Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 dicembre 2003
Attuazione della direttiva 2003/7/CE che modifica le condizioni d'autorizzazione della cantaxantina nei mangimi in conformita' alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183;
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, sulla «Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi»;
Vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, 23 novembre 1970, relativa agli «Additivi nell'alimentazione degli animali» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228 «Regolamento d'attuazione delle direttive CEE 70/524/CEE, 73/103/CEE, 75/296/CEE, 84/587CEE, 87/153/CEE, 91/248/CE e 91249/CE, relative agli «Additivi nell'alimentazione animale», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433 «Regolamento d'attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione degli animali»;
Visto il proprio decreto 19 luglio 2002 «Attuazione della direttiva 2001/79/CE, che modifica la direttiva 87/153/CEE in materia di additivi nell'alimentazione animale, di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433»;
Vista la direttiva 2003/7/CE della Commissione del 24 gennaio 2003 che modifica le condizioni di autorizzazione della cantaxantina nei mangimi in conformita' alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio;
Considerato che il Comitato scientifico per l'alimentazione animale ha esaminato i tenori di cantaxantina nei mangimi per i salmonidi, per il pollame da ingrasso e per le galline ovaiole al fine di garantire la sicurezza dei consumatori;
Considerato che il Comitato scientifico per l'alimentazione animale ha dichiarato che la sicurezza dei consumatori sarebbe garantita stabilendo una concentrazione massima di cantaxantina pari a 25 mg/kg di mangime per i salmonidi e per il pollame da ingrasso, e 8 mg/kg di mangime per le galline ovaiole;
Considerata pertanto l'esigenza di modificare le condizioni di autorizzazione della cantaxantina, per una migliore tutela della salute dei consumatori, previste dalla direttiva 70/524/CEE;
Tentuo conto che l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, stabilisce le condizioni di autorizzazione degli additivi;
Ritenuto, pertanto, di modificare le condizioni di autorizzazione della cantaxantina [E161 g], indicate nell'elenco degli additivi nell'alimentazione degli animali, pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea, serie C in applicazione dell'art. 9t, lettera b), della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, cosi' come previsto dalla direttiva 2003/7/CE della Commissione;

Decreta:

Art. 1.
Le condizioni di autorizzazione nei mangimi della cantaxantina [E161 g] - di cui al capitolo III, voce «Coloranti compresi i pigmenti», punto n. 1 «Carotenoidi e xantofille», della comunicazione della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. 329 C del 31 dicembre 2002 - sono modificate conformemente all'allegato del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2003
Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2004

Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 44
 
Allegato

----> Vedere allegato a pag. 51 della G.U. <----
 
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