Gazzetta n. 65 del 18 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 1 marzo 2004
Istituzione dell'Universita' telematica non statale "Guglielmo Marconi".

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, con il quale e' stato approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il piano di azione della commissione dell'Unione europea del 24 maggio 2000 e 28 marzo 2001 "Piano d'azione e-learning - Pensare all'istruzione di domani";
Vista la risoluzione del Consiglio dei Ministri istruzione dell'Unione europea del 13 luglio 2001 sull'e-learning (2001/C 204/02), la quale, tra l'altro, incoraggia gli Stati membri a esprimere nuovi metodi e approcci di apprendimento e a promuovere la mobilita' virtuale e progetti di campus transnazionali virtuali;
Vista la decisione n. 2318/2003/CE del 5 dicembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio recante l'adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma e-learning);
Preso atto che la predetta proposta di decisione intende supportare, anche con specifiche risorse, le iniziative degli Stati membri dell'Unione europea nel settore della formazione a distanza e, nell'ambito dei settori prioritari di intervento, quello universitario;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ed in particolare l'art. 26, concernente le iniziative in materia di innovazione tecnologica;
Considerato che il comma 5 del predetto art. 26, stabilisce che "con decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato";
Visto il decreto interministeriale 17 aprile 2003 con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle universita' statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare i titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto interministeriale del 25 giugno 2003 con il quale e' stato nominato il Comitato di esperti di cui all'art. 5 del predetto decreto 17 aprile 2003;
Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003 con il quale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, sono stati determinati gli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006;
Vista la successiva nota di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottata in data 4 dicembre 2003, prot. n. 1643, con la quale sono stati individuati i contenuti della programmazione universitaria e le indicazioni operative anche con riferimento alla istituzione di nuove universita' non statali ivi comprese quelle di cui al predetto decreto interministeriale 17 aprile 2003;
Vista l'istanza presentata in data 11 luglio 2003 per la costituzione di una universita' telematica denominata "Universita' telematica G. Marconi";
Preso atto che la predetta istanza e' stata integrata da successiva documentazione trasmessa in data 31 ottobre 2003, 11 dicembre 2003 e 5 febbraio 2004;
Visto il parere reso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 dicembre 2004;
Visto il parere reso dal predetto Comitato di esperti pervenuto alla Direzione generale per l'universita' con nota del 14 gennaio 2004;
Vista la nota in data 16 febbraio 2004 del Presidente del Comitato tecnico organizzatore dell'Universita' telematica "G. Marconi" con la quale sono stati forniti esaustivi chiarimenti e puntuali assicurazioni in ordine agli adempimenti integrativi richiesti nei predetti pareri del Consiglio universitario nazionale e del Comitato di esperti;
Rilevato che la programmazione dell'offerta formativa del suddetto Ateneo telematico rispetta, in termini di requisiti minimi strutturali, i criteri ed i parametri definiti dal Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario nel proprio DOC 3/03 dell'aprile 2003;
Vista la documentazione allegata alla predetta nota con la quale, tra l'altro, sono stati trasmessi un nuovo schema di Statuto e di Regolamento didattico di Ateneo;
Decreta:
Art. 1.
1. A decorrere dalla data del presente decreto e' istituita l'Universita' telematica non statale "G. Marconi".
2. L'Universita' e' autorizzata ad istituire ed attivare i seguenti corsi di laurea di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
- scienze giuridiche (classe 31);
- scienze economiche (classe 28);
- scienze geotopocartografiche, estimative, territoriali ed edilizie (classe 7);
- scienze dell'educazione e della formazione (classe 18);
- scienze del servizio sociale (classe 6);
- lingua e cultura italiana (classe 5);
3. I corsi di laurea di cui al comma 2, per i fini di cui agli articoli 4 e 6 del decreto interministeriale 17 aprile 2003, sono accreditati per il rilascio dei rispettivi titoli accademici al termine dei corsi stessi.
 
Art. 2.
1. Sono approvati lo Statuto ed il Regolamento didattico di Ateneo dell'Universita' telematica di cui all'art. 1, allegati al presente decreto.
 
Art. 3.
1. Al termine del terzo e quinto anno, di attivita' dell'Universita' telematica di cui all'art. 1, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario provvedera' ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del nucleo di valutazione interno dell'Universita' stessa;
2. Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° marzo 2004
Il Ministro: Moratti
 
Universita' Telematica
"GUGLIELMO MARCONI"
STATUTO

Articolo 1

1. E' istituita la UNIVERSITA' TELEMATICA "GUGLIELMO MARCONI" di seguito denominata Universita', con sede centrale in Roma.
2. La UNIVERSITA' "GUGLIELMO MARCONI" nasce con la finalita' specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere un ruolo utile nella societa', di sviluppare la loro personalita' e il rispetto per i diritti degli uomini e per le liberta' fondamentali.
3. Per il perseguimento di tali obiettivi l'Universita' "GUGLIELMO MARCONI", ai sensi dall'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attivita' di ricerca e di studio, attivita' di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning. A tale fine l'Universita' adotta ogni idonea iniziativa per rendere accessibili agli studenti i corsi di studio a distanza e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori.
4. L'Universita' appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'articolo 1, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed e' dotata di personalita' giuridica.
5. L'Universita' e' autonoma ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e disciplinare in conformita' alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto.

Articolo 2

1. L'Universita' e' promossa e sostenuta dal Consorzio "TERTIUM", con sede a Roma, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.
2. Allo sviluppo dell'Universita' potranno altresi' concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dei promotori.
3. Al mantenimento dell'Universita' sono altresi' destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonche' tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.
4. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Universita' sviluppa la ricerca e svolge attivita' didattiche sperimentali nonche' attivita' a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri.
5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Universita' procede alla sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative.
6. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Universita' garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della propria sede.

Articolo 3

Sono organi centrali dell'Universita': a) il Consiglio di Amministrazione; b) il Presidente; c) la Giunta; d) il Rettore; e) il Senato Accademico; f) il Nucleo di Valutazione Interno; g) il Collegio dei Revisori dei conti.

Costituiscono strutture accademiche e di ricerca: a) i Consigli di Facolta'; b) i Consigli di Corso di studio; c) i Dipartimenti.

Articolo 4

Il Consiglio di Amministrazione e' cosi' composto:

a) il Presidente del Consorzio TERTIUM o suo delegato; b) cinque rappresentanti designati dal Consorzio "TERTIUM", di cui
almeno due indicati dal Presidente del FOR.COM.; c) il Rettore; d) due membri designati dal Senato Accademico tra i professori di
ruolo dell'Universita'; e) un rappresentante dei Ministero dell'istruzione, dell'Universita'
e della Ricerca Scientifica; f) un rappresentante designato da Confindustria; g) il Direttore generale.

2. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Universita' di importo determinato con delibera del Consiglio stesso.
3. La mancata designazione di una o piu' rappresentanze non inficia la validita' di costituzione del Consiglio.
4. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra le componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Universita', il vice Presidente ed il Segretario, il quale puo' essere scelto anche al di fuori del Consiglio.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni.

Articolo 5

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge attivita' di programmazione e di indirizzo generale dell'Universita' e sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale, fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente Statuto.
2. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione:

a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' in
funzione delle finalita' istituzionali; b) decidere sulle questioni patrimoniali dell'Universita' e
provvedere alla approvazione del bilancio di previsione e del
conto consuntivo dell'Universita'; c) deliberare l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di
studio; d) nominare il Rettore; e) provvedere, a maggioranza dei propri componenti, sentito il Senato
accademico, in ordine alle modifiche del presente Statuto; f) deliberare su proposta del Senato Accademico il Regolamento
didattico di Ateneo; g) deliberare, su proposta del Senato Accademico, in merito alle
chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, ed
alla stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca; h) deliberare sulle assunzioni del personale non docente con
qualifica dirigenziale; i) deliberare il regolamento per il funzionamento dei servizi
amministrativi e contabili dell'Universita', nonche' quello per la
disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del
personale non docente; j) deliberare l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche
all'estero, nel rispetto della normativa vigente; k) deliberare sui criteri per la determinazione delle tasse di
iscrizione, dei contributi e degli eventuali esoneri; I) deliberare sui criteri per il conferimento dei premi, borse di
studio e di perfezionamento e degli assegni di ricerca; m) deliberare su ogni altro argomento di interesse dell'Universita'
che non sia demandato ad altri organi; n) nominare i membri del Nucleo di valutazione interno e approvare il
regolamento di funzionamento.

3. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Articolo 6

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie; b) ha la rappresentanza legale dell'Universita' anche in giudizio; c) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e
della Giunta ove costituita; d) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del
Consiglio di Amministrazione e della Giunta salva la competenza
del Rettore in materia di didattica e di ricerca scientifica.

Articolo 7

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede a costituire una Giunta quale sua emanazione operativa composta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Rettore e da un Consigliere scelto di comune accordo.
2. Possono essere invitati a partecipare alla Giunta i Presidi di Facolta' allorche' vengano trattate materie di loro specifica competenza.
3. Sulla base di specifiche deleghe del Consiglio di Amministrazione la Giunta delibera:

a) a norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei
professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, nonche' alla
stipula di contratti di insegnamento e di ricerca; b) sulle assunzioni del personale non docente con qualifica
dirigenziale; c) sentito il Consiglio di Facolta', sulle modalita' di ammissione
degli studenti ai corsi di studio; d) sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali
esoneri; e) sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento
nonche' sugli assegni di ricerca.

4. La Giunta adotta, nei casi di necessita' e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

Articolo 8

1. Il Rettore e' nominato ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto tra personalita' del mondo accademico di riconosciuto valore e qualificazione scientifica.
2. Il Rettore dura in carica un quadriennio e puo' essere confermato.
3. Il Rettore:

a) riferisce con relazione annuale al Consiglio di Amministrazione
sull'attivita' scientifica e didattica dell'Universita'; b) cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e,
didattica; c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione in materia scientifica e didattica; d) rappresenta l'Universita' nelle cerimonie e nel conferimento dei
titoli accademici; e) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi
sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli
altri organi previsti dal presente Statuto.

4. Il Rettore puo' designare tra i professori ordinari dell'Universita' un pro-Rettore chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o assenza.

