Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2004 (vai al sommario)
LEGGE 26 febbraio 2004, n. 65
Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatta a Roma il 4 luglio 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatta a Roma il 4 luglio 1998.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 25 della Convenzione stessa.
 
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 febbraio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1989):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 7 febbraio 2003.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, l'8 maggio 2003 con pareri delle commissioni 1ª,
2ª, 5ª, 8ª e 11ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
15 luglio 2003 e 23 settembre 2003.
Relazione scritta annunciata il 2 ottobre 2003 (atto n.
1989/A - relatore sen. Castagnetti).
Esaminato in aula ed approvato il 2 ottobre 2003.
Camera dei deputati (atto n. 4350):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, l'8 ottobre 2003 con pareri delle commissioni I,
II, V, VI, VIII e IX.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
21 ottobre 2003 e 22 gennaio 2004.
Esaminato in aula e approvato il 4 febbraio 2004.
 
Allegato
CONVENZIONE CONSOLARE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E
LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA

Il Governo della Repubblica italiana
e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista
Nell'intento di migliorare, completare e precisare le condizioni di esercizio della protezione consolare nei confronti dei propri cittadini,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
(Finalita' della Convenzione)
Nel rispetto delle disposizioni della Convenzione sulle Relazioni Consolari firmata a Vienna il 24 Aprile 1963, che le parti contraenti decidono, con la presente Convenzione, di applicare nei loro rapporti reciproci, ed intendendo altresi' confermare, completare od estendere tali disposizioni, considerato l'Art. 73, par. 2 della succitata Convenzione di Vienna, le parti contraenti della presente Convenzione hanno concordato gli articoli seguenti.
Articolo 2
(Definizioni)
Ai fini della presente Convenzione, i seguenti termini si intendono come precisato qui di seguito
a) per "Ufficio consolare" si intende ogni Consolato Generale, Consolato, ViceConsolato o Agenzia Consolare;
b) per "circoscrizione consolare" si intende il territorio assegnato ad un Ufficio
consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
c) per "capo dell'Ufficio consolare" si intende la persona incaricata di agire in
detta qualita';
d) per "funzionario consolare" si intende ogni persona, ivi compreso il titolare dell'Ufficio consolare", incaricata in detta qualita' dell'esercizio delle funzioni consolari;
e) per "impiegato consolare" si intende ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare;
f) per "membro dei personale di servizio " si intende ogni persona assegnata al servizio domestico di un Ufficio consolare;
g) per "membri dell'Ufficio consolare" si intende i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;
h) per "membri del personale consolare" si intendono i funzionari consolari diversi dal titolare dell'Ufficio consolare, dagli impiegati consolari e dai membri dei personale di servizio;
i) per "membro del personale privato" si intende una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare.
j) per "locali consolari" si intendono gli edifici o le parti di edifici e di terreno attinente utilizzati, quale che sia il loro proprietario, unicamente ai fini dell'Ufficio consolare;
k) per "archivi consolari" si intendono tutte le carte, documenti, corrispondenza, libri, films, nastri magnetici e registri dell'Ufficio consolare, nonche' il materiale della cifra, gli schedari ed il mobilio destinato alla loro protezione e conservazione.
l) per "nave dello Stato d'invio" si intende ogni natante per la navigazione marittima e fluviale immatricolato o registrato in conformita' con la legislazione dello Stato d'invio, compresi i natanti di proprieta' di quest'ultimo, ad eccezione delle navi da guerra;
m) per "aeromobile dello Stato d'invio si intende ogni aeromobile immatricolato o registrato nello Stato d'invio, recante i segni distintivi di quest'ultimo, compresi gli aereomobili che appartengono allo. Stato d'invio, ad eccezione degli aereomobili militari.
Articolo 3
(Campo d'applicazione)
Le disposizioni della presente Convenzione si applicano alle funzioni svolte dagli Uffici consolari istituiti da ciascuno dei due Stati sul territorio dell'altro Stato, ed all'esercizio di funzioni consolari da parte di una rappresentanza diplomatica.
Articolo 4
(Funzioni consolari)
I funzionari consolari hanno diritto di:
a) proteggere i diritti e gli interessi dello Stato di invio, dei suoi cittadini e delle persone giuridiche aventi la nazionalita' di detto Stato e fornire assistenza ai cittadini dello Stato predetto, nonche' comunicare con essi;
b) promuovere lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra i due Stati e contribuire allo sviluppo dei rapporti economici, commerciali, sociali, culturali, scientifici, tecnici e turistici fra lo Stato di invio e quello di residenza;
c) informarsi, con tutti i mezzi legittimi, della situazione e dell'evoluzione della vita politica, commerciale, economica, culturale e scientifica nello Stato di residenza e riferire su tali argomenti al Governo dello Stato di invio;
d) svolgere indagini, con tutti i mezzi legittimi, relativamente a qualunque incidente che coinvolge gli interessi dei cittadini dello Stato di invio;
e) assistere i cittadini dello Stato di invio nei rapporti con le Autorita' giurisdizionali e amministrative nello Stato di residenza e adottare, nel rispetto della prassi e procedure previste dalle leggi dello Stato di residenza, i provvedimenti per assicurare la rappresentanza legale di detti cittadini di fronte a tali Autorita'; fungere da interpreti o procurare un interprete a tali persone; adottare o far adottare dalle competenti Autorita', nel rispetto delle leggi dello Stato di residenza, le misure provvisorie di salvaguardia dei diritti e interessi dei propri cittadini allorche', a causa della loro assenza o per qualsiasi altro motivo, essi non possano tutelare in tempo utile i loro diritti ed interessi.
f) esercitare le funzioni previste dalla presente Convenzione, nonche' le altre funzioni attribuite dallo Stato d'invio che non sono vietate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato ricevente o al cui esercizio lo Stato ricevente non si oppone.
Articolo 5
(Rapporti con le Autorita' dello Stato di residenza)
Nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:
a) alle Autorita' locali competenti della propria circoscrizione consolare;
b) alle Autorita' centrali competenti dello Stato di residenza, se e nella misura in cui cio' sia consentito dalle leggi, regolamenti ed usi dello Stato di residenza e dagli accordi internazionali.
Essi possono corrispondere con il Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza in caso di assenza dei rappresentanti diplomatici dello Stato di invio.
Articolo 6
(Funzioni relative alla cittadinanza ed allo stato civile)
1. L'Ufficio consolare ha il diritto, nell'ambito della propria circoscrizione:
a) di tenere un registro dei cittadini dello Stato di invio;
b) di ricevere domande e dichiarazioni relative alla cittadinanza dello Stato di
invio e rilasciare i relativi documenti e certificati;
c) di ricevere, in conformita' alla legge dello Stato d'invio, dichiarazioni dei cittadini di quest'ultimo concernenti lo status ed i rapporti di famiglia nonche' i diritti delle persone;
d) di registrare le nascite e le morti dei cittadini dello Stato d'invio e di rilasciare i relativi certificati;
e) di celebrare matrimoni tra i cittadini dello Stato di invio, informandone le Autorita' competenti dello Stato di residenza se le disposizioni in esso vigenti lo richiedono;
f) di svolgere tutte le altre funzioni relative allo stato civile previste dalla legge dello Stato d'invio e che non siano contrarie alle leggi dello Stato di residenza.
2. La registrazione, la ricezione o la comunicazione degli atti di nascita e di morte, nonche' degli atti di matrimonio celebrati secondo la legge dello Stato di invio, o la ricezione di dichiarazioni relative allo status, ai rapporti di famiglia e i diritti delle persone da parte dell'Ufficio consolare non possono in nessun caso esentare una persona da qualunque obbligo ad essa imposto dalla legge dello Stato di residenza in materia di comunicazione o di registrazione presso le Autorita' di quest'ultimo di nascite, morti o matrimoni o altri fatti relativi ai rapporti di famiglia e ai diritti delle persone.
