Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
DECRETO 12 dicembre 2003
Organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri con particolare riguardo agli articoli 4 e 7;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001, recante la delega di funzioni al Ministro per gli affari regionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002 che stabilisce, tra l'altro, il numero massimo degli uffici e dei servizi del Dipartimento per gli affari regionali;
Visto il decreto del Ministro per gli affari regionali del 23 dicembre 2002, recante l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 novembre 2003, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 23 luglio 2002 che stabilisce, tra l'altro, il numero massimo degli uffici e dei servizi del Dipartimento per gli affari regionali e la costituzione dell'Ufficio per il federalismo amministrativo;
Accertata la necessita' di definire l'organizzazione interna del Dipartimento per gli affari regionali in applicazione delle norme di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 303 del 1999 nell'ambito delle funzioni delegate al Ministro per gli affari regionali e della recente riforma del titolo V della Costituzione;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Decreta:
Art. 1.
Dipartimento per gli affari regionali
Il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato Dipartimento, e' organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.
 
Art. 2.
Funzioni
1. Il Dipartimento e' la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il coordinamento dell'azione governativa in materia di rapporti con il sistema delle autonomie, per la promozione dello sviluppo e della collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali, nonche' per la promozione, anche in esito alle deliberazioni degli appositi organi a composizione mista, delle iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali, assicurando l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e dei rimedi previsti per i casi di inerzia e di inadempienza, ferme restando le posizioni di autonomia funzionale e strutturale attribuite all'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Dipartimento cura, altresi', i rapporti inerenti all'attivita' delle regioni all'estero; l'attuazione degli statuti delle regioni e province ad autonomia speciale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone di confine; la promozione ed il coordinamento delle azioni governative per la salvaguardia delle zone montane.
2. Il Dipartimento provvede agli adempimenti giuridici ed amministrativi, allo studio, all'istruttoria delle leggi regionali e degli atti riguardanti l'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per gli affari regionali.
3. Il Dipartimento provvede, inoltre, agli affari generali e agli affari relativi al personale, alla cura dei beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento e ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione attribuita o delegata al Ministro per gli affari regionali.
4. Il Dipartimento provvede, altresi', alle relazioni con il pubblico ed a tutte le richieste di informazioni relative alle materie di competenza del Ministro per gli affari regionali.
 
Art. 3.
Ministro per gli affari regionali
1. Il Ministro per gli affari regionali, di seguito indicato Ministro, e' l'organo di governo del Dipartimento.
2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definisce le priorita' e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. Il Ministro, nei limiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999, puo' avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati in conformita' della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi e commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.
5. Il Ministro, nelle materie di propria competenza, provvede a costituire commissioni e gruppi di lavoro anche in relazione a specifici obiettivi previamente individuati.
 
Art. 4.
Capo del Dipartimento
1. Il capo del Dipartimento nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro; coordina l'attivita' degli uffici di livello dirigenziale generale e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro.
2. Il capo del Dipartimento si avvale di un proprio ufficio di segreteria.
3. Il capo del Dipartimento cura i rapporti con il segretario generale e con i Dipartimenti e gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretariato generale.
4. Con successivi provvedimenti del capo del Dipartimento verra' disciplinata la graduazione delle funzioni dirigenziali, l'articolazione dei servizi in unita' operative e verranno individuate le funzioni per il conseguimento di specifici obiettivi, per lo studio, la ricerca e le attivita' ispettive, nell'ambito di quanto previsto dal presente decreto e comunque nel rispetto dei limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio.
5. Le funzioni vicarie per i casi di assenza o impedimento del capo del Dipartimento sono attribuite, su proposta di quest'ultimo, dal Ministro al responsabile di uno degli uffici del Dipartimento. In mancanza di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal dirigente di prima fascia con maggiore anzianita' nella qualifica in servizio presso il Dipartimento.
 
Art. 5.
Organizzazione del Dipartimento
1. Il Dipartimento si articola in quattro uffici, cui sono preposti coordinatori con l'incarico di funzioni di livello dirigenziale generale, e undici servizi, cui sono preposti coordinatori con l'incarico di funzioni di livello dirigenziale.
2. Nell'ambito del Dipartimento per gli affari regionali, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari regionali, opera, altresi', l'Ufficio per il federalismo amministrativo.
3. Gli incarichi di coordinatore degli uffici e dei servizi del Dipartimento sono conferiti in conformita' all'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro provvede al conferimento degli incarichi di studio, consulenza o comunque diversi dalla direzione di uffici.
4. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:
I) Ufficio comunicazione, sistemi informativi regionali, gestione e controllo;
II) Ufficio attivita' giuridiche e politiche regionali;
III) Ufficio attivita' internazionali e politiche settoriali;
IV) Ufficio politiche speciali e riforme istituzionali.
Ciascun ufficio con le sue articolazioni in servizi e unita' operative, secondo la competenza attribuita, svolge compiti di studio e predisposizione di approfondimenti tematici, cura dei progetti e delle riforme, concertazione, monitoraggio, attuazione statutaria, esame di legittimita', raccordo con la segreteria della Conferenza per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la segreteria della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali e la Conferenza unificata.
5. L'ufficio I - Ufficio comunicazione, sistemi informativi regionali, gestione e controllo si articola nei seguenti servizi:
servizio I - servizio stampa, comunicazione, biblioteca e documentazione;
servizio II - servizio personale, rapporti istituzionali, gestione degli atti di sindacato ispettivo e del contenzioso, valutazione dei dirigenti;
servizio III - servizio per i sistemi informativi e le statistiche regionali, contabilita' e controllo di gestione.
6. L'ufficio II - Ufficio attivita' giuridiche e politiche regionali si articola nei seguenti servizi:
servizio IV - servizio per le politiche economiche e finanziarie;
servizio V - servizio per le politiche infrastrutturali;
servizio VI - servizio per le politiche ordinamentali e gli statuti;
servizio VII - servizio per le politiche socio-sanitarie e culturali.
7. L'ufficio III - Ufficio attivita' internazionali e politiche settoriali si articola nei seguenti servizi:
servizio VIII - servizio relazioni internazionali, comunitarie e transfrontaliere delle regioni e degli enti locali;
servizio IX - servizio per le politiche di settore e le attivita' promozionali e di progettazione.
8. L'ufficio IV - Ufficio politiche speciali e riforme istituzionali si articola nei seguenti servizi:
servizio X - servizio regioni a statuto speciale e province autonome, per le politiche connesse alle autonomie speciali e delle minoranze;
servizio XI - servizio per le riforme istituzionali.
 
Art. 6.
Ufficio per il federalismo amministrativo
1. L'Ufficio per il federalismo amministrativo e' istituito, nell'ambito del Dipartimento per gli affari regionali, alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del Ministro per gli affari regionali, di cui non costituisce ufficio di diretta collaborazione.
2. L'Ufficio cura la realizzazione delle attivita' connesse all'attuazione del conferimento delle funzioni amministrative dell'art. 118 della Costituzione, nonche' il completamento delle procedure di trasferimento di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. L'ufficio V - Ufficio per il federalismo amministrativo si articola nei seguenti servizi:
servizio XII - servizio territorio, ambiente e infrastrutture;
servizio XIII - servizio alla persona e alla comunita'.
4. Alle dirette dipendenze del capo dell'Ufficio opera una segreteria tecnica con compiti istruttori.
 
Art. 7.
Disposizioni finali
1. Il decreto del Ministro per gli affari regionali in data 23 dicembre 2002 e' abrogato.
2. Il presente decreto verra' inviato all'esame dei competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2003
Il Ministro: La Loggia Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2004 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 111
 
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