Articolo 9

1. Il Senato Accademico e' composto dal Rettore, che lo convoca e lo presiede e dai Presidi delle Facolta' istituite.
2. L'ordine dei giorno delle sedute del Senato Accademico e' comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Universita'.
3. Il Senato Accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono attribuite dalle norme dell'ordinamento universitario. In particolare il Senato Accademico:

a) elabora il programma delle attivita' didattiche ed il piano di
sviluppo dei Corsi di studio dell'Ateneo; b) propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle
strutture didattiche e di ricerca dell'Universita'; c) propone le chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei
ricercatori di ruolo, e la stipula dei contratti di insegnamento e
di ricerca; d) esprime parere sui criteri per la ripartizione delle risorse
finanziarie per il personale docente e dei finanziamenti per la
ricerca; e) adotta il proprio regolamento interno di funzionamento; f) stabilisce la tipologia delle modalita' didattiche da adottare
nello svolgimento dei processi di insegnamento/apprendimento,
anche attraverso forme di interazione "a distanza", per
l'organizzazione delle verifiche del profitto degli studenti.

4. Alle adunanze del Senato Accademico partecipa con voto consultivo il Direttore Generale il quale esercita le funzioni di Segretario del Senato stesso.

Articolo 10

1. L'Universita' adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione Interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.
2. L'Universita' assicura al Nucleo di Valutazione Interno l'autonomia operativa, nonche' il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

Articolo 11

1. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Universita' e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti prevalentemente tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili.
2. Le procedure di nomina e di funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti sono determinate nel Regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la gestione dell'Universita' adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

1. Le Facolta' hanno autonomia scientifica e didattica, nell'ambito del presente Statuto e hanno il compito primario di promuovere e organizzare l'attivita' didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonche' le altre attivita' didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Sono organi della Facolta':

a) il Preside;
b) il Consiglio di Facolta'.

3. Il Preside rappresenta la Facolta', ne promuove e coordina l'attivita', sovraintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facolta'. In particolare il Preside:

a) convoca e presiede il Consiglio di Facolta', predisponendo il
relativo ordine del giorno; b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di
Regolamento in materia didattica; c) cura l'ordinato svolgimento delle attivita' della Facolta'; d) e' membro di diritto del Senato Accademico; e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base
alle norme di legge, di statuto e di regolamento.

4. Il Preside viene eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia aventi titolo all'elettorato passivo in base alle leggi vigenti ed e' nominato dal Rettore. Il Preside dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile per non piu' di due mandati consecutivi.
5. Il Preside e' eletto dai professori di ruolo di prima fascia. La seduta per l'elezione del Preside e' presieduta dal Decano della Facolta'. Le modalita' di svolgimento delle elezioni sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

Articolo 13

1. Il Consiglio di Facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia. Fanno parte inoltre del Consiglio di Facolta', secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo, i rappresentanti dei ricercatori universitari. Le modalita' di funzionamento di ciascun Consiglio di Facolta' sono stabilite dal regolamento di Facolta', deliberato dal Consiglio nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento generale di Ateneo.
2. Sono compiti del Consiglio di Facolta':

a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo
della Facolta', ai fini della definizione dei piani di sviluppo
dell'Ateneo; b) la programmazione e l'organizzazione delle attivita' didattiche in
conformita' alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e
del Senato Accademico; c) la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la
copertura degli insegnamenti attivati; d) la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione
ai corsi di studio; e) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle
norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze
degli altri organi previsti dal presente Statuto.

Articolo 14

1. Nel rispetto delle finalita' indicate all'art. 1 l'Universita' puo' rilasciare i titoli accademici di cui all'art. 3 del Decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, al termine dei corsi di studio a distanza previsti nel Regolamento didattico di Ateneo.
2. L'Universita' puo' istituire i corsi previsti dell'art. 6 della Legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi nonche' ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Universita'.
3. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999 n. 4, l'Universita' puo' attivare, disciplinandoli nel Regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o delle lauree specialistiche, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e di secondo livello.

Articolo 15

1. L'Universita' favorisce attivita' di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.
2. L'Universita' collabora con Organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.
3. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Universita' puo' stipulare accordi e convenzioni con Universita' e Istituzioni culturali e scientifiche di altri paesi; a tale fine puo' promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica.

Articolo 16

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, di cui all'art. 14 comma 1 del presente Statuto, sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo dell'Universita' e dai regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all'art. 12 del Decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999.
2. Il Regolamento didattico di Ateneo e' deliberato, su proposta del Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione dell'Universita'.

Articolo 17

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal Regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia, da ricercatori nonche' da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.
2. I contratti di cui al comma precedente possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale.
3. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle Universita' statali.
4. I professori trasferiti dalle Universita' statali e non statali entrano in ruolo con l'anzianita' maturata alla data del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime Universita' statali e non statali.
5. Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre Universita', liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica.
6. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.
7. I contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, il compenso e le relative modalita' di corresponsione. Il compenso e', commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto.

Articolo 18

1. I docenti di ruolo e i professori a contratto svolgono le attivita' di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.
2. L'attivita' di ricerca e' compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Universita'.
3. L'Universita', al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente e ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata.

Articolo 19

1. In sede di prima applicazione del presente Statuto, e per un periodo non superiore a mesi 36, le funzioni del Consiglio di Amministrazione, dei Consigli di Facolta' e del Senato Accademico sono svolte da un Comitato tecnico organizzatore costituito dal Presidente del Consorzio TERTIUM, che assume altresi' le funzioni di Rettore, e da un massimo di sei componenti designati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio stesso, di cui almeno quattro rivestenti la qualifica di professori universitari.
2. Il Comitato tecnico organizzatore entro 60 giorni dall'insediamento assume le deliberazioni necessarie per il funzionamento dell'Universita' e per la nomina degli ordinari organi.
3. Il Comitato di cui al comma 1 cessera' dalle sue funzioni all'atto di insediamento degli ordinari organi previsti dal presente Statuto.

Articolo 20

1. Il Direttore Generale dell'Universita' e' assunto su proposta del Rettore con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni rinnovabile, tra persone' dotate di esperienza manageriale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del Direttore Generale e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.

Articolo 21

1. Qualora la Universita' "GUGLIELMO MARCONI" debba per qualsiasi motivo cessare le sue attivita', essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attivita' patrimoniale sara' devoluta dal Consiglio di Amministrazione al Consorzio TERTIUM.

Articolo 22

1. Il Presente Statuto entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, ai sensi del Decreto ministeriale 17 aprile 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003.
2. Il presente Statuto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
UNIVERSITA' TELEMATICA GUGLIELMO MARCONI
REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

TITOLO 1
OFFERTA FORMATIVA DELL'ATENEO

Art. 1
Autonomia didattica e regolamento didattico di Ateneo

1. Il presente regolamento didattico di Ateneo definisce e disciplina:

a. gli ordinamenti didattici dei corsi di studio; b. le attivita' ed i servizi didattici integrativi, di orientamento,
di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione
permanente e ricorrente; c. i principi generali che le Strutture didattiche dell'Ateneo devono
includere nei rispettivi regolamenti didattici; d. i criteri per il riconoscimento anche parziale, di studi compiuti
presso universita' straniere ed il riconoscimento dei titoli
accademici conseguiti all'estero.

Art. 2
Strutture didattiche

1. Le Facolta' sono le strutture didattiche primarie dell'Ateneo. Ad esse afferiscono i corsi di studio istituiti presso l'Ateneo.
2. Ciascuna Facolta' predispone il proprio regolamento interno.
3. L'elenco delle Facolta' istituite e' allegato al presente regolamento.

Art. 3
Corsi e titoli di studio

1. L'Universita' Guglielmo Marconi utilizza le tecnologie informatiche e telematiche e adotta un'architettura di sistema in grado di gestire e rendere accessibili all'utente i corsi di studio a distanza, al termine dei quali sono rilasciati i titoli accademici.
2. L'Universita' rilascia i seguenti titoli di studio: laurea (L), laurea specialistica (LS), diploma di specializzazione (DL), dottorato di ricerca (DR), Master universitario (MU) di 1^ e di 2^ livello. I predetti titoli sono conseguiti al termine dei rispettivi corsi di studio e di dottorato.
3. L'Ateneo puo' attivare, ai sensi delle leggi vigenti, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati all'aggiornamento ed al completamento della formazione universitaria.
4. I corsi di studio, di cui al comma precedente, possono essere attivati anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 341/90.
5. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalita' previste dalle leggi e dai decreti in vigore.
6. L'Ateneo, sulla base di apposite convenzioni, puo' rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altri atenei italiani ed esteri. Nel caso di convenzioni con atenei esteri la durata dei corsi di studio puo' essere variamente determinata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 del DM n. 509/99 e delle eventuali disposizioni normative previste dall'Unione Europea.
7. Il Senato Accademico esamina annualmente le proposte di attivazione di nuovi corsi di studio da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.
8. Il Senato Accademico ha il compito di adeguare l'offerta didattica dell'Ateneo procedendo, previo parere del Nucleo di Valutazione, alla revisione triennale, dell'elenco dei corsi di studio attivati dall'Ateneo anche attraverso la verifica del conseguimento effettivo dei relativi obiettivi qualificanti.
9. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio disciplina:

a. la denominazione; b. la relativa classe di appartenenza; c. gli obiettivi formativi; d. il quadro generale delle attivita' formative da inserire nei
curricula; e. i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa; f. la caratteristica della prova finale.

Gli ordinamenti didattici relativi ai corsi di studio attivati sono allegati al presente regolamento e ne costituiscono parte integrante.
10. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio dovra' consentire la massima flessibilita' di fruizione dei corsi, permettendo sia la selezione del massimo numero di crediti annuali conseguibili, sia la diluizione di tali crediti su un ambito pluriennale.
11. Per i fini di cui al Decreto Ministeriale 17 Aprile 2003, l'organizzazione didattica dei corsi di studio valorizza al massimo le potenzialita' delle tecnologie informatiche ed in particolare la multimedialita', l'interattivita' con i materiali didattici, l'interattivita' umana, l'adattivita', l'interoperabilita' dei sottosistemi.
12. I corsi di studio prevedono un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica o di orario specifico e il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, attraverso il tracciamento del percorso e attraverso frequenti momenti di valutazione e autovalutazione.

