Gazzetta n. 67 del 20 marzo 2004 (vai al sommario)
PARCO GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA
DECRETO 9 marzo 2004
Emanazione dello statuto del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna.

IL PRESIDENTE
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'art. 114, comma 10, che nel dare atto dell'esigenza di conservare e valorizzare i beni ed i siti dell'attivita' mineraria con rilevante valore storico culturale ed ambientale, reca norme per l'istituzione e la gestione del Parco geominerario della Sardegna;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. DEC/SCN/990, adottato in data 10 ottobre 2001 di concerto il Ministro delle attivita' produttive ed il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2001, n. 265, con cui e' istituito il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna riconosciuto dall'UNESCO quale primo parco geominerario della rete mondiale dei geositi-geoparchi;
Visto il decreto ministeriale istitutivo del Parco geominerario che oltre ad indicarne il territorio, le finalita' e attivita' e la disciplina di tutela, stabilisce che la gestione del Parco e' affidata ad un consorzio costituito dai Ministeri competenti, dalla regione autonoma della Sardegna, dalle province e dai comuni interessati, dalle Universita' di Cagliari e Sassari nonche' da altre istituzioni pubbliche o private aventi scopo e finalita' sociali o statutarie attinenti a quelle del Parco;
Considerato che l'art. 2 del medesimo decreto stabilisce che «Il consorzio ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, con potesta' statutaria e regolamentare nei limiti di cui alla legge stessa.», mentre l'art. 15 prevede che il primo statuto del Parco e' predisposto da una commissione composta da cinque componenti di cui uno in rappresentanza dei Ministeri interessati, uno in rappresentanza della regione autonoma della Sardegna, uno in rappresentanza delle province, uno in rappresentanza dei comuni facenti parte dello stesso e uno in rappresentanza delle universita' dell'Isola;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. DEC/SCN/1059 del 6 novembre 2001 con il quale, ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale istitutivo, e' stato costituito il comitato di gestione provvisoria del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna che, per un periodo non superiore a centoventi giorni, nelle more dell'approvazione dello statuto e del riconoscimento della personalita' giuridica del consorzio del Parco, esercita tutti i poteri di indirizzo, controllo e gestione necessari per il funzionamento del Parco, esclusa l'adozione degli atti fondamentali;
Rilevato che la commissione incaricata della predisposizione dello statuto del Parco comprende, oltre agli stessi componenti del comitato di gestione provvisoria del Parco, la partecipazione di un rappresentante delle universita' dell'Isola e che a tal fine le Universita' di Cagliari e Sassari hanno delegato il proprio rappresentante;
Visti i verbali della commissione incaricata della predisposizione dello statuto, ed in particolare il verbale della riunione svoltasi l'11 marzo 2002 in cui la commissione approva la proposta di «Statuto del consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna»;
Accertato che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 14 e 15 del decreto ministeriale istitutivo del Parco, lo statuto predisposto e approvato dalla commissione deve essere inoltrato dalla regione Sardegna al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che d'intesa con la regione, esercita il controllo di cui all'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Accertato, inoltre, che l'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, prevede che il Ministro esercita il controllo di legittimita' e merito sugli statuti e regolamenti «entro il termine perentorio di sessanta giorni», che in assenza di rilievi essi sono emanati e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale;
Vista la nota prot. n. 601/Gab. del 14 marzo 2002, con cui l'assessore della difesa dell'ambiente della regione autonoma della Sardegna ha trasmesso al Ministro dell'ambiente lo statuto predisposto e approvato dalla commissione ed i verbali relativi;
Constatato che il Ministro dell'ambiente non ha rilevato vizi di legittimita' e di merito sullo statuto del Parco e che, pertanto, sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto stesso;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. DEC/DCN/989, adottato in data 30 settembre 2003 di concerto il Ministro delle attivita' produttive, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Ministro per i beni e le attivita' culturali, con il quale e' stato nominato il consiglio direttivo del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, ed il dott. Emilio Pani in qualita' di presidente del Consorzio del Parco;
Decreta:
1. E' emanato lo statuto del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna nel testo che segue, comprendente n. 36 articoli, la Tabella A «Ripartizione quote enti», la Tabella B «Ripartizione quote comuni» e la Tabella C «Ripartizione quote province».
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Cagliari, 9 marzo 2004
Il presidente: Pani
 
Allegato
STATUTO DEL CONSORZIO DEL PARCO GEOMINERARIO
STORICO E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA

Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Oggetto
1. Per la gestione del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna riconosciuto dall'UNESCO, e' costituito il Consorzio di cui all'art. 114, comma 10, prima parte, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all'art. 4 del decreto ministeriale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attivita' produttive ed il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 16 ottobre 2001, prot. DEC/SCN/999, adottato d'intesa con la regione autonoma della Sardegna.
2. Il Consorzio e' assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, recante norme per «l'Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica».
3. Il Consorzio ha personalita' giuridica di diritto pubblico, autonomia ordinamentale, normativa, amministrativa e finanziaria ed e' sottoposto alla vigilanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, per i beni e le attivita' culturali, delle attivita' produttive, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e della regione autonoma della Sardegna. La vigilanza e' resa in conferenza obbligatoria di servizio ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
4. Il presente statuto definisce le finalita' del Parco geominerario e detta le norme per organizzazione, il funzionamento e la gestione unitaria del Parco in un rapporto di coinvolgimento e di partecipazione delle comunita' locali interessate e nel rispetto del principio di sussidiarieta'.