Articolo 7
(Comunicazioni con i cittadini dello Stato d'invio)
1. I funzionari consolari, nell'ambito della propria circoscrizione, possono - conformemente alle leggi dello Stato di invio - inviare comunicazioni ai cittadini di detto Stato, incontrarsi con essi e ricevere dagli stessi dichiarazioni concernenti il servizio militare, nonche' effettuare registrazioni ed emanare, anche a mezzo stampa, comunicati al riguardo.
2. Essi possono ricevere altresi' dai cittadini dello Stato d'invio ogni dichiarazione prevista dalla legislazione di quest'ultimo in materia di nazionalita' o concernente ogni altra materia relativa a loro diritti, obblighi o interessi.
3. I funzionari consolari possono - conformemente alle leggi dello Stato d'invio -emanare comunicati relativi alle operazioni elettorali previste dalla legge di detto Stato, ricevere dai cittadini dello stesso dichiarazioni in materia, effettuare le relative registrazioni, trasmettere a detti cittadini e ricevere da essi le attestazioni ed i certificati relativi alle operazioni in questione, e compiere ogni altra formalita' relativa alla partecipazione dei cittadini dello Stato d'invio ai referendum ed alle elezioni di detto Stato.
Articolo 8
(Funzioni notarili)
I funzionari consolari hanno il diritto:
a) di ricevere dichiarazioni dei cittadini dello Stato di invio
e di certificarle;
b) di redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti ed altri atti dei cittadini dello Stato d'invio;
c) di redigere ed autenticare atti e contratti che vengano conclusi tra cittadini dello Stato d'invio, nella misura in cui tali atti e contratti non concernano la costituzione o il trasferimento di diritti relativi a beni immobili situati nello Stato ricevente;
d) di redigere ed autenticare atti e contratti che, indipendentemente dalla cittadinanza delle parti, si riferiscano esclusivamente a beni esistenti nello Stato di invio o concernano diritti da esercitare o affari da trattare in questo Stato ovvero siano destinati a produrre i propri effetti giuridici sul territorio di detto Stato;
e) svolgere le altre funzioni notarili previste dalla legge dello Stato d'invio e che non siano contrarie alla legge dello Stato di residenza;
f) legalizzare le firme apposte su atti e documenti rilasciati dallo Stato di residenza o dallo Stato d'invio per l'uso nell'altro Stato, o rendere altrimenti validi tali atti e documenti;
g) tradurre atti e documenti e certificare la fedelta' della traduzione, nonche' rilasciare copie autentiche degli atti e documenti tradotti;
h) richiedere copie od estratti dei pubblici registri riguardanti cittadini dello Stato d'invio nei limiti consentiti dalle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente;
i) ricevere, prendere in custodia o in deposito, documenti, denaro ed oggetti leciti di qualsiasi genere loro rimessi da cittadini dello Stato d'invio e per conto di questi. I beni in deposito possono essere esportati dallo Stato di residenza conformemente alle leggi e regolamenti di detto Stato.
Gli atti ed i documenti redatti, ricevuti, certificati, tradotti, autenticati, legalizzati o resi comunque efficaci dai funzionari consolari in virtu' degli articoli 6 e 7 si considerano come atti ufficiali dello Stato d'invio.
Tali atti e documenti, se redatti in modo non incompatibile con la legge dello Stato di residenza, quando vengono usati nello stato ricevente hanno la stessa validita' dei corrispondenti atti redatti dalle Autorita' competenti dello Stato ricevente.
Articolo 9
(Testimonianze e notifica di atti)
Su richiesta delle Autorita' competenti dello Stato d'invio, i funzionari consolari hanno il diritto di:
a) assumere le deposizioni delle persone la cui testimonianza e' richiesta in rapporto ad un procedimento amministrativo o giudiziario pendente dinanzi a giudici dello Stato d'invio;
b) notificare atti giudiziari o altri atti ai cittadini dello Stato di invio nei limiti consentiti dalla legge dello Stato di residenza.
Articolo 10
(Rilascio di passaporti e visti)
I funzionari consolari hanno il diritto di:
1. rilasciare, rinnovare, estendere, modificare e revocare passaporti ed altri documenti di viaggio dei cittadini dello Stato di invio.
2. rilasciare, estendere, ritirare o annullare visti alle persone che desiderino recarsi nello Stato di invio, oppure attraversarlo.
Articolo 11
(Tutela e curatela)
1. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza devono comunicare all'Ufficio consolare, non appena possibile, i casi di cittadini dello Stato d'invio minori o incapaci, per i quali sia necessario nominare un tutore o un curatore.
2. I funzionari consolari hanno il diritto di proteggere i diritti e gli interessi dei minori e degli incapaci cittadini dello Stato d'invio e, a tal fine, per quanto non vi si oppongano le leggi dello Stato di residenza, possono provvedere all'istituzione di tutele o curatele nei confronti di tali persone e vigilare sullo svolgimento di tali attivita'.
Articolo 12
(Misure riguardanti decessi e successioni)
1. Ogni decesso di cittadini dello Stato d'invio avvenuto nel territorio dello Stato di residenza deve essere comunicato senza indugio all'Ufficio consolare dello Stato di invio da parte della competente Autorita' dello Stato di residenza che ne sia venuta a conoscenza. Su richiesta dell'Ufficio consolare, quest'ultima trasmette gratuitamente il certificato di morte della persona di cui trattasi.
2. Nel caso di morte di cittadini dello Stato d'invio che hanno lasciato beni nello Stato ricevente senza avere in questo Stato eredi o esecutori testamentari, le Autorita' competenti dello Stato di residenza, quando di cio' siano venute a conoscenza, devono altresi' informare nel piu' breve tempo possibile l'Ufficio consolare e procedono all'inventario dei beni nonche' all'apposizione di sigilli. Ai funzionari consolari e' consentito presenziare a tali operazioni.
3. Se un cittadino dello Stato d'invio e' erede o legatario di beni siti nello Stato ricevente, qualunque sia la cittadinanza della persona deceduta, ed il predetto erede o legatario non si trovi nel territorio dello Stato ricevente, le Autorita' competenti dello Stato ricevente, avutane notizia, ne danno comunicazione senza indugio all'Ufficio consolare.
4. I funzionari consolari hanno il diritto di ricevere eredita' o legati che, nello Stato ricevente, competono a cittadini dello Stato d'invio i quali non siano residenti permanenti nello Stato ricevente e possono trasferire agli aventi diritto i relativi beni ovvero l'equivalente in denaro.
5. Qualora un cittadino dello Stato d'invio sia erede o legatario di persona che abbia lasciato beni all'interno dello Stato ricevente e detto cittadino non sia in grado di fare valere nello Stato ricevente, in sede giudiziaria o amministrativa, i propri diritti di erede o di legatario, i funzionari consolari hanno il diritto di rappresentare il cittadino stesso per far valere tali diritti.
6. Qualora un cittadino dello Stato d'invio deceda mentre soggiorna temporaneamente nello Stato ricevente, i funzionari consolari, in mancanza di congiunti o di legali rappresentanti di detto cittadino, hanno il potere di prendere in consegna i beni del de cuius e di trasferirli all'avente diritto dopo aver provveduto al pagamento degli eventuali debiti, sino a concorrenza dei beni presi in consegna.
7. I funzionari consolari, nell'esercizio delle funzioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo, sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente.
Articolo 13
(Notifica di arresto, detenzione, espulsione e visite)
1. In tutti i casi in cui un cittadino dello Stato d'invio e' sottoposto ad arresto, fermo, detenzione o a qualsiasi altra forma di privazione o limitazione della liberta' personale, le Autorita' competenti dello Stato di residenza devono immediatamente - e comunque entro due giorni - informare l'Ufficio consolare dello Stato d'invio, fornendogli gli elementi idonei a qualificare i fatti che hanno determinato tali provvedimenti.
