatori o trovati morti e mediante analisi di laboratorio, comprese indagini epidemiologiche per categorie di eta';
h) le misure adottate per ridurre la diffusione della malattia a seguito di movimenti di suini selvatici e/o contatti tra metapopolazioni di suini selvatici; tali misure possono comprendere il divieto di caccia;
i) le misure adottate per ridurre la popolazione di suini selvatici ed in particolare di suinetti esposta all'infezione;
l) i requisiti che i cacciatori devono rispettare per evitare qualsiasi diffusione della malattia;
m) il metodo di eliminazione dei suini selvatici trovati morti o uccisi, basato:
1) sulla trasformazione sotto controllo ufficiale;
2) sull'ispezione di un veterinario ufficiale e sugli esami di laboratorio previsti nel manuale di diagnostica; le carcasse di tutti gli animali risultati positivi e di quelli ritrovati morti sono trasformate sotto controllo ufficiale; se detti esami risultano negativi per quanto riguarda la malattia, l'autorita' competente applica le misure previste all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607; le parti non destinate al consumo umano vengono trasformate sotto controllo ufficiale;
n) l'indagine epidemiologica eseguita su ciascun suino selvatico ucciso o trovato morto; detta indagine include obbligatoriamente le risposte ad un questionario con informazioni concernenti:
1) il settore geografico in cui l'animale e' stato trovato morto o ucciso;
2) la data di ritrovamento dell'animale morto o ucciso;
3) la persona che ha trovato o ucciso l'animale;
4) l'eta' e il sesso dell'animale;
5) se e' stato ucciso, i sintomi constatati prima dell'uccisione;
6) se e' stato trovato morto, lo stato della carcassa;
7) i risultati delle prove di laboratorio;
o) i programmi di sorveglianza e le misure di profilassi applicabili alle aziende ubicate nella zona definita infetta e, se necessario, nelle vicinanze della stessa, incluso il trasporto e la circolazione di animali all'interno, all'entrata o all'uscita di questa zona; tali misure comprendono almeno il divieto di far uscire suini, sperma, embrioni e ovuli dalla zona infetta a fini di scambi intracomunitari;
p) altri criteri da applicare per abolire le misure adottate ai fini dell'eradicazione della malattia nella zona definita e le misure applicate alle aziende ivi ubicate;
q) l'autorita' cui competono la supervisione e il coordinamento dei servizi responsabili dell'attuazione del programma;
r) il sistema istituito per consentire al gruppo di esperti designato in conformita' dell'articolo 15, comma 2, lettera a), di verificare periodicamente i risultati del programma di eradicazione;
s) le misure di sorveglianza della malattia da applicare allo scadere di un periodo di almeno dodici mesi dalla conferma dell'ultimo caso di malattia nei suini selvatici della zona definita infetta; dette misure di sorveglianza sono mantenute per un periodo minimo di dodici mesi e comprendono almeno le misure gia' attuate in conformita' delle lettere g), m) e n).
5. Ogni sei mesi il Ministero della salute trasmette alla Commissione europea e agli altri Stati membri una relazione sulla situazione epidemiologica nell'area definita e i risultati del programma di eradicazione.



Nota all'art. 16:
- Per l'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, vedi nota
all'art. 15.



 
Art. 17.
Procedure diagnostiche e requisiti in materia di biosicurezza
1. Le procedure diagnostiche, il prelievo di campioni e gli esami di laboratorio diretti ad individuare la presenza della malattia sono effettuati in conformita' del manuale di diagnostica.
2. Il coordinamento degli standard e dei metodi diagnostici e' assicurato dal Centro di referenza nazionale delle pesti suine, conformemente all'allegato III.
3. Il Centro di referenza di cui al comma 2 assicura il collegamento col laboratorio comunitario di riferimento alle condizioni indicate nell'allegato IV.
4. Al fine di garantire adeguate condizioni di biosicurezza e tutelare la salute degli animali, il virus della malattia, il genoma e gli antigeni del virus, nonche' i vaccini possono essere manipolati o utilizzati a fini di ricerca, diagnosi o fabbricazione esclusivamente presso il Centro di referenza nazionale delle pesti suine.
5. In deroga al comma 4 il Ministero della salute, sulla base dei controlli eseguiti dal Centro di referenza nazionale delle pesti suine, tesi a valutare la sussistenza dei requisiti di biosicurezza nonche' l'adeguata preparazione del personale tecnico, puo' con proprio provvedimento autorizzare altri laboratori ad effettuare l'applicazione di procedure diagnostiche limitatamente ai focolai secondari della malattia.
6. L'elenco dei laboratori riconosciuti e' trasmesso immediatamente alla Commissione europea dal Ministero della salute che provvede a comunicare ogni aggiornamento.
 
Art. 18.
Impiego, fabbricazione e vendita di vaccini
contro la peste suina classica
1. E' vietato l'impiego di vaccini contro la malattia.
2. La manipolazione, la fabbricazione, il magazzinaggio, la fornitura, la distribuzione e la vendita di vaccini contro la malattia sono effettuati sotto controllo ufficiale e secondo le condizioni stabilite dal Ministero della salute.
 
Art. 19.
Vaccinazione d'emergenza nelle aziende suinicole
1. In deroga all'articolo 18, comma 1, qualora in determinate aziende suinicole sia confermata la presenza della malattia e i dati epidemiologici disponibili evidenzino un rischio di propagazione, si puo' fare ricorso nelle aziende in questione alla vaccinazione d'emergenza in conformita' delle procedure e delle disposizioni previste dal presente articolo.
2. I principali criteri e fattori di rischio da valutare ai fini dell'applicazione della vaccinazione d'emergenza sono definiti nell'allegato VI.
3. Per qanto disposto ai commi 1 e 2, il Ministero della salute, qualora ravveda la necessita' di ricorrere alla vaccinazione di emergenza, presenta alla Commissione europea, per l'approvazione, un piano che comprenda almeno le seguenti informazioni:
a) la situazione della malattia che giustifica la richiesta di una vaccinazione d'emergenza;
b) i limiti della zona geografica in cui deve essere attuata la vaccinazione d'emergenza e il numero di aziende suinicole ivi ubicate;
c) le categorie di suini e una stima del numero dei suini da vaccinare;
d) il vaccino da utilizzare;
e) la durata della campagna di vaccinazione;
f) l'identificazione e la registrazione degli animali vaccinati;
g) le misure concernenti la circolazione di suini e di prodotti derivati;
h) i criteri da seguire per decidere in merito all'applicazione della vaccinazione o delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, nelle aziende che hanno avuto contatti;
i) altri aspetti riguardanti la situazione d'emergenza, compresi i controlli clinici sugli animali e gli esami di laboratorio da praticare su campioni prelevati nelle aziende sottoposte a vaccinazione e nelle altre aziende situate nella zona di vaccinazione, in particolare se e' previsto l'impiego di un vaccino marcatore.
4. Fermi restando gli articoli 10 e 11, qualora si faccia ricorso alla vaccinazione d'emergenza, durante il periodo di vaccinazione l'autorita' competente provvede affinche':
a) nessun suino vivo esca dalla zona in cui viene applicata la vaccinazione, salvo che per essere trasportato in un macello designato dall'autorita' competente e ubicato nella zona in cui viene applicato il piano di vaccinazione o nelle immediate vicinanze della medesima per esservi immediatamente abbattuti o in un impianto autorizzato designato dall'autorita' competente ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;
b) tutte le carni fresche ottenute da suini vaccinati durante la campagna di vaccinazione di emergenza siano trasformate o bollate e trattate conformemente al disposto dell'articolo 10, comma 3, lettera f), numero 4);
c) lo sperma, gli ovuli e gli embrioni raccolti, nei trenta giorni precedenti la vaccinazione, da suini da sottoporre a vaccinazione, siano rintracciati e distrutti sotto controllo ufficiale.
5. Le disposizioni previste al comma 4 sono applicabili per almeno sei mesi dopo il completamento delle operazioni di vaccinazione nella zona interessata.
6. In deroga al comma 3, il Ministero della salute puo' decidere di procedere direttamente alla vaccinazione d'emergenza purche' non siano compromessi gli interessi comunitari e sussistano le seguenti condizioni:
a) il piano per la vaccinazione d'emergenza sia elaborato conformemente all'articolo 22; il piano specifico e la decisione di procedere alla vaccinazione d'emergenza siano presentati alla Commissione europea prima dell'inizio delle operazioni di vaccinazione;
b) oltre alle informazioni indicate al comma 3, il piano prescriva che tutti i suini presenti nelle aziende in cui il vaccino deve essere utilizzato siano macellati o abbattuti quanto prima possibile dopo il completamento delle operazioni di vaccinazione conformemente al comma 4, lettera a), e che le carni fresche ottenute da tali suini siano trasformate o bollate e trattate in conformita' con quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera f), numero 4).
7. In deroga al comma 5, le misure di cui al comma 4 possono essere revocate:
a) dopo che tutti i suini delle aziende in cui e' stato utilizzato il vaccino sono stati macellati o abbattuti conformemente al comma 4, lettera a), e dopo che le carni fresche ottenute da tali suini sono state trasformate o bollate e trattate conformemente a quanto disposto all'articolo 10, comma 3, lettera f), numero 4);
b) dopo che tutte le aziende in cui si trovavano animali vaccinati sono state pulite e disinfettate conformemente all'articolo 12.
8. A seguito della revoca delle misure di cui al comma 4 l'autorita' competente provvede inoltre affinche':
a) la reintroduzione di suini nelle aziende suddette non sia effettuata prima che siano trascorsi almeno dieci giorni dalla fine delle operazioni di pulizia e disinfezione e che siano stati macellati abbattuti tutti i suini presenti nelle aziende in cui e' stata praticata la vaccinazione;
b) dopo la reintroduzione, i suini presenti in tutte le aziende della zona di vaccinazione siano stati sottoposti ad esami clinici e ad analisi di laboratorio in conformita' del manuale di diagnostica per individuare l'eventuale presenza del virus della malattia. Nel caso di suini reintrodotti in aziende sottoposte a vaccinazione, gli esami suddetti non sono effettuati prima che siano trascorsi almeno quaranta giorni dalla reintroduzione; durante tale periodo i suini non possono uscire dall'azienda.
9. Nei casi in cui e' stato utilizzato un vaccino marcatore nel corso di una campagna di vaccinazione il Ministero della salute puo' richiedere alla Commissione europea l'autorizzazione a derogare alle misure di cui ai commi 4 e 5, segnatamente per quanto riguarda la bollatura delle carni dei suini vaccinati e la loro successiva utilizzazione, nonche' la destinazione dei prodotti sottoposti a trattamento.
 
