Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 24 dicembre 2003, n. 400
Regolamento recante disciplina delle modalita' di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, in attuazione del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201, recante disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
Visti gli articoli 4, comma 6, 32, comma 2, e 47, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno per la disciplina dei corsi di formazione iniziale per l'immissione nei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato;
Visti gli articoli 17, comma 4, 25, comma 5, e 41, comma 8, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno per la disciplina dei corsi di formazione per l'immissione nel ruolo direttivo speciale e nel ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato;
Visti gli articoli 7, comma 4, 34, comma 3, e 49, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno per la disciplina del corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato;
Visto l'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno per la disciplina dei corsi di aggiornamento per il personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 novembre 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 333.A.9802.A.98 - 9806.E.2.3 del 21 novembre 2003;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Corsi disciplinati dal regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di svolgimento dei corsi, compresi quelli di aggiornamento professionale, destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, degli esami finali e di valutazione del profitto, nonche' i criteri generali del tirocinio operativo, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita' e di formazione delle graduatorie finali.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amininistrazione compente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo
2000, n. 78, e' il seguente:
«1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine
di cui all'art. 1, comma 1, uno o piu' decreti legislativi
per la revisione dell'ordinamento del personale dei ruoli
di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e
dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o
istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo
la qualifica apicale di dirigente generale di livello B con
consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e
all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente
rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto
avente funzioni di Capo della polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la
sovraordinazione gerarchica di cui all'art. 65 della legge
1° aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione
funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni,
provvedendo anche alla revisione delle modalita' di
accesso, dei relativi corsi di formazione in modo coerente
con la riforma dei cicli universitari e dell'avanzamento,
prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative
funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una
specifica qualificazione;
b) integrazione delle disposizioni relative
all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di
Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo
dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e
comunque non inferiore al venti per cento delle vacanze,
mediante concorso per titoli ed esami riservato al
personale, in possesso del diploma di laurea
rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei
direttori tecnici e dei sanitari e conseguente
determinazione delle relative disposizioni di raccordo;
c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato
possano essere temporaneamente collocati, entro limiti
determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione
organica, e per particolari esigenze di servizio, in
posizione di disponibilita', anche per incarichi
particolari o a tempo determinato assicurando comunque la
possibilita', per l'amministrazione, di provvedere al
conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di
funzione non coperti;
d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'eta'
pensionabile e il trattamento pensionistico, gia' in vigore
per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto,
relativamente all'eta' pensionabile, delle disposizioni in
vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle
Forze di polizia anche ad ordinamento militare;
e) previsione dell'abrogazione dell'art. 51 della
legge 10 ottobre 1986, n. 668;
f) previsione delle occorrenti disposizioni
transitorie.».
- Il testo dell'art. 4, del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
«Art. 4 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
nel ruolo dei commissari). - 1. I vincitori dei concorsi di
cui all'art. 3 frequentano un corso di formazione iniziale
della durata di due anni presso l'Istituto superiore di
polizia, finalizzato anche al conseguimento del master
universitanio di secondo livello, sulla base di programmi e
modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da
docenti universitari, magistrati, appartenenti
all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa,
secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge
1° aprile 1981, n. 121.
2. Il corso di formazione iniziale e articolato in due
cicli annuali comprensivi di un tirocinio operativo presso
strutture della Polizia di Stato finalizzato
all'espletamento delle funzioni previste dall'art. 2.
Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le
qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria.
3. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia,
sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo
esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di
idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del
quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art.
5, sostengono l'esame finale.
4. Salvo quanto previsto dal comma 5, i commissari che
hanno superato l'esame finale e che, anche in relazione
agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati
idonei al servizio di polizia, prestano giuramento e sono
confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di
commissario capo, secondo l'ordine della graduatoria di
fine corso. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia
e' espresso dal direttore dell'Istituto superiore di
polizia, sentito il comitato direttivo.
5. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e
della progressione in carriera, il personale proveniente
dal ruolo direttivo speciale, di cui all'art. 14, conserva
l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza e,
qualora rivestiva la qualifica di vice questore aggiunto
del ruolo direttivo speciale, e' confermato nella qualifica
di vice questore aggiunto. Restano fermi i requisiti di
effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo dei
commissani previsti dall'art. 7 per l'accesso alla
qualifica di primo dirigente.
6. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
iniziale, i criteni generali del tirocinio operativo e
delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei
giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento
dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione
della graduatoria di fine corso sono determinati con
regolamento del Ministro dell'interno da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. I commissari capo sono assegnati ai servizi
d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del
Dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella
sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a
due anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici viene
effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'art.
10, comma 1.
8. L'assegnazione di cui al comma 7 e' effettuata in
relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo
l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle
sedi indicate dall'Amministrazione.
9. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale
provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si
applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.».
- Il testo dell'art. 32, del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
«Art. 32 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
nei ruoli dei direttori tecnici). - 1. I vincitori dei
concorsi di cui all'art. 31 sono ammessi a frequentare un
corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata
di dodici mesi presso un istituto di istruzione della
Polizia di Stato. L'insegnamento e' impartito da docenti
universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione
dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi
stabiliti dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Durante la frequenza del corso i direttori tecnici
rivestono le qualifiche di ufficiali di pubblica sicurezza
e di ufficiali di polizia giudiziaria limitatamente
all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di
appartenenza.
2. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
iniziale, le modalita' di attribuzione del giudizio di
idoneita', di svolgimento dell'esame finale, nonche' di
formazione della graduatoria finale sono determinate con il
regolamento di cui all'art. 4, comma 6.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, ma i
periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e
al comma 2, sono ridotti della meta'.
4. Al termine del corso, i direttori tecnici che hanno
ottenuto il giudizio di idoneita' e superato l'esame finale
prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la
qualifica di direttore tecnico principale secondo l'ordine
della graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati
ai servizi d'istituto secondo le modalita' previste
dall'art. 4, comma 8.
4-bis. Ai fini della determinazione del posto in ruolo
e della progressione in carriera, il personale proveniente
dal ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, di
cui all'art. 40, conserva l'anzianita' maturata nella
qualifica di provenienza e, qualora rivestiva la qualifica
di direttore tecnico capo del suddetto ruolo speciale ad
esaurimento, e' confermato nella qualifica di direttore
tecnico capo. Restano fermi i requisiti di effettivo
servizio nelle qualifiche dei ruoli dei direttori tecnici
previsti dall'art. 34 per l'accesso alla qualifica di primo
dirigente tecnico.
5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale,
provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo
comma, della legge 10 aprile 1981, n. 121.».
- Il testo dell'art. 47 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
«Art. 47 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
nel ruolo dei direttivi medici). - 1. I vincitori del
concorso di cui all'art. 46 sono ammessi a frequentare un
corso di formazione iniziale teorico-pratico di un anno,
presso l'Istituto superiore di polizia. L'insegnamento e'
impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti
all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa,
secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1°
aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i
medici della Polizia di Stato rivestono le qualifiche di
ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di Polizia
giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni
previste per il ruolo di appartenenza.
2. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
iniziale, le modalita' di attribuzione del giudizio di
idoneita', di svolgimento dell'esame finale e di formazione
della graduatoria finale sono determinate con il
regolamento di cui all'art. 4, comma 6.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, ma i
periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e
al comma 2, sono ridotti della meta'.
4. Al termine del corso i medici che hanno ottenuto il
giudizio di idoneita' e superato l'esame finale prestano
giuramento e sono confermati nel ruolo professionale dei
direttivi medici, con la qualifica di medico principale,
secondo la graduatoria di fine corso. Gli stessi sono
assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalita'
previste dall'art. 4, comma 8.
5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale
provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo
comma, della legge 10 aprile 1981, n. 121.».
- Il testo dell'art. 17, del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
«Art. 17 (Corso di formazione per l'immissione nel
ruolo direttivo speciale). - 1. I vincitori del concorso di
cui all'art. 16 frequentano un corso di formazione della
durata di diciotto mesi presso l'Istituto superiore di
polizia. Il corso, articolato in due cicli di nove mesi
comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture
della Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e
modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da
docenti universitari, magistrati, appartenenti
all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa
secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge
1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i
vice commissari del ruolo direttivo speciale rivestono le
qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria.
2. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia,
sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo
esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di
idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del
quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art.
18, sostengono l'esame finale sulle materie oggetto di
studio.
3. I vice commissari del ruolo direttivo speciale che
hanno superato l'esame di fine corso sono confermati nel
ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario,
secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione,
i criteri per la formulazione del giudizio di idoneita'
previsto dal comma 2, nonche' le modalita' dell'esame
finale e di formazione della graduatoria finale sono
determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n
400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto.
5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei
commissari del ruolo direttivo speciale si applicano le
disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 4.
6. L'assegnazione di cui al comma 5 e' effettuata in
relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo
l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle
sedi indicate nel bando di concorso.
7. Ai frequentatori del corso di formazione si
applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
8. L'anzianita' pregressa maturata nei ruoli
sottostanti a quello del ruolo direttivo speciale non
concorre a determinare l'attribuzione del trattamento
economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo
dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.».
- Il testo dell'art. 25 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
«Art. 25 (Disposizioni transitorie per l'accesso al
ruolo direttivo speciale). - 1. In sede di prima attuazione
del presente decreto, alla qualifica di vice commissario
del ruolo direttivo speciale accedono mediante concorso,
per titoli ed esame, consistente in una prova scritta e in
un colloquio, gli appartenenti al ruolo degli ispettori
della Polizia di Stato, con la qualifica di ispettore
superioresostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in
possesso dei requisiti previsti dal comma 2. I concorsi
sono indetti annualmente, a partire dal 2001 e fino al
2005, per il numero dei posti disponibili ai sensi
dell'art. 24.
2. Ai concorsi puo' partecipare il suddetto personale
in possesso del titolo di studio di scuola media superiore
o equivalente, appartenente al ruolo degli ispettori al
31 agosto 1995, che al 1° gennaio di ciascuno degli anni
indicati al comma 1 ha maturato almeno dieci anni di
effettivo servizio nel ruolo, ovvero, tre anni nella
qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza e che, alla data dei relativi bandi, non
si trovi, nelle condizioni ostative previste dall'art. 16,
comma 2. Al medesimo personale si applicano le disposizioni
di cui all'art. 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti
sono nominati vice commissari del ruolo direttivo speciale
e frequentano un corso di formazione di nove mesi presso
l'Istituto superiore di polizia, comprensivo di un
tirocinio operativo della durata di tre mesi presso
strutture della Polizia di Stato. Ai medesimi si applicano
le disposizioni di cui all'art. 16, comma 5. Si applicano
le disposizioni di cui all'art. 18, ma i periodi massimi di
assenza di cui al comma 1, lettera e), del medesimo
articolo, e quelli di cui all'art. 5, comma 2, sono ridotti
della meta'.
4. I vice cominissari che hanno concluso con profitto
il corso di formazione sono confermati nel ruolo direttivo
speciale con la qualifica di commissario del ruolo
direttivo speciale, secondo l'ordine della graduatoria di
fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui
all'art. 17, commi 5, 6, 7 e 8.
5. Le modalita' di espletamento dei concorsi, la
composizione delle commissioni esaminatrici, le materie
oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna
categoria di titoli, nonche' le modalita' di svolgimento
del corso di formazione, del tirocinio operativo, di
valutazione finale del profitto ed i criteri per la
formazione della graduatoria di fine corso, sono stabiliti,
rispettivamente, con il regolamento di cui all'art. 16,
comma 3, e con quello di cui all'art. 17, comma 4.».
- Il testo dell'art. 41 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
«Art. 41 (Accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei
direttori tecnici). - 1. Alla qualifica iniziale del ruolo
speciale ad esaurimento dei direttori tecnici accedono,
mediante concorso, per titoli ed esame, consistente in una
prova scritta ed un colloquio, gli appartenenti al ruolo
dei periti tecnici in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, in possesso del titolo di
studio di scuola media superiore o equivalente, che
rivestono la qualifica di perito tecnico superiore.
2. I concorsi sono indetti, a partire dal 2001, nei
contingenti fissati per ciascun profilo professionale con
il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 4
dell'art. 40.
3. Non e' ammesso al concorso il personale che alla
data del relativo bando abbia riportato:
a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo
inferiore a «distinto»;
b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare
della pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare
della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti, la sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio.
4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma
1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53.
5. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono
nominati vice direttori tecnici del ruolo speciale ad
esaurimento e frequentano un corso di formazione di nove
mesi, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di
tre mesi presso strutture della Polizia di Stato, in uno
degli istituti di istruzione di cui all'art. 60 della legge
1° aprile 1981, n. 121. Durante tale periodo, gli stessi
sono collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 28 della
legge 10 ottobre 1986, n. 668.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 18,
salvo che per i periodi massimi di assenza di cui al comma
1, lettera e), del medesimo articolo e quelli di cui
all'art. 5, comma 2, che sono ridotti della meta'.
7. I vice direttori tecnici del ruolo speciale ad
esaurimento che hanno concluso con profitto il corso di
formazione sono confermati nel ruolo con la qualifica di
direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento,
secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai
predetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17,
commi 6, 7 e 8.
8. Le modalita' di espletamento dei concorsi, la
composizione delle commissioni esaminatrici, le materie
oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna
categoria di titoli, nonche' le modalita' di svolgimento
del corso di formazione, del tirocinio operativo, di
valutazione finale del profitto ed i criteri per la
formazione della graduatoria finale, sono stabiliti,
rispettivamente, con il regolamento di cui all'art. 16,
comma 3 e con quello di cui all'art. 17, comma 4.».
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e il seguente:
«Art. 7 (Nomina a primo dirigente). - 1. L'accesso alla
qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia avviene:
a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
per merito comparativo e superamento del corso di
formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente
della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio
per merito comparativo e' ammesso il personale del ruolo
dei commissari in possesso della qualifica di vice questore
aggiunto, con almeno due anni di effettivo servizio nella
qualifica;
b) nel limite del restante venti per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso,
per titoli ed esami, riservato al personale del ruolo dei
commissari, in possesso di una delle lauree indicate
all'art. 3, comma 2, che rivesta la qualifica di vice
questore aggiunto ovvero abbia maturato almeno cinque anni
di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo.
1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma
1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati,
nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione
per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui
alla precedente lettera a), del medesimo comma.
2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli
effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel
quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo
l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per
il personale di cui al comma 1, lettera a) e secondo
l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il
personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della
determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso
precedono i funzionari che hanno superato il corso di
formazione dirigenziale.
3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma
1, lettera a), che si svolge presso l'Istituto superiore di
polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed
e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere
tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio
delle funzioni dirigenziali.
4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
dirigenziale, le modalita' di svolgimento dell'esame
finale, nonche' i criteri per la formazione della
graduatoria di fine corso sono determinati con il
regolamento ministeriale di cui all'art. 4, comma 6.».
- Il testo dell'art. 34, del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
«Art. 34 (Nomina alla qualifica di primo dirigente
tecnico). 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente
tecnico dei ruoli del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica avviene:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti
disponibili in ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni anno,
mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di
un successivo corso di formazione dirigenziale, della
durata di tre mesi, con esame finale. Albo scrutinio per
merito comparativo e' ammesso il personale corrispondente
del ruolo dei direttori tecnici in possesso della qualifica
di direttore tecnico capo, con almeno due anni di effettivo
servizio nella qualifica;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei
posti disponibili in ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni
anno, mediante concorso, per titoli ed esami, riservato al
personale del corrispondente ruolo che riveste la qualifica
di direttore tecnico capo ovvero abbia maturato almeno
cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di
direttore tecnico principale. Se i posti complessivamente
disponibili sono due, uno di questi e' comunque riservato
al concorso.
1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma
1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati,
nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione
per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, di
cui alla precedente lettera a), del medesimo comma.
2. La nomina a primo dirigente tecnico decorre a tutti
gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita
secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso
per il personale di cui al comma 1, lettera a), e secondo
l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il
personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della
determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso
precedono i funzionari che hanno superato il corso di
formazione dirigenziale.
3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al
comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui
all'art. 7, commi 3 e 4.».
- Il testo dell'art. 49, del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
«Art. 49 (Nomina a primo dirigente medico). - 1.
L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico dei
ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato
avviene:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
per merito comparativo e superamento di un successivo corso
di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con
esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e'
ammesso il personale del ruolo dei direttivi medici in
possesso della qualifica di medico capo, con almeno due
anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei
posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante
concorso, per titoli ed esami, riservato al personale che
riveste la qualifica di medico capo ovvero abbia maturato
almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di
medico principale. Se i posti complessivamente disponibili
sono due, uno di questi e' riservato al concorso.
1-bis. I posti non coperti dal concorso di cui al comma
1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati,
nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione
per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico, di
cui alla precedente lettera a) dello stesso comma.
2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli
effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel
quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo
l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per
il personale di cui al comma 1, lettera a) e l'ordine della
graduatoria di merito del concorso per il personale di cui
al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del
posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i
sanitari che hanno superato il corso di formazione
dirigenziale.
3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al
comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui
all'art. 7, commi 3 e 4.».
- Il testo dell'art. 57, del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
«Art. 57 (Aggiornamento professionale). - 1. Al fine di
assicurare periodici percorsi formativi per il personale
appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della
Polizia di Stato, il Dipartimento della pubblica sicurezza,
oltre ai corsi per la formazione iniziale, per quella
specialistica e di aggiomamento professionale, organizza i
seguenti corsi collegati alla progressione in carriera:
a) corso di aggiomamento per gli appartenenti ai
ruoli direttivi;
b) corso di aggiomamento per i primi dirigenti.
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabiliti la durata, i
contenuti, le modalita' di svolgimento, nonche' i criteri
per la individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al
comma 1 che possono essere anche effettuati, attraverso
apposite convenzioni, presso strutture formative pubbliche
o private.
3. La frequenza con profitto dei corsi di cui al comma
1, lettere a) e b), costituisce requisito necessario,
rispettivamente, per gli scrutini per la promozione alla
qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo
speciale, l'ammissione al corso di formazione per l'accesso
alla qualifica di primo dirigente e la promozione a
dirigente superiore.
4. Ai medesimi fini e ferma restando la vigente
disciplina relativa ai corsi di alta formazione tenuti
dalla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, e'
equiparata la frequenza con profitto di corsi organizzati
dalla citata Scuola per il personale direttivo e dirigente
che espleta funzioni di polizia.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle
promozioni da conferire con decorrenza successiva al
31 dicembre 2005.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale poterne. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».