Art. 4
Classi di studio

1. I corsi di studio di primo e secondo livello aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, afferiscono alle classi di cui all'art. 4 comma 2 del Decreto Ministeriale n. 509/99.
2. I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo al termine dei corsi di studio appartenenti alla medesima Classe hanno lo stesso valore legale. Essi sono individuati dalla rispettiva denominazione oltre che dall'indicazione numerica della Classe di appartenenza.
3. Le Facolta' interessate contribuiscono a definire gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Universita'.
4. Attraverso apposite convenzioni possono essere attivati corsi di studio interateneo che saranno disciplinati nel regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 5
Corsi di specializzazione

1. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attivita' professionali e puo' essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea fatte gia' proprie dall'ordinamento giuridico italiano.
2. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. Altri requisiti specifici di ammissione, nonche', gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio gia' conseguito ritenuti necessari per l'ammissione, sono stabiliti dai decreti ministeriali e, a norma di essi, dai Regolamenti didattici.
3. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di crediti compreso tra 300 e 360, comprensivi di quelli gia' acquisiti e riconosciuti validi per l'ammissione al corso, fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.

Art. 6
Corsi di dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Universita', enti pubblici o soggetti privati, attivita' di ricerca di alta qualificazione.
2. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso di una delle Lauree specialistiche comprese nell'elenco delle relative classi e precisato dall'ordinamento didattico relativo al corso di dottorato stesso, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero ai sensi delle leggi vigenti. L'accesso ai corsi di dottorato di ricerca e' consentito anche ai possessori di diplomi di laurea conseguiti in base alle normative vigenti prima della data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
3. L'istituzione da parte dell'Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, l'approvazione dei relativi ordinamenti didattici e le normative relative all'assegnazione delle borse di studio sono disciplinati dall'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal Decreto Ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999. Sulla base di tale normativa, l'attivazione di un corso di dottorato di ricerca avviene su proposta di uno o piu' Dipartimenti, sentito il Consiglio di Amministrazione.
4. La denominazione dei corsi di dottorato di ricerca, il loro ordinamento didattico comprensivo dell'eventuale articolazione in curricula e le norme che ne regolano l'attivita' didattica, sono determinate dal regolamento didattico relativo, elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal Senato Accademico.

Art. 7
Corsi di Master di 1^ e 2^ livello

1. L'Universita' puo' attivare corsi di studio, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di Master universitario di 1^ e di 2^ livello.
2. L'offerta didattica dei corsi di Master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative specifiche espresse dalla societa' civile. A tale scopo l'impostazione degli ordinamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilita' e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.
3. L'Ateneo puo' istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, corsi di Master congiunti (ossia interuniversitari) di primo e di secondo livello.
4. I corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.
5. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica. La durata minima dei corsi di Master universitario e' di norma un anno.

Art. 8
Attivita' didattiche integrative

1. Le Strutture didattiche dell'Universita', anche in collaborazione con enti esterni, possono assicurare i seguenti servizi didattici integrativi;

a. corsi di orientamento all'inserimento nella professione per
laureati; b. corsi di formazione per docenti di scuola superiore sui temi
relativi all'orientamento organizzati sulla base di convenzioni
con gli uffici scolastici regionali del MIUR; c. attivita' didattiche e formative propedeutiche, intensive, di
supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento
del debito formativo e a consentire l'accesso al primo anno di
corso; d. attivita' didattiche e formative di supporto e di recupero,
finalizzate a consentire attivita' formative integrative che
rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della
didattica, con particolare riferimento all'innovazione
metodologica; e. attivita' di incremento e integrazione dell'offerta formativa
prevista dagli ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni,
corsi di formazione, consulenze su temi relativi all'orientamento
inteso come attivita' formativa, ecc.).

2. Le Strutture didattiche possono, altresi', istituire ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della Legge n. 341/90:

a. corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni; b. corsi di preparazione ai concorsi pubblici; c. corsi di formazione professionale per laureati e/o dottorandi; d. corsi di formazione permanente; e. corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento.

3. La partecipazione degli studenti alle attivita' di cui sopra puo' essere certificata.
4. Le singole strutture didattiche organizzano le attivita' integrative, sulla base di uno specifico piano mettendole a disposizione degli studenti, docenti, ricercatori e tecnici esterni all'Universita'. Per queste attivita' l'Universita' puo' stipulare convenzioni ed intese con i soggetti interessati allo svolgimento delle attivita' stesse.

TITOLO II

REGOLAMENTI DIDATTICI

Art. 9
Regolamento e ordinamento didattico del corso di studio

1. In base all'art. 12, del Decreto Ministeriale 3 Novembre 1999 n. 509, i regolamenti didattici di un corso di studio specificano gli aspetti organizzativi dei corsi di studio e, nel rispetto dei decreti ministeriali, disciplinano:

a. L'organizzazione degli insegnamenti in moduli integrati e
coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di
discipline affini, affidate a docenti diversi; b. l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori
scientifico-disciplinari di riferimento e delle eventuali
articolazioni in moduli di tali insegnamenti, nonche' delle altre
attivita' formative contemplate dai decreti ministeriali; c. la modalita' di verifica del livello di conoscenza obbligatoria di
una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano; d. l'articolazione del corso di studio in curricula, l'eventuale
possibilita' da parte dello studente della formulazione di un
piano di studio corrispondente ad un curriculum individuale e le
relative modalita' di presentazione; e. l'assegnazione di crediti formativi universitari alle diverse
attivita' formative suddivise per anno di corso, secondo quanto
previsto dall'art. 28, in relazione anche alla possibilita' di
trasferimento di essi nell'ambito dell'Unione Europea; f. le procedure per il riconoscimento di eventuali crediti acquisiti
dallo studente in mobilita' in altri percorsi formativi dello
stesso Ateneo o di altri Atenei; g. le eventuali propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra
attivita' formativa; h. l'eventuale numero minimo di esami da superare per l'iscrizione ad
anni successivi al primo differenziandoli a seconda della
qualifica di studente a tempo pieno e studente non a tempo pieno; i. i limiti della possibilita' dell'iscrizione degli studenti nella
qualita' di fuori corso; j. i requisiti di ammissione al corso di studio e le eventuali
disposizioni relative ad attivita' formative propedeutiche e
integrative istituite allo scopo di consentire l'assolvimento del
debito formativo, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del presente
regolamento; k. le procedure per l'attribuzione degli argomenti per le
dissertazioni di tesi, lo svolgimento degli esami finali per il
conseguimento del titolo di studio e relativo Supplemento al
diploma.

2. Il regolamento didattico di ciascun corso di studio e' approvato dal Senato Accademico, previa delibera del Consiglio di facolta' a cui il corso di studio afferisce, su proposta del Consiglio di corso di studio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del DM n. 509/99. L'entrata in vigore dell'ordinamento didattico e' stabilita con decreto rettorale.
3. Le denominazioni, gli obiettivi formativi, la relativa classe di appartenenza ed il quadro generale delle attivita' formative da inserire nei curricula sono assunte nel rispettivo ordinamento didattico di un corso di studio, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.
4. L'ordinamento didattico stabilisce anche quali crediti acquisiti dallo studente saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi universitari in altri corsi di studio attivati presso l'Ateneo nonche', sulla base di specifiche convenzioni, presso altri atenei.

Art. 10
Master universitari

1. Il Consiglio del corso di studio del Master redige un proprio regolamento didattico. Il regolamento viene approvato dal Consiglio di Facolta' al quale il corso di studio del Master afferisce ed e' deliberato dal Senato Accademico.
2. Il regolamento didattico del Master disciplina:

a. le modalita' di iscrizione e le modalita' di riconoscimento dei
titoli per l'ammissione; b. l'ordinamento didattico del corso; c. la valutazione dei debiti formativi da colmare per gli studenti in
possesso di un titolo di studio non affine al percorso formativo
delineato nell'ordinamento didattico; d. le modalita' di svolgimento degli esami finali e del conseguimento
del titolo di studio.

3. L'ordinamento didattico del corso del Master disciplina l'organizzazione del percorso formativo.

Art. 11
Dottorato di ricerca

1. Gli ordinamenti dei corsi di studio di dottorato, sono emanati in conformita' alle norme stabilite dalla legislazione vigente in materia di dottorati di ricerca.

TITOLO III

ATTIVITA' DIDATTICHE

Art. 12
Tipologie ed articolazione degli insegnamenti

1. Gli ordinamenti didattici di qualsiasi corso di studio possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici anche di diversa strutturazione, con attribuzione dei relativi crediti formativi.
2. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati, ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di piu' docenti e/o ricercatori, secondo le indicazioni e le norme previste dai regolamenti didattici dei corsi di studio.
3. Le diverse modalita' previste per l'erogazione dell'attivita' didattica in rete nell'ambito di ciascun modulo del corso di studio sono organizzate in modo che siano garantiti:

a. l'utilizzo nella connessione in rete delle piu' adeguate forme di
multimedialita' in modo che, attraverso un'effettiva integrazione
tra diversi media, sia favorita la migliore comprensione dei
contenuti; b. un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di
presenza fisica e di orario specifico; c. l'utilizzo di contenuti didattici standard, interoperabili e
modularmente organizzati, personalizzabili rispetto alle
caratteristiche degli utenti e ai percorsi di erogazione; d. il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia
attraverso il tracciamento del percorso che attraverso momenti di
valutazione in itinere e di autovalutazione; e. forme di assistenza e tutoraggio da progettare attraverso criteri
di interattivita' che concili adeguato supporto degli studenti ed
efficiente utilizzo delle risorse di tutoraggio.

4. E' consentita da parte delle Facolta' la mutuazione di insegnamenti, attivati presso corsi di studio di altre Facolta', previo accertamento della loro funzionalita' rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire.
5. Gli insegnamenti sono impartiti da professori di ruolo, da ricercatori e da professori a contratto.
6. I compiti didattici dei professori di cui al comma 5, sono stabiliti nel rispetto delle norme sullo stato giuridico dei docenti sulla base della programmazione delle attivita' didattiche dei docenti stessi stabilita dalle competenti strutture didattiche. I predetti compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico, comprendono oltre alle attivita' didattiche istituzionali anche le attivita' didattiche integrative, di orientamento e di tutorato.
7. Per gli insegnamenti delle discipline non coperti da posto di ruolo, il Consiglio di Amministrazione, sulla proposta del Senato Accademico, delibera sul conferimento di contratti di insegnamento. I contratti stessi possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento.
8. Ai sensi del DM 21 Maggio 1998, n. 242, possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre universita', liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.
9. Nel contratto vengono determinati gli obblighi didattici, il compenso e le sue modalita' di corresponsione. Il compenso andra' commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto.

