Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 marzo 2004
Non iscrizione della sostanza attiva imazetapir nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che la contengono, in attuazione della decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;
Visto l'art. 1 della decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004, relativa alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui l'imazetapir, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Visto l'art. 2, comma 1, della suddetta decisione, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;
Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti imazetapir;
Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, secondo paragrafo, della citata decisione 2004/129/CE, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti imazetapir;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1.
1. La sostanza attiva imazetapir non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.
 
Art. 2.
1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imazetapir, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 1° aprile 2004.
 
Art. 3.
1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari presenti nel magazzino del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, produttore o importatore, e' consentita fino al 30 giugno 2004.
2. La vendita e l'utilizzo delle giacenze gia' presenti sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti imazetapir e' consentita fino al 31 dicembre 2004.
Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dal 1° aprile 2004.
Roma, 18 marzo 2004

Il direttore generale: Marabelli
 
Allegato

Prodotti a base di imazetapir le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono revocate a decorrere dal 1° aprile 2004:
PURSUIT ST, registrazione n. 008100 del 9 novembre 1992 - Impresa Basf Agro S.p.a.;
OVERTOP 35 LC, registrazione n. 008167 del 3 marzo 1993 - Impresa Basf Agro S.p.a.
 
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