Art. 20.
Vaccinazione d'emergenza di suini selvatici
1. In deroga all'articolo 18, comma 1, se in popolazioni di suini selvatici e' confermata la presenza della malattia e i dati epidemiologici disponibili attestano un rischio di propagazione, si puo' fare ricorso alla vaccinazione d'emergenza di suini selvatici in conformita' con le procedure e le disposizioni previste dai commi 2 e 3.
2. Il Ministero della salute, se ravvede la necessita' di ricorrere alla vaccinazione di emergenza, presenta alla Commissione europea, per l'approvazione, un apposito piano che comprende le seguenti informazioni:
a) la situazione della malattia che giustifica la richiesta di una vaccinazione di emergenza;
b) i limiti della zona geografica in cui deve essere attuata la vaccinazione d'emergenza; la predetta zona deve in ogni caso far parte della zona infetta definita in conformita' dell'articolo 16, comma 3, lettera b);
c) il tipo di vaccino da utilizzare e la procedura di vaccinazione;
d) le azioni specifiche finalizzate alla vaccinazione dei giovani animali;
e) la durata prevista della campagna di vaccinazione;
f) una stima del numero di suini selvatici da vaccinare;
g) le misure adottate per evitare un rapido ricambio della popolazione di suini selvatici;
h) ove del caso, le misure adottate per evitare la propagazione del virus vaccinale ai suini detenuti in aziende;
i) i risultati previsti della campagna di vaccinazione e i parametri applicabili per valutarne l'efficacia;
l) l'autorita' cui competono la supervisione e il coordinamento dei servizi responsabili dell'attuazione del piano;
m) il sistema istituito per consentire al gruppo di esperti designato in conformita' dell'articolo 15, comma 2, lettera a), di
verificare periodicamente i risultati della campagna di
vaccinazione; n) altri aspetti relativi alla situazione di
emergenza.
3. Ogni sei mesi il Ministero della salute trasmette alla Commissione europea e agli altri Stati membri una relazione sui risultati della campagna di vaccinazione, accompagnata dalla relazione di cui all'articolo 16, comma 5.
 
Art. 21.
Controlli comunitari
1. Il Ministero della salute e le altre autorita' competenti assicurano l'assistenza necessaria e ogni collaborazione agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul territorio nazionale.
 