Art. 13
Crediti formativi universitari

1. I crediti formativi sono una misura dell'impegno complessivo richiesto allo studente per il raggiungimento degli obiettivi previsti, comprensivo dell'attivita' didattica assistita e dell'impegno personale, nell'ambito delle attivita' formative previste dal corso di studi.
2. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa, vengono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, secondo quanto stabilito dal regolamento del corso di studio.
3. I regolamenti dei corsi di studio stabiliscono il numero dei crediti che lo studente deve conseguire in un certo periodo didattico per la prosecuzione degli studi e possono prevedere forme di verifica dei crediti acquisiti per valutarne la non obsolescenza.
4. Lo studente a tempo pieno che non abbia conseguito almeno 30 crediti al primo anno del corso di laurea, 70 al secondo e 120 al terzo si iscrive come ripetente nell'anno corrispondente. Lo studente, che non abbia conseguito almeno 30 crediti al primo anno e 70 al secondo anno della laurea specialistica, si iscrive come ripetente nell'anno corrispondente.
5. L'Ateneo verifica l'adeguatezza dei crediti precedentemente conseguiti ai fini dell'ammissione al corso di laurea specialistica.
6. Il consiglio didattico di ciascun corso di studio valuta la non obsolescenza dei crediti acquisiti dallo studente sospeso che intende riprendere gli studi ed indica a quale anno di corso deve iscriversi.
7. Nel caso di trasferimenti o passaggi di corso di Facolta', il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro corso di studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro corso di studio di altra Universita', anche estera, la Facolta' valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'ordinamento e indica a quale anno di corso lo studente deve iscriversi. In ogni caso lo studente trasferito da altra sede deve conseguire presso l'Universita' Guglielmo Marconi almeno 30 crediti su 180 ovvero 45 crediti su 300.
8. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre Universita', italiane o estere, puo' essere determinato in forme automatiche da apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.
9. I regolamenti di Facolta' prevedono i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente in attivita' formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'Universita' abbia concorso, sulla base e nel rispetto dei protocolli di intesa tra l'Ateneo e gli organismi interessati.
10. Ai fini del conseguimento dei titoli di diverso livello possono essere riconosciuti in termini di crediti periodi di attivita' e/o esperienze lavorative, debitamente certificati o accertati, maturati al di fuori dei percorsi formativi istituzionali; il riconoscimento compete comunque alla Facolta' di afferenza del corso di studio.

Art. 14
Ulteriori attivita' formative

1. L'attivita' didattica dei corsi di studio puo' essere articolata oltre che nei corsi di insegnamenti ufficiali, in corsi di sostegno, seminari, in esercitazioni, e in altre tipologie di insegnamento ritenute idonee ed adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del corso. Per ciascuna di tali tipologie di insegnamento dovranno essere indicati nei regolamenti didattici l'assegnazione di crediti formativi e il tipo di verifica del profitto che consente il conseguimento dei relativi crediti.
2. I regolamenti didattici disciplinano le forme di stages e tirocini con assegnazione di specifici crediti.

Art. 15
Esami e verifiche del profitto

1. La valutazione degli studenti tramite verifiche di profitto, e' svolta presso le sedi dell'Universita', da parte di professori universitari e ricercatori.
2. Le verifiche di tipo formativo in itinere (test multiple choice, vero/falso, sequenza di domande con diversa difficolta', simulazioni, mappe concettuali, elaborati, progetti di gruppo, ecc.) devono essere funzionali per l'autovalutazione dello studente e la valutazione del docente. L'esame finale di profitto deve valorizzare il lavoro svolto in rete tenendo conto dei risultati delle prove intermedie, della qualita' della partecipazione alle attivita' on line e dei risultati della prova finale in presenza.
3. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i regolamenti didattici di corso di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento dell'esame e l'acquisizione dei crediti. Tali prove potranno consistere in esami (orali o scritti), la cui votazione viene espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) che si risolveranno, conformemente a quanto stabilito nei regolamenti di corso di studio, in un riconoscimento di idoneita' riportato nel libretto personale dello studente.
4. La composizione delle commissioni degli esami di profitto (orali o scritti), di quelle per le verifiche (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, seminari, ecc.), di quelle per le prove in itinere, e' definita in base ai seguenti principi:

a. la commissione deve essere composta da almeno due docenti e
presieduta dal titolare dell'insegnamento o in caso di suo
impedimento da altro docente designato dal Preside o dall'organo
previsto dal regolamento; per i corsi integrati la commissione e'
composta da tutti i titolari degli insegnamenti costituenti il
corso ed e' presieduta dal docente designato dal Preside o
dall'organo previsto dal regolamento; b. La commissione e' responsabile dell'accertamento della
preparazione del candidato.

5. Le certificazioni relative ad attivita' senza prova di verifica possono essere affidate ad un tutor.
6. Gli esami di profitto finali sono pubblici.
7. Ciascun insegnamento dovra' prevedere prove di verifica in itinere che si svolgeranno secondo le modalita' stabilite dai regolamenti dei corsi di studio. Gli esiti delle prove in itinere costituiscono elemento di valutazione finale per la commissione giudicatrice.
8. I regolamenti di corso di studio possono prevedere che la valutazione finale riguardi congiuntamente piu' insegnamenti.
9. Per ciascun insegnamento dovranno essere assicurate sessioni di esame in numero adeguato alle esigenze degli studenti iscritti.
10. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto, devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento senza soluzione di continuita'. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi dovranno essere autorizzate dal Preside, il quale dovra' provvedere affinche' ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello potra' essere anticipata.
11. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potra' sostenere senza alcuna limitazione, tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticita' previste negli ordinamenti didattici degli studi.
12. La verifica e la certificazione degli esiti formativi, riguardanti le prove in itinere, deve essere realizzata mediante il sistema di tracciamento automatico delle attivita' formative e consiste nella registrazione delle attivita' di monitoraggio didattico e tecnico (quantita' e qualita' delle interazioni rispetto alle scadenze didattiche, di consegna degli elaborati previsti, ecc.). I relativi dati saranno resi disponibili al docente e allo studente per le attivita' di valutazione e d'autovalutazione.

Art. 16
Esami finali per il conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio e' conferito a seguito di esame specifico per ogni livello di corso di studio. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano:

a. le modalita' dell'esame; b. le modalita' della valutazione conclusiva, che deve tenere conto
dell'intera carriera dello studente all'interno dei corsi di
studio, dei tempi e delle modalita' di acquisizione dei crediti
formativi universitari, delle valutazioni sulle attivita'
formative precedenti e sulla prova finale, nonche' di ogni altro
elemento rilevante quale la partecipazione ad attivita' culturali
e di orientamento.

2. La laurea viene rilasciata con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea.
3. Gli esami finali sono pubblici.
4. Per accedere all'esame finale, lo studente deve avere acquisito il numero di crediti previsto dal regolamento didattico dei corsi di studio, nel numero nello stesso definito. Lo studente, inoltre, deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari e presentare domanda al Rettore, nei termini indicati dalle disposizioni in materia.
5. Per il conseguimento della laurea i regolamenti didattici possono prevedere, accanto o in sostituzione di esami consistenti nella discussione di un elaborato scritto, una prova espositiva, finalizzata a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso. Negli stessi regolamenti vengono stabilite le modalita' della prova abilitativa di conoscenza della lingua straniera.
6. Per il conseguimento della laurea specialistica e del dottorato di ricerca i rispettivi regolamenti prevedono l'elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
7. Entro scadenze periodiche fissate dai regolamenti didattici di Facolta', gli studenti, tenuti ai sensi dei commi precedenti all'elaborazione di uno scritto finale, inviano richiesta d'assegnazione dell'argomento di tale elaborato e del nominativo del relatore, allo scopo di consentire un adeguato monitoraggio nello svolgimento di tali elaborati.
8. Nel caso di corso di studio interateneo, il relativo regolamento didattico dovra' contenere anche le norme che oltre alle attivita' didattiche-curricolari, disciplinano le modalita' di conseguimento del titolo di studio nel quadro di quanto stabilito nelle apposite convenzioni sottoscritte dall'Universita' Guglielmo Marconi congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.
9. I regolamenti didattici di corso di studio determinano, inoltre, le modalita' per il deposito del titolo della tesi di laurea convalidata dal relatore.

Art. 17
Commissioni per il conseguimento del titolo di studio

1. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Preside di Facolta' che ne designa il Presidente scegliendolo, di norma, tra i professori di prima fascia. Le Commissioni sono composte secondo norme stabilite nei regolamenti didattici, e comunque almeno da cinque membri tra professori di prima e di seconda fascia e ricercatori confermati della Facolta'.
2. Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di Facolta' diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, nonche' professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato.
3. I Regolamenti di Facolta' stabiliscono le modalita' per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualita' di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento da parte del Consiglio di Facolta' interessato della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione oggetto di esame.
4. Nei corsi di studio interfacolta' la Commissione giudicatrice della prova finale dovra' essere costituita d'intesa tra i Presidi delle Facolta' interessate, da docenti delle diverse Facolta'.
5. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimita', attribuire al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova e' sessantasei centodecimi.
6. Il Calendario delle prove finali deve prevedere appelli, opportunamente distribuiti nell'anno, nel numero adeguato alle esigenze degli studenti iscritti.
7. Le modalita' per il rilascio dei titoli congiunti di titoli di studio interateneo sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.

Art. 18
Osservatorio di Ateneo sulla didattica

1. E' istituito presso l'Ateneo un osservatorio permanente delle attivita' didattiche, di orientamento e tutorato.
2. L'osservatorio e' coordinato dal Rettore o da un suo delegato e ne fa parte una rappresentanza di docenti designati dalle Facolta'.
3. L'osservatorio effettua verifiche e valutazioni sulla qualita' della didattica, anche mediante appositi strumenti di rilevazione, concordati con il Nucleo di valutazione. Collabora con il Nucleo di valutazione per la raccolta e l'analisi dei dati sulla didattica.
4. L'osservatorio, su richiesta del Senato Accademico, individua iniziative specifiche, o comuni ai corsi di studio, volte a migliorare la qualita' della didattica.