Art. 2.
Sede del Parco
1. Il Consorzio ha sede presso l'ufficio di presidenza che e' stabilito nel territorio del comune di Iglesias, salva diversa successiva determinazione unanime del consiglio direttivo, sentita la Comunita' del Parco.
2. Sono individuate preliminarmente come aree del Parco geominerario, sulla base delle valenze storico culturali: a) Monte Arci, b) Orani - Guzzurra - Sos Enattos, c) Funtana Raminosa, d) Argentiera - Nurra - Gallura, e) Sarrabus - Gerrei, f) Sulcis, g) Iglesiente, h) Guspinese - Arburese.
3. Il consiglio direttivo potra' individuare sedi distaccate d'area, sentita la Comunita' del Parco.
Tale individuazione e' sottoposta a verifica almeno quinquennale.
Art. 3.
Competenze territoriali
1. Il Consorzio esercita le competenze attribuite dalle disposizioni di cui al precedente art. 1 e dal presente statuto sui territori e i siti del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna come indicati e/o delimitati dalle cartografie annesse al decreto ministeriale 16 ottobre 2001 di istituzione del Parco.
2. Eventuali modificazioni alla perimetrazione del territorio del Parco potranno essere apportate in funzione della volonta' espressa dagli enti locali interessati, con decreto interministeriale, previa intesa con la regione, e comportano l'immediato adeguamento alla nuova perimetrazione della competenza territoriale del Consorzio.
Art. 4.
Valori da tutelare
1. Nell'ambito dei territori e dei siti del Parco, il Consorzio, nel rispetto dei presupposti che hanno consentito di ottenere il riconoscimento dell'UNESCO, persegue la tutela dei seguenti valori:
a) il contesto geologico-strutturale con le sue peculiarita' giacimentologiche, mineralogiche, carsiche e paleontologiche;
b) l'insieme delle testimonianze storiche e culturali dell'attivita' mineraria comprendenti:
il patrimonio tecnico scientifico legato alle opere dell'arte, della tecnica e dell'ingegneria mineraria;
il patrimonio archeologico industriale delle strutture sotterranee e superficiali piu' rappresentative e delle infrastrutture, con particolare riferimento ai sistemi di collegamento e di trasporto;
il patrimonio documentale delle opere, degli insediamenti, delle tradizioni, degli usi, dei costumi e delle vicende umane dell'attivita' mineraria;
c) i siti e gli habitat di interesse naturalistico e ambientale, con particolare riferimento al paesaggio culturale generato dall'uomo per l'espletamento dell'attivita' mineraria;
d) i reperti archeologici e storico-culturali connessi all'espletamento dell'attivita' mineraria.
Art. 5.
Finalita'
1. Il Consorzio allo scopo di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio geominerario cosi' come individuato nel precedente art. 4, ha il compito, nel rispetto della gestione unitaria del Parco di perseguire le seguenti finalita':
a) recuperare e conservare per fini ambientali, scientifici, formativi, culturali e turistici i cantieri, le strutture minerarie e i siti geologici con particolare riguardo a quelli ambientalmente piu' compromessi ed a quelli piu' rappresentativi sotto l'aspetto tecnico-scientifico e storico culturale;
b) recuperare e conservare e gestire in strutture museali e archivistiche il patrimonio di archeologia industriale e quello documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo della storia e della cultura mineraria;
c) proteggere e conservare gli habitat e il paesaggio culturale generato dall'attivita' mineraria compatibilmente con il risanamento ambientale dei siti;
d) proteggere e conservare le zone di interesse archeologico e i valori antropici delle attivita' umane connesse all'espletamento delle attivita' minerarie;
e) promuovere e sostenere attivita' educative, ricreative, sportive e artistico-culturali compatibili con i valori da tutelare;
f) promuovere, sostenere e sviluppare nel quadro dello sviluppo sostenibile attivita' di formazione e di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle georisorse, dei materiali innovativi, dell'ambiente e delle fonti energetiche alternative, anche attraverso la costituzione, con l'universita' dell'Isola e con altri soggetti pubblici e privati, di centri di formazione e di ricerca di eccellenza di livello internazionale;
g) collaborare con gli enti locali e con le istituzioni competenti al fine di concorrere, alla creazione nel territorio del Parco di un nuovo processo integrato di sviluppo sostenibile nei settori del turismo ecologico, dell'artigianato tradizionale e innovativo locale, dell'agricoltura e della zootecnia specializzata, biologica e di qualita' e della trasformazione industriale delle materie prime locali, anche attraverso la realizzazione di adeguate opere infrastrutturali;
h) sviluppare, d'intesa con gli enti consorziati, azioni di marketing, di promozione e sostegno dei territori interessati;
i) curare d'intesa con gli enti locali preposti, il coordinamento degli interventi di bonifica, di riabilitazione e di recupero dei compendi immobiliari ex minerari di cui agli specifici piani previsti dalle norme vigenti.
2. Nell'ambito delle sue finalita' e competenze, il Consorzio assicura la gestione unitaria dei territori e dei siti del Parco nei quali sono comunque fatti salvi gli usi civici e i diritti reali dei singoli e delle collettivita' sociali e, comunque, tutti gli interventi e attivita' gia' regolati secondo legge.
