Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 3 marzo 2004
Riduzione dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di Santa Croce» e «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», per la compagna vitivinicola 2003/2004.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco di Sorbara» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Lambrusco Salamino di Santa Croce» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e relative modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e relative modifiche;
Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela del Lambrusco di Modena, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di Santa Croce» e «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», previsto all'art. 6 dei rispettivi disciplinari di produzione sopra citati, per la sola campagna vitivinicola 2003/2004;
Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla sopra citata domanda;
Considerato l'andamento climatico del periodo estivo e autunnale del 2003 particolarmente siccitoso e con temperature elevate, ha determinato sostanziali variazioni nel ciclo fisiologico della vite, influenzando in modo significativo i valori dell'acidita' totale rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti;
Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che, nella riunione del 25, 26 febbraio 2004, sulle istanze relative alla modifica dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di Santa Croce» e «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro»;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla riduzione dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di Santa Croce» e «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», per la campagna vitivinicola 2003/2004;
Decreta:
Articolo unico
Il limite minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» e «Lambrusco Salamino di Santa Croce» per la campagna vitivinicola 2003/2004, previsto agli articoli 6 dei rispettivi disciplinari di produzione, e' ridotto da 6,0 g/l a 5,5 g/l.
Il limite minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», per la campagna vitivinicola 2003/2004, previsto all'art. 6 del relativo disciplinare di produzione, e' ridotto da 5,5 g/l a 5,0 g/l.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma, 3 marzo 2004
Il direttore generale: Abate
 
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