Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2004 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 19 febbraio 2004
Disposizioni in materia di cessione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato. (Deliberazione n. 18/04).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 19 febbraio 2004;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003 recante assunzione della titolarita' delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della societa' Acquirente unico S.p.a. ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e direttive alla medesima societa' (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 29 gennaio 2004 recante modalita' per la vendita sul mercato, per l'anno 2004, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79/1999, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: decreto ministeriale 29 gennaio 2004);
Visti:
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 1° aprile 2003, n. 27/03, come modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 27/03);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2003, n. 67/03, come modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 67/03);
la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2003, n. 111/03;
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 18 dicembre 2003, n. 157/03;
la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2003, n. 163/03, come modificata e integrata;
la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 05/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 07/04 (di seguito: deliberazione n. 7/04);
la deliberazione dell'Autorita' 6 febbraio 2004, n. 13/04;
la deliberazione dell'Autorita' 19 febbraio 2004, n. 17/04;
Visti gli indirizzi del Ministro delle attivita' produttive alle societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., (Gestore del mercato elettrico S.p.a. e Acquirente unico S.p.a. (di seguito: Acquirente unico) del 30 gennaio 2004, ricevuti dall'Autorita' in data 3 febbraio 2004, prot. Autorita' n. 3159 del 3 febbraio 2004 (di seguito: indirizzi ministeriali 30 gennaio 2004);
Considerato che:
il decreto ministeriale 19 dicembre 2003 stabilisce che l'Acquirente unico assuma le proprie funzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2004 e che contestualmente la societa' Enel S.p.a. cessi di svolgere le funzioni vicarie di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999; e che tale previsione trova eccezione, sino al 1° febbraio 2004, nell'acquisto di energia elettrica nell'ambito del sistema transitorio di offerte di vendita di energia elettrica di cui alla deliberazione n. 67/03 (di seguito: STOVE) e nelle conseguenti cessioni alle imprese distributrici, per le quali attivita' l'Acquirente unico si avvale della societa' Enel S.p.a.;
con la deliberazione n. 7/04 e' stato prorogato, fino alla data di entrata in operativita' del dispacciamento di merito economico, il funzionamento dello STOVE e sono state altresi' introdotte modificazioni alle deliberazioni n. 27/03 e n. 67/03, al fine di rendere coerenti le disposizioni di cui alle predette deliberazioni con le disposizioni di cui alla deliberazione n. 05/04;
gli indirizzi ministeriali 30 gennaio 2004 prevedono che, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2004 e la data di avvio del Sistema Italia 2004, l'Acquirente unico continui ad avvalersi della societa' Enel S.p.a. al fine di assicurare la fornitura dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;
il decreto ministeriale 29 gennaio 2004 prevede che l'Acquirente unico partecipi alle procedure di assegnazione di capacita' produttiva stabilite dal medesimo decreto;
l'art. 5, comma 5.3, della deliberazione n. 5/04, prevede che, per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2004 e la data di entrata in operativita' del dispacciamento di merito economico e, comunque non successivamente al 31 marzo 2004, le imprese distributrici versino all'Acquirente unico un corrispettivo pari a 0,01 centesimi di euro/kWh applicato all'energia elettrica destinata al mercato vincolato; e che tale corrispettivo e' versato ai fini della copertura di una quota dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per la remunerazione del servizio di dispacciamento;
Ritenuto che sia opportuno:
al fine di stabilire disposizioni coerenti con gli indirizzi ministeriali 30 gennaio 2004, laddove si prevede che l'Acquirente unico si avvalga della societa' Enel S.p.a. al fine di assicurare la fornitura dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, disciplinare, fino all'entrata in operativita' del dispacciamento di merito economico, le modalita' di cessione da parte dell'Acquirente unico alla societa' Enel S.p.a. dell'energia elettrica acquistata attraverso le procedure di assegnazione di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 2004 e dell'energia elettrica importata ai sensi dell'art. 9, comma 9.2, della deliberazione n. 157/03;
prevedere che l'Acquirente unico versi alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. il gettito rinveniente dall'applicazione del corrispettivo di cui al sopra richiamato art. 5, comma 5.3, della deliberazione n. 5/03 a copertura parziale degli oneri di dispacciamento del mercato vincolato;
Delibera
di approvare il seguente provvedimento:
Art. 1.
Modificazioni all'allegato A alla deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas 1° aprile 2003, n. 27/03.
1.1 L'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 1° aprile 2003, n. 27/03, e' modificato come segue:
a) all'art. 7, dopo il comma 7.14, e' inserito il comma:
«7.14.1 Il Gestore della rete e' autorizzato a trattenere, a titolo di acconto sui versamenti ad esso dovuti ai sensi dell'art. 70, comma 70.1, del testo integrato, ilgettito generato dall'imposizione della componente UC5 di cui all'art. 7, commi 7.1, lettera c) e 7.3, lettera c).»;
b) all'art. 12, dopo il comma 12.1, sono aggiunti i seguenti commi:
«12.1.1 La societa' Acquirente unico S.p.a. versa al Gestore della rete il gettito rinveniente dall'applicazione dell'art. 5, comma 5.3, della deliberazione n. 5/04.
12.1.2 il Gestore della rete versa alla cassa il gettito rinveniente dall'applicazione dell'art. 9, comma 9.18, che viene destinato al finanziamento del conto oneri per certificati verdi.».
 
