Gazzetta n. 53 del 4 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 febbraio 2004
Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo» ad espletare le attivita' di trapianto di pancreas e di trapianto combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE
della Direzione generale
della prevenzione sanitaria - ufficio VIII

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo», in data 25 marzo 2003, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di pancreas e di trapianto combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico;
Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' del 17 febbraio 2004, in esito agli accertamenti tecnici effettuati, presso le strutture relative alle attivita' di trapianto di rene, di pancreas e di rene-pancreas;
Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione richiesta autorizzazione;
Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644 che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;
Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198 recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694 che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanita' che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;
Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanita', nonche' l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;
Visto l'Accordo 14 febbraio 2002, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sui requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti e sugli standard minimi di attivita' di cui all'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti»;
Ritenuto di limitare la validita' temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lombardia adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.
L'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo» di Bergamo e' autorizzata all'espletamento delle attivita' di trapianto di pancreas e di trapianto combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero;
 
Art. 2.
Le operazioni di trapianto di pancreas e di trapianto combinato rene-pancreas debbono essere eseguite presso le due sale operatorie della chirurgia pediatrica ovvero presso quelle del gruppo operatorio ubicato al primo piano del nuovo quartiere operatorio, degli Ospedali riuniti dell'azienda ospedaliera di Bergamo.
 
Art. 3.
Le operazioni di trapianto di pancreas e di trapianto combinato rene-pancreas debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:
Locatelli dott. Giuseppe, direttore, unita' operativa di chirurgia pediatrica e direttore dipartimento pediatrico presso l'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo»;
Rota dott. Giovanni, dirigente medico, unita' operativa di chirurgia pediatrica, azienda-ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo»;
Remuzzi dott. Giuseppe, direttore, unita' operativa di nefrologia e dialisi e direttore dipartimento di medicina specialistica e dei trapianti, azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo»;
Gotti dott.ssa Eliana, dirigente medico, unita' operativa di nefrologia e dialisi, azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo»;
Ruggenenti dott. Piero, dirigente medico, unita' operativa di nefrologia e dialisi, azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo»;
Trevisan dott. Roberto, direttore, unita' operativa di diabetologia, azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo»;
Lepore dott. Giuseppe, dirigente medico U.O. di diabetologia, azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo»;
Colledan dott. Michele, direttore, unita' operativa di 3ª chirurgia generale e dei trapianti, azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo»;
Lucianetti dott. Alessandro, dirigente medico unita' operativa di chirurgia 3ª, trapianti di fegato, azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo»;
Spada dott. Marco, dirigente medico, unita' operativa di chirurgia 3ª, trapianti di fegato, azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo».
 
Art. 4.
Il presente decreto ha validita' fino a quando la regione Lombardia non adottera' le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91 e puo' essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.
 
Art. 5.
Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo» di Bergamo e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 2004
Il dirigente: Sturvi
 
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