Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2004 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 13 novembre 2003
Contratto di programma tra il Ministero delle attivita' produttive e il consorzio Polo Turistico Termale S.c. a r.l. (Deliberazione n. 95/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;
Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;
Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, che riforma la legislazione nazionale del turismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, che stabilisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonche' alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
Vista la nota della Commissione europea 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilita' rispetto alla parte riguardante le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87,3,a) del Trattato C.E.;
Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;
Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse di cui alla citata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000);
Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 febbraio 2001 e successive modifiche, sulle ulteriori attivita' ammissibili di cui al punto 7 del citato testo unico e sulle priorita' regionali di cui all'art. 6-bis del citato decreto ministeriale n. 527/1995;
Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 dicembre 2000, n. 900516, concernente le sopra indicate modalita' e procedure nel «settore turistico alberghiero» nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;
Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della propria delibera 21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera b) della propria delibera 11 novembre 1998, n. 127 Gazzetta Ufficiale n. 4/1999);
Vista la propria delibera adottata nella odierna seduta, con la quale e' stato revocato il finanziamento relativo ai contratti di programma E-Sud, proposto dalla societa' ATI S.p.A. e Ericsson, per un importo complessivo pari a 15.025.689 euro;
Viste le note n. 1228644 del 21 luglio 2003, n. 1.228.704 del 17 settembre 2003 e n. 1.228.757 del 21 ottobre 2003, con le quali il Ministero delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dal Consorzio Polo Turistico Termale S.c.a r.l., per la realizzazione nell'isola di Ischia (Napoli), di iniziative nel settore turistico, area ricadente nell'Obiettivo 1;
Considerato che la regione Campania ha dichiarato l'ammissibilita' e la sussistenza dei presupposti di validita' del contratto di programma proposto, nonche' la sua coerenza con i documenti di programmazione regionale ed il POR Campania;
Considerato che la regione Campania, si e' dichiarata disponibile a un concorso partecipativo al contatto di cui trattasi pari a 12.008.150 euro, fermi restando i limiti dei massimali di intensita' degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;
Tenuto conto che il Ministero delle attivita' produttive propone l'approvazione di detto contratto di programma, condizionato all'acquisizione della delibera di cofinanziamento della regione Campania e alle verifiche sull'ammontare effettivo dei contributi concedibili;
Considerato che gli investimenti proposti, in coerenza con le linee guida per lo sviluppo turistico della regione Campania approvate nel luglio 2002, consentiranno un riassetto organico dell'intera struttura turistica dell'isola, attraverso una riorganizzazione e riqualificazione dell'apparato ricettivo-alberghiero, un ampliamento dell'offerta termale e l'introduzione di nuove tecnologie come l'utilizzo telematico della domanda turistica;
Considerate le prospettate positive ricadute sul sistema economico regionale;
Considerato che, per la particolare tipologia di beni agevolabili e delle modalita' d'uso previste, e' opportuno che le strutture ammesse ad agevolazione siano vincolate all'uso previsto per 10 anni, pena la revoca e restituzione delle somme erogate;
Ritenuto di assicurare la copertura degli oneri a carico dello Stato, che ammontano a 12.159.790 euro, a valere sulle disponibilita' delle sopra citate revoche;
Vista la proposta del Ministro delle attivita' produttive;
Delibera:
1. Il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a stipulare, entro 4 mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione, con il Consorzio Polo Turistico Termale S.c.a r.l., il contratto di programma per l'attuazione di un articolato piano di investimenti nel settore turistico da realizzarsi nell'isola di Ischia (Napoli), area ricompresa nell'Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art 87,3,a) del Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verra' trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.
1.1. Gli investimenti ammessi, pari a 37.494.000 euro, prevedono n. 23 iniziative imprenditoriali realizzate dalle societa' del Consorzio, come specificato nell'allegata tabella 1 che fa parte integrante della presente delibera.
1.2 Le agevolazioni finanziarie - in conformita' a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa - sono calcolate nella misura massima del 35% E.S.N. oltre al 15% E.S.L per le P.M.I., prevista per le aree coperte da deroga ai sensi del citato art. 87,3,a).
1.3 L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie e' determinato complessivamente in 24.167.940 euro. L'onere massimo a carico dello Stato e' determinato in 12.159.790 euro. La restante somma di 12.008.150 euro sara' a carico della regione Campania. Il finanziamento sara' erogato in tre annualita' a decorrere dal 2003 e pari per ciascuno dei primi due anni a euro 8.397.010 e per il 2005 a euro 7.373.920. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terra' conto del predetto piano delle disponibilita' indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.
1.4 Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato indicati nel precedente punto 1.3.
1.5 Il termine ultimo per completare gli investimenti e' fissato in 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
1.6 Le strutture ammesse alle agevolazioni non potranno essere distolte, in qualunque forma, ivi compresa la cessione dell'attivita' ad altro imprenditore, dall'uso previsto per 10 anni, pena la revoca e la restituzione, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria, delle somme tempo per tempo erogate, secondo le modalita' previste dal Regolamento approvato con il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, citato in premessa.
1.7 Le 23 iniziative ammesse alle agevolazioni dovranno realizzare una nuova occupazione diretta, a regime, non inferiore a n. 130,3 U.L.A. (Unita' di Lavoro Annue).
1.8 Il Ministero delle attivita' produttive curera', ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari, nonche' la verifica di tutte le autorizzazioni previste in materia dalla normativa vigente.
2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., e' approvato il finanziamento di 12.159.790 euro, a valere sulle revoche citate in premessa.
3. L'operativita' della presente delibera e' subordinata al verificarsi delle condizioni di seguito indicate:
3.1 La disponibilita' effettiva della quota di cofinanziamento regionale;
3.2 Il riequilibrio finanziario delle societa' proponenti, cosi' come quantificato nella propria relazione dall'istituto istruttore per ciascuna di esse;
3.3 La verifica dell'ammontare dei contributi concedibili.
Roma, 13 novembre 2003
Il Presidente delegato: Tremonti Il segretario del CIPE: Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2004 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 299
 
Allegato

----> vedere allegato a pag. 42 della G.U. <----
 
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