Art. 6.
Patrimonio ed entrate
1. Il patrimonio del Consorzio e' costituito da:
a) i beni immobili e mobili trasferiti dagli enti consorziati;
b) i beni immobili e mobili derivanti da acquisti, permute, donazioni e lasciti;
c) ogni diritto che venga acquisito dal Consorzio o a questo devoluto.
2. Costituiscono entrate del Consorzio del Parco, oltre ai finanziamenti di cui all'art. 114, comma 10, della legge n. 388/2000:
a) i contributi ordinari e straordinari della Comunita' europea, nonche' di enti ed organismi internazionali, dello Stato, della regione autonoma della Sardegna, delle province, dei comuni e di altri enti pubblici statali e locali;
b) i lasciti, le donazioni, le erogazioni liberali in denaro di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 512 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) i redditi patrimoniali derivanti anche da dismissione di beni ed attivita' a soggetti privati, o da forme di accordi e concessioni di utilizzazione dei medesimi;
d) i diritti di ingresso e di privativa in zone e in strutture museali del Parco e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
e) i contributi eventuali dei privati che svolgono attivita' promozionali, turistiche, industriali, artigianali, agricole, commerciali, promosse dal Consorzio del Parco;
f) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari di sorveglianza e salvaguardia;
g) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita' del Consorzio del Parco.
Art. 7.
Quote di partecipazione
1. Le quote di partecipazione dei singoli enti al Consorzio corrispondono a quelle stabilite nella richiamata intesa come risulta dalla tabella A allegata al presente statuto.
2. Le quote di partecipazione al Consorzio assumono rilievo al fine di determinare le decisioni della Comunita' del Parco secondo quanto previsto al successivo art. 18.
3. La quota di partecipazione dei singoli comuni, stabilita nella misura complessiva del 51%, e' ripartita in proporzione all'estensione e al valore storico-ambientale del territorio di ogni singolo comune inserito nell'area di delimitazione del Parco ed e' espressa in percentuale.
4. Nella tabella B, allegata al presente statuto e' indicata la ripartizione delle quote di partecipazione di ogni singolo comune.
5. La quota di partecipazione delle singole province, stabilita nella misura complessiva del 39%, e' ripartita in proporzione all'estensione e al valore storico-ambientale del territorio di ogni singola provincia, inteso, come la sommatoria dei territori dei comuni della stessa provincia, inserita nell'area di delimitazione del Parco ed e' espressa in percentuale.
6. Nella tabella C, allegata al presente statuto e' indicata la ripartizione delle quote di partecipazione di ogni singola provincia.
7. La quota di partecipazione delle universita' di Cagliari e di Sassari e' stabilita nella misura del 5%.
8. La quota di partecipazione delle istituzioni private aventi scopi e finalita' sociali o statutarie attinenti a quelle del Parco e' stabilita nella misura complessiva del 5%. La stessa e' ripartita in maniera proporzionale tra le diverse istituzioni private che aderiscono al Consorzio. La quota di ciascuna istituzione privata si ridurra' proporzionalmente in relazione all'ingresso di nuove istituzioni private.
Art. 8.
Rapporti tra Enti consorziati e Consorzio
1. Il consiglio direttivo, tramite il suo presidente, trasmette agli enti consorziati, trenta giorni prima dell'esame da parte della Comunita' del parco, come previsto nel successivo art. 19, le proposte relative al Bilancio preventivo e al conto consuntivo, al piano territoriale di coordinamento, economico-sociale di gestione, al regolamento, alla pianta organica e alle proposte di modifica degli stessi atti.
2. Il consiglio direttivo promuove altresi' ogni altra forma di partecipazione e di coinvolgimento degli enti consorziati per quanto riguarda gli aspetti fondamentali dell'attivita' del Consorzio stesso.
Art. 9.
Denominazione-emblema-marchio del Parco
1. Il Consorzio, in tutti i suoi atti, si identifica con la denominazione di «Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna», con l'emblema approvato dal consiglio direttivo.
2. Il Consorzio ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio emblema.
3. Il Consorzio puo' concedere, a mezzo di specifiche convenzioni e sulla base di uno specifico regolamento che verra' adottato dal consiglio, l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualita' e che soddisfino le finalita' del Parco.
4. L'emblema viene adottato come marchio collettivo ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 come emendato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480. Tale marchio, costituito da due segni stilizzati sovrapposti, raffiguranti quello superiore le montagne e quello inferiore il mare, con al centro la scritta Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna con carattere litografh light maiuscolo, potra' essere utilizzato per designare tutti i prodotti e i servizi specificati nell'articolo richiamato in epigrafe e in particolare al punto 1 dello stesso, da tutti coloro che nell'esercizio della propria attivita' perseguono le finalita' enunciate nell'art. 5 del presente statuto o purche' ne perseguano comunque le finalita'.
5. Gli utilizzatori del marchio dovranno adoperarsi perche' esso designi prodotti e servizi di alta qualita' al fine di accrescere e migliorare sempre di piu' l'immagine del Parco.
6. Il Consorzio non consentira' che il marchio venga utilizzato da terzi estranei e si impegna a perseguire eventuali contraffattori.
