Gazzetta n. 52 del 3 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 febbraio 2004
Scioglimento della societa' cooperativa «Armentizia di Sutri», in Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Viterbo

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore;
Vista la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive;
Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della societa' cooperativa «Armentizia di Sutri», con sede in Viterbo, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 17 luglio 2003;
Visto il parere favorevole ed unanime espresso in data 30 aprile 2003 dal Comitato centrale per le cooperative, richiesto ai sensi dell'art. 11 del sopra citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

La societa' cooperativa «Armentizia di Sutri», con sede nel comune di Viterbo, via Corso Italia n. 91, costituita per rogito notaio dott. Simoni Mario in data 3 luglio 1979, repertorio n. 21089, omologato dal tribunale di Viterbo il 21 luglio 1979, registro delle imprese n. 3246 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo, B.U.S.C. n. 1219/169713, e' sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtu' dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Viterbo, 18 febbraio 2004
Il direttore provinciale: Micheli
 
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