Art. 2.
Modificazioni all'allegato A alla deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03.
2.1 L'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03, e' modificato come segue:
a) all'art. 1 e' aggiunta la seguente definizione:
«deliberazione n. 13/04 e' la deliberazione dell'Autorita' 6 febbraio 2004, n. 13/04;»;
b) all'art. 10, comma 10.4, lettera b), le parole «al mercato vincolato» sono sostituite dalle parole «alla societa' Acquirente unico S.p.a.»;
c) prima dell'art. 10, comma 10.4.2, e' inserito il seguente comma:
«10.4.1 Fino alla entrata in operativita' del dispacciamento di merito economico la societa' Acquirente unico S.p.a. cede alla societa' Enel S.p.a. l'energia elettrica acquistata ai sensi dell'art. 3, comma 3.1, lettera a), e art. 10, comma 10.2, della deliberazione n. 13/04 e l'energia elettrica importata ai sensi dell'art. 9, comma 9.2, della deliberazione n. 157/03. La societa' Enel S.p.a. versa, al termine di ciascun mese, alla societa' Acquirente unico S.p.a. un corrispettivo pari al prezzo di cui all'art. 5, comma 5.2, della deliberazione n. 05/04 applicato alla predetta energia elettrica. Per l'energia elettrica acquistata ai sensi dei commi 3.1, lettera a), e 10.2 della deliberazione n. 13/04, il pagamento del predetto corrispettivo avviene entro il ventisettesimo giorno del primo mese successivo a quello a cui si riferisce la predetta energia elettrica. Per l'energia elettrica importata ai sensi dell'art. 9, comma 9.2, della deliberazione n. 157/03, il pagamento di una somma pari al 90% del predetto corrispettivo avviene entro il trentesimo giorno del primo mese successivo a quello a cui si riferisce la predetta energia elettrica; il pagamento della somma rimanente avviene entro il trentesimo giorno del secondo mese successivo.»;
d) all'art. 20, dopo il comma 20.3, e' aggiunto il seguente comma:
«20.3.1 Fino alla entrata in operativita' del dispacciamento di merito economico, la societa' Acquirente unico S.p.a. si avvale della societa' Enel S.p.a. per l'acquisto di energia elettrica nello STOVE.».
 
Art. 3.
Modificazioni alla deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica
e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04
3.1 Dopo l'art. 5, comma 5.9, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, e' aggiunto il seguente comma:
«5.10 Per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2004 e la data di entrata in operativita' del dispacciamento di merito economico, la societa' Acquirente unico S.p.a. si avvale della societa' Enel S.p.a. per la cessione alle imprese distributrici dell'energia elettrica destinata alla fornitura del mercato vincolato.».
 
Art. 4.
Correzione di errori materiali nella deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas 30 gennaio 2004, n. 7/04.
4.1 All'art. 1, comma 1.1, lettera g), della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 7/04, le parole «4.1» sono sostituite dalle parole «4.2».
 
Art. 5.
Disposizioni transitorie e finali
5.1 Le disposizioni di cui alle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 1° aprile 2003, n. 27/03, 26 giugno 2003, n. 67/03 e 30 gennaio 2004, n. 5/04, come risultanti dalle modificazioni e integrazioni introdotte con il presente provvedimento, si applicano a far data dal 1° febbraio 2004.
5.2 Il Gestore della rete versa alla Cassa conguaglio per il settore elettrico il gettito rinveniente dall'applicazione dell'art. 9, comma 9.18 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 1° aprile 2003, n. 27/03, nel corso dell'anno 2003 e del mese di gen-naio 2004.
Di pubblicare l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 1° aprile 2003, n. 27/03 e l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03, con le modificazioni introdotte dal presente provvedimento.
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 19 febbraio 2004
Il presidente: Ortis
 
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