Gazzetta n. 53 del 4 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 dicembre 2003
Seconda operazione di cessione dei crediti vantati dall'I.N.P.D.A.P. nei confronti di enti pubblici.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 22 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito in legge dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successivamente modificato (l'«art. 15»), che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi di una societa' a responsabilita' limitata con capitale sociale iniziale di 10.000 euro avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi, nonche' di altri crediti e proventi di natura non tributaria dello Stato e di altri enti pubblici;
Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 15, ai sensi del quale le caratteristiche di tali operazioni di cartolarizzazione sono individuate con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e, se l'operazione di cartolarizzazione ha ad oggetto crediti di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro vigilante;
Visti l'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza, che ha istituito l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.);
Visto il primo comma, lettera a), dell'art. 68 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, come successivamente modificato, in forza del quale tra le varie forme d'impiego consentite per i fondi patrimoniali degli istituti di previdenza sono compresi i prestiti ad amministrazioni statali, enti pubblici, regioni, comuni, province, comunita' montane, consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario, consorzi tra enti locali o altri enti pubblici, aziende speciali e societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi;
Visto il decreto emanato il 18 aprile 2003 dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il quale e' stato dato avvio alla cessione e cartolarizzazione di crediti dell'I.N.P.D.A.P. ai sensi dell'art. 15;
Considerato che la societa' di cartolarizzazione prevista dall'art. 15 e' stata costituita in occasione della realizzazione di una operazione di cartolarizzazione di crediti e proventi dello Stato realizzata ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emesso in data 27 novembre 2001 con la denominazione di «Societa' per la cartolarizzazione dei crediti e dei proventi pubblici a r.l. - S.C.C.P.P. a r.l.» e che tale societa' ha mutato la propria denominazione sociale in Societa' di cartolarizzazione italiana crediti a responsabilita' limitata» o «S.C.I.C. a r.l.» («SCIC»);
Considerato che in ottemperanza a quanto previsto dal decreto emanato il 21 novembre 2003 dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'I.N.P.D.A.P. ha ceduto alla SCIC, in massa e senza garanzia di solvenza i crediti ivi individuati;
Considerata la necessita', al fine di procedere alla cessione e cartolarizzazione di ulteriori crediti dell'I.N.P.D.A.P. ai sensi del medesimo decreto del 18 aprile 2003, di individuare tali crediti e disporne la cessione alla SCIC;
Considerata infine l'esigenza di individuare, ai sensi del comma 2 dell'art. 15, le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione e dei titoli che la SCIC emettera' nell'ambito di tale operazione;
Considerato il comma 13 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, l'I.N.P.D.A.P. cede alla SCIC, in massa e senza garanzia di solvenza, tutti i crediti per capitale, interessi ed accessori a fronte di mutui concessi dall'I.N.P.D.A.P. o in relazione ai quali, in forza del comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, l'I.N.P.D.A.P. ha assunto la titolarita', i cui beneficiari sono individuati al primo comma, lettera a), dell'art. 68 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, come successivamente modificato, con esclusione delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non territoriali, dei consorzi, delle aziende speciali, delle societa' per azioni o a responsabilita' limitata, per somme (i) dovute in relazione a mutui il cui piano di ammortamento e', a tale data, ancora in essere, con esclusione della rata in scadenza a dicembre 2003; (ii) dovute a seguito di richieste di estinzione anticipata del relativo mutuo efficaci al 31 dicembre 2003, con esclusione della rata in scadenza a tale data e (iii) dovute in relazione a mutui il cui piano di ammortamento e', al 31 dicembre 2003, scaduto e incassate successivamente al 31 dicembre 2003 sempreche' i relativi mutuatari siano titolari anche dei mutui di cui ai punti (i) e/o (ii) che precedono, con esclusione dei crediti derivanti da contributi statali, regionali e/o provinciali concessi a fronte dei summenzionati mutui (i «crediti»).
Ai sensi del comma 4 dell'art. 15, i crediti, nonche' ogni altro diritto acquisito dalla SCIC nei confronti dell'I.N.P.D.A.P. o di terzi nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della SCIC e da quelli relativi alle altre operazioni di cartolarizzazione realizzate dalla SCIC.
Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 del presente articolo, l'I.N.P.D.A.P. sottoscrive con la SCIC apposito contratto di cessione dei crediti e redige e consegna alla SCIC, entro e non oltre la data di sottoscrizione di tale contratto, un apposito elenco dei crediti e provvede a confermare o aggiornare i dati contenuti in tale elenco entro e non oltre il 15 febbraio 2004. L'I.N.P.D.A.P. garantisce alla SCIC l'importo nominale minimo complessivo di cessione al 31 dicembre 2003 dei crediti derivanti dai mutui di cui ai punti (i) e (ii) del comma 1 del presente articolo, pari a euro 556.003.475.
2. Il contratto di cessione dei crediti disciplina, tra l'altro, i meccanismi di aggiustamento da applicarsi nel caso in cui si verifichino eccedenze o, anche a seguito di inesistenze dei crediti, carenze nell'importo dei crediti risultante dall'elenco (maggiorato dell'importo degli ulteriori crediti eventualmente rinvenuti dall'I.N.P.D.A.P. ma non inseriti nell'elenco e/o degli importi incassati dall'I.N.P.D.A.P. in relazione ai mutui di cui al punto (iii) del comma 1 del presente articolo) rispetto all'importo minimo garantito. Qualora, anche a seguito dell'applicazione di tale meccanismo di aggiustamento, dovessero permanere carenze per un importo nominale complessivo superiore ad euro 6.000.000, l'I.N.P.D.A.P. dovra' corrispondere alla SCIC in contanti, con le modalita' meglio specificate nel contratto di cessione, l'importo di tali carenze, maggiorato di un interesse pari al tasso di interesse medio dei titoli di cui all'art. 6 del presente decreto (incrementato di un margine da determinarsi nel contratto di cessione dei crediti) calcolato in riferimento al periodo compreso dalla data di emissione di tali titoli fino alla data di pagamento di tale importo.
 
