Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2004 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 29 marzo 2004, n. 80
Disposizioni urgenti in materia di enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di enti locali, al fine di assicurarne la funzionalita', con particolare riferimento alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione, alle difficolta' finanziarie dei comuni di ridotta dimensione demografica ed al risanamento di particolari situazioni di dissesto finanziario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Disposizioni per l'approvazione
dei bilanci di previsione 2004

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2004 da parte degli enti locali e' prorogato al 31 maggio 2004.
2. Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernenti l'ipotesi di scioglimento prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano per l'esercizio finanziario 2004, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.
3. La procedura prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applica per l'esercizio finanziario 2004 anche nell'ipotesi di scioglimento per mancata adozione, da parte degli enti locali, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del testo unico.
 
Art. 2
Scioglimento degli enti territoriali per
mancata adozione degli strumenti urbanistici generali

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si procede, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e con le modalita' ivi indicate, allo scioglimento dei consigli degli enti territoriali in carica che non adottino gli strumenti urbanistici generali entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 3
Modalita' di presentazione delle dimissioni
dei consiglieri comunali e provinciali

1. Nel primo periodo dell'articolo 38, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: "essere" sono inserite le seguenti: "presentate personalmente ed".
2. Dopo il primo periodo dell'articolo 38, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente: "Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.".
 
Art. 4
Modalita' di applicazione
dell'avanzo di amministrazione presunto

1. In deroga all'articolo 187, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'anno 2004, i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti che abbiano avuto una riduzione dei trasferimenti erariali di parte corrente superiore al 10 per cento di quelli assegnati nell'anno 2003, senza che nel computo siano comprese le somme attribuite per conguagli di esercizi precedenti, hanno facolta' di applicare l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2004. Per tali fondi si applicano le disposizioni di cui al comma 3, secondo periodo, del citato articolo 187 del testo unico.
 
Art. 5
Disposizioni per agevolare le procedure di risanamento
degli enti locali in stato di dissesto finanziario

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 208 e' sostituito dal seguente: "208. Il comma 15 dell'articolo 31 delle legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' sostituito dal seguente: 15. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione e che venga formulata la proposta al Governo dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge, in ordine ai principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonche' la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione nei confronti degli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Resta ferma per tali enti la facolta' di assumere mutui, senza oneri a carico dello Stato, per il finanziamento di passivita' correlate a spese di investimento, nonche' per il ripiano di passivita' correlate a spese correnti purche' queste ultime siano maturate entro la data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, dichiarato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 e fino al 31 dicembre 2003, e' stanziata la somma annua di 600.000 euro per il triennio 2004-2006. Il contributo annuale spettante al singolo ente, erogato dal Ministero dell'interno in base alla popolazione residente, e' acquisito ed utilizzato dall'organo straordinario della liquidazione per il finanziamento della massa passiva rilevata.".
2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico.
 
Art. 6
Disposizioni finanziarie a favore dei Comuni sciolti
per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento
di tipo mafioso e di comuni colpiti da eventi calamitosi

1. In deroga alla normativa vigente, a favore dei comuni i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinameno degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e su richiesta della Commissione straordinaria nominata ai sensi dell'articolo 144 del citato testo unico, il Ministero dell'interno provvede ad erogare in unica soluzione i trasferimenti erariali correnti e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'anno 2004.
2. In deroga alla normativa vigente, su richiesta degli enti locali delle regioni Molise e Puglia individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in data 14 e in data 15 novembre 2002, nonche' in data 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002, e n. 16 del 21 gennaio 2003, il Ministero dell'interno provvede ad erogare in unica soluzione i trasferimenti erariali correnti e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'anno 2004.
 
Art. 6-bis (1)
(( Istituzione del Fondo per i contributi agli enti
locali per eventi eccezionali e situazioni contingenti ))


(( 1. A decorrere dall'anno 2004 e' costituito presso il Ministero dell'interno un Fondo finalizzato ad attribuire contributi agli enti locali per eventi eccezionali e per situazioni contingenti che necessitano di interventi.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari ad euro 258.000 per ciascuno degli anni dei triennio 2004-2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. ))
 
Art. 7
Modifiche al testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), dopo il numero: "314" sono
inserite le seguenti parole: "primo comma"; b) all'articolo 59, comma 6, dopo le parole: "sentenza di condanna"
sono inserite le seguenti: "per uno dei reati previsti dal
medesimo comma".
 
Art. 7-bis (1)
(( Abolizione della Commissione parlamentare
per il parere al Governo sulla destinazione
dei fondi per la ricostruzione del Belice ))


(( 1. All'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: "sentita una Commissione parlamentare
composta di 10 deputati e 10 senatori" sono sostituite dalle
seguenti: "sentite le Commissioni parlamentari competenti per
materia"; b) al secondo comma, le parole: "sentita la Commissione di cui al
primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "sentite le
Commissioni parlamentari competenti per materia".
2. All'articolo 13-bis, comma 16, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "alla Commissione di cui all'articolo
12 della legge 29 aprile 1976, n. 178," sono sostituite dalle
seguenti: "alle Commissioni parlamentari competenti per materia"; b) al secondo periodo, le parole: "Ove la Commissione non si
pronunci" sono sostituite dalle seguenti: "Ove le Commissioni non
si pronuncino". ))
 
Art. 7-ter (1)
(( Disposizione in materia di finanziamento
di interventi per opere pubbliche ))


(( 1. Alla tabella A allegata alla legge 29 dicembre 2003, n. 376, al numero 47, le parole: "Comune Varese" sono sostituite dalle seguenti: "Provincia Varese". ))
 
Art. 7-quater (1)
(( Addizionale comunale sui diritti di
imbarco dei passeggeri sulle aeromobili ))


(( 1. Al comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "Per l'anno 2004" sono soppresse. ))
 
Art. 7-quinquies (1)
(( Interpretazione autentica in materia di compensi
per consegna di certificati elettorali ))


(( 1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 12 luglio 1991, n. 202, in quanto applicabile ai procedimenti di notificazione, va interpretato nel senso che il compenso ivi previsto non spetta nelle ipotesi di consegna del certificato o della tessera elettorali. ))
 
Art. 7-sexies (1)
(( Disposizioni per assicurare l'equilibrio
dei bilanci delle regioni e degli enti locali ))


(( 1. Al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali interessati, non si da' luogo a ripetizione di quanto corrisposto in attuazione degli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed e' autorizzato il pagamento delle somme indicate nei decreti del Ministro dell' economia e delle finanze del 4 febbraio 2003, del 3 aprile 2003 e del 18 luglio 2003, a favore degli interventi ammessi a finanziamento, a condizione che gli enti territoriali assegnatari abbiano iscritto i corrispondenti importi nei bilanci relativi agli esercizi finanziari fino al 2004. ))
 
Art. 8
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello delle sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 marzo 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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