Gazzetta n. 69 del 23 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 20 febbraio 2004, n. 74
Regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli atti delle imprese di assicurazione in attuazione dell'articolo 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17, comma 3;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche;
Vista la legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modifiche;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, e in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 13 agosto 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre
2003; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 18345 L3b/41 del 26 gennaio 2004;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57, disciplina le modalita' di esercizio del diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni, da parte dei contraenti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti con le imprese di assicurazione esercenti tale ramo, nonche' da parte degli assicurati e di coloro che sono stati danneggiati a seguito di un sinistro.
2. Salvo quanto disposto per l'accesso ai singoli dati personali dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il diritto di cui al comma 1 puo' essere esercitato dal contraente, dall'assicurato e dal danneggiato solo quando siano conclusi i procedimenti di cui al medesimo comma 1, e piu' precisamente:
a) dal momento in cui e' comunicata al danneggiato la misura della somma offerta per il risarcimento;
b) ovvero dal momento in cui sono comunicati al danneggiato i motivi per i quali non si ritiene di fare offerta;
c) ovvero in caso di mancata offerta:
1) dopo trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia e' stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
2) dopo sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
3) dopo novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso;
d) ovvero dopo centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), recante
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- La legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante
"Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio
1970, n. 2.
- La legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante "Modifica
della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti" di conversione del
decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 1976, n. 345) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 26 febbraio 1977, n. 54.
- La legge 12 agosto 1982, n. 576, recante "Riforma
della vigilanza sulle assicurazioni", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il testo dell'art. 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57,
recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione
dei mercati", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo
2001, n. 66, e' il seguente:
"Art. 3 (Norme per il diritto di accesso agli atti
delle imprese di assicurazioni). - Omissis.
2. Il decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di cui al comma 3 dell'art.
12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal
comma 1 del presente articolo, e' emanato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.".
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante "Codice in materia di protezione dei dati
personali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 3 della legge 5 marzo 2001, n.
57, vedasi le note alle premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, vedasi le note alle premesse.



 
Art. 2.

Procedimento di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti si esercita mediante richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, purche' con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o consegnata a mano alla direzione dell'impresa di assicurazione o all'ufficio liquidazione sinistri di questa. Nel caso di consegna a mano, il ricevente e' tenuto a rilasciare apposita ricevuta.
2. Nella richiesta devono essere indicati gli estremi dell'atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, facendo riferimento all'interesse personale e concreto del soggetto interessato.
3. L'interessato deve dimostrare, all'atto della richiesta, la propria identita', allegando copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce su incarico dell'interessato, oltre a dimostrare la propria identita', deve esibire o allegare copia della procura o della delega recante sottoscrizione autenticata nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se l'interessato e' persona giuridica, ente o associazione, la richiesta e' avanzata dalla persona fisica a cio' legittimata in base ai rispettivi statuti o ordinamenti.
4. Gli uffici riceventi sono tenuti, entro quindici giorni, a dare comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite telefax se la richiesta e' irregolare o incompleta. In tal caso gli uffici riceventi devono indicare gli elementi di cui necessitano.



Nota all'art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa". (Testo A) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42,
supplemento ordinario.



 
Art. 3.

Conclusione del procedimento

1. Il procedimento per l'accesso agli atti deve essere concluso entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'interessato.
2. Nel caso di cui all'articolo 2, comma 4, il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso e ricomincia a decorrere dalla ricezione della richiesta perfezionata.
 
Art. 4.

Accoglimento della richiesta di accesso agli atti

1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso agli atti deve essere comunicato al richiedente entro quindici giorni dal momento in cui e' pervenuta la richiesta e deve contenere l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui e' stata assegnata la trattazione del sinistro, nonche' l'indicazione di un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni per prendere visione degli atti o per ottenerne copia.
2. L'esame degli atti e' effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata; nel caso in cui i predetti soggetti si avvalgano dell'assistenza di altra persona, per quest'ultima devono essere specificate le generalita'.
3. L'interessato puo' prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte gli atti presi in visione ovvero ottenerne copia, subordinatamente al pagamento dell'importo corrispondente al costo di mercato delle fotocopie effettuate.
4. Se entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'impresa di assicurazione o dell'ufficio liquidazione sinistri l'assicurato o il danneggiato non e' messo in condizioni di prendere visione degli atti richiesti, egli, al fine di vedere garantito il proprio diritto, puo' rivolgersi all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP che provvede in applicazione degli articoli 4 e 5 della legge 12 agosto 1982, n. 576.



Nota all'art. 4:
- Il testo degli articoli 4 e 5 della legge 12 agosto
1982, n. 576, recante "Riforma della vigilanza sulle
assicurazioni", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
20 agosto 1982, n. 229, e il seguente:
"Art. 4 (Funzione dell'ISVAP). - L'ISVAP, in
conformita' alla normativa dell'Unione europea in materia
assicurativa e nell'ambito delle linee di politica
assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di
vigilanza di cui al testo unico delle leggi sull'esercizio
delle assicurazioni private, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e
successive modificazioni, ed alle leggi e regolamenti in
materia di assicurazioni private e di interesse collettivo
nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni
delle imprese nazionali ed estere, comunque denominate e
costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica
attivita' di assicurazione e di riassicurazione in
qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, operazioni di
capitalizzazione ed attivita' a queste assimilate, nonche'
degli altri enti comunque soggetti alle disposizioni che
disciplinano l'esercizio dell'attivitã assicurativa, anche
nel caso di enti e organizzazioni che in forma singola,
associata o consortile svolgano funzioni parzialmente
comprese nel ciclo operativo delle imprese di
assicurazione, limitatamente ai profili assicurativi. A tal
fine provvede:
a) al controllo sulla loro gestione tecnica,
finanziaria e patrimoniale;
b) all'esame e alla verifica dei bilanci;
c) alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei
regolamenti vigenti da parte, degli operatori del mercato
assicurativo, compresi gli agenti e i mediatori di
assicurazione e riassicurazione;
c-bis) all'adozione di ogni provvedimento ritenuto
utile o necessario alla tutela delle imprese e degli
utenti.
Compete altresi all'ISVAP:
a) compiere tutte le attivita' necessarie per la
conoscenza del mercato assicurativo, comprese quelle di
indagine statistica e di raccolta di elementi per
l'elaborazione delle politiche assicurative, con
particolare riguardo all'andamento dei mercati
internazionali e comunitario, nonche' all'evoluzione, alla
prevenzione e alla copertura dei rischi, ed al problema
degli investimenti;
b) procedere alla rilevazione ed acquisizione dei
dati e degli elementi necessari alla formazione ed al
controllo delle tariffe ed all'esame delle condizioni di
polizza;
c)-h) (abrogate);
i) promuovere tutte le forme di collaborazione
ritenute necessarie con gli altri organi di controllo dei
Paesi della Comunita' economica europea al fine di rendere
organica la vigilanza dell'attivita' assicurativa
esercitata in libera prestazione dei servizi sia da parte
di imprese estere nel territorio nazionale sia da parte di
imprese nazionali nel territorio degli altri Stati membri.
L'ISVAP svolge attivita' consultiva e di segnalazione
nei confronti del Parlamento e del Governo, nell'ambito
delle competenze per la regolazione e il controllo del
settore assicurativo.
Restano salvi i poteri in materia spettanti alle
regioni a statuto speciale nonche' i poteri di ispezione e
di controllo attribuiti dalla legge 7 giugno 1974, n. 216,
alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa sulle
societa' con azioni quotate in borsa.
Ferma restando la competenza propria del Governo, ai
fini dell'esercizio delle proprie funzioni l'ISVAP
intrattiene i rapporti con i competenti organi dell'Unione
europea.
Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, formulata
successivamente agli adempimenti di cui all'art. 18, comma
2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, applica le
sanzioni con provvedimento motivato.".
"Art. 5 (Poteri dell'ISVAP). - Per l'esercizio delle
proprie funzioni l'ISVAP, in particolare, puo':
a) richiedere notizie, informazioni e collaborazione
a tutte le pubbliche amministrazioni;
b) richiedere agli enti e alle imprese di cui al
primo comma dell'art. 4 la comunicazione di dati, elementi
e notizie; disporre nei loro confronti ispezioni ed ogni
altra indagine, esercitando le funzioni ed avvalendosi dei
poteri attribuiti dalle leggi e dai regolamenti al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
e convocarne i rappresentanti legali, il direttore generale
ed il presidente del collegio sindacale, nonche', ove
occorra, i rappresentanti della societa' di revisione
incaricata di certificare il bilancio;
c) ordinare la convocazione delle assemblee dei soci
nonche' dei consigli di amministrazione e degli altri
organi amministrativi degli enti e delle imprese sottoposti
alla sua vigilanza, per sottoporre al loro esame i
provvedimenti necessari per renderne la gestione conforme a
legge, e provvedere direttamente a tali convocazioni, a
spese degli enti e delle imprese, quando gli organi
competenti non vi abbiano ottemperato;
d) avvalersi dei servizi del conto consortile di cui
all'art. 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modificazioni, e del fondo di garanzia per le
vittime della strada gestiti dall'istituto nazionale delle
assicurazioni, i quali sono tenuti a presentare ad esso
relazioni annuali sulla propria attivita';
e) richiedere all'Istituto nazionale delle
assicurazioni risultati e specifiche elaborazioni relativi
alle cessioni legali di cui all'art. 23 del testo unico
delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;
f) anche avvalendosi della collaborazione della
Commissione nazionale per le societa' e la borsa di cui
alla legge 7 giugno 1974, n. 216, verificare ogni
interrelazione finanziaria con societa' controllanti,
controllate e collegate di societa' esercenti alcuna delle
attivita' di cui al primo comma dell'art. 4;
g) esperire accertamenti sull'eventuale acquisto,
anche per effetto di opzione, di azioni delle stesse
societa' da parte di persone o di gruppi gia' coinvolti in
gestioni gravemente deficitarie o in societa' poste in
liquidazione coatta amministrativa anche mediante richiesta
di notizie alle societa' fiduciarie, agli agenti di cambio
o ad ogni altro soggetto.
I dati, le notizie e le informazioni acquisiti
dall'ISVAP nell'esercizio delle sue attribuzioni sono
tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle
pubbliche amministrazioni. La Banca d'Italia, la Consob,
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non possono
opporre all'ISVAP il segreto d'ufficio. Il segreto
d'ufficio non puo' essere opposto altresi' nei confronti
dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le
notizie e le informazioni secondo le competenze e le
modalita' stabilite nei rispettivi regolamenti. La Banca
d'Italia, la Consob e l'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato non possono opporre all'ISVAP il segreto
d'ufficio.
Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori
generali degli enti e delle imprese di cui al primo comma
dell'art. 4 che non ottemperano alle richieste e non si
uniformano alle prescrizioni dell'ISVAP, sono puniti con
l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni
a lire 40 milioni.
Il presidente, i componenti del consiglio e i
funzionari dell'ISVAP nell'esercizio delle funzioni sono
pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Il
trattamento dei dati personali di cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 675, e' consentito per lo svolgimento
delle funzioni di cui al presente articolo.
All'ISVAP non si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, salvo quanto previsto dal presente comma.
Fatta salva la riserva al presidente e all'organo
collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di
propria competenza, per garantire la responsabilita' e
l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie,
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi
riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile
del procedimento, nonche' quelli relativi alla distinzione
tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli
organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di
gestione, attribuite ai dirigenti.".



 
Art. 5.

Modalita' di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti e' riconosciuto al contraente, all'assicurato e al danneggiato in relazione ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Il diritto di accesso agli atti e' escluso con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni riguardanti persone diverse dall'istante, salva la possibilita' di prendere visione di tali parti del documento qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici del medesimo istante.
2. Per l'accesso agli atti riguardanti persone decedute, oppure contenenti dati di carattere non oggettivo, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 4 e 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



Nota all'art. 5:
- Il testo degli articoli 8, comma 4 e 9, comma 3, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice
in materia di protezione dei dati personali", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
supplemento ordinario, e' il seguente:
"4. L'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, quando
non riguarda dati di carattere oggettivo, puo' avere luogo
salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di
dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi,
opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo,
nonche' l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni
in via di assunzione da parte del titolare del
trattamento.".
"3. I diritti di cui all'art. 7 riferiti a dati
personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a
tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli
di protezione.".



 
Art. 6.

Decorrenza

1. Il presente regolamento si applica ai sinistri verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57 ed entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Roma, 20 febbraio 2004
Il Ministro: Marzano

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 324



Nota all'art. 6:
- Per il testo della legge 5 marzo 2001, n. 57, vedasi
le note alle premesse.



 
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