 
Art. 2.
Sezioni didattiche
1. Il direttore dell'Istituto superiore di Polizia puo' ripartire, in relazione al loro numero, i frequentatori di ogni corso in piu' sezioni didattiche, per assicurare l'efficacia dell'attivita' didattica.
2. A ciascuna delle sezioni didattiche dei corsi di formazione di cui al titolo II e' preposto un funzionario della Polizia di Stato con qualifica superiore a quella dei frequentatori.
3. I funzionari preposti alle sezioni didattiche svolgono compiti di inquadramento e di addestramento professionale e contribuiscono all'acquisizione agli atti d'ufficio di elementi di valutazione ai fini dell'attribuzione dei giudizi di idoneita'.
4. Per le esigenze di cui al comma 3, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, di seguito denominato decreto dipartimentale, puo' essere disposta la temporanea assegnazione, presso l'Istituto superiore di Polizia, di funzionari della Polizia di Stato in possesso di specifici requisiti professionali.
 
Art. 3.
Piani di studio
1. I piani di studio dei corsi, elaborati ove ne ricorrano i presupposti in coerenza con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, sono stabiliti con decreto dipartimentale, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di Polizia.
2. Le materie d'insegnamento, i relativi programmi, nonche' gli esami, le prove e gli altri obiettivi formativi di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c) e 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, di seguito denominato decreto legislativo, sono individuati dai piani di studio, nell'ambito delle finalita' fissate dal presente regolamento. Per i corsi strutturati in piu' cicli i piani di studio stabiliscono, altresi', gli esami, le prove e gli obiettivi da superare per ogni ciclo.
3. Le finalita' qualificanti e le aree didattiche dei corsi di formazione di cui al Titolo II sono indicati nell'allegato A al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 5, del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
«Art. 5 (Dimissioni dal corso di formazione iniziale).
- 1. Sono dimessi dal corso di cui all'art. 4 i commissari
che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al
termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di
idoneita' al servizio di polizia;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei
tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per
il primo ed il secondo ciclo del corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) sono stati per qualsiasi motivo assenti
dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se
non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza
per infermita' contratta durante il corso, per infermita'
dipendente da causa di servizio qualora si tratti di
personale proveniente da altri ruoli della Polizia di
Stato, ovvero per matenita' se si tratta di personale
femminile.
2. I commissari la cui assenza oltre i centottanta
giorni e' stata determinata da infermita' contratta durante
il corso, da infermita' dipendente da causa di servizio,
ovvero da maternita' se si tratta di personale femminile,
sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al
riconoscimento della loro idoneita' psicofisica, ovvero
successivo ai periodi di assenza previsti dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso i commissari responsabili di
infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi
della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati con decreto del capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta
del direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito
il direttore centrale del personale.
5. Salvo quanto previsto dall'art. 28 della legge
10 ottobre 1986, n. 668, i provvedimenti di dimissione e di
espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni
rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di
espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla
partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a
commissario.».
- Il testo dell'art. 18, del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
«Art. 18 (Dimissioni dal corso di formazione). - 1.
Sono dimessi dal corso i vice commissari del ruolo
direttivo speciale che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al
termine del primo ciclo del corso;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono nei
tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi del corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) sono stati per qualsiasi motivo assenti
dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se
non consecutivi e di centottanta giorni per infermita'
contratta durante il corso, ovvero per infermita'
dipendente da causa di servizio, o, nel caso di personale
femminile, per maternita'.
2. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4
dell'art. 5.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso determinano la cessazione dalla posizione di
aspettativa di cui all'art. 28 della legge 10 ottobre 1986,
n. 668 e la restituzione al ruolo di provenienza. I
provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa
ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la
nomina a vice commissario del ruolo direttivo speciale.».



 
Art. 4.
Frequenza dei corsi
1. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dai corsi si computano le giornate di effettiva attivita' didattica.
2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attivita' previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica.
3. Non sono in ogni caso considerate d'assenza le giornate in cui i frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza davanti all'autorita' giudiziaria.
4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5, comma 2, e 18, comma 2, del decreto legislativo, i periodi di congedo straordinario o aspettativa fruiti a qualsiasi titolo costituiscono assenza dall'attivita' didattica.
5. I frequentatori dei corsi giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a partecipare ad attivita' didattiche compatibili, a giudizio di un medico della Polizia di Stato, con la natura della malattia da cui sono affetti.
6. I frequentatori dei corsi fruiscono del congedo ordinario durante i periodi di sospensione dell'attivita' didattica previsti dai piani di studio.
7. Durante la frequenza dei corsi non e' ammessa la partecipazione ad attivita' didattiche diverse da quelle previste dai calendari dei piani di studio.



Note all'art. 4:
- Per il testo degli articoli 5 e 8 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note
all'art. 3.



 
Art. 5.
Articolazione del percorso formativo
1. I corsi hanno di norma carattere residenziale. Sono, comunque, a carattere residenziale i corsi previsti dal titolo II.
2. L'insegnamento, l'addestramento, l'applicazione allo studio ed alla ricerca individuale e di gruppo, l'organizzazione delle attivita' culturali e sportive obbligatorie ed elettive, i periodi di tirocinio o di applicazione pratica costituiscono un percorso formativo coerente con le finalita' fissate dal presente regolamento. Allo stesso fine concorrono le regole della convivenza e le altre attivita' interne all'Istituto.
3. Di massima le attivita' didattiche si svolgono nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedi' al venerdi', e sono articolate in ore didattiche e pause di intervallo per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Tuttavia, ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le stesse attivita' possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi ed in eccedenza rispetto al limite delle trentasei ore, fatto salvo il diritto dei frequentatori al recupero, nelle quattro settimane successive, della giornata festiva eventualmente non fruita.
4. Il percorso formativo e' sviluppato dal calendario settimanale delle attivita', complessivamente non superiore alle quarantadue ore settimanali, definito dalla direzione dell'Istituto. Durante i periodi di tirocinio o di applicazione pratica il calendario delle attivita' dei frequentatori, organizzato in modo da favorirne la partecipazione per non piu' di otto ore giornaliere alle attivita' operative di particolare interesse formativo, e' stabilito dal dirigente dell'ufficio o della struttura presso cui si svolgono il tirocinio o l'applicazione, che ne informa la direzione dell'Istituto. Il calendario settimanale delle attivita' costituisce per i frequentatori orario di servizio.
5. Fermo restando quanto eventualmente disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei, il percorso formativo dei corsi di cui al titolo II si articola in moduli trimestrali, semestrali ed annuali in relazione alle esigenze di sviluppo dei contenuti previsti dai piani di studio. Al termine di ciascun modulo i frequentatori possono essere sottoposti ad esami, prove o verifiche, il cui esito concorre alla formazione delle graduatorie finali di cui agli articoli 19, 22, 27 e 32.
 