Art. 19
Commissione paritetica per la didattica

1. Ai sensi dell'art. 12 comma 3, del DM 3 Novembre 1999, n. 509, presso ogni Facolta' e' istituita una Commissione didattica paritetica con il compito di valutare la coerenza tra i crediti assegnati alle diverse attivita' formative e gli specifici obiettivi del corso di studio.

TITOLO IV

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 20
Carta dei servizi

1. Al fine di consentire la piu' ampia informazione sulla propria attivita' l'Universita' adotta una Carta dei servizi, nella quale sono contenuti:

a. il manifesto degli studi relativo alla attivita' didattica e
formativa proposta; b. i requisiti delle soluzioni tecnologiche; c. il quadro dei servizi offerti.

In particolare, la Carta dei servizi esplicita le modalita', i piani di studio, le regole di erogazione dei servizi, la metodologia didattica adottata e i livelli di servizio offerti. La Carta dovra':

- individuare gli standard tecnologici e gli schemi descrittivi,
quali metadata dei contenuti e tracciati dei dati anagrafici,
utilizzati per descrivere i materiali didattici in rete, gli utenti
registrati e i parametri di tracciamento; - indicare i tempi e le modalita' con cui verranno archiviati i
tracciamenti a scopo certificativo e/o di verifica dei percorsi di
apprendimento intrapresi dagli studenti, in analogia al percorso
universitario tradizionale; - indicare le modalita' di identificazione per la verifica e la
certificazione degli esiti formativi.

2. La Carta viene resa disponibile annualmente in rete e presso le sedi dell'Universita'.

Art. 21
Manifesto degli studi

1. Il manifesto degli studi dell'Ateneo e' deliberato dal Senato Accademico ed e' costituito dall'insieme coordinato dei diversi manifesti di Facolta'.
2. Il manifesto degli studi indica gli ordinamenti dei corsi di studio attivati, con i relativi insegnamenti e i correlati crediti attribuiti; le modalita' di accesso ai corsi di studio; le modalita' di erogazione e fruizione del processo formativo; le modalita' di identificazione e verifica degli esiti formativi; le modalita' di tutoraggio; le norme relative alle iscrizioni; i periodi di inizio e di svolgimento delle attivita' didattiche; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Con periodicita' annuale sono resi noti i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari in cui i docenti sono disponibili all'interazione con gli studenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami di profitto e per il conseguimento dei titolo di studio, comunicando in tempo utile ogni eventuale variazione delle informazioni precedentemente fornite.

Art. 22
Contratto di servizio

1. L'Universita' al momento dell'iscrizione prevede la stipula con lo studente di un contratto di servizio nel quale vengono fissati le modalita' di adesione ai servizi erogati, tasse e contributi differenziati per studenti a tempo pieno e studenti a tempo parziale nonche' le modalita' di risoluzione del rapporto contrattuale da parte dello studente.
2. Il contratto con lo studente regola l'adesione ai servizi erogati e contempla altresi' le modalita' di risoluzione del rapporto contrattuale nel caso lo studente lo richieda. In ogni caso, il contratto deve garantire allo studente il completamento del proprio ciclo formativo.

Art. 23
Tutela dei diritti degli studenti

1. E' istituito un Ufficio per la tutela dei diritti degli studenti dell'Universita' che sara' disciplinato da apposito regolamento deliberato dal Senato Accademico.
2. Gli studenti possono ricorrere all'Ufficio per la tutela dei diritti degli studenti per segnalare disfunzioni e irregolarita'.
3. A tutela della qualita' dell'offerta didattica di Ateneo, e' prevista la certificazione del materiale didattico erogato e dei servizi offerti. Tale certificazione avverra' in base alle previsioni ISO 9001 con la consulenza di una commissione di docenti universitari attivata presso l'Ufficio per la tutela dei diritto degli studenti.
4. All'Ufficio per la tutela dei diritti degli studenti e' affidata la garanzia della tutela dei dati personali, mediante l'adozione di tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa.

Art. 24
Studente a tempo pieno

1. Gli studenti a tempo pieno si impegnano a sostenere per ogni annualita' il numero degli esami previsto dall'ordinamento didattico di quel corso di studio con l'obbligo di assolvere a tutti gli impegni connessi al quadro istituzionale delle attivita' didattiche.
2. La qualifica di studente a tempo pieno e' mantenuta negli anni successivi dagli studenti iscritti ai corsi di studio che siano in regola con gli esami previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio e che siano in regola con le procedure di iscrizione e i relativi versamenti.
3. Le tasse universitarie sono determinate dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Senato Accademico.
4. Lo studente che, essendo stato iscritto ad un corso di studio, non rinnovi l'anno seguente l'iscrizione, conserva la possibilita' di accedere nuovamente, a domanda, al medesimo corso di studio per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, purche' regolarizzi la propria posizione amministrativa entro i successivi otto anni accademici e il proprio curriculum sia ritenuto congruo con l'evoluzione del contenuto didattico del corso di studio interessato.
5. L'importo della tassa relativa agli anni di interruzione degli studi e' stabilito dal Consiglio di Amministrazione, secondo criteri proposti dal Senato Accademico tenendo conto delle ragioni dell'interruzione.
6. Lo studente puo' richiedere di frequentare insegnamenti riferiti a specifici corsi di studio presso universita' estere, purche' tra le due universita' siano stabiliti accordi per il riconoscimento degli insegnamenti, secondo il sistema ECTS per quel determinato corso di studio. I crediti acquisiti nelle universita' estere sono riconosciuti per il proseguimento della carriera universitaria in Italia.
7. Nel periodo di frequenza dei corsi di studio all'estero, lo studente e' tenuto al versamento di tasse e contributi universitari, secondo quanto stabilito dagli accordi tra le due universita'.
8. Lo studente puo' rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volonta' con atto scritto.
9. Ogni anno accademico possono essere bandite borse di studio, destinate a coloro che intendano immatricolarsi ad uno dei corsi di studio dell'Ateneo. Le disponibilita' finanziarie necessarie alla attivazione delle borse possono provenire anche da fondi finalizzati di privati o enti.
10. Le borse di studio sono determinate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico. L'assegnazione della borsa di studio e' determinata sulla base di una graduatoria di idonei elaborata in base alla verifica delle previste condizioni di merito nonche' economiche e patrimoniali dello studente e del suo nucleo familiare.

Art. 25
Studenti a tempo parziale

1 . Per particolari e motivate esigenze personali lo studente puo' chiedere, all'atto del l'immatricolazione, di essere iscritto ad un corso di studio con la qualifica di studente a tempo parziale.
2. I regolamenti didattici di ogni corso di studio, per i fini di cui all'art. 5, comma 6, del DM 509/99, possono prevedere specifiche forme di verifica periodica dei crediti formativi universitari acquisiti dagli studenti.
3. Lo stato di studente non a tempo pieno dovra' essere annotato dalla Segreteria Studenti sul libretto personale dello studente.
4. La condizione di studente a tempo parziale puo' essere modificata su motivata richiesta dello studente dall'anno accademico successivo alla regolarizzazione della sua posizione rispetto alle attivita' didattiche previste per gli studenti a tempo pieno dal regolamento didattico del corso di laurea.
5. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere, per lo studente nella condizione di cui al comma 1, delle differenze del numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati rispetto a quanto indicato per gli studenti iscritti allo stesso corso di studio con la qualifica di studente a tempo pieno (art. 5, comma 6, del DM 509/99).
6. Lo studente puo' conservare la qualifica di studente a tempo parziale oltre la durata legale del corso, ottemperando ai relativi obblighi, per un numero di anni accademici stabilito dal regolamento didattico del corso di studio, tenendo conto delle norme in vigore e degli eventuali decreti ministeriali che regolano la materia.

Art 26
Modalita' di iscrizione ai corsi di studio

1. Al manifesto degli studi sono allegate le disposizioni relative alla preiscrizione da parte degli iscritti all'ultimo anno degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria superiore, secondo le modalita' stabilite dalla normativa in vigore.
2. Lo studente non puo' ottenere l'iscrizione contemporanea a due corsi di studio.
3. Nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'immatricolazione sia subordinata al superamento di prove di valutazione, l'Universita' provvede, in tempo utile, ad indicare le modalita' e il calendario delle stesse, unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione. Il Senato Accademico determinera' gli eventuali termini di scadenza delle domande di immatricolazione.

Art. 27
Requisiti di ammissione ai corsi di studio e attivita' formative
propedeutiche e integrative

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono richiedere allo studente il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinandone, ove necessario, le modalita' di verifica. Per i corsi di laurea tale verifica puo' avvenire anche a conclusione di attivita' formative propedeutiche di cui al comma seguente. La mancanza di tali pre-requisiti culturali, determinati dai regolamenti, costituisce il debito formativo dello studente.
2. L'Ateneo organizza, all'inizio dei corsi, un test conoscitivo per la verifica dei prerequisiti e della preparazione iniziale degli immatricolati.
3. Utilizzando i risultati del test di cui al precedente comma, vengono indicati agli studenti specifici obblighi formativi aggiuntivi (da assolvere comunque entro il primo anno del corso di studi). Per l'assolvimento di tali obblighi vengono offerte apposite attivita' didattiche e di tutorato, indicando le modalita' di eventuali prove di verifica degli obblighi, prima dell'inizio dei corsi regolari del primo anno da assolvere, di norma, entro il primo semestre.
4. Allo scopo di favorire l'assolvimento del debito formativo dello studente possono essere organizzate attivita' formative propedeutiche. Tali attivita' possono essere svolte, anche in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.
5. Laddove la verifica dell'assolvimento dei debito formativo, nelle forme previste dal regolamento del corso di studio non risulti positiva, il Consiglio di Facolta' puo' stabilire specifici obblighi formativi da soddisfare comunque entro il primo anno di corso.
6. Per l'ammissione ai corsi di studio II di livello, fermo restando il possesso del titolo di laurea, i relativi regolamenti didattici devono indicare in modo quantitativamente definito i crediti necessari per l'accesso. L'assolvimento del debito formativo cosi' indicato potra' avvenire da parte dello studente o con l'iscrizione a corsi singoli, comunque attivati presso l'Ateneo o presso altre universita' italiane riconosciuti come soggetti fornitori di credito dal Consiglio di Facolta', con il superamento dei relativi esami.
7. I regolamenti didattici dei corsi di laurea specialistica specificano i casi nei quali la carriera universitaria del laureato fornisce elementi sufficienti per considerare adeguata la preparazione iniziale, indicando per gli altri casi le modalita' di verifica dei requisiti iniziali.

Art. 28
Curricula

1. Nei corsi di laurea, di laurea specialistica e di specializzazione, io studente puo' seguire uno dei curricula fissati nel manifesto dell'ordinamento del corso di studi cui e' iscritto; oppure, se ne e' prevista la possibilita' e secondo le modalita' ivi indicate, chiedere l'approvazione di un curriculum individuale.
2. In entrambi i casi lo studente opta per uno dei curricula possibili nell'ambito del proprio piano di studi, comunicando alla segreteria studenti tale decisione, entro i tempi fissati dal manifesto degli studi.

Art. 29
Piani di studio ufficiali e piani di studio individuali

1. La presentazione da parte degli studenti dei piani di studio ha luogo nei periodi stabiliti dalle competenti strutture didattiche sulla base di criteri disciplinati dai rispettivi regolamenti.
2. L'approvazione dei piani di studio e' automatica e viene ottenuta per via telematica qualora non si discostino dai piani di studio ufficiali o ottemperino integralmente ai criteri e ai vincoli stabiliti per i piani di studio individuali. Negli altri casi e' subordinata all'esame da parte dei Consigli di Facolta' sentiti i Consigli didattici dei corsi di studio.
3. Nell'ambito dell'offerta didattica dell'Ateneo, lo studente puo' proporre varianti al piano di studio gia' approvato presentandone uno nuovo negli anni successivi.
4. I regolamenti di Facolta' possono stabilire speciali modalita' per la revisione, fuori dai termini previsti dei piani di studio di studenti prossimi alla laurea che, in relazione a quest'ultima abbiano la necessita' di sostituire entro un limite stabilito dal regolamento stesso, esami indicati in precedenza.
5. I regolamenti di Facolta' stabiliscono l'anno di iscrizione a partire dal quale e' richiesta ammessa la presentazione da parte degli studenti dei loro piani di studio. La verifica della corrispondenza tra l'ultimo piano di studio approvato e gli esami di profitto effettivamente superati e' condizione per l'ammissione all'esame finale di laurea o di diploma.
6. Lo studente non puo' includere nel proprio piano di studio individuale ne' sostenere presso un altro corso di studio esami relativi ad insegnamenti che siano attivati presso il corso di studio al quale e' iscritto.

Art. 30
Promozione e pubblicita' dell'offerta didattica

1. L'offerta didattica dell'Ateneo e' resa pubblica, secondo forme e strumenti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore.
2. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attivita' didattiche organizzate dalle Facolta', come gli orari di ricevimento dei docenti e dei ricercatori, il calendario didattico e il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali con le relative scadenze sono resi pubblici dai Presidi mediante via telematica e/o mediante altre forme e strumenti che essi riterranno di volta in volta opportuni.

Art. 31
Orientamento e tutorato

1. L'Ateneo organizza, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore e con enti pubblici e privati, attivita' di orientamento rivolte: agli studenti di scuola secondaria superiore per una scelta guidata degli studi; agli studenti universitari in corso di studi per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti; a coloro che hanno gia' conseguito titoli di studio universitari per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
2. Le attivita' di orientamento e tutorato previste dalle leggi e dai regolamenti sono coordinate dall'apposito servizio di Ateneo.
3. Le attivita' di tutoraggio si svolgono mediante:

- sistema di tracciamento automatico delle attivita' formative; - registrazione delle attivita' di monitoraggio didattico e tecnico
(quantita' e qualita' delle interazioni rispetto alle scadenze
didattiche, di consegna degli elaborati previsti, ecc.). I relativi
dati saranno resi disponibili al docente e allo studente per le
attivita' di valutazione e di autovalutazione.

4. Il tutoraggio esercitato da esperti dei contenuti si svolge in forma interattiva come guida/consulenza, coordinamento dell'andamento complessivo della classe, coordinamento del gruppo di studenti, ecc. Tali attivita' utilizzano i diversi strumenti di interazione disponibili (sistema di FAQ; forum; incontri virtuali; seminari live di approfondimento). Il tutor fara' ricorso a test on line periodici sincroni e asincroni; interrogazioni virtuali sia asincrone sia sincrone con modalita' interattiva attraverso un sistema di aula virtuale, ecc.

Art. 32
Trasferimenti degli studenti ad altro corso di studio nell'ambito
dell'Ateneo

1. Lo studente con motivata domanda inoltrata al Rettore puo' chiedere in qualunque anno di corso, il trasferimento ad altro corso di studio attivato presso l'Ateneo. Il trasferimento e' autorizzato dal Rettore, previo parere del Consiglio di Facolta' del corso di studio al quale lo studente intende trasferirsi contenente l'indicazione del riconoscimento detta carriera pregressa.
2. Nei casi di passaggio a corso di studio che non preveda prove di ammissione e/o non comportino riconoscimenti di carriera, l'ammissione al primo anno e' effettuata senza necessita' di delibera della Struttura didattica. I casi di passaggio a corsi di studio che prevedano prove di ammissione e/o numero programmato sono disciplinati dai relativi regolamenti di Facolta'.
3. I Consigli di Facolta' deliberano sul riconoscimento, anche parziale, della carriera percorsa da studenti in altri percorsi formativi dello stesso Ateneo, che chiedano, contestualmente all'iscrizione ad un determinato corso di studio il riconoscimento di crediti formativi acquisiti. Questa puo' essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti acquisiti e considerati affini al corso di studio prescelto, nei limiti stabiliti dai regolamenti di corso di studio.

Art. 33
Trasferimenti degli studenti da altri Atenei

1. I Consigli di Facolta' deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti da uno studente presso universita' sia italiane sia straniere.
2. La durata del corso di studio per lo studente in mobilita', puo' essere abbreviata per effetto del riconoscimento dei crediti gia' acquisiti secondo criteri stabiliti dai regolamenti didattici. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre universita' italiane o estere puo' essere determinato da apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico; tali convenzioni potranno altresi' prevedere la sostituzione diretta, all'interno dei curricula individuali, di attivita' formative impartite nell'Ateneo e richieste dagli ordinamenti didattici con attivita' formative impartite presso altre universita' italiane o estere.
3. I regolamenti didattici del corso di studio possono subordinare l'accettazione di un trasferimento ad una specifica prova di ammissione.
4. Lo studente iscritto che, ottenuta la sospensione temporanea degli studi, consegua presso un'universita' straniera un titolo di studio accademico, puo' chiedere il riconoscimento dello stesso ai sensi della convenzione di Lisbona.

Art. 34
Studenti fuori corso e ripetenti, sospensione degli studi

1. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo seguito le attivita' formative previste dall'ordinamento, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica relative all'intero curriculum e non abbia acquisito entro la durata normale del corso il numero di crediti necessari al conseguimento del titolo.
2. Lo studente si considera ripetente nei casi in cui non abbia ottenuto i crediti previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio.
3. Lo studente ha facolta' di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di servizio militare, servizio civile, maternita', ricovero ospedaliero superiore a tre mesi continuativi. Lo studente che chiede tale sospensione, si iscrive al medesimo anno di corso al quale era iscritto prima della sospensione, non paga le tasse per il periodo di sospensione degli studi e non puo' sostenere alcun tipo di prova di esame.

Art. 35
Mobilita' internazionale degli studenti

1. Gli studenti di qualsiasi corso di studio possono svolgere parte dei propri studi presso universita' estere o Istituti equiparati, nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento di titoli di studio congiunti.
2. La richiesta dello studente di svolgimento di parte dei propri studi all'estero, e' sottoposta alla autorizzazione del Consiglio di Facolta' che delibera in merito sulla base di criteri generali precedentemente definiti ed inclusi nei propri regolamenti, oltre che sulle modalita' di riconoscimento degli studi effettuati all'estero.
3. Agli esami convalidati e' attribuita una valutazione in CFU.
4. Le esperienze didattiche acquisite all'estero per le quali non e' stata attribuita una valutazione in crediti, possono essere prese in considerazione in sede di esame finale per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 36
Didattica internazionale

1. I titoli accademici conseguiti presso universita' straniere possono essere riconosciuti ai sensi della convenzione di Lisbona, fatti salvi gli accordi internazionali e quelli stipulati a seguito di convenzioni interuniversitarie.
2. Nella certificazione della carriera scolastica dello studente e' fatta menzione delle attivita' formative compiute all'estero ed eventualmente le relative modalita'.

Art. 37
Trasferimento degli studenti presso altri Atenei

1. Lo studente puo' ottenere a richiesta in qualunque anno di corso il trasferimento ad altro Ateneo, con domanda inoltrata al Rettore.

Art. 38
Certificazioni e Supplemento al diploma

1. Gli uffici delle segreterie studenti rilasciano, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, previa verifica della regolarita' del pagamento delle tasse e contributi universitari.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 8, del DM 3 novembre 1999, n. 509, tutti i titoli di studio relativi ai percorsi formativi universitari sono accompagnati da un certificato denominato "Supplemento al diploma".
3. Il supplemento al diploma e' predisposto secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei contenente ogni elemento utile a definire le competenze acquisite dallo studente e relative al suo percorso formativo.
4. Il certificato e' strutturato secondo modalita' proposte dalle Facolta' interessate ed approvato dal Senato Accademico. Esso contiene indicazioni relative al curriculum di studi seguito dallo studente ed altre eventuali informazioni relative alle esperienze maturate nel corso della preparazione della tesi di laurea.
5. Gli uffici delle segreterie studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, secondo le medesime modalita' indicate nei commi precedenti, previo riconoscimento degli esami fino allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39
Modifiche del regolamento didattico d'Ateneo

1. Le modifiche al presente regolamento didattico d'Ateneo sono deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione ed emanate con decreto rettorale, secondo le procedure previste dalle leggi in vigore.
2. Le modifiche di cui al comma precedente entrano in vigore alla data indicata nel decreto di cui al comma stesso.

Art. 40
Rinvio ad altre norme

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, e lo Statuto.
 
