Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2004 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 16 marzo 2004
Approvazione di due questionari per gli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore dei servizi e ad attivita' professionali.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi;

Dispone:

1. Approvazione di questionari.
1.1 E' approvato, unitamente alle relative istruzioni, il questionario ESK02 recante i dati necessari per l'evoluzione dello studio di settore SK02U gia' in vigore, che deve essere compilato dai contribuenti che, nel periodo d'imposta 2002, hanno esercitato in via prevalente la seguente attivita': studi di ingegneria, codice attivita' 74.20.F.
1.2 E' approvato altresi', unitamente alle relative istruzioni, il questionario SG57, recante i dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore, che deve essere compilato dai contribuenti che nel 2002 hanno esercitato in via prevalente una delle seguenti attivita': studi di radiologia e radioterapia, codice attivita' 85.12.3; altre istituzioni sanitarie senza ricovero, centri dialisi, ambulatori tricologici, ecc., codice attivita' 85.12.5; altri studi medici e poliambulatori specialistici, codice attivita' 85.12.B; laboratori di analisi cliniche, codice attivita' 85.14.A.
1.3 Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ogni riferimento all'anno 1995 e' sostituito da quello all'anno 2002.
1.4 I questionari di cui al punto 1.1 e 1.2 del presente provvedimento sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet www.agenziaentrate.gov.it
1.5 I medesimi questionari possono essere altresi' prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento.
2. Modalita' e termini per la trasmissione dei dati.
2.1 I dati relativi ai questionari devono essere trasmessi all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica, attraverso il servizio telematico, Entratel o Internet, utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni ovvero avvalendosi degli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La predetta trasmissione deve essere effettuata entro il 20 maggio 2004, secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
Per i contribuenti con domicilio fiscale nella provincia di Bolzano tale trasmissione puo' essere effettuata entro il 31 maggio 2004.

Motivazioni.

Il presente provvedimento approva un questionario, da inviare ai contribuenti per l'acquisizione di informazioni utili all'evoluzione dello studio di settore SK02U, che sostituira' quello attualmente in vigore, e un questionario da inviare ai contribuenti per l'elaborazione di un nuovo studio di settore. Inoltre stabilisce le modalita' con cui i contribuenti comunicano i dati all'Agenzia delle entrate.
I questionari per gli studi di settore, destinati ai soggetti con domicilio fiscale nella provincia di Bolzano, saranno tradotti e stampati anche in lingua tedesca, nel rispetto della normativa vigente in materia di bilinguismo nella detta provincia. A causa di tali attivita', si restringono i tempi a disposizione dei contribuenti interessati per la compilazione e spedizione dei detti questionari, per cui viene disposto a loro favore un piu' ampio termine di restituzione.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1), e successive modificazioni;
statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina degli studi di settore:
decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): Istituzione degli studi di settore;
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (articoli 3, comma 2, e 16), come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80: Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita' dei dirigenti generali;
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore;
decreto ministeriale del 22 marzo 1997: Modalita' per la compilazione e l'invio all'Amministrazione finanziaria dei questionari per gli studi di settore;
legge 28 maggio 1997, n. 140 (art. 9-bis, comma 3): Gli anni di riferimento per gli adempimenti di cui al comma 121 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere modificati con decreto ministeriale;
legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): Modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 13): Norme interpretative del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3, comma 1, e 14;
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (art. 3, comma 3): Modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte dei redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni: Modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica;
decreti 18 febbraio 1999, 12 luglio 2000, 21 dicembre 2000 e 19 aprile 2001: Individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla trasmissione telematica;
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2000, n. 100 (art. 2): Possibilita' di trasmettere in via telematica i dati contenuti nei questionari per gli studi di settore, per il tramite dei soggetti abilitati.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 2004
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 
Allegato

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