Art. 6.
Sessioni suppletive e straordinarie
1. I frequentatori dei corsi di formazione di cui al titolo II, che per malattia o altro giustificato motivo non abbiano potuto sostenere nella sessione ordinaria tutti gli esami e le altre prove fissati dal piano di studio, ovvero che non li abbiano superati per insufficiente profitto, sono ammessi ad apposita sessione suppletiva, che puo' essere prevista anche nell'ambito dell'esame finale.
2. I frequentatori dei corsi indicati nel comma 1 che non superano, nella sessione ordinaria o in quella suppletiva, tutti gli esami e le altre prove previsti dal piano di studio, sono dimessi dal corso ai sensi degli articoli 5, comma 1, lettera c), e 18, comma 1, lettera c) del decreto legislativo.
3. I frequentatori che, senza giustificato motivo accertato dal presidente della commissione d'esami, non si presentano ad una prova dell'esame finale vengono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.
4. I frequentatori che per malattia, o per altro grave motivo accertato dal presidente della commissione di esami, non abbiano potuto partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla conclusione dell'esame medesimo.
5. Le prove gia' sostenute nella sessione ordinaria non devono essere ripetute.
6. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'Istituto per motivi di salute possono essere ammessi a sostenere gli esami e le altre prove previsti dal piano di studio compatibili, a giudizio del medico della Polizia di Stato responsabile dell'ufficio sanitario dell'Istituto superiore di polizia, con la natura della malattia da cui sono affetti.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai frequentatori degli altri corsi disciplinati dal presente regolamento.



Nota all'art. 6:
- Per il testo degli articoli 5 e 18 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note
all'art. 3.



 
Art. 7.
Commissioni giudicatrici degli esami
e delle altre prove
1. Le commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove previste dai piani di studio dei corsi disciplinati dal presente regolamento sono nominate con decreto dipartimentale.
2. Le commissioni possono essere articolate, per particolari esigenze organizzative, unico restando il presidente, in piu' sottocommissioni.
3. Le commissioni degli esami che comportano l'acquisizione di crediti formativi ovvero il conseguimento di titoli universitari sono costituite in conformita' con la normativa in materia di autonomia didattica degli atenei. Le stesse commissioni sono comunque integrate da un dirigente della Polizia di Stato in qualita' di componente e da un appartenente ai ruoli direttivi della Polizia di Stato con funzioni di segretario, entrambi nominati con decreto dipartimentale.
 
Art. 8.
Commissioni giudicatrici degli esami finali
1. Le commissioni giudicatrici degli esami finali dei corsi disciplinati dal presente regolamento e le eventuali sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 2, sono nominate con decreto dipartimentale.
2. Le commissioni sono composte dal direttore dell'Istituto superiore di polizia che le presiede e da un numero pari di componenti, non inferiore a quattro, individuati tra i docenti del corso. Le sottocommissioni sono composte da non meno di tre componenti.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario direttivo della Polizia di Stato, in servizio presso l'Istituto superiore di Polizia.
4. Con lo stesso decreto di nomina vengono designati uno o piu' componenti ed un segretario supplenti, in caso di impedimento dei titolari.
 
Art. 9.
Comitato di vigilanza
1. Il direttore dell'Istituto superiore di Polizia, qualora le modalita' di svolgimento degli esami e delle altre prove lo richiedano, puo' nominare uno o piu' comitati di vigilanza.
 
Art. 10.
Valutazione degli esami e delle prove
1. Gli esami e le altre prove previste dai piani di studio sono valutati con un voto espresso in trentesimi. Gli stessi si intendono superati con una votazione non inferiore a 18/30.
 
Art. 11.
Attribuzione dei giudizi di idoneita'
1. I giudizi d'idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo previsti per il corso di formazione iniziale per commissari e per il corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, nonche' i giudizi di idoneita' previsti al termine dei corsi di formazione iniziale per direttori tecnici e per direttivi medici, sono espressi dal direttore dell'Istituto superiore di Polizia, sentito il comitato direttivo.
2. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia al termine del corso di formazione iniziale per commissari e' espresso anche in relazione alle risultanze degli atti d'ufficio dal direttore dell'Istituto superiore di Polizia, sentito il comitato direttivo.
3. I giudizi di idoneita' devono essere motivati e sono espressi sulla base dei seguenti parametri:
a) qualita' morali e di carattere: viene valutata la condivisione di principi e valori fondamentali quali la rettitudine, la lealta' e la correttezza;
b) doti di equilibrio: viene valutata la capacita' di controllare le reazioni emotive;
c) senso del dovere: viene valutata l'applicazione nelle attivita' formative e l'attaccamento alle istituzioni;
d) senso della disciplina: viene valutata l'osservanza delle norme regolamentari e delle direttive impartite dai superiori;
e) senso di responsabilita': viene valutata l'attitudine ad assumere le responsabilita' inerenti al proprio ruolo;
f) spirito di iniziativa e capacita' organizzativa e di risoluzione: vengono valutate le capacita' di promuovere attivita' rispondenti alle esigenze, nonche' la capacita' di impiegare le risorse disponibili, analizzare i problemi e scegliere idonee soluzioni;
g) adattabilita' al lavoro di gruppo: viene valutata la capacita' di rapportarsi positivamente con gli altri nell'espletamento delle attivita';
h) condotta: vengono valutati i comportamenti tenuti durante il corso, l'interesse dimostrato, nonche' la capacita' di instaurare un corretto e costruttivo rapporto con superiori e colleghi;
i) rendimento negli studi: viene valutato il livello dei risultati conseguiti durante il corso; la valutazione tiene, altresi', conto dell'impegno e rendimento negli studi, dell'esito di esercitazioni, interrogazioni, questionari, tesine, lavori individuali e di gruppo e di ogni altra attivita' attinente al percorso formativo seguito dal frequentatore;
l) qualita' fisiche: viene valutato il grado di efficienza fisica dimostrato durante il corso.
4. Il giudizio di idoneita' di cui ai commi 1 e 2, deve essere motivato ed e' espresso, sulla base dei medesimi parametri enunciati al comma 3, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo e dei periodi di applicazione risultanti dalle note valutative ed informative di cui agli articoli 15, 16, 25 e 30.
5. I giudizi sono sintetizzati in una nota valutativa, con l'attribuzione di un punteggio da 0 a 3 per ogni singolo parametro.
6. L'idoneita' e' conseguita con l'attribuzione di un punteggio complessivo non inferiore a 18/30; non e' conseguita se, anche in un solo parametro, viene riportato il punteggio di 0.



