Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 febbraio 2004
Disposizioni per l'effettuazione delle verifiche relative alla concessione del credito d'imposta a favore delle imprese per gli investimenti nelle aree svantaggiate, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero delle
attivita' produttive

Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede la concessione di un contributo, nella forma del credito d'imposta, alle imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali svantaggiate individuate dalla Commissione delle Comunita' europee come destinatarie degli aiuti a finalita' regionale di cui alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunita' europea;
Visto, in particolare, il comma 8 del predetto art. 8, che rinvia ad uno o piu' decreti del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'emanazione di disposizioni per l'effettuazione, dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito d'imposta, delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle relative disposizioni e finalizzate, altresi', alla valutazione della qualita' degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunita' di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalita';
Viste le integrazioni e le modificazioni all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotte dall'art. 60 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dall'art. 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e dall'art. 62, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con le quali l'agevolazione e' stata, rispettivamente, estesa al settore agricolo, rimodulata sulla base di scelte di natura politica ed economica e monitorata ai fini del rispetto della normativa comunitaria:
Visto l'art. 62, comma 1, lettera c), terzo periodo e l'art. 94, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con i quali sono stati previsti due regimi di aiuti relativi alle disposizioni recate dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, in particolare, gli articoli 31, 32 e 33, che stabiliscono le attribuzioni ed i poteri degli uffici delle imposte dirette nell'ambito dell'attivita' di controllo fiscale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, in particolare, gli articoli 51 e 52 che stabiliscono le attribuzioni ed i poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto nell'ambito dell'attivita' di controllo fiscale;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 62, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede l'obbligo, per i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000, di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati occorrenti per la ricognizione dei relativi investimenti realizzati;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo n. I/2/11653/02 del 24 gennaio 2003, con il quale sono stati approvati i modelli di comunicazione dei dati relativi agli investimenti agevolati di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000, previsti dall'art. 62, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 289 del 2002;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare gli articoli 23 e 27, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attivita' produttive;
Visto l'art. 57 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, che prevede l'istituzione delle agenzie fiscali e dispone, tra l'altro, che all'Agenzia delle entrate sono trasferiti i rapporti giuridici, i poteri e le competenze gia' attribuite al Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, nonche' l'art. 62 del decreto medesimo, in base al quale e' stabilito, tra l'altro, che all'Agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie non assegnate alla competenza di altre Agenzie, enti od organi;
Considerando la natura di regolamento di esecuzione del presente decreto, diretto a disciplinare disposizioni prettamente strumentali all'applicazione dell'agevolazione prevista dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Decreta:

Art. 1.
1. Nei confronti dei soggetti che hanno fruito del credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni, sono disposti i controlli previsti dal comma 8 della medesima norma.
2. I controlli sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono effettuati dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza mediante apposite verifiche, nonche' in occasione dell'ordinaria attivita' di controllo.
3. I controlli sulla rispondenza degli investimenti effettuati ai criteri ed ai limiti stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione europea sono effettuati dal Ministero delle attivita' produttive, anche in collaborazione con la Guardia di finanza.
4. L'Agenzia delle entrate ed il Ministero delle attivita' produttive predispongono gli strumenti, anche telematici, necessari a garantire il reciproco scambio di informazioni, al fine di coordinare l'attivita' di controllo ed evitare sovrapposizioni di intervento.
 
Art. 2.
1. L'Agenzia delle entrate, anche con l'ausilio dei competenti uffici del Ministero delle attivita' produttive, predispone apposite liste selettive, utili ai fini dell'individuazione dei soggetti titolari di reddito d'impresa da sottoporre a controllo.
2. Le liste di cui al comma 1 sono predisposte mediante l'utilizzo dei dati in possesso delle predette amministrazioni e delle informazioni comunicate all'Agenzia delle entrate in base a quanto previsto dall'art. 62, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dal relativo provvedimento del direttore della stessa Agenzia protocollo n. I/2/11653/02 del 24 gennaio 2003. In particolare, esse sono predisposte sulla base dei dati relativi:
a) agli aiuti ottenuti a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura previsti da norme comunitarie, statali, regionali e, comunque assegnati da istituzioni o enti pubblici;
b) all'entita' degli investimenti, anche in relazione alle dimensioni dell'impresa, ivi compreso il volume d'affari, lo stato patrimoniale e il numero dei lavoratori occupati;
c) alla relativa localizzazione;
d) allo svolgimento dell'attivita' nell'ambito di settori soggetti a discipline comunitarie specifiche;
e) all'effettuazione di operazioni straordinarie aziendali;
f) alla realizzazione dei programmi di investimento, con particolare riferimento ai settori sensibili soggetti alla notifica alla Commissione europea ad opera del Ministero delle attivita' produttive;
g) al mancato rispetto della normativa previdenziale, assistenziale e fiscale in materia di rapporti di lavoro, nonche' quella sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
h) alla presenza di movimentazioni di capitali da, per e sull'estero, in particolare nelle ipotesi di constatate violazioni della normativa in materia;
i) ad ogni altro elemento desumibile dai dati comunicati all'Agenzia delle entrate.
 
Art. 3.
1. Il Ministero delle attivita' produttive, anche in collaborazione con la Guardia di finanza, dispone controlli e ispezioni, anche a campione, sulla base delle liste di cui all'art. 2, nei confronti dei soggetti che hanno beneficiato degli interventi di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tesi ad accertare:
a) la rispondenza degli investimenti effettuati rispetto al regime di aiuto autorizzato dall'Unione europea;
b) l'inesistente cumulo con altre agevolazioni;
c) il rispetto, per i settori sensibili, dell'obbligo di notifica alla Commissione europea;
d) il rispetto della disciplina multisettoriale dei grandi progetti.
2. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria il Ministero delle attivita' produttive applica le sanzioni previste dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
3. Alla valutazione della qualita' degli investimenti di cui al comma 8 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Ministero delle attivita' produttive, avvalendosi anche delle informazioni comunicate all'Agenzia delle entrate in base a quanto previsto dall'art. 62, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dal relativo provvedimento del Direttore della stessa Agenzia, protocollo n. I/2/11653/02 del 24 gennaio 2003, provvede con apposite indagini nell'ambito dell'attivita' di monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno delle attivita' economiche e produttive, di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 febbraio 2004
Il capo del Dipartimento
per le politiche fiscali del Ministero
dell'economia e delle finanze
Manzitti

Il direttore della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi
alle imprese del Ministero
delle attività produttive
Pasca di Magliano
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone