Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2004 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 4 marzo 2004
Disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta sulla vita - Modifiche ai provvedimenti ISVAP 30 gennaio 1996, n. 147 e 31 marzo 1999, n. 1152.G ed alle circolari ISVAP n. 71 del 26 marzo 1987 e n. 344 del 2 ottobre 1998. (Provvedimento n. 2254).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, di seguito denominato «decreto legislativo n. 174/1995»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il provvedimento ISVAP 30 gennaio 1996, n. 147, recante disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta sulla vita;
Visto il provvedimento ISVAP 31 marzo 1999, n. 1152-G, con il quale, tra l'altro, sono stati approvati i prospetti delle attivita' assegnate a copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta sulla vita;
Viste le circolari ISVAP n. 71 del 26 marzo 1987 e n. 336 del 17 giugno 1998, concernenti le assicurazioni individuali sulla vita a prestazione rivalutabile collegate a gestione interne separate;
Vista la circolare ISVAP n. 130 del 13 marzo 1990 concernente il registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta sulla vita;
Vista la circolare ISVAP n. 344 del 2 ottobre 1998 concernente la relazione tecnica predisposta dall'attuario incaricato ai sensi dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 174/1995;
Ritenuta la necessita' di introdurre disposizioni in materia di aggiornamento infrannuale delle riserve tecniche di cui agli articoli 24 e 30, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995 e delle riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione;
Ritenuta la necessita' di razionalizzare le comunicazioni all'ISVAP in materia di attivi della gestione vita;
Ritenuta la necessita' di modificare le disposizioni in materia di tenuta del registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta sulla vita;
Ritenuta la necessita' di modificare il prospetto trimestrale delle attivita' assegnate alla copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 24 e 30, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995 che le imprese devono trasmettere all'ISVAP;
Ritenuta la necessita' di modificare il prospetto trimestrale delle disponibilita' destinate a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 174/1995 che le imprese devono trasmettere all'ISVAP;
Ritenuta la necessita' di modificare il prospetto trimestrale ed annuale degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione che le imprese devono trasmettere all'ISVAP;
Ritenuta la necessita' di integrare le informazioni contenute nella relazione di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 174/1995;
Emana
il seguente provvedimento:
Art. 1.
Modifiche al provvedimento ISVAP 30 gennaio 1996, n. 147
1. Al provvedimento ISVAP 30 gennaio 1996, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) l'art. 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Obblighi informativi). - 1. Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto legislativo n. 174/1995 le imprese comunicano all'ISVAP, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare, la situazione degli investimenti e delle attivita' a copertura delle riserve tecniche iscritte nel registro, utilizzando i seguenti modelli uniti al presente provvedimento:
modello 1, con gli allegati A e B, per le attivita' a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 24 e 30, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995;
modello 2, per le attivita' a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui all'art. 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 174/1995;
modello 3, per gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe «D.II» dello stato patrimoniale.
2. I modelli, da trasmettere in unica copia, sono sottoscritti dal rappresentante legale della societa' o dai soggetti autorizzati nonche', con riferimento alle riserve tecniche, dall'attuario di cui all'art. 20-bis del decreto legislativo n. 174/1995.
3. Le imprese trasmettono, esclusivamente in via informatica, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare, l'elenco analitico:
delle attivita' comprese nella categoria A) destinate a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 24 e 30, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995;
delle attivita' a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui all'art. 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 174/1995;
degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione, distintamente per ciascuna sezione, fondo pensione e linea d'investimento».
b) dopo l'art. 6 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 6-bis (Aggiornamento infrannuale delle riserve tecniche e delle attivita' a copertura). - 1. Le imprese determinano, alla fine di ciascun trimestre solare, l'importo complessivo delle riserve tecniche di cui agli articoli 24 e 30, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995 relative ai contratti in vigore alla data di riferimento.
2. Le variazioni in diminuzione dell'importo delle riserve tecniche di cui al comma 1, ad eccezione di quelle derivanti da operazioni straordinarie autorizzate dall'ISVAP, sono illustrate in una relazione predisposta dall'attuario incaricato di cui all'art. 20-bis del decreto legislativo n. 174/1995 allegata al modello 1 che rappresenta gli elementi che hanno originato le variazioni e descriva i procedimenti seguiti e le valutazioni operate per la determinazione delle riserve tecniche.
3. In relazione ai contratti di cui all'art. 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 174/1995 le imprese determinano, alla fine di ciascun trimestre solare, l'importo complessivo delle riserve tecniche in vigore alla data di riferimento.
4. Gli importi delle riserve tecniche di cui ai commi 1 e 3 sono distintamente riportati nel registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 174/1995. Nel medesimo registro e' iscritto, in apposita sezione, l'importo aggiornato delle corrispondenti attivita' a copertura alla medesima data.
5. Alla fine di ciascun trimestre solare le imprese determinano il valore degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione e l'importo delle corrispondenti riserve tecniche. Tali valori sono annotati in apposita sezione del registro delle attivita' a copertura delle riserve di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 174/1995.
6. Il valore aggiornato delle attivita' a copertura delle riserve relative ai contratti di cui all'art. 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 174/1995 e degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione e' determinato sulla base del valore corrente alla data di riferimento secondo i criteri di cui all'art. 16, comma 8, del decreto legislativo n. 173/1997.
«Art. 6-ter (Tenuta del registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 174/1995). - 1. Il registro di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 174/1995 riporta, distintamente per ciascuna sezione, l'elenco analitico e la situazione riepilogativa delle attivita' assegnate alla copertura delle riserve tecniche alla fine di ciascun mese. L'elenco analitico puo' essere omesso per i Crediti e gli Altri attivi di cui, rispettivamente, alle classi B e C dell'art. 1 del presente provvedimento.
2. Entro il mese successivo all'approvazione del bilancio sono riportate nel registro le variazioni di valore delle attivita' destinate a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 24 e 30, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995.
3. Le variazioni in aumento o in diminuzione degli attivi e l'iscrizione di nuove attivita' sono riportate nel registro in un'apposita sezione di dettaglio delle movimentazioni, registrando in uscita l'intero importo precedente ed in entrata l'intero nuovo importo della medesima attivita'. Per ciascun movimento sono annotati la data della registrazione, la descrizione dell'attivita' ed il relativo codice. Per i depositi bancari si fa riferimento alle variazioni complessive degli stessi risultanti dai relativi saldi mensili».
 