Art. 2.

1. L'I.N.P.D.A.P. riceve dalla SCIC, quale corrispettivo per la cessione dei crediti, un ammontare pari alla somma dei seguenti importi:
a) contestualmente all'emissione dei titoli di cui al successivo art. 6, un corrispettivo iniziale a titolo definitivo ed irripetibile di importo non inferiore ad euro 514.000.000 che la SCIC finanzia utilizzando a tal fine il ricavo dell'emissione, al netto delle commissioni, delle spese e degli altri oneri iniziali a carico della stessa nei limiti di un importo massimo complessivo pari ad euro 310.000, nonche' al netto di un importo di euro 75.000 trattenuto dalla SCIC quale fondo di liquidita' per fare fronte alle spese che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'operazione di cartolarizzazione;
b) un ulteriore corrispettivo da corrispondersi a condizione che i titoli di cui al successivo art. 6, unitamente ai relativi accessori, siano stati completamente rimborsati:
i) in denaro, se e nella misura in cui il ricavo effettivo per la SCIC derivante dalla riscossione dei crediti, nonche' dalle altre operazioni accessorie poste in essere per l'operazione di cartolarizzazione, ecceda l'ammontare risultante dalla somma tra il prezzo di acquisto iniziale di cui alla lettera a) che precede, gli oneri sostenuti per interessi, per altri oneri accessori e per costi connessi all'operazione di cartolarizzazione. All'importo cosi' calcolato si aggiungera' ogni altra somma che la SCIC avra' ricevuto dall'I.N.P.D.A.P. o da terzi ai sensi del contratto di cessione dei crediti o di altri contratti relativi all'operazione di cartolarizzazione e che non sia stata utilizzata per il rimborso dei titoli di cui al successivo art. 6, per il pagamento dei relativi interessi e oneri accessori, o per sostenere i costi connessi all'operazione di cartolarizzazione; ovvero, a scelta e su richiesta dall'I.N.P.D.A.P.;
ii) mediante retrocessione dalla SCIC all'I.N.P.D.A.P. dei crediti non ancora riscossi nello stato di fatto e di diritto in cui essi si troveranno, senza garanzia di solvenza o di esistenza nonche' di ogni altra somma, credito o diritto vantato dalla SCIC nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione.
2. Il corrispettivo in denaro di cui al comma 1 che precede sara' versato dalla SCIC all'I.N.P.D.A.P. su un conto corrente intestato all'I.N.P.D.A.P. e che quest'ultimo indichera' alla SCIC prima del collocamento, al netto di un importo non superiore a euro 25.000.000 trattenuto dalla SCIC sul conto di cui all'art. 5 del presente decreto a fronte dei crediti derivanti da mutui non interamente erogati dall'I.N.P.D.A.P. Tale importo sara' retrocesso dall'I.N.P.D.A.P. secondo le modalita' stabilite nel contratto di cessione dei crediti.
 
