Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 1 marzo 2004
Abilitazione all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Palermo un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per l'universita', l'alta formazione artistica musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Visto il decreto in data 20 marzo 1998 con il quale l'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» e' stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede di Roma;
Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Palermo, via G.T. Colonna n. 11, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a quindici unita' e, per l'intero corso, a sessanta unita';
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 7 maggio 2003, trasmessa con nota n. 370 dell'8 maggio stesso anno;
Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 6 febbraio 2004;
Decreta:
Art. 1.
1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» e' abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Palermo, via G.T. Colonna n. 11, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.
2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno e' pari a quindici unita' e, per l'intero corso, a sessanta unita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2004

Il capo del dipartimento: D'Addona
 
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