Gazzetta n. 73 del 27 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 10 marzo 2004
Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 2237/03 della Commissione del 23 dicembre 2003, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituzione di taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
Visto il regolamento (CE) n. 2237/03 della Commissione del 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 339 del 24 dicembre 2003, recante modalita' di applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 206/2004 della Commissione del 5 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 34 del 6 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2316/99;
Visto il regolamento (CE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 2419/01 della Commissione dell'11 dicembre 2001, recante modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio;
Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 20 aprile 2000, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1251/99 del Consiglio, n. 2316/99 della Commissione, n. 2461/99 della Commissione, n. 1577/96 del Consiglio e n. 1644/96 della Commissione;
Vista la circolare 21 dicembre 1996, n. D/617, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 20 gennaio 1997, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio;
Vista la nota n. 30422 posiz. 1158 del 22 gennaio 2004 con la quale e' stato chiesto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Acquisito il parere del comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, costituito con atto della Conferenza Stato-regioni, espresso nella seduta 26 febbraio 2004;
Considerato che anche la Conferenza permanente Stato-regioni convocata per il giorno 4 marzo 2004 e' stata annullata;
Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni urgenti per l'applicazione delle richiamate norme comunitarie relative ai regimi di sostegno a favore degli agricoltori, tenuto conto che ai sensi del suddetto regolamento (CE) n. 2237/03 della Commissione, le domande dei beneficiari devono essere presentate entro una data che non puo' essere posteriore al 15 maggio 2004;
Decreta:
Art. 1.
Pagamenti diretti
1. I pagamenti diretti di cui al titolo IV, capitoli 1, 2, 3 e 5 del regolamento (CE) n. 1782/03 sono fissati per ettaro di superficie.
2. I pagamenti diretti di cui all'art. 1, lettera a), b) e c) del regolamento (CE) n. 2237/03 sono concessi soltanto per le superficie che siano state interamente seminate e coltivate sulle quali siano stati effettuati tutti i normali lavori agricoli, conformemente alle norme locali.
3. Per superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali si intende «l'ordinaria» tecnica di semina e di coltivazione.
4. Ai sensi degli articoli 77 e 80 del regolamento (CE) n. 1782/03 del 29 settembre 2003 ed ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 2237/03 del 23 dicembre 2003, le superfici da prendere in conto, a seguito di circostanze climatiche eccezionali, devono essere quelle ricadenti nelle aree in cui sono stati attivati gli interventi di soccorso del fondo di solidarieta' nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.
5. La superficie minima ammissibile al pagamento diretto e' fissata a 3.000 metri quadrati ed ogni appezzamento deve avere la dimensione minima di 500 metri quadri.
 
Art. 2.
Premio specifico alla qualita' per il frumento duro
1. La superficie di base attribuita all'Italia e' ripartita, sulla base dell'entita' degli investimenti a frumento duro rilevati dall'ISTAT nel biennio 1996/97, tra le seguenti sottosuperfici di base:

=====================================================================
Regioni | Ettari ===================================================================== Abruzzo.... |38.797 Basilicata.... |215.772 Calabria.... |58.668 Campania.... |72.728 Lazio.... |80.616 Marche.... |125.172 Molise.... |74.647 Umbria.... |9.341 Puglia.... |396.739 Sardegna.... |79.768 Sicilia.... |374.802 Toscana.... |118.950 Totale . . . |1.646.000

2. Ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 2237/03, la quantita' minima di semente certificata di frumento duro da utilizzare, secondo le ordinarie pratiche agronomiche, e' pari a 180 chilogrammi per ettaro.
3. Ai sensi dell'art. 12 del regolamento (CE) n. 2237/03, l'elenco delle varieta' di frumento duro che possono beneficiare del premio per le campagne di commercializzazione 2004/2005 e 2005/2006 e' riportato nell'allegato A del presente decreto.
 
Art. 3.
Aiuto specifico per il riso
1. La superficie di base attribuita all'Italia e' ripartita, sulla base dell'entita' degli investimenti a riso rilevati nel quinquennio 1999/2003, tra le seguenti sottosuperfici di base ed il relativo elenco dei comuni di appartenenza figura nell'allegato B del presente decreto.

=====================================================================
Zone | Ettari ===================================================================== I.... |218.740 II.... |722 III.... |126 Totale . . . |219.588

2. In questo comparto continueranno ad applicarsi le norme di coordinamento tra l'AGEA e l'Ente nazionale risi, previste al titolo III della circolare 21 dicembre 1996, n. D/617 e ulteriori norme definite da AGEA coordinamento.
 