2. I funzionari consolari hanno il diritto di visitare i cittadini dello Stato d'invio in stato d'arresto, fermo, detenzione o sottoposti ad altre misure limitative della liberta' personale, ovvero a carcerazione, colloquiare e comunicare con loro nella lingua dello Stato d'invio e fornire ad essi l'assistenza legale. Le Autorita' competenti dello Stato ricevente, a seguito della richiesta di visita formulata dai funzionari consolari, devono consentire l'effettuazione della visita entro dodici giorni dalla comunicazione prevista al paragrafo 1, ed in seguito devono consentire che detta visita abbia luogo almeno due volte al mese. Il funzionario consolare puo' assistere alle fasi pubbliche di qualunque procedimento legale.
3. Le Autorita' competenti dello Stato ricevente devono immediatamente mettere al corrente i cittadini dello Stato d'invio, che si trovano in stato d'arresto, fermo, detenzione, o sottoposti ad altre misure limitative della liberta' personale ovvero a carcerazione, dei diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e devono consentire l'inoltro al cittadino, senza indugio, di ogni comunicazione dell'Ufficio consolare, nonche' l'inoltro all'Ufficio consolare di ogni comunicazione del cittadino stesso.
4. Nel caso di cittadini dello Stato d'invio, a cui all'interno della circoscrizione consolare sia stato intimato dalle Autorita' dello Stato di residenza di lasciare il territorio dello Stato o nei cui confronti sia stato emesso provvedimento d'espulsione, le Autorita' dello Stato ricevente devono comunicare previamente all'Ufficio consolare l'adozione di tali provvedimenti. Qualora l'espulsione o l'allontanamento possano essere motivati da gravi motivi d'ordine pubblico o di sicurezza nazionale, la comunicazione potra' essere effettuata contemporaneamente all'emissione del provvedimento.
I funzionari consolari, nell'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo, devono rispettare le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente, restando inteso che tali disposizioni devono consentire il raggiungimento completo dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtu' del presente articolo.
Articolo 14
(Rappresentanza dei cittadini dello Stato d'invio)
1. Qualora cittadini dello Stato d'invio non siano in grado di tutelare tempestivamente i propri diritti ed interessi, a causa di assenza o di altre ragioni, i funzionari consolari possono rappresentare detti cittadini davanti al Tribunale o ad altri organi dello Stato ricevente, oppure assicurare che essi siano adeguatamente rappresentati fino al momento in cui gli stessi cittadini non nominino un proprio rappresentante o possano tutelare personalmente i propri diritti ed interessi.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo i funzionari consolari sono tenuti ad osservare le leggi ed i regolamenti dello Stato ricevente.
Articolo 15
(Assistenza ai cittadini dello Stato d'invio)
1. I funzionari consolari hanno il diritto di interessarsi delle condizioni di soggiorno e di lavoro dei cittadini dello Stato d'invio che si trovano nello Stato ricevente e di prestare ad essi la necessaria assistenza.
2. I funzionari consolari hanno il diritto di richiedere alle Autorita' competenti dello Stato ricevente di collaborare alla ricerca dei recapito dei cittadini dello Stato d'invio dei quali si ignora la localita' in cui si trovino. Le Autorita' competenti dello Stato ricevente devono fornire ogni possibile indicazione a tal fine.
3. Le Autorita' competenti dello Stato ricevente, dopo essere venute a conoscenza di incidenti che hanno causato il decesso, la scomparsa o il ferimento grave di cittadini dello Stato d'invio, devono immediatamente metterne al corrente l'Ufficio consolare. I funzionari consolari hanno il diritto di richiedere che le Autorita' competenti dello Stato ricevente forniscano notizie sulle circostanze relative all'incidente e prendano le necessarie misure per proteggere i diritti e gli interessi dei cittadini tesi.