Art. 22.
Piani di emergenza
1. Il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un piano di emergenza nel quale vengono specificate le misure nazionali da applicare in caso di comparsa della malattia.
2. Al fine di garantire rapidita' ed efficacia nell'eradicazione e nel controllo della malattia, l'organo decisionale, che sovrintende alle misure contenute nel piano di cui al comma 1 e all'insieme delle strategie di lotta contro l'epizozia, e' costituito dal direttore generale della direzione generale sanita' veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, un responsabile individuato dai servizi veterinari della regione o delle regioni intressate, dal direttore del centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, o loro delegati. Il citato organo puo' avvalersi di esperti e professionalita' anche esterne agli enti e alle amministrazioni citati, ritenuti necessari ai fini dell'individuazione e dell'applicazione delle misure da adottare. Ai componenti, ivi compresi gli esperti esterni, non spettano compensi o rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.
3. L'organo di cui al comma 2:
a) predispone, assicurandone la diffusione, un manuale operativo per le emergenze, che indica tutte le procedure e le misure di lotta da applicare in caso di comparsa della malattia;
b) assicura il collegamento e l'interazione con l'unita' di crisi centrale, regionale e locale, che provvedono ad attuare le disposizioni adottate dal citato organo, comprese quelle di cui al comma 5;
c) verifica la corretta applicazione, da parte delle unita' di crisi di cui alla lettera b), delle misure da esso disposte;
d) organizza campagne di sensibilizzazione sulla malattia in atto, destinate anche agli operatori di settore;
e) fornisce piani dettagliati di vaccinazione d'urgenza.
4. In caso di insorgenza della malattia, l'organo di cui al comma 2 e' autorizzato ad avvalersi del personale, attrezzature ed infrastrutture, anche diagnostiche e di laboratorio, gia' operanti nelle amministrazioni competenti nel settore della epidemiologia e della sanita' animale.
5. In relazione alle finalita' di cui al presente articolo, il personale delle unita' di crisi di cui al comma 3, lettera b), partecipa a:
a) corsi di formazione ed aggiornamento in materia epidemiologica e lotta contro la malattia, che comprendono anche la corretta esecuzione delle operazioni stabilite nel manuale operativo e la relativa verifica ed in materia di tecniche di comunicazione;
b) programmi di esercitazione d'allarme, da tenersi almeno due volte l'anno. A tali attivita' si provvede nell'ambito delle risorse gia' previste negli ordinari stanziamenti di bilancio, relativi alla formazione ed alla esercitazione del personale.
6. Il Ministero della salute presenta alla Commissione europea il piano di emergenza per l'approvazione e per le eventuali modifiche e provvede ogni cinque anni all'aggiornamento dello stesso inviandolo alla Commissione europea per l'approvazione.
7. Per l'attuazione del presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 23.
Unita' di crisi contro la peste suina classica
e gruppi di esperti
1. Il Ministero della salute, in caso di comparsa della malattia, istituisce immediatamente un'unita' di crisi centrale contro l'epizoozia.
2. L'unita' di crisi centrale contro l'epizoozia dirige e controlla l'operato delle unita' di crisi locali di lotta contro l'epizoozia di cui al comma 4.
3. L'unita' di crisi centrale e' segnatamente incaricata di:
a) definire le necessarie misure di controllo nei confronti della epizoozia;
b) garantire una pronta ed efficace attuazione delle summenzionate misure da parte delle unita' di crisi locali contro l'epizoozia;
c) mettere personale ed altre risorse a disposizione delle unita' di crisi locali di lotta contro l'epizoozia;
d) fornire informazioni alla Commissione europea, agli altri Stati membri, alle organizzazioni veterinarie nazionali, alle autorita' nazionali e alle organizzazioni agricole e commerciali;
e) organizzare, se opportuno, una vaccinazione d'emergenza e defmire le zone di vaccinazione;
f) mantenere i collegamenti con i laboratori diagnostici;
g) gestire i rapporti con gli organi di informazione;
h) mantenere i collegamenti con le autorita' di polizia per garantire misure specifiche.
4. Le autorita' competenti provvedono affinche' siano immediatamente attivate, in caso di comparsa della malattia, unita' di crisi locali nei confronti dell'epizoozia.
5. Il Ministero della salute puo' trasferire talune funzioni dell'unita' di crisi centrale alle unita' di crisi locali contro l'epizoozia.
6. Il Ministero della salute identifica un gruppo di esperti permanente che disponga delle conoscenze specialistiche necessarie per assistere l'autorita' competente nel garantire un'adeguata preparazione in caso di comparsa della malattia. Ai componenti, ivi compresi gli esperti esterni, non spettano compensi o rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.
7. In caso di comparsa della malattia il gruppo di esperti assiste l'autorita' competente almeno per i seguenti aspetti:
a) l'indagine epidemiologica;
b) la campionatura, l'analisi e l'interpretazione dei risultati dagli esami di laboratorio;
c) la definizione delle misure di contenimento della malattia.
8. Il Ministero della salute e le altre autorita' competenti provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, affinche' le unita' di crisi centrali e locali di controllo della malattia e il gruppo di esperti dispongano del personale, delle strutture e delle attrezzature, ivi compresi i sistemi di comunicazione necessari, nonche' di una linea di comando e un sistema di gestione chiari ed efficaci, al fine di garantire la pronta attuazione delle misure di contenimento della malattia definite nel presente decreto. Le modalita' in materia di personale, strutture, attrezzature, linea di comando e gestione delle unita' di crisi centrali e locali contro l'epizoozia e del gruppo di esperti sono definite nei piani di emergenza di cui all'articolo 22.
 
Art. 24.
Sanzioni amministrative
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendovi obbligato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, non provvede a notificare qualunque caso, anche solo sospetto, di cui all'articolo 3, di peste suina classica o viola le misure sanitarie disposte per i casi di presenza o di sospetto della malattia previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 e 20, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.549,37 euro a 9.296,22 euro.



Nota all'art. 24:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio 1954, n. 320, vedi note all'art. 3. L'art. 2 del
citato decreto, cosi' recita:
"Art. 2. - Qualunque caso, anche sospetto, di malattia
infettiva e diffusiva degli animali di cui all'art. 1, ad
eccezione di quelle contemplate ai numeri 25 e 26, deve
essere immediatamente denunciata al sindaco che ne da'
subito conoscenza al veterinario comunale.
Sono tenuti alla denuncia:
i veterinari comunali e consorziali che comunque
siano venuti a conoscenza di casi di malattia infettiva e
diffusiva;
i veterinari liberi esercenti;
i proprietari e i detentori di animali anche in
temporanea consegna ed a qualsiasi titolo;
gli albergatori, i conduttori di stalle di sosta e di
pubbliche stazioni di monta e gli esercenti le mascalcie.
La denuncia e' obbligatoria anche per qualunque nuovo
caso di malattia o di morte improvvisa che si verifica
entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a
malattia comune gia' accertata.
Sono tenuti altresi' alla denuncia:
i presidi delle facolta' di medicina veterinaria, i
direttori degli Istituti zooprofilattici sperimentali
nonche' di ogni altro Istituto sperimentale a carattere
veterinario, limitatamente alle malattie accertate nei
rispettivi istituti e laboratori;
i direttori degli Istituti zootecnici, i direttori
dei depositi governativi dei cavalli stalloni (12),
l'autorita' militare cui sono affidati animali per i
servizi dell'Esercito e le Commissioni di rimonta e di
rivista per la requisizione quadrupedi, per i casi di cui
vengono a conoscenza nell'esercizio del loro ufficio;
le autorita' portuali marittime, i direttori degli
aeroporti civili, i capi stazione delle ferrovie e delle
tranvie e le imprese esercenti trasporti per via lacuale,
fluviale e con autoveicoli per i casi di malattia, dei
quali sono venuti a conoscenza, verificatisi durante il
carico e lo scarico o lungo il viaggio per i casi di morte
non conseguenti a cause accidentali;
i funzionari e le guardie di pubblica sicurezza, i
carabinieri, le guardie di finanza, le guardie forestali,
gli agenti al servizio delle province e dei comuni e le
guardie dell'Ente nazionale per la protezione degli
animali.".



 
Art. 25.
Disposizioni finali
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2001/89/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
2. Sono abrogati il decreto del Ministro della sanita' 18 ottobre 1991, n. 427, e il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato Roma, addi' 20 febbraio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Sirchia, Ministro della salute
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 25:
- Per l'art. 117, quinto comma, della Costituzione,
vedi note alle premesse.
- Per la direttiva 2001/89/CE, vedi note alle premesse.



 
ALLEGATO I
(articolo 3, comma 2, lettera a)

Notifica della malattia e ulteriori informazioni epidemiologiche da trasmettere a cura dello Stato membro qualora sia confermata la presenza di peste suina classica

1. Entro 24 ore dalla conferma di ciascun focolaio primario, di ciascun caso primario nelle popolazioni di suini selvatici e di ciascun caso rilevato in un macello o in mezzi di trasporto, il Ministero della salute e' tenuto a notificare le seguenti informazioni mediante il sistema di notifica, delle malattie degli animali istituito in conformita' dell'articolo 5 della direttiva 82/894/CEE del Consiglio: a) la data di spedizione; b) l'ora di spedizione; c) il nome dello Stato membro; d) il nome della malattia; e) il numero di focolai o di casi; f) la data in cui si e' sospettata la presenza della peste suina
classica; g) la data della conferma; h) i metodi utilizzati per la conferma; i)se la presenza della malattia e' stata confermata nelle popolazioni
di suini selvatici o nei suini presenti in un'azienda, un macello
o un mezzo di trasporto; j) la localizzazione geografica del sito in cui il focolaio o il caso
di peste suina classica e' stato confermato; k) le misure di lotta applicate.

2. In caso di comparsa di focolai primari o di casi rilevati nei macelli o nei mezzi di trasporto, oltre ai dati elencati al punto 1 il Ministero della salute deve trasmettere le seguenti informazioni: a)il numero di suini esposti all'infezione presenti nel focolaio, nel
macello o nei mezzi di trasporto; b) per ciascuna categoria, il numero di suini morti nell'azienda, nel
macello o nei mezzi di trasporto; c) per ciascuna categoria, il livello di morbilita' e il numero di
suini per i quali e' stata confermata la peste suina classica; d) il numero di suini abbattuti nel focolaio, nel macello o nei mezzi
di trasporto; e) il numero di carcasse trasformate; f) nel caso di un focolaio, la sua distanza dall'azienda suinicola
piu' vicina; g) qualora sia stata confermata la presenza di peste suina classica
in un macello o in mezzi di trasporto, l'ubicazione dell'azienda o
delle aziende d'origine dei suini o delle carcasse infette.