Offerta formativa 1 Facolta' di Scienze Umanistiche

Corso di Laurea in Lingua e Cultura Italiana

Classe delle Lauree in Lettere (Classe 5)

QUADRO GENERALE - Parte A Obiettivi formativi specifici

Il corso di Laurea in Lingua e cultura italiana intende formare laureati con una solida formazione di base, metodologica e storica mirata al consolidamento della competenza scritta e orale della lingua italiana e capace di garantire la conoscenza essenziale del patrimonio linguistico e culturale italiano inserendone la specificita' nel piu' generale contesto degli sviluppi culturali europei ed extraeuropei.
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:

- possedere una solida formazione di base, metodologica e storica,
negli studi linguistici, filologici e letterari; - possedere la conoscenza essenziale della cultura letteraria,
linguistica, storica, geografica ed artistica dell'eta' antica,
medievale e moderna, con conoscenza diretta di testi e documenti in
originale; - possedere la piena padronanza scritta e orale di almeno una lingua
dell'Unione Europea, oltre l'italiano; - essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici e
della comunicazione telematica negli ambiti specifici di
competenza.

Conoscenze richieste per l'accesso (Art. 6 D.M. 509/99)

L'iscrizione al Corso di Laurea e' regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli Studi universitari. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione e/o delle prove di orientamento, compresi i criteri da adottare per definire i relativi debiti di credito, sono stabilite dall'Ateneo sentito il Consiglio di facolta'. L'accesso agli studenti provenienti da altri Corsi di Studio, sara' regolato dal Cdf su proposta del Cdl competente indicando l'anno d'iscrizione e i crediti gia' acquisiti e riconosciuti sulla base delle corrispondenze stabilite dell'ordinamento Didattico.
Caratteristiche della prova finale La prova finale potra' consistere:

- in una tesina scritta fornita di apparato bibliografico - in un elaborato informatico o audiovisivo su un tema attinente gli
ambiti disciplinari costitutivi del corso di laurea - presentazione di un progetto di intervento finalizzato alla
promozione e allo sviluppo della lingua e/o cultura italiana in una
realta' interculturale.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati

I laureati della classe svolgeranno, anche mediante esperienze pratiche qualificate, conoscenze teoriche e metodologiche, attivita' professionali in enti pubblici e privati, nel campo del giornalismo e dell'editoria e nelle istituzioni che organizzano attivita' culturali o operano nel campo della conservazione e della fruizione dei beni culturali.

----> Vedere tabelle alle pagg. 57 - 58 - 59 <----

Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione

Classe delle Lauree in Scienze dell'educazione e della formazione (Classe 18)

QUADRO GENERALE - Parte A Obiettivi formativi specifici

Il corso di laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione ha l'obiettivo di fornire allo studente:

- conoscenze teoriche, epistemologiche e metodologiche delle
problematiche educative nelle loro diverse dimensioni,
specificita', differenze, condizionamenti, compresi quelli di
genere; - conoscenze teoriche e capacita' operative di base nei settori della
pedagogia e delle scienze dell'educazione; - conoscenze e metodologie di ricerca e capacita' storico-critiche in
tema di storia dell'educazione e delle istituzioni; - competenze metodologico-didattiche nei settori dell'educazione e
della formazione e sui processi di apprendimento-insegnamento anche
di discipline specifiche; - capacita' di progettazione e di gestione dei processi di
orientamento scolastico e professionale e dei processi formativi; - conoscenze e atteggiamenti scientifici in merito alla ricerca e
alla sperimentazione nei settori delle scienze dell'educazione a
livello locale, nazionale, europeo e internazionale; - conoscenze di base nelle scienze della natura e dell'uomo tali da
consentire raccordi disciplinari e interdisciplinari; - competenze specificamente finalizzate all'integrazione scolastica e
al controllo della dispersione; - competenze utili alla formazione attraverso attivita' creative con
valenza socio-educativa; - conoscenze sulle dinamiche del mercato del lavoro, sulla formazione
continua e sull'educazione degli adulti.

Inoltre il corso di studio richiede che il laureato sia messo in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale almeno una lingua dell'Unione europea e che acquisisca adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione.

Conoscenze richieste per l'accesso (Art. 6 D.M. 509/99)
L'iscrizione al Corso di Laurea e' regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli Studi universitari. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione e/o delle prove di orientamento, compresi i criteri da adottare per definire i relativi debiti di credito, sono stabilite dall'Ateneo sentito il Consiglio di facolta'. L'accesso agli studenti provenienti da altri Corsi di Studio, sara' regolato dal Cdf su proposta del Cdl competente indicando l'anno d'iscrizione e i crediti gia' acquisiti e riconosciuti sulla base delle corrispondenze stabilite dell'Ordinamento Didattico.

Caratteristiche della prova finale
La laurea in Scienze dell'educazione si consegue dopo aver superato una prova finale, consistente nella discussione di una relazione scritta, elaborata dallo studente sotto la guida di un relatore. Tale relazione riguarda le attivita' di tirocinio svolte anche in strutture private owero attivita' di ricerca bibliografica.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati
I laureati nella classe svolgeranno attivita' di educatore professionale, educatore di comunita' e nei servizi sociali; animatore socio-educativo; operatore nei servizi culturali, nelle strutture educative, in altre attivita' territoriali, connesse anche al terzo settore; potranno altresi' operare come formatore, istruttore o tutor nelle imprese, nei servizi, nelle pubbliche amministrazioni; come educatori infantili potranno operare nelle strutture prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche, nei servizi all'infanzia e in altre attivita' che richiedano una specifica qualificazione rispetto alla educazione infantile.

----> Vedere tabelle da pag. 63 a pag. 68 <----

2. Facolta' di Scienze Giuridiche ed Economiche

Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale

Classe delle Lauree in Scienze del Servizio Sociale (Classe 6)

QUADRO GENERALE - Parte A Obiettivi formativi specifici

Il corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale e' finalizzato alla formazione dell'Assistente Sociale, ovvero alla preparazione di un operatore che svolga la propria attivita' nell'ambito dei servizi sociali pubblici e privati, tenendo conto delle modalita' operative del sistema organizzativo in cui egli opera. I laureati di questo corso di studi, nel lavoro con l'utenza, devono essere in grado di occuparsi della comprensione e delle analisi della richiesta presentata dall'utente del servizio, dell'individuazione e dell'attivazione di tutte le risorse - personali dell'utente, dell'istituzione in cui opera e della comunita' locale - che possono essere utilizzate per attivare un percorso di assistenza rispetto alla domanda e/o al problema presentato. Inoltre devono disporre delle capacita' utili alla definizione di un progetto di intervento condiviso con l'utente; dell'attuazione e della verifica periodica del piano assistenziale fino al raggiungimento degli obiettivi definiti, mediante l'utilizzo dei metodi e delle tecniche specifiche della disciplina e del corso di studio relativo. I laureati di questo corso di studi devono essere in grado di analizzare le specifiche categorie di persone riconosciute in stato di difficolta', rispetto alle cui problematiche sono state adottati numerosi provvedimenti legislativi, a livello nazionale e regionale, emanati da fonti diverse. Le diverse aree di intervento di competenza del servizio sociale sono oggi individuate per categorie: l'area anziani, psichiatrica, delle dipendenze patologiche, dell'handicap, della detenzione carceraria, dei minori in stato di abbandono, del rischio di devianza e degli immigrati. In tali aree di intervento sono stati istituiti, presso enti diversi, servizi a cui eattribuita specifica competenza. I laureati del corso di studi in Servizio Sociale svolgeranno attivita' professionali in strutture alle quali sono state conferite dalla normativa vigente le funzioni e le competenze dei diversi settori, ovvero Enti locali (Regione, Provincia, Comune), Aziende sanitarie locali, Ministeri, Prefetture, IPAB, Ospedali, Aziende e Cooperative private. A tal fine e' previsto nel corso di studi un tirocinio obbligatorio da svolgersi sotto la guida di un docente. Tenuto conto dell'ampio spettro di intervento in cui andranno ad operare i laureati della classe, gli studenti possono indirizzare i propri studi, nel terzo anno di corso, sui seguenti quattro percorsi programmati definiti dal regolamento del corso di studi:

- organizzazione dei servizi sul territorio ed alla persona; - processi di integrazione e di socializzazione; - famiglia e reti sociali; - interventi nei sistemi carcerari e giudiziari.

Conoscenze richieste per l'accesso (Art. 6 D.M. 509/99)
L'iscrizione al Corso di Laurea e' regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli Studi universitari. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione e/o delle prove di orientamento, compresi i criteri da adottare per definire i relativi debiti di credito, sono stabilite dall'Ateneo sentito il Consiglio di facolta'. L'accesso agli studenti provenienti da altri Corsi di Studio, sara' regolato dal Cdf su prposta del Cdl competente indicando l'anno d'iscrizione e i crediti gia' acquisiti e riconosciuti sulla base delle corrispondenze stabilite dell'Ordinamento Didattico.

Caratteristiche della prova finale
La prova finale dovra' accertare la acquisita conoscenza dei contenuti proposti e potra' essere sostenuta tramite esposizione e discussione di un tema inerente l'attivita' del Servizio sociale ovvero discussione finale di un parere su casi specifici di intervento nel settore del Servizio sociale.

Ambiti occupazionali previsti per i Laureati
laureati del corso di studi in Scienze del Servizio Sociale svolgeranno attivita' professionali in strutture alle quali sono state conferite dalla normativa vigente le funzioni e le competenze dei diversi settori, ovvero Enti locali (Regione, Provincia, Comune), Aziende sanitarie locali, Ministeri, Prefetture, IPAB, Ospedali, Aziende e Cooperative private.

----> Vedere tabelle alle pagg. 71 - 72 <----

Corso di Laurea in Scienze Economiche

Classe delle Lauree in Scienze Economiche (Classe 28)

QUADRO GENERALE -Parte A
Obiettivi formativi specifici
Il Corso di Laurea in Scienze Economiche e' finalizzato a formare soggetti in grado di comprendere, interpretare, operare ed intervenire nel funzionamento dei meccanismi economici delle moderne societa' industrializzate, sia a livello di sistemi elementari (singole imprese, istituzioni ed organizzazioni sia pubbliche che private operanti a livello microeconomico) sia a livello dei sistemi piu' complessi ed aggregati (sistemi e relazioni economiche a dimensione nazionale ed internazionale). I laureati nei corsi di laurea della classe devono:

- possedere un'adeguata conoscenza delle discipline economiche ed
essere dotati di adeguata padronanza degli strumenti
matematico-statistici e dei principi e istituti dell'ordinamento
giuridico; - saper affrontare le problematiche proprie dei sistemi economici e
delle aziende che ne costituiscono il tessuto; - possedere una buona padronanza del metodo della ricerca, della
metodica economica e delle tecniche proprie dei diversi settori di
applicazione, tenendo anche conto delle innovazioni legate alle
analisi di genere; - possedere competenze pratiche ed operative, relative alla misura,
al rilevamento ed al trattamento dei dati pertinenti l'analisi
economica nei suoi vari aspetti applicativi; - possedere un'adeguata conoscenza della cultura organizzativa dei
contesti lavorativi; - essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e
orale, almeno due lingue dell'Unione Europea, oltre l'italiano,
nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di
informazioni generali;

possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione.

