Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 28 gennaio 2004, n. 67
Regolamento in materia di attivita' dell'attuario incaricato, previsto dall'articolo 20 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernente misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP in data 8 aprile 2003 e 3 ottobre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 luglio 2003;
Ritenuto di dover accogliere le osservazioni contenute nel cennato parere del Consiglio di Stato, ad eccezione:
a) del ridimensionamento dei termini per procedere alla nomina dell'attuario di cui all'articolo 2, comma 3, per uniformita' con il termine previsto per la nomina dell'attuario incaricato nei rami vita e tenuto conto dell'opportunita' di prevedere un termine congruo per la predisposizione del rendiconto finale da parte dell'attuario incaricato uscente;
b) dell'eliminazione, nell'articolo 7, della espressione "a richiesta" riferita alla relazione tecnica sulle tariffe di cui all'articolo 5, in quanto cio' determinerebbe l'introduzione di una forma di controllo generalizzato e sistematico sulle tariffe adottate dalle imprese, in contrasto con la vigente normativa comunitaria;
c) dell'anticipazione, nell'articolo 9, al 1° gennaio 2004 del termine ultimo per sottoporre tutte le tariffe in vigore alla verifica dell'attuario incaricato, per esigenze di coerenza con altri termini attuativi contenuti nel presente decreto;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 2355 del 31 ottobre 2003, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
"Basi tecniche": tutti i dati statistici, relativi ai rischi assicurati ed ai sinistri, presi a riferimento per la costruzione tariffaria;
"Ipotesi tecniche": i valori attribuiti a tutti gli elementi presi in considerazione nella stima del costo futuro dei sinistri generati dai rischi che verranno assicurati nel periodo di validita' della tariffa;
"Ipotesi finanziarie": le previsioni di natura finanziaria quali ad esempio quelle relative all'andamento dei tassi di rendimento derivanti dagli investimenti dell'impresa, utilizzate ai fini della costruzione della tariffa;
"Caricamenti": la quota delle spese generali di gestione (acquisizione, incasso e amministrative) ed ogni altro onere considerato dall'impresa nel processo di costruzione della tariffa nonche' il margine industriale compensativo dell'alea di impresa;
"Fabbisogno tariffario": la stima del costo complessivo dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validita' della tariffa;
"Premio medio di tariffa": il fabbisogno tariffario diviso il numero dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validita' della tariffa;
"Variabili di personalizzazione": gli elementi presi in considerazione ai fini della caratterizzazione e tariffazione dei singoli rischi assicurati;
"Premio di tariffa": il premio del singolo contratto determinato in funzione del fabbisogno tariffario, delle variabili di personalizzazione e dei criteri di mutualita' adottati dall'impresa.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 24 dicembre 1969, n. 990 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1970, n. 2) concerne
l'"Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti".
- La legge 12 agosto 1982, n. 576 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229) concerne la
"Riforma della vigilanza sulle assicurazioni".
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1995, n.
114, S.O.) concerne l'"Attuazione della direttiva 92/96/CE
in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita".
- Il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1998, n.
253) riguarda la "Razionalizzazione delle norme concernenti
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma
1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- La legge 12 dicembre 2002, n. 273 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2002, n. 293, S.O.)
concerne: "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo
sviluppo della concorrenza".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.)
concerne la "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio del Ministri";
in particolare il testo dell'art. 17 e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) dirigenziale generale, centrali e periferici,
mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali
e con funzioni strumentali e loro organizzazione per
funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita'
eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".



 
Art. 2.
Nomina dell'attuario incaricato
1. L'impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui ai rami 10 e 12 del punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto nomina un attuario incaricato preposto a svolgere in via continuativa le funzioni disciplinate dal presente decreto. Della nomina dell'attuario e' data comunicazione all'ISVAP entro quindici giorni.
2. L'attuario puo' essere un dipendente dell'impresa o di altra impresa appartenente allo stesso gruppo ovvero un professionista esterno. In ogni caso l'impresa deve garantire le condizioni affinche' l'attuario sia messo in grado di espletare le sue funzioni in piena autonomia e liberta' di giudizio, avendo libero accesso ai dati e alleinformazioni aziendali che l'impresa e' tenuta a fornirgli. Qualora l'impresa non adempia agli obblighi di cui al presente comma l'attuario, previo avviso scritto all'impresa di ottemperare entro breve termine, comunica immediatamente all'ISVAP gli impedimenti rilevati nell'espletamento dei suoi compiti.
3. In caso di cessazione dell'incarico dell'attuario per qualsiasi causa l'impresa deve provvedere entro quarantacinque giorni a nominare un nuovo attuario e comunicare all'ISVAP le ragioni della sostituzione, fornendo, nei medesimi termini, all'ISVAP ed all'attuario subentrante una relazione dettagliata nella quale siano riassunti i fatti rilevanti della sua attivita' e i rilievi formulati all'impresa negli ultimi ventiquattro mesi.



