Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 23 febbraio 2004
Riconoscimento alla sig.ra Porkun Anna Anatoliivna di titolo di studio estero quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, norma dell'art. 1, comma 6;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Porkhun Anna Anatoliivna, nata il 27 agosto 1968 a Kiev (Ucraina), cittadina ucraina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di Biologo e fisiologo dell'uomo e degli animali, insegnante di biologia e chimica, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione dell'Ucraina e conseguito nel 1991 presso l'Universita' Statale «T. G. Shevchenko» di Kiev, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di biologo;
Considerata l'esperienza professionale maturata dalla richiedente presso l'Accademia ucraina delle scienze agrarie - Sezione di apiterapia come biologa dal 1991 al 1999, come documentata in atti;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 gennaio 2004;
Sentito il parere del rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi;
Vista la nota dell'Ordine nazionale dei biologi del 23 gennaio 2004;
Ritenuto che la sig.ra Porkhun abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo e l'iscrizione all'albo nella sezione A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la sig.ra Porkhun possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Palermo in data 27 agosto 2002 con validita' fino al 27 agosto 2004, per motivi di lavoro dipendente;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Porkun Anna Anatoliivna, nata il 27 agosto 1968 a Kiev (Ucraina), cittadina ucraina e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi, sezione A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 23 febbraio 2004

Il direttore generale: Mele
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone