Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 23 marzo 2004
Invito alla presentazione di progetti di ricerca finanziabili a contributo per l'attivazione delle zone di tutela biologica.

IL DIRETTORE GENERALE
per la pesca e l'acquacoltura

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge, e in particolare l'art. 98, con il quale si stabilisce che l'istituzione delle zone di tutela biologica venga disposta sulla base di studi scientifici o tecnici;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1982, e successive modifiche, concernente le modalita' tecniche per la concessione degli interventi finanziari previsti dalla premessa legge n. 41/1982;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000, concernente l'adozione del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2000;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, art. 5, comma f), in materia di deroghe dall'applicazione del decreto medesimo nei casi di affidamento a contributo di attivita' di ricerca finalizzate al beneficio di interessi generali e non di esigenze di esclusivo interesse dell'Amministrazione;
Visto il decreto ministeriale e 16 giugno 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 1998, ed in particolare l'art. 9;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 31 dicembre 2002, n. 240/L, con particolare riferimento all'art. 69, comma 14, che proroga, per il 2003, il VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002 adottato con il decreto suindicato;
Vista la comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo COM (2002) 535 def. del 9 ottobre 2002 relativa ad un piano d'azione comunitario per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo nell'ambito della politica comune della pesca;
Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 194, del 22 agosto 2003, concernente il Piano di protezione delle risorse acquatiche e che all'art. 7 statuisce l'istituzione di zone di tutela biologica da adottarsi ai sensi dell'art. 98 del premesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968.
Considerato che l'attivazione delle predette zone di tutela biologica e' considerata tra le strategie essenziali ai fini dell'efficace sinergia di tutte le azioni previste, in favore della sostenibilita' eco-sistemica, dal predetto piano di protezione delle risorse acquatiche notificato a Bruxelles con nota n. 200309895/2003;
Considerato che tra le zone di tutela biologica da adottarsi in attuazione del predetto piano di protezione sono state proposte, con nota n. 200315929/2003, alla Commissione europea una zona nell'area marina «Zona A - area penisola sorrentina»: una zona nell'area marina «Zona B - area prospiciente Amantea»; una zona nell'area marina «Zona C - area Tremiti»; una zona nell'area marina «Zona D - area fiori Ravenna»; una zona nell'area marina «Zona E - area Barbare»; una zona nell'area marina «Zona F - area tenue»; una zona nell'area marina «Zona G - area Miramare»;
Sentito il comitato per il coordinamento della ricerca scientifica applicata alla pesca marittima che, nella seduta del 16 marzo 2004, ha espresso parere favorevole;
Decreta:
Art. 1.
E' aperto l'invito a presentare progetti di ricerca finanziabili a contributo per la realizzazione delle attivita' di studio e monitoraggio richieste, ai sensi dell'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968 per le zone di tutela biologica la cui istituzione e' prevista nell'ambito del piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003 e per le zone di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 16 giugno 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1998, come specificato nel successivo art. 2.
 
Art. 2.
La presentazione dei progetti e' riservata ai soggetti pubblici e privati regolarmente iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica.
 
Art. 3.
I progetti di cui al precedente articolo possono includere anche prestazioni collaborative da parte di soggetti pubblici o privati non in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo, purche' le stesse risultino funzionalmente necessarie alla realizzazione del progetto, non prefigurino forme di subappalto da parte del proponente del progetto e siano da questo assunte a proprio carico sui fondi richiesti a contributo.
 
Art. 4.
1. I contenuti delle proposte presentate dai soggetti che possiedono i requisiti di cui ai precedenti articoli, devono essere rispondenti agli indirizzi strategici ed alle necessita' della istituzione di zone di tutela biologica come previsto dall'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968 e dal piano di protezione delle risorse acquatiche di cui al decreto ministeriale 19 giugno 2003.
2 Alla luce dei presupposti richiamati al punto 1, saranno ammesse le proposte basate su studi strettamente finalizzati alla istituzione, alla gestione ed al monitoraggio delle zone di tutela biologica, nell'ambito delle aree di seguito indicate:
zona nell'area marina «Zona A - area penisola Sorrentina»;
zona nell'area marina «Zona B - area prospiciente Amantea»;
zona nell'area marina «Zona C - area Tremiti»;
zona nell'area marina «Zona D - area fuori Ravenna»;
zona nell'area marina «Zona E - area Barbare»;
zona nell'area marina «Zona F - area Tenue»;
zona nell'area marina «Zona G - area Miramare»; nonche' delle zone di riposo biologico di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 16 giugno 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 1998.
Risulta di interesse prioritario la presentazione di proposte basate su studi conoscitivi svolti con «approccio ecosistemico» alla gestione della pesca.
In particolare per ogni area dovranno essere definiti:
a) caratterizzazione delle biocenosi significative, anche attiaverso la raccolta ed elaborazione di dati storici, carta biocenotica di massima, stato delle risorse ittiche corredato con i significativi descrittori biologici relativi alla biologia riproduttiva e ad altri aspetti significativi del ciclo biologico, utilizzazione di dati telerilevati per le stime di produzione primaria;
b) identificazione del modello gestionale, delle modalita' di controllo sull'accesso alle risorse delle eventuali modalita' di partecipazione dei pescatori alla gestione ed al controllo.
c) valutazione degli effetti attesi dall'intervento di tutela;
d) per lo svolgimento dello studio dovra' essere utilizzata una metodologia comune, che sara' considerata parte integrante del programma stesso,
e) le ricerche dovranno essere coordinate ed i risultati sintetizzati in un volume cartaceo e su CD in cui le metodologie di studio e le motivazioni delle proposte gestionali dovranno essere chiaramente descritte.
E' considerato titolo preferenziale il coordinamento attuato dal soggetto proponente ed effettuato su unita' di ricerca localizzate nelle regioni prossime alle aree in questione.
 
Art. 5.
1. Le proposte di' progetto, a pena di inammissibilita', devono riguardare l'esecuzione di attivita' attinenti alle zone marine indicate al precedente art. 4.
2. I progetti devono essere redatti e presentati secondo le istruzioni indicate all'art. 10, commi 1, 2 e 3 del presente bando e fornire informazioni chiare ed esaurienti circa quanto previsto dal precedente art. 4 e con riferimento a:
a) gli obiettivi del programma in relazione allo stato dell'arte per l'istituzione di ciascuna zona di tutela biologica;
b) le metodologie tecnico-scientifiche previste per lo sviluppo del progetto e la focalizzazione delle attivita' in funzione degli obiettivi;
c) le istituzioni scientifiche ed eventuali altre strutture coinvolte nel progetto;
d) la qualificazione tecnico-scientifica individuale e collettiva degli operatori impegnati nel progetto;
e) l'articolazione gestionale del progetto sotto il profilo delle funzioni delle unita' operative coinvolte e del coordinamento delle relative attivita';
f) le eventuali iniziative previste per la divulgazione, la pubblicazione, il trasferimento dei risultati;
g) la formazione dei costi in relazione alle esigenze di realizzazione del progetto;
h) la tempistica delle fasi del progetto.
3. Ciascun progetto, a pena di inammissibilita', deve riguardare l'esecuzione di attivita' che non costituiscano duplicato di programmi gia' effettuati o in corso di realizzazione e gia' finanziati a totale o parziale copertura da altri enti.
 
Art. 6.
L'ammontare delle risorse destinante al finanziamento dei progetti presentati nell'ambito del presente invito e' stabilito in un massimale di euro 1.050.000,00 ripartiti fra le diverse zone di tutela biologica.
 
Art. 7.
1. I progetti presentati saranno sottoposti ad un procedimento istruttorio finalizzato alla selezione delle proposte ammissibili a contributo.
2. L'espletamento dell'istruttoria sara' svolto da un nucleo di valutazione appositamente costituito presso l'Amministrazione.
3. La valutazione dei progetti ai fini dell'ammissibilita' al contributo sara' effettuata sotto il profilo:
della conformita' della proposta ai requisiti formali richiesti per la presentazione dei progetti con particolare riferimento agli articoli 4 e 5;
della qualita' tecnico-scientifica intrinseca del programma di ricerca;
della pertinenza del progetto agli obiettivi di cui all'art. 4;
della validita' ed originalita' del progetto;
dell'attendibilita' e congruenza del progetto e della metodologia;
del raggiungimento di dimensione critica e del livello di integrazione del progetto relativamente alle aree in questione.
4. Fatta salva l'accertata ammissibilita' delle proposte sotto il profilo formale, i singoli progetti verranno classificati secondo una graduatoria, sulla base dell'assegnazione di punteggi di merito riferibili agli aspetti da «a» a «e» di cui all'art. 4.
5. Sara' valutata in oltre la qualita' tecno-scientifica del programma operativo in base alla:
coerenza e validita' scientifica e tecnica dell'impostazione metodologica e sperimentale delle attivita' di ricerca in rapporto agli obiettivi di istituzione, di monitoraggio e di gestione delle zone di tutela biologica;
competenza tecnico-scientifica dei soggetti proponenti, a livello collettivo (organismi scientifici, unita' operative) e individuale (responsabili di progetto e di linee di ricerca), in rapporto alla natura delle ricerche in programma;
validita' del sistema interno di coordinamento e monitoraggio esecutivo del progetto;
congruita' della formazione dei costi finanziari previsti in rapporto alle attivita' in programma;
congruita' temporale del progetto rispetto agli obiettivi;
capacita' di promuovere l'innovazione.
In questo ambito di valutazione saranno privilegiati, anche a fini comparativi, i progetti presentati da soggetti che sulle tematiche affrontate abbiano gia' prodotto studi settoriali e innovazioni di provata ed efficace ricaduta sul settore.
 
Art. 8.
1. Il progetto o i progetti da includere nel programma di intervento e l'ammontare del contributo da assegnare a ciascuno di essi saranno stabiliti dal Comitato scientifico, tenuto conto della graduatoria di' merito identificata dal nucleo di valutazione di cui all'art. 7, comma 2.
 
Art. 9.
1. L'espletamento del procedimento istruttorio sull'ammissibilita' a contributo e sulla selezione dei progetti da finanziare decorrera' dal giorno successivo alla data fissata come termine per la presentazione delle proposte e si concludera' entro trenta giorni.
 
Art. 10.
1. Ciascun progetto di ricerca dovra' pervenire all'Amministrazione centrale in un unico plico sigillato. Ciascun plico riportera' in evidenza la dicitura: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca finanziabili a contributo per l'attivazione delle zone di tutela biologica» nonche' la dicitura in «stampatello non aprire il plico».
2. La stesura della proposta di progetto dovra' essere conforme allo schema di cui all'allegato A) del presente decreto e dovra' essere indirizzata a: Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - «Unita' Ricerca - Pesc VII» viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma.
3. La suddetta documentazione deve essere trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna diretta presso l'ufficio di segreteria della direzione generale durante l'orario di ufficio (lun. giov.: 9-19, ven. 9-14), entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari e richiesti dal Ministero. Tutto il materiale documentale fornito dai proponenti sara' gestito dal Ministero con la massima riservatezza e verra' utilizzato esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi di propria competenza.
Roma, 23 marzo 2004
Il direttore generale: Tripodi
 
Allegato A
Guida alla presentazione di proposte di progetto
1. La presente guida descrive lo schema di riferimento per la redazione dei progetti, al fine di uniformare e facilitare la presentazione e di favorire la trasparenza, l'imparzialita' e l'efficacia dell'istruttoria e della gestione del decorso dei progetti.
2. L'illustrazione del progetto va articolata nelle seguenti quattro parti, di cui le prime tre redatte in forma cartacea la quarta in formato elettronico:
Parte 1. «Anagrafe del proponente e sintesi del progetto»;
Parte 2. «Articolazione dell'attivita' tecnico-scientifica della ricerca» (anonima in ordine alla identita' degli enti e dei ricercatori partecipanti);
Parte 3. «Competenza collettiva ed individuale degli operatori e gestione del progetto»;
Parte 4. «Copia elettronica complessiva del progetto».
3. Le informazioni relative alle diverse Parti devono essere fornite secondo i seguenti schemi e sezioni relativi al frontespizio e al successivo sviluppo descrittivo della specifica Parte.
Parte 1. «Anagrafe del proponente e sintesi del progetto».
Vanno forniti i seguenti dati:
in frontespizio:
numero e titolo della Parte;
denominazione dell'ente proponente;
titolo del progetto;
nome, cognome e firma dei responsabili scientifico e amministrativo;
e a seguire:
1.1 Titolo di ammissibilita' all'invito (ai sensi dell'articoli 1, 2, 3 dell'invito).
1.2 Indirizzario (telefono, telefax, e-mail della sede amministrativa e operativa dell'ente).
1.3 Piano finanziario di spesa (articolato per singole voci e costo complessivo, riguardanti investimenti, funzionamento, collaboratori, viaggi e missioni).
1.4 Elenco del personale partecipante (cognome e nome, codice fiscale, titolo di studio qualifica professionale, ente di appartenenza, funzione del progetto, tempo di impegno mesi/uomo, eventuale retribuzione).
1.5 Sommario del progetto (illustrare per punti sintetici: inquadramento nel contesto dello stato dell'arte della problematica affrontata, obiettivi strategici e specifici risultati attesi sotto il profilo metodologico o/e applicativo e relativa rilevanza, ai fini degli obiettivi di istituzione, monitoraggio e gestione delle Zone di Tutela Biologica.
1.6 Durata del progetto (in mesi).
1.7 Autocertificazione (ai sensi dell'art. 5 comma 3 del presente invito).
1.8 Anagrafe fiscale e bancaria;
indicare:
codice fiscale e partita IVA
numero di conto contabilita' speciale presso la Tesoreria centrale e provinciale dello Stato ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (per gli Enti pubblici e le Universita)
numero di conto corrente postale intestato al Dipartimento, ovvero numero di conto corrente bancario che il Dipartimento intrattiene presso la Banca d'ltalia, completo di coordinate ABI e CAB (per i Dipartimenti universitari, ai sensi della circolare n. 44 dell'8 ottobre 1999 del Ministero del Tesoro)
numero di conto corrente bancario completo di coordinate ABI e CAB (per i soggetti privati).
1.1 Parte 2. «Articolazione dell'attivita' tecnico-scientifica»
(anonima: il contenuto di questa parte non deve fornire elementi atti ad identificare l'identita' dei soggetti partecipanti al progetto).
Va fornita una descrizione chiara e dettagliata della ricerca, segnatamente in relazione agli aspetti richiamati all'art. 4, all'art. 5 e all'art. 7, comma 4 del bando di invito, con indicazione dei seguenti elementi.
In frontespizio:
numero e titolo della Parte;
titolo del progetto;
e a seguire:
2.1 Obiettivi generali e specifici.
2.2 Rilevanza (ai fini degli obiettivi di istituzione e gestione delle Zone di Tutela Biologica).
2.3 Stato delle conoscenze ed elementi progettuali innovativi.
2.4 Piano del lavoro tecnico-scientifico (descrizione generale del programma, della struttura del piano operativo e dell'articolazione delle fasi esecutive delle diverse linee di ricerca in termini di obiettivi specifici, connesse metodologie, tecnologie e attivita', e relativi prodotti finali funzionali al perseguimento degli obiettivi della ricerca).
2.5 Modalita' di divulgazione, trasferimento, o pubblicazione dei risultati secondo le modalita' previste dall'art. 11 del decreto ministeriale 9 novembre 1992 (se previsti).
2.6 Diagramma temporale delle attivita' (con riferimento allo sviluppo delle diverse fasi e linee esecutive).
2.7 Benefici diretti o indiretti attesi (nel breve, medio o lungo termine per i potenziali fruitori dei risultati).
2.8 Bibliografia specifica di riferimento.
1.2 Parte 3. «Competenza tecnico-scientifica degli operatori e gestione del progetto».
Vanno forniti i seguenti dati.
In frontespizio:
numero e titolo della Parte;
titolo del progetto;
e a seguire:
3.1 Competenze dell'Istituzione proponente e degli altri organismi che operano nel progetto (denominazione, afferenza istituzionale, compiti statuali, principali campi di attivita', ruolo nell'ambito del progetto, da illustrare in una pagina per ciascun soggetto).
3.2 Competenza dei responsabili scientifici (curriculum professionale del responsabile scientifico del progetto e dei responsabili delle relative linee di ricerca comprensivo di informazioni circa i principali incarichi svolti, campi di ricerca affrontati e lavori scientifici pubblicati a livello nazionale internazionale, segnatamente in ordine ad argomenti attinenti al progetto da illustrare in una pagina per ciascun soggetto.
3.3 Articolazione della gestione del progetto (sotto il profilo di eventuali collegamenti coordinati con altri progetti, delle funzioni delle unita' operative interne e delle modalita' sia di coordinamento delle relative attivita' che di monitoraggio degli stati di avanzamento delle ricerche).
2 Parte 4. «Copia elettronica del progetto».
E' costituita da una copia delle Parti 1, 2 e 3 su supporto elettronico (floppy - disk o CD).
4. Si raccomanda vivamente di illustrare il contenuto delle Parti utilizzando il numero ed il titolo della Parte e delle sue sezioni (escluse le indicazioni in parentesi) e di contenerne l'ampiezza entro il seguente numero massimo di pagine:
Parte 1: sette pagine;
Parte 2: sette pagine;
Parte 3: tre pagine (con esclusione di quelle relative alla sezioni 3.1 e 3.2).
5. Tre copie per ciascuna delle Parti 1, 2 e 3 ed una copia della Parte 4 - andranno chiuse in quattro distinte buste sigillate, ciascuna delle quali recante all'esterno il numero della Parte contenutavi ed il titolo del progetto.
Tutto il materiale cosi' raccolto verra' imbustato in un unico plico, da trasmettere al Ministero secondo le modalita' indicate all'art. 8 del bando d'invito.
Le facciate esterne del plico e delle buste interne non dovranno evidenziare l'identita' del soggetto proponente del progetto.
 
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