Art. 4.
Aiuto per le colture energetiche
1. Il titolo IV, capitolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/03 del 29 settembre 2003 disciplina l'aiuto per le colture energetiche.
2. L'agricoltore «richiedente» ed il «primo trasformatore» sono tenuti a conformarsi alle disposizioni contenute nel capitolo 8 del regolamento (CE) n. 2237/03 del 23 dicembre 2003.
3. Le modalita' tecniche di applicazione del regolamento (CE) n. 2237/03 saranno definite, uniformemente su tutto il territorio nazionale, con successivo provvedimento emanato dall'organismo pagatore competente.
4. Il contratto, di cui all'art. 35 del regolamento (CE) n. 2237/03, deve riportare la quantita' totale prevedibile di materia prima, per ciascuna specie, nonche' le condizioni di consegna.
5. Qualora la superficie, oggetto del contratto, risulti investita ad una coltivazione biennale la cui raccolta e, di conseguenza, la consegna della materia prima avvengano soltanto nel secondo anno di coltivazione, il pagamento e' effettuato nei due anni successivi alla conclusione del contratto, a condizione che:
a) sia stata depositata una copia del contratto da parte del «primo trasformatore», siano state soddisfatte le condizioni e trasmesse le informazioni di cui all'art. 44, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2237/03;
b) nel secondo anno di coltivazione, risultino rispettati gli obblighi concernenti la dichiarazione del «richiedente» in merito alla quantita' totale di materia prima raccolta, suddivisa per specie, e risulti, inoltre, notificata la conferma di averla consegnata al «primo trasformatore»;
c) siano state fornite, da parte del «primo trasformatore» nel secondo anno di coltivazione, le informazioni richieste all'art. 44, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2237/03.
6. L'organismo pagatore competente provvede a determinare ed a pubblicare le rese prima del raccolto.
7. Qualora, per causa di forza maggiore, si verifichi una significativa riduzione delle rese e delle quantita' raccolte rispetto a quelle riportate nel contratto, i contraenti provvedono a comunicare, secondo le modalita' e i termini definiti dall'organismo pagatore competente, le variazioni intervenute.
8. Per le consegne effettuate in ambito nazionale o comunitario, sia di materia prima che di prodotti intermedi, coprodotti e sottoprodotti, il «primo trasformatore» ed eventualmente il «secondo trasformatore» sono tenuti a compilare ed a far pervenire all'organismo pagatore competente, entro i termini dallo stesso fissati, apposite dichiarazioni redatte secondo modalita' definite dall'organismo pagatore competente.
9. Ai sensi di quanto disposto all'art. 34, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2237/03 all'agricoltore «richiedente» e' data la possibilita' di trasformare in biogas di cui al codice NC 2711 29 00, presso la propria azienda, tutta la materia prima raccolta sulle superfici oggetto dell'aiuto. In tal caso il «richiedente» e' tenuto, in sostituzione del contratto, a presentare all'organismo pagatore competente una apposita dichiarazione con la quale si impegna a trasformare direttamente la materia prima coltivata.
10. L'organismo pagatore competente procede al riconoscimento del «primo trasformatore». E' considerato «primo trasformatore riconosciuto» la persona fisica o giuridica direttamente responsabile di una impresa di trasformazione che intende concludere, con una agricoltore richiedente, contratti in ordine alle materie prime coltivate per utilizzazioni energetiche.
11. Ai fini del riconoscimento il «primo trasformatore» deve presentare all'organismo pagatore competente una apposita domanda secondo le modalita' ed i termini definiti dallo stesso organismo pagatore competente. Qualora il «primo trasformatore» risulti gia' in possesso del riconoscimento deve inoltrare all'organismo pagatore competente una dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti, corredati del certificati di vigenza e del certificato di iscrizione alla camera di commercio. Il riconoscimento e' effettuato previo accertamento dei requisiti dichiarati e della sussistenza delle condizioni richieste.
12. L'organismo pagatore competente e' tenuto a prevedere particolari disposizioni intese ad escludere dalla lista di riconoscimento i «primi trasformatori» nei riguardi dei quali, in sede di controllo, emergono comportamenti contrari alle disposizioni comunitarie e nazionali che disciplinano il regime di cui trattasi o situazioni irregolari nell'esercizio di altre attivita' industriali e commerciali.
13. Il «primo trasformatore», ai fini della garanzia dell'esecuzione del contratto, deve costituire a favore dell'organismo pagatore competente la cauzione prevista all'art. 45 del regolamento (CE) n. 2237/03.
14. Entro la data ultima prevista per l'ottenimento dei prodotti finiti di cui all'art. 46, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 2237/03, il «primo trasformatore» deve far pervenire all'Organismo pagatore competente la dichiarazione di avvenuta trasformazione.
15. Il coltivatore «richiedente», ultimata la fase di raccolta, e' tenuto a dichiarare all'organismo pagatore competente la quantita' totale di materia prima ottenuta, per ciascuna specie e varieta', ed a confermare di averla consegnata al «primo trasformatore» con il quale ha stipulato il contratto.
16. Ai fini del rispetto degli obblighi assunti, il «primo trasformatore» ed eventualmente il «secondo trasformatore», sono tenuti ad osservare le disposizioni impartite dall'organismo pagatore competente per la tenuta degli appositi registri contabili.
17. L'autorita' preposta alla gestione ed alla effettuazione dei controlli e' l'organismo pagatore competente.
18. Le citazioni contenute nell'articolato del regolamento (CE) n. 2237/03 in ordine all'autorita' competente, si intendono riferite, nel territorio nazionale, all'organismo pagatore competente.
 