Nota all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note alla premessa.



 
Art. 12.
Tirocinio operativo dei commissari e dei vice commissari
del ruolo direttivo speciale
1. La durata del tirocinio operativo e' stabilita dai piani di studio, salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie relative al corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo.
2. Il tirocinio puo' essere effettuato in periodi diversi, anche non consecutivi, presso strutture, uffici e reparti della Polizia di Stato, operanti in aree differenziate di impiego.



Nota all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 25 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note alla premessa.



 
Art. 13.
Criteri di svolgimento
1. Le modalita' di applicazione dei frequentatori alle attivita' svolte dagli uffici e dai reparti vengono curate da funzionari coordinatori, coadiuvati da funzionari affidatari.
2. I funzionari coordinatori sono individuati nei dirigenti degli uffici e reparti della Polizia di Stato o in dirigenti da questi delegati.
3. I funzionari coordinatori vigilano sul regolare svolgimento del tirocinio, favoriscono il graduale inserimento dei tirocinanti nei vari settori di attivita' attraverso momenti di verifica, di dialogo e contatti costanti con i funzionari affidatari.
4. I funzionari affidatari sono individuati nei responsabili delle articolazioni interne degli uffici e reparti cui vengono assegnati i frequentatori.
5. I funzionari affidatari illustrano ai tirocinanti le modalita' di organizzazione e direzione dei servizi d'istituto nei principali settori di attivita', i relativi aspetti amministrativi, nonche' i profili di gestione delle risorse umane e materiali.
6. L'Istituto superiore di Polizia, d'intesa con i dirigenti degli uffici interessati assicura la supervisione sulle attivita' di tirocinio anche a mezzo di funzionari appositamente delegati dal direttore.
7. Per i funzionari coordinatori e per quelli affidatari, l'espletamento dei compiti formativi previsti dal presente articolo costituisce adempimento del dovere d'ufficio.
 
Art. 14.
Criteri di impiego operativo
1. Durante il tirocinio i frequentatori partecipano alle attivita' operative in qualita' di osservatori, sotto la responsabilita' e la guida dei funzionari preposti alle stesse, al solo scopo di prendere conoscenza delle concrete modalita' di svolgimento dei servizi.
2. In tali occasioni, precedono e seguono l'impiego dei tirocinanti riunioni tenute dai responsabili dei servizi, per illustrare gli aspetti preparatori, organizzativi ed attuativi dei servizi stessi, nonche' per esaminare le difficolta' operative di volta in volta incontrate e le soluzioni prese per superarle.
 
Art. 15.
Note valutative
1. Al termine del tirocinio i funzionari coordinatori, delle strutture presso le quali si e' svolto lo stesso, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dai funzionari affidatari e dai funzionari che li hanno impiegati nei servizi operativi, redigono per ciascun frequentatore una nota valutativa su impegno e comportamento dimostrati, e le rimettono all'Istituto superiore di Polizia.
 
Art. 16.
Tirocinio operativo dei vice direttori tecnici
del ruolo speciale ad esaurimento
1. Il tirocinio operativo dei vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento e' mirato al completamento della formazione professionale, all'apprendimento delle procedure e tecniche di utilizzazione dei sistemi tecnologici in dotazione alla Polizia di Stato ed all'approfondimento della preparazione tecnico-scientifica, con particolare riguardo ai criteri di gestione di uffici, laboratori scientifici e didattici.
2. Per le sedi e i periodi di svolgimento del tirocinio si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 2.
3. L'esito del tirocinio operativo concorre alla valutazione della partecipazione con profitto al corso di formazione.
4. Al termine del tirocinio i dirigenti delle strutture specialistiche presso le quali si e' svolto lo stesso, anche sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili degli uffici, laboratori o settori di ricerca, redigono, per ciascun frequentatore, una nota valutativa su impegno e comportamento dimostrati, e le rimettono all'Istituto superiore di polizia.
 
Art. 17.
Articolazione del corso e ammissione all'esame finale
1. Il corso di formazione iniziale e' articolato in due cicli annuali comprensivi del tirocinio operativo.
2. Sono ammessi al secondo ciclo i frequentatori che superano gli esami e le altre prove previste dal piano di studi come obiettivi formativi del primo ciclo ed abbiano ottenuto il giudizio d'idoneita' di cui all'articolo 11, comma 1.
3. Superati gli esami e le altre prove costituenti gli obiettivi formativi previsti dal piano di studi per il secondo ciclo, i frequentatori sono ammessi a sostenere l'esame finale.
 
Art. 18.
Esame finale
1. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi, anche di carattere interdisciplinare, relativa ad argomenti compresi nei piani di studio.
2. La commissione d'esame provvede a stabilire gli argomenti sui quali dovranno essere svolte le tesi e a fissare, in relazione al calendario delle prove d'esame, il termine per la consegna degli elaborati.
3. Il giudizio finale e' costituito da un voto espresso in trentesimi che valuta complessivamente la tesi e la discussione della stessa da parte del candidato.
 
Art. 19.
Graduatoria finale
1. La graduatoria finale e' formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato come previsto dal comma 4.
2. Il punteggio complessivo e' formato calcolando la media, in trentesimi:
a) del voto riportato nel concorso per l'accesso al ruolo dei commissari;
b) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti dal piano di studio di cui all'articolo 3, comma 2, sostenuti durante il primo ciclo del corso;
c) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti dal piano di studio di cui all'articolo 3, comma 2, sostenuti durante il secondo ciclo del corso;
d) del voto riportato nell'esame finale.
3. Ai fini del calcolo di cui al comma 2 agli esami superati in sessione suppletiva cui il frequentatore sia stato ammesso per insufficiente profitto si intende attribuito il voto di 18/30.
4. Il punteggio di cui al comma 2 e' aumentato, secondo la valutazione ottenuta nel giudizio di idoneita' al servizio di polizia conseguito alla fine del secondo ciclo, di:
a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;
b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;
c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30.
 