Conoscenze richieste per l'accesso (Art. 6 D.M. 509/99)
L'iscrizione al Corso di Laurea in Scienze Economiche e' regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli Studi universitari. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione e/o delle prove di orientamento, compresi i criteri da adottare per definire i relativi debiti di credito, sono stabilite dall'Ateneo sentito il Consiglio di facolta'. L'accesso agli studenti provenienti da altri Corsi di Studio, sara' regolato dal Cdf su proposta del Cdl competente indicando l'anno d'iscrizione e i crediti gia' acquisiti e riconosciuti sulla base delle corrispondenze stabilite dell'Ordinamento Didattico.

Caratteristiche della prova finale
Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in Scienze Economiche, lo studente dovra' aver superato l'accertamento con esito positivo dell'attivita' didattica. La prova finale per il conseguimento del titolo puo' consistere:

- nella discussione di una tesi (che puo' compilarsi anche in lingua
inglese) attinente le materie del Corso di Laurea ed elaborata in
modo originale sotto la supervisione di uno o piu' tutori, tra i
quali almeno uno appartenente al Corso di Laurea; - nell'esposizione di una relazione concernente le eventuali
esperienze maturate in un periodo di tirocinio svolto presso enti o
istituti di ricerca, aziende e amministrazioni pubbliche,
organizzazioni, sotto la guida di un tutore aziendale e di un
docente del Corso di Studio.

Nella valutazione della prova finale sara' presa in considerazione, oltre la qualita' del lavoro svolto, la capacita' di sintesi e la qualita' della presentazione in forma scritta ed orale delle attivita' svolte.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati
Il laureato in Scienze Economiche potra' adire a tutti quei ruoli nella sfera della produzione e dei servizi in cui sia richiesta capacita' di analisi e di interpretazione dei fenomeni economici, potendo inserirsi in attivita' professionali nei settori economici del pubblico e del privato e dell'economia sociale e di operare sia sul mercato interno che in quelli internazionali; altresi' potra' accedere a qualifiche nell'ambito di uffici studi di organismi territoriali, di enti di ricerca nazionali ed internazionali, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese e negli organismi sindacali e professionali.

----> Vedere tabelle alle pagg. 75 - 76 <----

Corso di Laurea in Scienze Giuridiche

Classe delle Lauree in Scienze Giuridiche (Classe 31)

QUADRO GENERALE -Parte A
Obiettivi formativi specifici
Il Corso di Laurea in Scienze Giuridiche persegue l'obiettivo formativo di assicurare il dominio dei principali saperi dell'area giuridica. I laureati nei corsi di laurea della classe devono:

- possedere il sicuro dominio dei principali saperi afferenti
all'area giuridica, in particolare negli ambiti storico-filosofico,
privatistico, pubblicistico, processualistico, penalistico e
internazionalistico, nonche' in ambito istituzionale, economico,
comparatistico e comunitario; - saper utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno
una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito
specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali; - possedere adeguate competenze per la comunicazione e la gestione
dell'informazione, anche con strumenti e metodi informatici e
telematici.

I corsi privilegiano la qualita' del processo di apprendimento rispetto alla quantita' delle nozioni impartite. L'articolazione dei programmi di insegnamento e degli esami di profitto e' organizzata, nel rispetto della liberta' di insegnamento, in modo da assicurare l'efficacia degli obiettivi formativi anche attraverso seminari, esercitazioni scritte e orali, tutorati, moduli didattici complementari ed altre forme della didattica, tra cui quella interattiva e quella per studenti lavoratori, nei limiti delle risorse disponibili.

Conoscenze richieste per l'accesso (Art. 6 D.M. 509/99)
L'iscrizione al Corso di Laurea e' regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli Studi universitari. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione e/o delle prove di orientamento, compresi i criteri da adottare per definire i relativi debiti di credito, sono stabilite dall'Ateneo sentito il Consiglio di facolta'. L'accesso agli studenti provenienti da altri Corsi di Studio, sara' regolato dal Cdf su proposta del Cdl competente indicando l'anno d'iscrizione e i crediti gia' acquisiti e riconosciuti sulla base delle corrispondenze stabilite dell'Ordinamento Didattico.

Caratteristiche della prova finale
La prova finale per il conseguimento della laurea consiste nella trattazione e discussione di un caso di rilevanza interdisciplinare idoneo ad evidenziare la raggiunta maturazione dello studente.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati
I laureati della classe svolgeranno attivita' professionali in ambito giuridico-amministrativo, pubblico e privato, nelle amministrazioni, nelle imprese e in altri settori del sistema sociale, istituzionale e libero-professionale.

Attivita' del corso di laurea - Parte B Corso di Laurea in Scienze Politiche ====================================================================
descrizione del
corso di laurea --------------------------------------------------------------------

==================================================================== (1) (2) (3)

N. Natura dell'at- Settore/i scientifico disciplinare
tivita'formativa di riferimento -------------------------------------------------------------------- 1 Corsi di insegna- IUS/18 - Diritto romano e diritti
mento/esercitazioni dell'antichita'
IUS/19 - Storia del diritto medioevale e
moderno
IUS/20 - Filosofia del diritto
IUS/20 - Filosofia del diritto -------------------------------------------------------------------- 2 Corsi di insegna- IUS/01 - Diritto privato (istituzioni di
mento diritto privato)
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/13 - Diritto internazionale
IUS/15 - Diritto processuale civile
IUS/16 - Diritto processuale penale
IUS/17 - Diritto penale -------------------------------------------------------------------- 3 Corsi di insegna- IUS/02 - Diritto privato comparato
mento/esercitazioni IUS/14 - Diritto dell'unione europea
IUS/21 - Diritto pubblico comparato
IUS/08 - Diritto costituzionale
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
SECS- P/01 - Economia politica
SECS- P/03 - Scienza delle finanze -------------------------------------------------------------------- 4 A scelta dello
studente -------------------------------------------------------------------- 5 Per la prova finale conoscenza della lingua straniera
e per la conoscenza -----------------------------------------
della lingua prova finale
straniera -------------------------------------------------------------------- 6 Altre (art. 10, Ulteriori conoscenze linguistiche,
comma 1, lettera f) abilita' informatiche e relazionali,
tirocini, etc. --------------------------------------------------------------------

3. Facolta' di Scienze e Tecnologie applicate Corso di Laurea in Scienze Geo-Topo-Cartografiche, Estimative, Territoriali ed Edilizie

Classe delle lauree in Urbanistica e Scienze della Pianificazione Territoriale e Ambientale (Classe 7)

QUADRO GENERALE - Parte A

Obiettivi formativi specifici I laureati nei corsi di 'aurea della classe devono:

- possedere le conoscenze di base per analizzare i processi di
trasformazione della citta' e del territorio; - conoscere le teorie, i metodi e le tecniche di analisi delle forme
e delle relazioni funzionali dell'ambiente fisico e dei suoi
processi evolutivi; - possedere le conoscenze di base relative alla pianificazione e
progettazione urbanistica, territoriale, ambientale; - essere in grado di analizzare il montaggio e la gestione dei
progetti complessi e de, programmi di opere pubbliche; - possedere le conoscenze di base per valutare gli effetti delle
azioni di pianificazione sul contesto insediativo, ambientale,
paesaggistico, sociale ed economico; - essere capaci di comunicare efficacemente, in forma scritta e
orale, in almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'Italiano.

I laureati della classe svolgeranno attivita' professionali realizzando analisi delle strutture urbane, territoriali e ambientali; concorrendo e collaborando all'elaborazione di atti di pianificazione, programmazione, gestione e valutazione; contribuendo alla definizione di strategie delle amministrazioni, istituzioni e imprese con riferimento al recupero, valorizzazione e trasformazione della citta', del territorio e dell'ambiente. Gli ambiti di riferimento potranno essere la libera professione, nonche' le attivita' presso le istituzioni e gli enti pubblici e privati operanti per la trasformazione ed il governo della citta', del territorio e dell'ambiente (enti istituzionali, aziende pubbliche e private, studi professionali, societa' di promozione e progettazione).

Conoscenze richieste per l'accesso al Corso di Studio (Art. 6 D.M. 509/99)
L'iscrizione al Corso di Laurea e' regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli Studi universitari. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione e/o delle prove di orientamento, compresi i criteri da adottare per definire i relativi debiti di credito, sono stabilite dall'Ateneo sentito il Consiglio di facolta'. L'accesso agli studenti provenienti da altri Corsi di Studio, sara' regolato dal Cdf su proposta del Cdl competente indicando l'anno d'iscrizione e i crediti gia' acquisiti e riconosciuti sulla base delle corrispondenze stabilite dell'Ordinamento Didattico.

Caratteristiche della prova finale
La prova finale, tendente ad accertare la preparazione tecnico-scientifica e professionale del candidato, consiste, nella stesura e discussione di un elaborato scritto, o di un progetto, o di una relazione tecnica sull'attivita' di tirocinio.

Sbocchi professionali
Gli ambiti di riferimento possono essere la libera professione, nonche' le attivita' presso le istituzioni e gli enti pubblici e privati operanti per la trasformazione ed il governo della citta', del territorio e dell'ambiente (enti istituzionali, aziende pubbliche e private, studi professionali, societa' di promozione e progettazione). Inoltre il laureato potra' svolgere attivita' professionale riguardante il rilievo topo-cartografico nel contesto territoriale, progettazione, direzione dei lavori e dei cantieri nel campo delle costruzioni civili nonche' attivita' per lo sviluppo di perizie estimative nell'ambito civile.

----> Vedere tabelle da pag. 83 a pag. 87 <----
 
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