Nota all'art. 2:
- Il punto A dell'Allegato al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 175, e' il seguente:
"A) classificazione dei rischi per ramo:
1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali):
prestazioni forfettarie;
indennita' temporanee;
forme miste;
persone trasportate.
2. Malattia:
prestazioni forfettarie;
indennita' temporanee;
forme miste.
3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli
ferroviari):
ogni danno subito da:
veicoli terrestri automotori;
veicoli terrestri non automotori.
4. Corpi di veicoli ferroviari:
ogni danno subito da veicoli ferroviari.
5. Corpi di veicoli aerei:
ogni danno subito da veicoli aerei.
6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali:
ogni danno subito da:
veicoli fluviali;
veicoli lacustri;
veicoli marittimi.
7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni
altro bene):
ogni danno subito dalle merci trasportate o dai
bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di
trasporto.
8. Incendio ed elementi naturali:
ogni danno subito dai beni (diversi dai beni
compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da:
incendio;
esplosione;
tempesta;
elementi naturali diversi dalla tempesta;
energia nucleare;
cedimento del terreno.
9. Altri danni ai beni:
ogni danno subito dai beni (diversi dai beni
compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o
gelo, nonche' da qualsiasi altro evento, quale il furto,
diverso da quelli compresi al n. 8.
10. R.C. autoveicoli terrestri:
ogni responsabilita' risultante dall'uso di
autoveicoli terrestri (compresa la responsabilita' del
vettore).
11. R.C. aeromobili:
ogni responsabilita' risultante dall'uso di veicoli
aerei (compresa la responsabilita' del vettore).
12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali:
ogni responsabilita' risultante dall'uso di veicoli
fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilita'
del vettore).
13. R.C. generale:
ogni responsabilita' diversa da quelle menzionate
ai numeri 10, 11 e 12.
14. Credito:
perdite patrimoniali derivanti da insolvenze;
credito all'esportazione;
vendita a rate;
credito ipotecario;
credito agricolo.
15. Cauzione:
cauzione diretta;
cauzione indiretta.
16. Perdite pecuniarie di vario genere:
rischi relativi all'occupazione;
insufficienza di entrate (generale);
intemperie;
perdite di utili;
persistenza di spese generali;
spese commerciali impreviste;
perdita di valore venale;
perdita di fitti o di redditi;
perdite commerciali indirette diverse da quelle
menzionate precedentemente;
perdite pecuniarie non commerciali;
altre perdite pecuniarie.
17. Tutela giudiziaria:
tutela giudiziaria.
18. Assistenza:
assistenza alle persone in difficolta' a seguito
del verificarsi di un evento fortuito.
I rischi compresi in un ramo non possono essere
classificati in un altro ramo, salvo nei casi contemplati
al punto C)".



 
Art. 3.
Requisiti dell'attuario incaricato
e situazioni di incompatibilita'
1. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritto all'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194;
b) essere dotato di comprovata esperienza nel settore attuariale dell'assicurazione dei rami danni ed avere svolto, per almeno tre anni negli ultimi sette anni, attivita' professionale nel suddetto settore;
c) non essere stato revocato dall'incarico negli ultimi tre anni, ai sensi del comma 4.
2. L'incarico non puo' essere conferito ad un attuario che si trovi in una delle situazioni di incompatibilita' indicate dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ad eccezione della condizione di cui al comma 1, n. 2.
3. La perdita dei requisiti previsti dal comma 1 e la sussistenza o la sopravvenienza di cause di incompatibilita' indicate nel comma 2 determinano la decadenza dall'incarico, della quale l'attuario deve dare immediata comunicazione all'impresa e all'ISVAP.
4. In caso di gravi inadempienze da parte dell'attuario alle norme di legge e regolamentari ed alle disposizioni dell'ISVAP, nonche' alle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dallo stesso ISVAP, la nomina dell'attuario e' revocata dall'impresa direttamente o su richiesta dell'ISVAP stesso. La revoca e' comunicata dall'impresa entro dieci giorni all'ISVAP che ne informa l'Ordine degli attuari.