7. Se uno dei soggetti ammessi all'uso del marchio dovesse utilizzarlo in modo non conforme ai fini statutari o nuocendo alla sua immagine, il presidente del Consorzio del Parco prendera' misure idonee alla tutela del marchio stesso. Dette misure penalizzanti non potranno comunque eccedere l'inibizione dell'uso del marchio.

Titolo II
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
Art. 10.
Caratteristiche della partecipazione
1. Il Consorzio valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato.
2. Le modalita' di convocazione, di ordinamento e di funzionamento degli istituti della partecipazione previsti nel presente titolo sono stabilite con regolamento adottato dal consiglio direttivo; tale regolamento deve assicurare il pieno rispetto dei principi di partecipazione.
Art. 11.
Consultazione
1. Il consorzio promuove e favorisce forme di consultazione finalizzate alla tutela di interessi collettivi e diffusi.
Art. 12.
Istanze, petizioni e proposte
1. Il Consorzio riconosce e garantisce ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti collettivi in genere. il diritto di istanza, petizione e proposta.
2. Contenuto, modalita' e termini per la presentazione di istanze, petizioni e proposte, nonche' i termini per la definizione delle medesime, sono stabiliti dal regolamento che verra' adottato dal consiglio direttivo.
Art. 13.
Pubblicita' degli atti
1. Al fine di garantire la pubblicita' degli atti del Consorzio sono istituiti presso la sede del Consorzio e nelle sedi distaccate d'area appositi spazi da destinare ad albo per la pubblicazione degli atti previsti da leggi, regolamenti e dal presente statuto.
2. La pubblicita' degli atti deve garantire l'accessibilita', l'integrita' e la facilita' di lettura.
3. Il direttore del Parco assicura che gli atti vengano affissi e certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Tutti gli atti del consorzio sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o dei regolamenti.
5. Il consorzio adotta le forme necessarie per la creazione di mezzi informativi che possono raggiungere con capillarita' la cittadinanza, rendendo pubblici i propri atti.
6. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, i modi per l'esercizio di tali diritti, le determinazioni amministrative inerenti e la relativa tutela giurisdizionale sono disciplinati dalla normativa generale in materia di trasparenza e pubblicita' degli atti amministrativi e dei connessi documenti salvo quanto indicato dal regolamento circa le modalita' di accesso ed i costi e tempi di estrazione delle copie degli atti che sara' adottato dal consiglio direttivo.

Titolo III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI DEL CONSORZIO
Art. 14.
Principi generali
1. In esecuzione della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni il sistema organizzativo del Consorzio si basa sul principio della separazione tra i compiti di direzione politica e programmatica e funzione di gestione.
2. Gli organi direttivi del Consorzio, nell'ambito delle rispettive competenze previste dal presente statuto, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. Al direttore del Parco spettano le funzioni di gestione ad esso attribuite ai sensi dell'art. 21 del presente statuto. Tali funzioni potranno essere delegate dal direttore ai responsabili delle sedi distaccate i quali ultimi rispondono al direttore di tutti gli atti compiuti nell'esercizio della delega.
4. Per quanto non previsto dalla legge o dal presente statuto, il regolamento del personale - adottato dal consiglio direttivo - specifica, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, gli atti riservati alla competenza degli organi di indirizzo, di programmazione e di controllo del Consorzio e quelli di competenza del direttore del Parco e dei responsabili delle sedi distaccate d'area.
5. Il regolamento del personale detta la disciplina per l'avocazione agli organi del Consorzio degli atti di competenza del direttore del Parco, dei responsabili delle sedi distaccate d'area e per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di omissione o ritardo.
6. In attesa dell'emanazione del regolamento del personale, gli organi del Consorzio e il direttore del Parco emanano gli atti ed esercitano i compiti di rispettiva competenza, secondo le attribuzioni espressamente previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993.
7. L'avviso di convocazione delle riunioni degli organi collegiali del Consorzio deve essere inviato con lettera raccomandata almeno cinque giorni antecedenti la seduta.
8. In caso di urgenza, la riunione potra' essere indetta con preavviso di almeno ventiquattrore da spedirsi tramite telegramma, telefax o posta elettronica.
Art. 15.
Organi del Consorzio del Parco
1. Sono organi di indirizzo, di programmazione e di controllo del Consorzio del Parco:
a) il presidente del Parco;
b) il consiglio direttivo del Parco;
c) la comunita' del Parco;
d) il collegio dei revisori dei conti.
2. E' organo di gestione del Consorzio del Parco il direttore del Parco e, per le attivita' delegate i responsabili delle sedi distaccate d'area del Parco.
3. E' organo consultivo del Consorzio del Parco il comitato tecnico-scientifico.
Art. 16.
Presidente del Consorzio del Parco
1 - Il presidente del Consorzio del Parco e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, dell'istruzione e attivita' ricerca, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna.
2 - Il presidente del Parco dura in carica per quattro anni e puo' essere rinominato per un solo ulteriore mandato.
3 - Il Presidente del Consorzio del Parco ha la legale rappresentanza del Consorzio, sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e promuove le azioni e i provvedimenti urgenti ed indifferibili per la tutela degli interessi del Parco. Questi ultimi provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del consiglio direttivo nella prima seduta successiva all'adozione degli stessi.
