Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 23 febbraio 2004
Riconoscimento alla sig.ra Grubisic Ivancica di titolo di studio estero quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Grubisic Ivancica, nata a Split il 28 settembre 1977, cittadina croata, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale «Psiholog» di cui e' in possesso, conseguito in Croazia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di Psicologo;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Diplomirani Psiholog-Profesor» conseguito presso la «Sveuciliste u Rijeci-Filozofski Fakultet» di Fiume in data 17 luglio 2000;
Considerato che la richiedente e' iscritta presso la «Hrvatsko Psiholosko Drustvo - Associazione di Psicologia croata» dall'anno 2003;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2003;
Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione professionale del richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 co. del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Trento il 28 maggio 2002 con scadenza il 28 maggio 2007, per motivi familiari;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Grubisic Ivancica, nata a Split il 28 settembre 1977, cittadina croata, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'scrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale sulle seguenti materie: 1) Teoria e tecnica dei tests, 2) Psicologia clinica, 3) Psicopatologia, 4) Psicologia dinamica, 5) Principi e deontologia professionale.
 
Art. 3.
Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 febbraio 2004

Il direttore generale: Mele
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni vertenti su tutte le materie, sopra indicate.
c) La commissione rilascia certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A.
 
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