Art. 3.

Gli impegni accessori richiesti all'I.N.P.D.A.P. secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione per il buon esito dell'operazione, sono indicati nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
Tra gli impegni accessori richiesti all'I.N.P.D.A.P. per il buon esito dell'operazione di cartolarizzazione di cui al decreto ministeriale del 21 novembre 2003 e' ricompreso quello relativo all'obbligo dell'I.N.P.D.A.P. di versare alla SCIC una somma corrispondente al valore nominale residuo dei crediti derivanti dai prestiti personali dichiarati estinti a causa del verificarsi della morte o, qualora applicabile, dell'invalidita' assoluta e permanente contratta in servizio o per causa di servizio del beneficiario.
L'I.N.P.D.A.P. sottoscrive con la SCIC un apposito contratto di gestione dei crediti in forza del quale l'I.N.P.D.A.P. si impegna, in nome e per conto della SCIC, ad amministrare ed incassare i crediti ovvero a gestire le eventuali procedure di recupero dei crediti insoluti sia in sede esecutiva sia in sede concorsuale.
A fronte dell'attivita' di gestione e riscossione ovvero del recupero, qualora insoluti, dei crediti, l'I.N.P.D.A.P. riceve dalla SCIC una commissione, comprensiva di IVA, ove applicabile, pagabile in via semestrale posticipata pari allo 0,04% dell'ammontare in linea capitale dei crediti derivanti da mutui il cui piano di ammortamento risultava in essere al 31 dicembre 2003 non ancora riscossi ovvero insoluti all'inizio di ciascun semestre. Tale commissione, comprensiva di qualsiasi onere derivante dall'affidamento della riscossione dei crediti insoluti ai concessionari del servizio di riscossione tributi, e' corrisposta secondo un ordine di priorita' dei pagamenti concordato tra la SCIC ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.
 
Art. 4.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 15, dalla data di pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale, sui crediti, nonche' su ogni altro diritto acquistato dalla SCIC nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli di cui al successivo art. 6.
 
Art. 5.

1. La SCIC accende presso la Tesoreria centrale dello Stato un conto corrente sul quale sono versate le somme riscosse a fronte dei crediti. Sulla giacenza media del conto e' corrisposto all'inizio di ogni semestre un importo determinato sulla base del tasso di interesse riconosciuto dalla Banca d'Italia sulle giacenze del conto disponibilita', ai sensi della legge 26 novembre 1993, n. 483. Il pagamento degli interessi e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 4.1.7.1 «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria», capitolo 3100, dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. La SCIC puo' utilizzare conti correnti diversi da quello di cui al precedente comma, da aprirsi presso un primario istituto di credito, nel caso in cui all'indebitamento a breve termine, non garantito e non subordinato, della Repubblica italiana sia attribuito un rating inferiore a «F1» da Fitch Ratings Limited, «P1» da Moodys'Investors' Service, o «A1» da Standard & Poor's. Limitatamente a quest'ultima, ove al medesimo indebitamento sia attribuito un rating inferiore ad A1 +, l'uso di conti correnti diversi sara' limitato all'importo eccedente il 20% dell'ammontare dei titoli di cui al successivo art. 6 in essere a quel momento, e l'utilizzo di tale conto sia richiesto dalle societa' di rating come condizione per il mantenimento del rating.
3. Ai sensi del comma 9 dell'art. 15, sugli interessi ed altri proventi corrisposti sui conti di cui ai precedenti commi del presente articolo, ovvero su altri conti intestati alla SCIC non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
 
Art. 6.

Per finanziare il corrispettivo di cui al comma 1, lettera a), del precedente art. 2, la SCIC emette dei titoli il cui collocamento e' curato dalle banche individuate dal decreto emanato il 18 aprile 2003 dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Le caratteristiche dei titoli sono indicate nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 7.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede per conto della SCIC alla copertura e successiva gestione dei rischi connessi alla variabilita' dei tassi di interesse dei titoli di cui all'art. 6, anche al fine di consentire l'ottenimento ed il mantenimento del rating previsto per i titoli medesimi e indicato nell'allegato 2 al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 23 dicembre 2003

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2004 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 213
 
ALLEGATO I

Elenco degli impegni accessori da assumersi da parte dell'I.N.P.D.A.P.
(1) Impegni di informativa in merito ad eventi che abbiano determinato il venire meno dell'esistenza anche parziale di qualsiasi credito ceduto e del relativo importo;
(2) dichiarazioni e garanzie in merito i) al proprio status di ente pubblico con personalita' giuridica autonoma; ii) alla non sussistenza a proprio carico di procedure concorsuali o di liquidazione;
(3) dichiarazioni e garanzie in merito i) all'adempimento di tutto quanto necessario per la stipula del contratto di cessione dei Crediti e l'assunzione dei connessi obblighi; ii) alla idoneita' del contratto di cessione a trasferire alla SCIC la titolarita' dei Crediti; iii) alla capacita', poteri di rappresentanza e debita autorizzazione della persona che sottoscrivera' il contratto di cessione per conto dell'I.N.P.D.A.P; iv) al fatto che la conclusione del contratto di cessione non confligge con norme di legge od altri obblighi, atti o giudizi relativi all'I.N.P.D.A.P., al suo patrimonio o ai Crediti; v) alla natura di atto di diritto privato della cessione dei Crediti e alla non opponibilita' alla SCIC di immunita' o privilegi; vi) alla non necessita' dell'intervento di terzi nel contratto di cessione dei Crediti e alla non sussistenza di facolta' di recesso dell'I.N.P.D.A.P. dal contratto di cessione o di annullamento dello stesso in virtu' della sua natura pubblicistica; vii) all'impegno dell'I.N.P.D.A.P. di agire in buona fede nell'esecuzione del contratto di cessione tenendo conto che l'operazione di cartolarizzazione comportera' l'emissione di titoli sui mercati; viii) alla piena conoscenza da parte dell'I.N.P.D.A.P. dei meccanismi contrattuali e dell'ordine di priorita' previsti per i pagamenti da parte della SCIC a valere sui flussi di cassa rivenienti dagli incassi o dai recuperi dei Crediti;
(4) dichiarazioni e garanzie in merito i) alla veridicita' e correttezza delle rappresentazioni contabili contenute nel proprio bilancio consuntivo del 2002 nonche' alla redazione con chiarezza secondo i principi contabili applicabili a detto bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo del 2003; ii) alla conformita' di tali bilanci alle norme applicabili e iii) al mancato sopravvenire, successivamente alla chiusura di tali bilanci, di fatti tali da influire negativamente sulla cessione dei Crediti ovvero sulla capacita' dell'I.N.P.D.A.P, di adempiere ai propri obblighi in relazione alla stessa;
(5) dichiarazioni e garanzie in merito i) alla completezza, veridicita' e correttezza delle informazioni contenute nel Prospetto Informativo e rilevanti per l'emissione e all'offerta dei titoli;
(6) dichiarazioni e garanzie in merito i) alla legittima titolarita' in capo all'I.N.P.D.A.P. dei Crediti; ii) alla validita', vincolativita' ed efficacia dei contratti di mutuo dai quali derivano i Crediti; iii) al rispetto da parte dell'I.N.P.D.A.P. nella stipula, conclusione ed esecuzione dei contratti di mutuo delle norme di legge di volta in volta vigenti; iv) alla capacita' dell'I.N.P.D.A.P. di disporre dei Crediti ed all'assenza di precedenti cessioni o vincoli sugli stessi; (v) altre dichiarazioni relative alle caratteristiche dei Crediti e dei mutui;
(7) dichiarazioni e garanzie in merito i) alla completezza, veridicita' e correttezza delle informazioni relative ai mutui contenute nell'elenco fornito dall'I.N.P.D.A.P. ii) alla rispondenza dei Crediti ai criteri di selezione indicati nel contratto di cessione; iii) alla non sussistenza di pregiudizi, conseguenti la cessione dei Crediti, inficianti le obbligazione poste in capo ai debitori ceduti in relazione al pagamento degli importi residui dovuti a fronte dei Crediti; iv) alla denominazione in euro dei mutui da cui derivano i Crediti; v) alla insussistenza di garanzie che assistano i Crediti diverse ed ulteriori da quelle cedute con il contratto di cessione;
(8) dichiarazioni e garanzie in merito all'impegno da parte dell'I.N.P.D.A.P. a manlevare e tenere indenne la SCIC per ogni danno, costo e spesa derivanti i) dall'inadempimento da parte dell'I.N.P.D.A.P. degli obblighi assunti con il contratto di cessione; ii) dalla non veridicita', incompletezza o non correttezza delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'I.N.P.D.A.P.;
(9) dichiarazioni e garanzie in merito all'impegno da parte dell'I.N.P.D.A.P. i) a compiere qualsiasi atto e sottoscrivere qualsiasi documento necessario a rendere opponibile ai terzi la cessione dei Crediti e il trasferimento delle garanzie ad essi relative alla SCIC; ii) a collaborare con l'Acquirente a compiere ogni altra azione e ad acconsentire al perfezionamento di ulteriori atti o scritture qualora cio' dovesse dimostrarsi necessario per consentire alla SCIC l'esercizio dei diritti derivatigli dalla cessione dei Crediti; iii) a non cedere in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, i Crediti ad alcun terzo e a non costituire alcun diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a favore di terzi sui Crediti stessi o parte di essi; e iv) a non modificare i contratti di mutuo;
(10) dichiarazioni e garanzie in merito all'impegno da parte dell'I.N.P.D.A.P. a tenere indenne la SCIC per ogni eventuale riduzione dell'importo in linea capitale dei crediti dovuto all'incremento dell'importo dei contributi statali, regionali e/o provinciali;
(11) dichiarazioni e garanzie in merito all'impegno da parte dell'I.N.P.D.A.P. a corrispondere alla SCIC un importo in contanti (calcolato secondo le modalita' specificate nel contratto di cessione) nell'ipotesi (i) in cui un Credito risulti non rispondente ai criteri indicati nel contratto di cessione ed a condizione che l'importo nominale dei Crediti risultante dall'elenco di cui all'articolo 1 del presente decreto (maggiorato degli importi degli ulteriori crediti eventualmente rinvenuti dall'I.N.P.D.A.P. che soddisfino i criteri e non siano stati inseriti nel relativo elenco) in eccesso rispetto all'importo minimo garantito dall'INPDAP di cui all'articolo 1 del presente decreto e/o l'importo delle somme incassate successivamente al 31 dicembre 2003 in relazione a mutui il cui piano di ammortamento risulti, a tale data, scaduto non siano sufficienti a colmare le carenze verificatesi a seguito di tale esclusione, (ii) di inesistenza dei Crediti, accertata anche con provvedimento giudiziale non definitivo, ed a condizione che l'importo nominale dei Crediti risultante dall'elenco di cui all'articolo 1 del presente decreto (maggiorato degli importi degli ulteriori crediti eventualmente rinvenuti dall'I.N.P.D.A.P. che soddisfino i criteri e non siano stati inseriti nel relativo elenco) in eccesso rispetto all'importo minimo garantito dall'INPDAP di cui all'articolo 1 del presente decreto e/o l'importo delle somme incassate successivamente al 31 dicembre 2003 in relazione a mutui il cui piano di ammortamento risulti, a tale data, scaduto, non siano sufficienti a colmare le carenze verificatesi a seguito di tale inesistenza;
(12) altri impegni e/o dichiarazioni che dovessero essere richiesti ai fini dell'ottenimento del rating in relazione ai titoli emessi per finanziare l'acquisto dei Crediti.
 