4 - Il presidente del Parco:
a) convoca e presiede il consiglio direttivo;
b) impartisce al direttore del Parco le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;
c) promuove specifiche azioni di coordinamento per assicurare l'unitarieta' degli indirizzi di gestione del Parco nell'ambito delle diverse aree;
d) esplica le funzioni che gli sono attribuite dal consiglio direttivo;
e) verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali e agli atti programmatici, riferendone al consiglio direttivo;
f) partecipa alle adunanze della Comunita' del Parco senza diritto di voto.
Art. 17.
Consiglio direttivo del Parco
1. Il consiglio direttivo del Parco e' cosi' composto:
a) dal presidente del Consorzio del Parco;
b) da sedici componenti, di cui quattro in rappresentanza e su proposta dei Ministeri di cui all'art. 16, comma 1, quattro in rappresentanza e su proposta della regione autonoma della Sardegna, quattro su proposta e in rappresentanza delle province facenti parte della Comunita' del Parco, quattro in rappresentanza e su proposta dei comuni facenti parte la Comunita' del Parco.
2. Il presidente e i membri del consiglio direttivo sono scelti fra persone di comprovata esperienza professionale e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, istruzione, per i beni e le attivita' culturali, d'intesa con il presidente della regione autonoma Sardegna.
3. Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni e i singoli componenti possono essere rinnovati per un solo ulteriore mandato.
Art. 18.
Attribuzioni del consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo determina l'indirizzo politico-amministrativo, programmatico e gestionale del Consorzio e ne controlla l'attuazione; delinea l'attivita' complessiva del Consorzio improntandola ai principi del buon andamento, imparzialita' e legalita' di cui all'art. 97 della Costituzione, oltreche' ai criteri di economicita', efficacia e pubblicita' ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
2. In particolare sono affidate al consiglio direttivo le seguenti competenze:
a) adottare il regolamento del Parco di cui all'art. 14 del decreto ministeriale SCN/990, previo parere della Comunita' del Parco;
b) adottare gli altri regolamenti da sottoporre al parere della Comunita' del Parco;
c) emanare direttive generali di coordinamento per assicurare l'unitarieta' degli indirizzi di gestione del Parco;
d) emanare le direttive generali necessarie al raggiungimento delle finalita' statutarie;
e) coordinare l'attivita' di ricerca e di pubbliche relazioni;
f) adottare il bilancio preventivo e le sue variazioni ed il conto consuntivo del Consorzio da sottoporre al parere della Comunita' del Parco;
g) adottare il piano territoriale di coordinamento, il piano economico-sociale di gestione, il regolamento e la pianta organica del Consorzio del Parco da sottoporre al parere della Comunita' del Parco e curare, successivamente, la loro attuazione;
h) deliberare su tutte le materie che sono delegate dalla Comunita' del Parco;
i) nominare il direttore del Parco.
3. I componenti del consiglio direttivo preliminarmente adottano il regolamento relativo al compimento delle proprie attivita' ed attribuzioni. Nell'ambito del regolamento sono tra l'altro, disciplinati:
il caso delle dimissioni o delle anticipata cessazione del mandato di uno dei componenti;
le modalita' di convocazione del consiglio direttivo;
il numero legale per la validita' delle sedute del consiglio;
le modalita' di verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle delibere del consiglio;
le ipotesi nelle quali le sedute sono segrete.
Il regolamento di cui sopra e' comunicato ai Ministeri e alla regione autonoma della Sardegna
Art. 19.
Comunita' del Parco
1. La Comunita' del Parco e' composta da un rappresentante di ogni ente che aderisce al Parco.
2. I comuni e le province che aderiscono al Consorzio sono rappresentate rispettivamente dal sindaco e dal presidente o da un suo delegato. Gli altri enti da un soggetto appositamente nominato.
3. Il rappresentante del comune portatore della quota associativa piu' alta o, a parita' di quote, il rappresentante piu' anziano di eta', convoca la Comunita' del Parco per il suo insediamento entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle nomine di tutti rappresentanti degli enti consorziati che devono essere inviate, oltre che alla sede legale del Consorzio anche a tutti gli enti che hanno partecipato all'atto costitutivo del Consorzio.
4. Nella prima seduta la Comunita' del Parco, preso atto del proprio insediamento, elegge il proprio presidente tra i rappresentanti dei comuni ed il proprio vice presidente scelti tra i rappresentanti delle province.
5. La Comunita' del Parco si riunisce su convocazione del presidente della stessa Comunita'. Di ciascuna adunanza viene redatto il verbale a cura del segretario.
6. La Comunita' del Parco non puo' validamente deliberare in prima convocazione se non sia presente un numero di componenti che rappresentino almeno il 51% delle quote di rappresentanza nel Consorzio.
7. In seconda convocazione la Comunita' del Parco puo' deliberare quando e' presente 1/3 dei componenti, purche' rappresentino almeno il 34% delle quote di rappresentanza nel Consorzio.
8. Le votazioni della Comunita' del Parco sono palesi, fuorche' per le deliberazioni riguardanti le persone.
9. I componenti della Comunita' del Parco durano in carica per un periodo corrispondente al mandato dell'ente di provenienza che li ha espressi e, in ogni caso, fino all'insediamento dei successori.