Note all'art. 3:
- La legge 9 febbraio 1942, n. 194 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1942, n. 69) concerne la
"Disciplina giuridica della professione di attuario".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1975, n. 136 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio
1975, n. 119) concerne l'"Attuazione della delega di cui
all'art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216,
concernente il controllo contabile e la certificazione dei
bilanci delle societa' per azioni quotate in borsa"; in
particolare il testo dell'art. 3, che e' stato abrogato
dall'art. 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, recante il "Testo unico in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge
6 febbraio 1996, n. 52", ma che continua ad applicarsi fino
al termine ivi previsto, e' il seguente:
"Art. 3 (Incompatibilita). - L'incarico non puo' essere
conferito a societa' di revisione che si trovino in
situazioni di incompatibilita' derivanti da rapporti
contrattuali o da partecipazioni o i cui soci,
amministratori, sindaci o direttori generali:
1) siano parenti o affini entro il quarto grado degli
amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della
societa' che conferisce l'incarico o di altre societa' o
enti che la controllano;
2) siano legati alla societa' che conferisce
l'incarico o ad altre societa' o enti che la controllano da
rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero lo siano
stati nel triennio antecedente al conferimento
dell'incarico;
3) siano amministratori o sindaci della societa' che
conferisce l'incarico o di altre societa' o enti che la
controllano, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente
al conferimento dell'incarico;
4) si trovino in altra situazione che ne comprometta,
comunque, l'indipendenza nei confronti della societa'.
I soci, gli amministratori, i sindaci o i dipendenti
della societa' di revisione alla quale e' stato conferito
l'incarico a norma dell'art. 2 non possono esercitare le
funzioni di amministratore o di sindaco della societa' che
ha conferito l'incarico, ne' possono prestare lavoro
autonomo o subordinato in favore della societa' stessa, se
non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla
revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano
cessato di essere soci, amministratori, sindaci o
dipendenti della societa' di revisione.
Il divieto di cui al quarto comma dell'art. 2372 del
codice civile si applica anche alla societa' di revisione
alla quale sia stato conferito l'incarico e ai soci,
amministratori, sindaci e dipendenti della societa'
stessa".



 
Art. 4.
Funzioni dell'attuario incaricato
1. Nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, esercitati nel territorio della Repubblica l'attuario incaricato e' preposto alla verifica preventiva delle basi tecniche, delle metodologie statistiche, delle ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ai fini della determinazione del fabbisogno tariffario e degli ulteriori elementi considerati nonche' alla preventiva valutazione della coerenza dei premi di tariffa con i parametri di riferimento adottati. L'attuario incaricato procede a dette verifiche preventive sui premi di tariffa che l'impresa intende praticare sul territorio della Repubblica ed in occasione di ogni loro successivo aggiornamento o revisione.
2. Ogni tariffa o modifica tariffaria adottata dall'impresa deve essere accompagnata da una relazione tecnica dell'attuario incaricato, rilasciata ai sensi dell'articolo 5.
3. L'attuario, ove ne sia venuto a conoscenza, informa tempestivamente l'ISVAP dell'applicazione da parte dell'impresa di una tariffa che non e' stata sottoposta alle verifiche di cui al comma 1 del presente articolo.
4. L'attuario incaricato verifica preventivamente la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche che essa intende iscrivere nel bilancio d'esercizio, nonche' la corretta determinazione delle relative stime in conformita' alle norme di legge e regolamentari ed alle disposizioni dell'ISVAP.
 