ALLEGATO 2
Caratteristiche dei titoli

I titoli saranno emessi in una singola serie avente le seguenti caratteristiche:

Importo: non inferiore a 536.385.000 euro.

Taglio dei titoli: Euro 5000.

Cedole e date di pagamento: semestrali il giorno 21,
se lavorativo, dei mesi di
febbraio e agosto, con prima
cedola pagabile il 23 agosto 2004.

Scadenza legale: 21 febbraio 2019

Scadenza stimata: 21 agosto 2010

Tasso d'interesse: Euribor a 6 mesi maggiorato di uno
spread da determinarsi in
prossimita' del collocamento.

Natura dei titoli: titoli al portatore a ricorso
limitato: l'obbligazione di
pagamento sorge a carico della
societa' emittente solo se, e
nella misura in cui, la societa'
emittente disponga delle somme
necessarie per effettuare il
relativo pagamento secondo un
ordine di priorita' dei pagamenti
concordato tra la societa'
emittente ed i creditori della
stessa nell'ambito di un'apposita
convenzione tra creditori,
conformemente alla prassi delle
operazioni di cartolarizzazione.
I portatori dei titoli hanno
azione sul patrimonio separato
della societa' emittente
costituito dai Crediti e da ogni
altro diritto acquistato dalla
societa' emittente nei confronti
dell'INPDAP o di terzi nell'ambito
dell'operazione di
cartolarizzazione dei Crediti,
secondo quanto disposto nel
regolamento dei titoli.