Art. 20.
Articolazione del corso e ammissione all'esame finale
1. Il corso di formazione per l'immissione nel ruolo direttivo speciale ha la durata di diciotto mesi ed e' articolato in due cicli di nove mesi comprensivi del periodo di tirocinio operativo.
2. Sono ammessi al secondo ciclo i frequentatori che superano gli esami e le altre prove previste dal piano di studi come obiettivi formativi del primo ciclo ed abbiano ottenuto il giudizio d'idoneita' di cui all'articolo 11, comma 1.
3. Superati gli esami e le altre prove costituenti gli obiettivi formativi previsti dal piano di studi per il secondo ciclo, i frequentatori sono ammessi a sostenere l'esame finale.
 
Art. 21.
Esame finale
1. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi, anche di carattere interdisciplinare, relativa ad argomenti compresi nei piani di studio. Nel corso del colloquio viene, altresi', verificato il livello di conoscenze tecnico-professionali acquisite durante il tirocinio operativo.
2. La commissione d'esame provvede a stabilire gli argomenti sui quali dovranno svolgersi la tesi e a fissare, in relazione al calendario delle prove d'esame, il termine per la consegna degli elaborati.
3. Il giudizio finale e' costituito da un voto espresso in trentesimi che valuta complessivamente la tesi e l'esito del colloquio.
 
Art. 22.
Graduatoria finale
1. La graduatoria finale e' formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato come previsto dal comma 4.
2. Il punteggio complessivo e' formato calcolando la media, in trentesimi:
a) del voto riportato nel concorso per l'accesso al ruolo direttivo speciale;
b) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti dal piano di studio, sostenuti durante il primo ciclo del corso;
c) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti dal piano di studio, sostenuti durante il secondo ciclo del corso;
d) del voto riportato nell'esame finale.
3. Ai fini del calcolo di cui al comma 2, agli esami superati in sessione suppletiva cui il frequentatore sia stato ammesso per insufficiente profitto si intende attribuito il voto di 18/30.
4. Il punteggio di cui al comma 2 e' aumentato, secondo la valutazione conseguita nel giudizio di idoneita', di:
a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;
b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;
c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30.
 
Art. 23.
Disposizioni transitorie per il ruolo direttivo speciale
1. Il corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo speciale previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo e' preordinata alle medesime finalita' qualificanti indicate nell'articolo 3, comma 3, del presente regolamento. Il relativo percorso formativo ha la durata di nove mesi, comprensivi di un tirocinio operativo, della durata di tre mesi, presso strutture della Polizia di Stato.
2. Il superamento con profitto del corso viene accertato mediante una prova scritta e un colloquio vertenti sulle materie del corso.
3. Le prove di cui al comma 2, nonche' l'esito del tirocinio operativo, formano oggetto di una complessiva valutazione di merito che si conclude con il giudizio finale di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». Il corso si intende superato con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto».
4. La graduatoria finale e' formata dando precedenza nell'ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di «segnalato profitto», «buon profitto», «sufficiente profitto». A parita' di valutazione precede il frequentatore meglio posizionato nella graduatoria del concorso.



Nota all'art. 23:
- Per il testo dell'art. 25 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note alla premessa.



 
Art. 24.
Finalita' del corso
1. Il corso di formazione iniziale di carattere teorico-pratico per direttori tecnici ha la durata di dodici mesi e persegue le finalita' qualificanti indicate nell'articolo 3, comma 3, del presente regolamento.
2. Il piano di studio puo' essere in parte articolato, oltre che mediante applicazioni presso le strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e di altre amministrazioni pubbliche, anche presso universita', organismi di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, per il perfezionamento delle competenze e l'utilizzo di sistemi tecnologici avanzati nei servizi di polizia.
 
Art. 25.
Note valutative
1. I dirigenti delle strutture specialistiche della Polizia di Stato presso le quali si svolge il periodo di applicazione, al termine dello stesso, inviano all'Istituto superiore di polizia una nota valutativa su impegno e comportamento di ciascun frequentatore.
2. In caso di frequenza di corsi presso enti esterni all'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'Istituto superiore di polizia richiede una nota informativa sulle attivita' svolte dai frequentatori e sulle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite.
 
Art. 26.
Esame finale
1. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi e in un colloquio sulle materie fondamentali del corso, tenuto conto dei diversi profili professionali dei frequentatori.
2. La commissione d'esame stabilisce gli argomenti sui quali dovranno essere svolte le tesi e fissa, in relazione al calendario delle prove d'esame, il termine per la consegna.
3. Il giudizio finale e' costituito da un voto espresso in trentesimi che valuta complessivamente la tesi, la discussione della stessa da parte del candidato e l'esito del colloquio.
 
Art. 27.
Graduatoria finale
1. La graduatoria finale e' formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato come previsto dal comma 4.
2. Il punteggio complessivo e' formato calcolando la media, in trentesimi:
a) del voto riportato nel concorso per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici;
b) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove eventualmente stabiliti dal piano di studio;
c) del voto riportato nell'esame finale.
3. Ai fini del calcolo di cui al comma 2, agli esami superati in sessione suppletiva cui il frequentatore sia stato ammesso per insufficiente profitto si intende attribuito il voto di 18/30.
4. Il punteggio di cui al comma 2 e' aumentato, secondo la valutazione conseguita nel giudizio di idoneita', di:
a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;
b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;
c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30.
 
Art. 28.
Modalita' di svolgimento del corso e graduatoria finale
1. Il corso di formazione di carattere teorico-pratico per vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento ha la durata di nove mesi e persegue le finalita' qualificanti indicate nell'articolo 3, comma 3, del presente regolamento.
2. Gli obiettivi formativi sono perseguiti anche attraverso un tirocinio operativo di tre mesi, diversificato in relazione agli specifici profili professionali dei frequentatori. Per le sedi e i periodi di svolgimento del tirocinio si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 2.
3. Il superamento con profitto del corso e' accertato mediante una prova scritta e un colloquio vertenti sulle materie del corso.
4. Le prove di cui al comma 3, nonche' l'esito del tirocinio operativo, formano oggetto di una complessiva valutazione di merito che si conclude con il giudizio di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». Il corso si intende superato con un giudizio non inferiore a «profitto».
5. La graduatoria finale e' formata in base al giudizio di cui al comma 4, dando precedenza nell'ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di «segnalato profitto», «buon profitto», «sufficiente profitto». A parita' di valutazione precede il frequentatore meglio posizionato nella graduatoria del concorso.
 