Articolo 16
(Assistenza alle navi dello Stato d'invio)
1. Quando una nave dello Stato d'invio giunge in un porto (termine che indica tutti i luoghi in cui una nave puo' recarsi) dello Stato ricevente, il funzionario consolare nella cui circoscrizione il porto e' situato, ha il diritto, nel rispetto delle procedure locali, di svolgere liberamente le funzioni indicate nel presente articolo. Il funzionano consolare puo' chiedere l'assistenza delle Autorita' competenti dello Stato ricevente per qualsiasi materia relativa all'esercizio di dette funzioni. Dette Autorita' devono prestargli l'assistenza richiesta, salvo il caso In cui abbiano speciali ragioni che giustifichino pienamente il rifiuto di prestare assistenza in un caso particolare.
2. A tal fine, il funzionario consolare puo' recarsi personalmente a bordo della nave dopo che essa e' stata ammessa alla libera pratica.
3. Nel rispetto delle norme d'ingresso nel territorio e dei regolamenti portuali, il comandante della nave ed i membri dell'equipaggio possono comunicare con i funzionari consolari e recarsi all'Ufficio consolare.
4. Il funzionario consolare puo' interrogare il comandante ed i membri dell'equipaggio, esaminare i documenti della nave, ricevere dichiarazioni relative alla nave stessa, alle merci, al suo itinerario ed in genere facilitare l'arrivo e la partenza della nave.
5. II funzionario o l'impiegato consolare possono accompagnare il comandante od i membri dell'equipaggio davanti all'Autorita' giudiziaria e altre Autorita' locali, prestare loro l'assistenza necessaria -compresa l'assistenza legale- e fungere da interprete nei rapporti tra loro e le dette Autorita'. Tali diritti non possono essere in alcun modo limitati, salvo che sia diversamente disposto dalle leggi del territorio nei casi che interessino la sicurezza dello Stato.
6. II funzionario consolare puo' dirimere le controversie tra il comandante ed i membri dell'equipaggio, ivi comprese quelle relative alle paghe ed ai contratti d'arruolamento e prendere misure per l'ingaggio ed il licenziamento del comandante e dei membri dell'equipaggio. Egli puo' inoltre prendere le misure necessarie per il mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo.
7. II funzionario consolare puo', qualora sia necessario, disporre per il ricovero in ospedale ed il rimpatrio del comandante o dei membri dell'equipaggio.
8. Il funzionario consolare puo' ricevere, redigere, autenticare, trasmettere i documenti della nave o gli altri atti e documenti previsti dalle leggi e disposizioni dello Stato d'invio relativi alla proprieta', oppure procedere all'iscrizione o alla cancellazione dal Registro dello Stato d'invio, ed all'iscrizione o cancellazione d'ipoteche.
9. Inoltre, il funzionario consolare puo' prendere misure per l'attuazione delle norme della legislazione dello Stato d'invio in materia di navigazione.
Articolo 17
(Giurisdizione a bordo della nave)
1. Le Autorita' giudiziarie e le altre Autorita' competenti dello Stato ricevente , qualora intendano adottare misure coercitive o procedere a particolari ispezioni nei confronti delle navi dello Stato d'invio o a bordo delle navi suddette, devono metterne previamente al corrente l'Ufficio consolare al fine di consentire ai funzionari consolari o al loro rappresentanti di presenziare allo svolgimento di tali operazioni. In caso d'emergenza e qualora non sia possibile comunicare in anticipo l'adozione delle misure, le Autorita' competenti dello Stato ricevente devono, dopo aver compiuto le operazioni, immediatamente informarne l'Ufficio consolare e fornire tempestivamente ad esso un completo resoconto delle operazioni compiute.
2. Le regole di cui al primo paragrafo del presente articolo sono applicabili ad analoghe operazioni compiute sulla terraferma dalle Autorita' competenti dello Stato ricevente relativamente alle circostanze menzionate nel primo paragrafo nei confronti dei comandante della nave o di membri dell'equipaggio.
3. Le regole di cui al primo e secondo paragrafo del presente articolo non sono applicabili ai normali controlli relativi alla dogana, all'amministrazione dei porto, alla quarantena o all'ingresso o uscita delle persone sul territorio, compiute dalle Autorita' competenti dello Stato ricevente e non sono applicabili neppure alle operazioni compiute da dette Autorita' al fine di salvaguardare la sicurezza in mare o per evitare l'inquinamento delle acque.
