Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 1 marzo 2004
Modalita' e caratteristiche del sigillo da apporre sui veicoli sottoposti alla sanzione accessoria del fermo amministrativo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto l'art. 11, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), di seguito indicato «codice della strada», che demanda al Ministero dell'interno il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati;
Visti gli articoli 213 e 214 del codice della strada;
Visto l'art. 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326;
Visto l'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di seguito indicato come «regolamento di esecuzione del codice della strada»;
Considerato che l'art. 214, comma 1 del codice della strada, come modificato dall'art. 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, prescrive che sul veicolo sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo deve essere collocato un sigillo, le cui caratteristiche e modalita' di applicazione sono fissate con decreto del Ministero dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Caratteristiche del sigillo apposto sui veicoli sottoposti a fermo
amministrativo

1. Il sigillo, che deve essere collocato sui veicoli sottoposti alla sanzione accessoria del fermo amministrativo, e' costituito da un pannello in materiale plastico o metallico o da un foglio di carta recante l'iscrizione: «Veicolo sottoposto a fermo» con l'indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto, conformemente ai modelli A e B, allegati al presente decreto. Il sigillo, realizzato in un unico pezzo, deve essere riprodotto o anche solo rivestito da materiale che presenti caratteristiche merceologiche adeguate che ne consentano la sua esposizione agli agenti atmosferici, per tutta la durata presumibile dello stato di fermo, senza che vengano a determinarsi significative variazioni di leggibilita' delle iscrizioni impresse.
2. Il sigillo deve essere fissato solidamente al veicolo in modo tale che non sia possibile la sua rimozione, la sua separazione dal veicolo o il suo occultamento, senza violarne l'integrita' in modo irreversibile ed evidente.
3. Il sigillo deve recare in modo ben visibile l'indicazione dell'ufficio o del comando che lo ha apposto, nonche' l'emblema della Repubblica italiana o lo stemma dell'amministrazione dalla quale l'organo accertatore dipende. L'altezza dei caratteri con i quali e' composta l'iscrizione contenente tali dati identificativi non puo' essere inferiore a 4 mm.
 
Art. 2.

Modalita' di apposizione e rimozione dei sigilli

1. I sigilli sono apposti dall'organo di polizia stradale che ha accertato l'illecito amministrativo al quale consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo ovvero da altro organo di polizia stradale, tra quelli indicati dall'art. 12, commi 1 e 2, del codice della strada, appositamente delegato a compiere l'operazione.
2. Su ogni veicolo sottoposto a fermo amministrativo devono essere apposti almeno due sigilli: uno nella parte anteriore ed uno nella parte laterale in corrispondenza o in prossimita' del posto di guida. Sui ciclomotori, sui rimorchi, sui motocicli ovvero sulle macchine agricole ed operatrici puo' essere apposto un solo sigillo nella parte anteriore.
3. In ogni caso, i pannelli devono essere apposti, senza pregiudizio per la sicurezza della circolazione, per la visuale del conducente, per la sua liberta' di movimento nonche' della possibilita' di azionare i comandi di guida, su parti del veicolo che ne consentano, in ogni momento, la chiara leggibilita'. Sui veicoli dotati di carrozzeria chiusa e superfici vetrate, i sigilli, ove possibile, devono essere collocati all'interno del veicolo, preferibilmente sul vetro laterale anteriore o posteriore ovvero sul lunotto posteriore.
4. Al termine del periodo di fermo amministrativo, i sigilli devono essere rimossi a cura dell'organo di polizia stradale che li ha apposti, ovvero, anche su richiesta della persona a cui il veicolo e' affidato in custodia, da altro organo di polizia stradale tra quelli indicati dall'art. 12, comma 1, del codice della strada appositamente delegato, competente rispetto al luogo in cui il veicolo e' stato custodito per tutta la durata del fermo amministrativo.
5. Della rimozione dei sigilli deve essere redatto apposito verbale con la descrizione dello stato e dell'integrita' degli stessi al momento della rimozione. Se la rimozione e' compiuta da organo di polizia stradale diverso da quello che li aveva apposti, il verbale di rimozione deve essere trasmesso, senza ritardo, a quell'ufficio o comando.
 
Art. 3.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° marzo 2004
Il Ministro: Pisanu
 
Allegati A e B

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