10. Alla Comunita' del Parco spettano le seguenti attribuzioni:
a) dare parere in merito ai programmi annuali e pluriennali di attivita' e di investimenti;
b) dare parere in merito al bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo;
c) dare parere in merito al piano territoriale di coordinamento del Parco;
d) dare parere in merito al piano economico-sociale del Parco;
e) da parere sul regolamento del Parco, su proposta del consiglio direttivo;
f) dare parere in merito alla pianta organica del personale del Consorzio e le relative variazioni;
g) dare parere sulle indennita' di carica, gettoni di presenza e rimborsi spese dei componenti gli organi del Consorzio nei limiti previsti dalla legge;
h) dare parere sulla partecipazione del consorzio ad enti, societa', consorzi ed associazioni;
i) proporre agli enti consorziati eventuali modifiche da apportare al presente statuto, con deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti la Comunita' del Parco che rappresentino al meno i due terzi delle quote consortili.
Art. 20.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti del Consorzio secondo le modalita' stabilite nell'apposito regolamento di contabilita' adottato dal consiglio direttivo.
2. Il collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del presidente della regione autonoma della Sardegna su proposta dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente d'intesa con il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e' composto da:
un membro effettivo con funzioni di presidente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
un membro effettivo e uno supplente designati dal presidente della regione autonoma della Sardegna;
un membro effettivo e uno supplente designati dall'assessore regionale della difesa dell'ambiente.
3. I membri del collegio debbono essere iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti.
4. Il collegio dei revisori esercita le funzioni di controllo ed esame degli atti con le modalita' stabilite da un apposito regolamento formato dal consiglio direttivo secondo i principi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e secondo i principi della contabilita' di Stato.
Art. 21.
Direttore del Parco
1. Il direttore del Parco e' l'organo responsabile della gestione del Parco e risponde dell'esercizio delle sue attribuzioni al consiglio direttivo. Ad esso spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi e di diritto privato, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, sulla base delle direttive impartite dal presidente e dal consiglio direttivo.
2. Al direttore del Parco spetta in particolare:
a) formulare proposte al presidente per la definizione di obiettivi e di programmi a carattere unitario e in ordine alle necessita' di risorse finanziarie, organizzative e strumentali;
b) pianificare, l'attivita' e l'uso delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando la realizzazione dei risultati, promuovendo l'efficacia e l'efficienza delle strutture;
c) adottare gli atti e i provvedimenti di diretta competenza, secondo le attribuzioni specificate dal regolamento del personale;
d) verificare l'attivita' dei responsabili preposti alle sedi distaccate d'area ed esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia ingiustificata degli stessi;
e) individuare le modalita' di organizzazione interna delle strutture organizzative e adottare gli atti per la mobilita' tra le strutture del Consorzio, nonche' provvedere direttamente alla gestione del personale assegnato alle strutture di competenza, anche in relazione ai provvedimenti disciplinari;
f) attribuire i trattamenti economici accessori per quanto di competenza, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi;
g) coordinare, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione interna e i processi di formazione;
h) proporre, nei confronti dei dipendenti, l'adozione delle misure conseguenti all'accertamento di responsabilita' penali, civili, amministrativo-contabili e disciplinari;
i) esercitare i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza, in coerenza con le attribuzioni specificate dal regolamento del personale e dal regolamento di contabilita';
l) emettere i provvedimenti di determinazione ed ingiunzione del pagamento delle sanzioni amministrative, pecuniarie, che competono al Consorzio del Parco;
m) esercitare il potere di promuovere e resistere alle liti, di conciliare e di transigere, nei limiti delle funzioni attribuite dal regolamento del personale;
n) rappresentare il Consorzio nei casi in cui sia espressamente delegato dal presidente.
3. Per l'esercizio delle attivita' tecniche e operative di cui al comma 2, che precede, il direttore del Parco puo' avvalersi, previa deliberazione del consiglio direttivo tramite la stipula di apposite convenzioni, di strutture specialistiche esterne di emanazione pubblica con particolare riferimento agli enti e all'Universita'.
4. Il direttore del Parco e' responsabile attivita' di gestione del Parco e risponde al presidente ed al consiglio direttivo dei risultati e della gestione.
5. Il direttore e' nominato dal consiglio direttivo tra persone di sperimentata competenza ed esperienza maturata in incarichi dirigenziali nel settore pubblico o privato.
Art. 22.
Comitato tecnico-scientifico del Parco
1. Il comitato tecnico-scientifico del Parco ha funzioni propositive e consultive ed e' nominato con decreto del presidente della regione autonoma della Sardegna su proposta dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente sentito il rappresentante regionale dell'Universita' e i rettori dell'Isola. I membri del comitato sono scelti fra docenti universitari ed esperti di sperimentata competenza ed esperienza nelle materie di cui all'art. 12, secondo comma, del decreto del 16 ottobre 2001 istitutivo del Parco.
2. Il comitato tecnico-scientifico del Parco e' costituito da sette componenti ivi compreso il presidente del Parco.
3. Il comitato tecnico-scientifico esprime obbligatoriamente il proprio parere sulle proposte di:
programmi annuali e pluriennali di ricerca;
programmi annuali e pluriennali di investimento;
piano territoriale di coordinamento del Parco;
piano economico-sociale di gestione;
regolamento del Parco.
4. Il comitato tecnico-scientifico esprime inoltre il proprio parere su ogni altra questione afferente la gestione del Parco sottopostagli dal presidente e dal direttore del Parco.
5. Il comitato tecnico-scientifico e' presieduto dal presidente e, in sua assenza, da un suo delegato.

Titolo IV
ORDINAMENTO DEL PERSONALE E ORGANICO
Art. 23.
Principi generali
1. L'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego del personale del Consorzio sono disciplinati dal regolamento del personale approvato dal consiglio direttivo su proposta del direttore del Parco nel rispetto di quanto stabilito dai commi 2 e 3 dell'art. 1 del presente statuto.
2. Al direttore del Parco, e ai responsabili delle sedi distaccate d'area nei limiti della delega, spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
Art. 24.
Disposizioni in materia di personale
1. Il regolamento del personale determina il numero, i livelli funzionali e i profili professionali del personale costituente l'organico degli uffici centrali e periferici del Consorzio.
2. Per l'esecuzione in amministrazione diretta di lavori e servizi necessari al conseguimento delle finalita' del Parco, e' consentito eccezionalmente l'impiego di personale operaio assunto con contratto di diritto privato e fuori dalla dotazione organica, in osservanza del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Titolo V
STRUMENTI PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DEL PARCO
Art. 25.
Statuto e regolamento del Parco
1. Ai fini dell'approvazione e dell'adozione del presente statuto e del regolamento del Parco si applica la disciplina stabilita negli articoli 14 e 15 del decreto istitutivo del Parco.
2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5 e il rispetto delle caratteristiche proprie delle diverse aree del Parco, il regolamento del Parco individua e disciplina procedure, modalita' e condizioni per l'esercizio delle attivita' consentite entro il territorio del Parco in armonia con il piano del Parco.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, nei territori del Parco sono vietate le attivita' e le opere che possono compromettere la salvaguardia del patrimonio di archeologia industriale, del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati come individuati dal regolamento del Parco.
Art. 26.
Piano territoriale di coordinamento del Parco
1. Il piano territoriale di coordinamento del Parco e' subordinato ai PUC e tiene conto in particolare dei piani territoriali urbanistici, urbanistico-ambientali e di settore vigenti nella regione Sardegna operando il coordinamento anche attraverso strumenti informatici.
2. Il piano territoriale di coordinamento del Parco deve essere costantemente aggiornato agli strumenti urbanistici comunali.
3. E' fatta salva la valutazione di impatto ambientale secondo le procedure e competenze di rispettiva pertinenza statale e regionale.
4. Lo studio di impatto ambientale deve seguire le procedure di informazione e pubblicita'.
Art. 27.
Il piano economico-sociale di gestione del Parco
1. Il piano economico-sociale di gestione del Parco e' predisposto per favorire le finalita' di riconversione e sviluppo produttivo dei territori ricompresi nella perimetrazione curando il raccordo e l'inserzione degli interventi previsti nel piano territoriale di coordinamento.
2. Il piano cura il coordinamento di tutti gli interventi pubblici previsti dalle leggi statali e regionali vigenti e disciplina tempi e modalita' di realizzazione allo scopo di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse finanziarie ivi assegnate.
3. Il piano favorisce le iniziative economiche e sociali che prevedono il concorso di risorse private, utilizzando ogni tecnica di finanziamento privato ammissibile e regola forme e modalita' di dismissione degli immobili ed aree non utilizzabili per le finalita' previste.
4. Il piano analizza, valuta e propone forme e modalita' di applicazione ed utilizzazione degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il piano studia, analizza e recepisce gli interventi produttivi privati di rilevante interesse per le finalita' indicate dal presente statuto, elaborando le forme di concorso e/o di ausilio finanziario piu' efficaci per il successo delle iniziative imprenditoriali private.
6. Il piano individua obiettivi, tempi, modalita', procedure, finanziamenti, controlli e monitoraggi per gli interventi di riassetto, recupero, riabilitazione ambientale nonche' quelli di recupero dei compendi immobiliari previsti dalle vigenti leggi; individua le forme piu' appropriate di utilizzazione pubblica o privata delle aree, territori ed immobili recuperati, individuando forme e modalita' di concessione, assegnazione e alienazione.
Art. 28.
Regime autorizzativo
1. Il rilascio di permessi e autorizzazioni relative alle attivita' previste per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 5, comma 1, del presente statuto, ferme restando le competenze degli enti locali territoriali del proprio ambito, e' sottoposto al preventivo parere del consiglio direttivo sentito il comitato tecnico-scientifico.
2. Gli enti locali territoriali possono demandare al Consorzio del Parco il rilascio di permessi e autorizzazioni di propria competenza.
Art. 29.
Amministrazione e contabilita'
1. L'amministrazione, i bilanci e la contabilita' del Consorzio sono regolati dall'art. 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dall'art. 13 del decreto istitutivo e dal regolamento di contabilita', nel rispetto di quanto stabilito dai commi 2 e 3 dell'art. 1 del presente statuto.
2. Ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del decreto istitutivo del Parco in materia di amministrazione e contabilita' si applicano le corrispondenti disposizioni, in quanto compatibili, che disciplinano l'attivita' della regione autonoma della Sardegna.
Art. 30.
Azione amministrativa
1. Ai fini del perseguimento delle finalita' del Parco, l'azione amministrativa e' informata ai criteri di economicita', di efficacia, efficienza, di pubblicita' e di partecipazione secondo le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.
2. In particolare, l'azione amministrativa si ispira al principio di semplificazione regolato dal capo IV della legge n. 241 del 1990.