4. Salvo che a richiesta o col consenso dei comandante della nave o dei funzionari consolari, le Autorita' competenti dello Stato ricevente non possono interferire nelle questioni sorte a bordo della nave dello Stato d'invio, a meno che non si verifichino avvenimenti tali da turbare la tranquillita', la sicurezza e l'ordine pubblico.
5. Salvo che a richiesta o col consenso del comandante della nave o dei funzionari consolari, le Autorita' competenti dello Stato ricevente non devono esercitare la giurisdizione in merito ad atti o reati commessi a bordo di navi dello Stato d'invio, con esclusione tuttavia dei casi seguenti: a) reati commessi da un cittadino dello Stato ricevente o reati ai danni di un cittadino dello Stato predetto; b) reati che turbino la tranquillita' e la sicurezza dello Stato ricevente; c) atti o reati che violino le leggi dello Stato ricevente relative alla quarantena, all'uscita o all'ingresso di persone dal territorio dello Stato, in particolare per quanto riguarda l'immigrazione irregolare, alla sicurezza in mare, alla materia doganale, all'inquinamento marino, al traffico illecito di stupefacenti ed al traffico illecito di armi; d) gli altri reati gravi per i quali le leggi dello Stato ricevente stabiliscono una pena minima non inferiore a tre anni di reclusione.
6. Le autorita' competenti dello Stato ricevente non devono intervenire nel caso in cui un marittimo sia detenuto a bordo della nave per aver commesso infrazioni disciplinari, purche' tale detenzione sia conforme alle leggi dello Stato d'invio e le condizioni della detenzione non siano ingiustificatamente severe o lesive della dignita' umana.
Articolo 18
(Assistenza alle navi dello Stato d'invio in caso d'avaria)
1. Se una nave dello Stato d'invio naufraga, si incaglia o subisce altri gravi incidenti marittimi nelle acque interne o territoriali o in zone marittime immediatamente limitrofe dello Stato ricevente, l'Ufficio consolare nella cui circoscrizione e' avvenuto il fatto deve esserne informato al piu' presto dalle competenti autorita' dello, Stato ricevente.
2. Le autorita' competenti dello Stato ricevente devono altresi' prendere tutte le misure possibili per il salvataggio della nave, delle persone, del carico e degli altri beni che si trovino a bordo, come pure prevenire e reprimere il saccheggio o disordini a bordo. Le suddette misure devono essere adottate anche nei riguardi di quegli oggetti appartenenti alla nave, o che formavano parte del suo carico e che siano stati allontanati dalla nave, ed essere comunicate senza indugio all'Ufficio consolare competente.
3. I funzionari consolari hanno il diritto di adottare le misure necessarie per fornire assistenza alle navi dello Stato d'invio che abbiano subito l'incidente, all'equipaggio ed ai passeggeri e possono inoltre richiedere che le Autorita' dello Stato ricevente diano ogni possibile assistenza a tal fine.
4. Nel caso in cui la nave abbia fatto naufragio entro un porto o costituisce un pericolo per la navigazione nelle acque territoriali dello Stato ricevente, le Autorita' competenti di detto Stato possono ordinare l'adozione delle misure ritenute necessarie per evitare i danni che potrebbero essere altrimenti causati dalla nave alle attrezzature portuali o ad altre navi.
5. Nel caso in cui la nave dello Stato d'invio che ha subito l'incidente o i beni che appartengano ad essa o le merci dalla stessa trasportate si trovino nelle vicinanze delle coste dello Stato ricevente, o siano stati trasportati in un porto di detto Stato ed il comandante della nave, o il proprietario, o l'agente della societa' di navigazione, o gli assicuratori interessati, non siano presenti oppure siano impossibilitati a prendere misure di custodia o ad agire, le Autorita' competenti dello Stato ricevente devono informare quanto prima l'Ufficio consolare. I funzionari consolari possono rappresentare il proprietario della nave e prendere le misure appropriate a tal fine.