3. In caso di comparsa di focolai secondari, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere trasmesse entro il termine previsto all'articolo 4 della direttiva 82/894/CEE del Consiglio.
4. Il Ministero della salute cura che alle informazioni da fornire riguardo ad eventuali focolai o casi, di peste suina classica in un'azienda, in un macello o in mezzi di trasporto conformemente ai punti 1, 2 e 3, faccia seguito quanto prima una relazione scritta destinata alla Commissione europea e agli altri Stati membri comprendente almeno i seguenti elementi: a) la data in cui i suini presenti nell'azienda, nel macello o nei
mezzi di trasporto sono stati abbattuti e le relative carcasse
trasformate; b) i risultati degli esami effettuati su campioni prelevati all'atto
dell'abbattimento degli animali; c) in caso di applicazione della deroga di cui all'articolo 6, comma
1, il numero di suini abbattuti e sottoposti a trasformazione, il
numero di suini la cui macellazione e' stata rinviata, nonche' la
durata di questo rinvio; d) ogni informazione concernente l'origine presunta o accertata della
malattia; e) in caso di comparsa di un focolaio primario o di un caso di peste
suina classica in un macello o in un meno di trasporto, il tipo
genetico del virus responsabile del focolaio o del caso suddetto; f) qualora i suini siano stati abbattuti in aziende che hanno avuto
contatti o in aziende in cui sono detenuti suini sospetti di
infezione da virus della peste suina classica, informazioni
riguardanti: - la data dell'abbattimento e, per ogni categoria, il numero di suini
abbattuti in ciascuna azienda, - la correlazione epidemiologica esistente tra il focolaio o il caso
di peste suina classica e ciascuna azienda che ha avuto contatti o
le ragioni che hanno portato a sospettare la presenza della peste
suina classica in ogni azienda sospetta; - i risultati degli esami di laboratorio praticati su campioni
prelevati dai suini presenti nelle aziende e all'atto
dell'abbattimento dei medesimi.

Qualora i suini presenti nelle aziende che hanno avuto contatti non vengano abbattuti, occorre motivare le ragioni di tale decisione.
 
ALLEGATO II
(articolo 12, comma 2)

Principi e procedure di pulizia e disinfezione

1. Principi generali e procedure: a) le operazioni di pulizia e disinfezione e se necessario le misure
per l'eliminazione di roditori e insetti sono effettuate sotto
controllo ufficiale e conformemente alle istruzioni impartite dal
veterinario ufficiale; b) i disinfettanti da utilizzare e le relative concentrazioni sono
ufficialmente approvati dalla competente autorita' al fine di
garantire la distruzione del virus della malattia; c) prima dell'uso si verifica l'attivita' dei disinfettanti, che puo'
diminuire a seguito di un immagazzinamento prolungato; d) la scelta dei disinfettanti e delle procedure di disinfezione e'
effettuata tenendo conto della natura dei locali, dei veicoli e
degli oggetti da franare; e) le condizioni di utilizzo dei prodotti sgrassanti e dei
disinfettanti devono essere tali da non alterarne l'efficacia. In
particolare, occorre rispettare i parametri tecnici indicati dal
fabbricante, quali la pressione, la temperatura minima e il tempo
di contatto; f) a prescindere dal disinfettante utilizzato, valgono i seguenti
principi generali: - lettiere, strame e materie fecali devono essere abbondantemente
aspersi di disinfettante, - il suolo, i pavimenti, le rampe e le pareti devono essere lavati e
puliti mediante un'accurata spazzolatura, avendo cura, ove
possibile, di rimuovere o smontare gli attrezzi o le
apparecchiature che potrebbero ostacolare l'efficace esecuzione
delle operazioni di pulizia e disinfezione, - occorre quindi procedere all'applicazione del disinfettante
rispettando il tempo minimo di contatto prescritto dal fabbricante, - l'acqua utilizzata per le operazioni di pulizia deve essere
eliminata in maniera tale da evitare ogni rischio di diffusione del
virus e conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale; g) se il lavaggio e' effettuato con liquidi applicati a pressione,
occorre evitare la ricontaminazione delle parti gia' pulite; h) occorre prevedere la pulizia, la disinfezione o la distruzione di
apparecchiature, impianti, attrezzi o box che potrebbero essere
stati contaminati; i) una volta effettuate le operazioni di disinfezione occorre evitare
qualsiasi ricontaminazione; j) le operazioni di pulizia e di disinfezione prescritte nel quadro
della presente direttiva devono essere documentate nel registro
dell'azienda o del veicolo e, laddove ne sia richiesto il
riconoscimento, certificate dal veterinario ufficiale responsabile
dei controlli.

