Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2004 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE DOGANE
PROVVEDIMENTO 28 febbraio 2004
Realizzazione di una banca dati multimediale, ai sensi dell'art. 4, commi 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo il 14 dicembre 2000, e successive modificazioni;
Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorita' doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprieta' intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, ed in particolare l'art. 5, paragrafo 3, il quale prevede che gli Stati membri incoraggiano l'utilizzo dello scambio elettronico dei dati per la presentazione della domanda di tutela per i prodotti da parte dei titolari dei diritti;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 4, comma 54 che prevede, al fine di potenziare la lotta alla contraffazione e di tutelare la specificita' dei prodotti, la realizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane di una banca dati multimediale per la raccolta dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare;
Considerato che il comma 55 del medesimo art. 4 prevede l'emanazione di una determinazione dirigenziale per stabilire le modalita' tecniche per la realizzazione della suddetta banca dati multimediale;
Ritenuta la necessita' di provvedere a quanto disposto dal predetto comma 55;
A d o t t a
la seguente determinazione:
Art. 1.
1. La banca dati multimediale prevista dall'art. 4, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e' costituita presso l'Agenzia delle dogane ed e' alimentata dai dati contenuti nelle richieste di tutela presentate, per uno o piu prodotti, da parte dei titolari dei diritti di proprieta' intellettuale.
2. Le richieste di cui al comma 1 devono essere, di regola, presentate in via telematica all'Agenzia delle dogane secondo le disposizioni che regolano le condizioni e le modalita' tecniche per la presentazione tramite l'E.D.I. (Electronic Data Interchange) dei documenti di interesse doganale e devono contenere le informazioni necessarie a consentire all'Agenzia di riconoscere, anche tramite sistemi automatizzati, i prodotti da tutelare.
3. Costituiscono informazioni di cui al comma 2:
a) una descrizione tecnica accurata e dettagliata del prodotto;
b) il nome e l'indirizzo del referente da contattare designato dal titolare del diritto e, ove conosciute:
c) la produzione e la movimentazione dei prodotti, ed in particolare:
1) l'identita' dell'importatore, dell'esportatore, del detentore delle merci;
2) il luogo di produzione;
3) gli itinerari utilizzati;
4) le modalita' di confezionamento e di trasporto;
5) le date previste di arrivo o partenza;
d) il valore del prodotto;
e) il tipo e le modalita' delle frodi, ed in particolare:
1) le specificita' tecniche che distinguono i prodotti autentici da quelli sospetti;
2) i Paesi di produzione e gli itinerari utilizzati per i prodotti sospetti.
 
Art. 2.
1. Qualora per uno specifico prodotto sia gia' stata rilasciata dall'Agenzia delle dogane un'Informazione Tariffaria Vincolante (I.T.V.), ovvero ne venga richiesto contestualmente il rilascio, il titolare del diritto di proprieta' intellettuale e' esentato dal fornire nella richiesta di cui all'art. 1 le informazioni gia' previste per la I.T.V. stessa.
 
Art. 3.
1. In base al disposto dell'art. 4, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la raccolta dei dati di cui alla presente determinazione ed il relativo trattamento e' attivita' di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione e' affidata alle dogane.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2004

Il direttore: Guaiana
 
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