Le Autorita' competenti dello Stato ricevente non devono applicare diritti doganali, ne' altri oneri, fiscali alla nave dello Stato d'invio che ha subito l'incidente, ne' alle sue merci, alle provviste di bordo ed agli altri oggetti recuperati, a meno che non siano utilizzati, venduti o immessi in consumo nel territorio dello Stato ricevente, con l'esclusione delle spese di deposito, di trasporto o oneri attinenti a servizi analoghi.
Articolo 19
(Visite a navi di Stati diversi da quello d'invio)
1. Il funzionario consolare ha diritto, purche' il comandante della nave lo consenta, di ispezionare, nei porti situati entro la sua circoscrizione, ogni nave battente qualsiasi bandiera diretta ad un porto dello Stato d'invio, al fine di assumere le informazioni necessarie per preparare e redigere quei documenti che possano essere richiesti dalla legge dello Stato d'invio come condizione per l'entrata di tale nave nei propri porti e allo scopo di fornire alle Autorita' competenti dello Stato d'invio tutte le informazioni in materia di sanita' od altre che le dette Autorita' possano richiedere.
2. II funzionario consolare deve agire con la massima sollecitudine possibile nell'esercitare i diritti che gli sono conferiti dal presente Articolo.
Articolo 20
(Aeromobili)
1. Le disposizioni della presente Convenzione relative alle navi dello Stato d'invio si applicano altresi', in quanto pertinenti, agli aeromobili dello Stato predetto, nel rispetto tuttavia degli Accordi bilaterali e multilaterali in vigore tra le parti.
Articolo 21
(Funzioni consolari esercitate dalla missione diplomatica)
1. La missione diplomatica dello Stato d'invio nello Stato ricevente puo' esercitare funzioni consolari in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione.
2. La missione diplomatica dello stato d'invio e' tenuta a notificare al Ministero degli Affari Esteri dello stato ricevente i nominativi completi, la carica e il grado dei funzionari diplomatici che esercitano funzioni consolari.
Articolo 22
(Esercizio di funzioni consolari per conto di uno Stato terzo)
1. A seguito di notifica allo Stato ricevente e a meno che quest'ultimo vi si opponga, l'Ufficio consolare dello Stato d'invio puo' esercitare funzioni consolari per conto di un terzo stato.
2. Nella Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista, i funzionari consolari della Repubblica Italiana esercitano funzioni consolari a favore dei cittadini di Stati membri dell'Unione Europea che non abbiano uffici consolari nella circoscrizione di competenza di detti funzionari.
Articolo 23
(Competenze territoriali)
I funzionari consolari possono esercitare le loro competenze solo nella loro circoscrizione consolare. Tuttavia, previo consenso delle Autorita' dello Stato di residenza, possono esercitarle al di fuori della propria circoscrizione.
Articolo 24
(Soluzione delle controversie)
Qualsiasi controversia tra gli Stati contraenti, relativa alla interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo, sara' risolta per le vie diplomatiche.
Qualora non fosse possibile addivenire in tal modo alla composizione della controversia, questa sara' devoluta ad un tribunale arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ognuna delle parti ed il terzo nominato di comune accordo dai due arbitri o, in mancanza di accordo, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.
Nel caso che, entro due mesi dalla richiesta di una delle Parti, non si addivenga alla costituzione di un tribunale arbitrale ciascuna delle Parti potra' adire la Corte Internazionale di giustizia.
Articolo 25
(Disposizioni finali)
1. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica. Essa entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della data dello scambio degli strumenti di ratifica, che avra' luogo a
2. La presente Convenzione e' stipulata per una durata indeterminata. Essa potra' essere denunciata in qualsiasi momento da ciascuno degli Stati contraenti e la denuncia avra' effetto il primo giorno del sesto mese successivo e quello della sua notifica all'altro Stato.
Fatto a Roma il 4 luglio 1998 in due originali, in lingua italiana e araba, ambedue i testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana Per la Grande Giamahiria
Araba Libica Popolare Socialista
 
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