2. Disposizioni speciali in materia di pulizia e disinfezione di aziende infette: a) pulizia e disinfezione preliminare: - durante le operazioni di abbattimento degli animali si adottano
tutte le misure necessarie per evitare o limitare al massimo la
dispersione del virus della peste suina classica. Tali misure
comprendono, tra l'altro, l'installazione di docce e di
attrezzature provvisorie di disinfezione, la fornitura di indumenti
protettivi, la decontaminazione delle attrezzature, degli strumenti
e dei dispositivi utilizzati e l'arresto del sistema di
ventilazione; - e carcasse degli animali abbattuti vengono asperse di
disinfettante; - se le carcasse sono allontanate dall'azienda ai fini della
trasformazione, si utilizzano contenitori ermetici; - non appena le carcasse dei suini sono state rimosse ai fini della
trasformazione, le parti; - dell'azienda in cui i suini erano detenuti e qualsiasi parte di
altri edifici, cortili, ecc., contaminati durante l'abbattimento,
la macellazione o l'ispezione post mortem vengono irrorati con
disinfettanti riconosciuti conformemente all'articolo 12; - qualsiasi tessuto o traccia di sangue occasionati dalla
macellazione o dall'ispezione post mortem o ancora contaminazioni
evidenti di edifici, cortili, utensili, ecc., vanno accuratamente
raccolti e sottoposti a trasformazione con le carcasse; - il disinfettante utilizzato deve rimanere sulla superficie trattata
per almeno 24 ore;

b) pulizia e disinfezione finale: - il concime e le lettiere utilizzate vengono eliminati e sottoposti
a trattamento come previsto al punto 3, lettera a); - il grasso e il sudiciume vengono eliminati da tutte le superfici
con l'applicazione di un prodotto sgrassante e le superfici sono
successivamente lavate con acqua; - una volta lavate con acqua, le superfici devono essere nuovamente
irrorate con un disinfettante; - dopo sette giorni, i locali vengono trattati con un prodotto
sgrassante, sciacquati con acqua, irrorati con un disinfettante e
nuovamente sciacquati con acqua.

3. Disinfezione di lettiere, concime e liquami contaminati: a)il concime e le lettiere utilizzate vengono bruciati, irrorati con
disinfettante e lasciati in tali condizioni per almeno 42 giorni
ovvero distrutti mediante incenerimento o sotterramento; c) il liquame viene immagazzinato per almeno 42 giorni dopo l'ultima
aggiunta di materiale infetto, salvo nel caso in cui l'autorita'
competente autorizzi un periodo di immagazzinamento ridotto per i
liquami effettivamente trattati secondo le istruzioni impartite
dal veterinario ufficiale al fine di garantire la distruzione del
virus.

4. Tuttavia, in deroga ai punti 1 e 2, se si tratta di un allevamento all'aperto, l'autorita' competente puo' stabilire procedure specifiche di pulizia e disinfezione, tenuto conto del tipo di azienda e delle condizioni climatiche.
 
ALLEGATO III
(articolo 17, comma 2)

Elenco e funzioni dei laboratori nazionali per la peste suina classica

1. I laboratori nazionali per la peste suina classica sono i seguenti:

Belgio Centre d'Etude et de Recherche Veterinaires et Agrochimiques, 1180 Bruxelles

Danimarca Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave

Germania Bundesforschungsanstalt fur Viruskrankheiten der Tiere, 17498 Insel Riems

Grecia Veterinary Institute of Infectious and parasitic diseases, 15310 Ag. Paraskevi

Spagna - Centro de Investigacion en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos (Madrid)

Francia AFSSA-Ploufragan, Zoopole des Cotes d'Armor, 22440 Ploufragan

Irlanda Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Castleknock, Dublin 15

Italia Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, 06100 Perugia

Lussemburgo Laboratoire de Medecine Veterinaire de l'Etat, 1020 Luxembourg

Paesi Bassi Instituut voor Veehouderij en Diergezondheid (ID-Lelystad), 8200 AB Lelystad

Austria Bundesanstalt fur Veterinarmedizinische Untersuchungen in Modling, Robert Koch-Gasse 17, 2340 Modling

Portogallo Laboratorio Nacional de Investigacao Veterinaria, 1500 Lisboa

Finlandia Elainlaakinta-ja elintarviketutkimuslaitos, 00231 Helsinki/Anstalten for veterinarmedicin och livsmedel, 00231 Helsingfors

Svezia Statens veterinarmedicinska anstalt, 75189 Uppsala

Regno Unito Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge Surrey KT15 3NB.

2. Ai laboratori nazionali per la peste suina classica compete la responsabilita' di garantire che in ogni Stato membro gli esami di laboratorio finalizzati alla diagnosi della peste suina classica e all'identificazione del tipo genetico degli isolati del virus siano effettuati in conformita' con il manuale di diagnostica. A tal fine essi possono stipulare accordi speciali con il laboratorio comunitario di riferimento o con altri laboratori nazionali.
3. Il laboratorio nazionale per la peste suina classica provvede in ciascuno Stato membro a coordinare le norme e i metodi diagnostici fissati in ciascun laboratorio di diagnosi di tale malattia presente nello Stato membro interessato.
A questo scopo: a) puo' fornire reagenti diagnostici ai laboratori che ne fanno
richiesta: b) controlla la qualita' di tutti i reagenti diagnostici usati in
detto Stato membro; c) organizza periodicamente prove comparative; d) conserva isolati del virus della peste suina classica provenienti
dai casi e focolai confermati nello Stato membro.
 