Art. 5.
Termini e modalita' di presentazione della domanda
1. L'agricoltore deve presentare una sola domanda in ordine ai regimi di sostegno di cui all'art. 1 del presente decreto ed ai regolamenti (CE) n. 1251/99 e n. 1577/99, secondo le modalita' ed i termini definiti dall'organismo pagatore competente.
2. La domanda deve pervenire entro il 30 aprile di ogni anno all'organismo pagatore competente.
3. Nel corso del procedimento istruttorio, l'organismo pagatore competente ha facolta' di richiedere al coltivatore ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la verifica della fondatezza dei dati esposti nella domanda di pagamento.
 
Art. 6.
Penalita' per ritardato deposito della domanda
1. In caso di ritardato deposito della domanda entro i venticinque giorni, decorrenti dal termine ultimo del 30 aprile, gli importi dei pagamenti spettanti sono ridotti dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica nel caso di ritardo dovuto a documentate cause di forza maggiore di cui all'art. 7 del presente regolamento.
3. Nell'ipotesi di ritardo superiore a venticinque giorni, la domanda e' irricevibile e non puo' dar luogo, in nessun caso, alla corresponsione dei pagamenti.
 
Art. 7.
Cause di forza maggiore
1. Possono essere invocate, conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 2419/01, le seguenti cause di forza maggiore:
a) il decesso dell'agricoltore;
b) l'incapacita' professionale di lunga durata dell'agricoltore;
c) l'espropriazione di una parte ragguardevole della superficie agricola dell'azienda gestita dall'agricoltore, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'inoltro della domanda;
d) la calamita' naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola aziendale.
2. La documentazione, relativa ai casi di forza maggiore di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere notificata, con comunicazione scritta all'organismo pagatore competente, entro il termine di dieci giorni a decorrere dal momento in cui gli aventi diritto sono in condizione di poter adempiere a tale obbligo.
3. Altre cause di forza maggiore possono essere riconosciute dall'organismo pagatore competente, sentita la commissione CE.
 
Art. 8.
Piano di regionalizzazione piante proteiche
1. L'allegato A del decreto ministeriale 4 aprile 2000, relativamente al piano di regionalizzazione piante proteiche e' modificato dall'allegato C del presente decreto.
 
Art. 9.
Produzione di canapa
1. Ai sensi dell'art. 51 del regolamento (CE) n. 2237/03, si applicano le disposizioni relative alla canapa di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2000.
 
Art. 10.
Ritiro dei seminativi dalla produzione
1. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 206/2004 del 5 febbraio 2004, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, i terreni ritirati dalla produzione possono avere una superficie di almeno 1.000 metri quadri ed una larghezza di almeno 10 metri. Particelle di almeno 500 metri quadri ed una larghezza di 5 metri possono essere prese in considerazione a condizione che sulle stesse non sia praticato il diserbo chimico e l'organismo pagatore competente verifichi il rispetto agro-ambientale delle pratiche di coltivazione.
 
Art. 11.
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie vigenti in materia ed alle procedure di attuazione definite dall'organismo pagatore competente.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 marzo 2004
Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2004 Ufficio controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive registro n. 1 foglio n. 340
 
Allegato A

----> vedere allegato a pag. 19 della G.U. <----
 
Allegato B

----> vedere allegato da pag. 20 a pag. 32 della G.U. <----
 
Allegato C

----> vedere allegato da pag. 33 a pag. 43 della G.U. <----
 
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