Art. 29.
Finalita' del corso
1. Il corso di formazione iniziale a carattere teorico-pratico per medici ha la durata di un anno e persegue le finalita' qualificanti indicate nell'articolo 3, comma 3, del presente regolamento.
2. Il piano di studio puo' essere in parte articolato, oltre che mediante applicazioni presso le strutture sanitarie dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e di altre amministrazioni pubbliche, anche presso universita', organismi di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, per il perfezionamento delle competenze tecnico scientifiche.
 
Art. 30.
Note valutative
1. I dirigenti delle strutture sanitarie della Polizia di Stato, presso le quali si svolge il periodo di applicazione, al termine dello stesso, inviano all'Istituto superiore di polizia una nota valutativa su impegno e comportamento di ciascun frequentatore.
2. In caso di frequenza di corsi presso enti esterni all'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'Istituto superiore di polizia richiede una nota informativa sulle attivita' svolte dai frequentatori e sulle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite.
 
Art. 31.
Esame finale
1. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi e in un colloquio sulle materie fondamentali del corso.
2. La commissione d'esame stabilisce gli argomenti sui quali dovranno essere svolte le tesi e fissa, in relazione al calendario delle prove d'esame, il termine per la consegna.
3. Il giudizio finale e' costituito da un voto espresso in trentesimi che valuta complessivamente la tesi, la discussione della stessa da parte del candidato e l'esito del colloquio.
 
Art. 32.
Graduatoria finale
1. La graduatoria finale e' formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato come previsto dal comma 4.
2. Il punteggio complessivo e' formato calcolando la media, in trentesimi:
a) del voto riportato nel concorso per l'accesso al ruolo dei direttivi medici;
b) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove eventualmente stabiliti dal piano di studio;
c) del voto riportato nell'esame finale.
3. Ai fini del calcolo di cui al comma 2, agli esami superati in sessione suppletiva cui il frequentatore sia stato ammesso per insufficiente profitto si intende attribuito il voto di 18/30.
4. Il punteggio di cui al comma 2 e' aumentato, secondo la valutazione conseguita nel giudizio di idoneita', di:
a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;
b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;
c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30.
 
Art. 33.
Finalita' del corso
1. Il corso di formazione dirigenziale, ad indirizzo professionale, ha la durata di tre mesi ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze e le competenze di carattere giuridico, tecnico-operativo e gestionale necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali nella Polizia di Stato e per l'assunzione delle connesse responsabilita'.
2. Il corso puo' prevedere moduli di formazione differenziata in relazione alle specificita' funzionali dei vari ruoli della Polizia di Stato.
 
Art. 34.
Esame finale
1. Al termine del corso, i funzionari sostengono un esame finale consistente nella discussione di due elaborati ed in un colloquio su argomenti compresi nelle aree tematiche sviluppate durante il corso.
2. La commissione d'esame provvede a stabilire gli argomenti sui quali dovranno essere svolti gli elaborati e a fissare, in relazione al calendario delle prove d'esame, il termine per la consegna degli stessi.
3. Le prove d'esame formano oggetto di una complessiva valutazione di merito che si conclude con il giudizio di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». Il corso si intende superato con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto».
 
Art. 35.
Graduatoria finale
1. Ai fini della nomina alla qualifica di primo dirigente e della determinazione del posto in ruolo, la graduatoria finale e' formata sulla base del giudizio finale, dando precedenza nell'ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di «segnalato profitto», «buon profitto, «sufficiente profitto».
2. A parita' di valutazione, ha precedenza il frequentatore meglio posizionato nella graduatoria dello scrutinio per merito comparativo, effettuato ai fini dell'ammissione al corso.
 
Art. 36.
Finalita' dei corsi
1. I corsi di aggiornamento professionale per direttivi di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, mirano all'aggiornamento della preparazione dei funzionari direttivi su tematiche di carattere giuridico e tecnico-professionale.
2. I corsi di aggiornamento professionale per primi dirigenti, di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, sono finalizzati a perfezionare le conoscenze e le competenze di carattere giuridico, tecnico-operativo e gestionale dei primi dirigenti.
3. I piani di studio di cui al presente articolo possono essere in parte sviluppati, oltre che mediante applicazioni presso strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e di altre amministrazioni pubbliche, anche presso universita', organismi di ricerca pubblici e privati, per il perfezionamento di competenze specialistiche, tecnico-scientifiche e per l'utilizzo di sistemi tecnologici avanzati nei servizi di polizia, anche mediante apposite convenzioni stipulate in base alla normativa vigente.



Nota all'art. 36:
- Per il testo dell'art. 57 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note alla premessa.



 
Art. 37.
Ammissione e frequenza dei corsi
1. I funzionari ed i primi dirigenti interessati agli scrutini di promozione debbono aver frequentato, con profitto, i corsi di aggiornamento professionale, indicati dall'articolo 36, commi 1 e 2, entro la data di maturazione del requisito di anzianita' previsto per la partecipazione agli scrutini.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza redige, annualmente, l'elenco dei funzionari e dei primi dirigenti, secondo l'ordine di ruolo, da ammettere alla frequenza dei corsi. L'elenco e' portato a conoscenza degli interessati.
3. I corsi hanno una durata non superiore a quattro settimane.
4. Per la validita' della partecipazione i frequentatori non dovranno risultare assenti per periodi, anche non consecutivi, superiori al 30% delle giornate di attivita' didattica.
5. I frequentatori che per comprovati motivi di salute o gravi motivi di famiglia non possono partecipare ai corsi ovvero, per gli stessi motivi, superino il limite di assenze di cui al comma 4, sono ammessi alla frequenza di uno dei corsi successivi.
 
Art. 38.
Valutazione del profitto
1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 57, comma 3, del decreto legislativo, la frequenza con profitto dei corsi e' accertata mediante un colloquio su argomenti compresi nelle aree tematiche svolte durante il corso.
2. La valutazione si conclude con il giudizio di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». I corsi si intendono superati con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto».
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 dicembre 2003
Il Ministro: Pisanu Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 225



Nota all'art. 38:
- Per il testo dell'art. 57 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note alla premessa.



 
Allegato A
art. 3, comma 3 (Piani di studio)

----> Vedere allegato alle pagg. 14 - 15 - 16 <----
 
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