3. Al fine di svolgere le proprie funzioni in modo adeguato e coordinato o di effettuare interventi di reciproco interesse, il Consorzio puo' adottare forme collaborative e di coordinamento con altri enti pubblici, ivi compresi accordi di programma, in osservanza delle leggi statali e regionali di riferimento applicabili nelle proprie articolazioni territoriali.
Art. 31.
Entrate e spese del Consorzio
1. Costituiscono entrate del Consorzio del Parco, oltre ai finanziamenti di cui all'art. 114, comma 10, della legge n. 388/2000:
a) i contributi ordinari e straordinari della Comunita' europea, di enti ed organismi internazionali, dello Stato, della regione autonoma della Sardegna, delle province, dei comuni ed altri enti pubblici statali e locali;
b) i lasciti, le donazioni, le erogazioni liberali di denaro di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) i redditi patrimoniali derivanti anche da dismissione di beni ed attivita' a soggetti privati, o da forme di accordi e concessioni di utilizzazione dei medesimi;
d) i diritti di ingresso e di privativa in zone e in strutture museali del Parco e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
e) i contributi eventuali dei privati che svolgono attivita' turistiche, industriali, artigianali, agricole, commerciali e promozionali;
f) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme, regolamentari di sorveglianza e di salvaguardia;
g) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita' del Consorzio del Parco.
2. I contributi ordinari dello Stato sono posti a carico, secondo le rispettive competenze ed iniziative, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e del Ministero dei beni e le attivita' culturali.
3. Le uscite del Consorzio del Parco sono gestite in conformita' dell'apposito regolamento di contabilita' approvato dal consiglio direttivo.
4. Il bilancio e rendiconto, la disciplina delle entrate e delle uscite, la regolamentazione del patrimonio e dell'attivita' contrattuale sono oggetto di appositi regolamenti in conformita' delle norme di indirizzo previste dallo statuto.

Titolo VI
NORME FINALI
Art. 32.
Vigilanza e sorveglianza
1. La vigilanza sulla gestione delle aree e territori ricompresi nel perimetro del Parco e' affidata a strutture di supporto secondo quanto verra' disposto nel regolamento del Parco.
2. Il direttore del Parco invia ai Ministeri competenti e ai corrispondenti assessorati della regione autonoma della Sardegna un rapporto semestrale su forme, efficacia ed esiti della vigilanza con scadenza almeno annuale.
3. La sorveglianza sui territori ricompresi nel perimetro del Parco e' affidata al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione autonoma della Sardegna in coordinamento con le altre strutture di vigilanza operanti nel territorio tramite la stipula di apposite convenzioni.
4. Nei territori del Parco geominerario storico ambientale della Sardegna ricompresi in aree protette di rilevanza internazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale, ovvero costituenti monumenti naturali di interesse comunitario statale, regionale e locale, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di vigilanza e sorveglianza. I soggetti incaricati devono curare il coordinamento delle attivita' con le eventuali strutture di supporto.
Art. 33.
Illeciti, accertamenti e sanzioni
1. Il Consorzio approva un regolamento contenente obblighi e divieti relativi ai territori ricompresi nella perimetrazione del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna nonche' le sanzioni amministrative per i corrispondenti illeciti e il procedimento di accertamento, applicazione ed irrogazioni delle sanzioni.
2. Nelle aree ricomprese nel territorio del Parco che facciano altresi' parte di parchi e riserve naturali e nazionali, regionali e locali, come pure costituenti monumenti naturali e altre aree protette di rilevanza ambientale naturalistica, si applicano le sanzioni penali vigenti a livello statale nonche' quelle amministrative vigenti a livello statale o regionale, ivi compresi i procedimenti amministrativi per l'accertamento degli illeciti, la loro repressione e l'applicazione e irrogazione delle sanzioni.
Art. 34.
Revisione dello statuto
1. La revisione parziale o totale del presente statuto deve essere deliberata osservando le medesime procedure previste per la sua approvazione.
Art. 35.
Norme di salvaguardia
1. Resta ferma la validita' degli atti emanati dagli organi del Consorzio e dalle relative strutture organizzative precedentemente all'entrata in vigore del presente statuto; tali atti rimangono soggetti alle disposizioni del presente statuto.
2. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente statuto, il Consorzio approva misure provvisorie di salvaguardia che restano efficaci.
Art. 36.
Rete nazionale, comunitaria e internazionale
dei siti e dei parchi geominerari
1. Il Consorzio del Parco, anche avvalendosi delle strutture specialistiche esterne di cui all'art. 21, comma 3 del presente statuto, si propone quale soggetto di rilevazione, immissione e trasmissione dati dei siti e dei parchi geominerari e ambientali a livello nazionale, comunitario e internazionale al fine di realizzare e gestire, tramite la rete telematica internazionale, un sistema informativo per l'interscambio e la cooperazione a livello internazionale con particolare riferimento all'area geoculturale del bacino del Mediterraneo.
2. Il Consorzio del Parco promuove, in collaborazione con le strutture regionali e statali competenti in materia di rapporti con l'Unione europea, l'istituzione nell'ambito della rete «2000» dell'Unione europea di una specifica sotto-rete dedicata ai siti e ai parchi geominerari e ambientali situati nel territorio dei Paesi membri.

----> Vedere Tabelle a pag. 17 della G.U. <----
 
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