Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2004 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PERUGIA
DECRETO RETTORALE 26 febbraio 2004
Modificazione allo statuto.

IL RETTORE

Visto l'art. 6, commi 9 ed 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente la procedura per l'adozione degli statuti e dei regolamenti degli atenei;
Visto l'art. 73 dello statuto d'Ateneo concernente la procedura per le modifiche dello statuto d'Ateneo;
Vista la delibera del senato accademico di questo Ateneo, seduta del 27 novembre 2003, con cui e' stata approvata la modifica dell'art. 59, comma 3, dello statuto d'Ateneo (dirigenti dell'amministrazione centrale);
Vista la nota prot. n. 115 del 13 febbraio 2004 del M.I.U.R. - Dipartimento per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica, con la quale il Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla modifica dell'art. 59, comma 3, dello statuto d'Ateneo;

Decreta

la modifica dell'art. 59, comma 3, dello statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, evidenziata in corsivo nel testo di seguito riportato:
«Art. 59 (Dirigenti dell'amministrazione centrale). - 1. Ai dirigenti preposti agli uffici dell'amministrazione centrale spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Universita' verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonche' di controllo. Essi sono responsabili dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
2. Il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, di cui al comma 1, spetta al rettore, su proposta del direttore amministrativo, sentiti i pareri di cui agli articoli 50, comma 2, lettera r) e 52, comma 2, lettera e), nel rispetto dei criteri generali e della procedura stabiliti nel regolamento per l'organizzazione degli uffici e della dirigenza.
3. Il rettore, sentito il direttore amministrativo, in casi di comprovata necessita', puo' attribuire incarichi temporanei, della durata massima di cinque anni, a soggetti in possesso di elevata qualificazione professionale, con contratti di diritto privato, per svolgere funzioni dirigenziali od equiparate.».
Perugia, 26 febbraio 2004
Il rettore: Bistoni
 
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