ALLEGATO IV
(articolo 17, comma 3)

Laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina classica

1. Il laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina classica e' l'Institut fur Virologie der Tierarztlichen Hochschule Hannover, Bunteweg 17, 30559 Hannover, Germania.
2. Le funzioni e i compiti del laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina classica sono i seguenti: a) coordinare, in consultazione con la Commissione, i metodi
utilizzati negli Stati membri per la diagnosi della peste suina
classica e in particolare: - conservazione e fornitura delle colture cellulari necessarie per la
diagnosi, - tipizzazione, conservazione e fornitura dei ceppi virali della
peste suina classica destinati agli esami sierologici e alla
preparazione dell'antisiero, - fornitura ai laboratori nazionali di sieri di riferimento, sieri
coniugati e altri reattivi di riferimento al fine di standardizzare
gli esami e i reattivi utilizzati in ciascun Stato membro, - creazione e conservazione di una collezione di virus della peste
suina classica, - organizzazione periodica di prove comparative delle procedure
diagnostiche a livello comunitario, - raccolta e raffronto dei dati e delle informazioni concernenti i
metodi diagnostici utilizzati e i risultati degli esami effettuati, - caratterizzazione dei virus isolati con i metodi piu' aggiornati
per consentire una migliore comprensione dell'epizooziologia della
peste suina classica, - aggiornamento sugli sviluppi, a livello internazionale, in materia
di sorveglianza, epizooziologia e prevenzione della peste suina
classica, - acquisizione di una maggiore esperienza sul virus della peste suina
classica e su altri virus analoghi ai fini di una rapida diagnosi
differenziale, - mantenimento di un livello di conoscenze approfondite sulla
preparazione e sull'impiego dei prodotti immunologici utilizzati
per l'eradicazione e la lotta contro la peste suina classica; b) organizzare corsi di formazione o di aggiornamento di esperti in
diagnosi di laboratorio allo scopo di armonizzare le tecniche
diagnostiche; c) disporre di personale qualificato a cui fare ricorso in situazioni
d'emergenza nell'ambito della Comunita' europea, d) svolgere attivita' di ricerca e coordinare, ogniqualvolta cio' sia
possibile, attivita' di ricerca volte a rendere piu' efficace la
lotta contro la peste suina classica.
 
ALLEGATO V
(articolo 7, comma 3)
Principali criteri e fattori di rischio da valutare
ai fini della decisione di abbattere suini nelle aziende
che hanno avuto contatti

====================================================================
Decisione
-------------------------------- Criteri A favore Contro
dell'abbattimento l'abbattimento ==================================================================== Si riscontrano segni clinici di Si No peste suina classica nelle aziende che hanno avuto contatti -------------------------------------------------------------------- Dopo la data probabile di Si No introduzione di virus nell'azienda infetta vi sono stati movimenti di suini dal focolaio verso aziende che hanno avuto contatti -------------------------------------------------------------------- Le aziende che hanno avuto Si No contatti sono ubicate in una zona ad elevata densita' di suini -------------------------------------------------------------------- Probabilita' di propagazione Molto elevata/ignota Limitata del virus dal focolaio prima dell'attuazione delle misure di eradicazione -------------------------------------------------------------------- Le aziende che hanno avuto Si No contatti sono ubicate in un raggio di 500 metri(1) dal focolaio -------------------------------------------------------------------- Le aziende che hanno avuto Si No contatti sono situate in prossimita' di piu' di un focolaio -------------------------------------------------------------------- Numero di suini presenti nel Elevato Basso focolaio e/o nelle aziende che hanno avuto contatti -------------------------------------------------------------------- (1) Per le zone ad elevatissima densita' di suini occorre prevedere
una distanza maggiore
 
ALLEGATO VI
(articolo 19, comma 2)

Principali criteri e fattori di rischio da valutare ai fini
della decisione di praticare la vaccinazione d'emergenza
nelle aziende suinicole

====================================================================
Decisione
-------------------------------- Criteri A favore Contro
della vaccinazione lavaccinazione ==================================================================== Numero/curva di incidenza Elevato/fortemente Basso/stabile o dei focolai nei precedenti ascendente leggermente 10-20 giorni ascendente -------------------------------------------------------------------- Le aziende in cui potrebbe Si No essere praticata la vaccinazione sono ubicate in una zona ad elevata densita' di suini -------------------------------------------------------------------- Probabilita' di insorgenza di Molto elevata Irrilevante nuovi focolai nella zona considerata nei due mesi successivi o oltre tale periodo -------------------------------------------------------------------- Insufficiente capacita' di Si No trasformazione --------------------------------------------------------------------
 
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