Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2004 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA
DECRETO RETTORALE 25 febbraio 2004
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca emanato con decreto rettorale n. 6243 dell'11 giugno 2003 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2003;
Visto in particolare l'art. 45, comma 2 dello statuto, che individua l'organo preposto ad assumere le modifiche statutarie nel senato accademico;
Vista la deliberazione del senato accademico del 9 febbraio 2004, con la quale il medesimo organo ha approvato le modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca;
Vista la lettera prot. n. s - 0002504 del 10 febbraio 2004, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca le modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca, per il prescritto controllo di legittimita' e di merito di cui all'art. 6 della citata legge n. 168/1989;
Vista la nota prot. n. 329 del 19 febbraio 2004, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da cui risulta che le modifiche citate sono esenti da rilievi sia di merito sia di legittimita';
Ritenuto che si sia compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche allo statuto dell'Universita';
Decreta:
Sono emanate, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, le seguenti modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca:
All'art. 7 (Senato accademico) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il senato accademico, in particolare:
a) formula i piani di sviluppo dell'Universita' e li trasmette al consiglio di amministrazione;
b) definisce gli obiettivi e le priorita' per la predisposizione del bilancio di previsione, nonche' i criteri per la distribuzione alle strutture didattiche, scientifiche e amministrative delle risorse finanziarie, di personale tecnico-amministrativo e di spazi;
c) promuove e coordina le attivita' didattiche e scientifiche dell'Universita';
d) propone al consiglio di amministrazione l'ammontare dei fondi da destinare alla ricerca e la loro ripartizione;
e) delibera la ripartizione tra le facolta' dei fondi stanziati a bilancio per la copertura dei costi per professori e ricercatori;
f) istituisce, su proposta delle facolta', i posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia e di ricercatori universitari;
g) delibera, sentito il consiglio degli studenti, la suddivisione della quota dei contributi a carico degli studenti stanziata a bilancio per il potenziamento delle strutture e dei servizi didattici, nonche' l'istituzione delle borse di studio e i criteri per l'assegnazione delle medesime, per gli esoneri dalle tasse e dai contributi universitari e per le altre forme di contribuzione economica;
h) delibera la costituzione, la modifica e l'eventuale disattivazione dei dipartimenti e delle altre strutture per la ricerca, e dirime le questioni di afferenza dei professori di ruolo e fuori ruolo e dei ricercatori;
i) delibera, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, la composizione delle aggregazioni dipartimentali e dei settori di cui al comma 3, lettere c) e d);
l) delibera, nell'ambito della normativa vigente, l'eventuale numero programmato per i diversi corsi di studio;
m) delibera l'attivazione e la disattivazione delle facolta', dei corsi di laurea e di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione, dei master universitari di primo e secondo livello, dei corsi di perfezionamento e delle altre iniziative didattiche, nonche' delle connesse strutture di servizio;
n) delibera l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca;
o) delibera, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento generale d'ateneo, il regolamento didattico d'Ateneo e gli altri regolamenti non attribuiti alla competenza di altri organi o strutture;
p) dirime le questioni di legittimita' sui regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca;
q) designa i componenti del collegio dei revisori dei conti;
r) svolge tutte le altre funzioni previste dalla normativa vigente.».
All'art. 16 (Comitato per lo sport universitario) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I componenti del comitato sono nominati con decreto del rettore.».
All'art. 20 (Coordinatore di corso di laurea e di laurea specialistica) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il coordinatore viene eletto a scrutinio segreto dai consigli delle facolta' interessate tra i loro componenti che siano professori di prima fascia, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; con la maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione. Nel caso di indisponibilita' di professori di prima fascia, puo' essere eletto un professore di seconda fascia.».
All'art. 41 (Designazioni elettive) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Le elezioni alle cariche degli organi di cui al comma 5 sono indette dal decano, cioe' dal professore di prima fascia, o in mancanza, di seconda fascia, compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con maggiore anzianita' nel ruolo e, in caso di parita', con maggiore anzianita' anagrafica, salvo che per il coordinatore di corso di laurea e di laurea specialistica per le quali sono indette dal preside della relativa facolta'.».
All'art. 42 (Norme di funzionamento e incompatibilita) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Le cariche di rettore, di pro-rettore, di preside di facolta', di presidente di consiglio di coordinamento didattico, di coordinatore di corso di laurea e di laurea specialistica, di direttore di dipartimento, di direttore di centro autonomo di spesa e di componente del nucleo di valutazione non sono cumulabili. Le facolta', qualora si verifichino esigenze di specifico coordinamento tra un corso di laurea e un corso di laurea specialistica, possono proporre al senato accademico, con delibera motivata, la cumulabilita' tra le due cariche di coordinatore di corso di laurea e di coordinatore di corso di laurea specialistica.».
All'art. 43 (Durata delle cariche) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Salvo diversa disposizione dello statuto, le cariche elettive previste dal medesimo durano tre anni accademici, ad eccezione delle rappresentanze studentesche che restano in carica due anni solari.».
Il presente decreto e' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Milano, 25 febbraio 2004

Il rettore: Fontanesi
 
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