Art. 2.
Modifiche dei prospetti dimostrativi delle attivita'
a copertura delle riserve tecniche
1. Il modello 1, con gli allegati A e B, ed i modelli 2 e 3 allegati al provvedimento ISVAP 30 gennaio 1996, n. 147, previsti dall'art. 6, nel testo sostituito dal presente provvedimento, sono sostituiti dai rispettivi modelli uniti al presente provvedimento.
2. Il «Prospetto dimostrativo degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe "D.II" dello stato patrimoniale» (modello 3) previsto dall'art. 1 del provvedimento ISVAP 31 marzo 1999, n. 1152.G e' sostituito dal modello e dagli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 uniti al presente provvedimento.
 
Art. 3.
Modifiche alla normativa ISVAP
1. In deroga alle disposizioni contenute nelle circolari ISVAP numeri 71 del 26 marzo 1987 e 336 del 17 giugno 1998 le imprese cessano di trasmettere all'ISVAP i prospetti della composizione delle gestioni interne separate relativi al I, II e III trimestre del periodo di osservazione di ciascuna gestione separata ed i relativi elenchi analitici delle attivita'. Restano ferme le disposizioni in materia di trasmissione all'Istituto dei prospetti della composizione delle attivita' al IV trimestre, unitamente al dettaglio delle attivita', al rendiconto ed alla certificazione annuale.
2. Ad integrazione di quanto previsto nella circolare ISVAP n. 344 del 2 ottobre 1998, la relazione di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 174/1995 evidenzia, per ogni gestione separata, l'ammontare delle riserve tecniche distinte per livello di garanzia offerta e per struttura dell'impegno finanziario. Tali informazioni sono riportate anche per i contratti non collegati a gestioni separate che contengono garanzie di rendimento minimo, ad eccezione di quelli con specifica provvista di attivi di cui agli articoli 5 e 7 del provvedimento ISVAP 6 novembre 1998, n. 1036.G.
3. I dati di cui al comma precedente sono trasmessi anche in via informatica unitamente al bilancio di esercizio.
 
Art. 4.
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 2 e 3 del provvedimento ISVAP 31 marzo 1999, n. 1152.G;
b) la circolare 13 marzo 1990, n. 130.
 
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a decorrere dal 1° luglio 2004 ad eccezione degli articoli 2, comma 2, e 3, commi 2 e 3, che si applicano dal bilancio dell'esercizio 2003.
 
Art. 6.
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 marzo 2004
Il presidente: Giannini
 
Allegati

----> Vedere allegati da pag. 66 a pag. 88 <----
 
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