Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 18 febbraio 2004
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, e del regolamento (CE) n. 2237/03 della Commissione che reca modalita' di applicazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo alle norme comuni per i regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune, che istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
Visto il regolamento (CE) n. 2237/03 delle commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio e specificatamente del titolo IV, capitolo IV, relativo al pagamento per superficie per la frutta a guscio;
Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000;
Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, che fissa modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari;
Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalita' di applicazione per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione garanzia, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge n. 183 del 16 aprile 1987, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso al documento amministrativo;
Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee», con il quale si dispone che l'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea si attua con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali per il settore di competenza;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999, che istituisce l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che l'art. 83 del regolamento (CE) n. 1782/03 demanda agli Stati membri la facolta' di differenziare l'importo dell'aiuto in funzione dei prodotti, ovvero mediante l'aumento o la diminuzione della superficie nazionale garantita;
Considerato che l'art. 87 del regolamento (CE) n. 1782/03 demanda altresi' agli Stati membri la facolta' di concedere un aiuto nazionale in aggiunta all'aiuto comunitario;
Considerato che per far fronte alle condizioni di mercato particolarmente difficili nel settore delle nocciole, e' opportuno avvalersi della facolta' di differenziare l'aiuto in funzione dei prodotti e pertanto occorre stabilire per le superfici coltivate a nocciolo un aiuto medio piu' elevato, anche al fine di garantire la continuita' con le precedenti misure di sostegno a favore di questa coltura;
Considerata la necessita' di stabilire disposizioni nazionali attuative della regolamentazione comunitaria, allo scopo di assicurare l'erogazione degli aiuti ai produttori che coltivano le specie di frutta a guscio oggetto del nuovo regime di aiuti applicabile dal 1° gennaio 2004;
Vista la nota n. 3092 del 9 gennaio 2004, con la quale e' stato richiesto il parere alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Acquisito il parere del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, costituito con atto della Conferenza Stato-regioni, espresso nella seduta del 29 gennaio 2004;
Decreta:
Art. 1.
Finalita'

1. Allo scopo di dare attuazione alla regolamentazione comunitaria richiamata in premessa, il presente decreto individua le procedure attuative del regolamento (CE) n. 2237/03 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, con riguardo ai seguenti aspetti:
a) definizioni e condizioni di ammissibilita' all'aiuto comunitario;
b) importo previsionale dell'aiuto unitario comunitario;
c) condizioni di ammissibilita' all'aiuto comunitario delle superfici inserite nei piani di miglioramento della qualita' e della commercializzazione ex regolamento (CEE) n. 1035/72;
d) domande di aiuto;
e) gestione del massimale comunitario e fissazione dell'aiuto definitivo;
f) modalita' di gestione e controllo del regime;
g) versamento degli aiuti;
h) aiuto nazionale e relative condizioni di ammissibilita'.
 
Art. 2.
Definizioni e condizioni di ammissibilita' all'aiuto comunitario

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
a) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 2237/03 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/03;
b) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole e forestali;
c) «Regione»: la regione o la provincia autonoma competente per territorio;
d) «Organismo pagatore»: l'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, nonche' gli organismi pagatori regionali riconosciuti ai sensi delle vigenti norme nazionali;
e) «agricoltore»: ai sensi dell'art. 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1782/03, qualsiasi persona fisica o giuridica, o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, che esercita l'attivita' agricola nel settore delle produzioni di frutta a guscio previste all'art. 83, paragrafo 1, comma 2, del medesimo regolamento (CE) n. 1782/03;
f) «frutteto»: ogni appezzamento di terreno unico e omogeneo e geograficamente continuo, di superficie pari ad almeno 0,1 ha, coltivato con una o piu' specie di frutta a guscio indicate nell'art. 83, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/03 (mandorle, nocciole, noci, pistacchi, carrube), che presenta un numero di piante produttive ad ettaro, indicato al paragrafo 3 dell'art. 19 del regolamento, pari almeno a:
50 per le mandorle;
125 per le nocciole;
50 per le noci;
50 per le pistacchi;
30 per le carrube, fermo restando che alberi isolati o filari di alberi lungo le strade o accanto ad altre colture, non possono costituire un frutteto ai fini del presente regime di aiuti;
g) «frutteto specializzato» quando sono presenti alberi di una sola specie di frutta a guscio;
h) «frutteto consociato» quando sono presenti alberi di due o piu' specie di frutta a guscio. In tale contesto si applicano le condizioni di ammissibilita' previste per la specie con il numero di alberi piu' elevato, definita «specie predominante».
2. Ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 19, paragrafo 1, secondo comma del regolamento, nel frutteto consociato e' consentita la presenza di piante di specie diversa dalla frutta a guscio; se la specie diversa e' rappresentata dal castagno, affinche' l'appezzamento di terreno interessato possa beneficiare dell'aiuto, la specie di frutta a guscio deve rispettare il numero minimo di piante sopraindicato.
 
Art. 3.
Importo previsionale dell'aiuto unitario comunitario

1. L'importo dell'aiuto medio previsionale comunitario da corrispondere per ogni ettaro della superficie nazionale garantita (SNG) assegnata all'Italia e' determinato secondo le procedure di calcolo di cui all'allegato 1.
2. In caso di consociazione, si applica il livello di aiuto riferito alla specie predominante.
 