Rimborso: e' previsto un ammortamento
progressivo semestrale a partire
dalla prima data di pagamento
degli interessi nei limiti degli
importi a tal fine disponibili
secondo un ordine di priorita' dei
pagamenti da concordarsi tra la
societa' emittente ed i creditori
della stessa, conformemente alla
prassi delle operazioni di
cartolarizzazione.

Rating atteso: Ai titoli sara' attribuito il
massimo rating (tripla A) da
almeno una tra le Agenzie di
Rating: Fitch Ratings Ltd, Moody's
Investors Service e Standard &
Poor's Rating Service.

Quotazione alla data di emissione dei titoli
e' prevista la quotazione dei
medesimi presso la Borsa di
Lussemburgo.

Rimborso anticipato: qualora a causa di qualsiasi
modifica legislativa o
regolamentare, il patrimonio
separato dell'emittente divenga
soggetto a tasse, imposte,
ritenute o altri oneri fiscali di
qualsiasi natura che abbiano un
impatto sul rating dei titoli,
ovvero i pagamenti per capitale o
interessi in ordine ai titoli
divengano soggetti a tasse,
imposte, ritenute o altri oneri
fiscali di qualsiasi natura,
ovvero i pagamenti effettuati in
relazione agli attivi
cartolarizzati siano soggetti a
ritenute alla fonte che abbiano un
impatto sul rating dei titoli,
ovvero uno dei contratti di
copertura venga risolto a seguito
della sopravvenuta applicazione di
una trattenuta alla fonte, o
ancora l'esecuzione da parte
dell'emittente delle obbligazioni
assunte sia divenuta illegale,
l'emittente dovra' rimborsare,
previa richiesta da parte dei
portatori dei titoli, i titoli in
tutto ma non in parte in
conformita' all'ordine di
priorita' dei pagamenti, da
concordarsi tra la societa'
emittente ed i creditori della
stessa, conformemente alla prassi
delle operazioni di
cartolarizzazione.

Scadenza anticipata: qualora si verificassero
inadempimenti da parte della
societa' emittente i titoli,
ovvero essa fosse assoggettata a
procedure esecutive o di
liquidazione, anche concorsuali,
ovvero l'esecuzione degli obblighi
da essa assunti in relazione
all'operazione di
cartolarizzazione divenisse
illecita, il Rappresentante dei
portatori dei titoli avra' la
facolta', ovvero l'obbligo se
cosi' richiesto da un'assemblea
straordinaria dei portatori dei
titoli o da un numero dei
portatori dei titoli che
rappresenti almeno il 20%
dell'importo in linea capitale dei
titoli emessi dall'emittente da
rimborsare, di dichiarare la
societa' emittente decaduta dal
beneficio del termine; nel qual
caso tutti i titoli ancora in
essere saranno rimborsabili pro
rata senza alcuna priorita' di
rimborso tra di essi.

Rappresentante dei

portatori dei titoli: Securitisation Services S.p.A., o
il suo eventuale sostituto,
nominato dai sottoscrittori dei
titoli.

I portatori dei titoli potranno
avere azione diretta nei confronti
della societa' emittente
esclusivamente nel caso in cui il
Rappresentante dei portatori dei
titoli ometta di tutelare i loro
interessi. I titoli conterranno
una specifica disciplina
vincolante per i portatori dei
titoli in merito alle formalita'
di convocazione ed alle modalita'
di funzionamento e delibera
dell'assemblea dei portatori dei
titoli, nonche' in merito alle
modalita' di nomina e sostituzione
del Rappresentante dei portatori
dei titoli ed ai suoi diritti,
doveri, poteri e responsabilita'
alla esperibilita' di azioni
dirette nei confronti della
societa' emittente da parte dei
singoli portatori dei titoli. Ai
sensi dell'Articolo 15, al
Rappresentante dei portatori dei
titoli e' attribuito,
nell'interesse dei portatori dei
titoli, il potere di approvare
modificazioni alle condizioni
dell'operazione, ivi incluse le
condizioni dei titoli.

Legge regolatrice: legge italiana.

Foro competente: competenza esclusiva del tribunale
di Roma.
 
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