Art. 5.
Relazione tecnica sulle tariffe
1. Il procedimento seguito dall'attuario per le operazioni di cui all'articolo 4 forma oggetto di una relazione tecnica che viene predisposta e sottoscritta dal medesimo almeno sessanta giorni prima dell'entrata in vigore della tariffa. La relazione tecnica e' trasmessa all'amministratore delegato dell'impresa o, in mancanza, al presidente del consiglio di amministrazione.
2. La relazione tecnica descrive la metodologia, i criteri e le ipotesi tecniche e finanziarie utilizzati per la determinazione del fabbisogno tariffario e quindi del premio medio di tariffa. Illustra altresi' per ciascuna tariffa, in relazione ai singoli settori tariffari e ad ogni formula tariffaria adottata, il modello tariffario utilizzato, il periodo di validita' della tariffa, le basi tecniche utilizzate e le metodologie applicate per l'impiego delle variabili di personalizzazione dei premi di tariffa.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, la relazione tecnica indica, tra l'altro, in funzione del modello tariffario adottato, elementi quali la frequenza sinistri utilizzata, il costo medio dei sinistri, il costo complessivo dei sinistri presi in considerazione, l'eventuale rendimento finanziario degli investimenti, i caricamenti di tariffa con l'indicazione dei singoli elementi assunti, del loro ammontare, del peso percentuale di ciascuno e del modello adottato per la sua imputazione, il premio medio di tariffa e le singole variabili di personalizzazione utilizzate specificandone i criteri di valorizzazione nonche' le modalita' di calcolo dei premi di tariffa.
4. La relazione tecnica riporta altresi' la valutazione dell'attuario sulla coerenza dei premi di tariffa alle basi tecniche, al fabbisogno tariffario ed altri elementi di riferimento. Se la valutazione e' negativa, l'attuario e' tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ISVAP.
5. Alla relazione tecnica e' allegata una sintesi significativa dei dati, delle informazioni e delle statistiche utilizzati dall'attuario, desunti dal portafoglio aziendale o di gruppo e, eventualmente, da elaborazioni e fonti statistiche di mercato, ai fini della verifica della costruzione tariffaria dell'impresa.
6. L'impresa e' tenuta a conservare la relazione tecnica trasmessa dall'attuario per un periodo di almeno cinque anni. L'impresa e' altresi' tenuta a conservare per un periodo di almeno due anni ogni informazione di dettaglio relativa all'intero procedimento di costruzione dei premi di tariffa.
 
Art. 6.
Relazione tecnica sulle riserve
1. L'attuario incaricato:
a) descrive in una relazione tecnica le fasi del processo di formazione ed i metodi di calcolo delle riserve tecniche dei rami di cui all'articolo 2, comma 1, che l'impresa intende iscrivere nel bilancio di esercizio;
b) illustra le procedure e le metodologie da esso applicate nonche' le valutazioni effettuate per la verifica delle riserve stesse;
c) attesta la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche nonche' la corretta determinazione delle relative stime in conformita' alle norme di legge e regolamentari ed alle disposizioni dell'ISVAP.
2. La relazione tecnica sottoscritta dall'attuario e' trasmessa almeno dieci giorni prima dell'approvazione del progetto di bilancio di esercizio all'amministratore delegato dell'impresa o, in mancanza, al presidente del consiglio di amministrazione ed e' conservata presso l'impresa per almeno cinque anni dalla data di sottoscrizione.
3. Se non intende rilasciare l'attestazione prevista nel comma 1, l'attuario informa tempestivamente l'ISVAP rimettendo copia della relazione tecnica corredata delle specifiche motivazioni.
 
Art. 7.
Rapporti con l'ISVAP, con la societa' di revisione
e con il collegio sindacale
1. La relazione tecnica di cui all'articolo 5 e' trasmessa, a richiesta, all'ISVAP, alla societa' di revisione dell'impresa ed al collegio sindacale; la relazione tecnica di cui all'articolo 6 e' trasmessa all'ISVAP insieme con il bilancio di esercizio nonche' alla societa' di revisione ed al collegio sindacale nel termine di cui all'articolo 6, comma 2. L'ISVAP puo' richiedere all'attuario incaricato notizie, informazioni e dati sullo svolgimento dei suoi compiti e puo' disporne la convocazione.
2. L'attuario incaricato e la societa' di revisione si scambiano i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
 
Art. 8.
Imprese con sede legale in uno dei Paesi
dell'Unione europea
1. Ai fini dell'accertamento del rispetto delle disposizioni normative italiane in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le imprese di cui al presente articolo trasmettono all'ISVAP, a richiesta, la documentazione tecnica di supporto dei premi di tariffa praticati in Italia.
 
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente decreto ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 1, si applicano alle tariffe e alle modifiche tariffarie che entrano in vigore novanta giorni dopo la nomina dell'attuario incaricato. A decorrere dal 1° giugno 2004 tutte le tariffe in vigore sono comunque sottoposte alla verifica dell'attuario.
2. Le disposizioni relative alle riserve tecniche si applicano a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2003.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Roma, 28 gennaio 2004
Il Ministro: Marzano Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2004 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 225
 
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