Art. 4. Condizioni di ammissibilita' all'aiuto comunitario delle superfici inserite nei piani di miglioramento della qualita' e della
commercializzazione

1. Le superfici investite a nocciolo, inserite nei piani di miglioramento della qualita' e della commercializzazione di cui all'art. 14-quinquies ex regolamento (CEE) n. 1035/72, possono, ai sensi dell'art. 86, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/03, beneficiare del presente regime di aiuto a partire dal 1° gennaio successivo alla scadenza del piano di miglioramento.
2. La scadenza del piano di miglioramento, coincide con la fine del decimo anno successivo alla data di approvazione del piano di miglioramento da parte del Ministero, ovvero successivo alla data dell'effettivo avvio autorizzata dal Ministero.
3. Le organizzazioni di produttori che stanno attuando il piano di miglioramento e che intendono avvalersi della facolta' di interrompere tale piano, possono presentare la relativa domanda alla regione, qualora dimostrino la presenza, in particolare, delle seguenti condizioni minime:
a) le annualita' realizzate hanno consentito di soddisfare i principali obiettivi prefissati dal piano di miglioramento nel periodo decennale per il quale era stato approvato;
b) non sono in corso azioni parzialmente finanziate che avrebbero dovuto concludersi nelle annualita' interessate dalla chiusura anticipata.
La regione, che puo' stabilire ulteriori condizioni e requisiti di accesso alla misura in questione, valuta la domanda di interruzione anticipata e adotta una specifica determinazione in merito, dandone tempestiva comunicazione all'organismo pagatore, secondo le modalita' dallo stesso stabilite.
4. In ogni caso la data dell'interruzione deve coincidere con la scadenza di una annualita'.
 
Art. 5.
Domande di aiuto

1. La domanda di aiuto, redatta secondo modalita' e criteri definiti dall'organismo pagatore, e' presentata, entro la data del 30 aprile 2004, dagli agricoltori all'organismo pagatore medesimo.
2. Nella domanda di aiuto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento, gli agricoltori devono specificare il numero di alberi di frutta a guscio suddiviso per tipo di albero e per particella agricola (frutteto).
3. L'organismo pagatore definira' gli elementi che dovranno essere contenuti nelle domande di aiuto.
 
Art. 6. Gestione del massimale comunitario e fissazione dell'aiuto definitivo

1. Successivamente all'acquisizione delle domande e comunque entro il 10 maggio 2004, l'organismo pagatore comunica al Ministero e alla regione l'ammontare complessivo delle superfici richieste per l'insieme delle specie indicate all'art. 83, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/03, evidenziando, in particolare:
a) il numero dei produttori ripartiti per prodotto;
b) le superfici per le quali e' stato richiesto l'aiuto, ripartite per specie e per regione.
2. Il Ministero, entro il 15 maggio 2004, determina, anche ai fini della comunicazione ai sensi dell'art. 22 del regolamento, il livello dell'aiuto effettivo differenziato per prodotto, sulla base dei dati di cui al comma 1 e secondo la procedura di calcolo indicata nell'allegato 1.
 
Art. 7.
Controlli

1. L'attivita' di controllo delle superfici dichiarate ai sensi dell'art. 19, paragrafo 3, del regolamento, viene svolta dall'organismo pagatore conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1663/95 e n. 2419/01.
 
Art. 8.
Identificazione delle parcelle

1. L'organismo pagatore utilizza ai fini del controllo, un idoneo sistema di identificazione delle parcelle sulla base delle disposizioni di cui all'art. 20 del regolamento (CE) n. 1782/03 e all'art. 2 del regolamento.
 
Art. 9.
Risultanze dei controlli

1. In caso di inosservanza e di non soddisfacimento delle condizioni di ammissibilita', di dichiarazione non veritiera o in presenza di condizioni create artificiosamente per accedere al regime di aiuto, si applicano gli articoli 24 e 29 del regolamento (CE) n. 1782/03.
2. L'organismo pagatore comunica le risultanze dei controlli alla regione.
 
Art. 10.
Uniformita' delle norme ed ente erogatore degli aiuti comunitari

1. Alla corresponsione degli aiuti previsti all'art. 83 del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, provvede, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, l'organismo pagatore, sulla base delle procedure dallo stesso predisposte.
2. L'organismo pagatore, provvede al versamento degli aiuti, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/03, nel periodo che va dal 1° dicembre 2004 al 30 giugno 2005.
 
Art. 11.
Aiuto nazionale e relative condizioni di ammissibilita'

1. In applicazione dell'art. 87 del regolamento (CE) n. 1782/03 e dell'articolo 20 del regolamento, gli eventuali fondi resi disponibili ai sensi della legge n. 183/1987, sono ripartiti in base agli ettari ammissibili all'aiuto comunitario e secondo la procedura di calcolo indicata nell'allegato 1.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 2004
Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, Politiche agricole e forestali, foglio n. 247
 
Allegato 1

----> vedere allegato a pag. 24 della G.U. <----
 
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